Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 9.7
Nuova disciplina delle trasferte del personale assegnato al ruolo della
Giunta regionale in applicazione dellart. 35 del CCNL 23/12/1999 - area
dirigenza - e dellart. 41 del CCNL 14/9/2000 - area categorie
(omissis)
I DIRETTORI
(omissis)
determinano
di emanare la nuova disciplina delle trasferte del personale assegnato
al ruolo della Giunta regionale in attuazione dellart. 35 C.C.N.L. 23.12.1999
- area dirigenziale - e dellart. 41 C.C.N.L. 14.9.2000 - area categorie
nel testo allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte
integrante.
Le nuove disposizioni sono applicate dalla data di entrata in vigore dei
Contratti di lavoro per gli aspetti normativi ivi espressamente previsti;
per gli aspetti di dettaglio sono applicate dal primo giorno del mese successivo
alla data di pubblicazione della presente determinazione sul B.U. della
Regione Piemonte.
Loggetto della presente determinazione, unitamente allallegato, sarà
pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello
Statuto.
Il Direttore regionale Il Direttore regionale
Allegato A
DISCIPLINA
1) Premessa
2) Definizione di trasferta
3) Autorizzazione alla trasferta
4) Trattamento economico di trasferta
5) Indennità di trasferta
6) Personale dirigenziale
7) Personale non dirigenziale
8) Disposizioni generali
9) Rimborso delle spese di viaggio
10) Uso del mezzo proprio
11) Spese di alloggio
12) Spese di vitto
13) Altre spese
14) Anticipo della partenza, posticipo del rientro,
15) Anticipazioni spese
16) Lavoro straordinario
17) Trasferte per attività di formazione
18) Documentazione
19) Procedura di liquidazione
20) Trattamento contributivo e fiscale
21) Trasferte del personale con rapporto part-time
22) Trasferte del personale in posizione di comando
23) Trasferte del personale con contratto di lavoro di
Art. 1.
(Premessa)
1. La presente disciplina delle trasferte, in attuazione dellarticolo
35, comma 11 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 per larea dirigenziale
e dellarticolo 41, comma 12 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 per larea
categorie, costituisce direttiva per il personale dipendente della Regione
Piemonte assegnato al ruolo della Giunta regionale.
2. Dalla presente regolamentazione sono escluse le trasferte dei Consiglieri
regionali, per i quali continuano ad applicarsi le norme di cui allarticolo
19 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento
di missione).
Art. 2.
(Definizione di trasferta)
1. A norma dellarticolo 35, comma 1, del contratto dirigenti e dellarticolo
41, comma 1 del contratto categorie, il trattamento di trasferta si applica
ai dipendenti ed ai dirigenti comandati a prestare la propria attività
lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di
10 km. dalla ordinaria sede di servizio.
2. Le distanze sono computate da sede comunale a sede comunale; nel caso
in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la
località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa
dalla località più vicina a quella della trasferta; ove la località della
trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si
computano da questultima località.
3. Nel caso di spostamenti in ambito urbano o in località che non danno
titolo allindennità di trasferta perché distanti fino a dieci chilometri,
le eventuali spese di viaggio per luso del mezzo proprio o di mezzi pubblici
si qualificano come spese dufficio, il cui rimborso viene effettuato dal
competente Settore su istanza vistata dal proprio responsabile di Struttura.
4. Il trattamento di trasferta applicato ai dipendenti regionali è di tipo
misto, in quanto viene corrisposta una specifica indennità nella misura
indicata agli articoli 6 e 7 e vengono, inoltre, rimborsate le spese indicate
agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13.
Art. 3.
(Autorizzazione alla trasferta)
1. Lautorizzazione alla trasferta, da rilasciarsi su modelli appositamente
predisposti dalla competente Direzione regionale, consiste nellatto formale,
sottoscritto da parte dellAutorità competente, di invio del dipendente
in località diversa da quella dellufficio per motivi di servizio.
2. Per autorità competente si intende il dirigente responsabile della Struttura
di appartenenza del dipendente; per il personale dirigente si intende il
dirigente della Struttura sovraordinata.
3. Nellattuale organizzazione regionale, le autorizzazioni alle trasferte
sono, pertanto, così ripartite:
a) trasferte in ambito regionale:
1) autorizzazione del Responsabile di Settore per il personale non dirigente
e per i dirigenti in posizione di staff al Settore;
2) autorizzazione del Direttore per i Responsabili di Settore e per i Dirigenti
e altro personale in posizione di staff alla Direzione.
b) trasferte fuori dallambito regionale:
1) la competenza autorizzatoria è attribuita al Direttore per tutto il
personale.
