Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 / 12 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 Autonomia statutaria

Art. 2 Finalità e caratteristiche dello Statuto comunale

Art. 3 Territorio

Art. 4 Finalità

Art. 5 Collaborazioni extra-comunali

Art. 6 Tutela della salute

Art. 7 Tutela del patrimonio culturale e delle minoranze

Art. 8 Sviluppo sociale e programmazione

Art. 9 Stemma e gonfalone

Art. 10 L’informazione

Art. 11 Albo Pretorio

TITOLO II

FUNZIONI E ISTITUZIONE DEL COMUNE

CAPO I - Funzioni del Comune -

Art. 12 Organizzazione - Amministrazione

Art. 13 Programmazione e uso socio-economico del territorio

Art. 14 Tutela dall’inquinamento

Art. 15 Servizi sociali

Art. 16 Istruzione

Art. 17 Beni ambientali e culturali

CAPO II - Ordinamento istituzionale del Comune -

Art. 18 Organi elettivi

Sezione I - Il Consiglio comunale -

Art. 19 Consiglio comunale

Art. 20 Consiglieri comunali

Art. 21 Dimissioni del consigliere

Art. 22 Gruppi Consiliari

Art. 23 Competenze del Consiglio comunale

Art. 24 Sessioni e convocazioni

Art. 25 Validità delle sedute - Quorum strutturale

Art. 26 Numero legale per la validità delle deliberazioni - Quorum funzionale

Art. 27 Votazioni

Art. 28 Nomina rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni

Art. 29 Condizione giuridica degli Amministratori locali

Art. 30 Pubblicità delle sedute

Art. 31 Presidenza delle sedute consiliari

Art. 32 Verbalizzazione

Art. 33 Commissioni

Art. 34 Attribuzioni delle commissioni

Sezione II - La Giunta comunale -

Art. 35 Giunta comunale

Art. 36 Elezione della Giunta comunale

Art. 37 Composizione e presidenza

Art. 38 Assessori extra consiliari

Art. 39 Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore

Art. 40 Durata in carica

Art. 41 Mozione di sfiducia

Art. 42 Cessazione di singoli componenti della Giunta comunale - Surrogazioni

Art. 43 Funzionamento

Art. 44 Attribuzioni e competenze

Art. 45 Deliberazioni d’urgenza della Giunta comunale

Sezione III - Il Sindaco -

Art. 46 Elezione e durata in carica

Art. 47 Funzioni

Art. 48 Sindaco - Organo Istituzionale

Art. 49 Competenze

a) Attribuzioni di capo del Governo locale

b) Attribuzioni di vigilanza

c) Attribuzioni Organizzative

Art. 50 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza Statale

Art. 51 Vice Sindaco

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - Forme di partecipazione -

Art. 52 Caratteristiche della partecipazione

Art. 53 Consultazione

Art. 54 Istanze, petizioni e proposte

Art. 55 Referendum

CAPO II - Procedimento di partecipazione -

Art. 56 Diritto di partecipazione al procedimento - avviso

CAPO III - Diritto di accesso e informazione -

Art. 57 Pubblicità degli atti e diritto di accesso

CAPO IV - Difensore civico -

Art. 58 Istituzione - Attribuzione

Art. 59 Nomina

Art. 60 Requisiti

Art. 61 Durata in carica, decadenza e revoca

Art. 62 Sede, dotazione organica, indennità

Art. 63 Rapporti con altri organi comunali

TITOLO IV

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - Segretario comunale -

Art. 64 Principi e criteri fondamentali di gestione

Art. 65 Funzioni

Art. 66 Vice Segretario

CAPO II - Ordinamento degli Uffici -

Art. 67 Principi e criteri direttivi

Art. 68 Principi strutturali ed organizzativi

Art. 69 Responsabilità disciplinare del Personale

TITOLO V

RESPONSABILITA’

Art. 70 Responsabilità verso il Comune

Art. 71 Responsabilità verso terzi

Art. 72 Responsabilità dei contabili

Art. 73 Prescrizione dell’azione di responsabilità

Art. 74 Pareri sulle proposte

Art. 75 Tutela dei propri diritti

TITOLO VI

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

CAPO I - I Servizi Pubblici Locali -

Art. 76 Svolgimento dell’azione amministrativa

Art. 77 Forme di gestione

Art. 78 Gestione in economia

Art. 79 Azienda speciale

Art. 80 Istituzione

CAPO II - Forme di Cooperazione -

Art. 81 Principio di cooperazione

Art. 82 Accordi di programma

Art. 83 Contenuti

Art. 84 Consorzi

TITOLO VII

FINANZA - PATRIMONIO - CONTRATTI

CAPO I - Finanza e Contabilità -

Art. 85 Ordinamento

Art. 86 Finanza Locale

Art. 87 Programmazione, Bilancio e Risultati di gestione

CAPO II - Revisione Economica - Finanziaria e Controllo di Gestione -

Art. 88 Revisione economica finanziaria

Art. 89 Funzioni e responsabilità dei Revisori

Art. 90 Controlli di gestione

CAPO III - Tesoreria e Riscossione delle entrate -

Art. 91 Principi - Modalità

CAPO IV - Demanio e Patrimonio -

Art. 92 Beni comunali

Art. 93 Beni demaniali

Art. 94 Beni patrimoniali

Art. 95 Amministrazione dei beni comunali

Art. 96 Contratti

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I - Revisione dello Statuto - Interpretazione -

Art. 97 Modalità

Art. 98 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

CAPO II - Regolamenti -

Art. 99 Emanazione

Art. 100 Procedimento di formazione - Entrata in vigore

Art. 101 Ambito di applicazione dei regolamenti

CAPO III - Ordinanze -

Art. 102 Ordinanze ordinarie e ordinanze contingibili ed urgenti

CAPO IV -Disposizioni transitorie e finali -

Art. 103 Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Borgo S. Dalmazzo è Ente autonomo, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica.

