Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n. 65 - 1486
L.R. n. 13/99, art. 11 - Agricoltura Biologica - Approvazione istruzioni
per lapplicazione delle legge riguardante gli artt. 7,8 e 9
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
ai sensi della l.r. n. 25.06.1999,n. 13 e per quanto specificato in premessa
quanto segue:
1. sono approvate le ISTRUZIONI PER LAPPLICAZIONE della l.r.. n. 13/99
riguardanti gli artt. 7 (Associazioni dei produttori biologici) 8 (Azioni
di informazione e di promozione) e 9 (Consulta regionale per lagricoltura
biologica) secondo il testo contenuto nellAllegato A che fa parte integrante
della presente deliberazione
2. in via eccezionale, relativamente alle Associazioni dei produttori biologici
riconosciute e che hanno operato nellanno 2000 è autorizzata la concessione
dellaiuto in sanatoria per le spese sostenute nel corso del periodo almeno
fino al 15/10/2000
3. è autorizzata la Direzione regionale competente ad effettuare il necessario
impegno in sanatoria sulla base di una documentazione semplificata indicata
dalla Direzione regionale medesima
4. la liquidazione, fino a concorrenza delle somme impegnate in favore
delle Associazioni, sarà effettuata sulla base della ulteriore documentazione
che potrà essere richiesta ed a seguito di eventuali altre verifiche che
potranno essere disposte
5. si fa riserva di approvare le citate ISTRUZIONI riguardanti gli artt.
3 (Notifiche), 4 (Elenco regionale degli operatori dellagricoltura biologica),
5 (Modalità di controllo degli operatori), 6 (Vigilanza e sanzioni), sentito
il Comitato istituito ai sensi dellart, 7, comma 8, della l.r. n. 34/98;
(omissis)
Allegato A
LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999, NUMERO 13
ISTRUZIONI PER LAPPLICAZIONE ARTICOLI 7, 8, 9
PREMESSA
1. Le presenti Istruzioni per lapplicazione della l.r. n. 13/99 riguardano
i seguenti articoli della legge:
* art. 7 (Associazioni dei produttori biologici)
* art. 8 (Azioni di informazione e di promozione)
* art. 9 (Consulta)
2. Per quanto riguarda lart. 7(Associazioni dei produttori biologici),
le istruzioni riguardanti il riconoscimento delle associazioni ed il contributo
di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione
e di gestione dei programmi di attività annuali si collegano a quelle per
lapplicazione della misura L del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 ai
sensi del Reg. CE n.1257/1999" (definito PSR), approvate mediante DGR n.50-1050
del 9/10/2000.
Inoltre, sono applicabili in quanto compatibili con le citate istruzioni
riguardanti il PSR.
Tutto ciò premesso, si specifica quanto segue relativamente ad ognuno degli
articoli della l.r. 25/06/1999, n. 13 di seguito indicati.
Art. 7 (Associazioni dei produttori biologici)
1. REQUISITI GENERALI E FINALITÀ DELLE ASSOCIAZIONI
1. LAssociazione dei produttori agricoli biologici ( in appresso denominata
A.P.B.) deve associare almeno 100 aziende agricole il cui titolare sia
imprenditore agricolo a titolo principale (come definito nel Piano di
sviluppo rurale 2000 - 2006 ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999"):
* persona fisica;
* persona giuridica (cooperativa di conduzione a proprietà indivisa, società
di persone, società di capitali, altre cooperative agricole).
In aggiunta alle 100 aziende, può associare aziende agricole il cui titolare
è imprenditore agricolo. In tutti i casi, le aziende devono applicare i
metodi riguardanti lagricoltura biologica prevista dal Reg. (CEE) n. 2092/91
e successive integrazioni e modificazioni (anche facendo ricorso alle cosiddette
preparazioni biodinamiche previste nellallegato I al citato Reg CEE).
2. Operare a livello regionale.
3. Costituirsi con atto notarile e dotarsi di un apposito statuto redatto
secondo le indicazioni dellAssessorato.
4. Prevedere il voto pro- capite.
5. Avere quali scopi sociali le attività riguardanti i seguenti servizi:
a) lassistenza interaziendale per lapplicazione di metodi dellagricoltura
biologica;
b) la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione nel campo dellagricoltura
biologica, le informazioni e laggiornamento tecnico dei soci;
c) unattività aziendale in comune riguardante lagricoltura biologica;
d) altre attività riguardanti lagricoltura biologica.
6. Non operare discriminazioni nei confronti dei produttori agricoli interessati
ai servizi per lapplicazione dei metodi riguardanti lagricoltura biologica.