4. In deroga alle disposizioni di cui sopra, per quanto concerne le Direzioni
articolate su scala provinciale, i rispettivi Direttori possono autorizzare
i Responsabili dei Settori decentrati a sottoscrivere i propri modelli
di autorizzazione anche per le trasferte fuori dellambito regionale, fatto
salvo che il modello riepilogativo mensile inviato alla Direzione Bilanci
per la liquidazione delle spettanze deve, comunque, essere sottoscritto
dal competente Direttore.
5. Per le trasferte, sia in ambito regionale che extra regionale, dei Direttori
regionali, si applica il principio dellautosottoscrizione.
6. Per le Strutture non inserite in alcuna Direzione, la trasferta è autorizzata
dal Responsabile funzionale del personale assegnato alle medesime.
7. Per il personale assegnato agli Uffici di comunicazione, nonché per
il personale addetto a funzioni di autista di Amministratori, lautorizzazione
alla trasferta, sia per linterno che per lestero, è rilasciata dal competente
Amministratore.
8. Per le trasferte allestero, la competenza è così ripartita:
a) autorizzazione del Direttore per tutto il personale, ivi compresi i
dirigenti;
b) autosottoscrizione della trasferta per i Direttori.
9. Per le trasferte allestero, è stabilita unapposita procedura in riferimento
alle diverse tipologie di attività:
a) attività promozionali di competenza delle Regioni: le trasferte devono
essere ricomprese in atti di indirizzo e coordinamento adottati dintesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni;
b) attività che interessano i rapporti tra le regioni, le province autonome
e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede diversa da quella delle
istituzioni della Comunità europea: le trasferte prescindono dai requisiti
di cui alla lettera a);
c) attività di mero rilievo internazionale di cui allarticolo 2, lettera
a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Studio e
informazione su problemi vari; scambio di notizie e di esperienze sulla
rispettiva disciplina normativa o amministrativa; partecipazione a conferenze,
tavole rotonde, seminari; visite di cortesia nellarea europea; rapporti
conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione
interregionale transfrontaliera): le trasferte non necessitano di particolari
formalità;
d) attività di mero rilievo internazionale di cui allarticolo 2 lettera
b) del D.P.R. 31.3.1994 (visite di cortesia nellarea extraeuropea, gemellaggi,
enunciazione di principi e di intenti volti alla realizzazione di forme
di consultazione e di collaborazione da attuare mediante lesercizio unilaterale
delle proprie competenze; formulazione di proposte e prospettazione di
problemi di comune interesse, contatti con le comunità regionali allestero
ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive regioni e
della conservazione del patrimonio culturale dorigine): le trasferte necessitano
di una comunicazione preventiva al Dipartimento per gli Affari regionali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Ministero
degli Affari Esteri con lindicazione specifica delloggetto, unitamente
agli eventuali documenti relativi ad accordi, protocolli, intese o atti
similari da sottoscrivere.
10. Per tutte le trasferte allestero, lautorizzazione deve essere sottoposta,
in ogni caso, al visto preventivo del Direttore della Direzione Affari
Istituzionali e processo di delega.
Art. 4.
(Trattamento economico di trasferta)
1. Il trattamento di trasferta è costituito da:
a) indennità di trasferta;
b) rimborso spese di viaggio e di pernottamento;
c) rimborso altre spese.
2. La liquidazione del trattamento di trasferta è assoggettata ai seguenti
principi e disposizioni di carattere generale:
a) trasferta continuativa: lindennità di trasferta cessa di essere corrisposta
dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località;
nel caso di distacco a tempo pieno presso un ufficio distante più di 10
chilometri dalla sede dellufficio di appartenenza o dalla propria residenza,
il trattamento di trasferta cessa dopo 240 giorni di calendario;
b) trasferta al seguito di delegazione: al personale non dirigente inviato
in trasferta, sia sul territorio nazionale che allestero, al seguito e
per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dellEnte, spettano
i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti di detta delegazione;
al personale delle categorie spettano, di conseguenza, i rimborsi previsti
per il personale dirigente ove questo faccia parte della delegazione (vagone
letto, prima classe in aereo, spese per pasti); la composizione della delegazione
deve risultare da atto formale dellEnte (deliberazione, determinazione,
disposizione scritta di autorità regionale).
