Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2000
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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n. 9/TUC
Indicazioni per la prima attuazione dellesercizio saltuario del servizio
di ospitalita denominato bed & breakfast (leggi regionali 20/2000; 31/1985;
34/1988).
Al Presidente del
La L.R. 13/3/2000 N°20, che va ad integrare la L.R.n°31/85 Disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere consente di offrire esercizio
saltuario di ospitalità a turisti in case di civile abitazione, sede della
propria residenza, e di utilizzare per questa attività un massimo di tre
camere ed un totale di sei posti letto. (L.R.20/2000 art.1, comma 3).
Lesercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato Bed and Breakfast
va svolto quindi esclusivamente nellalloggio sede della propria abitazione
mettendo a disposizione del cliente da una a tre camere e fornendo la prima
colazione. (L.R.20/2000 art.1, comma 1).
La destinazione di ununità immobiliare, catastalmente indipendente da
quella sede della propria residenza, allo specifico uso di Bed and Breakfast
non può non essere individuata come organizzazione di mezzi indice di attività
imprenditoriale soggetta pertanto al regime dellI.V.A. ed esclusa quindi
dal campo di applicazione della L.R.20/2000.
RESIDENZA
La residenza è un vincolo fondamentale. Lesercizio dellattività di Bed
and Breakfast essendo unattività saltuaria potrebbe altrimenti essere
svolta in più appartamenti di proprietà, nella seconda casa in campagna,
o in montagna, e pertanto trasformarsi in unattività imprenditoriale.
Non essendo indispensabile la Partita I.V.A., sembra quanto mai opportuno
garantire che il servizio sia svolto come previsto dalla Legge in modo
saltuario e non professionale (L.R. 20/2000 art.1 comma 1, art.1 comma
7).
In alternativa dovrebbero essere poste in essere, sia dalle Amministrazioni
regionali e comunali, che da quella Finanziaria, forme di controllo, anche
se a campione, estremamente più complesse al fine di garantire il rispetto
delle norme sia della L.R.31/85 che fiscali il che evidentemente non in
linea con lo spirito della legge di estrema semplificazione delle procedure.
COMUNICAZIONE DI INIZIO ESERCIZIO
La denuncia di inizio attività deve essere presentata al Comune, ( L.R.
20/2000 art.1, comma 2). territorialmente competente, su modulo, conforme
al modello regionale, fornito dallAgenzia di accoglienza e promozione
turistica locale (A.T.L.), di cui al capo III della legge regionale 22
ottobre 1996, n°75 e in copia allA.T.L. stessa.
Alla comunicazione occorre trasmettere in allegato (Determinazione n°77
del 28/3/2000):
a) piantina catastale (in copia di cui si autocertifica la conformità alloriginale)
o piantina redatta da un tecnico iscritto allalbo, relativa allalloggio
con distinzione tra i locali ad uso B&B e quelli destinati al nucleo familiare.
b) certificato catastale di proprietà;
c) copia del contratto di locazione od altro titolo di disponibilità dei
locali;
d) assenso del proprietario o dei comproprietari dellimmobile allesercizio
del B&B;
e) presa datto dellesercizio dellattività da parte dellamministratore
del condominio;
I documenti b) e c) possono essere autocertificati.
E inoltre richiesta autocertificazione del dichiarante (Determinazione
n°77 del 28/3/2000):
1) di residenza e di stato di famiglia;
2) attestante la certificazione di abitabilità dei locali oggetto dellattività;
3) di essere in possesso delle certificazioni di adeguamento dellimpiantistica
in generale alle norme di sicurezza vigenti;
4) dei requisiti soggettivi (come da modello allegato alla comunicazione
di inizio esercizio).
ALTRI OBBLIGHI DELLESERCENTE
Lesercente lattività deve garantire (L.R. 20/2000 art.1 comma 13):
a) la pulizia quotidiana dei locali;
b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella da bagno,
ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione
per la prima colazione.
Per i lavori di pulizia dei locali e di preparazione della colazione, non
è possibile utilizzare personale appositamente assunto anche a ore.
