Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000

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Codice 17.1
D.D. 30 ottobre 2000, n. 291

L.R. n. 56/77 s.m.i. - Art. 26, comma 7 e seguenti - Comune di Chianocco (TO) - Istanza Società Alimentar Center S.r.l. - Autorizzazione in sanatoria

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di rilasciare, con il solo ed esclusivo riferimento alla eliminazione del vizio di legittimità derivato dalla mancata acquisizione, preliminarmente al rilascio delle concessioni edilizie già rilasciate, della prescritta autorizzazione prevista dal comma 7 e seguenti dell’art. 26, L.R. n. 56/77 s.m.i., per la realizzazione dell’insediamento commerciale in oggetto, relativo ad un centro commerciale, ubicato in Chianocco (TO), Fraz. Vernetto, n. 10, nel rispetto dei limiti, vincoli e prescrizioni qui di seguito specificate:

1. prevedere opere di miglioria sulla viabilità e sulla sistemazione del traffico così come emerso dal parere della Provincia di Torino del 26.7.2000, ovvero:

- agevolare l’ingresso al centro commerciale dal ponte sul canale (incrocio 1) attraverso la risistemazione dell’intersezione con la S.S. n. 25, mitigando l’impatto sulla strada statale con un aumento della superficie di smusso e l’eliminazione quantomeno dei pali di sostegno delle linee elettriche che ostacolano l’immissione sulla strada principale per i veicoli provenienti dal centro commerciale;

- vietare, con opportuna segnaletica sulla S.S. 25, la svolta a sinistra verso il centro commerciale, in corrispondenza dell’incrocio 2 per i veicoli che transitano in direzione Bussoleno - Susa, viste le caratteristiche tecniche della viabilità esistente relativa all’accesso secondario; in tal senso si rende necessario ottenere il preventivo nullaosta dell’ANAS, ente proprietario della strada. Parimenti occorre che il Comune disponga segnaletica di senso unico, secondo quanto riportato in progetto, sulle due bretelle di accesso la S.S. n. 25 o in alternativa provveda ad effettuare interventi di miglioramento sulle bretelle al fine di renderle idonee per il doppio senso di marcia."

2. la superficie lorda di calpestio relativa agli edifici “B”, “C”, “D”, “E” complessivamente pari a mq. 5.367, 49;

3. la superficie destinata alla vendita relativa agli edifici “B”, “C”, “D”, “E” complessivamente pari a mq. 3048, tutti situati al piano terra, così suddivisa:

- complessivi mq. 1497 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta alimentare mista (M-SAM3);

- complessivi mq. 1444 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta extralimentare (M-SE3);

- complessivi mq. 107 destinati a n. 2 esercizi di vicinato a mq. 150;

4. la superficie destinata a deposito, magazzino, locali lavorazioni ed uffici complessivamente pari a complessivi mq. 827,39;

5. la superficie destinata ad attività di servizio (ristorante, bar) complessivamente pari a mq. 295;

6. la superficie destinata a carico/scarico merci complessivamente pari a mq. 1315;

7. il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva pari a complessivi mq. 5148 per 198 posti auto (art. 21 comma 2 della L.R. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999);

8. il totale della superficie destinata a servizi pubblici e di uso pubblico, secondo la definizione progettuale pari a mq. 4063 corrispondenti a 115 posti auto, destinati a parcheggio pubblico o di uso pubblico, tutti situati al piano di campagna, e mq. 1353 destinati a verde convenzionato ad uso pubblico, che dovrà non essere mai inferiore al 100% della superficie utile lorda dell’insediamento commerciale, di cui almeno il 50% destinata a parcheggio pubblico (art. 21, comma 1 sub 3) e comma 2 della L.R. n. 56/77 s.m.i.);

9. il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private pari a mq. 4084, corrispondente a 133 posti auto, tutti situati al piano di campagna, che dovrà non essere mai inferiore a mq. 2719,32 nel rispetto della L. 122/89.

Il Sindaco dovrà altresì ai sensi dell’art. 26 commi 7 e 9 della L.R. n. 56/77 s.m.i. integrare la bozza di Convenzione di cui alla D.C.C. n. 12 del 10.3.2000 in cui siano univocamente individuati:

a) i contenuti progettuali e convenzionali in ordine alla viabilità tra il Comune di Chianocco e la Società Alimentar Center S.r.l. richiamati in premessa;

b) la superficie lorda di calpestio relativa agli edifici “B”, “C”, “D”, “E” complessivamente pari a mq. 5.367,49;

c) la superficie destinata alla vendita relativa agli edifici “B”, “C”, “D”, “E” complessivamente pari a mq. 3048, tutti situati al piano terra, così suddivisa:

