Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000

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Codice 17.3
D.D. 13 dicembre 2000, n. 377

Incentivi fiscali di cui alla Legge 27 dicembre 1997 n° 449 - art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione del bando e del modulo di presentazione della domanda

Premesso che:

in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 la Regione Piemonte è subentrata al Ministero dell’Industria nella gestione della Legge 27 dicembre 1997 n° 449 - art. 11 - così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1998 n° 448 e relativi provvedimenti attuativi, che dispone la concessione di incentivi fiscali per il commercio e il turismo sotto forma di credito d’imposta;

con Legge Regionale 44/2000 è stato istituito il Fondo unico relativo alle funzioni delegate dallo Stato alla Regione in materia di incentivi alle imprese;

con deliberazione della Giunta Regionale n° 1-949 del 26/9/2000 è stato approvato il programma di utilizzo del citato Fondo Unico ed è stato effettuato il primo riparto della dotazione del fondo stesso, assegnando all’incentivo automatico relativo all’art. 11 della Legge 449/97 una dotazione finanziaria, per l’anno 2000, di Lire 12.000.000.000, di cui Lire 11.500.000.000 da erogare a titolo di incentivo e Lire 500.000.000 per spese di gestione del procedimento;

con la citata deliberazione della Giunta Regionale n° 1-949 del 26/9/2000 è stata demandata alla competente Direzione Regionale l’adozione di tutti gli atti e le iniziative necessarie all’attuazione del provvedimento medesimo, compresa l’approvazione del bando e la fissazione della data di inizio e di chiusura del procedimento di accesso agli incentivi;

IL DIRETTORE

Visto il Dlgs. N. 29/93 e s.m.i.;

vista la L.R. 51/97;

determina

di approvare il bando per la concessione degli incentivi fiscali di cui alla Legge 27 dicembre 1997 n° 449 - art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, ammontanti per l’anno 2000 a Lire 11.500.000.000, nel testo allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante (Allegato 1);

di approvare lo schema di domanda e le relative istruzioni per l’accesso all’incentivo di cui alla Legge 27 dicembre 1997 n° 449 - art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante (Allegato 2, 3 e 4).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’ art. 65 dello Statuto e dell’ art. 8 della L.R. 51/97.

Il Direttore Regionale
Marco Cavaletto

Allegato 1

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AL TURISMO
COMMERCIO E SPORT
DIREZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO

Legge 449/97
“Incentivi fiscali alle piccole e medie imprese
commerciali e turistiche”

Determinazione del Direttore Regionale Commercio e Artigianato n° 377 del 13/12/2000.

Bando regionale per la riattivazione dell’intervento previsto dall’ art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, per incentivi fiscali a favore dei settori del commercio e del turismo.

Alle imprese interessate

Alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
della Regione Piemonte

All’ Unione Regionale delle
Camere di Commercio
del Piemonte

Alle Associazioni regionali di
categoria del Commercio
e del Turismo

L’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto la concessione di un incentivo fiscale per il commercio e il turismo sotto forma di credito d’imposta, con le modalità e i criteri di cui all’articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai comma 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. L’articolo 53 e l’articolo 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 hanno esteso le agevolazioni alle imprese commerciali all’ingrosso, alle spese per l’acquisto di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica ed hanno elevato l’ammontare massimo di agevolazione concedibile nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di de minimis. Inoltre, l’articolo 7 comma 17 lett. a) della legge 23/12/1999 n° 488 ha esteso le agevolazioni alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa.

Con D.lgs. 31/3/1998 n° 112 è stato disposto il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi. Con L. R. 44/2000 è stato istituito il Fondo unico per gli incentivi alle imprese. Con D.G.R. 26/9/2000 n° 1-949 è stato approvato il programma di utilizzo del suddetto Fondo Unico per l’anno 2000 ed il relativo riparto ed accantonamento delle risorse.

Il presente bando fornisce le indicazioni per la riattivazione dell’intervento nell’ambito della Regione Piemonte e definisce il nuovo modello di domanda per ottenere i benefici fiscali di cui alla Legge 449/97. Le richieste possono essere presentate a decorrere dal 1 febbraio 2001 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

1 - Soggetti beneficiari

1.1 I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di vendita all’ingrosso, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese turistiche (comprese le agenzie di viaggio e turismo) e le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa.

a) Si intendono imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle che esercitano la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale. Esercita l’attività di commercio al minuto chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Per altre forme di distribuzione si intendono quelle previste dall’art. 4 comma 1 lettera h) punto 2 (vendita per mezzo di apparecchi automatici), 3 (vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione) e 4 (vendita presso il domicilio dei consumatori) del D.lgs. 31/3/1997 n° 114. Esercita l’attività di commercio su aree pubbliche l’impresa, munita dell’autorizzazione prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, ovvero, dopo il 24 aprile 1999 di quella prevista dall’art. 28 del decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 114, che vende merci al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche.

