Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2000, n. 74 - 1695
D.P.R. 1255/68 - Corsi per il rilascio o il rinnovo dei patentini per
lacquisto e limpiego dei presidi sanitari in agricoltura - Disposizioni
per lattivita anno 2001
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare le disposizioni per lanno 2001 riportate nellallegato per
farne parte integrante della presente deliberazione per la programmazione
e gestione dei corsi per il rilascio o il rinnovo dei patentini per lacquisto
e limpiego dei presidi sanitari.
(omissis)
Allegato
1. Riferimenti normativi
- D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, art. 23
- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 223
- Circolare Ministero della Sanità n. 37 del 29.12.1988.
- Circolare Ministero della Sanità n. 14 del 30.4.1993.
- Legge 845/78
- L.R. 63/95
- L.R. n. 17/99
2. Premessa
Nellambito di una più severa legislazione che disciplina luso dei fitofarmaci
in generale e quelli inseriti nella I e Il classe tossicologica in particolare,
sono state emanate dallo Stato nuove norme per il riavvicinamento e la
omogeneizzazione delle legislazioni degli Stati Membri della Comunità Economica
Europea (direttive nn. 78/631, 81/187, 84/291).
LItalia, in particolare, ha recepito tali direttive con il D.P.R. n. 223
del 24.5.1988, ed il Ministero della Sanità con Circolare n. 37 del 29.12.1988,
ha dato indicazioni ben precise per tutta la materia connessa con il rilascio
dei patentini, per lacquisto e limpiego dei presidi sanitari appartenenti
alla I e Il classe tossicologica).
Il decreto in oggetto detta nuove norme relative alla classificazione,
allimballaggio ed alletichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)
ed istituisce nuove procedure per il rilascio od il rinnovo dei patentini.
Con la nuova normativa viene rivista completamente la classificazione dei
presidi sanitari, con la collocazione nelle prime due classi tossicologiche
di un numero di principi attivi pari al 75 - 85% del totale, a fronte di
un 15% del precedente sistema di classificazione.
Considerato che per lacquisto e luso dei prodotti di I e II classe è
fatto obbligo per lacquirente di essere in possesso del relativo patentino,
vista la nuova classificazione dei presidi sanitari, tutti coloro che intendono
acquistare o impiegare prodotti antiparassitari dovranno necessariamente
essere muniti del patentino stesso che viene rilasciato o rinnovato previa
frequenza di un corso con relativo esame finale a quiz.
Le presenti disposizioni disciplinano la programmazione e gestione dei
corsi per il rilascio o il rinnovo dei patentini per lacquisto e limpiego
dei presidi sanitari in agricoltura per lanno 2001.
3. Disposizioni generali
3.1 Competenze
Ai sensi della L.R. n. 17/99 art. 2 comma 1 lettere d) e n) la funzione
relativa al rilascio o rinnovo dei patentini è conferita alle Province.
Ai sensi della stessa L.R. n. 17/99 art. 6 comma 1 lettere a) e b) resta
riservata alla Regione la funzione di indirizzo, coordinamento e di emanazione
di norme, disposizioni e direttive in materia.
3.2 Enti gestori ed affidamento dei corsi.
Possono presentare domanda per laffidamento, lorganizzazione e per la
gestione dei corsi per il rilascio o rinnovo del patentino, tutti gli
Enti previsti dalla legge 28 dicembre 1978, n. 845 e dalla L.R. 63/95 aventi
i requisiti indicati, ai quali siano stati assegnati e che abbiano portato
a termine con buoni risultati corsi agricoli loro affidati (Enti gestori).
Ogni Provincia competente per territorio, per affidare lorganizzazione
e la gestione dei corsi agli Enti gestori deve stipulare con essi apposita
convenzione, secondo quanto previsto dalle norme citate.
3.3 Tipologia e durata dei corsi
Coloro che non sono in possesso del patentino o coloro che non abbiano
frequentato i corsi istituiti dalla circolare del Ministero della Sanità
n. 37 del 29.12.1988, sono tenuti alla frequenza di un corso di 20 ore
complessive di cui 6 lezioni da 3 ore ciascuna e due ore dedicate allo
svolgimento dellesame finale.