La Legge regionale prescrive tassativamente lutilizzo della normale organizzazione
familiare. Il ricorso ad apposito personale configura chiaramente unorganizzazione
di mezzi e persone, indice di attività imprenditoriale. (L.R.20/2000 art.1;
comma 1).
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
Il Comune provvede alla presa datto per lesercizio di B&B dopo aver accertato
che sussistono i requisiti strutturali, nonché i requisiti soggettivi del
titolare previsti dagli art.11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L.
18 giugno 1931, n°773 e ne trasmette una copia alla Regione. (L.R.31/85
art. 19).
Laccertamento dei requisiti strutturali viene effettuato sulla base delle
indicazioni contenute nella comunicazione di inizio esercizio effettuando
un apposito sopralluogo. (L.R.31/85 art. 19 ; L.R. 20/2000 art.1, comma
8).
RINNOVI E DICHIARAZIONI ANNUALI
La comunicazione di inizio esercizio viene rinnovata annualmente mediante
la presentazione di una semplice dichiarazione al Comune salvo modifiche
delle caratteristiche della struttura. In questultimo caso deve essere
ripresentato al Comune il modello iniziale (L.R. 31/85 art.20)
DIFFIDA, SOSPENSIONE, REVOCA
Il Comune può procedere a diffidare e a vietare temporaneamente o definitivamente
lattività in qualsiasi momento, venendo meno alcuno dei requisiti esistenti
al momento della presa datto, quando lattività sia ritenuta dannosa o
contraria agli scopi fissati dalla legge, per motivi di Pubblica Sicurezza,
e nel caso di irregolarità minori (L.R. 31/85 art.21)
SANZIONI
Chiunque fa funzionare un Bed & Breakfast senza averne fatta preventiva
dichiarazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della
somma da £.500.000 a £.1.500.000.
Lomessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione
amministrativa del pagamento da £.50.000 a £.150.000.
Lapplicazione di prezzi superiori a quelli denunciati, comporta, fatto
salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia prezzi , la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da £.150.000 a £.450.000
Il superamento della capacità ricettiva consentita, comporta la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da £.200.000 a £.600.000
In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate
e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dellattività.
Resta ferma lapplicazione delle disposizioni del Codice Penale, ove le
violazioni costituiscono reato.
Laccertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni sono effettuati
secondo le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n°689.
I rapporti di accertata violazione alle norme della L.R.31/85 e alle norme
della L.R.20/2000 sono presentati alla Regione cui sono devoluti i proventi
delle sanzioni previste dallart.28 L.R.31/85
DISPOSIZIONI FISCALI APPLICABILI
In merito al trattamento fiscale dellesercizio dellattività di Bed &
Breakfast, il Ministero delle Finanze è intervenuto con Risoluzione n°180
del 14.12.1998 in cui precisa che ai sensi dellart.4, DPR n. 633/72, il
presupposto soggettivo di imponibilità allI.V.A. sussiste qualora le prestazioni
di servizi siano non occasionali e cioè rientranti in unattività esercitata
per professione abituale. Pertanto il carattere saltuario dellattività
di fornitura di alloggio e prima colazione, che si identifica sostanzialmente
con quello della occasionalità ne consente, in linea generale, lesclusione
dal campo di applicazione dellI.V.A. Ciò semprechè, ovviamente, tale attività
anche se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico,
con un carattere di stabilità, evidenziando una opportuna organizzazione
di mezzi che è indice della professionalità dellesercizio dellattività
stessa.
Loperatore di Bed & Breakfast che svolge lattività saltuariamente e in
modo non professionale sarà dunque un privato che, operando senza lobbligo
della Partita I.V.A., è esonerato da tutta una serie di adempimenti legati
alla natura imprenditoriale dellattività: tenuta della contabilità I.V.A.,
iscrizione al REC,...(L.R.20/2000 art.1; comma 7).
Il privato che intende intraprendere lattività di Bed & Breakfast ha lobbligo
di rilasciare al cliente una ricevuta di quietanza di cui dovrà trattenere
una copia da esibire allAmministrazione Finanziaria in caso di eventuale
controllo.
