Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2000

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Comunità Montana Valle Vigezzo - Santa Maria Maggiore (Verbano Cusio Ossola)

Accordo di programma (T.U. - D.Lg. n. 267/18.8.2000 - art. 34) per la realizzazione di un piano operativo di sviluppo e rilancio turistico della Valle Vigezzo - Repertorio n. 9/2000

Premesso che

- il Consiglio della Comunità Montana ha manifestato la propria volontà di sostenere il progetto di “Piano Operativo di Sviluppo e rilancio turistico della Valle Vigezzo” attivando il procedimento attraverso la Deliberazione n. 6 del 25 gennaio 2000.

- la Giunta della Comunità Montana ha quindi curato la predisposizione del progetto, contattando e coinvolgendo il competente Settore della Direzione Turismo, sport e Parchi della Regione Piemonte, al quale è stata consegnata la relazione tecnica funzionale descrittiva degli interventi con la documentazione e le tavole appunto illustranti la proposta legata alla ristrutturazione ed al potenziamento degli impianti funiviari e sciistici della Valle Vigezzo;

- l’Amministrazione della Comunità Montana e la Regione Piemonte conclusa la prima fase di verifiche e trattative conseguentemente hanno espresso la volontà di seguire la procedura dell’Accordo di Programma, reputando tale moderna formula organizzativa dell’azione amministrativa dei pubblici poteri, la maniera più idonea, efficace e rapida per assicurare la concretizzazione del progetto;

La Comunità Montana e la Regione hanno perciò sancito tale metodologia operativa sottoscrivendo in data 2 marzo 2000 il “Protocollo d’intesa” per la realizzazione di un Piano operativo di Sviluppo e Rilancio Turistico della Valle Vigezzo, siglato dal Presidente della Comunità Franco Bonardi, legittimato con del G.C. n. 11/25.2.2000 e dall’Assessore al Turismo Ettore Racchelli, a sua volta autorizzato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3-29487/29.2.2000.

Il Consiglio della Comunità Montana con deliberazione n. 46/29.9.2000 ha “ratificato” il protocollo d’intesa, autorizzando il proseguo della proposta di modulo procedimentale concordato e attivato, da concludersi con la stipulazione dell’Accordo di Programma, provvedimento consensuale e funzionale, che assicura il coordinamento dell’attività amministrativa delle due pubbliche amministrazioni essenzialmente interessate, sostituendosi ai procedimenti o provvedimenti ordinariamente previsti.

La Giunta, acquisiti gli ultimi elementi mancanti e pregiudiziali al prosieguo dell’iter, con deliberazione n. 103 del 23 ottobre 2000, ha immediatamente approvato il testo dell’Accordo di Programma per la “Realizzazione di un Piano Operativo per il Rilancio Turistico della Valle Vigezzo”, concretizzando la volontà e gli indirizzi espressi dal Consiglio divenuti a loro volta esecutivi ed efficaci. La Giunta ha inoltre avviato tutti i diversi procedimenti che attengono sia alla procedura d’approvazione dei progetti, all’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni, (impianti a fune, vincolo idrogeologico, vincolo ambientale e paesaggistico, ___) sia all’accertamento della conformità dell’intervento proposto alle prescrizioni urbanistiche, dapprima riscontrandone positivamente l’attuale destinazione e successivamente col procedimento poi ultimato attraverso l’emissione del parere favorevole della commissione edilizia, senza necessità di variazione degli strumenti urbanistici vigenti, nei comuni di Craveggia e di Toceno, territori nei quali si sviluppano i lavori del piano che sinteticamente riguardano tre tipologie:

- la realizzazione della seggiovia Arvogno - Cima 2

- l’innevamento artificiale in quota

- il rifacimento della funivia “La Piana di Vigezzo”

Il giorno mercoledì 15 novembre 2000 presso l’Assessorato al Turismo in opportuna riunione Regione e Comunità Montana hanno valutato congiuntamente il testo dell’accordo di programma perfezionandone la stesura definitiva. In data 23.11.2000 è stata convocata e tenuta l’apposita conferenza prevista dall’art. 5 della Del. G.R. n. 2723223/24.11.97, con la partecipazione dei membri del gruppo di lavoro.

