Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000
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Tribunale Ordinario di Torino - Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
composto dai signori:
Dott Mario Barbuto Presidente
Dott. Giacomo Oberto Giudice
Dott. ssa Simonetta Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 9315/2000
avente per oggetto: Dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere
regionale ex art. 9 bis, comma 3, D.P.R. 1-6.5.60 n. 570.
Promossa da:
MANFREDI GIULIO elettivamente domiciliato in Torino, via Alfieri, 19, presso
il gruppo consiliare Radicali Lista Emma Bonino,
RICORRENTE
CONTRO
TOMATIS VINCENZO
elettivamente domiciliato in Torino, Via S. Agostino, 12, presso lo studio
degli avv.ti Claudio Dal Piaz e Alessandro Sciolla che li rappresentano
e difendono per delega in calce al ricorso 2.10.2000
RESISTENTE
con lintervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Chiede a codesto Tribunale di dichiarare la decadenza del sig. Vincenzo
Tomatis dalla carica di consigliere regionale, per violazione dellart.
4, comma 1, e dellart. 6 della legge 23.4.81 n. 154 e di proclamare lelezione
del primo dei non eletti nella lista circoscrizionale di riferimento
Per il resistente:
In via principale chiede che il Tribunale pronunci la inammissibilità
del ricorso. In subordine chiede il rigetto del ricorso nel merito".
Per il P.M.
In via principale chiede che il Tribunale pronunci la inammissibilità del
ricorso. In subordine chiede il rigetto del ricorso nel merito".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dellart. 9 bis, comma 3, D.P.R. n. 16.5.1960,
n. 570, depositato in data 2.10.2000, il sig. Manfredi Giulio, in qualità
di cittadino elettore della Regione Piemonte (come risultante da certificato
di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Murazzano, Cuneo), chiedeva
a questo Tribunale la dichiarazione della decadenza del sig. Vincenzo Tomatis
dalla carica di consigliere regionale per violazione dellart. 4, comma
1, e dellart. 6 della L. 23.4.81 n. 154 e la proclamazione, consequenzialmente,
dellelezione del primo dei non eletti nella lista circoscrizionale di
riferimento.
Assumeva il ricorrente che il sig. Tomatis Vincenzo, proclamato consigliere
regionale del Piemonte in data 19.6.2000, ricopriva allepoca della proclamazione
e continuava a ricoprire al momento della proposizione del ricorso, la
carica di sindaco di Villanova Mondovì. Rilevava dunque, che il sig. Tomatis
non aveva presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere
regionale ovvero da quella di sindaco entro il 29.6.2000, come invece previsto
alla luce del combinato disposto degli articoli 2, 4 e 6 della legge n.
154/81 e chiedeva, pertanto, che in applicazione delle norme richiamate
e dellart. 9 bis del D.P.R. 16.5.60 n. 570 la decadenza dalla carica di
consigliere fosse dichiarata dallautorità giudiziaria.
Con decreto 9.10.2000 il Presidente della prima sezione civile, visti lart.
19 della legge 17.2.68 n. 108, gli artt. 1,2,3,4,5, della legge n. 1147/66
nonchè gli artt. 82 e segg. D.P.R. n. 570/1960, fissava udienza per la
discussione della causa in data 1.12.2000, nominava il giudice relatore
e disponeva che il ricorso e il decreto fossero notificati a cura del ricorrente,
nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto, al
Pubblico Ministero, al presidente del Consiglio della Regione Piemonte
e al Prefetto di Torino.
Con controricorso depositato in cancelleria data 8.11.2000, il sig. Vincenzo
Tomatis esponeva:
- che si era candidato consigliere regionale nella lista n. 7, avente il
contrassegno Centro per il Piemonte della circoscrizione di Cuneo, lista
collegata a quella avente il contrassegno Livia Turco per il Piemonte
che aveva quale candidato Presidente della Giunta Regionale lOn.le Del
Turco;
- che era risultato eletto Consigliere regionale nellultimo dei seggi
spettanti alle liste circoscrizionali collegate allOn.le Livia Turco;
- che in forza dellart. 5 della legge Costituzionale n. 1 del 1999 tale
ultimo seggio era sottratto alleletto per essere attribuito al candidato
alla carica di Presidente della Giunta Regionale che aveva conseguito un
numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato
eletto Presidente;
- che lOn.le Livia Turco aveva rassegnato le proprie dimissione e il Consiglio
Regionale aveva fatto luogo alla surroga del seggio rimasto vacante;
- che stante la novità della normativa insorgeva un dubbio interpretativo
circa la spettanza del seggio allultimo degli eletti al quale era sottratto
dalla legge ovvero al secondo candidato nella lista regionale collegata
allOn.le Livia Turco, On.le Picchioni;
- che la Giunta delle elezioni della Regione Piemonte, competente ad esprimere
il parere al Consiglio Regionale ai fini della surroga, riteneva la legittimazione
al subentro a favore di entrambi i candidati;
- che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6-14320 adottata in
data 19.6.2000, veniva proclamato eletto esso esponente,
- che lon.le Picchioni proponeva sia ricorso dinanzi al Tribunale di Torino
al fine di ottenere la statuizione del diritto a sostituirsi al sig. Tomatis
- ricorso in relazione al quale è fissata udienza per la discussione in
data 1.12.2000 - sia ricorso al T.A.R. per il Piemonte contro la medesima
statuizione, ricorso respinto con sentenza n. 12/2000 del 25.10.2000.