2. L’autonomia statutaria si realizza nell’espletamento dell’autogoverno locale secondo le norme di legge.

3. La normazione statutaria è il presupposto primario per la realizzazione dell’autonomia comunale.

Art. 2
Finalità e caratteristiche dello Statuto comunale

1. Il comune, nell’esercizio della propria autonomia statutaria, detta le norme fondamentali per il funzionamento della sua struttura organizzativa.

2. Lo Statuto prevede le attribuzioni degli organi amministrativi e la strutturazione dei servizi, assicurando pubblicità e trasparenza all’attività comunale.

3. Lo Statuto determina le forme di collaborazione tra Comune e cittadini, singoli o associati e ogni altra struttura operante sul territorio comunale.

4. Il Comune recepisce, nei presupposti ideali dello Statuto, il patrimonio di civiltà, di storia, di cultura popolare e giuridica, quale promana dalla tradizione e dalle antiche consuetudini e normative.

5. Lo Statuto costituisce un ideale collegamento, alla storia di questo territorio e ne rappresenta la continuità.

Art. 3
Territorio

1. Il Comune di Borgo San Dalmazzo comprende i territori che gli sono attribuiti dalla legge.

2. Comprende le seguenti frazioni:

Beguda, Sant’Antonio di Aradolo, Aradolo la Bruna.

3. Comprende i seguenti tetti:

Regione Monserrato: T.Brancassi, T.Isolabella, T.Freu Sottano, T.Palazzotto, T.Valentino, T.Boris.

Frazione Beguda: T.Deu, T.Camorei, T.Macin, T.Spada, T.Turutun Soprano, T.Gabri, T.Sussa, T.Suppa, T.Barale Sottano, T.Barale Antico.

Regione Boschi Gesso: T.Miola, T.Terrra Rossa, T.Marchisan Sottano, T.Valentin Trombetta, T.Tesio Nuovo, T.Nuovo, T.Gina.

Regione Boschi Stura: T.Oggero, T.Turutun Sottano, T.Boffa.

Frazione Aradolo La Bruna: Cappella Buon Viaggio, T.Cavallo, T.Graglia, T.Posta, T.Sales, T.Crick, T.Sartur, T.Franco, T.Voga, T.Trucco, T.Tabuna, T.Galluccia, T.Baus, T.Miclot, T.Scultore, T.Giovannella, T.Rossi, T.Panada, T.Piera, T.Lovera, T.Garra.

Frazione Sant’Antonio d’Aradolo: T.Tendias, T.Avvocato, T.Dreun, T.Freu Soprano, T.Aradolo, T.Saret, T.Vigna, T.Giangrand, T.Pilone, T.Peras, T.Bergala, T.Merlo, T.Barale, T.Miclun, T.Pepino, T.Cisterna., T.Marchisan Soprano, T.Deja.

Tetti di Pianura: T.Tallone, T.Allione, T.Fioretti, T.Albaretti, T.Chiappella, T.Baraccone, T.Bidetti, T.David, T.Mantello, Cascina Bruno, Cascina Bava, Cascina Audifredi, Cascina Landra, Cascina S. Andrea, Cascina Canova, Cascina San Nicolao, T.Baccano, T.di Mezzo, T.dell’Uccello, T.Tesoriere, Cascina S.Pietro, Cascina Ghibaudo.

4. Confina con i Comuni di Cuneo, Boves, Roccavione, Valdieri, Moiola, Roccasparvera, Gaiola e Vignolo.

5. Eventuali modifiche della consistenza territoriale quale conseguenza di applicazione di norme statali e regionali, non comportano modifiche statutarie, ove non superanti il 5% della superficie comunale.

6. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti nella Città di Borgo S. Dalmazzo.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale dei cittadini e dei popoli.

2. Il Comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico.

3. Il Comune svolge le funzioni, i compiti programmatici e funzionali che gli sono demandati dalla legge, tenendo presenti le differenti realtà geografiche del territorio comunale garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla determinazione delle scelte politiche d’indirizzo.

Art. 5
Collaborazioni extra-comunali

1. Il Comune si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nell’esercizio dei suoi compiti di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e delle vocazioni e della realtà geografica.

2. Il Comune opera in modo coordinato con la Provincia, nelle funzioni e nei compiti attribuiti a quest’ultima dall’ordinamento delle autonomie locali.

3. Il Comune partecipa alle iniziative degli Enti zonali nei quali per legge è collocato, tenendo presente le altre analoghe realtà confinanti e la città di Cuneo.

4. Il Comune si adopera per promuovere con i Comuni limitrofi forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione, in modo coordinato, di funzioni e servizi.

5. Il Comune oltre le funzioni di cui è titolare, può essere delegato con legge all’esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

6. Il delegante in ogni caso deve provvedere al finanziamento delle stesse; i costi relativi all’attuazione della delega non possono gravare direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente sul bilancio comunale.

Art. 6
Tutela della salute

1. Il Comune, nell’ambito dei compiti ad esso assegnati dalla legge, si pone l’obiettivo prioritario della tutela della salute, vista nel contesto dell’ambiente e del territorio.

2. Il Comune concorre a garantire , nell’ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell’ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della prima infanzia e degli anziani.

Art. 7
Tutela del patrimonio culturale e delle minoranze

1. Il Comune recepisce, nei presupposti dello statuto, il patrimonio di tradizioni culturali e di civiltà proprie della comunità di Borgo San Dalmazzo.

2. Valorizza i beni culturali, riconosce la situazione eterogenea della propria popolazione e tutela le minoranze etniche presenti nel suo territorio.

3. Dichiara giorno di festività comunale la festa patronale di San Dalmazzo e si impegna a mantenere la Fiera di San Giorgio.

4. Il Comune riconosce una matrice occitano-provenzale, si impegna a valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale Piemontese di cui fa parte.

Art. 8
Sviluppo sociale e programmazione

1. Il Comune al fine di promuovere un ordinato sviluppo sociale, si impegna:

- ad adottare normative territoriali e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell’ambiente, valgano a favorire la crescita dell’imprenditorialità locale e l’aumento dei livelli occupazionali;

- a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative cooperative e consortili interessanti i vari comparti economici;

2. Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Il Comune può prendere l’iniziativa di redigere specifici programmi di promozione economica chiamando a partecipare altri enti locali.

