Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 / 12 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n. 80 - 1501
Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 21 art. 44. Disposizioni per la delimitazione
dei comprensori irrigui
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) per le delimitazioni dei comprensori irrigui ai sensi dellarticolo
44 della L.R. 9 agosto 1999, n.21 vengono adottate le disposizioni di cui
allallegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato
A);
2) si fa riserva di disporre con successivo provvedimento il finanziamento
di eventuali studi che si rendessero necessari per la definizione delle
delimitazioni;
3) di approvare la modulistica allegata alla presente deliberazione per
farne parte integrante (allegato B).
(omissis)
Allegato A
LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1999, N. 21 ART.44 (NORME IN MATERIA DI BONIFICA
E IRRIGAZIONE).
DISPOSIZIONI PER LA DELIMITAZIONE DEI COMPRENSORI DIRRIGAZIONE
1 - Premessa
Per pervenire alle delimitazioni dei comprensori irrigui di cui allart.44
della L.R. 21/99 vengono interessate le Provincie fin dalla fase del ricevimento
delle proposte dei consorzi, secondo le procedure indicate in appresso.
La Regione, per il coordinamento e lorganizzazione dellattività, si
avvale della Risorse Idriche S.p.a. di Torino con la quale ha stipulato
apposita convenzione.
2 - Procedure
a) I consorzi irrigui devono presentare, entro la data del 28/2/2001, le
proposte di delimitazione in duplice copia, alle Provincie nel cui territorio
ricadano i comprensori dei consorzi o la maggior parte della superficie
dei comprensori di detti consorzi, adottando la modulistica (all.B) approvata
con la presente deliberazione.
b) I consorzi che hanno già presentato proposta di delimitazione in Regione
devono integrare entro la stessa data la documentazione fornita in modo
che questa corrisponda alla richiesta di cui all. B inviandole in duplice
copia alle Province.
c) I consorzi proponenti potranno essere contattati dalla Provincia o dalla
Regione per leventuale richiesta di chiarimenti e delucidazioni sulla
documentazione fornita.
d) Le Provincie, entro i successivi 8 giorni dal ricevimento , inviano
una copia delle proposte alla Regione Piemonte -Direzione Teritorio Rurale.
e) Le Provincie definiscono le delimitazioni dei comprensori irrigui e
le trasmettono allAssessorato Regionale allAgricoltura Caccia e Pesca
-Direzione Territorio Rurale-Settore Infrastrutture Rurali e Territorio,
entro il 30 aprile 2001.
f) Le delimitazioni dei comprensori irrigui definite con le presenti procedure
sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale entro il 30 giugno
2001, sentite le Provincie e la Consulta regionale per la bonifica e lirrigazione
di cui allart. 63 della L.R. 21/99.
3 - Concessione Contributi
Tenuto conto che la delimitazione dei comprensori irrigui è condizione
per laccesso ai contributi previsti dalla L.R. 21/99, il mancato invio
da parte dei consorzi delle proposte di delimitazione non permette alla
Regione la concessione di finanziamenti in materia di irrigazione anche
se provenienti da altre leggi.
Allegato B (Fare riferimento al file PDF)