Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000

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Codice 9.7
D.D. 14 dicembre 2000, n. 339

Nuova disciplina delle trasferte del personale assegnato al ruolo della Giunta regionale in applicazione dell’art. 35 del CCNL 23/12/1999 - area dirigenza - e dell’art. 41 del CCNL 14/9/2000 - area categorie

(omissis)

I DIRETTORI

(omissis)

determinano

di emanare la nuova disciplina delle trasferte del personale assegnato al ruolo della Giunta regionale in attuazione dell’art. 35 C.C.N.L. 23.12.1999 - area dirigenziale - e dell’art. 41 C.C.N.L. 14.9.2000 - area categorie nel testo allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

Le nuove disposizioni sono applicate dalla data di entrata in vigore dei Contratti di lavoro per gli aspetti normativi ivi espressamente previsti; per gli aspetti di dettaglio sono applicate dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione sul B.U. della Regione Piemonte.

L’oggetto della presente determinazione, unitamente all’allegato, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale    Il Direttore regionale
Sergio Crescimanno    Pierluigi Lesca

Allegato A

DISCIPLINA
DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA


INDICE

1) Premessa

2) Definizione di trasferta

3) Autorizzazione alla trasferta

4) Trattamento economico di trasferta

5) Indennità di trasferta

6) Personale dirigenziale

7) Personale non dirigenziale

8) Disposizioni generali

9) Rimborso delle spese di viaggio

10) Uso del mezzo proprio

11) Spese di alloggio

12) Spese di vitto

13) Altre spese

14) Anticipo della partenza, posticipo del rientro,
   soste durante il viaggio

15) Anticipazioni spese

16) Lavoro straordinario

17) Trasferte per attività di formazione

18) Documentazione

19) Procedura di liquidazione

20) Trattamento contributivo e fiscale

21) Trasferte del personale con rapporto part-time

22) Trasferte del personale in posizione di comando

23) Trasferte del personale con contratto di lavoro di
  diritto privato

Art. 1.

(Premessa)

1. La presente disciplina delle trasferte, in attuazione dell’articolo 35, comma 11 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 per l’area dirigenziale e dell’articolo 41, comma 12 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 per l’area categorie, costituisce direttiva per il personale dipendente della Regione Piemonte assegnato al ruolo della Giunta regionale.

2. Dalla presente regolamentazione sono escluse le trasferte dei Consiglieri regionali, per i quali continuano ad applicarsi le norme di cui all’articolo 19 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione).

Art. 2.

(Definizione di trasferta)

1. A norma dell’articolo 35, comma 1, del contratto dirigenti e dell’articolo 41, comma 1 del contratto categorie, il trattamento di trasferta si applica ai dipendenti ed ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km. dalla ordinaria sede di servizio.

2. Le distanze sono computate da sede comunale a sede comunale; nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta; ove la località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale, le distanze si computano da quest’ultima località.

3. Nel caso di spostamenti in ambito urbano o in località che non danno titolo all’indennità di trasferta perché distanti fino a dieci chilometri, le eventuali spese di viaggio per l’uso del mezzo proprio o di mezzi pubblici si qualificano come spese d’ufficio, il cui rimborso viene effettuato dal competente Settore su istanza vistata dal proprio responsabile di Struttura.

4. Il trattamento di trasferta applicato ai dipendenti regionali è di tipo misto, in quanto viene corrisposta una specifica indennità nella misura indicata agli articoli 6 e 7 e vengono, inoltre, rimborsate le spese indicate agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13.

Art. 3.

(Autorizzazione alla trasferta)

1. L’autorizzazione alla trasferta, da rilasciarsi su modelli appositamente predisposti dalla competente Direzione regionale, consiste nell’atto formale, sottoscritto da parte dell’Autorità competente, di invio del dipendente in località diversa da quella dell’ufficio per motivi di servizio.

2. Per autorità competente si intende il dirigente responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente; per il personale dirigente si intende il dirigente della Struttura sovraordinata.

3. Nell’attuale organizzazione regionale, le autorizzazioni alle trasferte sono, pertanto, così ripartite:

a) trasferte in ambito regionale:

1) autorizzazione del Responsabile di Settore per il personale non dirigente e per i dirigenti in posizione di staff al Settore;

2) autorizzazione del Direttore per i Responsabili di Settore e per i Dirigenti e altro personale in posizione di staff alla Direzione.

b) trasferte fuori dall’ambito regionale:

1) la competenza autorizzatoria è attribuita al Direttore per tutto il personale.