7. Operare esclusivamente tramite linformazione
8. Essere dotata di personale tecnico agricolo qualificato.
Il tecnico agricolo deve essere in possesso dei titoli di studio previsti
nelle Istruzioni per lapplicazione della misura L del PSR:
In mancanza del titolo di studio viene richiesta esperienza nellattività
dellassistenza tecnica riconosciuta dalla Direzione regionale competente.
9. LA.P.B. può avvalersi di supporti tecnici e scientifici necessari (consulenze
specializzate, uso attrezzature e laboratori ecc.) instaurando rapporti
di collaborazione con idonee istituzioni tecniche e scientifiche.
2. RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI BIOLOGICI
1. Domanda per il riconoscimento e documentazione
Le A.P.B., ai fini del riconoscimento, presentano richiesta allegando:
* atto costitutivo;
* statuto;
* deliberazione dellOrgano competente dellA.P.B. mediante la quale si
autorizza il Presidente a presentare la domanda di riconoscimento;
* elenco dei produttori agricoli soci al 31 dicembre dellanno che precede
quello a cui si riferisce la domanda di riconoscimento.
Nel caso in cui tra i soci rientrino persone giuridiche, è necessario allegare
anche:
* deliberazione dellOrgano competente della persona giuridica riguardante
ladesione alla A.P.B..
* Atto costitutivo e Statuto delle persone giuridiche aderenti.
2. Istruttoria e riconoscimento
Il riconoscimento è effettuato mediante determinazione dirigenziale in
base allistruttoria effettuata dalla Direzione regionale competente.
3. Prescrizioni particolari
In merito si precisa quanto segue:
a) LElenco dei soci deve contenere i seguenti elementi:
* dati anagrafici e partita I.V.A. (oppure codice fiscale) dellazienda;
* indirizzo produttivo;
* superficie agricola utilizzata;
* superficie destinata ad agricoltura;
-convenzionale
-biologica
-in conversione
* data di ammissione allAssociazione;
* data della notifica;
* data del conseguimento dellidoneità da parte dellOrganismo di controllo.
La A.P.B. deve tenere agli atti le domande di adesione dei soci.
b) Possono essere presi in considerazione solo i soci che siano iscritti
nellelenco Regionale degli operatori dellagricoltura biologica (di cui
al D.lgs n. 220/95), riferito al 31 dicembre dellanno precedente.
Se lelenco non è ancora disponibile al momento in cui listruttoria è
effettuata, si fa riferimento ai produttori agricoli biologici che hanno
notificato alla Regione Piemonte linizio attività ai sensi del Reg. CEE
n. 2092/91 e che sono in possesso dellidoneità da parte degli Organismi
di controllo.
c) LA.P.B., al fine di ottenere il riconoscimento, deve dimostrare di
essere dotata di strutture, attrezzature e personale adeguati alla fase
di avvio.
d) A titolo di documentazione atta a dimostrare i dati riguardanti lubicazione,
estensione e riparto catastale dei terreni, distinguendo quelli coltivati
biologicamente e quelli in conversione, è sufficiente che lAssociazione
tenga agli atti copia delle Notifiche (Mod. A e Mod. B) e copia delle variazioni
di notifica.
e) Nel caso in cui lA.P.B. preveda nel proprio Statuto finalità quali
quelle di ovviare, attraverso lorganizzazione dei produttori, alle carenze
strutturali in materia di offerta e commercializzazione delle produzioni
agricole biologiche e di favorire la partecipazione dei produttori alla
programmazione regionale, è tenuta a mantenere a disposizione anche le
dichiarazioni dei singoli produttori riguardanti lentità del prodotto
certificato, sua percentuale sul prodotto complessivo e la collocazione
commerciale del prodotto certificato medesimo.
3. AIUTI CONCEDIBILI
1. Finanziamento
Sono concessi aiuti di avviamento alle A.P.B. consistenti in contributi
in conto capitale relativi ai costi di costituzione e di gestione dei programmi
annuali di attività (nella misura in cui non siano già concessi ai sensi
del PSR).
Tali programmi riguardano:
* assistenza interaziendale.
Trattasi di attività di assistenza alla gestione delle aziende agricole
per unefficace applicazione del Reg. CEE n. 2092/91, nel quadro delle
finalità socio - economiche generali del P.S.R..
* attività di informazione e di aggiornamento.