Lesercizio dellattività di Bed & Breakfast è assoggettato alla normativa
fiscale vigente così come i redditi derivanti.
REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI
Le abitazioni utilizzate per lesercizio dellattività di B&B devono possedere
i medesimi requisiti tecnici ed attenersi alle stesse norme igienico-sanitarie
previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale.
Devono altresì essere rispettate le norme previste dalla L.R.31/85 modificata
con L.R.34/88 e cioè:
Superfici delle camere da letto:
Le camere da letto devono avere una superficie minima, al netto di ogni
altro ambiente accessorio, di mq.8 se con un posto letto e di mq.14 se
con due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie minima della
camera a due posti letto deve essere aumentata di mq.6.
Per le strutture ubicate ad altitudine superiore a 700 metri, le superfici
minime di cui al comma precedente sono ridotte a mq.12 per le camere a
due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie minima delle
camere a due posti letto deve essere aumentata di mq.4.
Ciascuna camera da letto non può essere dotata di più di 4 posti letto.
In deroga ai limiti di superficie indicati ai commi precedenti è consentito
aggiungere un posto letto nelle camere, nel caso in cui venga utilizzato
da una persona di età inferiore a 15 anni.
Alle camere da letto si deve poter accedere comodamente senza attraversare
le camere da letto od i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Larredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello
per persona, armadio e cestino rifiuti.
Altezza e volume :
Laltezza minima delle camere da letto e delle unità abitative è quella
prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
La L.R. 20/2000 collega in modo forte lesercizio del Bed & Breakfast alla
destinazione residenziale dei locali e quindi sotto tale profilo si possono
intendere prevalenti le disposizioni vigenti valide per i locali ad uso
residenziale (Decreto 9 giugno 1999 del Ministero della Sanità modificazioni
in materia dellaltezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali
dei locali di abitazione), pertanto le abitazioni private in possesso
della prescritta abitabilità possono essere autorizzate alluso turistico-ricettivo
anche se hanno altezze inferiori a quelle previste dalla L.R.34/88 ed anche
se i w.c. non sono dotati di anti w.c.
Requisito principale e prevalente per lesercizio dellattività è quindi
labitabilità dei locali (L.R.20/2000 art.1; comma 5).
Deve in ogni caso essere garantita unaltezza minima interna utile dei
nuovi locali di metri 2,70, riducibile a metri 2,40 per i vani accessori.
Nei comuni montani al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare può
essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della
locale tipologia edilizia, una riduzione dellaltezza minima dei locali
abitabili a metri 2,55, ulteriormente riducibili a metri 2,40 per le strutture
esistenti.
Nel caso di altezze non uniformi, ogni locale deve avere unaltezza media
non inferiore ai limiti stabiliti ai commi precedenti.
Il volume minimo delle camere da letto è determinato dal prodotto tra superfici
e altezze minime fissate dalla legge (L.R.34/88 art.4).
Soppalchi
Qualora lunità abitativa sia realizzata su due livelli mediante soppalco
dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a) laltezza minima di ognuno dei due vani non deve essere inferiore a
metri 2,20;
b) la superficie soppalcata non deve essere superiore al 50% della superficie
totale;
c) il soppalco non deve interessare le superfici finestrate;
d) il volume minimo non deve essere inferiore a quello per unità abitative
sistemate su un unico livello (L.R.34/88 art.5).
Servizi igienico-sanitari dei nuovi locali
I servizi igienico-sanitari annessi alle camere da letto possono comunicare
direttamente con le camere stesse e devono essere dotati di ventilazione
naturale o forzata meccanica; la ventilazione forzata deve avere un funzionamento
che garantisca un adeguato ricambio orario daria, eventualmente modulato
in due diverse intensità di estrazione, una minimale continua o a intermittenza
temporale e laltra intensificata al momento dellutilizzazione del servizio.
I servizi igienico-sanitari comuni devono essere dotati di anti-wc, qualora
si acceda direttamente da aree abitabili; sia il w.c. che lanti w.c. devono
essere dotati di ventilazione naturale o forzata.