4. In deroga alle disposizioni di cui sopra, per quanto concerne le Direzioni articolate su scala provinciale, i rispettivi Direttori possono autorizzare i Responsabili dei Settori decentrati a sottoscrivere i propri modelli di autorizzazione anche per le trasferte fuori dell’ambito regionale, fatto salvo che il modello riepilogativo mensile inviato alla Direzione Bilanci per la liquidazione delle spettanze deve, comunque, essere sottoscritto dal competente Direttore.

5. Per le trasferte, sia in ambito regionale che extra regionale, dei Direttori regionali, si applica il principio dell’autosottoscrizione.

6. Per le Strutture non inserite in alcuna Direzione, la trasferta è autorizzata dal Responsabile funzionale del personale assegnato alle medesime.

7. Per il personale assegnato agli Uffici di comunicazione, nonché per il personale addetto a funzioni di autista di Amministratori, l’autorizzazione alla trasferta, sia per l’interno che per l’estero, è rilasciata dal competente Amministratore.

8. Per le trasferte all’estero, la competenza è così ripartita:

a) autorizzazione del Direttore per tutto il personale, ivi compresi i dirigenti;

b) autosottoscrizione della trasferta per i Direttori.

9. Per le trasferte all’estero, è stabilita un’apposita procedura in riferimento alle diverse tipologie di attività:

a) attività promozionali di competenza delle Regioni: le trasferte devono essere ricomprese in atti di indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni;

b) attività che interessano i rapporti tra le regioni, le province autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede diversa da quella delle istituzioni della Comunità europea: le trasferte prescindono dai requisiti di cui alla lettera a);

c) attività di mero rilievo internazionale di cui all’articolo 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Studio e informazione su problemi vari; scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina normativa o amministrativa; partecipazione a conferenze, tavole rotonde, seminari; visite di cortesia nell’area europea; rapporti conseguenti ad accordi o forme associative finalizzati alla collaborazione interregionale transfrontaliera): le trasferte non necessitano di particolari formalità;

d) attività di mero rilievo internazionale di cui all’articolo 2 lettera b) del D.P.R. 31.3.1994 (visite di cortesia nell’area extraeuropea, gemellaggi, enunciazione di principi e di intenti volti alla realizzazione di forme di consultazione e di collaborazione da attuare mediante l’esercizio unilaterale delle proprie competenze; formulazione di proposte e prospettazione di problemi di comune interesse, contatti con le comunità regionali all’estero ai fini della informazione sulle normazioni delle rispettive regioni e della conservazione del patrimonio culturale d’origine): le trasferte necessitano di una comunicazione preventiva al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Ministero degli Affari Esteri con l’indicazione specifica dell’oggetto, unitamente agli eventuali documenti relativi ad accordi, protocolli, intese o atti similari da sottoscrivere.

10. Per tutte le trasferte all’estero, l’autorizzazione deve essere sottoposta, in ogni caso, al visto preventivo del Direttore della Direzione Affari Istituzionali e processo di delega.

Art. 4.

(Trattamento economico di trasferta)

1. Il trattamento di trasferta è costituito da:

a) indennità di trasferta;

b) rimborso spese di viaggio e di pernottamento;

c) rimborso altre spese.

2. La liquidazione del trattamento di trasferta è assoggettata ai seguenti principi e disposizioni di carattere generale:

a) trasferta continuativa: l’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località; nel caso di distacco a tempo pieno presso un ufficio distante più di 10 chilometri dalla sede dell’ufficio di appartenenza o dalla propria residenza, il trattamento di trasferta cessa dopo 240 giorni di calendario;

b) trasferta al seguito di delegazione: al personale non dirigente inviato in trasferta, sia sul territorio nazionale che all’estero, al seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’Ente, spettano i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti di detta delegazione; al personale delle categorie spettano, di conseguenza, i rimborsi previsti  per  il personale dirigente ove questo faccia parte della delegazione (vagone letto, prima classe in aereo, spese per pasti); la composizione della delegazione deve risultare da atto formale dell’Ente (deliberazione, determinazione, disposizione scritta di autorità regionale).

3. La categoria alberghiera deve essere espressamente riportata sulle fatture; qualora non vi sia indicata, il dipendente deve sottoscrivere specifica attestazione che trattasi di albergo non di lusso.

4. L’ufficio liquidatore è competente ad eseguire il controllo formale della documentazione relativa alle trasferte effettuate; la responsabilità delle motivazioni della trasferta ricade sul soggetto che autorizza.

5. Non costituiscono titolo ad ottenere il trattamento di trasferta tutte quelle attività che rientrano nella sfera personale, quali quelle relative a procedure disciplinari nei propri confronti, a pratiche previdenziali presso gli uffici del personale, al rinnovo del contratto di lavoro per il personale a tempo determinato; il personale di ruolo degli uffici decentrati ha titolo al trattamento di trasferta nel caso di convocazioni formali da parte dell’Amministrazione presso gli uffici centrali per questioni di reciproco interesse.

Art. 5.

(Indennità di trasferta)

1. Il tempo trascorso in servizio di trasferta, compreso il viaggio di andata e ritorno, è compensato con una specifica indennità, di importo differenziato per il personale dirigente e della categorie; il diritto all’indennità sussiste per le trasferte di almeno quattro ore; a tal fine si sommano tutte le trasferte della stessa giornata, anche se effettuate in località diverse e singolarmente inferiori a quattro ore.

Art. 6.

(Personale dirigenziale)

1. La misura dell’indennità è stabilita in lire 46.700 giornaliere; per le trasferte all’estero la predetta indennità è incrementata del 30 per cento ed è, quindi, pari a lire 60.710 giornaliere.

2. Per ogni ora di trasferta (o frazione superiore a 30 minuti), in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore in caso di trasferta superiore alle 24 ore, spetta un’indennità oraria pari a lire 1.945 per l’interno e lire 2.528 per l’estero.

3. Per le trasferte pari o superiori ad 8 ore, l’indennità viene ridotta del 70 per cento, in misura pari a lire 14.010 giornaliere e 583 orarie; a tal fine si intendono le trasferte di durata di almeno 7 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 8 ore agli effetti dell’arrotondamento di cui al comma 2; per le trasferte all’estero, l’importo ridotto è pari a lire 18.213 giornaliere e 759 orarie.

Art. 7.

(Personale non dirigenziale)

1. La misura dell’indennità è stabilita in lire 40 mila giornaliere; per le trasferte all’estero la predetta indennità è incrementata del 50 per cento ed è, quindi, pari a lire 60 mila giornaliere.

2. Per ogni ora di trasferta (o frazione superiore a 30 minuti), in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore in caso di trasferta superiore alle 24 ore, spetta un’indennità oraria pari a lire 1.650 per l’interno e lire 2.475 per l’estero.

3. Per le trasferte pari o superiori ad 8 ore, l’indennità viene ridotta del 70 per cento, in misura pari a lire 12 mila giornaliere e 495 orarie; a tal fine si intendono le trasferte di durata di almeno 7 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 8 ore agli effetti dell’arrotondamento di cui al comma 2; per le trasferte all’estero, l’importo ridotto è pari a lire 18 mila giornaliere e 742 orarie; per queste ultime, è consentita l’opzione per l’indennità in misura intera nel caso in cui non venga richiesto il rimborso delle spese di vitto e alloggio.

Art. 8.

(Disposizioni generali)

1. L’indennità di trasferta non è dovuta:

a) per trasferte di durata inferiore alle 4 ore; a tal fine si sommano tutte le trasferte della stessa giornata, anche se effettuate in località diverse e complessivamente inferiori a 4 ore;

b) per trasferte nella località di residenza;

c) per trasferte nella località in cui ha sede l’ufficio;

d) per trasferte in località distanti fino a dieci chilometri dalla sede dell’ufficio o dalla propria residenza.

2. Al fine del raggiungimento delle 8 ore si sommano tutti i periodi di trasferta effettuati durante la giornata, anche se singolarmente inferiori ad 8 ore ed effettuati in località diverse.

Art. 9.