4. Il Comune partecipa a iniziative di tutela e valorizzazione dei prodotti locali, con particolare riferimento alla elicicoltura e alla castanicoltura. A tal fine ritiene la “Fiera Fredda” momento essenziale e specifico di promozione dell’economia locale nel rispetto delle tradizioni.

Art. 9
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma approvato e scritto nel libro araldico degli enti morali.

2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del proprio gonfalone.

3. Il Comune si fregia del titolo di “Città” concesso con D.P.R. in data 26.07.1984.

4. L’uso del gonfalone e dello stemma, nonchè la concessione dell’uso dello stemma ad enti o associazioni operanti sul territorio comunale e le relative modalità sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 10
L’informazione

1. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilievo locale e provinciale. Cura a tal fine l’istituzione di idonei strumenti di divulgazione, anche mediante pubblico dibattito annuale.

2. Il Comune fornisce relazione periodica della sua attività e cura i contatti con la scuola, le organizzazioni di varia natura e con altri enti e soggetti presenti sul territorio.

Art. 11
Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Responsabile dell’Albo Pretorio é il Segretario Comunale. Il medesimo può delegare il Messo Comunale a provvedere alla pubblicazione degli atti del Comune o di alri Enti, sottoscrivendo il relativo referto.

TITOLO II
FUNZIONI E ISTITUZIONE DEL COMUNE

CAPO I
- Funzioni del Comune -

Art. 12
Organizzazione - Amministrazione

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, esercita attività amministrativa, mediante la propria organizzazione strutturale.

Art. 13
Programmazione e uso socio-economico del territorio

1. In attuazione della legislazione nazionale e regionale sulla tutela e uso del suolo, il Comune partecipa, per quanto di sua competenza, alla formazione del piano territoriale regionale e del progetto operativo territoriale.

2. Il Comune contribuisce all’individuazione e determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio, partecipando anche alla formazione dei piani settoriali previsti dalle leggi nazionali e regionali.

3. Il Comune elabora il Piano Regolatore generale, da solo o in collaborazione con altri comuni o entità zonali nelle quali è collocato, e ne assicura il costante adeguamento alle esigenze sociali ed economiche della comunità della quale è espressione.

4. In tale contesto cura, per quanto di sua competenza, la tutela dell’assetto idrogeologico, di regimazione e di uso delle acque.

5. Esercita altresì le azioni necessarie per la tutela paesaggistica, ambientale e agricola.

6. Partecipa alle scelte di localizzazione delle maggiori infrastrutture sociali ed economiche e delle vie di comunicazione di interesse nazionale ed internazionale che coinvolgano, direttamente o meno, il territorio comunale.

7. Per le opere di interesse sovracomunale, riguardanti il proprio territorio e di cui il Comune deve esprimere il proprio parere, si richiedono i progetti di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) in conformità alle leggi vigenti.

Art. 14
Tutela dall’inquinamento

1. Il Comune, nell’attuazione delle leggi, esercita le indispensabili azioni, dirette e indirette, per la tutela del territorio e dell’ambiente in generale, da ogni forma di inquinamento da polveri, esalazioni e rumori.

2. Promuove azioni dirette e indirette di controllo delle emissioni e conseguenti immissioni nell’atmosfera, dello scarico delle acque in superficie e in sotterraneo, dello smaltimento dei rifiuti, della rumorosità, comunque generata da congegni o impianti ubicati sul territorio comunale.

3. Si rende promotore di analoghe azioni di controllo in ambito zonale nei confronti di realtà operanti fuori del territorio comunale, ma producenti conseguenze sulla comunità locale.

Art. 15
Servizi sociali

1. Il Comune si rende promotore e gestore, diretto o indiretto, dei servizi sociali previsti dalle leggi, per soddisfare le esigenze della comunità locale.

2. Il Comune esercita una costante azione al fine di individuare le esigenze di servizi fin dal loro primo manifestarsi, affiancando e sostenendo l’opera del volontariato, ponendo in atto azioni sperimentali, ricerche e indagini capaci di evidenziare le varie situazioni emergenti.

3. Il tutto tenendo presente le differenze geomorfologiche del territorio comunale che determinano esigenze diverse fra montagna, contrade contadine del piano e concentrazione urbana.

4. Il Comune opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, ai giovani, agli inabili ed invalidi, e a quanti rivelino problemi di inserimento nella vita della comunità.

Art. 16
Istruzione

1. Il Comune esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge in materia di istruzione obbligatoria, tenendo conto della diversificazione delle esigenze dei vari ordini, elementare, materna e media, assicurando la massima partecipazione della comunità locale alle scelte, attraverso gli organi di democrazia scolastica, tenendo presenti le differenze geomorfologiche del territorio.

2. Il Comune attua tutte le iniziative necessarie per rendere complete e organiche nel recepimento delle esigenze locali, le soluzioni operative, rispetto all’intero settore dell’istruzione.

3. Promuove il dibattito sulle scelte territoriali, rendendosi partecipe attivo di ogni iniziativa utile per tale settore, considerato primario per le sue implicanze sociali ed economiche sulla comunità locale.

Art. 17
Beni ambientali e culturali

1. Il Comune si rende promotore e attuatore di ogni iniziativa volta alla tutela dei beni ambientali e culturali, nell’applicazione delle leggi nazionali e regionali, per quanto di sua competenza, in un contesto generale di difesa, tutela e valorizzazione.

2. In particolare promuove l’uso intelligente e positivo del territorio e delle sue espressioni d’ambiente e di paesaggio.

3. Cura la difesa dei caratteri originali del territorio, quali i rilievi, le manifestazioni botaniche spontanee, le azioni antropiche frutto dei vari cicli storici, insediamenti rurali, il modo di coltivare le terre, di pascolare greggi e armenti, di usare le acque, le attività artigianali e di protoindustria.

4. Il Comune cura l’attenta conservazione di ogni bene culturale, archeologico e artistico, espressione della cronologica evoluzione storica della comunità locale, in fatto di lingua, storia verbale e scritta, luoghi, monumenti, costruzioni attestanti i caratteri originali della comunità locale e delle realtà territoriali circostanti.

