Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2000

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Comunicato della Direzione Turismo

Bando relativo alla presentazione di candidatura per la nomina di un rappresentante della Giunta Regionale nel Consiglio Direttivo dell’Ente di Gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione ai sensi della L.R. 27 maggio 1993, n. 15 - Art. 5, comma 1, lettera G)

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “Criteri  e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, che si richiama integralmente anche nelle sue modifiche ed integrazioni ed in attuazione dell’articolo 5, comma 8 della legge regionale L.R. 27 maggio 1993, n. 15: “Istituzione della Riserva naturale speciale del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione”.

La Giunta Regionale deve procedere alla nomina di un proprio rappresentante come sotto specificato:

Ente: Ente di gestione della Riserva naturale speciale Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione.

Nomine da effettuare: un componente

Titolare del potere di designazione: Giunta Regionale

Requisiti: Non determinati per legge

Incompatibilità: ai sensi dell’art. 7, comma 5, dello Statuto dell’Ente sono incompatibili con la nomina a Consigliere dell’Ente:

a) i titolari di Organi individuali ed i componenti di organi collegiali, che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione dell’Ente nonchè i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

b) i dipendenti dell’Ente;

c) il tesoriere dell’Ente;

- Le cause di incompatibilità di cui al comma precedente non hanno effetto se l’interessato cessa della funzione per dimissioni, trasferimenti, revoca dell’incarico, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per il suo insediamento nel Consiglio dell’Ente;

- Non possono ricoprire la carica di Consigliere dell’Ente coloro che si trovino o vengono a trovarsi nei confronti dell’Ente nelle condizioni previste dall’art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Durata della carica: 5 anni, ai sensi della L.R. 22 marzo 1990, n. 12, così come modificata dall’art. 1 della L.R. 21 giugno 1994, n. 20.

Compensi: gettone di presenza nella misura stabilita dalla L.R. 2 luglio 1976, n. 33,oltre ai rimborsi previsti dall’art. 3, comma 1 della medesima legge.

Criteri di designazione: La scelta del nominativo, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dalla Giunta Regionale nel rispetto dei criteri di carattere generale assunti con propria deliberazione n. 154-2944 del 6.11.1995, che prevede la valutazione curriculare dei candidati.

Modalità di presentazione delle candidature e modello da utilizzare:

1) Il termine per la presentazione delle candidature è fissato in 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Comunicato, come stabilito all’articolo 10, comma 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m. e i..

L’invio dovrà avvenire a mezzo raccomandata all’indirizzo riportato al successivo  punto 4, o a mezzo fax al numero 011 - 4324759. Farà fede la data del timbro postale o del fax.

2) La domanda dovrà recare la firma autenticata o essere accompagnata da copia  fotostatica di  un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 191/98.

3) La domanda dovrà contenere la preventiva accettazione alla nomina e la dichiarazione  della non sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 vietano la nomina, come riportato in calce al presente comunicato (nota 1). In allegato alla domanda dovrà essere trasmesso un curriculum vitae dell’interessato.

4) La domanda di candidatura, rivolta al Presidente della Giunta Regionale, dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Regione Piemonte
Direzione Turismo, Sport, Parchi
Settore Gestione Aree Protette
Via Nizza 18
10125 Torino

Nota 1

In base all’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, non possono candidarsi:

a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva, per il delitto previsto dall’art.  416 - bis del C.P. o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del T.U. approvato con D.P.R. 9.10.1990, n. 309, o per delitto di cui all’art. 73 del citato T.U., concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, l’uso o il trasporto di armi, munizioni o materie  esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 - bis (malversazione a danno dello Stato) 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 - ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona  incaricata di pubblico servizio) del C.P.

c) coloro che sono stati condannati, con sentenza definitiva o con sentenza di primo  grado, confermato in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b).

d) coloro che per lo stesso fatto sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo

e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio.

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’art. 1 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’art. 13 della Legge 13 settembre 1982, n. 646.