Il presente accordo è perciò stipulato ai sensi dell’art. 34 del nuovo Testo Unico di cui al D.L.gs. n. 267/18.8.2000 (ex art. 27 legge n. 142/8.6.90 e smi) per l’obbiettivo e l’oggetto sopra indicato, naturalmente e necessariamente previsto nel Piano di Sviluppo Socio Economico, di interesse e competenza primaria e prevalente della Comunità Montana Valle Vigezzo, rappresentativa dei comuni che la costituiscono; interesse ulteriormente sostenuto e corroborato dalla completa concordanza con gli obbiettivi di sviluppo socioeconomico, del programma regionale di Sviluppo.

Infine i contenuti della proposta rispettano i requisiti minimi elencati nell’art. 3 della del.G.R. n. 27-23223/24.11.1997 titolata “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma - L.R. 51/97 art. 17" e sono in armonia con quant’altro in essa disposto.

Tutto ciò premesso

L’anno duemila il giorno ventinove del mese di novembre presso la “Sala Mandamentale” in S. Maria Maggiore (VB) - Piazza Risorgimento:

Tra

la Comunità Montana Valle Vigezzo, soggetto promotore dell’Accordo di Programma, rappresentata dal Presidente pro-tempore Signor Franco Bonardi, domiciliato per la carica in Santa Maria Maggiore a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta n. 103/23.10.2000 e in attuazione della volontà consiliare espressa con atto n. 46 del 29.9.2000, di seguito per brevità citato come “Comunità Montana”

e

la Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore al Turismo Signor Ettore Racchelli domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello n. 165, a ciò autorizzato con del.G.R. n. 77-1498 del 27.11.2000 di seguito per brevità citata come “Regione”;

Per la realizzazione di un piano operativo di sviluppo e rilancio turistico della Valle Vigezzo si conviene e si stipula il seguente accordo di programma

Art. 1
Premesse

Le premesse, gli atti e provvedimenti in esse richiamati ed in particolare il “Protocollo d’intesa”, sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2
Finalità obiettivi

Il presente Protocollo di Intesa è finalizzato alla realizzazione di un piano operativo di sviluppo e rilancio turistico dei Comuni della Valle Vigezzo che individua i suoi punti di forza principalmente e prioritariamente in tre interventi di impiantistica sportiva.

La realizzazione degli impianti rientra nell’ottica generale di rilancio delle attività turistiche delle valli alpine di confine, nel passato ad economia prevalentemente agricola, che ricavano le risorse economiche necessarie, oggi con minore facilità di un tempo, dal lavoro frontaliero, non essendo disponibili fonti di occupazione alternative, eccetto quelle legate alle attività turistiche, che però abbisognano di un energico sostegno pubblico.

Gli impianti programmati costituiscono pertanto una fase importante per il rilancio della stazione sciistica della Piana di Vigezzo, in armonia con il Piano di Sviluppo della Comunità Montana che nel 1998 ha già realizzato una nuova struttura seggioviario denominata “Cima 2", la quale ha consentito di amplificare significativamente l’offerta sciistica a conferma della fondatezza delle aspettative riposte.

L’incremento della portata oraria degli impianti della stazione vigezzina e la realizzazione di nuovi tracciati sciabili, espandendo l’offerta grazie al maggior interesse che sarà dimostrato da un superiore afflusso di sciatori, contribuisce a creare le condizioni per un aumento della capacità ricettiva sfruttando appieno le potenzialità del comprensorio, con effetti indotti , che riversano il loro notevole beneficio anche sulle attività terziarie.

In sostanza si prospetta un incremento occupazionale consistente che si distribuisce nelle diverse attività legate alla ricettività della Valle intera.