- complessivi mq. 1497 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta alimentare mista (M-SAM3);

- complessivi mq. 1444 destinati a n. 1 media struttura di vendita con offerta extralimentare (M-SE3);

- complessivi mq. 107 destinati a n. 2 esercizi di vicinato a mq. 150;

d) la superficie destinata a deposito, magazzino, locali lavorazioni ed uffici complessivamente pari a complessivi mq. 827,39;

e) la superficie destinata ad attività di servizio (ristorante, bar) complessivamente pari a mq. 295;

f) la superficie destinata a carico/scarico merci complessivamente pari a mq. 1315;

g) il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti la tipologia di struttura distributiva pari a complessivi mq. 5148 per 198 posti auto (art. 21 comma 2 della L.R. n. 56/77 s.m.i. e art. 25 D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999);

h) il totale della superficie destinata a servizi pubblici e di uso pubblico, secondo la definizione progettuale pari a mq. 4063 corrispondenti a 115 posti auto, destinati a parcheggio pubblico o di uso pubblico, tutti situati al piano di campagna, e mq. 1353 destinati a verde convenzionato ad uso pubblico, che dovrà non essere mai inferiore al 100% della superficie utile lorda dell’insediamento commerciale, di cui almeno il 50% destinata a parcheggio pubblico (art. 21, comma 1 sub 3) e comma 2 della L.R. n. 56/77 s.m.i.);

i) il totale della superficie destinata a parcheggi e autorimesse private pari a mq. 4084, corrispondente a 133 posti auto, tutti situati al piano di campagna, che dovrà non essere mai inferiore a mq. 2719,32 nel rispetto della L. 122/89;

siano specificatamente definiti tutti gli elementi della viabilità ed accessibilità, anche con la definizione dei relativi costi di realizzazione, contenuti nel progetto, ai sensi dell’art. 26 comma 10 della L.R. n. 56/77 s.m.i..

Il Sindaco dovrà altresì effettuare gli opportuni accertamenti di vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia, nel rispetto delle proprie responsabilità e competenze verificando:

- che le concessioni edilizie già rilasciate rispettino le norme di cui alla L.R. n. 56/77 s.m.i. e di ogni altra norma vigente e/o sopravvenuta in materia urbanistica ed edilizia;

- la piena conformità dell’intervento alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici generali e degli strumenti edilizi vigenti ed adottati e del Regolamento Igienico Edilizio del Comune di Chianocco;

- le norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui alla L. 118/1971 e al D.P.R. 27.4.1978 n. 384 per gli interventi su aree pubbliche e ad uso pubblico, ed alla L. 13/1989 e al D.M. 14.6.1989 per i restanti interventi;

- le norme dettate dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di cui al D.L. 30.4.1992 n. 285 e al D.P.R. 16.12.1992 n. 495, così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147;

- la verifica in sede esecutiva che, per l’edificio “A” facente parte, anche se non fisicamente collegato al centro commerciale in oggetto, e per tutti gli insediamenti di natura terziaria presenti nell’ambito del P.E.C. siano soddisfatti gli standards minimi destinati a parcheggio pubblico o di uso pubblico previsti dall’art. 21 della L.R. n. 56/77 s.m.i.;

- il rispetto delle norme in materia di commercio contenute nel Decreto legislativo del 31.3.1998 n. 114.

Altresì al Sindaco compete il pieno rispetto di norme e prescrizioni nazionali e regionali di natura geologica e/o idrogeologica eventualmente sopravvenute a seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000.

L’inosservanza dei contenuti della presente Determinazione Dirigenziale causa la revoca dell’Autorizzazione oggetto della presente Determinazione, nonchè la revoca dell’autorizzazione commerciale rilasciata, così come precisato dal comma dell’art. 6 della L.R. n. 28/99.

La documentazione a corredo dell’Autorizzazione di cui all’oggetto della presente determinazione, si compone dei seguenti atti:

- Certificato di destinazione urbanistica datato 31.3.2000

- P.R.G.C. 1981 vigente:

Estratto cartografia con legenda

Stralcio delle N.T.A.