Le pareti dei servizi igienico-sanitari devono essere rivestite fino a
due metri di altezza di materiale lavabile ed impermeabile, preferibilmente
di piastrelle in ceramica.
I servizi igienico-sanitari privati o comuni delle camere da letto si intendono
completi se dotati di w.c. con cacciata dacqua, lavabo, specchio, vasca
da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati (L.R.34/88 art.
7 commi 1,2,3,5).
Qualora lattività venga svolta in più di due stanze, devono essere garantiti
almeno due locali destinati a servizi igienici. (L.R.20/2000 art.1; comma
12).
Servizi igienico-sanitari dei locali già esistenti
Qualora lattività venga svolta in locali già esistenti, soprattutto negli
edifici con caratteristiche di tipicità, in particolare nellambito di
comunità montane, devono essere garantite, in relazione al numero degli
occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dellalloggio prevedendo
la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione
e tipologia delle finestre, dai riscontri daria trasversali e dallimpiego
di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria. (Decreto 9 giugno 1999 del
Ministero della Sanità).
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per quanto riguarda i locali di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione
occorre attenersi alle norme della Legge 9 gennaio 1989 n°13 e relativo
D.M. 14/6/89 n°236 nonché alla circolare 22/6/89 n°1669/U.L. esplicativa
della Legge 13 e Legge 104 del 5/2/1992.
TARIFFE APPLICABILI
Dalla entrata in vigore della L.25 agosto 1991, n°284 Liberalizzazione
dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese
turistiche i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive
sono liberamente determinati dai singoli operatori.
Ciascun operatore comunica entro il 1° ottobre di ogni anno allA.T.L.
locale i prezzi che intende applicare rispettivamente dal 1° gennaio dellanno
successivo.
E fatta salva la facoltà prevista dalla L.25 agosto 1991, n°284 - art.1,
comma 3 di comunicare entro il 1° marzo, le variazioni dei prezzi che si
intende applicare dal 1° giugno dellanno in corso.
AUTORIZZAZIONE SANITARIA
(Parere dellAssessorato alla Sanità)
La volontà di non prevedere il rilascio dellautorizzazione sanitaria per
il servizio di prima colazione ha preso spunto dalle considerazioni di
seguito espresse in modo sintetico:
1) lesercizio dellattività di Bed & Breakfast non comporta lobbligo
di iscrizione nella sezione speciale degli esercenti il commercio e non
costituisce, pertanto, attività di impresa, presupposto essenziale ai fini
del rilascio dellautorizzazione sanitaria;
2) lattività in esame si svolge in modo saltuario e per non più di sei
persone;
3) i controlli sullabitabilità e sulle dotazioni igieniche e funzionali
minime previste per lalloggiamento delle persone consentono di verificare
la qualità del servizio offerto;
4) la legge regionale non accenna intenzionalmente ad attività di ristorazione
o di somministrazione ma richiama lobbligo di assicurare il corretto approvigionamento
e conservazione (sicurezza alimentare) di cibi e bevande che sono messe
a disposizione degli ospiti;
5) il rilascio di autorizzazione sanitaria ai sensi dellart.2 della Legge
283/62 è subordinato al possesso dei requisiti minimi e delle procedure
indicate dal DPR 327/80; nel caso dei bed and breakfast sarebbe difficile
definire lambito dellautorizzazione trattandosi di attività che poggia
esclusivamente sulle dotazioni domestiche private (frigorifero, cucina,
tavoli, lavelli ecc...);
Enzo Ghigo
Consiglio Regionale
Ai Sindaci dei Comuni
della Regione
Piemonte
Ai Presidenti delle Province
della Regione Piemonte
AllAgenzia regionale
per la
promozione turistica del
Piemonte
Alle Agenzie di accoglienza e
promozione
turistica locale del
Piemonte
LORO SEDI
DEL SERVIZIO DI OSPITALITA DENOMINATO
BED
& BREAKFAST
E CESSAZIONE