Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2000

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Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n. 9/TUC

Indicazioni per la prima attuazione dell’esercizio saltuario del servizio di ospitalita’ denominato “bed & breakfast” (leggi regionali 20/2000; 31/1985; 34/1988).

Al Presidente del
Consiglio Regionale

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Piemonte

Ai Presidenti delle Province
della Regione Piemonte

All’Agenzia regionale per la
promozione turistica del
Piemonte

Alle Agenzie di accoglienza e
promozione turistica locale del
Piemonte

LORO SEDI

La L.R. 13/3/2000 N°20, che va ad integrare la L.R.n°31/85 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” consente di offrire esercizio saltuario di ospitalità a turisti in case di civile abitazione, sede della propria residenza, e di utilizzare per questa attività un massimo di tre camere ed un totale di sei posti letto. (L.R.20/2000 art.1, comma 3).

L’esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato Bed and Breakfast va svolto quindi esclusivamente nell’alloggio sede della propria abitazione mettendo a disposizione del cliente da una a tre camere e fornendo la prima colazione. (L.R.20/2000 art.1, comma 1).

La destinazione di un’unità immobiliare, catastalmente indipendente da quella sede della propria residenza, allo specifico uso di Bed and Breakfast non può non essere individuata come organizzazione di mezzi indice di attività imprenditoriale soggetta pertanto al regime dell’I.V.A. ed esclusa quindi dal campo di applicazione della L.R.20/2000.

RESIDENZA

La residenza è un vincolo fondamentale. L’esercizio dell’attività di Bed and Breakfast essendo un’attività saltuaria potrebbe altrimenti essere svolta in più appartamenti di proprietà, nella seconda casa in campagna, o in montagna, e pertanto trasformarsi in un’attività imprenditoriale. Non essendo indispensabile la Partita I.V.A., sembra quanto mai opportuno garantire che il servizio sia svolto come previsto dalla Legge in modo saltuario e non professionale (L.R. 20/2000 art.1 comma 1, art.1 comma 7).

In alternativa dovrebbero essere poste in essere, sia dalle Amministrazioni regionali e comunali, che da quella Finanziaria, forme di controllo, anche se a campione, estremamente più complesse al fine di garantire il rispetto delle norme sia della L.R.31/85 che fiscali il che evidentemente non in linea con lo spirito della legge di estrema semplificazione delle procedure.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI OSPITALITA’ DENOMINATO
“BED & BREAKFAST”

La denuncia di inizio attività deve essere presentata al Comune, ( L.R. 20/2000 art.1, comma 2). territorialmente competente, su modulo, conforme al modello regionale, fornito dall’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (A.T.L.), di cui al capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n°75 e in copia all’A.T.L. stessa.

Alla comunicazione occorre trasmettere in allegato (Determinazione n°77 del 28/3/2000):

a)     piantina catastale (in copia di cui si autocertifica la conformità all’originale) o piantina redatta da un tecnico iscritto all’albo, relativa all’alloggio con distinzione tra i locali ad uso B&B e quelli destinati al nucleo familiare.

b)     certificato catastale di proprietà;

c)     copia del contratto di locazione od altro titolo di disponibilità dei locali;

d)     assenso del proprietario o dei comproprietari dell’immobile all’esercizio del B&B;

e)     presa d’atto dell’esercizio dell’attività da parte dell’amministratore del condominio;

I documenti b) e c) possono essere autocertificati.

E’ inoltre richiesta autocertificazione del dichiarante (Determinazione n°77 del 28/3/2000):

1)     di residenza e di stato di famiglia;

2)     attestante la certificazione di abitabilità dei locali oggetto dell’attività;

3)     di essere in possesso delle certificazioni di adeguamento dell’impiantistica in generale alle norme di sicurezza vigenti;

4)     dei requisiti soggettivi (come da modello allegato alla comunicazione di inizio esercizio).

ALTRI OBBLIGHI DELL’ESERCENTE

L’esercente l’attività deve garantire (L.R. 20/2000 art.1 comma 13):

a)     la pulizia quotidiana dei locali;

b)     la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;

c)     la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

d)     la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione per la prima colazione.

Per i lavori di pulizia dei locali e di preparazione della colazione, non è possibile utilizzare personale appositamente assunto anche a ore.

La Legge regionale prescrive tassativamente l’utilizzo della normale organizzazione familiare. Il ricorso ad apposito personale configura chiaramente un’organizzazione di mezzi e persone, indice di attività imprenditoriale. (L.R.20/2000 art.1; comma 1).

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Il Comune provvede alla presa d’atto per l’esercizio di B&B dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonché i requisiti soggettivi del titolare previsti dagli art.11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n°773 e ne trasmette una copia alla Regione. (L.R.31/85 art. 19).

L’accertamento dei requisiti strutturali viene effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella comunicazione di inizio esercizio effettuando un apposito sopralluogo. (L.R.31/85 art. 19 ; L.R. 20/2000 art.1, comma 8).