5. A tal fine coordina e indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo e al miglioramento dei mezzi educativi e di informazione.

CAPO II
- ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE -

Art. 18
Organi elettivi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Il Consiglio é organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta é organo di gestione amministrativa.

4. Il Sindaco, organo monocratico, é il legale rappresentante dell’Ente. E’ capo dell’amministrazione comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, Autorità sanitaria locale.

5. Egli é Organo responsabile dell’amministrazione del Comune, e sovrintende al funzionamento dei Servizi, degli Uffici e all’esecuzione degli atti.

SEZIONE 1
- IL CONSIGLIO COMUNALE -

Art. 19
Consiglio Comunale

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20
Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste provvedendo alle sostituzioni.

3. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non é detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli ufficiali comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e dal Regolamento.

5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale e possono altresì produrre istanze finalizzate a compiti di sindacato ispettivo.

6. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Cosiglio comunale, sono disciplinati dal regolamento.

7. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono sulle stesse, é subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”.

8. Ai sensi del presente Statuto si intende per “giusto procedimento” quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta.

9. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

10. Ciascun Consigliere é tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 21
Dimissioni del Consigliere

Le dimissioni dalla carica di Consigliere vanno indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 22
Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, di lista o misto, secondo quanto previsto nel regolamento, e ne danno comunicazione, in uno con la indicazione del Capogruppo, al Segretario comunale. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il funzionamento della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni sono demandate al Regolamento.

Art. 23
Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività, determina l’indirizzo politico, economico e sociale del Comune e ne controlla l’attuazione.

2. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni confermandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’attività amministrativa.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, e la destinazione delle risorse e degli strumenti all’azione da svolgere.

5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 24
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria due volge all’anno:

- per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

- per l’approvazione del Conto Consuntivo degli esercizi precedenti.

3. Il Consiglio é convocato dal Sindaco oppure, ove previsto dal Presidente del Consiglio che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

4. La consegna dell’avviso deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.

5. Si osservano le disposizioni dell’art. 155 del C.P.C.

6. Gli adempimenti previsti al 3° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco sono assolti dal Vicesindaco oppure dal Vicepresidente.

7. Qualora il Sindaco non provveda nei termini alla richiesta di convocazione di un quinto dei consiglieri in carica, il Consiglio può essere convocato, ai sensi dell’art. 36 L. 8.06.1990 n. 142.

Art. 25
Validità delle sedute - Quorum strutturale

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione é sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso.

4. Qualora nell’avviso di prima convocazione siano già fissati il giorno e l’ora per l’eventuale prosecuzione o seconda convocazione, non occorre sia dato ulteriore avviso a nessuno dei Consiglieri comunali.

5. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:

a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

6. Ai sensi del presente articolo, per astensione si intende la non partecipazione alla discussione ed alla votazione dell’argomento.

7. Gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 26
Numero legale per la validità delle deliberazioni -
Quorum funzionale

1. Nessuna deliberazione é valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono dalla votazione;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) le schede bianche o quelle nulle.

3. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 27
Votazioni

1. Le votazioni sono palesi.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

3. Per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge si applica il principio della maggioranza relativa con votazione palese;

4. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente 3° comma hanno riportato maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

5. Quando non siano espressamente precisate le norme per disciplianre l’elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare le rappresentanze di minoranza e maggioranza.

6. Nel caso di votazione infruttuosa su una proposta, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.

Art. 28
Nomina rappresentanti presso Enti,
Aziende ed Istituzioni

1. Il Consiglio é competente per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. In ogni caso, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

3. Ove previsto dalla legge, tra i designati deve essere presente la minoranza.

Art. 29
Condizione giuridica degli amministratori locali

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi proprii o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti e affini fino al quarto grado.

Art. 30
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 31
Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l’adunanza del Consiglio é investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.

3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 32
Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l’adunanza il relativo verbale.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretari unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l’obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

4. Le deliberazioni possono essere redatte per “estratto”, al fine della pubblicazione e della trasmissione al Comitato Regionale di Controllo.

5. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salve specifiche disposizioni di legge.

6. Le deliberazioni del Consiglio comunale vengono trasmesse ai Capigruppo Consiliari ed ai Consiglieri comunali che ne facciano esplicita richiesta.

Art. 33
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, ivi comprese commissioni d’indagine nelle materie di competenza comunale.

2. Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, esperti, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. E’ facoltà del Consiglio Comunale istituire gruppi di studio per specifiche tematiche di interesse generale, formati anche da tecnici ed esperti e studiosi non appartenenti al Consiglio stesso.

6. Ai gruppi di minoranza spetta la designazione del Presidente delle Commissioni Consiliari permanenti e speciali che abbiano funzioni di controllo e garanzia.

Art. 34
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l’esame e l’approfondimento delle proposte degli atti deliberativi loro assegnati dal Consiglio, dalla Giunta, dal Sindaco o dall’Assessore competente per materia al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle attribuzioni delle suddette Commissioni ed individuerà le materie che dovranno essere sottoposte obbligatoriamente all’esame preliminare delle Commissioni stesse.

4. Alle Commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

5. La nomina delle Commissioni prevista per legge, fatti salvi i principi costituzionali e le norme previste dalle leggi vigenti, deve ispirarsi al principio di opportunità per il quale i membri elettivi non esercitino attività professionale nel territorio comunale negli specifici settori che siano chiamati a trattare.

SEZIONE II
- La Giunta Comunale -

Art. 35
Giunta Comunale

1. La Giunta è l’organo di governo del Comune.

2. Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Essa adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali, approvati dal consiglio comunale.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, nonché sullo stato di attuazione del programma e degli eventuali adeguamenti e variazioni, svolge inoltre funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 36
Elezione della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, fra cui un Vicesindaco, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

2. Unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, il Sindaco presenta al Consiglio gli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare gli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 37
Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei assessori.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vicesindaco.

Art. 38
Assessori Extraconsiliari

1. Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell’articolo precedente.

3. Gli assessori extraconsiliari devono essere scelti tra coloro che si sono distinti per la loro forma di impegno e conoscenza nel settore specifico e per la particolare qualificazione ed esperienza .

