Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n. 65 - 1486

L.R. n. 13/99, art. 11 - Agricoltura Biologica - Approvazione istruzioni per l’applicazione delle legge riguardante gli artt. 7,8 e 9

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ai sensi della l.r. n. 25.06.1999,n. 13 e per quanto specificato in premessa quanto segue:

1. sono approvate le ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE della l.r.. n. 13/99 riguardanti gli artt. 7 (Associazioni dei produttori biologici) 8 (Azioni di informazione e di promozione) e 9 (Consulta regionale per l’agricoltura biologica) secondo il testo contenuto nell’Allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione

2. in via eccezionale, relativamente alle Associazioni dei produttori biologici riconosciute e che hanno operato nell’anno 2000 è autorizzata la concessione dell’aiuto in sanatoria per le spese sostenute nel corso del periodo almeno fino al 15/10/2000

3. è autorizzata la Direzione regionale competente ad effettuare il necessario impegno in sanatoria sulla base di una documentazione semplificata indicata dalla Direzione regionale medesima

4. la liquidazione, fino a concorrenza delle somme impegnate in favore delle Associazioni, sarà effettuata sulla base della ulteriore documentazione che potrà essere richiesta ed a seguito di eventuali altre verifiche che potranno essere disposte

5. si fa riserva di approvare le citate ISTRUZIONI riguardanti gli artt. 3 (Notifiche), 4 (Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica), 5 (Modalità di controllo degli operatori), 6 (Vigilanza e sanzioni), sentito il Comitato istituito ai sensi dell’art, 7, comma 8, della l.r. n. 34/98;

(omissis)

Allegato A

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999, NUMERO 13

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE ARTICOLI 7, 8, 9

PREMESSA

1. Le presenti Istruzioni per l’applicazione della l.r. n. 13/99 riguardano i seguenti articoli della legge:

* art. 7 (Associazioni dei produttori biologici)

* art. 8 (Azioni di informazione e di promozione)

* art. 9 (Consulta)

2. Per quanto riguarda l’art. 7(Associazioni dei produttori biologici), le istruzioni riguardanti il riconoscimento delle associazioni ed il contributo di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi di attività annuali si collegano a quelle per l’applicazione della misura L del “Piano di sviluppo rurale 2000-2006 ai sensi del Reg. CE n.1257/1999" (definito PSR), approvate mediante DGR n.50-1050 del 9/10/2000.

Inoltre, sono applicabili in quanto compatibili con le citate istruzioni riguardanti il PSR.

Tutto ciò premesso, si specifica quanto segue relativamente ad ognuno degli articoli della l.r. 25/06/1999, n. 13 di seguito indicati.

Art. 7 (Associazioni dei produttori biologici)

1. REQUISITI GENERALI E FINALITÀ’ DELLE ASSOCIAZIONI

1. L’Associazione dei produttori agricoli biologici ( in appresso denominata A.P.B.) deve associare almeno 100 aziende agricole il cui titolare sia imprenditore agricolo a titolo principale (come definito nel “Piano di sviluppo rurale 2000 - 2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999"):

* persona fisica;

* persona giuridica (cooperativa di conduzione a proprietà indivisa, società di persone, società di capitali, altre cooperative agricole).

In aggiunta alle 100 aziende, può associare aziende agricole il cui titolare è imprenditore agricolo. In tutti i casi, le aziende devono applicare i metodi riguardanti l’agricoltura biologica prevista dal Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive integrazioni e modificazioni (anche facendo ricorso alle cosiddette “preparazioni biodinamiche” previste nell’allegato I al citato Reg CEE).

2. Operare a livello regionale.

3. Costituirsi con atto notarile e dotarsi di un apposito statuto redatto secondo le indicazioni dell’Assessorato.

4. Prevedere il voto pro- capite.

5. Avere quali scopi sociali le attività riguardanti i seguenti servizi:

a) l’assistenza interaziendale per l’applicazione di metodi dell’agricoltura biologica;

b) la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione nel campo dell’agricoltura biologica, le informazioni e l’aggiornamento tecnico dei soci;

c) un’attività aziendale in comune riguardante l’agricoltura biologica;

d) altre attività riguardanti l’agricoltura biologica.

6. Non operare discriminazioni nei confronti dei produttori agricoli interessati ai servizi per l’applicazione dei metodi riguardanti l’agricoltura biologica.

