Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 / 12 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2000, n. 19 - 1361

Centro di custodia oraria - Baby parking - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di riconoscere quali strutture a carattere socio-assistenziale per l’infanzia il Centro di Custodia Oraria denominato Baby Parking, secondo le caratteristiche contenute nell’Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che per l’esercizio dell’attività di cui trattasi, rientrando tra quelle aventi carattere socio-assistenziale, occorre l’autorizzazione al funzionamento rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale 13.04.1995, n. 62 e s.m.i.

(omissis)

Allegato A

CENTRO DI CUSTODIA ORARIA
O BABY PARKING

1) Definizione.

Il centro di custodia oraria, denominato comunemente “Baby Parking”, è un servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori non in età di scuola dell’obbligo ed è destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini.

Il baby parking è un luogo di vita per i bambini che fornisce risposte flessibili e differenziate in relazione alle esigenze delle famiglie, attraverso la disponibilità di spazi, organizzati e attrezzati per consentire ai minori opportunità educative, di socialità e di comunicazione con i propri coetanei.

Rispetto all’asilo-nido, il baby parking si differenzia per la semplificazione dei requisiti strutturali e gestionali richiesti, riconducibile in generale all’assenza del servizio di mensa, alla previsione di orari ridotti di permanenza dei minori e a modalità di funzionamento più flessibili.

Il baby parking può funzionare tutto l’anno con un orario di apertura che, di norma, deve essere contenuto in 12 ore giornaliere.

2) Destinatari.

Minori di ambo i sessi di norma in età fra i 13 mesi e i 6 anni.

Possono eccezionalmente essere accolti anche bimbi lattanti quando siano presenti idonee attrezzature e il personale necessario per garantire loro una appropriata assistenza.  

3) Capacità ricettiva e permanenza.

Tali strutture possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un massimo di 25 contemporaneamente. La permanenza del bambino in tali strutture non può superare le 5 ore continuative.

4) Personale.

La funzione del personale addetto al servizio è organizzativa, di assistenza e di supporto, come “agente socializzante”, alla vita del bambino.

Il rapporto numerico fra personale addetto al servizio e numero dei bambini non può essere inferiore al valore di 1 operatore ogni 10 bambini.

Il personale addetto al servizio deve essere in possesso di un titolo di studio o specializzazione attinente l’educazione e/o l’assistenza all’infanzia. Tra questo personale deve essere individuato un responsabile dell’attività.

5) Requisiti strutturali e di dimensionamento.

Il baby parking deve sorgere in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio e può anche essere istituito presso aziende o centri commerciali caratterizzati da un elevato afflusso di persone.

La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:

a) condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d’igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia;

c) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;

d) adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996.

e) licenza di abitabilità rilasciata secondo quanto disposto dal D.P.R. 425/94.

Sono da prevedersi all’interno della struttura, secondo le indicazioni sotto riportate, i seguenti spazi:


Destinazione d’uso    Superficie Utile      Totale superficie utile per ospitare 25 bambini
Ingresso     1.00 mq/bamb.     25 mq.
Accettazione e personale    1.00 mq./bamb     25 mq.
Soggiorno e attività ludico-ricreative    2.40 mq./bamb.     60 mq.
Riposo    1.00 mq./ bamb.     25 mq.
Servizi igienici     0.60 mq./bamb.     15 mq.
Area esterna attrezzata    1.00 mq./bamb.     25 mq.
    Totale    175 mq.


Per la realizzazione del presidio in immobili esistenti sono ammesse variazioni dei parametri con una tolleranza del 10%.

La superficie utile minima, al netto dell’area esterna, necessaria per sviluppare l’attività non può in ogni caso essere inferiore a mq. 60. A detta superficie non può essere applicata la tolleranza di cui sopra.  

Sono da escludere dal calcolo delle superfici le aree destinate ad eventuale civile abitazione che devono essere funzionalmente separate dal presidio.

