Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000
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Tribunale Ordinario di Torino - Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
composto dai signori:
Dott Mario Barbuto Presidente
Dott. Giacomo Oberto Giudice
Dott.ssa Simonetta Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R. G. n. 9314/2000
avente per oggetto: Dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere
regionale ex art. 9 bis, comma 3, D.P.R. 16.5.60 n. 570.
Promossa da: MANFREDI GIULIO
elettivamente domiciliato in Torino, via Alfieri 19, presso il gruppo consiliare
Radicali - Lista Emma Bonino,
RICORRENTE
CONTRO
ALBANO NICOLETTA
RESISTENTE
e con lintervento del P.M.
Udienza di discussione 1.12.2000
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Chiede a codesto Tribunale di dichiarare la decadenza della signora Nicoletta
Albano dalla carica di consigliere regionale, per violazione dellart.
4, comma 1, e dellart. 6 della legge 23.4.81 n. 154 e di proclamare lelezione
del primo dei non eletti nella lista circoscrizionale di riferimento.
Per il P.M.
Chiede che il Tribunale pronunci la inammissibilità dei ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dellart. 9 bis, comma 3, D.P.R. n. 16.5.1960,
n. 570, depositato in data 2.10.2000, il sig.. Manfredi Giulio, in qualità
di cittadino elettore della Regione Piemonte (come risultante da certificato
di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Murazzano, Cuneo), chiedeva
a questo Tribunale la dichiarazione della decadenza della sig. Albano Nicoletta
dalla carica di consigliere regionale per violazione dellart. 4, comma
1, e dellart. 6 della L. 23.4.81 . n. 154 e la proclamazione, consequenzialmente,
dellelezione del primo dei non eletti nella lista circoscrizionale di
riferimento.
Assumeva il ricorrente che la signora Albano Nicoletta, proclamata consigliere
regionale del Piemonte in data 12.5.2000, ricopriva allepoca della proclamazione
e continuava a ricoprire al momento della proposizione del ricorso, la
carica di sindaco di Gavi (AL). Rilevava, dunque, che la signora Albano
non aveva presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere
regionale ovvero da quella di sindaco entro il 22.5.2000, come invece previsto
alla luce del combinato disposto degli articoli 2, 4 e 6 della legge n.
154/81 e chiedeva, pertanto, che in applicazione delle norme richiamate
e dellart. 9 bis dei D.P.R. 16.5.60 n. 570 la decadenza dalla carica di
consigliere fosse dichiarata dallautorità giudiziaria.
Con decreto 9.10.2000 il Presidente della prima sezione civile, visti lart.
19 della legge 17.2.68 n. 108, gli artt. 1,2,3,4,5, della legge n. 1147/66
nonchè gli artt. 82 e segg. D.P.R. n. 570/1960, fissava udienza per la
discussione della causa in data 1.12.2000, nominava il giudice relatore
e disponeva che il ricorso e il decreto fossero notificati a cura del ricorrente,
nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto, al
Pubblico Ministero,al presidente del Consiglio della Regione Piemonte e
al Prefetto di Torino.
Alludienza del 1. 12.2000, parte ricorrente non compariva e la causa veniva
discussa oralmente alla presenza del P.M. il quale chiedeva la pronuncia
di inammissibilità del ricorso.
Il Collegio, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, dava poi
lettura in udienza alla presenza del P.M., del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Leccezione preliminare di inammissibilità del ricorso appare fondata.
Lart. 82 del D.P.R. 16.5.1960 n. 570 così come modificato dalla Legge
n. 1147/66, applicabile in materia di contenzioso elettorale per i consigli
regionali delle Regioni a statuto normale in forza dellart. 19 legge 17.2.68
n. 108, nel disciplinare il ricorso proponibile da qualsiasi cittadino
elettore davanti al Tribunale civile, al comma quarto prevede che il ricorso
unitamente al decreto di fissazione di udienza emesso dal Presidente del
Tribunale debbano essere notificati, a cura di chi ha proposto il ricorso,
nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto agli eletti di
cui viene contestata lelezione. Prevede, inoltre, che nei dieci giorni
successivi alla notificazione a cura del ricorrente la copia del ricorso
e del decreto con la prova dellavvenuta notifica giudiziaria debba essere
depositata presso la cancelleria. Il comma 5 dei richiamato art. 82 così
sancisce: Tutti i termini di cui sopra sono perentori e devono essere
osservati sotto pena di decadenza.
Dallesame degli atti del procedimento si evince che il decreto presidenziale
9.10.2000 di fissazione delludienza risulta comunicato al ricorrente in
data 11.10.2000. Tra gli atti non risulta peraltro, prodotta la copia del
ricorso e del decreto con la prova dellavvenuta notifica alla signora
Albano.
Atteso, allora, che parte ricorrente non ha rispettato il termine perentorio
di 10 giorni sancito dal quarto comma dellart. 82, D.P.R. 16.5.1960 n.
570 per il deposito in cancelleria della copia del ricorso e del decreto
con la prova della notifica degli stessi alla signora Albano Nicoletta
e atteso che il rispetto del suddetto termine dal quinto comma della stessa
norma è sanzionato con la decadenza, deve essere pronunciata la inammissibilità
del ricorso proposto dal sig. Manfredi Giulio nei confronti della signora
Albano Nicoletta.
P.Q.M.
DICHIARA linammissibilità del ricorso
Torino 1. 12.2000
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Depositato in cancelleria Torino, 7 dicembre 2000
Il Funzionario di Cancelleria
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Torino
Dott. Mario Barbuto Dott.ssa Simonetta
Rossi
Dott. Andrea Porceddu