(Rimborso delle spese di viaggio)

1. Le spese di viaggio ammesse a rimborso sono le seguenti:

a) personale dirigente: spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;

b) personale non dirigente: spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come segue:

1) prima classe, cuccetta o vagone letto (escluso vagone singolo) per i viaggi in ferrovia;

2) tutte le classi esclusa la prima per i viaggi in aereo.

2. Spetta, inoltre, il rimborso di eventuali supplementi e prenotazioni, nonché, per i viaggi aerei, il costo delle tasse aeroportuali.

3. Per le trasferte all’estero, nel caso in cui il dipendente debba farsi rilasciare il passaporto, rimane a carico dell’Amministrazione regionale unicamente la spesa per la vidimazione annuale; sono, altresì, rimborsabili le eventuali spese sostenute per i visti di ingresso e di uscita.

4. L’abbonamento ai mezzi di linea è rimborsabile nel caso in cui il costo sia minore rispetto a quello dei singoli biglietti di viaggio.

5. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute per il ricovero dell’autovettura presso parcheggi e autorimesse.

6. Sono, inoltre, rimborsabili le spese sostenute per l’utilizzo di mezzi di trasporto urbani ed extraurbani, nonché quelle sostenute per il trasporto al seguito del materiale e degli strumenti occorrenti per l’espletamento dell’incarico affidato (noleggio mezzi di trasporto, spese supplementari di viaggio).

7. Le spese di cui sopra sono rimborsabili qualora siano riferite alla località di trasferta, sia per il raggiungimento del luogo di trasferta (ufficio, albergo) e viceversa, sia nel caso in cui si tratti di spese per spostamenti nell’ambito urbano durante le trasferte superiori a 24 ore, limitatamente a due documenti di viaggio giornalieri; sono, altresì, rimborsabili alla partenza per la trasferta le spese di trasporto riferite alla località di residenza o della sede dell’ufficio per raggiungere la stazione ferroviaria.

8. L’uso del mezzo noleggiato (taxi) è consentito previa specifica autorizzazione di chi ha disposto la trasferta, limitatamente alla località di trasferta, sia per il raggiungimento del luogo di destinazione (ufficio, albergo) dalla stazione ferroviaria, sia per raggiungere la stazione ferroviaria al ritorno; l’uso del taxi per spostamenti nell’ambito urbano durante le trasferte superiori a 24 ore è consentito esclusivamente in caso di necessità per il trasporto di materiale e strumenti.

9. Nel caso di utilizzo di mezzo noleggiato senza autista, oltre alle spese di noleggio vengono, altresì, rimborsate le spese di carburante previa presentazione di specifiche ricevute.

Art. 10.

(Uso del mezzo proprio)

1. In casi eccezionali, allorquando le esigenze operative della trasferta non consentono l’utilizzo di mezzi di linea, il dipendente regionale può utilizzare un proprio mezzo di trasporto.

2. Per ogni chilometro percorso è dovuta un’indennità pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell’importo vigente all’inizio di ogni mese.

3. Per il computo dei chilometri si fa riferimento alle distanze ufficiali tra la sede comunale della località di partenza (o di residenza, se più vicina) e quella della località di trasferta.

4. Non spetta l’indennità chilometrica per i chilometri compiuti nella località sede di trasferta, nonché per spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro nell’ambito del centro abitato; l’ufficio liquidatore deve procedere d’ufficio a ridurre i chilometri eventualmente indicati in eccedenza sulle tabelle riepilogative.

5. In deroga alle disposizioni di cui al punto precedente, nel caso di trasferte effettuate da personale con compiti ispettivi o incaricati di eseguire sopralluoghi in più località della sede di trasferta, viene liquidata l’indennità per i chilometri effettivamente percorsi; in tale ipotesi, è prevista espressa dichiarazione sull’istanza di liquidazione da parte di chi ha autorizzato la trasferta.

6. Per le trasferte effettuate nella località di dimora abituale non spetta l’indennità chilometrica, salvo nel caso in cui la trasferta abbia inizio e termine nella sede di servizio.

7. In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 2-6, del C.C.N.L. 23.12.1999 - area dirigenza ed all’articolo 43, commi 2-7, del C.C.N.L. 14.9.2000 - area categorie, che prevedono la stipula di apposita polizza assicurativa in favore del personale autorizzato a servirsi, in occasione di trasferte, del proprio mezzo di trasporto, l’Amministrazione regionale provvede al rimborso dei danni agli automezzi dei dipendenti regionali, o in forma diretta, o stipulando polizza assicurativa.