Trattasi di attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche quali
progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi;
incontri con produttori agricoli soci (utilizzando anche personale qualificato
e specializzato nella materia) che non costituiscano specifici corsi di
informazione e di formazione di agricoltori e tecnici; realizzazione di
periodici, pubblicazioni specializzate, materiali illustrativi; iniziative
divulgative anche a mezzo di strumenti innovativi ecc...
Iniziative specifiche riguardanti attività di ricerca e sperimentazione,
attività dimostrative (anche aventi contenuto sperimentale) e di promozione
del consumo di prodotti biologici, sono finanziate ai sensi dellart. 8
con procedimenti previsti da normative specifiche.
2. Costi ammissibili ed entità del contributo.
Trattasi dei seguenti costi:
1. Per la costituzione dellassociazione:
a) spese notarili per lAtto costitutivo e lo Statuto (nel caso di Associazioni
nuove) o per ladeguamento dello Statuto (nel caso di Associazioni preesistenti).
b) relativi ai lavori preparatori (materiali pubblicistici, riunioni, consulenze
ecc...) nella misura non superiore al 100% dei costi di cui al punto a)
e col limite di L. 2.000.000.
Lentità del contributo riguardante la somma dei costi specificati può
arrivare al 100%.
2. Di gestione dei programmi annuali di attività:
a) Acquisizione dei locali: canone di affitto.
Se i locali vengono acquistati, le spese ammissibili sono limitate al costo
della locazione ai tassi di mercato.
In caso di lavori interni ammortizzabili, il costo ammesso è limitato alla
quota di ammortamento.
b) Acquisizione di attrezzature di ufficio (compresi materiali e programmi
informatici): spesa per lacquisto considerata congrua.
Se trattasi di beni ammortizzabili, le spese ammissibili sono limitate
alla quota di ammortamento.
c) Personale (a titolo esemplificativo):
- retribuzioni lorde, oneri riflessi, rimborsi per spese di trasporti (rimborsi
chilometrici, mezzi di linea), spese di assicurazione per il trasporto
ecc....
Le spese indicate riguardano il personale di cui si dota lAssociazione
in base a qualsivoglia rapporto contrattuale con il medesimo.
- oneri per servizi, riguardanti consulenze tecniche, ricorso ad esperti
in materia tecnico amministrativa, fiscale e per laggiornamento del personale
e degli operatori ecc..., compresa lacquisizione di materiale didattico
nonchè pubblicazioni e riviste specializzate (anche periodiche).
d) Costi di esercizio: trattasi di costi per il funzionamento degli uffici,
( energia elettrica, riscaldamento, spese postali e di telecomunicazione,
cancelleria, stampati, ecc...), manutenzione dei locali ed attrezzature
nonchè relativi ai mezzi di servizio di proprietà dellassociazione (limitatamente
alle quote di ammortamento, al carburante, alla manutenzione ed alla assicurazione
degli automezzi, se di proprietà dellAssociazione; limitatamente ai rimborsi
chilometrici commisurati al 20% del costo della benzina verde, se di proprietà
degli utilizzatori.
Riguardano inoltre anche eventuali materiali di consumo per iniziative
di informazione e aggiornamento, dimostrative e progetti pilota.
Il contributo riguardante la somma dei costi sopra specificati è concesso
per cinque anni ed è decrescente nel quinquennio.
In particolare non può superare le aliquote previste dagli orientamenti
comunitari per gli aiuti di stato.
3. Procedure per la concessione ed il pagamento del contributo
1. LA.P.B. presenta domanda di contributo ai sensi del Reg. CE n. 1257/99
alla Direzione regionale competente, con i seguenti documenti:
* preventivo di spesa;
* deliberazione dellOrgano competente dellA.P.B mediante la quale si
autorizza il Presidente a presentare la domanda di contributo;
* elenco dei produttori agricoli soci al 31 dicembre dellanno che precede
quello a cui si riferisce la domanda;
* medesima documentazione prevista per il riconoscimento (ad eccezione
di Atto costitutivo e Statuto, qualora non presentino modifiche rispetto
a quelli originariamente presentati).
* eventuale altra specifica documentazione (ad esempio: convenzioni con
altri Enti per lutilizzazione di personale, locali, attrezzature ecc...)
2. La Direzione regionale competente, in fase di preventivo, effettua listruttoria
e, sentita la Commissione regionale per lagricoltura biologica (mediante
determinazione dirigenziale):
* approva i programmi
* quantifica la spesa ammessa ed il contributo
3. Alla conclusione delle attività, lA.P.B. presenta la rendicontazione
a saldo alla Direzione regionale competente con i seguenti documenti:
* relazione dellattività svolta;
* dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà in cui tra laltro, sono
specificati analiticamente tutti i documenti giustificativi della spesa
rendicontata.