4. Il Consiglio comunale procede all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliare contestualmente alla comunicazione della composizione della Giunta.

5. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. La loro partecipazione al Consiglio comunale non si computa ai fini della determinazione del quorum funzionale e del quorum strutturale.

6. Partecipano alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori.

Art. 39
Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Art. 40
Durata in carica

1. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica fino all’insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 41
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, non computando nel numero il Sindaco.

3. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e conseguentemente il Segretario Generale procede alla richiesta di nomina del Commissario Prefettizio, ai sensi della normativa vigente.

Art. 42
Cessazione di singoli componenti
della Giunta comunale - Surrogazione

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca;

d) decadenza;

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco, ed hanno efficacia dal momento della presentazione.

3. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale è tenuto a darne comunicazione al Consiglio.

5. In caso di cessazione, o di impedimento temporaneo per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco dispone l’assunzione provvisoria delle funzioni.

Art. 43
Funzionamento

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le votazioni sono palesi: in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.

8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta. Le deliberazioni devono essere sottoscritte dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario.

9. Le deliberazioni devono essere comunicate ai Capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio; entro cinque giorni dallo svolgimento della riunione della Giunta deve essere posto a disposizione dei consiglieri comunali l’elenco delle deliberazioni adottate; ciascun consigliere può richiedere e ha diritto di avere tutte le informazioni circa i provvedimenti adottati.

10. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Art. 44
Attribuzioni e competenze

1. Alla Giunta comunale compete la collaborazione con il Sindaco nell’amministrazione del Comune, nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; essa opera attraverso l’adozione di deliberazioni collegiali.

2. Spetta alla Giunta compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio, al Sindaco, agli Organi di decentramento, al Segretario o ai Funzionari dirigenti.

Art. 45
Deliberazioni d’urgenza della Giunta comunale

1. La Giunta può, in caso d’urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L’urgenza, è determinata da cause nuove e posteriori all’ultima adunanza consiliare.

3. Le deliberazioni suddette sono sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. La ratifica è diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

SEZIONE III
- IL SINDACO -

Art. 46
Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge. Esso dura in carica cinque anni.

Art. 47
Funzioni

1. Il Sindaco è Capo dell’Amministrazione comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali e delle risorse finanziarie e strumentali che sono nella disponibilità dell’Ente.

4. Il Sindaco può adottare in via d’urgenza ogni provvedimento amministrativo di competenza comunale, salvo quelli che l’art. 32 della L. 8.06.1990 n. 142 riserva alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

5. I provvedimenti d’urgenza nella materia di competenza della Giunta Comunale debbono essere immediatamente sottoposti all’organo competente per la ratifica.

Il provvedimento decade qualora la ratifica non segua nei sessanta giorni successivi alla sua adozione.

6. Il Sindaco, salve le ipotesi escluse dalla legge, può delegare agli Assessori, Consiglieri Comunali, Segretario comunale e Funzionari responsabili di aree funzionali le attribuzioni di sua competenza, che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito, e, qualora lo ritenga, ha potere di sostituzione e di surroga.

Art. 48
Sindaco organo istituzionale

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.

2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio di osservare la Costituzione.

Art. 49
Competenze

1. Il Sindaco esercita le funzioni che ad esso sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

a) Attribuzioni di capo del governo locale:

- ha la rappresentanza generale dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto e promuove i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie;

- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

- impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- nomina rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito comunale sentiti i Capigruppo Consiliari quando, nei termini di legge non vi provvede il Consiglio Comunale;

- riceve le candidature di persone esterne al Consiglio Comunale proposte per le nomine e designa eventuali membri espressione dei gruppi consiliari, quando i capigruppo non vi provvedano entro 15 giorni dalla richiesta, per la nomina da parte della Giunta comunale di rappresentanti presso Enti, Aziende, Istituzioni operanti al di fuori dell’ambito comunale - Commissioni, Comitati, Collegi, non rientranti nella specifica competenza Consiliare;

- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

- Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal C.C. e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i responsabili territoriali competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, nonché gli accordi di cui all’art. 11 della legge 7.08.1990 n. 241;

- adotta ordinanze;

- Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’art. 51 della presente legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

b) Attribuzioni di vigilanza:

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

c) Attribuzioni organizzative:

- decide in ordine a controversie di competenza funzionale insorte fra gli organi di gestione dell’Ente;

- stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale;

- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;

- propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta;

- ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate;

- ha facoltà di incaricare, senza trasferimento di potestà, singoli consiglieri comunali, di curare e seguire taluni specifici settori, inerenti l’attività dell’Amministrazione;

- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

- sospende temporaneamente e con motivata dichiarazione l’esibizione degli atti riservati per dichiarazione di legge, in conformità al regolamento;

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale, ai Funzionari e ai Responsabili delle aree funzionali ovvero di uffici e servizi.

Art. 50
Attribuzioni del Sindaco nei servizi
di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto;

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l’incolumità dei cittadini. Per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contingibili ed urgenti.

5. I provvedimenti contingibili ed urgenti sono comunicati al Prefetto.

6. Chi sostituisce il Sindaco esercita le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 51
Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di elencazione di cui al provvedimento di nomina.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
- Forme di partecipazione -

Art. 52
Caratteristiche della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell’Amministrazione, in attuazione del principio costituzionale della sovranità popolare.

2. La partecipazione popolare, l’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi sono garantiti secondo le norme del regolamento.

3. Le norme regolamentari si ispirano al criterio fondamentale che identifica il Comune nel cittadino e viceversa, per cui quest’ultimo partecipa con queste forme alla vita del Comune assumendo gli oneri che detta partecipazione impone e le responsabilità conseguenti ove il suo comportamento aggravi l’azione amministrativa.

4. I comitati di quartiere o di frazione quali organismi spontanei di aggregazione dei cittadini residenti sono riconosciuti nella loro veste esponenziale delle istanze locali del consiglio comunale.

Art. 53
Consultazione

1. Il Comune promuove e favorisce forme di consultazione popolare, finalizzate alla tutela di interessi collettivi, diffusi, di settore e categoria attuate tramite il forum dei cittadini, le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.

