Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 / 12 / 2000
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Legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.
Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio
Universitario).
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Larticolo 19 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo
Studio Universitario) è sostituito dal seguente:
Art. 19 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione e nominato dalla Giunta regionale ed
è composto da:
a) sei rappresentanti delle Università, di cui tre eletti dalla componente
studentesca;
b) sei rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente,
a norma della legge regionale 28 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina
delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti
tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora, ai sensi dellarticolo 4, comma 3, sia costituito un unico
organismo di gestione, il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) otto rappresentanti delle Università, di cui quattro eletti dalla componente
studentesca;
b) otto rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente,
a norma della l.r. 39/1995.
3. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità
degli atti, il Direttore dellEnte che svolge anche funzioni di segretario
del Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque
anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni
contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi
di governo degli Atenei: decadono in ogni caso al termine del mandato dellorganismo
che li ha eletti.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati
per più di un mandato.
6. Alla scadenza i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in
carica fino alla nomina del nuovo Consiglio; la proroga dei poteri concerne
lordinaria amministrazione.
7. In caso di dimissioni o decadenza, per qualunque causa, i componenti
del Consiglio sono sostituiti con atto dellorganismo od ente di cui erano
espressione.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui al comma 5 dellarticolo 19 della l.r. 16/1992,
come sostituito dallarticolo 1, si applicano solo per il Consiglio di
Amministrazione eletto ai sensi della presente legge.
Art. 3.
1. Il comma 5 dellarticolo 26 della l.r. 16/1992 è sostituito dal seguente:
5. Il compenso da corrispondere al Direttore, in applicazione del comma
4, e ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente
regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale unica con funzione di
dirigente di Settore..
Art. 4.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello
Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 dicembre 2000
Enzo Ghigo