Coloro che sono già in possesso del patentino e devono rinnovarlo, sono
tenuti soltanto alla frequenza di un corso di aggiornamento di 5 ore complessive
di cui 1 lezione da 3 ore e due ore dedicate allo svolgimento dellesame
finale; naturalmente possono facoltativamente frequentare anche i corsi
di 20 ore.
Coloro che devono rinnovare il patentino possono frequentare il corso fino
ad un anno di anticipo rispetto alla scadenza del patentino.
3.4 Programma dei corsi e docenze.
Il programma dei corsi è quello studiato dallapposita Commissione del
Ministero e riportato integralmente nellallegato alla Circolare del Ministero
della Sanitá n. 31 del 29.12.1988.
Può essere utilizzato come testo base, la Guida alla conoscenza ed alluso
dei fitofarmaci e lelenco dei quiz predisposti dal Ministero della Sanità
con circolare n. 14 del 30.4.1993.
Nellinsegnamento devono essere utilizzate persone munite di titolo di
studio attinente alle materie del programma da reclutare anche fra i tecnici
dellAssessorato Agricoltura della Regione o delle Province, delle Aziende
Sanitarie Locali, dei Centri di Assistenza Tecnica e Contabile, delle Associazioni
dei Produttori, oltre ai Docenti Universitari o degli Istituti Tecnici
Agrari o assimilati.
I docenti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
- laurea in scienze agrarie o forestali o chimica e diplomi universitari
corrispondenti;
- laurea in medicina o biologia o farmacia e diplomi universitari corrispondenti;
- diploma di perito agrario o agrotecnico o enotecnico.
Si ritiene opportuno lo svolgimento di una lezione di un medico delle A.S.L.
nei corsi di 20 ore.
3.5 Esami finali.
Al termine del corso, tutti gli allievi che avranno frequentato almeno
15 ore effettive di lezione (per i corsi di 20 ore complessive) o che avranno
frequentato la lezione di 3 ore (per i corsi di 5 ore complessive) saranno
ammessi a sostenere le prove finali del corso alla presenza di una apposita
commissione, che svolgendo anche le funzioni della Commissione prevista
dallart. 24, IIIª comma, del D.P.R. 12 agosto 1968, n. 1255, sarà composta
da:
- un funzionario tecnico della Provincia - Settore dellAgricoltura competente
per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;
- un funzionario della A.S.L. - Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro
- competente per territorio;
- un funzionario della A.S.L. - Igiene e Sanità Pubblica - competente per
territorio;
- un rappresentante dellEnte Gestore.
La nomina della commissione è effettuata da ogni Provincia - Settore dellAgricoltura
competenti per territorio.
Sarà compito di ogni Provincia richiedere allA.S.L. e allEnte gestore
di designare i rappresentanti quali membri della commissione desame; gli
Enti gestori dovranno accordarsi con i Settori dellAgricoltura di ogni
Provincia per le date e gli orari di ogni singolo esame.
La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante
con la presenza di almeno tre componenti la medesima. Il Presidente deve
essere sempre presente.
Allatto delle prove di esame, i candidati dovranno esibire la carta di
identità o altro documento di riconoscimento con fotografia e la ricevuta
del versamento di L. 10.000, previsto per la iscrizione al corso, da effettuare
sul conto corrente intestato alla Tesoreria di ogni Provincia competente
per territorio con la causale del versamento: quota di partecipazione
al corso per il rilascio o rinnovo del patentino per lacquisto e limpiego
dei presidi sanitari.
Il versamento di L. 10.000, che ogni allievo deve effettuare a ogni Provincia
quale quota di partecipazione al corso, può essere fatto dallEnte in un
unica soluzione; in questo caso, lEnte, al momento dellesame, esibirà
al Presidente della Commissione la distinta dei candidati per i quali è
stato effettuato il versamento cumulativo accompagnata dalla relativa ricevuta.
Il colloquio previsto dalla circolare 37 del 29.12.1988 del Ministero della
Sanità consisterà nella compilazione di un questionario con domande scelte
fra quelle previste dalla circolare del Ministero della Sanità.
La risposta esatta ad ogni quiz comporterà un valore da 3 ad 8 punti,
in relazione allimportanza della domanda, per un totale di 100 punti.
Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rilascio
del patentino se avrà totalizzato almeno 60 punti.