2. Il Forum dei cittadini consiste in riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini, gli interessi collettivi e diffusi.

3. I Forum dei cittadini possono avere dimensioni comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

4. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 54
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini italiani maggiori di età residenti nel Comune, od esercenti nelle stesse attività economiche, anche se non residenti, possono, in forma singola o associata, formulare istanze, proposte e petizioni all’esclusivo fine di tutelare gli interessi collettivi e diffusi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere sottoscritte, a pena di inammissibilità, con firme autenticate ai sensi di legge.

3. La Giunta comunale verifica l’ammissibilità delle istanze, delle petizioni e delle proposte, sotto il profilo dell’ammissibilità della materia, dell’interesse tutelato e dell’osservanza delle formalità.

4. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di cento cittadini o di venti cittadini per le frazioni.

5. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto del comune e dei Regolamenti;

b) tributi, tariffe ed altre imposizioni, bilancio, mutui;

c) espropri per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine;

e) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; f) piante organiche e relative variazioni;

g) piani urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni.

6. Le modalità procedimentali per la presentazione, i tempi, l’esame di ammissibilità di merito e la decisione delle istanze, petizioni e proposte sono demandate al Regolamento sulle forme di consultazione e partecipazione popolare.

Art. 55
Referendum

1. E’ previsto referendum su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati o su richiesta di almeno 1/10 dei cittadini elettori per il Comune, iscritti nelle liste elettorali alla data del primo gennaio dell’anno nel quale viene presentata la richiesta, con firme autentiche nelle forme di Legge.

2. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto del comune e dei Regolamenti;

b) i tributi tariffe ed altre imposizioni, bilancio, mutui;

c) espropri per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine;

e) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;

f) piante organiche e relative variazioni;

g) piani urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni.

3. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. Presso il Consiglio comunale agisce apposita commissione, disciplinata da regolamento alla quale è affidato il giudizio tecnico di ammissibilità del referendum stesso, per regolarità di presentazione, di materia e di chiarezza del quesito referendario.

5. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco che entro quindici giorni dalla ricezione informa la Giunta comunale della stessa e l’affida alla Commissione di cui al comma precedente, che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i trenta giorni successivi.

6. Il Consiglio, ove tutto sia regolare, indice referendum, inviando gli atti nei venti giorni successivi alla Giunta comunale per la fissazione della data, che non potrà essere fissata prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla delibera di indizione.

7. Se il Consiglio comunale, per motivi di legittimità si pronuncia per il non accoglimento, totale o parziale, della proposta, deve assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità per la consultazione devono formare oggetto di un disciplinare che, approvato dal Consiglio comunale, viene depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non è da considerarsi valido se non si registra la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

10. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, può sospendere l’espletamento del referendum sino al giorno precedente la data fissata per la consultazione, ove la richiesta formulata dal Comitato promotore abbia trovato accoglimento, e siano venute meno le ragioni per la consultazione referendaria.

11. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

12. All’onere finanziario per le spese sostenute per il referendum l’amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

CAPO II
- Procedimento di partecipazione -

Art. 56
Diritto di partecipazione al procedimento - avviso

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata direttamente dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare, a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e a coloro che debbono intervenirvi, l’avvio del procedimento.

2. I portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi collettivi e diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora il provvedimento finale sia destinato ad incidere sulle posizioni di cui sono portatori.

3. I predetti soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare, sempre che siano pertinenti all’oggetto medesimo.

4. Il Comune deve dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, della legge 7 Agosto 1990, N.241.

5. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. Qualora la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, con affissione all’albo pretorio o con idonee forme di pubblicità, stabilite di volta in volta.

CAPO III
- Diritto di accesso e di informazione -

Art. 57
Pubblicità degli atti e diritto di accesso

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, fatta eccezione per quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, qualora dalla loro diffusione possa derivare pregiudizio al diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o Imprese, ovvero agli interessi del Comune.

2. Tutti i cittadini, in forma singola o associata, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi comunali con le modalità stabilite da apposito regolamento.

3. Tale regolamento disciplina, inoltre, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al comma precedente, previo pagamento dei soli costi, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.

CAPO IV
- Difensore civico -

Art. 58
Istituzione - Attribuzioni

1. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione comunale è istituito l’ufficio del Difensore civico.

2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l’Amministrazione comunale.

3. Il Difensore civico agisce d’ufficio, qualora, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.

5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.

6. Il funzionario che impedisca o ritardi l’espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all’Autorità giudiziaria.

8. Il Comune può prevedere convenzioni fra più Comuni o Enti sovra-comunali per l’istituzione del Difensore civico.

Art. 59
Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione. E’ proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In sede di prima applicazione, il Consiglio approva prima dell’istituzione dell’Ufficio il regolamento che disciplina le modalità e le procedure dell’intervento del Difensore civico.

Art. 60
Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;

d) gli amministratori e dipendenti di Enti o Istituti che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale e comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.

3. La carica di Difensore civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi pubblica funzione, o con l’espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale e con l’esercizio di ogni tipo di lavoro dipendente che comporti rapporti diretti o indiretti con l’Amministrazione comunale.

Art. 61
Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la seguente procedura: fatta salva l’applicazione dell’art.7 della legge 23.O4.1981 n°154, la decadenza é pronunciata dal Consiglio Comunale d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all’interessato della proposta di decadenza.

3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 62
Sede, dotazione organica, indennità

1. L’ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale.

2. All’assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d’intesa con il Difensore civico, nell’ambito del ruolo unico del personale comunale.

3. Al Difensore civico compete un’indennità di carica stabilita dalla amministrazione in ogni caso non superiore a quella prevista per il Sindaco.

Art. 63
Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l’azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi o ripetute irregolarità e negligenze da parte degli uffici;

c) relazione annuale,entro il 31 Marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull’attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, oggetto del suo intervento.

TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
- Segretario comunale -

Art. 64
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Segretario comunale, funzionario statale, esercita le funzioni che ad esso sono direttamente attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l’organo burocratico che assicura la sovra-intendenza e la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Il Segretario comunale esercita attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovra-intendenza di coordinamento di controllo, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge del presente Statuto e dei Regolamenti.

4. Il Segretario comunale nell’ambito delle proprie competenze, provvede autonomamente.

Art. 65
Funzioni

1. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

- sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di aree funzionali di uffici e servizi e ne coordina la attività;

- cura l’attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale e dal Sindaco, disponendo l’esecuzione uniforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile del servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi a tal fine necessari;

- provvede all’istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi, attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l’approfondimento dei pareri;

- partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, assicurando a mezzo di funzionari da lui designati la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite nello Statuto e nel Regolamento;

- adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all’esercizio delle sue competenze;

2. Il Segretario comunale per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale degli uffici e delle risorse finanziarie e strutturali che sono nella disponibilità dell’Ente.

3. Il Segretario , salve le ipotesi escluse dalla legge e dallo Statuto, può delegare ai Funzionari ed ai Responsabili dei servizi, le attribuzioni di sua competenza, che la legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito, e qualora lo ritenga, ha potere di sostituzione e di surroga.

Art. 66
Vice Segretario

1. E’ istituita la figura professionale del Vice-segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Fa parte dell’ ufficio di Segreteria Generale e coadiuva il Segretario nell’attività di controllo degli atti e di coordinamento dell’attività delle aree funzionali, lo sostituisce di diritto con funzioni vicarie nei casi di assenza, vacanza od impedimento.

3. Esercita le funzioni che ad esso sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

CAPO II
- Ordinamento degli Uffici -

Art. 67
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale, ai responsabili di aree funzionali di uffici e servizi.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento e il costante adeguamento delle strutture, la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento professionale, e la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. Il Comune, sulla base della normativa in vigore, attua il principio della trasparenza attivando i vari uffici e sensibilizzando i diretti responsabili, per l’informazione costante e continua dei cittadini e per accogliere eventuali istanze e suggerimenti relativi alle linee programmatiche dell’amministrazione civica.

5. L’organizzazione comunale si ripartisce in aree, alla cui direzione sono preposti i massimi Funzionari apicali consentiti all’Ente secondo la tipologia vigente.

6. L’area funzionale é strutturata in uffici e servizi secondo gli appositi Regolamenti.

Art. 68
Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti:

a) il regolamento organico del personale e la relativa dotazione organica;

b) l’organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro i limiti di classificazione dell’ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

2. I regolamenti di cui al 1° comma lettere a) e b) disciplinano altresì l’attribuzione ai resposabili di aree funzionali ed ai responsabili della direzione degli Uffici e Servizi, titolari di competenza in unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’ente e stabiliscono le modalità dell’attività di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi.

3. Spetta ai funzionari direttivi la direzione delle aree funzionali ed ai responsabili dei Servizi la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti.

4. Spettano ai funzionari ed ai responsabili della direzione di uffici e servizi tutti i compiti, compresa l’adozione di atti, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che le leggi, il presente statuto, i regolamenti e la disciplina degli Accordi nazionali a loro espressamente riservino.

5. I funzionari ed i responsabili della direzione di Uffici e Servizi sono direttamente responsabili, dei propri atti in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa dell’efficienza della gestione e adottano e sottoscrivono tutti gli atti e i provvedimenti ad essi demandati dalla Legge.

6. Gli incarichi di alta specializzazione, di direzione di aree funzionali ovvero di Uffici e Servizi possono essere conferiti a tempo determinato, da indicarsi nel provvedimento di incarico, mediante contratto di diritto pubblico o eccezionalmente con delibera motivata, di diritto privato con le modalità fissate dal regolamento.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all’art. 2229 del c.c. oppure di alto valore in base all’art. 2222 c.c.

8. E’ riservata al regolamento di cui al 1° comma la disciplina dell’accesso al rapporto d’impiego col Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali.Sempre con regolamento sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonchè la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

Art. 69
Responsabilità disciplinare del Personale

1. Il regolamento del personale disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio.

2. Le norme del presente articolo s’applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

TITOLO V
RESPONSABILITA’

Art. 70
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzione e di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale e il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 71
Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Il Comune, ove abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E’ danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione, sono responsabili, in solido. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 72
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione, ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 73
Prescrizione dell’azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di natura personale e di inestensibilità agli eredi.

Art. 74
Pareri sulle proposte

1. Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi.

2. Il responsabile del Servizio, tenuto ad esprimere il parere, sulle proposte si identifica nel dipendente dell’Ufficio di qualifica più elevata o, in mancanza, mediante provvedimento di designazione formale del Segretario Generale.

Art. 75
Tutela dei propri diritti

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Segretario Comunale ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l’Ente.

TITOLO VI
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

CAPO I
- I Servizi Pubblici Locali -

Art. 76
Svolgimento dell’azione amministrativa

1. Il Comune può assumere l’impianto e la gestione di attività che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 77
Forme di gestione

1. Il Comune provvede all’assunzione dell’esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi senza rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

3. Il Comune può delegare alla Comunità montana, a Consorzi sovra-comunali, alla Provincia o ad altri soggetti pubblici l’organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 78
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 79
Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle medesime.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio comunale anche fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

4. Il Sindaco quando riscontri irregolarità gestionali o accerti violazioni delle norme, sottopone al Consiglio comunale la revoca di tutti i componenti l’organo amministrativo.

Art. 80
Istituzione

1. Il Comune può prevedere la costituzione di un’apposita istituzione, per l’esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale.

2. L’istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell’istituzione sono il consiglio d’amministrazione, il presidente e il direttore, al quale

compete la responsabilità gestionale.

4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Consiglio comunale anche fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

5. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la nomina e la revoca, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.

6. Con il regolamento viene determinato la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati gestionali.

7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e le cessazione dall’impiego dei dipendenti dell’istituzione è analogo a quello dei dipendenti del Comune.

8. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione, ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

CAPO II
- Forme di cooperazione -

Art. 81
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 82
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento predetti, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Il Sindaco a tal fine convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. Il Sindaco approva con atto formale l’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, previa deliberazione d’intenti della Giunta comunale.