- Progetto dell’intervento datato 10.7.2000 nella versione più aggiornata e sostitutiva di quella precedentemente consegnata in data 26.6.2000 (ns. prot. n. 9917/17.1):

- Tavola n. 1bis - Estratto catastale - Estratto P.R.G.C. - Planimetria generale con individuazione aree P.E.C. e situazione urbanistica dei fabbricati - piante piano primo - scale 1:2000/500

- Tavola n. 2bis - Planimetria generale - Pianta piano terra - pianta piano primo - conteggi planimetrici - scala 1:500

- Tavola n. 3bis - Planimetria generale - Pianta piano terra - piante piano primo - calcolo e verifica fabbisogno posti a parcheggio - scala 1:500

- Tavola n. 4.1bis - Planimetria generale - pianta piano terra - pianta piano primo - scala 1:200

- Tavola n. 4.2 - Prospetti e sezioni - scala 1:200

- Tavola n. 5 - Planimetria generale dei percorsi e delle aree per il carico e lo scarico - scala 1:200

- Tavola n. 6 - Planimetria generale/Pianta piano terra - Piante piano primo - verifica fabbisogno parcheggi - scala 1:200

- Relazione illustrativa

- Relazione di impatto sulla viabilità datata 22.6.2000

- Relazione di impatto sulla viabilità datata 10.7.2000 (integrazione alla relazione del 22.6.2000)

- Relazione asseverata sulla conformità delle opere in progetto alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici ed edilizi vigenti ed adottati dal Comune datata 26.6.2000

- Relazione asseverata sulla conformità delle opere in progetto alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti ed adottati dal Comune datata 13.9.2000

- Concessione edilizia n. 62/91 del 31.5.1996

- Certificato di agibilità del 7.4.2000

- Concessione edilizia n. 110/81 del 4.11.1981

- Certificato di agibilità del 16.11.1981

- Concessione edilizia n. 45/92 del 15.4.1992

- Certificato di agibilità del 23.10.1992

- Concessione edilizia n. 89/99 del 11.10.1999

- Piano Esecutivo Convenzionato 1991:

- Convenzione stipulata in Almese presso lo studio del notaio dottor Rosario Insabella in data 6.3.1991 repertorio n. 101071, raccolta n. 22206

- Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 30.3.1988 di accoglimento di piano esecutivo convenzionato

- Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 9.6.1998 di approvazione di piano esecutivo convenzionato

- Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 di regolamento di condominio

- Relazione illustrativa e relazione finanziaria

- Piano Esecutivo Convenzionato 1997

- Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12.6.1997

- Tavola n. 1: Estratti, planimetrie, conteggi

- Tavola n. 2: Sviluppo planovolumetrico

- Tav. n. 3: Schema di convenzione

- Tav. n. 4: relazione illustrativa

- Tav. n. 5: relazione finanziaria

- Convenzione stipulata in Susa in data 6.9.1997 avanti il notaio dottor Aldo Annese repertorio n. 66636, raccolta n. 32540

- Variante n. 1 al Piano Esecutivo Convenzionato 1997:

- Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.3.1999 di approvazione di variante al P.E.C.

- Tav. n. 1: estratti, planimetrie, conteggi

- Tav. n. 2: sviluppo planovolumetrico

- Tav. n. 3: schema di convenzione

- Tav. n. 4: relazione illustrativa

- Tav. n. 5: relazione finanziaria

- Convenzione edilizia stipulata in Susa presso lo studio del notaio dottor Aldo Annese in data 4.9.1999

- Variante n. 2 al Piano Esecutivo Convenzionato 1997:

- Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di approvazione seconda variante al P.E.C.

- Tavola n. 1: Estratti, planimetrie, conteggi

- Tavola n. 2: sviluppo planivolumetrico

- Tavola n. 3: schema di convenzione

- Parere di competenza della Provincia di Torino datato 26.7.2000 (prot. n. 163195)

- Parere di competenza della Direzione regionale difesa del suolo - Settore pianificazione difesa del suolo datato 21.08.2000 (prot. n. 4572/23.2)

- Deliberazione della Conferenza dei Servizi datata 19.9.2000 (prot. n. 13571/17.1)

Si ribadisce che compete al Sindaco la responsabilità e la vigilanza sulle concessioni edilizie, nel rispetto delle norme della L. R. n. 56/77 s.m.i. nonchè di ogni altra norma urbanistica ed edilizia vigente e/o sopravvenuta, anche derivata dall’evento alluvionale dell’ottobre 2000, e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente atto.

Una copia degli atti elencati al precedente capoverso saranno restituiti, unitamente alla presente determinazione, debitamente vistati, alla ditta richiedente e al Comune di Chianocco.

Il Comune di Chianocco dopo aver integrato le concessioni edilizie relative all’insediamento commerciale oggetto della presente, ed integrato la Convenzione secondo le modalità sopra indicate, è tenuto ad inviare alla Giunta Regionale, Settore Programmazione ed Interventi sui settori commerciali una copia conforme all’originale della Convenzione debitamente sottoscritta dai soggetti, integrata e modificata secondo le prescrizioni del presente atto.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni