Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000
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Codice 17.3
Incentivi fiscali di cui alla Legge 27 dicembre 1997 n° 449 - art. 11 e
successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione del bando e del
modulo di presentazione della domanda
Premesso che:
in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 la Regione Piemonte
è subentrata al Ministero dellIndustria nella gestione della Legge 27
dicembre 1997 n° 449 - art. 11 - così come modificata dalla Legge 23 dicembre
1998 n° 448 e relativi provvedimenti attuativi, che dispone la concessione
di incentivi fiscali per il commercio e il turismo sotto forma di credito
dimposta;
con Legge Regionale 44/2000 è stato istituito il Fondo unico relativo alle
funzioni delegate dallo Stato alla Regione in materia di incentivi alle
imprese;
con deliberazione della Giunta Regionale n° 1-949 del 26/9/2000 è stato
approvato il programma di utilizzo del citato Fondo Unico ed è stato effettuato
il primo riparto della dotazione del fondo stesso, assegnando allincentivo
automatico relativo allart. 11 della Legge 449/97 una dotazione finanziaria,
per lanno 2000, di Lire 12.000.000.000, di cui Lire 11.500.000.000 da
erogare a titolo di incentivo e Lire 500.000.000 per spese di gestione
del procedimento;
con la citata deliberazione della Giunta Regionale n° 1-949 del 26/9/2000
è stata demandata alla competente Direzione Regionale ladozione di tutti
gli atti e le iniziative necessarie allattuazione del provvedimento medesimo,
compresa lapprovazione del bando e la fissazione della data di inizio
e di chiusura del procedimento di accesso agli incentivi;
IL DIRETTORE
Visto il Dlgs. N. 29/93 e s.m.i.;
vista la L.R. 51/97;
determina
di approvare il bando per la concessione degli incentivi fiscali di cui
alla Legge 27 dicembre 1997 n° 449 - art. 11 e successive modificazioni
ed integrazioni, ammontanti per lanno 2000 a Lire 11.500.000.000, nel
testo allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante
(Allegato 1);
di approvare lo schema di domanda e le relative istruzioni per laccesso
allincentivo di cui alla Legge 27 dicembre 1997 n° 449 - art. 11 e successive
modificazioni ed integrazioni, nel testo allegato alla presente determinazione,
per farne parte integrante (Allegato 2, 3 e 4).
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte
ai sensi dell art. 65 dello Statuto e dell art. 8 della L.R. 51/97.
Il Direttore Regionale
Allegato 1
REGIONE PIEMONTE
Legge 449/97
Determinazione del Direttore Regionale Commercio e Artigianato n° 377 del
13/12/2000.
Bando regionale per la riattivazione dellintervento previsto dall art.
11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni,
per incentivi fiscali a favore dei settori del commercio e del turismo.
Alle imprese interessate
Larticolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto la concessione
di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito
dimposta, con le modalità e i criteri di cui allarticolo 10 della legge
5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione
di quanto previsto ai comma 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Larticolo
53 e larticolo 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 hanno
esteso le agevolazioni alle imprese commerciali allingrosso, alle spese
per lacquisto di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta
elettronica ed hanno elevato lammontare massimo di agevolazione concedibile
nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di de minimis.
Inoltre, larticolo 7 comma 17 lett. a) della legge 23/12/1999 n° 488 ha
esteso le agevolazioni alle rivendite di generi di monopolio operanti in
base a concessione amministrativa.
Con D.lgs. 31/3/1998 n° 112 è stato disposto il trasferimento di competenze
dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi. Con L. R. 44/2000 è stato
istituito il Fondo unico per gli incentivi alle imprese. Con D.G.R. 26/9/2000
n° 1-949 è stato approvato il programma di utilizzo del suddetto Fondo
Unico per lanno 2000 ed il relativo riparto ed accantonamento delle risorse.
Il presente bando fornisce le indicazioni per la riattivazione dellintervento
nellambito della Regione Piemonte e definisce il nuovo modello di domanda
per ottenere i benefici fiscali di cui alla Legge 449/97. Le richieste
possono essere presentate a decorrere dal 1 febbraio 2001 e fino ad esaurimento
dei fondi disponibili.
1 - Soggetti beneficiari
1.1 I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese commerciali
di vendita al dettaglio, di vendita allingrosso, di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, le imprese turistiche (comprese le agenzie
di viaggio e turismo) e le rivendite di generi di monopolio operanti in
base a concessione amministrativa.
a) Si intendono imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle che
esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale.
Esercita lattività di commercio al minuto chiunque professionalmente acquista
merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o su aree
pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore
finale. Per altre forme di distribuzione si intendono quelle previste dallart.
4 comma 1 lettera h) punto 2 (vendita per mezzo di apparecchi automatici),
3 (vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione) e 4 (vendita presso il domicilio dei consumatori) del D.lgs.
31/3/1997 n° 114. Esercita lattività di commercio su aree pubbliche limpresa,
munita dellautorizzazione prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 112,
ovvero, dopo il 24 aprile 1999 di quella prevista dallart. 28 del decreto
legislativo 21 marzo 1998, n. 114, che vende merci al dettaglio e somministra
al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche.
b) Si intendono imprese commerciali di vendita allingrosso quelle che
acquistano merci in nome e per conto proprio e le rivendono ad altri commercianti,
grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori
in grande.
Non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni le imprese industriali,
quelle agricole e quelle artigiane, anche se vendono allingrosso i propri
prodotti.
c) Si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi
in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dellesercizio o
in una superficie aperta al pubblico, con impianti ed attrezzature adeguati;
tali imprese debbono essere in possesso dellautorizzazione comunale di
cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
d) Le imprese turistiche sono quelle definite dalla legge 17 maggio 1983,
n. 217 (G.U. del 25 maggio 1983, n. 141) e dalla legge regionale 8/7/1999
n.18 (B.U. 14/7/1999 n° 28), ivi comprese le agenzie di viaggio e turismo.
1.2 Ai fini della definizione di piccola e media impresa si applicano i
parametri fissati per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo,
sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dellindustria,
del commercio e dellartigianato 18 settembre 1997 (pubblicato sulla G.
U. del 1° ottobre 1997, n. 229), in relazione alla citata legge 317/91
(decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. del 11 febbraio 1998),
di seguito indicati:
A. E definita piccola e media limpresa che:
a) ha meno di 95 dipendenti;
b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO, oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di EURO;
c) è in possesso del requisito di indipendenza, come definito allart.
1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.
B. Ove sia necessario distinguere, è definita piccola limpresa che:
a) ha meno di 20 dipendenti;
b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di EURO, oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di EURO;
c) è in possesso del requisito di indipendenza, come definito allart.
1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.
E considerata indipendente l impresa il cui capitale o diritti di voto
non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure congiuntamente
da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa
o di piccola impresa, secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare
la verifica del requisito di indipendenza, debbono esser sommate tutte
le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese
di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due
fattispecie seguenti:
- se l impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società
di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi
non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sulla impresa;
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare
da chi è detenuto e se limpresa dichiara di poter legittimamente presumere
la sussistenza delle condizioni di indipendenza.
2 - Spese ammissibili
2.1 Sono ammissibili le spese relative allacquisto di beni strumentali
nuovi, collocati nellunità locale sita sul territorio della Regione Piemonte
e funzionali allattività esercitata. Tali beni devono essere oggetto di
ammortamento e devono essere compresi nella tabella dei coefficienti di
ammortamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988,
pubblicato sul supplemento ordinario alla G. U. n. 27 del 2 febbraio 1989
e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al Gruppo XIX
e alle Attività non precedentemente specificate, di seguito elencati:
A. GRUPPO XIX Alberghi, ristoranti, bar e attività affini
a) Mobili e arredamento
b) Biancheria
c) Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.)
d) Impianti generici (riscaldamento, condizionamento)
e) Impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi,
impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili)
f) Macchine dufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer
e i sistemi telefonici elettronici.
