Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2000, n. 52 - 1321
L.R. 41/98, art. 2, comma 3, lett. d) - L.R. 28/93, art. 20 - Progetti
di ricollocazione del lavoro e azioni di formazione imprenditoriale. Indirizzi
e risorse alle Province. Assegnazione ed accantonamento somme sui capp.
11174/2000 e 11178/2000 a favore della Direzione regionale 15 Formazione
Professionale-Lavoro
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Di stabilire lattuazione di un intervento atto a favorire la realizzazione
di progetti di ricollocazione, di cui allart. 20 della legge regionale
14 giugno 1993, n. 28 modificata ed integrata dalla legge regionale 9 maggio
1997, n. 22, quale intervento che comporta la gestione e lerogazione dei
servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive
del lavoro conferite alla Regione ai sensi dellart. 2, comma 2 del decreto
legislativo 20 dicembre 1997, n. 469 e disciplinate dalla legge regionale
14 dicembre 1998, n. 41, secondo gli indirizzi di seguito specificati e
trasferendo le risorse disponibili alle Province piemontesi.
Di stabilire, ai fini dellattuazione del sopraindicato intervento i seguenti
indirizzi alle Province:
a) le Province, singolarmente e con apposito atto, entro centoventi giorni
dalla notificazione del provvedimento regionale dimpegno delle somme a
loro favore, predispongono e presentano alla Amministrazione Regionale
un programma di attività e spesa finalizzato allattuazione di progetti
di ricollocazione, di cui allart. 20 della LR 28/93 e successive modifiche,
sopra indicati. Detto programma costituirà requisito necessario per ladozione
del successivo atto di liquidazione delle somme impegnate.
b) I progetti di ricollocazione sopra indicati, oggetto dei relativi programmi
provinciali hanno per scopo la realizzazione di azioni integrate che le
Province attivano, direttamente o attraverso apposite agenzie ed anche
avvalendosi dei servizi di sostegno alla creazione dimpresa presenti sul
territorio e sono caratterizzati da due elementi fondamentali connessi
tra loro: 1 - lincentivazione dellaccertamento di economicità e convenienza
da parte degli Enti locali, delle Aziende Municipalizzate e Pubbliche in
genere, nellacquisizione presso il mercato di beni e servizi conformi
a quelli attualmente erogati direttamente o di prevedibile prossima erogabilità,
nei campi igenico-ambientale, scolastico, culturale, turistico, sportivo,
del tempo libero ed in generale dei servizi socioassistenziali alla persona,
2 - la promozione di iniziative di creazione o sviluppo dimpresa in grado
di rispondere alla predetta domanda di mercato, presso le quali ricollocare
soggetti di cui allart. 3 della LR 28/93 e successive modifiche.
c) Le imprese sopra indicate, già operanti o di nuova costituzione, che
per effetto dellincremento locale della domanda pubblica di servizi, sottoscrivono
contratti di fornitura con gli Enti o le Aziende pubbliche sopra citate,
incrementano loccupazione mediante lassunzione di soggetti di cui al
predetto art. 3 in misura non inferiore al 30% dellincremento occupazionale,
ovvero del proprio organico iniziale, relativo alle attività lavorative
connesse alle prestazioni previste dai predetti contratti di fornitura.
Dette imprese, qualora di nuova costituzione, costituiscono priorità tipologica,
ai sensi dellart. 6, comma 1, lett. b) della LR 28/93 e s.m. nellambito
della deliberazione per la presentazione e lesame delle domande di cui
allart. 6 stesso.
d) La Provincia provvede ad attivare, tramite le agenzie di cui allart.
11 della LR 63/95, azioni di formazione imprenditoriale a favore dei predetti
soggetti di cui allart. 3 della LR 28/93 e s.m. che intendono costituire
nuove imprese di servizi finalizzate a soddisfare la domanda proveniente
dagli Enti e dalle Aziende pubbliche, sopra citate.
e) Le spese ammissibili per la predisposizione dei sopra indicati progetti
di ricollocazione, che comportano leffettuazione di studi ed analisi di
fattibilità, non possono superare, unitariamente, la somma di lire trenta
milioni. Parimenti le spese ammissibili per leffettuazione delle azioni
formative citate sono quelle previste dalle vigenti direttive regionali
in materia.
f) Nel caso di acquisizione di servizi a seguito di affidamento o aggiudicazione,
fatto salvo il rispetto delle clausole contrattuali, la prestazione a favore
dellEnte o dellAzienda committente non deve essere inferiore a tre anni.
Di stabilire la ripartizione delle somme disponibili sui pertinenti capitoli
di spesa ai fini della realizzazione delle attività sopra stabilite, secondo
il criterio dellincidenza della disoccupazione relativa ad ogni singolo
territorio provinciale, rilevata il 30 giugno 2000, così come indicato
nel sottoesteso prospetto:
PROVINCE n. disoccupati % cap. 11178 cap.11174 RIPARTO
Di stabilire che lAgenzia Italia Lavoro Spa, per gli effetti della Convenzione
stipulata con la Regione Piemonte, fatte salve le prerogative ed i compiti
distituto della stessa, effettui a favore delle Province la consulenza
necessaria per la predisposizione e relativa attuazione dei predetti programmi
di attività e spesa comprensivi dei progetti di ricollocazione, di cui
allart. 20 della LR 28/93 e s.m., oggetto del presente provvedimento.
Di stabilire, allo scopo di agevolare la realizzazione di tutte le iniziative
comprese nellintervento oggetto del presente provvedimento, la costituzione
di un apposito comitato tecnico-operativo di coordinamento composto da
rappresentanti della Regione, delle Province piemontesi e della Società
Italia Lavoro.
Di stabilire altresì, che nel caso in cui la spesa prevista per la realizzazione
degli interventi compresi nel programma di attività e spesa di ogni singola
Provincia, approvato, risulti inferiore alla quota di fondi trasferita
dal presente atto, la somma non utilizzata sarà impegnata, proporzionalmente,
a favore di altre Province la cui analoga previsione di spesa risulti superiore
alla somma trasferita.
Di assegnare ed accantonare la sopra indicata somma di lire 500.000.000
sul cap. 11178/2000 (A 101066) e di lire 600.000.000 sul cap. 11174/2000
(A 101067) a favore della Direzione Regionale 15 Formazione Professionale
- Lavoro per gli atti di impegno e liquidazione delle somme in esecuzione
del presente provvedimento.
(omissis)
(30 giugno 2000)
(art. 20, LR 28/93 e s.m.) (art. 9, LR 28/93 e s.m.)
progetto di ricollocazione
formazione imprend.
ALESSANDRIA 31.130 9,58 47.900.000 57.480.000 105.380.000
ASTI
13.337 4,10 20.500.000 24.600.000 45.100.000
BIELLA 7.396 2,28 11.400.000
13.680.000 25.080.000
CUNEO 29.335 9,02 45.100.000 54.120.000 99.220.000
NOVARA
19.446 5,99 29.950.000 35.940.000 65.890.000
TORINO 203.878 62,70 313.500.000
376.200.000 689.700.000
VERCELLI 9.891 3,04 15.200.000 18.240.000 33.440.000
V.C.O
10.698 3,29 16.450.000 19.740.000 36.190.000
TOTALE 325.131 100,00 500.000.000
600.000.000 1.100.000.000