4. Il Sindaco per il medesimo fine, con le modalità del presente articolo, può aderire ad accordi promossi da altri soggetti pubblici.

Art. 83
Contenuti

1. L’accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere:

a) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b) gli strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) le forme di coordinamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Il Sindaco definisce e stipula l’accordo con l’osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 84
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, Comunità montane, Provincia, Regione o altri soggetti, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l’atto costitutivo nonché lo statuto del Consorzio, a norma delle vigenti disposizioni di Legge.

3. La composizione e il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

TITOLO VII
FINANZA - PATRIMONIO - CONTRATTI

CAPO I
- Finanza e Contabilità -

Art. 85
Ordinamento

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge.

2. Il Comune nell’ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 86
Finanza Locale

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti regionali;

e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

f) risorse per investimenti;

g) emissione prestiti obbligazionari;

h) altre entrate.

2. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all’erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

3. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 87
Programmazione, Bilancio e Risultati di gestione

1. Il programma pluriennale di attività - relazione previsionale programmatica - in sintonia con il documento programmatico base per l’elezione del Sindaco e della Giunta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato determina la vocazione dell’ente per quel periodo ed assume, fino all’approvazione del successivo, valore di principio statutario.

2. Nella redazione e predisposizione del bilancio vanno osservati i principi dell’annualità, dell’universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell’Ufficio di ragioneria.

4. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

5. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio comunale nei termini indicati dalla legge.

6. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime la valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonchè la relazione del collegio dei revisori.

CAPO II
- Revisione Economica
- Finanziaria e Controllo di Gestione -

Art. 88
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti secondo le modalità indicate dalla legge.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze. La loro rielezione è consentita per una sola volta.

Art. 89
Funzioni e responsabilità dei revisori

1. Il collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge.

2. I revisori collaborano con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo.

3. Al collegio dei revisori è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione presentata al Consiglio comunale, tramite la Giunta, è formata da una parte economica ed una descrittiva che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione e possono inoltre esprimere parere tecnico in ordine al Bilancio di previsione.

4. I revisori del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

5. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o sono cancellati o sospesi dal rispettivo ruolo professionale decadono dalla carica.

6. Il regolamento potrà prevedere cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate dal regolamento le modalità di revoca e di decadenza.

7. Nell’esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 90
Controlli di Gestione

1. Accertamenti e controlli intesi a conoscere e verificare l’andamento della gestione dei servizi e dello stato d’attuazione dei programmi dell’Ente, della regolarità ed economicità delle procedure in termini di efficacia e funzionalità, sono poste in essere dai responsabili della Direzione di Uffici e Servizi, attraverso il ricorso a procedure interne, anche informatiche, a ciò finalizzate.

CAPO III
- Tesoreria e Riscossione delle entrate -

Art. 91
Principi - Modalità

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili mediante le norme di legge;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all’art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè dalla convenzione.

3. Per le riscossioni delle entrate tributarie, il Comune provvede a mezzo del Commissionario della riscossione o mediante riscossione diretta. Per le entrate patrimoniali ed assimilate, la Giunta decide, secondo l’interesse dell’Ente, la forma della riscossione nell’ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

4. Il Regolamento stabilisce le modalità relative ai servizi dell’Ente che comportano maneggio di denaro.

CAPO IV
- Demanio e Patrimonio -

Art. 92
Beni comunali

1. Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

Art. 93
Beni Demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.

2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare, il mercato, il cimitero, le strade, gli acquedotti.

4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

5. Alla classificazione è competente la Giunta comunale.

Art. 94
Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata, in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente

strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 95
Amministrazione dei beni comunali

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il riepilogo dell’inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

4. L’attività gestionale dei beni, nonchè le modalità della tenuta e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell’ambito dei principi di legge.

5. Il Comune persegue la finalità di razionalizzazione e riordino dei beni patrimoniali con possibilità di alienazione per investimenti pubblici e sociali.

Art. 96
Contratti

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni.

2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, che non rientrino nelle competenze di altri organi.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa, la quale deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

5. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il funzionario responsabile del servizio interessato.

6. Il Segretario comunale roga, nell’esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1;

7. Il regolamento disciplina le modalità e le prescrizioni di carattere generale dei contratti, e la istituzione degli Albi dei fornitori.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I
- Revisione dello Statuto - Interpretazione -

Art. 97
Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all’art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purchè sia trascorso un anno dall’entrata in vigore dello Statuto Le successive proposte di revisione dello Statuto sono deliberate nella prima seduta di ciascun anno solare, con le stesse modalità previste per la sua approvazione, fatte salve le disposizioni legislative che comportano la modifica dello stesso.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

3. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

4. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente Statuto si osservano i principi stabiliti dall’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale.

Art. 98
Adeguamento delle fonti normative comunali alle leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, N. 142, in altre leggi e nello Statuto stesso.

2. Le disposizioni modificative od integrative apportate con leggi di principio, di cui all’art.1 3° comma della legge 8.06.1990 n. 142, entrano in vigore con l’entrata in vigore della legge stessa, salvo diversa disposizione, senza necessità di provvedimento formale. In tal caso è sufficiente una successiva integrazione statutaria.

CAPO II
- Regolamenti -

Art. 99
Emanazione

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) nelle altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

Art. 100
Procedimento di formazione - Entrata in vigore

1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto;

2. Il Consiglio comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto nei termini di legge, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

4. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno di seconda pubblicazione, salvo diverse disposizioni.

Art. 101
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all’art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito comunale;

c) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l’intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

CAPO III
- Ordinanze -

Art. 102
Ordinanze ordinarie e ordinanze
contingibili ed urgenti

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l’osservanza, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall’interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni, salvo diversa competenza in capo da altro soggetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 50, comma 2, 3 e 4 del presente Statuto, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. La efficacia dei predetti provvedimenti limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e con l’osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, o del Funzionario Responsabile del Servizio, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

CAPO IV
- Disposizioni finali e transitorie -

Art. 103
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e affisso all’Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.