B. ATTIVITA NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE - Altre attività
a) Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.
b) Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto
di condizionamento e distributore automatico)
c) Stigliatura (leggasi scaffalature)
d) Arredamento
e) Banconi blindati o con cristalli blindati
f) Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva
g) Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione
h) Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi
nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici
i) Mobili e macchine ordinarie dufficio
j) Macchine dufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer
e i sistemi telefonici elettronici.
2.2 Ulteriori Tipologie di Spese
Sono ammissibili anche le spese relative agli acquisti di programmi informatici
(ivi inclusi quelli riferiti allintroduzione dellEuro) e di sistemi di
pagamento con moneta elettronica (ivi inclusi gli apparecchi EFT-POS).
Per quanto riguarda lacquisto di programmi informatici, rientrano in tale
tipologia di spesa i software di sistema e lacquisto e/o la realizzazione
di software applicativi. Per quanto riguarda i sistemi di pagamento con
moneta elettronica rientrano in tale tipologia di spesa lacquisto dellhardware
e del relativo software di sistema, nonché il software applicativo. Sono
escluse le spese per noleggio delle apparecchiature, per canoni, per contratti
di manutenzione e per modifiche successive allacquisto.
Le spese relative ai programmi informatici debbono essere capitalizzate
e, rappresentando spese che hanno utilità per più esercizi, debbono essere
dedotte dal reddito sulla base delle quote imputabili ai singoli esercizi,
secondo la vigente disciplina fiscale.
2.3 Non sono ammissibili le spese concernenti autovetture, autoveicoli,
motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
Sono inoltre escluse le spese relative a scorte e ad investimenti oggetto
di autofatturazione.
2.4 Le spese medesime devono essere integralmente fatturate nel periodo
compreso tra il 7 giugno 1999 e la data di spedizione della domanda di
cui al presente bando e sono ammissibili al netto dell IVA e di eventuali
altre imposte e tributi, delle spese notarili, degli interessi passivi,
e dei materiali di consumo. Non sono ammissibili le spese fatturate, anche
parzialmente, anteriormente a detto termine. Ai fini della presentazione
della domanda di agevolazione limpresa richiedente deve aver effettuato
pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il trenta per cento
del costo agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione.
2.5 Gli acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono essere
effettuati, oltre che nella forma dellacquisto diretto, anche nelle forme
della vendita con riserva della proprietà (art. 1523 C.C.), nelle forme
previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329, ovvero tramite operazioni
di locazione finanziaria. Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria,
ai fini del rispetto del termine di cui al comma precedente e della determinazione
del costo agevolabile, si fa riferimento alla fattura intestata alla società
di leasing. Nel caso di acquisto effettuato ai sensi della legge 28 novembre
1965, n. 1329, per il rispetto della predetta quota si fa riferimento al
pagamento degli effetti, che comunque devono essere stati emessi integralmente.
2.6 Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati ovvero
utilizzati nellunità locale indicata nel modulo di domanda. Qualora limpresa
intenda utilizzare i beni agevolati, nel corso del triennio successivo
alla data di concessione delle agevolazioni, presso unaltra unità locale
dellimpresa stessa, deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro trenta giorni alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura presso la quale è stata presentata la domanda,
pena la revoca delle agevolazioni.
2.7 Per le attività stagionali, a parziale deroga di quanto stabilito nel
precedente punto 2.5, limpresa potrà trasferire i beni agevolati dallunità
locale interessata ad altro luogo ai fini di custodia per la durata di
non utilizzo dei predetti beni nellunità locale per il periodo di chiusura.