La ristrutturazione della funivia che effettua già trasporto pubblico locale con relativo finanziamento regionale sulla gestione, unitamente alla realizzazione dei nuovi impianti prefigura attendibili prospettive per un aumento del passaggio degli sciatori, richiamati dall’accresciuta qualità dell’offerta della stazione, determina un incremento degli addetti per i diversi tipi di lavoro o prestazioni legati alla stazione, assicura una ricaduta economica sulle attività ricettive di fondovalle, offrendo anche rinnovate e remunerative possibilità occupazionali nel terziario della Valle.

Coscienti e convinti di questi scopi e traguardi, le parti assumono l’impegno di raggiungere, attraverso l’attuazione del piano operativo di sviluppo e rilancio turistico della Valle Vigezzo, i seguenti obiettivi:

- ideare e promuovere un nuovo prodotto multifunzionale, rivolto sia al mercato turistico internazionale che a quello del tempo libero di prossimità ed in grado di qualificare l’offerta a livello regionale;

- valorizzare in maniera compatibile con l’ambiente tutte le potenzialità di fruizione turistica del territorio;

- realizzare le infrastrutture sportive e ricreative finalizzate allo svago e all’intrattenimento dei turisti;

- promuovere la fruizione e la riqualificazione del bacino turistico della Valle Vigezzo;

- creare una nuova fonte occupazionale stabile a favore della popolazione residente nei Comuni del territorio della Valle Vigezzo;

Art. 3
Contenuti

Le parti si impegnano a raggiungere la finalità e gli obiettivi illustrati al precedente articolo, attraverso la realizzazione di un piano operativo di sviluppo e rilancio turistico della Valle Vigezzo.

Tale piano è costituito da interventi riguardanti lo sviluppo dell’impiantistica sportiva ed è finalizzato al rilancio del turismo della Valle Vigezzo, a salvaguardia della vocazione invernale della Valle verso gli sport di alta montagna ed è da realizzare in due fasi successive e distinte:

1 Fase:

- realizzazione seggiovia Arvogno-Cima 2 (L. 4.700.000.000).

- innevamento artificiale in quota (L. 1.796.000.000),

2º Fase:

- rifacimento Funivia, la Piana di Vigezzo (L. 15.002.000.000).

I suddetti interventi sono la garanzia necessaria per l’ampliamento delle attività e l’ottimizzazione della gestione della stazione sciistica, senza peraltro perseguire alcuna finalità di lucro.

Gli impianti funiviari e seggioviari in questione rappresentano inoltre mezzi di trasporto pubblico locale per l’intero anno: non sono utilizzati dalla stazione unicamente durante il periodo invernale, bensì mettono in comunicazione il fondovalle con un luogo strategico punto di partenza per innumerevoli itinerari di alta montagna, collegando tra l’altro bivacchi che utilizzano baite e casere ripristinate grazie ad interventi sui fondi strutturali “Interreg Italia-Svizzera”, utilmente fruibili e apprezzabili dagli escursionisti alpini.

Funivia e Seggiovia forniscono inoltre un maggior supporto logistico al “volo libero”, che attrae numerosi turisti straniero, accentuando l’opportunità di organizzare gare nazionali ed internazionali, che attualmente già “decollano” dalla Piana di Vigezzo.

Il servizio di collegamento alla Piana con gli arrivi in quota renderebbe più facile l’avvicinamento al costituendo Parco Naturale Svizzero della Valle Onsernone e della Val di Vergeletto, mentre per chi è salito dal versante svizzero, sarebbe facilitata la discesa ai paesi alla Valle Vigezzo e l’accesso al Parco Nazionale della Val Grande.

Art. 4
Soggetti partecipanti

I soggetti partecipanti al presente accordo sono la Regione Piemonte e la Comunità Montana Valle Vigezzo che si dichiara garante e risponde in prima persona della concretizzazione e del conseguimento degli obiettivi del Piano in rappresentanza dei Comuni che la costituiscono anche procedendo a tenere ulteriori accordi con altri soggetti pubblici e privati eventualmente interessati a vario titolo alla realizzazione del “Piano”.