Art. 11.

(Spese di alloggio)

1. Per le trasferte di durata superiore a dodici ore (intendendosi tali le trasferte della durata di almeno 12 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 13 ore agli effetti dell’arrotondamento di cui agli articoli 6 e 7), al personale regionale spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle.

2. I pernottamenti in residenze turistico-alberghiere (denominate anche alberghi residenziali, ‘hotel residence’, ‘aparthotel’), sono consentiti nel caso in cui la spesa di pernottamento sia più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima località.

3. Nel caso in cui, per trasferte di lunga durata, si renda necessario, per convenienza o per necessità operative, procedere alla locazione di alloggio nella località di trasferta, la Direzione Patrimonio procede alla stipulazione ed alla registrazione del relativo contratto.

4. E’ consentito, altresì, il rimborso per il pernottamento in albergo a cinque stelle quando, in virtù di convenzioni o di intese specifiche intervenute con la Regione, enti o istituzioni, vengono applicate tariffe equivalenti a quelle praticate dagli alberghi a quattro stelle e reperibili nello stesso Comune sede di trasferta; la sussistenza delle condizioni di cui sopra deve risultare da idonea documentazione.

5. Dalla documentazione delle spese di albergo devono rilevarsi specificatamente le date dei pernottamenti.

6. Ai fini dell’ammissibilità del rimborso, le spese di pernottamento devono essere riferite alla località di trasferta o a località viciniori nel caso di impossibilità a reperire alberghi della categoria spettante nella località di trasferta; non spetta il rimborso delle spese sopra specificate se sostenute nella località di residenza o della sede di lavoro.

7. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, la Regione si riserva di stipulare convenzioni con società o con catene alberghiere o con associazioni di categoria per consentire pernottamenti a prezzo calmierato.

8. In tal caso il dipendente è tenuto a pernottare presso gli esercizi convenzionati; nel caso in cui il dipendente non utilizza le strutture alberghiere convenzionate ha diritto, su presentazione della relativa documentazione, al rimborso della spesa nel limite del costo più basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate nella località di trasferta.

Art. 12.

(Spese di vitto)

1. Per le trasferte di almeno 8 ore (intendendosi tali le trasferte della durata di almeno 7 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 8 ore agli effetti dell’arrotondamento di cui agli articoli 6 e 7), compete al dipendente il rimborso della spesa di un pasto; per le trasferte superiori a dodici ore (intendendosi tali le trasferte della durata di almeno 12 ore e 31 minuti, liquidate nella misura di 13 ore agli effetti dell’arrotondamento di cui agli articoli 6 e 7), compete al dipendente il rimborso della spesa di due pasti.

2. Per il personale delle categorie il rimborso è consentito nella misura massima di lire 43.100 per un pasto e di lire 85.700 per due pasti giornalieri; per il personale dirigente il rimborso è consentito nella misura massima di lire 59.150 per un pasto e di complessive lire 118.300 per i due pasti.

3. Per le trasferte all’estero dette spese sono incrementate del 30 per cento, pari a lire 76.895 per il primo pasto e di complessive lire 153.790 per i due pasti per il personale dirigente ed a lire 56.030 per il primo pasto e di complessive lire 111.410 per i due pasti per il personale delle categorie.

4. Nel caso di consumo di due pasti, il limite complessivo di spesa è considerato cumulativamente, indipendentemente dalla spesa per il singolo pasto.

5. I pasti devono essere consumati nella località di trasferta o, comunque, in località che si trovano sul percorso di andata o ritorno dalla trasferta; non sono rimborsabili le spese per pasti consumati in località distanti oltre dieci chilometri dalla sede della trasferta; non sono, inoltre, rimborsabili le spese per pasti consumati entro 10 chilometri dalla propria residenza o dalla sede dell’ufficio.

6. Le spese dei pasti devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale rilasciate da esercizio commerciale abilitato all’attività di ristoro.