In tal caso limpresa dovrà comunicare alla Camera di commercio competente,
nei termini e con le modalità previsti dal precedente punto 2.5, il luogo
ove i beni agevolati sono trasferiti ed il periodo di permanenza degli
stessi in tale località.
3 - Tipologia e misura dellagevolazione
3.1 Lagevolazione concessa consiste in un credito dimposta determinato
nella misura del venti per cento del costo ammissibile dei beni. Il credito
dimposta può essere fatto valere ai fini dellIrpef e dellIrpeg e dellIVA,
anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Al credito dimposta si applicano, fatto salvo quanto previsto
dallarticolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni
di cui allarticolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive
modificazioni ed integrazioni.
In particolare, il credito dimposta deve essere indicato, a pena di decadenza,
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo dimposta nel corso
del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere a ai fini del
pagamento dellimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dellimposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), e dellimposta sostitutiva
di cui al D.Lgs. 8/10/1997 n° 358, fino alla concorrenza delle imposte
dovute per il periodo nel corso del quale è concesso; leventuale eccedenza
è computata in diminuzione delle imposte sopra menzionate relative ai periodi
di imposta successivi, ma non oltre il quarto; ovvero è computata in diminuzione,
nei medesimi periodi dimposta, dai versamenti dell IVA successivi alla
dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato. Detto
credito può inoltre essere fatto valere anche in compensazione ai sensi
del D.Lgs. 9/7/1997 n. 24 e della circolare del Ministero delle Finanze
219/E del 18/9/1998 attraverso apposito codice tributo da utilizzare nel
modello di pagamento F24.
3.2 Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalità e i criteri
degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato alle imprese. Il regime di aiuti de minimis, svincolato dalle
limitazioni comunitarie cui devono sottostare gli aiuti di Stato, consente
alla impresa, indipendentemente dal numero di domande presentate e dal
numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo,
riconducibili alla categoria de minimis, complessivamente non superiori
a 100.000 ECU, ora EURO, nel triennio decorrente dalla concessione del
primo aiuto de minimis.
Risulta pertanto necessario far sì che, qualora limpresa richiedente abbia
ottenuto, nel triennio precedente la data di spedizione della domanda,
aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis dimporto complessivamente
inferiore a 100.000 ECU ora EURO, tale limite non venga superato attraverso
la concessione dellagevolazione richiesta. Ne consegue che per effettuare
il calcolo di capienza l Amministrazione Regionale deve conoscere limporto
di tutti gli aiuti de minimis, ivi inclusi quelli previsti dallart. 11
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogati allimpresa richiedente nel
predetto periodo. A tal fine limpresa richiedente, nel caso in cui abbia
ottenuto nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda aiuti
riconducibili sotto la categoria de minimis dimporto complessivamente
inferiore a 100.000 ECU ora EURO, pena l esclusione dalle agevolazioni,
deve indicare negli appositi spazi del modulo di domanda i dati richiesti.
Il tasso di conversione Lira/ECU da applicare per gli aiuti erogati nel
1998 è pari a 1923,6, mentre per gli aiuti erogati a partire dal 1999 è
pari a lire 1.936,27.
Nel caso in cui limpresa non abbia beneficiato nel triennio precedente
la data di spedizione della domanda di alcun aiuto de minimis, lammontare
massimo di agevolazione concedibile ai sensi dellart. 11 della legge n.
449/97, come modificato dalla legge n. 448/98, è pari a lire 193.627.000,
corrispondente a spese sostenute per lire 968.135.000.
3.3 Le risorse disponibili sono pari a lire 11, 5 miliardi. Qualora si
rendessero disponibili ulteriori finanziamenti a valere sullanno 2001,
è facoltà dellAmministrazione Regionale riaprire i termini del presente
bando.
3.4 E prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie a disposizione,
a favore delle imprese che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato
utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata
dalle altre imprese. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti si applicano
i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della dimensione aziendale
di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997.