RINNOVI E DICHIARAZIONI ANNUALI

La comunicazione di inizio esercizio viene rinnovata annualmente mediante la presentazione di una semplice dichiarazione al Comune salvo modifiche delle caratteristiche della struttura. In quest’ultimo caso deve essere ripresentato al Comune il modello iniziale (L.R. 31/85 art.20)

DIFFIDA, SOSPENSIONE, REVOCA
E CESSAZIONE

Il Comune può procedere a diffidare e a vietare temporaneamente o definitivamente l’attività in qualsiasi momento, venendo meno alcuno dei requisiti esistenti al momento della presa d’atto, quando l’attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi fissati dalla legge, per motivi di Pubblica Sicurezza, e nel caso di irregolarità minori (L.R. 31/85 art.21)

SANZIONI

Chiunque fa funzionare un Bed & Breakfast senza averne fatta preventiva dichiarazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da £.500.000 a £.1.500.000.

L’omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento da £.50.000 a £.150.000.

L’applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati, comporta, fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia prezzi , la sanzione amministrativa del pagamento della somma da £.150.000 a £.450.000

Il superamento della capacità ricettiva consentita, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da £.200.000 a £.600.000

In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell’attività.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni del Codice Penale, ove le violazioni costituiscono reato.

L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n°689.

I rapporti di accertata violazione alle norme della L.R.31/85 e alle norme della L.R.20/2000 sono presentati alla Regione cui sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dall’art.28 L.R.31/85

DISPOSIZIONI FISCALI APPLICABILI

In merito al trattamento fiscale dell’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast, il Ministero delle Finanze è intervenuto con Risoluzione n°180 del 14.12.1998 in cui precisa che ai sensi dell’art.4, DPR n. 633/72, il presupposto soggettivo di imponibilità all’I.V.A. sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali e cioè rientranti in un’attività esercitata per professione abituale. Pertanto il carattere saltuario dell’attività di fornitura di alloggio e prima colazione, che si identifica sostanzialmente con quello della occasionalità ne consente, in linea generale, l’esclusione dal campo di applicazione dell’I.V.A. Ciò semprechè, ovviamente, tale attività anche se esercitata periodicamente, non sia svolta in modo sistematico, con un carattere di stabilità, evidenziando una opportuna organizzazione di mezzi che è indice della professionalità dell’esercizio dell’attività stessa.

L’operatore di Bed & Breakfast che svolge l’attività saltuariamente e in modo non professionale sarà dunque un privato che, operando senza l’obbligo della Partita I.V.A., è esonerato da tutta una serie di adempimenti legati alla natura imprenditoriale dell’attività: tenuta della contabilità I.V.A., iscrizione al REC,...(L.R.20/2000 art.1; comma 7).

Il privato che intende intraprendere l’attività di Bed & Breakfast ha l’obbligo di rilasciare al cliente una ricevuta di quietanza di cui dovrà trattenere una copia da esibire all’Amministrazione Finanziaria in caso di eventuale controllo.

L’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast è assoggettato alla normativa fiscale vigente così come i redditi derivanti.

REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI

Le abitazioni utilizzate per l’esercizio dell’attività di B&B devono possedere i medesimi requisiti tecnici ed attenersi alle stesse norme igienico-sanitarie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale. Devono altresì essere rispettate le norme previste dalla L.R.31/85 modificata con L.R.34/88 e cioè:

Superfici delle camere da letto:

Le camere da letto devono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq.8 se con un posto letto e di mq.14 se con due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie minima della camera a due posti letto deve essere aumentata di mq.6.

Per le strutture ubicate ad altitudine superiore a 700 metri, le superfici minime di cui al comma precedente sono ridotte a mq.12 per le camere a due posti letto; per ogni posto letto in più la superficie minima delle camere a due posti letto deve essere aumentata di mq.4.

Ciascuna camera da letto non può essere dotata di più di 4 posti letto.

In deroga ai limiti di superficie indicati ai commi precedenti è consentito aggiungere un posto letto nelle camere, nel caso in cui venga utilizzato da una persona di età inferiore a 15 anni.

Alle camere da letto si deve poter accedere comodamente senza attraversare le camere da letto od i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

L’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

Altezza e volume :

L’altezza minima delle camere da letto e delle unità abitative è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

La L.R. 20/2000 collega in modo forte l’esercizio del Bed & Breakfast alla destinazione residenziale dei locali e quindi sotto tale profilo si possono intendere prevalenti le disposizioni vigenti valide per i locali ad uso residenziale (Decreto 9 giugno 1999 del Ministero della Sanità “modificazioni in materia dell’altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”), pertanto le abitazioni private in possesso della prescritta abitabilità possono essere autorizzate all’uso turistico-ricettivo anche se hanno altezze inferiori a quelle previste dalla L.R.34/88 ed anche se i w.c. non sono dotati di anti w.c.