* eventuale altra specifica documentazione.
4. La Direzione regionale competente, in fase di consuntivo, effettua listruttoria
e (mediante determinazione dirigenziale) quantifica la spesa ammessa ed
il contributo.
Inoltre fornisce le disposizioni per il pagamento della somma spettante
(secondo quanto stabilito in merito a proposito del P.S.R.).
5. La Direzione regionale competente è autorizzata a stabilire tutte le
disposizioni gestionali necessarie (ad esempio: modalità di presentazione
dei programmi, eventuali massimali di spesa ammessa nonchè prescrizioni
particolari in quanto ad ammissibilità delle spese, modulistica ecc...)
e ad effettuare tutti i controlli ritenuti necessari avvalendosi anche
della collaborazione degli Enti locali (ai sensi delle l.r. n. 34/98 e
n.17/99).
Art. 8 (Azioni di informazione e di promozione)
Per lapprovazione ed il finanziamento dei programmi in cui si concretizzano
le azioni prima citate, si precisa quanto segue:
a) Per i programmi di informazione e di promozione del consumo dei prodotti
biologici , si fa riferimento alla L.R. 63/78 art 41 e alle relative istruzioni
impartite con D.G.R. n. 66/25580 del 7/06/93 e successive modificazioni
e integrazioni (nonchè a quanto disposto in merito al finanziamento dalle
leggi di bilancio).
b) Per i programmi di ricerca, sperimentazione e dimostrazione si fa riferimento
alla L.R. 63/78 art. 47, nonchè alle relative istruzioni impartite con
D.G.R. n. 6 del 18/03/81 e successive modifiche e integrazioni (ed a quanto
disposto in merito al finanziamento dalle leggi di bilancio).
Per quanto riguarda proponenti, beneficiari, proposte progettuali e loro
presentazione, rapporto tra Regione e beneficiari, si fa riferimento a
linee obbiettivo e procedure stabilite dalla Regione. Possono far seguito
atti amministrativi applicativi per la gestione degli interventi (modulistica,
ecc...).
c) Per i programmi di informazione e di aggiornamento nel campo dellagricoltura
biologica, se trattasi di vere e proprie attività formative corsuali, si
rimanda alle Istruzioni (approvate mediante deliberazione della Giunta
regionale n.47-1210 del 30/10/2000) per lapplicazione della Misura C del
P.S.R. in precedenza citato.
Art. 9 (Consulta regionale per lagricoltura biologica)
1. La Consulta regionale per lagricoltura biologica (denominata in appresso
Consulta), è sentita, oltreché relativamente alle Istruzioni per lapplicazione
della Legge e loro modificazioni e/o integrazioni anche relativamente agli
argomenti di cui agli:
* art. 7 - 3°comma (contributi di avviamento alle Associazioni dei produttori
agricoli biologici, in appresso denominate A.P.B.);
* art. 8 - 1° comma (finanziamento dei programmi di informazione e promozione
del consumo dei prodotti biologici);
* art. 8 - 2° comma (finanziamento dei programmi di ricerca, sperimentazione,
dimostrazione, informazione ed aggiornamento nel campo dellAgricoltura
biologica).
A tale scopo, si opera secondo il seguente procedimento:
1. La Consulta è convocata per acquisire il parere sulle proposte della
Regione al fine di approvare, mediante Delibera della Giunta Regionale:
a) le linee di intervento e le priorità per i programmi di informazione
e di promozione del consumo dei prodotti agricoli biologici (che fanno
parte del più generale programma di azioni promozionali di prodotti agricoli);
b) le linee obbiettivo per i programmi di ricerca, sperimentazione, dimostrazione
riguardanti lagricoltura biologica (che fanno parte del più generale programma
di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione).
2. La Consulta è convocata, altresì, per acquisire il parere per lapprovazione
(mediante D.G.R.) dei programmi sulla base delle proposte degli Enti proponenti
interessati, per i seguenti argomenti:
a) contributi di avviamento alle A.P.B., destinati a contribuire alla copertura
dei costi di costituzione e di gestione dei programma di attività annuali.
b) oneri relativi ai programmi riguardanti:
* ricerca, sperimentazione e dimostrazione;
* informazione e promozione del consumo dei prodotti biologici.
La Consulta si pronuncia sulla ripartizione dei fondi tra i vari programmi
circa lopportunità e validità delle iniziative.