b) Si intendono imprese commerciali di vendita all’ingrosso quelle che acquistano merci in nome e per conto proprio e le rivendono ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

Non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni le imprese industriali, quelle agricole e quelle artigiane, anche se vendono all’ingrosso i propri prodotti.

c) Si intendono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quelle di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, con impianti ed attrezzature adeguati; tali imprese debbono essere in possesso dell’autorizzazione comunale di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

d) Le imprese turistiche sono quelle definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (G.U. del 25 maggio 1983, n. 141) e dalla legge regionale 8/7/1999 n.18 (B.U. 14/7/1999 n° 28), ivi comprese le agenzie di viaggio e turismo.

1.2 Ai fini della definizione di piccola e media impresa si applicano i parametri fissati per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato sulla G. U. del 1° ottobre 1997, n. 229), in relazione alla citata legge 317/91 (decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. del 11 febbraio 1998), di seguito indicati:

A. E’ definita piccola e media l’impresa che:

a) ha meno di 95 dipendenti;

b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di EURO;

c) è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all’art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

B. Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l’impresa che:

a) ha meno di 20 dipendenti;

b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di EURO;

c) è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all’art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

E’ considerata indipendente l’ impresa il cui capitale o diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa, secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono esser sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l’ impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sulla impresa;

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

2 - Spese ammissibili

2.1 Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni strumentali nuovi, collocati nell’unità locale sita sul territorio della Regione Piemonte e funzionali all’attività esercitata. Tali beni devono essere oggetto di ammortamento e devono essere compresi nella tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla G. U. n. 27 del 2 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al “Gruppo XIX” e alle “Attività non precedentemente specificate”, di seguito elencati:

A. GRUPPO XIX – “Alberghi, ristoranti, bar e attività affini”

a) Mobili e arredamento

b) Biancheria

c) Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.)

d) Impianti generici (riscaldamento, condizionamento)

e) Impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili)

f) Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici.

B. ATTIVITA’ NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE - “Altre attività”

a) Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.

b) Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)

c) Stigliatura (leggasi scaffalature)

d) Arredamento

e) Banconi blindati o con cristalli blindati

f) Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva

g) Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione

h) Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici

i) Mobili e macchine ordinarie d’ufficio

j) Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici.

2.2 Ulteriori Tipologie di Spese

Sono ammissibili anche le spese relative agli acquisti di programmi informatici (ivi inclusi quelli riferiti all’introduzione dell’Euro) e di sistemi di pagamento con moneta elettronica (ivi inclusi gli apparecchi EFT-POS). Per quanto riguarda l’acquisto di programmi informatici, rientrano in tale tipologia di spesa i software di sistema e l’acquisto e/o la realizzazione di software applicativi. Per quanto riguarda i sistemi di pagamento con moneta elettronica rientrano in tale tipologia di spesa l’acquisto dell’hardware e del relativo software di sistema, nonché il software applicativo. Sono escluse le spese per noleggio delle apparecchiature, per canoni, per contratti di manutenzione e per modifiche successive all’acquisto.

Le spese relative ai programmi informatici debbono essere capitalizzate e, rappresentando spese che hanno utilità per più esercizi, debbono essere dedotte dal reddito sulla base delle quote imputabili ai singoli esercizi, secondo la vigente disciplina fiscale.

2.3 Non sono ammissibili le spese concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Sono inoltre escluse le spese relative a scorte e ad investimenti oggetto di autofatturazione.

2.4 Le spese medesime devono essere integralmente fatturate nel periodo compreso tra il 7 giugno 1999 e la data di spedizione della domanda di cui al presente bando e sono ammissibili al netto dell’ IVA e di eventuali altre imposte e tributi, delle spese notarili, degli interessi passivi, e dei materiali di consumo. Non sono ammissibili le spese fatturate, anche parzialmente, anteriormente a detto termine. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione l’impresa richiedente deve aver effettuato pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il trenta per cento del costo agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione.

2.5 Gli acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono essere effettuati, oltre che nella forma dell’acquisto diretto, anche nelle forme della vendita con riserva della proprietà (art. 1523 C.C.), nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria. Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, ai fini del rispetto del termine di cui al comma precedente e della determinazione del costo agevolabile, si fa riferimento alla fattura intestata alla società di leasing. Nel caso di acquisto effettuato ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, per il rispetto della predetta quota si fa riferimento al pagamento degli effetti, che comunque devono essere stati emessi integralmente.