4 - Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni
4.1 La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere presentata
a partire dal 1 febbraio 2001, esclusivamente tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, alla Camera di commercio della provincia nella quale
è situata lunità locale ove vengono utilizzati i beni per i quali si richiedono
le agevolazioni, agli indirizzi sotto indicati:
Camera di Commercio Indirizzo
Dovrà essere utilizzato esclusivamente, anche in fotocopia o estratto dai
siti Internet sotto indicati, il modello di domanda allegato al presente
bando, in distribuzione presso ogni Camera di Commercio.
Ente Sito internet
Sulla busta dovrà essere indicato il riferimento: Art. 11, legge 27 dicembre
1997, n. 449 - Incentivi fiscali per il commercio. Dovrà essere presentata
una domanda per ciascuna unità locale. Limpresa dovrà compilare la domanda
di agevolazione fornendo in particolare una dettagliata descrizione dei
beni, avendo cura di specificarne chiaramente natura e destinazione duso.
Qualora si renda necessario, la Camera di commercio competente, nellesercizio
della propria attività istruttoria, potrà richiedere allimpresa, entro
30 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazione, chiarimenti relativi
ai beni inseriti nella domanda stessa. Limpresa dovrà far pervenire con
mezzo idoneo detti chiarimenti, entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta della Camera di Commercio. Il mancato riscontro nel termine su
indicato, verrà considerato come rinuncia e comporterà linammissibilità
del bene o dei beni oggetto della richiesta di chiarimento.
4.2 La Regione Piemonte, controllate le disponibilità finanziarie e preso
atto dellistruttoria svolta dalle Camere di commercio, ordina in elenchi
giornalieri, secondo la data di spedizione, le domande ammesse al beneficio.
Provvede alla concessione dellagevolazione e lo comunica alle imprese
interessate, tramite la Camera di commercio competente. Qualora listruttoria
si concluda con esito negativo, linammissibilità della domanda verrà comunicata
allazienda dalla Regione Piemonte tramite la Camera di commercio competente.
4.3 Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione
integrale delle agevolazioni in favore delle domande inserite nellelenco
del giorno in cui si verifica lesaurimento dei fondi disponibili, la Regione
Piemonte ridurrà percentualmente il beneficio concedibile alle domande
di cui sopra.
4.4 La Regione Piemonte rende nota la data di chiusura del bando con comunicato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte. A decorrere dalla data di pubblicazione della suddetta comunicazione,
non possono essere presentate domande di agevolazioni; le domande ugualmente
presentate a partire da tale data saranno considerate irricevibili e restituite
alle imprese, così come le istanze presentate prima del 1 febbraio 2001
e quelle spedite non a mezzo raccomandata A.R.
4.5 Alle domande con data di spedizione successiva al giorno di esaurimento
dei fondi ma precedente alla comunicazione, sulla Gazzetta Ufficiale o
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, della chiusura del bando,
il credito dimposta potrà essere riconosciuto con priorità nella formazione
dellelenco di cui al punto 4.2 nellanno successivo, nei limiti della
relativa disponibilità.
4.6 Non verranno prese in considerazione le domande:
a) compilate su modello diverso da quello allegato al presente bando;
b) carenti di elementi considerati essenziali;
c) con modificazioni apportate al testo prestampato;
d) senza firma e/o autentica della medesima. Si ricorda che in base alle
innovazioni normative in materia di semplificazione amministrativa di cui
allart. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato
dallart. 2 della legge 16 giugno 1998 n. 191, è possibile sostituire lobbligo
di autentica della firma allegando alla richiesta di accesso ai benefici
fotocopia del documento valido di identità del firmatario.
