Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 / 12 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n. 80 - 1501

Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 21 art. 44. Disposizioni per la delimitazione dei comprensori irrigui

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) per le delimitazioni dei comprensori irrigui ai sensi dell’articolo 44 della L.R. 9 agosto 1999, n.21 vengono adottate le disposizioni di cui all’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato A);

2) si fa riserva di disporre con successivo provvedimento il finanziamento di eventuali studi che si rendessero necessari per la definizione delle delimitazioni;

3) di approvare la modulistica allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato B).

(omissis)

Allegato A

LEGGE REGIONALE  9 AGOSTO 1999, N. 21 ART.44 (NORME IN MATERIA DI BONIFICA E IRRIGAZIONE).

DISPOSIZIONI PER LA DELIMITAZIONE DEI COMPRENSORI D’IRRIGAZIONE

1 - Premessa

Per pervenire alle delimitazioni dei comprensori irrigui di cui all’art.44 della L.R. 21/99 vengono interessate le Provincie fin dalla fase del ricevimento delle proposte dei consorzi, secondo le procedure indicate in appresso.

 La Regione, per il coordinamento e l’organizzazione dell’attività, si avvale della Risorse Idriche S.p.a. di Torino con la quale ha stipulato apposita convenzione.

2 -  Procedure

a)  I consorzi irrigui devono presentare, entro la data del 28/2/2001, le proposte di delimitazione in duplice copia, alle Provincie nel cui territorio ricadano i comprensori dei consorzi o la maggior parte della superficie dei comprensori di detti consorzi, adottando la modulistica (all.B) approvata con la presente deliberazione.

b) I consorzi che hanno già presentato proposta di delimitazione in Regione devono integrare entro la stessa data la documentazione fornita in modo che questa corrisponda alla richiesta di cui all. B inviandole in duplice copia alle Province.

c) I consorzi proponenti potranno essere contattati dalla Provincia o dalla Regione per l’eventuale richiesta di chiarimenti e delucidazioni sulla documentazione fornita.

d)  Le Provincie, entro i successivi 8 giorni dal ricevimento , inviano una copia delle proposte alla Regione Piemonte -Direzione Teritorio Rurale.

e)  Le Provincie definiscono le delimitazioni dei comprensori irrigui e le trasmettono all’Assessorato Regionale all’Agricoltura Caccia e Pesca -Direzione Territorio Rurale-Settore Infrastrutture Rurali e Territorio, entro il 30 aprile 2001.

f)  Le delimitazioni dei comprensori irrigui definite con le presenti procedure sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale entro il 30 giugno 2001, sentite le Provincie e la Consulta regionale per la bonifica e l’irrigazione di cui all’art. 63 della L.R. 21/99.

3 - Concessione Contributi

Tenuto conto che la delimitazione dei comprensori irrigui è condizione per l’accesso ai contributi previsti dalla L.R. 21/99, il mancato invio da parte dei consorzi delle proposte di delimitazione non permette alla Regione la concessione di finanziamenti in materia di irrigazione anche se provenienti da altre leggi.

Allegato B (Fare riferimento al file PDF)