7. Sono, altresì, ammesse a rimborso anche le spese per pasti documentate da scontrini fiscali alle seguenti condizioni:

a) gli scontrini devono essere emessi da esercizi abilitati alla somministrazione di cibi e bevande (bar, tavole calde, autogrill), con esclusione, quindi, di supermercati, gastronomie, rosticcerie, negozi di generi alimentari, ancorché muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 24 della legge 426/71 per la vendita dei generi compresi nella Tabella I dell’allegato 5 al D.M. 4.8.1988 n. 375;

b) lo scontrino deve essere fiscalmente idoneo, con l’indicazione dell’attività e dei dati dell’esercente, della data e della località di somministrazione (ciò anche ai fini del riscontro con le modalità di espletamento della trasferta);

c) ciascun scontrino è considerato equivalente alla presentazione di una fattura o ricevuta fiscale;

d) il rimborso della spesa per ciascun scontrino avviene nei limiti previsti dalla vigente normativa e nel caso di due pasti giornalieri è consentito il cumulo tra due scontrini o tra scontrino e ricevuta fiscale;

e) non è consentito il cumulo dell’importo di più ricevute e scontrini al fine del raggiungimento del singolo tetto di spesa;

f) la spesa documentata con gli scontrini non deve essere stata sostenuta con tickets-restaurant, in quanto l’importo del ticket non può essere monetizzato.

8. Nel caso in cui i pasti vengano consumati nei medesimi alberghi nei quali il dipendente pernotta, la relativa spesa deve essere evidenziata a parte nella fattura.

9. Non sono ammesse a rimborso tutte le spese accessorie, salvo quelle per l’eventuale ricovero dell’autovettura presso l’autorimessa interna.

10. In ottemperanza all’articolo 35, comma 6 del contratto dirigenti ed all’articolo 41, comma 7 del contratto categorie, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, le particolari situazioni, che consentono la corresponsione della somma forfettaria di lire 60.000 lorde per il personale dirigente e di lire 40.000 per il personale delle categorie, vengono riferite al personale che effettua sopralluoghi per compiti d’istituto o attività territoriali.

11. Ai fini dell’applicazione della disposizione sopra citata, la trasferta deve essere effettuata in località priva, stabilmente od occasionalmente, di esercizi di ristorazione.

Art. 13.

(Altre spese)

1. Oltre alle spese di viaggio, vitto e alloggio, è ammesso il rimborso delle spese, debitamente documentate, effettuate per ragioni d’ufficio, per l’uso del telefono, del telefax e del telegrafo. Al documento giustificativo della spesa il dipendente deve allegare specifica dichiarazione vistata dall’autorità che ha disposto la trasferta.

2. Sono, inoltre, rimborsabili le spese sostenute per il ricovero e la custodia dell’autovettura, propria o di servizio, presso parcheggi e autorimesse.

Art. 14.

(Anticipo della partenza, posticipo del rientro, soste durante il viaggio)

1. Al dipendente che si reca in trasferta in località all’estero, ove necessario in relazione alle modalità del viaggio, sono consentite soste intermedie non superiori a 24 ore.

2. Il dipendente inviato in trasferta è tenuto a rientrare giornalmente in sede, se la natura del servizio lo consente e la località di trasferta non dista più di novanta minuti di viaggio con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

3. A tal fine viene stabilito che:

a) l’esistenza di mezzi che consentono il rientro in sede in non più di novanta minuti impone al dipendente l’obbligo del rientro e non anche dell’utilizzo di tali mezzi;

b) per mezzo più veloce si intende il treno o autobus che, in base all’orario ufficiale, impieghi il minor tempo a percorrere la distanza fra la località di trasferta e la sede di servizio (o il luogo di abituale dimora, se più vicino); il tempo necessario ad eventuali trasbordi si aggiunge a quello strettamente inerente il viaggio, per cui i novanta minuti vanno computati dall’ora di partenza del primo mezzo utilizzato a quella di arrivo dell’ultimo mezzo utilizzato.

4. Possono essere eccezionalmente ammesse a rimborso le spese per pernottamento in località raggiungibili in novanta minuti allorché si verifichino situazioni particolari, adeguatamente documentate, quali:

a) l’impossibilità oggettiva di rientro per interruzioni stradali e avversità atmosferiche (nebbia, nevicate);

b) l’assenza di mezzi pubblici per il rientro al termine della trasferta (nel caso di utilizzo di mezzi pubblici);

c) lasso temporale inferiore alle 12 ore tra termine della trasferta ed inizio della trasferta del giorno successivo nella stessa località.