7. Operare esclusivamente tramite l’informazione

8. Essere dotata di personale tecnico agricolo qualificato.

Il tecnico agricolo deve essere in possesso dei titoli di studio previsti nelle Istruzioni per l’applicazione della misura L del PSR:

In mancanza del titolo di studio viene richiesta esperienza nell’attività dell’assistenza tecnica riconosciuta dalla Direzione regionale competente.

9. L’A.P.B. può avvalersi di supporti tecnici e scientifici necessari (consulenze specializzate, uso attrezzature e laboratori ecc.) instaurando rapporti di collaborazione con idonee istituzioni tecniche e scientifiche.

2. RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI BIOLOGICI

1. Domanda per il riconoscimento e documentazione

Le A.P.B., ai fini del riconoscimento, presentano richiesta allegando:

* atto costitutivo;

* statuto;

* deliberazione dell’Organo competente dell’A.P.B. mediante la quale si autorizza il Presidente a presentare la domanda di riconoscimento;

* elenco dei produttori agricoli soci al 31 dicembre dell’anno che precede quello a cui si riferisce la domanda di riconoscimento.

Nel caso in cui tra i soci rientrino persone giuridiche, è necessario allegare anche:

* deliberazione dell’Organo competente della persona giuridica riguardante l’adesione alla A.P.B..

* Atto costitutivo e Statuto delle persone giuridiche aderenti.

2. Istruttoria e riconoscimento

Il riconoscimento è effettuato mediante determinazione dirigenziale in base all’istruttoria effettuata dalla Direzione regionale competente.

3. Prescrizioni particolari

In merito si precisa quanto segue:

a) L’Elenco dei soci deve contenere i seguenti elementi:

* dati anagrafici e partita I.V.A. (oppure codice fiscale) dell’azienda;

* indirizzo produttivo;

* superficie agricola utilizzata;

* superficie destinata ad agricoltura;

-convenzionale

-biologica

-in conversione

* data di ammissione all’Associazione;

* data della notifica;

* data del conseguimento dell’idoneità da parte dell’Organismo di controllo.

La A.P.B. deve tenere agli atti le domande di adesione dei soci.

b) Possono essere presi in considerazione solo i soci che siano iscritti nell’elenco Regionale degli operatori dell’agricoltura biologica (di cui al D.lgs n. 220/95), riferito al 31 dicembre dell’anno precedente.

Se l’elenco non è ancora disponibile al momento in cui l’istruttoria è effettuata, si fa riferimento ai produttori agricoli biologici che hanno notificato alla Regione Piemonte l’inizio attività ai sensi del Reg. CEE n. 2092/91 e che sono in possesso dell’idoneità da parte degli Organismi di controllo.

c) L’A.P.B., al fine di ottenere il riconoscimento, deve dimostrare di essere dotata di strutture, attrezzature e personale adeguati alla fase di avvio.

d) A titolo di documentazione atta a dimostrare i dati riguardanti l’ubicazione, estensione e riparto catastale dei terreni, distinguendo quelli coltivati biologicamente e quelli in conversione, è sufficiente che l’Associazione tenga agli atti copia delle Notifiche (Mod. A e Mod. B) e copia delle variazioni di notifica.

e) Nel caso in cui l’A.P.B. preveda nel proprio Statuto finalità quali quelle di ovviare, attraverso l’organizzazione dei produttori, alle carenze strutturali in materia di offerta e commercializzazione delle produzioni agricole biologiche e di favorire la partecipazione dei produttori alla programmazione regionale, è tenuta a mantenere a disposizione anche le dichiarazioni dei singoli produttori riguardanti l’entità del prodotto certificato, sua percentuale sul prodotto complessivo e la collocazione commerciale del prodotto certificato medesimo.

3. AIUTI CONCEDIBILI

1. Finanziamento

Sono concessi aiuti di avviamento alle A.P.B. consistenti in contributi in conto capitale relativi ai costi di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attività (nella misura in cui non siano già concessi ai sensi del PSR).

Tali programmi riguardano:

* assistenza interaziendale.

Trattasi di attività di assistenza alla gestione delle aziende agricole per un’efficace applicazione del Reg. CEE n. 2092/91, nel quadro delle finalità socio - economiche generali del P.S.R..

* attività di informazione e di aggiornamento.

Trattasi di attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi; incontri con produttori agricoli soci (utilizzando anche personale qualificato e specializzato nella materia) che non costituiscano specifici corsi di informazione e di formazione di agricoltori e tecnici; realizzazione di periodici, pubblicazioni specializzate, materiali illustrativi; iniziative divulgative anche a mezzo di strumenti innovativi ecc...

Iniziative specifiche riguardanti attività di ricerca e sperimentazione, attività dimostrative (anche aventi contenuto sperimentale) e di promozione del consumo di prodotti biologici, sono finanziate ai sensi dell’art. 8 con procedimenti previsti da normative specifiche.

2. Costi ammissibili ed entità del contributo.

Trattasi dei seguenti costi:

1. Per la costituzione dell’associazione:

a) spese notarili per l’Atto costitutivo e lo Statuto (nel caso di Associazioni nuove) o per l’adeguamento dello Statuto (nel caso di Associazioni preesistenti).

b) relativi ai lavori preparatori (materiali pubblicistici, riunioni, consulenze ecc...) nella misura non superiore al 100% dei costi di cui al punto a) e col limite di L. 2.000.000.

L’entità del contributo riguardante la somma dei costi specificati può arrivare al 100%.

2. Di gestione dei programmi annuali di attività:

a) Acquisizione dei locali: canone di affitto.

Se i locali vengono acquistati, le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato.

In caso di lavori interni ammortizzabili, il costo ammesso è limitato alla quota di ammortamento.

b) Acquisizione di attrezzature di ufficio (compresi materiali e programmi informatici): spesa per l’acquisto considerata congrua.

Se trattasi di beni ammortizzabili, le spese ammissibili sono limitate alla quota di ammortamento.

c) Personale (a titolo esemplificativo):

- retribuzioni lorde, oneri riflessi, rimborsi per spese di trasporti (rimborsi chilometrici, mezzi di linea), spese di assicurazione per il trasporto ecc....

Le spese indicate riguardano il personale di cui si dota l’Associazione in base a qualsivoglia rapporto contrattuale con il medesimo.

- oneri per servizi, riguardanti consulenze tecniche, ricorso ad esperti in materia tecnico amministrativa, fiscale e per l’aggiornamento del personale e degli operatori ecc..., compresa l’acquisizione di materiale didattico nonchè pubblicazioni e riviste specializzate (anche periodiche).

d) Costi di esercizio: trattasi di costi per il funzionamento degli uffici, ( energia elettrica, riscaldamento, spese postali e di telecomunicazione, cancelleria, stampati, ecc...), manutenzione dei locali ed attrezzature nonchè relativi ai mezzi di servizio di proprietà dell’associazione (limitatamente alle quote di ammortamento, al carburante, alla manutenzione ed alla assicurazione degli automezzi, se di proprietà dell’Associazione; limitatamente ai rimborsi chilometrici commisurati al 20% del costo della benzina verde, se di proprietà degli utilizzatori.

Riguardano inoltre anche eventuali materiali di consumo per iniziative di informazione e aggiornamento, dimostrative e progetti pilota.

Il contributo riguardante la somma dei costi sopra specificati è concesso per cinque anni ed è decrescente nel quinquennio.

In particolare non può superare le aliquote previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato.

3. Procedure per la concessione ed il pagamento del contributo

1. L’A.P.B. presenta domanda di contributo ai sensi del Reg. CE n. 1257/99 alla Direzione regionale competente, con i seguenti documenti:

* preventivo di spesa;

* deliberazione dell’Organo competente dell’A.P.B mediante la quale si autorizza il Presidente a presentare la domanda di contributo;

* elenco dei produttori agricoli soci al 31 dicembre dell’anno che precede quello a cui si riferisce la domanda;

* medesima documentazione prevista per il riconoscimento (ad eccezione di Atto costitutivo e Statuto, qualora non presentino modifiche rispetto a quelli originariamente presentati).

* eventuale altra specifica documentazione (ad esempio: convenzioni con altri Enti per l’utilizzazione di personale, locali, attrezzature ecc...)

2. La Direzione regionale competente, in fase di preventivo, effettua l’istruttoria e, sentita la Commissione regionale per l’agricoltura biologica (mediante determinazione dirigenziale):

* approva i programmi

* quantifica la spesa ammessa ed il contributo

3. Alla conclusione delle attività, l’A.P.B. presenta la rendicontazione a saldo alla Direzione regionale competente con i seguenti documenti:

* relazione dell’attività svolta;

* dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà in cui tra l’altro, sono specificati analiticamente tutti i documenti giustificativi della spesa rendicontata.