3. La categoria alberghiera deve essere espressamente riportata sulle fatture;
qualora non vi sia indicata, il dipendente deve sottoscrivere specifica
attestazione che trattasi di albergo non di lusso.
4. Lufficio liquidatore è competente ad eseguire il controllo formale
della documentazione relativa alle trasferte effettuate; la responsabilità
delle motivazioni della trasferta ricade sul soggetto che autorizza.
5. Non costituiscono titolo ad ottenere il trattamento di trasferta tutte
quelle attività che rientrano nella sfera personale, quali quelle relative
a procedure disciplinari nei propri confronti, a pratiche previdenziali
presso gli uffici del personale, al rinnovo del contratto di lavoro per
il personale a tempo determinato; il personale di ruolo degli uffici decentrati
ha titolo al trattamento di trasferta nel caso di convocazioni formali
da parte dellAmministrazione presso gli uffici centrali per questioni
di reciproco interesse.
Art. 5.
(Indennità di trasferta)
1. Il tempo trascorso in servizio di trasferta, compreso il viaggio di
andata e ritorno, è compensato con una specifica indennità, di importo
differenziato per il personale dirigente e della categorie; il diritto
allindennità sussiste per le trasferte di almeno quattro ore; a tal fine
si sommano tutte le trasferte della stessa giornata, anche se effettuate
in località diverse e singolarmente inferiori a quattro ore.
Art. 6.
(Personale dirigenziale)
1. La misura dellindennità è stabilita in lire 46.700 giornaliere; per
le trasferte allestero la predetta indennità è incrementata del 30 per
cento ed è, quindi, pari a lire 60.710 giornaliere.
2. Per ogni ora di trasferta (o frazione superiore a 30 minuti), in caso
di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le
24 ore in caso di trasferta superiore alle 24 ore, spetta unindennità
oraria pari a lire 1.945 per linterno e lire 2.528 per lestero.
3. Per le trasferte pari o superiori ad 8 ore, lindennità viene ridotta
del 70 per cento, in misura pari a lire 14.010 giornaliere e 583 orarie;
a tal fine si intendono le trasferte di durata di almeno 7 ore e 31 minuti,
liquidate nella misura di 8 ore agli effetti dellarrotondamento di cui
al comma 2; per le trasferte allestero, limporto ridotto è pari a lire
18.213 giornaliere e 759 orarie.
Art. 7.
(Personale non dirigenziale)
1. La misura dellindennità è stabilita in lire 40 mila giornaliere; per
le trasferte allestero la predetta indennità è incrementata del 50 per
cento ed è, quindi, pari a lire 60 mila giornaliere.
2. Per ogni ora di trasferta (o frazione superiore a 30 minuti), in caso
di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le
24 ore in caso di trasferta superiore alle 24 ore, spetta unindennità
oraria pari a lire 1.650 per linterno e lire 2.475 per lestero.
3. Per le trasferte pari o superiori ad 8 ore, lindennità viene ridotta
del 70 per cento, in misura pari a lire 12 mila giornaliere e 495 orarie;
a tal fine si intendono le trasferte di durata di almeno 7 ore e 31 minuti,
liquidate nella misura di 8 ore agli effetti dellarrotondamento di cui
al comma 2; per le trasferte allestero, limporto ridotto è pari a lire
18 mila giornaliere e 742 orarie; per queste ultime, è consentita lopzione
per lindennità in misura intera nel caso in cui non venga richiesto il
rimborso delle spese di vitto e alloggio.
Art. 8.
(Disposizioni generali)
1. Lindennità di trasferta non è dovuta:
a) per trasferte di durata inferiore alle 4 ore; a tal fine si sommano
tutte le trasferte della stessa giornata, anche se effettuate in località
diverse e complessivamente inferiori a 4 ore;
b) per trasferte nella località di residenza;
c) per trasferte nella località in cui ha sede lufficio;
d) per trasferte in località distanti fino a dieci chilometri dalla sede
dellufficio o dalla propria residenza.
2. Al fine del raggiungimento delle 8 ore si sommano tutti i periodi di
trasferta effettuati durante la giornata, anche se singolarmente inferiori
ad 8 ore ed effettuati in località diverse.
Art. 9.
(Rimborso delle spese di viaggio)
1. Le spese di viaggio ammesse a rimborso sono le seguenti:
a) personale dirigente: spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani,
nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;
b) personale non dirigente: spetta il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita
per tutte le categorie di personale come segue:
1) prima classe, cuccetta o vagone letto (escluso vagone singolo) per i
viaggi in ferrovia;
2) tutte le classi esclusa la prima per i viaggi in aereo.