Art. 5
Soggetto promotore e attuatore

Il soggetto promotore e attuatore del presente accordo di programma è individuato nella Comunità Montana Valle Vigezzo che sarà proprietaria dell’area e della strutture realizzate, o revisionate, la quale assumerà la funzione di “stazione appaltante” dei lavori, attuando le opere e gli interventi individuati.

Inoltre la Comunità Montana della Valle Vigezzo, nella sua qualità di soggetto promotore del presente Accordo di Programma ed in adempimento alle proprie funzioni istituzionali, assume l’impegno di promuovere e di sostenere iniziative di sviluppo e di completamento dell’offerta turistica nell’ambito dell’intero territorio della Valle Vigezzo.

Tali iniziative saranno finalizzate alla integrazione della offerta della stazione della “Piana di Vigezzo” ed alla conseguente creazione di un nuovo prodotto turistico sostenibile della Valle, in grado di generare equilibrate ricadute sia di tipo sociale che economico a favore di tutta la popolazione residente.

Art. 6
Fasi e copertura finanziaria

L’investimento complessivo necessario alla realizzazione degli impianti di cui al precedente articolo ammonta a L. 6.496.000.000 per la 1 Fase e a L. 15.002.000.000 per la 2 Fase.

La Regione e la Comunità Montana si impegnano ad avviare ed attuare tutte le procedure idonee a ricercare tutte le fonti di finanziamento per la copertura finanziaria dell’investimento, secondo il seguente possibile schema di riferimento per quanto concerne i fondi necessari e secondo le seguenti quote:

1 Fase

- realizzazione seggiovia Arvogno-Cima 2 (L. 4.700.000.000) - (Regione)

- innevamento artificiale in quota (L. 1.796.000.000) (Regione)

Totale di L. 6.496.000.000 - a carico della Regione con assegnazione contributo alla Comunità Montana, soggetto attuatore.

2 Fase - rifacimento Funivia la Piana di Vigezzo;

Totale di L. 15.002.000.000 - con finanziamento della Comunità Montana di L. 4.500.000.000 e L. 10.502.000.000 a carico della Regione.

La Regione e la Comunità Montana provvedono ad attuare le procedure necessarie alla ricerca della copertura finanziaria di propria competenza sia attraverso risorse proprie che attraverso risorse nazionali e comunitarie.

Art. 7
Obblighi delle parti

Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obbiettivi di cui all’art. 1 del presente disciplinare, le parti assumono i seguenti obblighi:

La Regione e la Comunità Montana si impegnano nei limiti delle proprie competenze istituzionali a sostenere tutte le fasi di attuazione del progetto, sia in relazione all’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e delle approvazioni e di quant’altro legato e connesso all’appaltabilità dei progetti appositamente redatti, sia in relazione alla garanzia dei finanziamenti e della copertura finanziaria legata agli investimenti, entro le scadenze prefissate nel cronoprogramma dei “tempi di attuazione” di cui all’art. 8.

Nello specifico la Regione Piemonte e la Comunità Montana opereranno promovendo tutte le azioni reputate più idonee e appropriate al fine di ottimizzare il risultato finale.

I pareri e le osservazioni indicati come allegati all’art. 16, nonché le domande inoltrate ai competenti uffici per il rituale iter procedimentale, le autorizzazioni le approvazioni, i nulla osta, comunque denominati con le relative prescrizioni che verranno rilasciati successivamente alla stipula dell’accordo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e dovranno essere rispettati in ogni loro parte.

Art. 8
Tempi di attuazione

L’attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 3, 6 e 7 richiede, l’azione coordinata ed integrata di ciascuna delle parti le quali pertanto assumono rispettivamente i seguenti impegni:

a) La Regione si impegna a promuovere il rilascio dei pareri, autorizzazioni, approvazioni, di sua competenza e secondo la sua propria disciplina di organizzazione degli uffici e delle funzioni, in tempo utile in relazione alle scadenze sotto indicate.

b) La Comunità Montana si impegna ad attivare:

1) la procedura di appalto relativa alla 1º fase del progetto entro il 31.5.2001 e a completarla (collaudo lavori) entro il 31.10.2002;

2) la procedura di appalto relativa alla 2º fase del progetto, entro il 31.3.2002 e a completarla (collaudo lavori) entro il 31.12.2003;

3) le procedure di affidamento trentennale della concessione alla gestione degli impianti mediante gara ad evidenza pubblica entro il 31.12.2003 e a completarla (contratto) entro il 30.6.2004.