5 - Divieto di cumulo
5.1 Limpresa non può beneficiare per i medesimi beni oggetto delle agevolazioni
di cui allart. 11 della legge n. 449 del 1997, di altre agevolazioni previste
sotto qualsiasi forma, ivi inclusi anche gli aiuti de minimis, da altre
normative statali, regionali o delle provincie autonome di Trento e Bolzano
ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, analogamente a quanto previsto
dalle disposizioni attuative della legge n. 317 del 1991, richiamate dal
comma 3 dellart. 11 in questione.
6 - Controlli, revoche, sanzioni
6.1 La Regione Piemonte e le Camere di commercio possono disporre ispezioni
presso le imprese beneficiarie, al fine delleventuale revoca delle agevolazioni.
6.2 La Regione Piemonte provvede alla revoca delle agevolazioni qualora:
a) i controlli effettuati evidenzino linsussistenza delle condizioni previste
per laccesso alle agevolazioni, dichiarate dallimpresa nella domanda;
b)limpresa abbia usufruito, per i medesimi beni oggetto dellagevolazione
di cui al presente bando, di altre agevolazioni, previste sotto qualsiasi
forma, ivi inclusa anche la categoria de minimis, da altre normative statali,
regionali, ovvero da azioni comunitarie cofinanziate;
ovvero qualora, nei tre anni successivi alla data di concessione del beneficio:
c) i beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati
o ne sia mutata la destinazione duso;
d) limpresa abbia cessato lattività, ovvero il beneficiario abbia ceduto,
donato o affittato lazienda o lunità locale oggetto dellagevolazione
a soggetto privo dei requisiti richiesti dal presente bando;
e) limpresa non abbia comunicato allufficio della Camera di commercio
competente per listruttoria, entro trenta giorni, lutilizzo dei beni
agevolati presso altra unità locale dellimpresa stessa, ovvero nel caso
di attività stagionali, presso altra località per il periodo di chiusura;
f) limpresa non abbia comunicato allufficio della Camera di commercio
competente per listruttoria, entro trenta giorni, la cessione, donazione
o affitto dellazienda o dellunità locale beneficiaria dellagevolazione;
6.3 In caso di revoca, la Regione Piemonte ne dà comunicazione al Ministero
delle Finanze.
6.4 Ai fini dellapplicazione delle sanzioni amministrative e della restituzione
delle agevolazioni revocate si applicano, fatto salvo quanto previsto dallarticolo
11, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui
allarticolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni
e integrazioni.
La sanzione amministrativa pecuniaria, è disposta nella misura da due a
quattro volte limporto del credito dimposta indebitamente fruito, ove
ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) del punto 6.2.
Nel caso di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca disposta
per le inadempienze di cui al precedente punto 6.2 lettera a) o c), limpresa
dovrà versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del credito di imposta.
Nel caso di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca disposta
per le inadempienze di cui al precedente punto 6.2 lettera b) o d) o e)
oppure f), limpresa dovrà versare il relativo importo maggiorato di un
interesse pari al tasso di interesse legale.
6.5 Chi rilascia o utilizza certificazioni attestanti fatti materiali non
corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire, ai sensi dellarticolo
13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
7 - Affitto e cessione di azienda, cessazione di attività, fusione per
incorporazione
7.1 In caso di affitto di azienda o ramo di essa, rimanendo lazienda di
proprietà del cedente, lo stesso continuerà ad essere beneficiario del
credito dimposta concesso. Laffittuario, trattandosi di beni di proprietà
del locatore, non ha titolo né a presentare la domanda né ad usufruire
del credito. Laffittuario deve essere in possesso dei requisiti soggettivi
previsti dalla Legge 449/97 (come specificati al punto 1. del presente
bando) ed è obbligato, nei confronti del locatore, a non distrarre i beni
agevolati per la durata di tre anni dalla concessione; in caso contrario
l Amministrazione Regionale provvederà alla revoca del beneficio con relativa
restituzione del credito dimposta, maggiorato degli interessi previsti.