2.6 Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati ovvero utilizzati nell’unità locale indicata nel modulo di domanda. Qualora l’impresa intenda utilizzare i beni agevolati, nel corso del triennio successivo alla data di concessione delle agevolazioni, presso un’altra unità locale dell’impresa stessa, deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale è stata presentata la domanda, pena la revoca delle agevolazioni.

2.7 Per le attività stagionali, a parziale deroga di quanto stabilito nel precedente punto 2.5, l’impresa potrà trasferire i beni agevolati dall’unità locale interessata ad altro luogo ai fini di custodia per la durata di non utilizzo dei predetti beni nell’unità locale per il periodo di chiusura. In tal caso l’impresa dovrà comunicare alla Camera di commercio competente, nei termini e con le modalità previsti dal precedente punto 2.5, il luogo ove i beni agevolati sono trasferiti ed il periodo di permanenza degli stessi in tale località.

3 - Tipologia e misura dell’agevolazione

3.1 L’agevolazione concessa consiste in un credito d’imposta determinato nella misura del venti per cento del costo ammissibile dei beni. Il credito d’imposta può essere fatto valere ai fini dell’Irpef e dell’Irpeg e dell’IVA, anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta si applicano, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere a ai fini del pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), e dell’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8/10/1997 n° 358, fino alla concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale è concesso; l’eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte sopra menzionate relative ai periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto; ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d’imposta, dai versamenti dell’ IVA successivi alla dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato. Detto credito può inoltre essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9/7/1997 n. 24 e della circolare del Ministero delle Finanze 219/E del 18/9/1998 attraverso apposito codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24.

3.2 Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il regime di aiuti de minimis, svincolato dalle limitazioni comunitarie cui devono sottostare gli aiuti di Stato, consente alla impresa, indipendentemente dal numero di domande presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria de minimis, complessivamente non superiori a 100.000 ECU, ora EURO, nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis.

Risulta pertanto necessario far sì che, qualora l’impresa richiedente abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di spedizione della domanda, aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis d’importo complessivamente inferiore a 100.000 ECU ora EURO, tale limite non venga superato attraverso la concessione dell’agevolazione richiesta. Ne consegue che per effettuare il calcolo di capienza l’ Amministrazione Regionale deve conoscere l’importo di tutti gli aiuti de minimis, ivi inclusi quelli previsti dall’art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erogati all’impresa richiedente nel predetto periodo. A tal fine l’impresa richiedente, nel caso in cui abbia ottenuto nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis d’importo complessivamente inferiore a 100.000 ECU ora EURO, pena l’ esclusione dalle agevolazioni, deve indicare negli appositi spazi del modulo di domanda i dati richiesti. Il tasso di conversione Lira/ECU da applicare per gli aiuti erogati nel 1998 è pari a 1923,6, mentre per gli aiuti erogati a partire dal 1999 è pari a lire 1.936,27.

Nel caso in cui l’impresa non abbia beneficiato nel triennio precedente la data di spedizione della domanda di alcun aiuto de minimis, l’ammontare massimo di agevolazione concedibile ai sensi dell’art. 11 della legge n. 449/97, come modificato dalla legge n. 448/98, è pari a lire 193.627.000, corrispondente a spese sostenute per lire 968.135.000.

3.3 Le risorse disponibili sono pari a lire 11, 5 miliardi. Qualora si rendessero disponibili ulteriori finanziamenti a valere sull’anno 2001, è facoltà dell’Amministrazione Regionale riaprire i termini del presente bando.

3.4 E’ prevista una riserva, pari al 50% delle risorse finanziarie a disposizione, a favore delle imprese che occupano fino a 20 dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata dalle altre imprese. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti si applicano i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della dimensione aziendale di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997.

4 - Modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni

4.1 La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere presentata a partire dal 1 febbraio 2001, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Camera di commercio della provincia nella quale è situata l’unità locale ove vengono utilizzati i beni per i quali si richiedono le agevolazioni, agli indirizzi sotto indicati:


Camera di Commercio     Indirizzo
C.C.I.A.A di Alessandria     Via San Lorenzo 21 - 15100 - Alessandria AL
C.C.I.A.A di Asti    Piazza Medici 8 - 14100 - Asti AT
C.C.I.A.A di Biella     Casella Postale 423 - 13900 - Biella BI
C.C.I.A.A di Cuneo     Via Emanuele Filiberto 3 - 12100 - Cuneo CN
C.C.I.A.A di Novara     Casella Postale 53 (Novara Centro) - 28100 - Novara NO
C.C.I.A.A di Torino     Via Carlo Alberto 16 - 10123 - Torino TO
C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola     Villa Fedora - Strada Statale per il Sempione 4 - 28831 - Baveno VB
C.C.I.A.A. di Vercelli     Piazza Risorgimento 12 - 13100 - Vercelli VC


Dovrà essere utilizzato esclusivamente, anche in fotocopia o estratto dai siti Internet sotto indicati, il modello di domanda allegato al presente bando, in distribuzione presso ogni Camera di Commercio.


