Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000

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Tribunale Ordinario di Torino - Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai signori:

Dott Mario Barbuto Presidente

Dott. Giacomo Oberto Giudice

Dott. ssa Simonetta Rossi Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 9315/2000

avente per oggetto: Dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere regionale ex art. 9 bis, comma 3, D.P.R. 1-6.5.60 n. 570.

Promossa da:

MANFREDI GIULIO elettivamente domiciliato in Torino, via Alfieri, 19, presso il gruppo consiliare “Radicali Lista Emma Bonino”,

RICORRENTE

CONTRO

TOMATIS VINCENZO

elettivamente domiciliato in Torino, Via S. Agostino, 12, presso lo studio degli avv.ti Claudio Dal Piaz e Alessandro Sciolla che li rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso 2.10.2000

RESISTENTE

con l’intervento del P.M.
Udienza di discussione 1. 12.2000

CONCLUSIONI

Per il ricorrente:

“Chiede a codesto Tribunale di dichiarare la decadenza del sig. Vincenzo Tomatis dalla carica di consigliere regionale, per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 6 della legge 23.4.81 n. 154 e di proclamare l’elezione del primo dei non eletti nella lista circoscrizionale di riferimento”

Per il resistente:

“In via principale chiede che il Tribunale pronunci la inammissibilità del ricorso. In subordine chiede il rigetto del ricorso nel merito".

Per il P.M.

In via principale chiede che il Tribunale pronunci la inammissibilità del ricorso. In subordine chiede il rigetto del ricorso nel merito".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3, D.P.R. n. 16.5.1960, n. 570, depositato in data 2.10.2000, il sig. Manfredi Giulio, in qualità di cittadino elettore della Regione Piemonte (come risultante da certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Murazzano, Cuneo), chiedeva a questo Tribunale la dichiarazione della decadenza del sig. Vincenzo Tomatis dalla carica di consigliere regionale per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 6 della L. 23.4.81 n. 154 e la proclamazione, consequenzialmente, dell’elezione del primo dei non eletti nella lista circoscrizionale di riferimento.

Assumeva il ricorrente che il sig. Tomatis Vincenzo, proclamato consigliere regionale del Piemonte in data 19.6.2000, ricopriva all’epoca della proclamazione e continuava a ricoprire al momento della proposizione del ricorso, la carica di sindaco di Villanova Mondovì. Rilevava dunque, che il sig. Tomatis non aveva presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere regionale ovvero da quella di sindaco entro il 29.6.2000, come invece previsto alla luce del combinato disposto degli articoli 2, 4 e 6 della legge n. 154/81 e chiedeva, pertanto, che in applicazione delle norme richiamate e dell’art. 9 bis del D.P.R. 16.5.60 n. 570 la decadenza dalla carica di consigliere fosse dichiarata dall’autorità giudiziaria.

Con decreto 9.10.2000 il Presidente della prima sezione civile, visti l’art. 19 della legge 17.2.68 n. 108, gli artt. 1,2,3,4,5, della legge n. 1147/66 nonchè gli artt. 82 e segg. D.P.R. n. 570/1960, fissava udienza per la discussione della causa in data 1.12.2000, nominava il giudice relatore e disponeva che il ricorso e il decreto fossero notificati a cura del ricorrente, nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto, al Pubblico Ministero, al presidente del Consiglio della Regione Piemonte e al Prefetto di Torino.

Con controricorso depositato in cancelleria data 8.11.2000, il sig. Vincenzo Tomatis esponeva:

- che si era candidato consigliere regionale nella lista n. 7, avente il contrassegno “Centro per il Piemonte” della circoscrizione di Cuneo, lista collegata a quella avente il contrassegno “Livia Turco per il Piemonte” che aveva quale candidato Presidente della Giunta Regionale l’On.le Del Turco;

- che era risultato eletto Consigliere regionale nell’ultimo dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali collegate all’On.le Livia Turco;

- che in forza dell’art. 5 della legge Costituzionale n. 1 del 1999 tale ultimo seggio era sottratto all’eletto per essere attribuito al candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale che aveva conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente;

- che l’On.le Livia Turco aveva rassegnato le proprie dimissione e il Consiglio Regionale aveva fatto luogo alla surroga del seggio rimasto vacante;