Ai candidati che hanno superato lesame con esito positivo la Commissione
esaminatrice rilascerà una dichiarazione che certifica il diritto dei medesimi
ad inoltrare domanda a ogni Provincia - Settore dellAgricoltura per il
rilascio o rinnovo del patentino.
Il candidato che ha superato lesame deve inoltrare domanda per il rilascio
del patentino entro sei mesi dalla data dellesame.
Lutente che ha il patentino in corso di validità e che ha frequentato
con esito positivo il corso, dovrà richiedere il rilascio del patentino
rinnovato entro la scadenza del vecchio patentino e comunque non oltre
sei mesi dalla data di scadenza del patentino.
3.6 Partecipanti ai corsi.
Le iscrizioni, la frequenza ai corsi e la partecipazione agli esami per
il conseguimento del patentino sono aperte a tutti gli allievi, agricoltori
e non, che abbiano compiuto il 18º anno di età, mentre non esiste limite
massimo di età.
Sono ammesse le iscrizioni e le frequenze ai corsi di allievi minorenni
che al momento delliscrizione abbiano compiuto 17 anni e sei mesi, i quali
potranno sostenere lesame solo al compimento del 18º anno.
Dalla frequenza ai corsi e dal relativo esame sono esentati i laureati
in Scienze Agrarie, i periti agrari ed i licenziati dalle ex scuole tecniche
agrarie, che potranno ottenere il patentino dalle Province previa presentazione
del relativo titolo di studio (D.P.R. 2 agosto 1968, n. 1255, art. 24).
Per i corsi di 20 ore, il numero minimo degli allievi iscritti è di 10
fino ad un massimo di 40, mentre per i corsi di 5 ore il numero minimo
è di 15 fino ad un massimo di 50 allievi.
In casi particolari il limite massimo degli allievi potrà essere superato
di poche unità per far fronte a esigenze specifiche motivate e riconosciute
dallUfficio competente allapprovazione del programma operativo.
Per i corsi di 20 ore nella seconda lezione, possono essere iscritti nuovi
allievi fino al massimo previsto.
Per i corsi di 5 ore che si tengono in comuni classificati interamente
o parzialmente montani (M), interamente o parzialmente di collina o di
collina depressa (C o CD), il numero minimo degli allievi è ridotto
a 10.
Nel caso in cui alle lezioni siano presenti un numero di allievi inferiore
a quello minimo prima indicato, lEnte gestore può:
- rinviare lapertura nel momento in cui esiste il numero minimo previsto,
comunicando alla Provincia - Settore dellAgricoltura competente il nuovo
calendario delle lezioni oppure
- aprire il corso con gli allievi presenti.
Possono essere concentrati nel comune capofila gli agricoltori di più
comuni limitrofi.
3.7 Sede dei corsi.
I locali e le suppellettili devono avere le caratteristiche di sicurezza,
di idoneità e di comfort per ricevere il numero di allievi iscritti.
Possono essere richieste alle competenti autorità scolastiche, come previsto
dalla legge 845/78, le strutture delle scuole disponibili presenti sul
territorio.
4. Disposizioni specifiche
Le procedure relative alla presentazione delle domande, allistruttoria,
al finanziamento sono quelle di seguito specificate.
4.1 Modulistica.
Per ragioni di omogeneità, la modulistica indicata, redatta dallAssessorato
Regionale Agricoltura - Direzione Sviluppo dellAgricoltura - Settore Servizi
di Sviluppo Agricolo, viene trasmessa a ciascuna Provincia che la metterà
a disposizione degli Enti gestori interessati.
I registri di presenza allievi e docenti saranno redatti da ogni singola
Provincia competente per territorio, la quale avrà cura di consegnarli
a un responsabile dellEnte gestore che è tenuto a compilarli al momento
dellapertura del corso.
4.2 Risorse finanziarie e riparto fondi alle Province.
Al finanziamento dei corsi si farà fronte nei limiti delle disponibilità
finanziarie stanziate nel bilancio regionale di previsione per lanno 2001
ai sensi del D.P.R. n. 1255 del 3.8.1968 e della L.R. 63/95. (L. 400.000.000
per lanno 2001).
Ai sensi della L.R. 17/99, il riparto dei fondi viene effettuato alle Province
sulla base dei seguenti parametri:
- 20% suddiviso in parti uguali.
