Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n. 74 - 1695

D.P.R. 1255/68 - Corsi per il rilascio o il rinnovo dei “patentini” per l’acquisto e l’impiego dei presidi sanitari in agricoltura - Disposizioni per l’attivita’ anno 2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare le disposizioni per l’anno 2001 riportate nell’allegato per farne parte integrante della presente deliberazione per la programmazione e gestione dei corsi per il rilascio o il rinnovo dei “patentini” per l’acquisto e l’impiego dei presidi sanitari.

(omissis)

Allegato

1. Riferimenti normativi

- D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, art. 23

- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 223

- Circolare Ministero della Sanità n. 37 del 29.12.1988.

- Circolare Ministero della Sanità n. 14 del 30.4.1993.

- Legge 845/78

- L.R. 63/95

- L.R. n. 17/99

2. Premessa

Nell’ambito di una più severa legislazione che disciplina l’uso dei fitofarmaci in generale e quelli inseriti nella I e Il classe tossicologica in particolare, sono state emanate dallo Stato nuove norme per il riavvicinamento e la omogeneizzazione delle legislazioni degli Stati Membri della Comunità Economica Europea (direttive nn. 78/631, 81/187, 84/291).

L’Italia, in particolare, ha recepito tali direttive con il D.P.R. n. 223 del 24.5.1988, ed il Ministero della Sanità con Circolare n. 37 del 29.12.1988, ha dato indicazioni ben precise per tutta la materia connessa con il rilascio dei “patentini”, per l’acquisto e l’impiego dei presidi sanitari appartenenti alla I e Il classe tossicologica).

Il decreto in oggetto detta nuove norme relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) ed istituisce nuove procedure per il rilascio od il rinnovo dei “patentini”.

Con la nuova normativa viene rivista completamente la classificazione dei presidi sanitari, con la collocazione nelle prime due classi tossicologiche di un numero di principi attivi pari al 75 - 85% del totale, a fronte di un 15% del precedente sistema di classificazione.

Considerato che per l’acquisto e l’uso dei prodotti di I e II classe è fatto obbligo per l’acquirente di essere in possesso del relativo “patentino”, vista la nuova classificazione dei presidi sanitari, tutti coloro che intendono acquistare o impiegare prodotti antiparassitari dovranno necessariamente essere muniti del “patentino” stesso che viene rilasciato o rinnovato previa frequenza di un corso con relativo esame finale a quiz.

Le presenti disposizioni disciplinano la programmazione e gestione dei corsi per il rilascio o il rinnovo dei “patentini” per l’acquisto e l’impiego dei presidi sanitari in agricoltura per l’anno 2001.

3. Disposizioni generali

3.1 Competenze

Ai sensi della L.R. n. 17/99 art. 2 comma 1 lettere d) e n) la funzione relativa al rilascio o rinnovo dei “patentini” è conferita alle Province.

Ai sensi della stessa L.R. n. 17/99 art. 6 comma 1 lettere a) e b) resta riservata alla Regione la funzione di indirizzo, coordinamento e di emanazione di norme, disposizioni e direttive in materia.

3.2 Enti gestori ed affidamento dei corsi.

Possono presentare domanda per l’affidamento, l’organizzazione e per la gestione dei corsi per il rilascio o rinnovo del “patentino”, tutti gli Enti previsti dalla legge 28 dicembre 1978, n. 845 e dalla L.R. 63/95 aventi i requisiti indicati, ai quali siano stati assegnati e che abbiano portato a termine con buoni risultati corsi agricoli loro affidati (Enti gestori).

Ogni Provincia competente per territorio, per affidare l’organizzazione e la gestione dei corsi agli Enti gestori deve stipulare con essi apposita convenzione, secondo quanto previsto dalle norme citate.

3.3 Tipologia e durata dei corsi

Coloro che non sono in possesso del “patentino” o coloro che non abbiano frequentato i corsi istituiti dalla circolare del Ministero della Sanità n. 37 del 29.12.1988, sono tenuti alla frequenza di un corso di 20 ore complessive di cui 6 lezioni da 3 ore ciascuna e due ore dedicate allo svolgimento dell’esame finale.