Tutto ciò premesso il sig. Tomatis assumeva che la mancata tempestiva rassegnazione
delle dimissioni dalla carica di sindaco era motivata dallattesa della
definizione del giudizio dinanzi al T.A.R. e ha precisato, in ogni caso,
che in data 30.10.2000 aveva cessato le funzioni di Sindaco di Villanova
Mondovì rimuovendo definitivamente la causa di incompatibilità con la carica
di Consigliere regionale.
In diritto sosteneva che la decadenza dalla carica di Consigliere regionale
non poteva essere pronunciata dal Tribunale adito avendo esso consigliere
rimosso la causa di incompatibilità nel termine di dieci giorni dalla notificazione
del presente ricorso, così come previsto dallart. 20 della legge 3.8.99
n. 265 che aveva modificato lart. 7 comma 4 e 5 della legge 154/81 nonchè
dallart. 69 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. Chiedeva, pertanto, che il ricorso
fosse dichiarato improcedibile o che comunque lo stesso fosse respinto
nel merito perché infondato in fatto e in diritto.
Con memoria integrativa depositata in data 14.11.2000, parte resistente
assumeva che in data 8.11.2000, consultando il fascicolo dufficio, aveva
rilevato che il ricorso e il decreto erano stati notificati tardivamente
ovvero al di fuori del termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione
del decreto al ricorrente atteso che la comunicazione si era perfezionata
in data 11.10.2000 mentre il ricorso era stato notificato in data 23.10.2000.
Chiedeva, pertanto, che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o improcedibile
per tale motivo.
Alludienza del 1.12.2000, parte ricorrente non compariva e la causa veniva
discussa oralmente alla presenza del P.M. Parte resistente insisteva sulla
eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso. Il P.M. in via principale
chiedeva la pronuncia di inammissibilità del ricorso e, in subordine, chiedeva
il rigetto dello stesso nel merito
Il Collegio, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, dava poi
lettura in udienza, alla presenza delle parti comparse, del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Leccezione preliminare di inammissibilità del ricorso appare fondata.
Lart. 82 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 così come modificato dalla Legge
n. 1147/66, applicabile in materia di contenzioso elettorale per i consigli
regionali delle Regioni a statuto normale in forza dellart. 19 legge 17.2.68
n. 108, nel disciplinare il ricorso proponibile da qualsiasi cittadino
elettore davanti al Tribunale civile, al comma quarto prevede che il ricorso
unitamente al decreto di fissazione di udienza emesso dal Presidente del
Tribunale debbano essere notificati, a cura di chi ha proposto il ricorso,
nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto agli eletti di
cui viene contestata lelezione. Il comma 5 del richiamato art. 82 così
sancisce: Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere
osservati sotto pena di decadenza.
Dallesame degli atti del procedimento si evince che il decreto presidenziale
9.10.2000 di fissazione delludienza risulta comunicato al ricorrente in
data 11.10.2000, mentre la notificazione al sig. Tomatis Vincenzo risulta
perfezionata in data 23.10.2000.
Atteso, allora, che parte ricorrente non ha rispettato il termine di 10
giorni sancito dallart. 82, comma quarto, D.P.R. 16.5.1960 n. 570 e che
il rispetto del suddetto termine dal quinto comma della stessa norma è
sanzionato con la decadenza, deve essere pronunciata la inammissibilità
del ricorso proposto dal sig. Manfredi Giulio nel confronti del sig. Vincenzo
Tomatis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino
DICHIARA linammissibilità del ricorso
Torino 1. 12.2000
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Depositato in cancelleria Torino, 7 dicembre 2000
Il Funzionario di Cancelleria
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Udienza di discussione 1. 12.2000
Dott. Mario Barbuto Dott.ssa Simonetta
Rossi
Dott. Andrea Porceddu