- 80% in base al numero dei patentini rilasciati nella singola provincia
nel periodo 1994-1999.
Ogni Provincia provvederà successivamente, con proprio provvedimento, a
impegnare i fondi trasferiti a favore degli Enti gestori.
4.3 Presentazione domanda di finanziamento e approvazione programma operativo
dei corsi.
Gli Enti interessati alla programmazione, organizzazione e gestione dei
corsi per il rilascio od il rinnovo dei patentini per lacquisto e limpiego
dei presidi sanitari in agricoltura dovranno presentare domanda di finanziamento
a ogni Provincia - Settore dellAgricoltura competente per territorio allegando
il programma operativo (Mod. PAT/1) dei corsi, entro 30 giorni dalladozione
della presente deliberazione.
Ogni Provincia - Settore dellAgricoltura competente per territorio provvederà:
- ad approvare il Programma operativo dei corsi entro 15 giorni dalla scadenza
della presentazione della domanda.
- a comunicare agli Enti gestori lesito delle risultanze istruttorie.
- ad autorizzare gli Enti a iniziare i corsi.
- a trasmettere allAssessorato Regionale Agricoltura - Direzione Sviluppo
dellAgricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, copia del Programma
operativo approvato ad ogni Ente gestore.
4.4 Comunicazione inizio corsi
Dopo lapprovazione del programma operativo, gli Enti gestori presenteranno
a ogni Provincia - Settore dellAgricoltura competente per territorio la
comunicazione di inizio corsi (Mod. PAT/2) con allegato il calendario delle
lezioni che contiene largomento, il nominativo e titolo di studio dei
docenti, almeno una settimana prima dellinizio del corso anche via fax
o e-mail.
4.5 Finanziamento dei corsi
Il finanziamento riguarda contributi per la programmazione, organizzazione
e gestione di ogni singolo corso regolarmente concluso a favore degli Enti
gestori con limporto forfetario fino a L. 2.500.000 per i corsi di 20
ore e fino a L. 715.000 per i corsi di 5 ore.
Alla fine delle lezioni verranno conteggiati gli allievi ammessi allesame
finale.
Qualora tale numero sia al di sotto del numero minimo consentito è prevista
una decurtazione del finanziamento proporzionale al numero di allievi mancanti
per raggiungere il minimo previsto.
4.6 Erogazione del finanziamento.
Lerogazione del finanziamento complessivo spettante a ciascun Ente gestore
si articola, di norma, mediante il pagamento di un anticipo e del saldo.
Tale pagamento è effettuato da ogni singola Provincia competente per territorio
sulla base del provvedimento di impegno a favore degli Enti gestori.
Pertanto si prevede la seguente procedura di pagamento:
a) Anticipo.
Ogni Provincia può autorizzare lerogazione di un anticipo fino al 60%
sul programma operativo approvato ad ogni Ente Gestore.
Gli Enti gestori dovranno richiedere la liquidazione dellanticipo stesso.
b) Liquidazione del saldo.
I corsi devono essere conclusi improrogabilmente entro il 28 febbraio 2002.
Entro 10 giorni dalla conclusione dellattività, lEnte gestore trasmetterà
a ogni Provincia, il modello PAT/3 relativo ad ogni corso realizzato.
Il registro presenze allievi e docenti nonchè la documentazione di spesa
restano agli atti dellEnte per eventuali controlli da parte di ogni Provincia.
Ogni Provincia provvederà:
- alla liquidazione del saldo relativo al finanziamento di tutti i corsi
a favore degli Enti gestori.
- a trasmettere allAssessorato Regionale Agricoltura Direzione Sviluppo
dellAgricoltura Settore Servizi di Sviluppo Agricolo il consuntivo per
lanno 2001 (Mod. PAT/4) e fornirà tutti i dati e le informazioni necessari
per il monitoraggio dellattuazione dellattività (n. patentini rilasciati,
n. corsi realizzati, n. partecipanti, Enti finanziati ecc.) ai sensi dellart.
11 della L.R. 17/99.
4.7 Controlli e vigilanza.
Il controllo e la vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi è affidata
a ogni Provincia - Settori dellAgricoltura competenti per territorio.
I funzionari della provincia incaricati del controllo dovranno redigere
lapposito verbale di ispezione (Mod. PAT/5).