- Ingresso.

L’ingresso del baby parking può considerarsi un vero e proprio ambiente pluriuso, organizzato in modo tale da consentire un comodo accesso dotato dello spazio occorrente per collocare un fasciatoio per spogliare e rivestire i bambini, nonché di armadietti per il deposito del vestiario.

- Accettazione e personale.

In quest’area occorre prevedere una zona destinata ad ufficio e una zona spogliatoio del personale con relativo servizio igienico. Questo spazio dovrà essere preferibilmente ubicato in prossimità dell’ingresso e reso inaccessibile ai bambini.

- Soggiorno e attività ludico-ricreative.

Si può realizzare in un ambiente unico oppure in più locali che meglio consentono lo svolgimento di attività ricreative differenziate. Questa seconda soluzione è auspicabile in considerazione della possibile diversa età dei bambini presenti.

Nel caso in cui il baby parking accolga anche bimbi lattanti occorre individuare un locale appositamente destinato alla loro permanenza.

- Servizi igienici.

I locali igienici devono essere illuminati ed aerati direttamente. Il servizio igienico dovrà essere dotato di antibagno che potrà essere aerato artificialmente.

I pavimenti devono essere piastrellati e le pareti rivestite di materiale lavabile fino a mt. 2.00 di altezza.

Le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte, in numero di almeno 1 vaso per 10 bambini, inseriti in box ispezionabili dall’esterno con porte apribili verso l’esterno.

I lavandini, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell’acqua, anch’essi di dimensioni adeguate, sono da posizionarsi nell’antibagno; l’acqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico.

Nel locale antibagno è consentito il posizionamento del fasciatoio in uno spazio appositamente adibito all’uso. Il locale deve inoltre consentire il deposito dei materiali igienici fuori dalla portata dei bambini.

- Area esterna attrezzata

Salvo dimostrata impossibilità, deve essere assicurata un’area esterna ad uso esclusivo del baby parking; l’area deve risultare attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.

6) Requisiti per l’esercizio dell’attività e autorizzazione al funzionamento.

Le persone addette all’attività, anche se in modo temporaneo, devono essere munite di libretto di idoneità sanitaria aggiornato e devono sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalle A.S.L.

I libretti di idoneità sanitaria debbono essere conservati sul posto di lavoro a cura del responsabile della struttura il quale ha l’obbligo di esibirli a richiesta degli organi di vigilanza.

Il baby parking  deve essere dotato di un registro delle presenze dei bambini in cui va annotato l’orario d’ingresso e di uscita degli stessi, nonché di un regolamento relativo all’organizzazione del servizio.

Per il primo accoglimento del bambino al baby parking, trattandosi di possibile frequenza occasionale, il genitore o chi ne fa le veci deve rilasciare dichiarazione scritta al responsabile della struttura, che il bambino è stato regolarmente vaccinato e non è affetto da malattie infettive e contagiose clinicamente accertate.

Per l’esercizio dell’attività occorre l’autorizzazione al funzionamento rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza, ai sensi art.34 L.R. n.62/95 e s.m.i.

L’autorizzazione al funzionamento, l’orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile nell’ingresso.

Ogni variazione nella prestazione del servizio va comunicata agli organi delegati alla vigilanza.

7) Regime per i servizi già attivi sul territorio regionale

I servizi in funzione alla data di entrata in vigore della presente normativa, continuano a funzionare secondo le prescrizioni inserite nell’autorizzazione al funzionamento rilasciata. Nel caso in cui debba essere modificata la struttura dell’immobile ospitante il servizio o nel caso in cui venga sostanzialmente variata la capacità ricettiva, si applicano le norme contenute nel presente provvedimento.

Di seguito viene proposto uno schema esemplificativo della possibile distribuzione dei locali destinati al servizio di baby parking dimensionato per 25 bambini.

Allegato (Fare riferimento al file PDF)