7.2 In caso di cessione dazienda, o di ramo dazienda nel quale sono compresi
i beni oggetto del beneficio, prima della scadenza del triennio dalla data
di concessione, il cedente che ha ottenuto la concessione ed usufruito
totalmente del credito dimposta, al fine di mantenere il beneficio si
dovrà assicurare che il cessionario sia in possesso dei requisiti soggettivi
richiesti dalla normativa e che il medesimo non alieni i beni per tre anni
dalla concessione; in caso contrario la Amministrazione Regionale provvederà
alla revoca del beneficio con relativa restituzione del credito dimposta
ottenuto, maggiorato degli interessi previsti.
7.3 Nel caso il cedente non abbia usufruito del credito dimposta o ne
abbia usufruito solo in parte, la parte non utilizzata del suddetto credito
verrà trasferita al cessionario, fermo restando il possesso da parte di
questultimo dei requisiti soggettivi e del vincolo di non alienazione
dei beni nei tre anni successivi la data di concessione.
7.4 Le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3 si applicano anche in
caso di successione ereditaria.
7.5 Il caso di cessazione di attività dopo la concessione e fruizione del
credito, rientra nei casi di revoca di cui al precedente paragrafo 6.2
del bando, e cioè divieto di cessione e alienazione nei tre anni successivi
alla data di concessione.
7.6 Nellipotesi di incorporazione dazienda, fruisce del credito limpresa
incorporante.
8 - Tutela rispetto al trattamento dei dati personali e responsabile del
procedimento.
8.1 Ai sensi della Legge 675/96 Tutela delle persone e altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i dati richiesti dal presente
bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto
con o senza lausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è
tenuta la Pubblica Amministrazione.
8.2 Ai sensi della Legge 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, responsabile
del procedimento amministrativo riferito al presente bando è il Dirigente
del Settore Rete Carburanti e Commercio su Aree Pubbliche della Direzione
Regionale Commercio e Artigianato.
9. Avverso le determinazioni regionali in applicazione dellart.11 della
Legge 449/97, è ammesso ricorso giurisdizionale o amministrativo nei termini
di legge.
Il Direttore Regionale
D.D. 13 dicembre 2000, n. 377
Marco Cavaletto
ASSESSORATO AL TURISMO
COMMERCIO E SPORT
DIREZIONE COMMERCIO
E ARTIGIANATO
Incentivi fiscali alle piccole e medie imprese
commerciali
e turistiche
Alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato
e Agricoltura
della Regione Piemonte
All Unione Regionale delle
Camere
di Commercio
del Piemonte
Alle Associazioni regionali di
categoria del Commercio
e del Turismo
C.C.I.A.A di Alessandria Via San Lorenzo 21
- 15100 - Alessandria AL
C.C.I.A.A di Asti Piazza Medici 8 - 14100 - Asti
AT
C.C.I.A.A di Biella Casella Postale 423 - 13900 - Biella BI
C.C.I.A.A
di Cuneo Via Emanuele Filiberto 3 - 12100 - Cuneo CN
C.C.I.A.A di Novara
Casella Postale 53 (Novara Centro) - 28100 - Novara NO
C.C.I.A.A di Torino
Via Carlo Alberto 16 - 10123 - Torino TO
C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola
Villa Fedora - Strada Statale per il Sempione 4 - 28831 - Baveno VB
C.C.I.A.A.
di Vercelli Piazza Risorgimento 12 - 13100 - Vercelli VC
Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio
C.C.I.A.A.
di Alessandria www.al.camcom.it
C.C.I.A.A. di Asti www.at.camcom.it
C.C.I.A.A.
di Biella www.bi.camcom.it
C.C.I.A.A. di Cuneo www.cn.camcom.it
C.C.I.A.A.
di Novara www.no.camcom.it
C.C.I.A.A. di Torino www.to.camcom.it
C.C.I.A.A.
del Verbano Cusio Ossola www.vb.camcom.it
C.C.I.A.A. di Vercelli www.vc.camcom.it
Marco Cavaletto