Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000

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Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia Bussoleno (Torino)

Legge 22.10.71 n. 865, art. 11 Lavori di ripristino officiosità idraulica di corsi d’acqua minori di competenza della Comunità Montana - Intervento in comune di S. Didero, rio Nicoletto - Determinazione dell’indennità provvisoria in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili necessari all’esecuzione dell’opera

Il Presidente

(omissis)

decreta

art. 1) le indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili occorsi per la realizzazione del canale per il deflusso in corpo ricettore idrico superficiale finale delle acque del rio Nicoletto in comune di S. Didero, sono stabilite nella misura indicata al punto A);

art. 2) nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, che coltivi il terreno da almeno un anno prima del deposito degli atti della procedura espropriativa nella segreteria del comune di S. Didero (avvenuto il 9.12.99), sarà corrisposta dalla Comunità Montana a questi soggetti, a titolo di indennità aggiuntiva, la somma indicata al punto B);

art. 3) il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili a cura del Presidente della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia.

Estratto dello stesso decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino;

art. 4) ai sensi dell’art. 12 della Legge 22.10.71 n. 865 e s.m.i., i proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, potranno convenire con la Comunità Montana la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore all’indennità provvisoria maggiorata del 50% ovvero comunicare al Presidente della Giunta Regionale e alla Comunità Montana se intendano accettare l’indennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata.

Ove l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria, ai sensi dell’art. 12 suddetto, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria.

Bussoleno, 17 novembre 2000

Il Presidente
Antonio Ferrentino