Coloro che sono già in possesso del “patentino” e devono rinnovarlo, sono tenuti soltanto alla frequenza di un corso di aggiornamento di 5 ore complessive di cui 1 lezione da 3 ore e due ore dedicate allo svolgimento dell’esame finale; naturalmente possono facoltativamente frequentare anche i corsi di 20 ore.

Coloro che devono rinnovare il patentino possono frequentare il corso fino ad un anno di anticipo rispetto alla scadenza del patentino.

3.4 Programma dei corsi e docenze.

Il programma dei corsi è quello studiato dall’apposita Commissione del Ministero e riportato integralmente nell’allegato alla Circolare del Ministero della Sanitá n. 31 del 29.12.1988.

Può essere utilizzato come testo base, la “Guida alla conoscenza ed all’uso dei fitofarmaci” e l’elenco dei quiz  predisposti dal Ministero della Sanità con circolare n. 14 del 30.4.1993.

Nell’insegnamento devono essere utilizzate persone munite di titolo di studio attinente alle materie del programma da reclutare anche fra i tecnici dell’Assessorato Agricoltura della Regione o delle Province, delle Aziende Sanitarie Locali, dei Centri di Assistenza Tecnica e Contabile, delle Associazioni dei Produttori, oltre ai Docenti Universitari o degli Istituti Tecnici Agrari o assimilati.

I docenti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

- laurea in scienze agrarie o forestali o chimica e diplomi universitari corrispondenti;

- laurea in medicina o biologia o farmacia e diplomi universitari corrispondenti;

- diploma di perito agrario o agrotecnico o enotecnico.

Si ritiene opportuno lo svolgimento di una lezione di un medico delle A.S.L. nei corsi di 20 ore.

3.5 Esami finali.

Al termine del corso, tutti gli allievi che avranno frequentato almeno 15 ore effettive di lezione (per i corsi di 20 ore complessive) o che avranno frequentato la lezione di 3 ore (per i corsi di 5 ore complessive) saranno ammessi a sostenere le prove finali del corso alla presenza di una apposita commissione, che svolgendo anche le funzioni della Commissione prevista dall’art. 24, IIIª comma, del D.P.R. 12 agosto 1968, n. 1255, sarà composta da:

- un funzionario tecnico della Provincia - Settore dell’Agricoltura competente per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;

- un funzionario della A.S.L. - Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro - competente per territorio;

- un funzionario della A.S.L. - Igiene e Sanità Pubblica - competente per territorio;

- un rappresentante dell’Ente Gestore.

La nomina della commissione è effettuata da ogni Provincia - Settore dell’Agricoltura competenti per territorio.

Sarà compito di ogni Provincia richiedere all’A.S.L. e all’Ente gestore di designare i rappresentanti quali membri della commissione d’esame; gli Enti gestori dovranno accordarsi con i Settori dell’Agricoltura di ogni Provincia per le date e gli orari di ogni singolo esame.

La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno tre componenti la medesima. Il Presidente deve essere sempre presente.

All’atto delle prove di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento con fotografia e la ricevuta del versamento di L. 10.000, previsto per la iscrizione al corso, da effettuare sul conto corrente intestato alla Tesoreria di ogni Provincia competente per territorio con la causale del versamento: “quota di partecipazione al corso per il rilascio o rinnovo del patentino per l’acquisto e l’impiego dei presidi sanitari”.

Il versamento di L. 10.000, che ogni allievo deve effettuare a ogni Provincia quale quota di partecipazione al corso, può essere fatto dall’Ente in un unica soluzione; in questo caso, l’Ente, al momento dell’esame, esibirà al Presidente della Commissione la distinta dei candidati per i quali è stato effettuato il versamento cumulativo accompagnata dalla relativa ricevuta.

Il colloquio previsto dalla circolare 37 del 29.12.1988 del Ministero della Sanità consisterà nella compilazione di un questionario con domande scelte fra quelle previste dalla circolare del Ministero della Sanità.

La risposta esatta ad ogni “quiz” comporterà un valore da 3 ad 8 punti, in relazione all’importanza della domanda, per un totale di 100 punti.

Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rilascio del patentino se avrà totalizzato almeno 60 punti.

Ai candidati che hanno superato l’esame con esito positivo la Commissione esaminatrice rilascerà una dichiarazione che certifica il diritto dei medesimi ad inoltrare domanda a ogni Provincia - Settore dell’Agricoltura per il rilascio o rinnovo del “patentino”.

Il candidato che ha superato l’esame deve inoltrare domanda per il rilascio del “patentino” entro sei mesi dalla data dell’esame.

L’utente che ha il patentino in corso di validità e che ha frequentato con esito positivo il corso, dovrà richiedere il rilascio del patentino rinnovato entro la scadenza del vecchio patentino e comunque non oltre sei mesi dalla data di scadenza del patentino.

3.6 Partecipanti ai corsi.

Le iscrizioni, la frequenza ai corsi e la partecipazione agli esami per il conseguimento del “patentino” sono aperte a tutti gli allievi, agricoltori e non, che abbiano compiuto il 18º anno di età, mentre non esiste limite massimo di età.

Sono ammesse le iscrizioni e le frequenze ai corsi di allievi minorenni che al momento dell’iscrizione abbiano compiuto 17 anni e sei mesi, i quali potranno sostenere l’esame solo al compimento del 18º anno.

Dalla frequenza ai corsi e dal relativo esame sono esentati i laureati in Scienze Agrarie, i periti agrari ed i licenziati dalle ex scuole tecniche agrarie, che potranno ottenere il “patentino” dalle Province previa presentazione del relativo titolo di studio (D.P.R. 2 agosto 1968, n. 1255, art. 24).

Per i corsi di 20 ore, il numero minimo degli allievi iscritti è di 10 fino ad un massimo di 40, mentre per i corsi di 5 ore il numero minimo è di 15 fino ad un massimo di 50 allievi.

In casi particolari il limite massimo degli allievi potrà essere superato di poche unità per far fronte a esigenze specifiche motivate e riconosciute dall’Ufficio competente all’approvazione del programma operativo.

Per i corsi di 20 ore nella seconda lezione, possono essere iscritti nuovi allievi fino al massimo previsto.

Per i corsi di 5 ore che si tengono in comuni classificati interamente o parzialmente montani (“M”), interamente o parzialmente di collina o di collina depressa (“C” o “CD”), il numero minimo degli allievi è ridotto a 10.

Nel caso in cui alle lezioni siano presenti un numero di allievi inferiore a quello minimo prima indicato, l’Ente gestore può:

- rinviare l’apertura nel momento in cui esiste il numero minimo previsto, comunicando alla Provincia - Settore dell’Agricoltura competente il nuovo calendario delle lezioni oppure

- aprire il corso con gli allievi presenti.

Possono essere concentrati nel comune “capofila” gli agricoltori di più comuni limitrofi.

3.7 Sede dei corsi.

I locali e le suppellettili devono avere le caratteristiche di sicurezza, di idoneità e di comfort per ricevere il numero di allievi iscritti.

Possono essere richieste alle competenti autorità scolastiche, come previsto dalla legge 845/78, le strutture delle scuole disponibili presenti sul territorio.

4. Disposizioni specifiche

Le procedure relative alla presentazione delle domande, all’istruttoria, al finanziamento sono quelle di seguito specificate.

4.1 Modulistica.

Per ragioni di omogeneità, la modulistica indicata, redatta dall’Assessorato Regionale Agricoltura - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, viene trasmessa a ciascuna Provincia che la metterà a disposizione degli Enti gestori interessati.

I registri di presenza allievi e docenti saranno redatti da ogni singola Provincia competente per territorio, la quale avrà cura di consegnarli a un responsabile dell’Ente gestore che è tenuto a compilarli al momento dell’apertura del corso.

4.2 Risorse finanziarie e riparto fondi alle Province.

Al finanziamento dei corsi si farà fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate nel bilancio regionale di previsione per l’anno 2001 ai sensi del D.P.R. n. 1255 del 3.8.1968 e della L.R. 63/95. (L. 400.000.000 per l’anno 2001).

Ai sensi della L.R. 17/99, il riparto dei fondi viene effettuato alle Province sulla base dei seguenti parametri:

- 20% suddiviso in parti uguali.