* eventuale altra specifica documentazione.

4. La Direzione regionale competente, in fase di consuntivo, effettua l’istruttoria e (mediante determinazione dirigenziale) quantifica la spesa ammessa ed il contributo.

Inoltre fornisce le disposizioni per il pagamento della somma spettante (secondo quanto stabilito in merito a proposito del P.S.R.).

5. La Direzione regionale competente è autorizzata a stabilire tutte le disposizioni gestionali necessarie (ad esempio: modalità di presentazione dei programmi, eventuali massimali di spesa ammessa nonchè prescrizioni particolari in quanto ad ammissibilità delle spese, modulistica ecc...) e ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari avvalendosi anche della collaborazione degli Enti locali (ai sensi delle l.r. n. 34/98 e n.17/99).

Art. 8 (Azioni di informazione e di promozione)

Per l’approvazione ed il finanziamento dei programmi in cui si concretizzano le azioni prima citate, si precisa quanto segue:

a) Per i programmi di informazione e di promozione del consumo dei prodotti biologici , si fa riferimento alla L.R. 63/78 art 41 e alle relative istruzioni impartite con D.G.R. n. 66/25580 del 7/06/93 e successive modificazioni e integrazioni (nonchè a quanto disposto in merito al finanziamento dalle leggi di bilancio).

b) Per i programmi di ricerca, sperimentazione e dimostrazione si fa riferimento alla L.R. 63/78 art. 47, nonchè alle relative istruzioni impartite con D.G.R. n. 6 del 18/03/81 e successive modifiche e integrazioni (ed a quanto disposto in merito al finanziamento dalle leggi di bilancio).

Per quanto riguarda proponenti, beneficiari, proposte progettuali e loro presentazione, rapporto tra Regione e beneficiari, si fa riferimento a linee obbiettivo e procedure stabilite dalla Regione. Possono far seguito atti amministrativi applicativi per la gestione degli interventi (modulistica, ecc...).

c) Per i programmi di informazione e di aggiornamento nel campo dell’agricoltura biologica, se trattasi di vere e proprie attività formative corsuali, si rimanda alle Istruzioni (approvate mediante deliberazione della Giunta regionale n.47-1210 del 30/10/2000) per l’applicazione della Misura C del P.S.R. in precedenza citato.

Art. 9 (Consulta regionale per l’agricoltura biologica)

1. La “Consulta regionale per l’agricoltura biologica” (denominata in appresso “Consulta”), è sentita, oltreché relativamente alle Istruzioni per l’applicazione della Legge e loro modificazioni e/o integrazioni anche relativamente agli argomenti di cui agli:

* art. 7 - 3°comma (contributi di avviamento alle Associazioni dei produttori agricoli biologici, in appresso denominate A.P.B.);

* art. 8 - 1° comma (finanziamento dei programmi di informazione e promozione del consumo dei prodotti biologici);

* art. 8 - 2° comma (finanziamento dei programmi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, informazione ed aggiornamento nel campo dell’Agricoltura biologica).

A tale scopo, si opera secondo il seguente procedimento:

1. La Consulta è convocata per acquisire il parere sulle proposte della Regione al fine di approvare, mediante Delibera della Giunta Regionale:

a) le linee di intervento e le priorità per i programmi di informazione e di promozione del consumo dei prodotti agricoli biologici (che fanno parte del più generale programma di azioni promozionali di prodotti agricoli);

b) le linee obbiettivo per i programmi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione riguardanti l’agricoltura biologica (che fanno parte del più generale programma di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione).

2. La Consulta è convocata, altresì, per acquisire il parere per l’approvazione (mediante D.G.R.) dei programmi sulla base delle proposte degli Enti proponenti interessati, per i seguenti argomenti:

a) contributi di avviamento alle A.P.B., destinati a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programma di attività annuali.

b) oneri relativi ai programmi riguardanti:

* ricerca, sperimentazione e dimostrazione;

* informazione e promozione del consumo dei prodotti biologici.

La Consulta si pronuncia sulla ripartizione dei fondi tra i vari programmi circa l’opportunità e validità delle iniziative.