Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000

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Comune di San Germano Vercellese (Vercelli)

Legge 3 agosto 1999,n. 265 - Modifica dello Statuto Comunale. Deliberazione n. 43 assunta dal Consiglio Comunale in data 29/9/2000

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti modifiche al vigente Statuto Comunale, evidenziate in neretto nel nuovo testo che si allega alla presente:

- Art. 2 C. 4 viene aggiunta la lettera e): svolgere attività di formazione professionale di tutte le risorse umane presenti sul territorio o provenienti da Comuni vicini, (disoccupati, operatori economici, studenti) al fine di alleviare il disagio di chi cerca lavoro e di sopportare le attività produttive e scolastiche.

- Art. 3 si aggiungono i commi 3 e 4:

3. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie, così indicate a titolo esemplificativo: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istituzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l’UNICEF. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

- Art. 7 dopo le parole “Sono organi” vengono aggiunte le parole “di governo”.

- Art. 9 vengono aggiunti i commi 7 e 8:

7. Il Consiglio Comunale, con propria mozione motivata, presentata da almeno un quarto ed approvata da almeno due terzi dei consiglieri assegnati, promuovere e riconosce gemellaggi, patti di amicizia e di scambi con comuni e paesi della comunità europea ed extra europea.

8. Il Consiglio Comunale, con la stessa procedura del comma precedente, può conferire la cittadinanza onoraria, a personalità italiane e straniere non residenti.

- Art. 10 C 8 viene sostituito dal seguente: La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite, viene attribuita alle opposizioni.

- Art. 15 vengono aggiunti i commi 5, 6, 7:

5. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

6. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

7. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

- Art. 17 C 1 viene sostituito dal seguente: La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero minimo di 2 assessori e da un numero massimo di 4 assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. La scelta del numero degli assessori è lasciata alla valutazione del sindaco che la può modificare in qualunque momento.

- Art. 18 viene aggiunto il comma 1 bis: In caso di parità di voti ai fini dell’approvazione o meno della proposta di deliberazione, prevale il voto del Sindaco.

- Art. 18 C. 2 vengono aggiunte le parole: ad eccezione di quanto indicato nel comma 1 Bis del presente articolo, mediante proprio regolamento interno.

- Art. 27 C. 1 all’inizio del comma vengono aggiunte le parole: Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo;

- Art. 45 vengono aggiunti i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7:

2. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a S.p.A. o S.r.l. per la gestione di servizi pubblici, provvedendo eventualmente alla loro costituzione.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve essere in ogni caso garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazioni.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle S.p.A. o delle S.r.l..

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

7. Il Consiglio provvede a verificare annualmente l’andamento della S.p.A. o S.r.l. e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.