Art. 9
Finanziamenti ed erogazioni

a) La Regione Piemonte si impegna a concorrere al finanziamento dell’investimento per la quota di L. 16.998.000.000 secondo la seguente articolazione e precisamente:

- L. 6.496.000.000 sui bilanci 2000 e 2001 dei quali:

- L. 2.500.000.000 già iscritti sul bilancio 2000 mediante variazione approvata dal Consiglio Regionale in data 27.10.2000

- L. 3.996.000.000 da prevedere sul bilancio 2001, di cui L. 3.696.000.000 già iscritti sul bilancio pluriennale per l’anno 2001

- L. 10.502.000.000 in relazione a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 6.

Le modalità di erogazione dei fondi a favore della Comunità Montana e la possibilità di reimpiego di eventuali economie, per ulteriori interventi di miglioria dell’impianto in questione od anche per altre azioni sempre attribuibili al Piano Operativo di Sviluppo e Rilancio Turistico, sempre con priorità legate agli impianti sciistici, saranno oggetto di separati provvedimenti della Regione.

b) La Comunità Montana si impegna a concorrere al finanziamento dell’investimento per la quota di L. 4.500.000.000 nei termini individuati e modi definiti nelle del. C.C. n. 46/29.9.2000 e del G.C. n. 103/23.10.2000 impegnando i bilanci relativi agli esercizi finanziari 2002 e 2003, in sede di approvazione del bilancio pluriennale 2001/2002 e 2003.

Art. 10
Vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione del presente accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono esercitati da un Collegio di Vigilanza, con sede convenzionalmente stabilita presso la Comunità Montana Valle Vigezzo, così composto:

1. Presidente della Comunità Montana valle Vigozzo o suo delegato;

2. Dirigente Segretario Generale della Comunità Montana Valle Vigezzo;

3. Assessore al Turismo della Regione Piemonte o suo delegato;

4. Dirigente designato dalla Regione Piemonte. Direzione Turismo;

Il Collegio è presieduto dal Presidente della Comunità Montana Valle Vigezzo o da suo delegato.

Alle attività del collegio di vigilanza può partecipare in ogni caso il Responsabile del Procedimento.

Il Collegio può in ogni caso acquisire documenti ed informazioni presso i soggetti sottoscrittori ed attuatori, convocarne i rappresentanti, disporre ispezioni ed accertamenti.

Il Collegio tenta la composizione delle controversie sulla interpretazione e sulla attuazione del presente accordo; relaziona inoltre periodicamente agli Enti sottoscrittori sullo stato di avanzamento dei lavori e sugli effetti che questi inducono sugli equilibri territoriali ed ambientali locali.

Art. 11
Modifiche

Il presente accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula, approvazione e sarà comunque in seguito integrata da norme che stabiliscano l’evoluzione finanziaria nei confronti degli Enti pubblici sottoscrittori.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, proposte dai soggetti sottoscrittori, saranno valutate dal Collegio di Vigilanza, che le sottoporrà all’approvazione degli Enti sottoscrittori.

Art. 12
Controversie

Per quanto non in contrasto con le disposizioni vigenti, le controversie derivanti dall’applicazione ed esecuzione del presente accordo che non siano risolte dal Collegio di Vigilanza, sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale nominato di comune accordo o, in difetto, da parte del Presidente del Tribunale di Torino, su istanza della parte più diligente.

L’arbitrato è rituale ed è disciplinato dagli art. 806 e s.s. del Codice di Procedura Civile.

Art. 13
Vincolatività dell’accordo

I soggetti che sottoscrivono ed attuano il presente accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’accordo o che contrastino con esso.