Ente     Sito internet
Regione Piemonte     www.regione.piemonte.it/commercio
C.C.I.A.A. di Alessandria     www.al.camcom.it
C.C.I.A.A. di Asti     www.at.camcom.it
C.C.I.A.A. di Biella     www.bi.camcom.it
C.C.I.A.A. di Cuneo     www.cn.camcom.it
C.C.I.A.A. di Novara     www.no.camcom.it
C.C.I.A.A. di Torino     www.to.camcom.it
C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola     www.vb.camcom.it
C.C.I.A.A. di Vercelli     www.vc.camcom.it


 Sulla busta dovrà essere indicato il riferimento: “Art. 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Incentivi fiscali per il commercio”. Dovrà essere presentata una domanda per ciascuna unità locale. L’impresa dovrà compilare la domanda di agevolazione fornendo in particolare una dettagliata descrizione dei beni, avendo cura di specificarne chiaramente natura e destinazione d’uso.

Qualora si renda necessario, la Camera di commercio competente, nell’esercizio della propria attività istruttoria, potrà richiedere all’impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazione, chiarimenti relativi ai beni inseriti nella domanda stessa. L’impresa dovrà far pervenire con mezzo idoneo detti chiarimenti, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta della Camera di Commercio. Il mancato riscontro nel termine su indicato, verrà considerato come rinuncia e comporterà l’inammissibilità del bene o dei beni oggetto della richiesta di chiarimento.

4.2 La Regione Piemonte, controllate le disponibilità finanziarie e preso atto dell’istruttoria svolta dalle Camere di commercio, ordina in elenchi giornalieri, secondo la data di spedizione, le domande ammesse al beneficio. Provvede alla concessione dell’agevolazione e lo comunica alle imprese interessate, tramite la Camera di commercio competente. Qualora l’istruttoria si concluda con esito negativo, l’inammissibilità della domanda verrà comunicata all’azienda dalla Regione Piemonte tramite la Camera di commercio competente.

4.3 Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle domande inserite nell’elenco del giorno in cui si verifica l’esaurimento dei fondi disponibili, la Regione Piemonte ridurrà percentualmente il beneficio concedibile alle domande di cui sopra.

 4.4 La Regione Piemonte rende nota la data di chiusura del bando con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. A decorrere dalla data di pubblicazione della suddetta comunicazione, non possono essere presentate domande di agevolazioni; le domande ugualmente presentate a partire da tale data saranno considerate irricevibili e restituite alle imprese, così come le istanze presentate prima del 1 febbraio 2001 e quelle spedite non a mezzo raccomandata A.R.

4.5 Alle domande con data di spedizione successiva al giorno di esaurimento dei fondi ma precedente alla comunicazione, sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, della chiusura del bando, il credito d’imposta potrà essere riconosciuto con priorità nella formazione dell’elenco di cui al punto 4.2 nell’anno successivo, nei limiti della relativa disponibilità.

4.6 Non verranno prese in considerazione le domande:

a) compilate su modello diverso da quello allegato al presente bando;

b) carenti di elementi considerati essenziali;

c) con modificazioni apportate al testo prestampato;

d) senza firma e/o autentica della medesima. Si ricorda che in base alle innovazioni normative in materia di semplificazione amministrativa di cui all’art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998 n. 191, è possibile sostituire l’obbligo di autentica della firma allegando alla richiesta di accesso ai benefici fotocopia del documento valido di identità del firmatario.

5 - Divieto di cumulo

5.1 L’impresa non può beneficiare per i medesimi beni oggetto delle agevolazioni di cui all’art. 11 della legge n. 449 del 1997, di altre agevolazioni previste sotto qualsiasi forma, ivi inclusi anche gli aiuti de minimis, da altre normative statali, regionali o delle provincie autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni attuative della legge n. 317 del 1991, richiamate dal comma 3 dell’art. 11 in questione.

6 - Controlli, revoche, sanzioni

6.1 La Regione Piemonte e le Camere di commercio possono disporre ispezioni presso le imprese beneficiarie, al fine dell’eventuale revoca delle agevolazioni.

