Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Tribunale Ordinario di Torino - Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai signori:

Dott Mario Barbuto Presidente

Dott. Giacomo Oberto Giudice

Dott.ssa Simonetta Rossi Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R. G. n. 9314/2000

avente per oggetto: Dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere regionale ex art. 9 bis, comma 3, D.P.R. 16.5.60 n. 570.

Promossa da: MANFREDI GIULIO

elettivamente domiciliato in Torino, via Alfieri 19, presso il gruppo consiliare “Radicali - Lista Emma Bonino”,

RICORRENTE

CONTRO

ALBANO NICOLETTA

RESISTENTE

e con l’intervento del P.M.

Udienza di discussione 1.12.2000

CONCLUSIONI

Per il ricorrente:

“Chiede a codesto Tribunale di dichiarare la decadenza della signora Nicoletta Albano dalla carica di consigliere regionale, per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 6 della legge 23.4.81 n. 154 e di proclamare l’elezione del primo dei non eletti nella lista circoscrizionale di riferimento”.

Per il P.M.

“Chiede che il Tribunale pronunci la inammissibilità dei ricorso.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3, D.P.R. n. 16.5.1960, n. 570, depositato in data 2.10.2000, il sig.. Manfredi Giulio, in qualità di cittadino elettore della Regione Piemonte (come risultante da certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Murazzano, Cuneo), chiedeva a questo Tribunale la dichiarazione della decadenza della sig. Albano Nicoletta dalla carica di consigliere regionale per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 6 della L. 23.4.81 . n. 154 e la proclamazione, consequenzialmente, dell’elezione del primo dei non eletti nella lista circoscrizionale di riferimento.

Assumeva il ricorrente che la signora Albano Nicoletta, proclamata consigliere regionale del Piemonte in data 12.5.2000, ricopriva all’epoca della proclamazione e continuava a ricoprire al momento della proposizione del ricorso, la carica di sindaco di Gavi (AL). Rilevava, dunque, che la signora Albano non aveva presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere regionale ovvero da quella di sindaco entro il 22.5.2000, come invece previsto alla luce del combinato disposto degli articoli 2, 4 e 6 della legge n. 154/81 e chiedeva, pertanto, che in applicazione delle norme richiamate e dell’art. 9 bis dei D.P.R. 16.5.60 n. 570 la decadenza dalla carica di consigliere fosse dichiarata dall’autorità giudiziaria.

Con decreto 9.10.2000 il Presidente della prima sezione civile, visti l’art. 19 della legge 17.2.68 n. 108, gli artt. 1,2,3,4,5, della legge n. 1147/66 nonchè gli artt. 82 e segg. D.P.R. n. 570/1960, fissava udienza per la discussione della causa in data 1.12.2000, nominava il giudice relatore e disponeva che il ricorso e il decreto fossero notificati a cura del ricorrente, nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto, al Pubblico Ministero,al presidente del Consiglio della Regione Piemonte e al Prefetto di Torino.

All’udienza del 1. 12.2000, parte ricorrente non compariva e la causa veniva discussa oralmente alla presenza del P.M. il quale chiedeva la pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Il Collegio, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, dava poi lettura in udienza alla presenza del P.M., del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso appare fondata.

L’art. 82 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 così come modificato dalla Legge n. 1147/66, applicabile in materia di contenzioso elettorale per i consigli regionali delle Regioni a statuto normale in forza dell’art. 19 legge 17.2.68 n. 108, nel disciplinare il ricorso proponibile da qualsiasi cittadino elettore davanti al Tribunale civile, al comma quarto prevede che il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza emesso dal Presidente del Tribunale debbano essere notificati, a cura di chi ha proposto il ricorso, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto agli eletti di cui viene contestata l’elezione. Prevede, inoltre, che nei dieci giorni successivi alla notificazione a cura del ricorrente la copia del ricorso e del decreto con la prova dell’avvenuta notifica giudiziaria debba essere depositata presso la cancelleria. Il comma 5 dei richiamato art. 82 così sancisce: “Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza”.

Dall’esame degli atti del procedimento si evince che il decreto presidenziale 9.10.2000 di fissazione dell’udienza risulta comunicato al ricorrente in data 11.10.2000. Tra gli atti non risulta peraltro, prodotta la copia del ricorso e del decreto con la prova dell’avvenuta notifica alla signora Albano.

Atteso, allora, che parte ricorrente non ha rispettato il termine perentorio di 10 giorni sancito dal quarto comma dell’art. 82, D.P.R. 16.5.1960 n. 570 per il deposito in cancelleria della copia del ricorso e del decreto con la prova della notifica degli stessi alla signora Albano Nicoletta e atteso che il rispetto del suddetto termine dal quinto comma della stessa norma è sanzionato con la decadenza, deve essere pronunciata la inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Manfredi Giulio nei confronti della signora Albano Nicoletta.

P.Q.M.
Il Tribunale di Torino

DICHIARA l’inammissibilità del ricorso

Torino 1. 12.2000

IL PRESIDENTE     IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Mario Barbuto     Dott.ssa Simonetta Rossi

Depositato in cancelleria Torino, 7 dicembre 2000

Il Funzionario di Cancelleria
Dott. Andrea Porceddu