Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000

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Legge regionale 18 dicembre 2000, n. 59.

Sospensione dell’obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sospensione dell’obbligo del programma
pluriennale di attuazione)

1. L’obbligo alla formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale, previsto dalle leggi vigenti, è sospeso sino al 31 dicembre 2002 e comunque sino all’entrata in vigore della legge regionale attuativa dell’articolo 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale).

Art. 2.

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 22 dicembre 1998, n. 44 (Sospensione dell’obbligo di redigere il programma pluriennale di attuazione), è abrogata.

Art. 3.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 dicembre 2000

Enzo Ghigo