2. Spetta, inoltre, il rimborso di eventuali supplementi e prenotazioni,
nonché, per i viaggi aerei, il costo delle tasse aeroportuali.
3. Per le trasferte allestero, nel caso in cui il dipendente debba farsi
rilasciare il passaporto, rimane a carico dellAmministrazione regionale
unicamente la spesa per la vidimazione annuale; sono, altresì, rimborsabili
le eventuali spese sostenute per i visti di ingresso e di uscita.
4. Labbonamento ai mezzi di linea è rimborsabile nel caso in cui il costo
sia minore rispetto a quello dei singoli biglietti di viaggio.
5. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute per il ricovero dellautovettura
presso parcheggi e autorimesse.
6. Sono, inoltre, rimborsabili le spese sostenute per lutilizzo di mezzi
di trasporto urbani ed extraurbani, nonché quelle sostenute per il trasporto
al seguito del materiale e degli strumenti occorrenti per lespletamento
dellincarico affidato (noleggio mezzi di trasporto, spese supplementari
di viaggio).
7. Le spese di cui sopra sono rimborsabili qualora siano riferite alla
località di trasferta, sia per il raggiungimento del luogo di trasferta
(ufficio, albergo) e viceversa, sia nel caso in cui si tratti di spese
per spostamenti nellambito urbano durante le trasferte superiori a 24
ore, limitatamente a due documenti di viaggio giornalieri; sono, altresì,
rimborsabili alla partenza per la trasferta le spese di trasporto riferite
alla località di residenza o della sede dellufficio per raggiungere la
stazione ferroviaria.
8. Luso del mezzo noleggiato (taxi) è consentito previa specifica autorizzazione
di chi ha disposto la trasferta, limitatamente alla località di trasferta,
sia per il raggiungimento del luogo di destinazione (ufficio, albergo)
dalla stazione ferroviaria, sia per raggiungere la stazione ferroviaria
al ritorno; luso del taxi per spostamenti nellambito urbano durante le
trasferte superiori a 24 ore è consentito esclusivamente in caso di necessità
per il trasporto di materiale e strumenti.
9. Nel caso di utilizzo di mezzo noleggiato senza autista, oltre alle spese
di noleggio vengono, altresì, rimborsate le spese di carburante previa
presentazione di specifiche ricevute.
Art. 10.
(Uso del mezzo proprio)
1. In casi eccezionali, allorquando le esigenze operative della trasferta
non consentono lutilizzo di mezzi di linea, il dipendente regionale può
utilizzare un proprio mezzo di trasporto.
2. Per ogni chilometro percorso è dovuta unindennità pari ad un quinto
del prezzo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP
nellimporto vigente allinizio di ogni mese.
3. Per il computo dei chilometri si fa riferimento alle distanze ufficiali
tra la sede comunale della località di partenza (o di residenza, se più
vicina) e quella della località di trasferta.
4. Non spetta lindennità chilometrica per i chilometri compiuti nella
località sede di trasferta, nonché per spostarsi da uno ad un altro luogo
di lavoro nellambito del centro abitato; lufficio liquidatore deve procedere
dufficio a ridurre i chilometri eventualmente indicati in eccedenza sulle
tabelle riepilogative.
5. In deroga alle disposizioni di cui al punto precedente, nel caso di
trasferte effettuate da personale con compiti ispettivi o incaricati di
eseguire sopralluoghi in più località della sede di trasferta, viene liquidata
lindennità per i chilometri effettivamente percorsi; in tale ipotesi,
è prevista espressa dichiarazione sullistanza di liquidazione da parte
di chi ha autorizzato la trasferta.
6. Per le trasferte effettuate nella località di dimora abituale non spetta
lindennità chilometrica, salvo nel caso in cui la trasferta abbia inizio
e termine nella sede di servizio.
7. In ottemperanza alle disposizioni di cui allarticolo 38, commi 2-6,
del C.C.N.L. 23.12.1999 - area dirigenza ed allarticolo 43, commi 2-7,
del C.C.N.L. 14.9.2000 - area categorie, che prevedono la stipula di apposita
polizza assicurativa in favore del personale autorizzato a servirsi, in
occasione di trasferte, del proprio mezzo di trasporto, lAmministrazione
regionale provvede al rimborso dei danni agli automezzi dei dipendenti
regionali, o in forma diretta, o stipulando polizza assicurativa.
Art. 11.