I soggetti sottoscrittori ed attuatori sono tenuti a compiere validamente gli atti applicativi ed attuativi dell’accordo stesso, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

Art. 14
Approvazione, pubblicazione, durata

Il presente accordo una volta stipulato è approvato con atto del Presidente della Comunità Montana della Valle Vigezzo.

Nella sostanza e nella forma l’atto raccoglie il consenso unanime dei due soggetti intervenuti in ordine alle materie quivi tracciate e regolate e vincola le parti dalla data di stipulazione.

In particolare tale documento, così approvato produrrà gli effetti disciplinati dall’articolo 34 del Testo Unico, di cui al D.Lgs. n. 267/18.8.2000 specie in relazione alle previsioni del 4º comma (concessione edilizia) e del 6º comma che in merito sancisce l’equivalenza dell’approvazione alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Esso è redatto in due originali, uno per ciascuno dei soggetti firmatari.

L’accordo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente accordo resterà efficace sin tanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste dall’accordo stesso.

Art. 15
Registrazione spese

Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R n. 131/1986 (registrazione in caso d’uso).

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 16
Elenco degli allegati

Sono allegati all’Accordo di Programma e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

1. Protocollo d’intesa siglato il 2 marzo 2000 in Santa Maria Maggiore tra la Comunità Montana Valle Vigezzo e la Regione Piemonte per la “Realizzazione di un Piano Operativo di Sviluppo e Rilancio Turistico della Valle Vigezzo”.

2. Deliberazione di Consiglio della Comunità Montana n. 46/29.9.2000 di ratifica dei protocollo d’intesa e di assunzione dei conseguenti impegni finanziari e gestionali.

3. Deliberazione di Giunta della Comunità Montana n. 103 del 23.10.2000 di approvazione del testo dell’Accordo di Programma con la Regione e autorizzazione al Presidente alla stipula.

4. Deliberazione di Giunta Regionale n. 77-1498 del 27.11.2000 di approvazione del testo dell’Accordo di Programma.

5. Piano finanziario redatto dallo studio R.C.F. s.r.l. di Bagnolo Piemonte (CN) datato Giugno 2000.

6. Certificati di destinazione urbanistica dei Comuni territorialmente competenti di:

- Craveggia prot. n. 169/10 del 22.9.2000

- Toceno 4.10.2000

7. Parere favorevole Commissione edilizia sui progetti preliminari datati giugno 2000 dei Comuni territorialmente competenti di:

- Craveggia in data 28.7.2000 prot. n. 188/21.8.2000.

- Toceno in data 23.8.2000.

8. Progetti definitivi redatti dall’Ing. Giorgio Chieu precisamente titolati:

a) Funivia “Prestinone-Piana” - data 28.9.2000 -importo progettuale L. 15.002.000.000.=

b) Seggiovia biposto “Arvogno-La Cima” data 28.9.2000 - importo progettuale L. 4.700.000.000.=

c) Realizzazione impianto di innevamento - data 20.9.2000 - importo progettuale L. 1.796.000.000.=

9. Istanza Comunità Montana per pareri nulla osta, autorizzazioni, approvazioni a:

a) Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi

prot. n. 2404/3.10.2000 (Comune di Craveggia)

prot.n. 2695/3.10.2000 (Comune di Toceno)

(Legge 74/89 - Impianti a fune)

b) Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale del VerbanoCusio-Ossola; prot. n. 3215/3.10.2000 (vincolo idrogeologico)

c) Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Gestione Beni Ambientali: prot. n. 3214/3.10.2000 (Vincolo ambientale-paesaggistico).

10. Verbale riunione tenuta a Torino Assessorato al Turismo il 15.11.2000.

11. Verbale conferenza tenuta a Torino Assessorato Turismo il 23.11.2000. Santa Maria Maggiore, 29 novembre 2000

Per la Comunità Montana Valle Vigezzo
Il Presidente
Franco Bonardi

Per la Regione Piemonte
L’Assessore al Turismo
Ettore Racchelli