- che stante la novità della normativa insorgeva un dubbio interpretativo circa la spettanza del seggio all’ultimo degli eletti al quale era sottratto dalla legge ovvero al secondo candidato nella lista regionale collegata all’On.le Livia Turco, On.le Picchioni;

- che la Giunta delle elezioni della Regione Piemonte, competente ad esprimere il parere al Consiglio Regionale ai fini della surroga, riteneva la legittimazione al subentro a favore di entrambi i candidati;

- che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6-14320 adottata in data 19.6.2000, veniva proclamato eletto esso esponente,

- che l’on.le Picchioni proponeva sia ricorso dinanzi al Tribunale di Torino al fine di ottenere la statuizione del diritto a sostituirsi al sig. Tomatis - ricorso in relazione al quale è fissata udienza per la discussione in data 1.12.2000 - sia ricorso al T.A.R. per il Piemonte contro la medesima statuizione, ricorso respinto con sentenza n. 12/2000 del 25.10.2000.

Tutto ciò premesso il sig. Tomatis assumeva che la mancata tempestiva rassegnazione delle dimissioni dalla carica di sindaco era motivata dall’attesa della definizione del giudizio dinanzi al T.A.R. e ha precisato, in ogni caso, che in data 30.10.2000 aveva cessato le funzioni di Sindaco di Villanova Mondovì rimuovendo definitivamente la causa di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale.

In diritto sosteneva che la decadenza dalla carica di Consigliere regionale non poteva essere pronunciata dal Tribunale adito avendo esso consigliere rimosso la causa di incompatibilità nel termine di dieci giorni dalla notificazione del presente ricorso, così come previsto dall’art. 20 della legge 3.8.99 n. 265 che aveva modificato l’art. 7 comma 4 e 5 della legge 154/81 nonchè dall’art. 69 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. Chiedeva, pertanto, che il ricorso fosse dichiarato improcedibile o che comunque lo stesso fosse respinto nel merito perché infondato in fatto e in diritto.

Con memoria integrativa depositata in data 14.11.2000, parte resistente assumeva che in data 8.11.2000, consultando il fascicolo d’ufficio, aveva rilevato che il ricorso e il decreto erano stati notificati tardivamente ovvero al di fuori del termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto al ricorrente atteso che la comunicazione si era perfezionata in data 11.10.2000 mentre il ricorso era stato notificato in data 23.10.2000. Chiedeva, pertanto, che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o improcedibile per tale motivo.

All’udienza del 1.12.2000, parte ricorrente non compariva e la causa veniva discussa oralmente alla presenza del P.M. Parte resistente insisteva sulla eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso. Il P.M. in via principale chiedeva la pronuncia di inammissibilità del ricorso e, in subordine, chiedeva il rigetto dello stesso nel merito

Il Collegio, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, dava poi lettura in udienza, alla presenza delle parti comparse, del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso appare fondata.

L’art. 82 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 così come modificato dalla Legge n. 1147/66, applicabile in materia di contenzioso elettorale per i consigli regionali delle Regioni a statuto normale in forza dell’art. 19 legge 17.2.68 n. 108, nel disciplinare il ricorso proponibile da qualsiasi cittadino elettore davanti al Tribunale civile, al comma quarto prevede che il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza emesso dal Presidente del Tribunale debbano essere notificati, a cura di chi ha proposto il ricorso, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto agli eletti di cui viene contestata l’elezione. Il comma 5 del richiamato art. 82 così sancisce: “Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza”.

Dall’esame degli atti del procedimento si evince che il decreto presidenziale 9.10.2000 di fissazione dell’udienza risulta comunicato al ricorrente in data 11.10.2000, mentre la notificazione al sig. Tomatis Vincenzo risulta perfezionata in data 23.10.2000.

Atteso, allora, che parte ricorrente non ha rispettato il termine di 10 giorni sancito dall’art. 82, comma quarto, D.P.R. 16.5.1960 n. 570 e che il rispetto del suddetto termine dal quinto comma della stessa norma è sanzionato con la decadenza, deve essere pronunciata la inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Manfredi Giulio nel confronti del sig. Vincenzo Tomatis.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino

DICHIARA l’inammissibilità del ricorso

Torino 1. 12.2000

IL PRESIDENTE     IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Mario Barbuto     Dott.ssa Simonetta Rossi

Depositato in cancelleria Torino, 7 dicembre 2000

Il Funzionario di Cancelleria
Dott. Andrea Porceddu