(Spese di alloggio)
1. Per le trasferte di durata superiore a dodici ore (intendendosi tali
le trasferte della durata di almeno 12 ore e 31 minuti, liquidate nella
misura di 13 ore agli effetti dellarrotondamento di cui agli articoli
6 e 7), al personale regionale spetta il rimborso della spesa sostenuta
per il pernottamento in un albergo a quattro stelle.
2. I pernottamenti in residenze turistico-alberghiere (denominate anche
alberghi residenziali, hotel residence, aparthotel), sono consentiti
nel caso in cui la spesa di pernottamento sia più conveniente rispetto
al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima località.
3. Nel caso in cui, per trasferte di lunga durata, si renda necessario,
per convenienza o per necessità operative, procedere alla locazione di
alloggio nella località di trasferta, la Direzione Patrimonio procede alla
stipulazione ed alla registrazione del relativo contratto.
4. E consentito, altresì, il rimborso per il pernottamento in albergo
a cinque stelle quando, in virtù di convenzioni o di intese specifiche
intervenute con la Regione, enti o istituzioni, vengono applicate tariffe
equivalenti a quelle praticate dagli alberghi a quattro stelle e reperibili
nello stesso Comune sede di trasferta; la sussistenza delle condizioni
di cui sopra deve risultare da idonea documentazione.
5. Dalla documentazione delle spese di albergo devono rilevarsi specificatamente
le date dei pernottamenti.
6. Ai fini dellammissibilità del rimborso, le spese di pernottamento devono
essere riferite alla località di trasferta o a località viciniori nel caso
di impossibilità a reperire alberghi della categoria spettante nella località
di trasferta; non spetta il rimborso delle spese sopra specificate se sostenute
nella località di residenza o della sede di lavoro.
7. Secondo quanto previsto dallarticolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre
1996 n. 662, la Regione si riserva di stipulare convenzioni con società
o con catene alberghiere o con associazioni di categoria per consentire
pernottamenti a prezzo calmierato.
8. In tal caso il dipendente è tenuto a pernottare presso gli esercizi
convenzionati; nel caso in cui il dipendente non utilizza le strutture
alberghiere convenzionate ha diritto, su presentazione della relativa documentazione,
al rimborso della spesa nel limite del costo più basso praticato dalle
strutture convenzionate ubicate nella località di trasferta.
Art. 12.
(Spese di vitto)
1. Per le trasferte di almeno 8 ore (intendendosi tali le trasferte della
durata di almeno 7 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 8 ore agli
effetti dellarrotondamento di cui agli articoli 6 e 7), compete al dipendente
il rimborso della spesa di un pasto; per le trasferte superiori a dodici
ore (intendendosi tali le trasferte della durata di almeno 12 ore e 31
minuti, liquidate nella misura di 13 ore agli effetti dellarrotondamento
di cui agli articoli 6 e 7), compete al dipendente il rimborso della spesa
di due pasti.
2. Per il personale delle categorie il rimborso è consentito nella misura
massima di lire 43.100 per un pasto e di lire 85.700 per due pasti giornalieri;
per il personale dirigente il rimborso è consentito nella misura massima
di lire 59.150 per un pasto e di complessive lire 118.300 per i due pasti.
3. Per le trasferte allestero dette spese sono incrementate del 30 per
cento, pari a lire 76.895 per il primo pasto e di complessive lire 153.790
per i due pasti per il personale dirigente ed a lire 56.030 per il primo
pasto e di complessive lire 111.410 per i due pasti per il personale delle
categorie.
4. Nel caso di consumo di due pasti, il limite complessivo di spesa è considerato
cumulativamente, indipendentemente dalla spesa per il singolo pasto.
5. I pasti devono essere consumati nella località di trasferta o, comunque,
in località che si trovano sul percorso di andata o ritorno dalla trasferta;
non sono rimborsabili le spese per pasti consumati in località distanti
oltre dieci chilometri dalla sede della trasferta; non sono, inoltre, rimborsabili
le spese per pasti consumati entro 10 chilometri dalla propria residenza
o dalla sede dellufficio.
6. Le spese dei pasti devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale
rilasciate da esercizio commerciale abilitato allattività di ristoro.