Requisito principale e prevalente per l’esercizio dell’attività è quindi l’abitabilità dei locali (L.R.20/2000 art.1; comma 5).

Deve in ogni caso essere garantita un’altezza minima interna utile dei nuovi locali di metri 2,70, riducibile a metri 2,40 per i vani accessori.

Nei comuni montani al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55, ulteriormente riducibili a metri 2,40 per le strutture esistenti.

Nel caso di altezze non uniformi, ogni locale deve avere un’altezza media non inferiore ai limiti stabiliti ai commi precedenti.

Il volume minimo delle camere da letto è determinato dal prodotto tra superfici e altezze minime fissate dalla legge (L.R.34/88 art.4).

Soppalchi

Qualora l’unità abitativa sia realizzata su due livelli mediante soppalco dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

a)     l’altezza minima di ognuno dei due vani non deve essere inferiore a metri 2,20;

b)     la superficie soppalcata non deve essere superiore al 50% della superficie totale;

c)     il soppalco non deve interessare le superfici finestrate;

d)     il volume minimo non deve essere inferiore a quello per unità abitative sistemate su un unico livello (L.R.34/88 art.5).

Servizi igienico-sanitari dei nuovi locali

I servizi igienico-sanitari annessi alle camere da letto possono comunicare direttamente con le camere stesse e devono essere dotati di ventilazione naturale o forzata meccanica; la ventilazione forzata deve avere un funzionamento che garantisca un adeguato ricambio orario d’aria, eventualmente modulato in due diverse intensità di estrazione, una minimale continua o a intermittenza temporale e l’altra intensificata al momento dell’utilizzazione del servizio.

I servizi igienico-sanitari comuni devono essere dotati di anti-wc, qualora si acceda direttamente da aree abitabili; sia il w.c. che l’anti w.c. devono essere dotati di ventilazione naturale o forzata.

Le pareti dei servizi igienico-sanitari devono essere rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile ed impermeabile, preferibilmente di piastrelle in ceramica.

I servizi igienico-sanitari privati o comuni delle camere da letto si intendono completi se dotati di w.c. con cacciata d’acqua, lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati (L.R.34/88 art. 7 commi 1,2,3,5).

Qualora l’attività venga svolta in più di due stanze, devono essere garantiti almeno due locali destinati a servizi igienici. (L.R.20/2000 art.1; comma 12).

Servizi igienico-sanitari dei locali già esistenti

Qualora l’attività venga svolta in locali già esistenti, soprattutto negli edifici con caratteristiche di tipicità, in particolare nell’ambito di comunità montane, devono essere garantite, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio prevedendo la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria. (Decreto 9 giugno 1999 del Ministero della Sanità).

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per quanto riguarda i locali di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione occorre attenersi alle norme della Legge 9 gennaio 1989 n°13 e relativo D.M. 14/6/89 n°236 nonché alla circolare 22/6/89 n°1669/U.L. esplicativa della Legge 13 e Legge 104 del 5/2/1992.

TARIFFE APPLICABILI

Dalla entrata in vigore della L.25 agosto 1991, n°284 “Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche” i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori.

Ciascun operatore comunica entro il 1° ottobre di ogni anno all’A.T.L. locale i prezzi che intende applicare rispettivamente dal 1° gennaio dell’anno successivo.

E’ fatta salva la facoltà prevista dalla L.25 agosto 1991, n°284 - art.1, comma 3 di comunicare entro il 1° marzo, le variazioni dei prezzi che si intende applicare dal 1° giugno dell’anno in corso.

AUTORIZZAZIONE SANITARIA

(Parere dell’Assessorato alla Sanità)

La volontà di non prevedere il rilascio dell’autorizzazione sanitaria per il servizio di prima colazione ha preso spunto dalle considerazioni di seguito espresse in modo sintetico:

1)     l’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast non comporta l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale degli esercenti il commercio e non costituisce, pertanto, attività di impresa, presupposto essenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria;

2)     l’attività in esame si svolge in modo saltuario e per non più di sei persone;

3)     i controlli sull’abitabilità e sulle dotazioni igieniche e funzionali minime previste per l’alloggiamento delle persone consentono di verificare la qualità del servizio offerto;

4)     la legge regionale non accenna intenzionalmente ad attività di ristorazione o di somministrazione ma richiama l’obbligo di assicurare il corretto approvigionamento e conservazione (sicurezza alimentare) di cibi e bevande che sono messe a disposizione degli ospiti;

5)     il rilascio di autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art.2 della Legge 283/62 è subordinato al possesso dei requisiti minimi e delle procedure indicate dal DPR 327/80; nel caso dei “bed and breakfast” sarebbe difficile definire l’ambito dell’autorizzazione trattandosi di attività che poggia esclusivamente sulle dotazioni domestiche private (frigorifero, cucina, tavoli, lavelli ecc...);

Enzo Ghigo