6.2 La Regione Piemonte provvede alla revoca delle agevolazioni qualora:

a) i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste per l’accesso alle agevolazioni, dichiarate dall’impresa nella domanda;

b)l’impresa abbia usufruito, per i medesimi beni oggetto dell’agevolazione di cui al presente bando, di altre agevolazioni, previste sotto qualsiasi forma, ivi inclusa anche la categoria de minimis, da altre normative statali, regionali, ovvero da azioni comunitarie cofinanziate;

ovvero qualora, nei tre anni successivi alla data di concessione del beneficio:

c) i beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o ne sia mutata la destinazione d’uso;

d) l’impresa abbia cessato l’attività, ovvero il beneficiario abbia ceduto, donato o affittato l’azienda o l’unità locale oggetto dell’agevolazione a soggetto privo dei requisiti richiesti dal presente bando;

e) l’impresa non abbia comunicato all’ufficio della Camera di commercio competente per l’istruttoria, entro trenta giorni, l’utilizzo dei beni agevolati presso altra unità locale dell’impresa stessa, ovvero nel caso di attività stagionali, presso altra località per il periodo di chiusura;

f) l’impresa non abbia comunicato all’ufficio della Camera di commercio competente per l’istruttoria, entro trenta giorni, la cessione, donazione o affitto dell’azienda o dell’unità locale beneficiaria dell’agevolazione;

6.3 In caso di revoca, la Regione Piemonte ne dà comunicazione al Ministero delle Finanze.

6.4 Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative e della restituzione delle agevolazioni revocate si applicano, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni.

La sanzione amministrativa pecuniaria, è disposta nella misura da due a quattro volte l’importo del credito d’imposta indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) del punto 6.2.

Nel caso di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca disposta per le inadempienze di cui al precedente punto 6.2 lettera a) o c), l’impresa dovrà versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del credito di imposta.

Nel caso di restituzione delle agevolazioni a seguito di revoca disposta per le inadempienze di cui al precedente punto 6.2 lettera b) o d) o e) oppure f), l’impresa dovrà versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso di interesse legale.

6.5 Chi rilascia o utilizza certificazioni attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

7 - Affitto e cessione di azienda, cessazione di attività, fusione per incorporazione

7.1 In caso di affitto di azienda o ramo di essa, rimanendo l’azienda di proprietà del cedente, lo stesso continuerà ad essere beneficiario del credito d’imposta concesso. L’affittuario, trattandosi di beni di proprietà del locatore, non ha titolo né a presentare la domanda né ad usufruire del credito. L’affittuario deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge 449/97 (come specificati al punto 1. del presente bando) ed è obbligato, nei confronti del locatore, a non distrarre i beni agevolati per la durata di tre anni dalla concessione; in caso contrario l’ Amministrazione Regionale provvederà alla revoca del beneficio con relativa restituzione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi previsti.

7.2 In caso di cessione d’azienda, o di ramo d’azienda nel quale sono compresi i beni oggetto del beneficio, prima della scadenza del triennio dalla data di concessione, il cedente che ha ottenuto la concessione ed usufruito totalmente del credito d’imposta, al fine di mantenere il beneficio si dovrà assicurare che il cessionario sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa e che il medesimo non alieni i beni per tre anni dalla concessione; in caso contrario la Amministrazione Regionale provvederà alla revoca del beneficio con relativa restituzione del credito d’imposta ottenuto, maggiorato degli interessi previsti.

7.3 Nel caso il cedente non abbia usufruito del credito d’imposta o ne abbia usufruito solo in parte, la parte non utilizzata del suddetto credito verrà trasferita al cessionario, fermo restando il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti soggettivi e del vincolo di non alienazione dei beni nei tre anni successivi la data di concessione.

7.4 Le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3 si applicano anche in caso di successione ereditaria.

7.5 Il caso di cessazione di attività dopo la concessione e fruizione del credito, rientra nei casi di revoca di cui al precedente paragrafo 6.2 del bando, e cioè divieto di cessione e alienazione nei tre anni successivi alla data di concessione.

7.6 Nell’ipotesi di incorporazione d’azienda, fruisce del credito l’impresa incorporante.

8 - Tutela rispetto al trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento.

8.1 Ai sensi della Legge 675/96 “Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

8.2 Ai sensi della Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”, responsabile del procedimento amministrativo riferito al presente bando è il Dirigente del Settore Rete Carburanti e Commercio su Aree Pubbliche della Direzione Regionale Commercio e Artigianato.

9. Avverso le determinazioni regionali in applicazione dell’art.11 della Legge 449/97, è ammesso ricorso giurisdizionale o amministrativo nei termini di legge.

Il Direttore Regionale
Marco Cavaletto