5. Le circostanze sopra indicate, oltre che documentate, devono essere espressamente dichiarate dal dipendente e controfirmate dall’autorità competente che ha disposto la trasferta.

6. Al termine della trasferta il dipendente deve rientrare in sede; la protrazione del soggiorno nella località di trasferta per motivi personali è consentita non oltre il termine della settimana; in questa ipotesi, però, il viaggio di ritorno non è ricompreso nell’orario di trasferta; a tal fine il dipendente deve presentare specifica dichiarazione che la protrazione del ritorno dalla località di trasferta è stato dovuto a motivi personali.

7. La stessa procedura deve essere seguita nel caso di anticipazione del viaggio di andata verso la località di trasferta, che non può superare l’ambito settimanale (si consente, comunque, l’anticipazione del viaggio al sabato per la trasferta decorrente dal lunedì successivo); per settimana si intende il periodo temporale dal lunedì alla domenica.

8. Nel caso di ricovero ospedaliero nella località di missione, il rientro può essere protratto fino al giorno della dimissione.

Art. 15.

(Anticipazione spese)

1. Il personale inviato in trasferta ha diritto all’anticipo di una somma non inferiore al 75 per cento del trattamento complessivo spettante per la trasferta; nel trattamento complessivo devono essere compresi i rimborsi per il viaggio e per il vitto nonché quello per il pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.

2. Può, inoltre, essere anticipato un importo pari alle prevedibili spese di viaggio nonché ai due terzi delle presunte spese di pernottamento e dei pasti e dell’indennità di trasferta giornaliera ridotta di due terzi.

3. Per le modalità relative al rilascio delle anticipazioni, si rinvia al regolamento per il servizio di Cassa economale.

4. In caso di mancata presentazione della richiesta di liquidazione della trasferta al competente Settore Trattamento Economico del Personale nel termine di 3 mesi dall’effettuazione, viene, comunque, dato corso al recupero dell’anticipazione senza ulteriore avviso, anche oltre il limite del quinto stipendiale.

Art. 16.

(Lavoro straordinario)

1. Durante la trasferta compete il compenso per lavoro straordinario nel caso in cui l’attività lavorativa svolta nella sede di trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro. Si considera a tal fine solo il tempo effettivamente lavorato, tranne nel caso degli autisti, per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.

Art. 17.

(Trasferte per attività di formazione)

1. Per l’attività formativa svolta in sede diversa da quella di servizio al dipendente regionale compete, ove sussistano i presupposti di legge, il trattamento di trasferta.

Art. 18.

(Documentazione)

1. Il modulo di autorizzazione preventiva alla trasferta deve essere conservato agli atti della Struttura di appartenenza, salvo nel caso di trasferte all’estero; l’ufficio liquidatore effettua il controllo di legittimità e di congruità della documentazione in riferimento ai dati riportati sulla richiesta di liquidazione.

2. La regolarità della documentazione costituisce il presupposto per l’ammissibilità al rimborso delle spese sostenute.

3. I documenti rilevanti ai fini fiscali devono essere completi dei dati necessari, quali l’importo, la data ed il numero progressivo e devono, inoltre, risultare congrui con quanto riportato sulle tabelle riepilogative.

4. In carenza di tali requisiti, le relative spese non possono essere rimborsate; i documenti di viaggio non obliterati non sono, pertanto, rimborsabili; lo stesso nel caso in cui gli orari riportati sui documenti giustificativi non siano compatibili con quelli della trasferta.

5. Nel caso in cui la documentazione allegata presenti dati illeggibili, correzioni o altre anomalie non dipendenti dall’interessato, questi deve sottoscrivere specifica dichiarazione di responsabilità in ordine alla regolarità della documentazione stessa.

6. La documentazione deve sempre essere allegata in originale; qualora il dipendente si trovi nell’impossibilità di presentare la documentazione originale, è consentita la presentazione in copia fotostatica con relativa dichiarazione di responsabilità in ordine alla conformità con l’originale e dei motivi che non hanno consentito la presentazione dell’originale.

7. Per quanto concerne i biglietti aerei, nel caso in cui la data di utilizzo è diversa da quella indicata sul biglietto, essi devono essere presentati allegando il relativo talloncino della carta d’imbarco.

