Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 / 12 / 2000

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Legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.

Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario).

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. L’articolo 19 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario) è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione e’ nominato dalla Giunta regionale ed è composto da:

a) sei rappresentanti delle Università, di cui tre eletti dalla componente studentesca;

b) sei rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, a norma della legge regionale 28 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, sia costituito un unico organismo di gestione, il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) otto rappresentanti delle Università, di cui quattro eletti dalla componente studentesca;

b) otto rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, a norma della l.r. 39/1995.

3. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il Direttore dell’Ente che svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei: decadono in ogni caso al termine del mandato dell’organismo che li ha eletti.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per più di un mandato.

6. Alla scadenza i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio; la proroga dei poteri concerne l’ordinaria amministrazione.

7. In caso di dimissioni o decadenza, per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell’organismo od ente di cui erano espressione.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 16/1992, come sostituito dall’articolo 1, si applicano solo per il Consiglio di Amministrazione eletto ai sensi della presente legge.

Art. 3.

1. Il comma 5 dell’articolo 26 della l.r. 16/1992 è sostituito dal seguente:

“5. Il compenso da corrispondere al Direttore, in applicazione del comma 4, e’ ragguagliato al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale unica con funzione di dirigente di Settore.”.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 dicembre 2000

Enzo Ghigo