7. Sono, altresì, ammesse a rimborso anche le spese per pasti documentate
da scontrini fiscali alle seguenti condizioni:
a) gli scontrini devono essere emessi da esercizi abilitati alla somministrazione
di cibi e bevande (bar, tavole calde, autogrill), con esclusione, quindi,
di supermercati, gastronomie, rosticcerie, negozi di generi alimentari,
ancorché muniti dellautorizzazione di cui allarticolo 24 della legge
426/71 per la vendita dei generi compresi nella Tabella I dellallegato
5 al D.M. 4.8.1988 n. 375;
b) lo scontrino deve essere fiscalmente idoneo, con lindicazione dellattività
e dei dati dellesercente, della data e della località di somministrazione
(ciò anche ai fini del riscontro con le modalità di espletamento della
trasferta);
c) ciascun scontrino è considerato equivalente alla presentazione di una
fattura o ricevuta fiscale;
d) il rimborso della spesa per ciascun scontrino avviene nei limiti previsti
dalla vigente normativa e nel caso di due pasti giornalieri è consentito
il cumulo tra due scontrini o tra scontrino e ricevuta fiscale;
e) non è consentito il cumulo dellimporto di più ricevute e scontrini
al fine del raggiungimento del singolo tetto di spesa;
f) la spesa documentata con gli scontrini non deve essere stata sostenuta
con tickets-restaurant, in quanto limporto del ticket non può essere monetizzato.
8. Nel caso in cui i pasti vengano consumati nei medesimi alberghi nei
quali il dipendente pernotta, la relativa spesa deve essere evidenziata
a parte nella fattura.
9. Non sono ammesse a rimborso tutte le spese accessorie, salvo quelle
per leventuale ricovero dellautovettura presso lautorimessa interna.
10. In ottemperanza allarticolo 35, comma 6 del contratto dirigenti ed
allarticolo 41, comma 7 del contratto categorie, previo confronto con
le Organizzazioni sindacali, le particolari situazioni, che consentono
la corresponsione della somma forfettaria di lire 60.000 lorde per il personale
dirigente e di lire 40.000 per il personale delle categorie, vengono riferite
al personale che effettua sopralluoghi per compiti distituto o attività
territoriali.
11. Ai fini dellapplicazione della disposizione sopra citata, la trasferta
deve essere effettuata in località priva, stabilmente od occasionalmente,
di esercizi di ristorazione.
Art. 13.
(Altre spese)
1. Oltre alle spese di viaggio, vitto e alloggio, è ammesso il rimborso
delle spese, debitamente documentate, effettuate per ragioni dufficio,
per luso del telefono, del telefax e del telegrafo. Al documento giustificativo
della spesa il dipendente deve allegare specifica dichiarazione vistata
dallautorità che ha disposto la trasferta.
2. Sono, inoltre, rimborsabili le spese sostenute per il ricovero e la
custodia dellautovettura, propria o di servizio, presso parcheggi e autorimesse.
Art. 14.
(Anticipo della partenza, posticipo del rientro, soste durante il viaggio)
1. Al dipendente che si reca in trasferta in località allestero, ove necessario
in relazione alle modalità del viaggio, sono consentite soste intermedie
non superiori a 24 ore.
2. Il dipendente inviato in trasferta è tenuto a rientrare giornalmente
in sede, se la natura del servizio lo consente e la località di trasferta
non dista più di novanta minuti di viaggio con il mezzo più veloce, desumibili
dagli orari ufficiali dei servizi di linea.
3. A tal fine viene stabilito che:
a) lesistenza di mezzi che consentono il rientro in sede in non più di
novanta minuti impone al dipendente lobbligo del rientro e non anche dellutilizzo
di tali mezzi;
b) per mezzo più veloce si intende il treno o autobus che, in base allorario
ufficiale, impieghi il minor tempo a percorrere la distanza fra la località
di trasferta e la sede di servizio (o il luogo di abituale dimora, se più
vicino); il tempo necessario ad eventuali trasbordi si aggiunge a quello
strettamente inerente il viaggio, per cui i novanta minuti vanno computati
dallora di partenza del primo mezzo utilizzato a quella di arrivo dellultimo
mezzo utilizzato.
4. Possono essere eccezionalmente ammesse a rimborso le spese per pernottamento
in località raggiungibili in novanta minuti allorché si verifichino situazioni
particolari, adeguatamente documentate, quali:
a) limpossibilità oggettiva di rientro per interruzioni stradali e avversità
atmosferiche (nebbia, nevicate);
b) lassenza di mezzi pubblici per il rientro al termine della trasferta
(nel caso di utilizzo di mezzi pubblici);
c) lasso temporale inferiore alle 12 ore tra termine della trasferta ed
inizio della trasferta del giorno successivo nella stessa località.