Art. 19.

(Procedura di liquidazione)

1. La liquidazione del trattamento di trasferta per il personale regionale avviene sia con procedura centralizzata che con procedura tramite funzionario delegato.

2.  Liquidazione centralizzata:

a) il dipendente deve presentare alla Direzione Bilanci e Finanze - Settore Trattamento Economico del Personale - richiesta di liquidazione su apposita tabella riepilogativa delle trasferte effettuate nel mese, separatamente per le trasferte nel territorio nazionale ed all’estero, firmata dal richiedente e dall’autorità che ha disposto le trasferte;

b) alla tabella riepilogativa deve essere allegata la documentazione in originale delle spese sostenute (e dell’eventuale ricevuta dell’anticipazione di cassa), nonché di eventuali dichiarazioni riferite a situazioni particolari;

c) la mancata allegazione della documentazione o l’incompleta compilazione dell’istanza comporta o la parziale liquidazione o la restituzione delle istanze;

d) la liquidazione delle spettanze avviene, di norma, entro 120 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa; l’eventuale richiesta di integrazione viene avanzata entro sessanta giorni dalla presentazione della tabella riepilogativa mensile; oltre il termine di 120 giorni il dipendente ha diritto a richiedere gli interessi legali sulle spettanze maturate;

e) il diritto all’indennità di trasferta si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui ha avuto termine la trasferta; il recupero di somme indebitamente corrisposte si prescrive, invece, nel termine di dieci anni.

3.  Liquidazione a mezzo di funzionario delegato:

a) nelle strutture regionali dotate di funzionario delegato di ragioneria, la liquidazione delle trasferte viene effettuata mediante apertura di credito così come previsto dall’articolo 63 della legge regionale 29 dicembre 1981, n.  55 (Norme di contabilità regionale);

b) fanno eccezione le trasferte all’estero, la liquidazione delle quali viene effettuata in sede centralizzata anche per il personale operante presso Strutture dotate di funzionario delegato;

c) per le procedure di liquidazione, anche i funzionari delegati devono attenersi alle norme di cui alla presente disciplina.

Art. 20.

(Trattamento contributivo e fiscale)

1. Il trattamento fiscale e contributivo delle trasferte dall’1 agosto 1998 è regolato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 in attuazione della delega prevista dall’articolo 3, comma 19, della legge 662/1996.

2. I rimborsi delle spese analiticamente documentate non concorrono a formare la base imponibile né ai fini contributivi né ai fini fiscali.

3. Analogo trattamento è applicato per l’indennità per l’uso del mezzo proprio.

Art. 21.

(Trasferte del personale con rapporto part-time)

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, introdotto dall’articolo 15 del C.C.N.L. 6.7.1995, non esclude il servizio in trasferta.

2. Sulla base della contrattazione aziendale, i dipendenti regionali a tempo parziale possono effettuare trasferte, anche di durata superiore all’orario assegnato e nei giorni non lavorativi per il personale a tempo parziale verticale; le eventuali prestazioni straordinarie non danno, però, titolo a compensi aggiuntivi, ma possono esclusivamente dare diritto a recupero.

Art. 22.

(Trasferte del personale in posizione di comando)

1. Il personale regionale in posizione di comando presso altri enti può effettuare trasferte a favore dell’Ente di destinazione secondo le procedure autorizzative previste dal rispettivo ordinamento; la liquidazione del relativo trattamento viene disposta dall’Amministrazione regionale su richiesta dell’Ente con contestuale dichiarazione di disponibilità al rimborso delle somme liquidate.

2. Analogamente, il personale di altri enti comandato presso l’Amministrazione regionale può effettuare trasferte ove il provvedimento di comando abbia previsto la relativa spesa, che viene anticipata dall’ente di appartenenza; le procedure autorizzative sono le medesime previste per i dipendenti regionali.

3. Al personale comandato non compete il trattamento economico di trasferta per il servizio espletato nella località in cui il comando stesso si esplica.

Art. 23.

(Trasferte del personale con contratto
di lavoro di diritto privato)

1. Il trattamento di trasferta per il personale con rapporto di diritto privato con contratti stipulati ai sensi del titolo II del codice civile è regolato dai contratti medesimi e dalle eventuali norme di rinvio dagli stessi richiamate.