Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2000, n. 52 - 1321

L.R. 41/98, art. 2, comma 3, lett. d) - L.R. 28/93, art. 20 - Progetti di ricollocazione del lavoro e azioni di formazione imprenditoriale. Indirizzi e risorse alle Province. Assegnazione ed accantonamento somme sui capp. 11174/2000 e 11178/2000 a favore della Direzione regionale 15 Formazione Professionale-Lavoro

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di stabilire l’attuazione di un intervento atto a favorire la realizzazione di progetti di ricollocazione, di cui all’art. 20 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 modificata ed integrata dalla legge regionale 9 maggio 1997, n. 22, quale intervento che comporta la gestione e l’erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1997, n. 469 e disciplinate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, secondo gli indirizzi di seguito specificati e trasferendo le risorse disponibili alle Province piemontesi.

Di stabilire, ai fini dell’attuazione del sopraindicato intervento i seguenti indirizzi alle Province:

a) le Province, singolarmente e con apposito atto, entro centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento regionale d’impegno delle somme a loro favore, predispongono e presentano alla Amministrazione Regionale un programma di attività e spesa finalizzato all’attuazione di progetti di ricollocazione, di cui all’art. 20 della LR 28/93 e successive modifiche, sopra indicati. Detto programma costituirà requisito necessario per l’adozione del successivo atto di liquidazione delle somme impegnate.

b) I progetti di ricollocazione sopra indicati, oggetto dei relativi programmi provinciali hanno per scopo la realizzazione di azioni integrate che le Province attivano, direttamente o attraverso apposite agenzie ed anche avvalendosi dei servizi di sostegno alla creazione d’impresa presenti sul territorio e sono caratterizzati da due elementi fondamentali connessi tra loro: 1 - l’incentivazione dell’accertamento di economicità e convenienza da parte degli Enti locali, delle Aziende Municipalizzate e Pubbliche in genere, nell’acquisizione presso il mercato di beni e servizi conformi a quelli attualmente erogati direttamente o di prevedibile prossima erogabilità, nei campi igenico-ambientale, scolastico, culturale, turistico, sportivo, del tempo libero ed in generale dei servizi socioassistenziali alla persona, 2 - la promozione di iniziative di creazione o sviluppo d’impresa in grado di rispondere alla predetta domanda di mercato, presso le quali ricollocare soggetti di cui all’art. 3 della LR 28/93 e successive modifiche.

c) Le imprese sopra indicate, già operanti o di nuova costituzione, che per effetto dell’incremento locale della domanda pubblica di servizi, sottoscrivono contratti di fornitura con gli Enti o le Aziende pubbliche sopra citate, incrementano l’occupazione mediante l’assunzione di soggetti di cui al predetto art. 3 in misura non inferiore al 30% dell’incremento occupazionale, ovvero del proprio organico iniziale, relativo alle attività lavorative connesse alle prestazioni previste dai predetti contratti di fornitura. Dette imprese, qualora di nuova costituzione, costituiscono priorità tipologica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della LR 28/93 e s.m. nell’ambito della deliberazione per la presentazione e l’esame delle domande di cui all’art. 6 stesso.

d) La Provincia provvede ad attivare, tramite le agenzie di cui all’art. 11 della LR 63/95, azioni di formazione imprenditoriale a favore dei predetti soggetti di cui all’art. 3 della LR 28/93 e s.m. che intendono costituire nuove imprese di servizi finalizzate a soddisfare la domanda proveniente dagli Enti e dalle Aziende pubbliche, sopra citate.

e) Le spese ammissibili per la predisposizione dei sopra indicati progetti di ricollocazione, che comportano l’effettuazione di studi ed analisi di fattibilità, non possono superare, unitariamente, la somma di lire trenta milioni. Parimenti le spese ammissibili per l’effettuazione delle azioni formative citate sono quelle previste dalle vigenti direttive regionali in materia.

f) Nel caso di acquisizione di servizi a seguito di affidamento o aggiudicazione, fatto salvo il rispetto delle clausole contrattuali, la prestazione a favore dell’Ente o dell’Azienda committente non deve essere inferiore a tre anni.

Di stabilire la ripartizione delle somme disponibili sui pertinenti capitoli di spesa ai fini della realizzazione delle attività sopra stabilite, secondo il criterio dell’incidenza della disoccupazione relativa ad ogni singolo territorio provinciale, rilevata il 30 giugno 2000, così come indicato nel sottoesteso prospetto:


PROVINCE     n. disoccupati     %     cap. 11178     cap.11174     RIPARTO
    (30 giugno 2000)         (art. 20, LR 28/93 e s.m.)     (art. 9, LR 28/93 e s.m.)
progetto di ricollocazione formazione imprend.

ALESSANDRIA     31.130     9,58     47.900.000     57.480.000     105.380.000
ASTI     13.337     4,10     20.500.000     24.600.000     45.100.000
BIELLA     7.396     2,28     11.400.000     13.680.000     25.080.000
CUNEO     29.335     9,02     45.100.000     54.120.000     99.220.000
NOVARA     19.446     5,99     29.950.000     35.940.000     65.890.000
TORINO     203.878     62,70     313.500.000     376.200.000     689.700.000
VERCELLI     9.891     3,04     15.200.000     18.240.000     33.440.000
V.C.O     10.698     3,29     16.450.000     19.740.000     36.190.000

TOTALE     325.131     100,00     500.000.000     600.000.000     1.100.000.000


Di stabilire che l’Agenzia Italia Lavoro Spa, per gli effetti della Convenzione stipulata con la Regione Piemonte, fatte salve le prerogative ed i compiti d’istituto della stessa, effettui a favore delle Province la consulenza necessaria per la predisposizione e relativa attuazione dei predetti programmi di attività e spesa comprensivi dei progetti di ricollocazione, di cui all’art. 20 della LR 28/93 e s.m., oggetto del presente provvedimento.

Di stabilire, allo scopo di agevolare la realizzazione di tutte le iniziative comprese nell’intervento oggetto del presente provvedimento, la costituzione di un apposito comitato tecnico-operativo di coordinamento composto da rappresentanti della Regione, delle Province piemontesi e della Società Italia Lavoro.

Di stabilire altresì, che nel caso in cui la spesa prevista per la realizzazione degli interventi compresi nel programma di attività e spesa di ogni singola Provincia, approvato, risulti inferiore alla quota di fondi trasferita dal presente atto, la somma non utilizzata sarà impegnata, proporzionalmente, a favore di altre Province la cui analoga previsione di spesa risulti superiore alla somma trasferita.

Di assegnare ed accantonare la sopra indicata somma di lire 500.000.000 sul cap. 11178/2000 (A 101066) e di lire 600.000.000 sul cap. 11174/2000 (A 101067) a favore della Direzione Regionale 15 Formazione Professionale - Lavoro per gli atti di impegno e liquidazione delle somme in esecuzione del presente provvedimento.

(omissis)