5. Le circostanze sopra indicate, oltre che documentate, devono essere
espressamente dichiarate dal dipendente e controfirmate dallautorità competente
che ha disposto la trasferta.
6. Al termine della trasferta il dipendente deve rientrare in sede; la
protrazione del soggiorno nella località di trasferta per motivi personali
è consentita non oltre il termine della settimana; in questa ipotesi, però,
il viaggio di ritorno non è ricompreso nellorario di trasferta; a tal
fine il dipendente deve presentare specifica dichiarazione che la protrazione
del ritorno dalla località di trasferta è stato dovuto a motivi personali.
7. La stessa procedura deve essere seguita nel caso di anticipazione del
viaggio di andata verso la località di trasferta, che non può superare
lambito settimanale (si consente, comunque, lanticipazione del viaggio
al sabato per la trasferta decorrente dal lunedì successivo); per settimana
si intende il periodo temporale dal lunedì alla domenica.
8. Nel caso di ricovero ospedaliero nella località di missione, il rientro
può essere protratto fino al giorno della dimissione.
Art. 15.
(Anticipazione spese)
1. Il personale inviato in trasferta ha diritto allanticipo di una somma
non inferiore al 75 per cento del trattamento complessivo spettante per
la trasferta; nel trattamento complessivo devono essere compresi i rimborsi
per il viaggio e per il vitto nonché quello per il pernottamento nel limite
del costo medio della categoria consentita.
2. Può, inoltre, essere anticipato un importo pari alle prevedibili spese
di viaggio nonché ai due terzi delle presunte spese di pernottamento e
dei pasti e dellindennità di trasferta giornaliera ridotta di due terzi.
3. Per le modalità relative al rilascio delle anticipazioni, si rinvia
al regolamento per il servizio di Cassa economale.
4. In caso di mancata presentazione della richiesta di liquidazione della
trasferta al competente Settore Trattamento Economico del Personale nel
termine di 3 mesi dalleffettuazione, viene, comunque, dato corso al recupero
dellanticipazione senza ulteriore avviso, anche oltre il limite del quinto
stipendiale.
Art. 16.
(Lavoro straordinario)
1. Durante la trasferta compete il compenso per lavoro straordinario nel
caso in cui lattività lavorativa svolta nella sede di trasferta si protragga
per un tempo superiore al normale orario di lavoro. Si considera a tal
fine solo il tempo effettivamente lavorato, tranne nel caso degli autisti,
per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente
per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
Art. 17.
(Trasferte per attività di formazione)
1. Per lattività formativa svolta in sede diversa da quella di servizio
al dipendente regionale compete, ove sussistano i presupposti di legge,
il trattamento di trasferta.
Art. 18.
(Documentazione)
1. Il modulo di autorizzazione preventiva alla trasferta deve essere conservato
agli atti della Struttura di appartenenza, salvo nel caso di trasferte
allestero; lufficio liquidatore effettua il controllo di legittimità
e di congruità della documentazione in riferimento ai dati riportati sulla
richiesta di liquidazione.
2. La regolarità della documentazione costituisce il presupposto per lammissibilità
al rimborso delle spese sostenute.
3. I documenti rilevanti ai fini fiscali devono essere completi dei dati
necessari, quali limporto, la data ed il numero progressivo e devono,
inoltre, risultare congrui con quanto riportato sulle tabelle riepilogative.
4. In carenza di tali requisiti, le relative spese non possono essere rimborsate;
i documenti di viaggio non obliterati non sono, pertanto, rimborsabili;
lo stesso nel caso in cui gli orari riportati sui documenti giustificativi
non siano compatibili con quelli della trasferta.
5. Nel caso in cui la documentazione allegata presenti dati illeggibili,
correzioni o altre anomalie non dipendenti dallinteressato, questi deve
sottoscrivere specifica dichiarazione di responsabilità in ordine alla
regolarità della documentazione stessa.
6. La documentazione deve sempre essere allegata in originale; qualora
il dipendente si trovi nellimpossibilità di presentare la documentazione
originale, è consentita la presentazione in copia fotostatica con relativa
dichiarazione di responsabilità in ordine alla conformità con loriginale
e dei motivi che non hanno consentito la presentazione delloriginale.
7. Per quanto concerne i biglietti aerei, nel caso in cui la data di utilizzo
è diversa da quella indicata sul biglietto, essi devono essere presentati
allegando il relativo talloncino della carta dimbarco.
Art. 19.