- 80% in base al numero dei “patentini” rilasciati nella singola provincia nel periodo 1994-1999.

Ogni Provincia provvederà successivamente, con proprio provvedimento, a impegnare i fondi trasferiti a favore degli Enti gestori.

4.3 Presentazione domanda di finanziamento e approvazione “programma operativo” dei corsi.

Gli Enti interessati alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi per il rilascio od il rinnovo dei “patentini” per l’acquisto e l’impiego dei presidi sanitari in agricoltura dovranno presentare domanda di finanziamento a ogni Provincia - Settore dell’Agricoltura competente per territorio allegando il programma operativo (Mod. PAT/1) dei corsi, entro 30 giorni dall’adozione della presente deliberazione.

Ogni Provincia - Settore dell’Agricoltura competente per territorio provvederà:

- ad approvare il Programma operativo dei corsi entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda.

- a comunicare agli Enti gestori l’esito delle risultanze istruttorie.

- ad autorizzare gli Enti a iniziare i corsi.

- a trasmettere all’Assessorato Regionale Agricoltura - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, copia del Programma operativo approvato ad ogni Ente gestore.

4.4 Comunicazione inizio corsi

Dopo l’approvazione del programma operativo, gli Enti gestori presenteranno a ogni Provincia - Settore dell’Agricoltura competente per territorio la comunicazione di inizio corsi (Mod. PAT/2) con allegato il calendario delle lezioni che contiene l’argomento, il nominativo e titolo di studio dei docenti, almeno una settimana prima dell’inizio del corso anche via fax o e-mail.

4.5 Finanziamento dei corsi

Il finanziamento riguarda contributi per la programmazione, organizzazione e gestione di ogni singolo corso regolarmente concluso a favore degli Enti gestori con l’importo forfetario fino a L. 2.500.000 per i corsi di 20 ore e fino a L. 715.000 per i corsi di 5 ore.

Alla fine delle lezioni verranno conteggiati gli allievi ammessi all’esame finale.

Qualora tale numero sia al di sotto del numero minimo consentito è prevista una decurtazione del finanziamento proporzionale al numero di allievi mancanti per raggiungere il minimo previsto.

4.6 Erogazione del finanziamento.

L’erogazione del finanziamento complessivo spettante a ciascun Ente gestore si articola, di norma, mediante il pagamento di un anticipo e del saldo.

Tale pagamento è effettuato da ogni singola Provincia competente per territorio sulla base del provvedimento di impegno a favore degli Enti gestori.

Pertanto si prevede la seguente procedura di pagamento:

a) Anticipo.

Ogni Provincia può autorizzare l’erogazione di un anticipo fino al 60% sul programma operativo approvato ad ogni Ente Gestore.

Gli Enti gestori dovranno richiedere la liquidazione dell’anticipo stesso.

b) Liquidazione del saldo.

I corsi devono essere conclusi improrogabilmente entro il 28 febbraio 2002.

Entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività, l’Ente gestore trasmetterà a ogni Provincia, il modello PAT/3 relativo ad ogni corso realizzato.

Il registro presenze allievi e docenti nonchè la documentazione di spesa restano agli atti dell’Ente per eventuali controlli da parte di ogni Provincia.

Ogni Provincia provvederà:

- alla liquidazione del saldo relativo al finanziamento di tutti i corsi a favore degli Enti gestori.

- a trasmettere all’Assessorato Regionale Agricoltura Direzione Sviluppo dell’Agricoltura Settore Servizi di Sviluppo Agricolo il consuntivo per l’anno 2001 (Mod. PAT/4) e fornirà tutti i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio dell’attuazione dell’attività (n. patentini rilasciati, n. corsi realizzati, n. partecipanti, Enti finanziati ecc.) ai sensi dell’art. 11 della L.R. 17/99.

4.7 Controlli e vigilanza.

Il controllo e la vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi è affidata a ogni Provincia - Settori dell’Agricoltura competenti per territorio.

I funzionari della provincia incaricati del controllo dovranno redigere l’apposito verbale di ispezione (Mod. PAT/5).