(Procedura di liquidazione)
1. La liquidazione del trattamento di trasferta per il personale regionale
avviene sia con procedura centralizzata che con procedura tramite funzionario
delegato.
2. Liquidazione centralizzata:
a) il dipendente deve presentare alla Direzione Bilanci e Finanze - Settore
Trattamento Economico del Personale - richiesta di liquidazione su apposita
tabella riepilogativa delle trasferte effettuate nel mese, separatamente
per le trasferte nel territorio nazionale ed allestero, firmata dal richiedente
e dallautorità che ha disposto le trasferte;
b) alla tabella riepilogativa deve essere allegata la documentazione in
originale delle spese sostenute (e delleventuale ricevuta dellanticipazione
di cassa), nonché di eventuali dichiarazioni riferite a situazioni particolari;
c) la mancata allegazione della documentazione o lincompleta compilazione
dellistanza comporta o la parziale liquidazione o la restituzione delle
istanze;
d) la liquidazione delle spettanze avviene, di norma, entro 120 giorni
dalla data di presentazione della documentazione completa; leventuale
richiesta di integrazione viene avanzata entro sessanta giorni dalla presentazione
della tabella riepilogativa mensile; oltre il termine di 120 giorni il
dipendente ha diritto a richiedere gli interessi legali sulle spettanze
maturate;
e) il diritto allindennità di trasferta si prescrive nel termine di cinque
anni dalla data in cui ha avuto termine la trasferta; il recupero di somme
indebitamente corrisposte si prescrive, invece, nel termine di dieci anni.
3. Liquidazione a mezzo di funzionario delegato:
a) nelle strutture regionali dotate di funzionario delegato di ragioneria,
la liquidazione delle trasferte viene effettuata mediante apertura di credito
così come previsto dallarticolo 63 della legge regionale 29 dicembre 1981,
n. 55 (Norme di contabilità regionale);
b) fanno eccezione le trasferte allestero, la liquidazione delle quali
viene effettuata in sede centralizzata anche per il personale operante
presso Strutture dotate di funzionario delegato;
c) per le procedure di liquidazione, anche i funzionari delegati devono
attenersi alle norme di cui alla presente disciplina.
Art. 20.
(Trattamento contributivo e fiscale)
1. Il trattamento fiscale e contributivo delle trasferte dall1 agosto
1998 è regolato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 in attuazione
della delega prevista dallarticolo 3, comma 19, della legge 662/1996.
2. I rimborsi delle spese analiticamente documentate non concorrono a formare
la base imponibile né ai fini contributivi né ai fini fiscali.
3. Analogo trattamento è applicato per lindennità per luso del mezzo
proprio.
Art. 21.
(Trasferte del personale con rapporto part-time)
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, introdotto dallarticolo 15
del C.C.N.L. 6.7.1995, non esclude il servizio in trasferta.
2. Sulla base della contrattazione aziendale, i dipendenti regionali a
tempo parziale possono effettuare trasferte, anche di durata superiore
allorario assegnato e nei giorni non lavorativi per il personale a tempo
parziale verticale; le eventuali prestazioni straordinarie non danno, però,
titolo a compensi aggiuntivi, ma possono esclusivamente dare diritto a
recupero.
Art. 22.
(Trasferte del personale in posizione di comando)
1. Il personale regionale in posizione di comando presso altri enti può
effettuare trasferte a favore dellEnte di destinazione secondo le procedure
autorizzative previste dal rispettivo ordinamento; la liquidazione del
relativo trattamento viene disposta dallAmministrazione regionale su richiesta
dellEnte con contestuale dichiarazione di disponibilità al rimborso delle
somme liquidate.
2. Analogamente, il personale di altri enti comandato presso lAmministrazione
regionale può effettuare trasferte ove il provvedimento di comando abbia
previsto la relativa spesa, che viene anticipata dallente di appartenenza;
le procedure autorizzative sono le medesime previste per i dipendenti regionali.
3. Al personale comandato non compete il trattamento economico di trasferta
per il servizio espletato nella località in cui il comando stesso si esplica.
Art. 23.
(Trasferte del personale con contratto
1. Il trattamento di trasferta per il personale con rapporto di diritto
privato con contratti stipulati ai sensi del titolo II del codice civile
è regolato dai contratti medesimi e dalle eventuali norme di rinvio dagli
stessi richiamate.
D.D. 14 dicembre 2000, n. 339
Sergio Crescimanno Pierluigi
Lesca
DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA
INDICE
soste durante il
viaggio
diritto privato
di lavoro di diritto privato)