Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2000, n. 5 - 1347

Agenzia Territoriale per la Casa di Torino. Approvazione dei criteri per l’acquisizione, tramite bando, di alloggi da destinare all’Edilizia Residenziale Pubblica mediante l’utilizzo dei fondi di cui alla legge 24.12.1999, n. 560 nonchè proposta al Consiglio regionale di integrazione della D.C.R. n. 272-12411 del 30.7.1996

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di approvare per l’A.T.C. di Torino i seguenti criteri per l’acquisizione, tramite bando, di alloggi da destinare all’Edilizia Residenziale Pubblica in locazione, nel Comune di Torino e nella provincia di Torino, mediante l’utilizzo dei fondi derivanti dalle alienazioni del patrimonio di E.R.P.S., ai sensi della legge n. 560/93:

a) Requisiti dell’intervento.

Gli alloggi dovranno essere immediatamente liberi o liberi alla stipula dell’atto di acquisto ed inoltre privi di ipoteche, vincoli e/o qualsiasi limitazione all’uso. Dovrà essere data priorità di acquisto agli alloggi che risultano immediatamente assegnabili o che richiedono il minor numero di interventi manutentivi ed il cui costo complessivo risulti inferiore al massimale di costo L/mq come definito al successivo punto c).

b) Tipologia degli alloggi.

Gli alloggi da acquisire dovranno avere le caratteristiche di tipo economico popolare e non di lusso come definite dal D.M. LL.PP. del 2.08.1969, n. 1072, questo con riferimento sia alle caratteristiche intrinseche dell’unità abitativa, che estrinseche dell’edificio e delle sue pertinenze.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni, occorrerà fare riferimento alla legge n. 457 del 5.08.1978, art. 43; ulteriori indicazioni sono costituite dall’art. 19 della legge n. 513 del 8.08.1977 e dalle Circolari C.E.R. del 2.02.1979 n. 17 e n. 18. In particolare per quanto attiene la superficie utile abitativa dei singoli alloggi, in analogia a quanto previsto per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, la stessa, di norma, non potrà essere inferiore a mq. 45 e superiore a mq. 110.

Per superficie utile abitativa si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre. Relativamente alla definizione di vano utile si rimanda alla circolare Ministero LL.PP. del 20.1.1967, n. 425.

Qualora la proposta di vendita dell’unità immobiliare comprenda anche l’autorimessa (box), la stessa dovrà costituire pertinenza catastale dell’abitazione oggetto dell’acquisizione.

c) Costo dell’intervento.

Con il D.M. LL.PP. (C.E.R.) del 5.08.1994, sono stati indicati i nuovi limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata. La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-42602 del 23.01.1995 ha stabilito i nuovi limiti massimi di costo per tali interventi. La verifica dei massimali di costo è effettuata con riferimento ai dati metrici dell’intervento, in particolare il computo della superficie non residenziale, di pertinenza dell’alloggio e dell’organismo abitativo, deriva dal conteggio analitico dei dati di progetto.

Considerato che i dati metrici relativi alla superficie non residenziale, come definita nella sopra citata deliberazione, non risultano sempre immediatamente verificabili, occorre procedere alla individuazione di un diverso metodo di calcolo, che consenta comunque di valutare la congruità del costo dell’intervento.

A tal fine costituisce un utile riferimento la definizione di superficie commerciale di un alloggio, utilizzata dalla Città di Torino per le convenzioni stipulate ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28.1.1977, n. 10. Ciò in quanto tale parametro oltre ad essere facilmente determinabile, essendo riferito alla singola unità immobiliare, è convenzionalmente utilizzato anche per le stime del valore di mercato degli alloggi.

Per superficie commerciale, ai fini dell’emissione del bando per l’acquisto di alloggi, si intende la superficie, misurata al lordo dello spazio occupato da murature, pilastri, tramezzi, sguinci, scale interne, vani di porte o finestre ed al netto di vani scale, vani ascensore, più il 50% (cinquanta per cento) delle superfici a logge, balconi e terrazze di pertinenza, più il 50% (cinquanta per cento) della superficie degli eventuali sottotetti, calcolata con riferimento agli spazi di questi ultimi di altezza uguale o superiore a m. 1,60 e più il 5% (cinque per cento) della superficie destinata a posto auto di pertinenza esclusiva dell’alloggio.

Sono esclusi dal calcolo della superficie commerciale l’eventuale cantina e/o soffitta di pertinenza dell’alloggio. Per le autorimesse di pertinenza dell’alloggio si considera la superficie utile come definita al precedente punto b).

La determinazione del valore dell’alloggio dovrà avvenire con riferimento sia all’art. 13 della legge n. 136 del 30 aprile 1999, che consente l’acquisizione in base al prezzo medio di mercato indicato dall’ufficio tecnico del comune nel cui territorio l’immobile è ubicato, che ai massimali di costo come di seguito indicati. Ai fini della valutazione dell’immobile occorrerà che sia redatta un’apposita perizia di stima che valuti oltre che il valore dell’alloggio anche il costo degli eventuali interventi manutentivi necessari per renderlo idoneo all’abitazione.

Considerato quanto assunto con la D.G.R. n. 13-28573 del 15 novembre 1999, in ordine all’individuazione del costo dell’intervento, anche per l’A.T.C. di Torino il limite massimo di costo è stabilito in L. 2.825.000 al mq di superficie commerciale. Tale limite è comprensivo del prezzo di acquisto, degli eventuali costi per interventi manutentivi, delle spese tecniche nella misura massima del 10% del costo degli interventi manutentivi attuati, nonché degli oneri notarili e fiscali. Per l’acquisto delle autorimesse (box) di pertinenza catastale dell’alloggio, il limite massimo di costo è stabilito in L. 1.150.000 al mq. di superficie utile.

Nel caso di acquisto di alloggi realizzati in regime di edilizia convenzionata il prezzo massimo di cessione è quello indicato nella convenzione.

d) Attuazione degli interventi e rendicontazione finanziaria.

La predisposizione del bando, l’esame delle offerte di vendita pervenute, la redazione delle perizie di stima relative al valore dell’alloggio e al costo degli eventuali interventi manutentivi e la verifica del rispetto dei limiti massimi di costo stabiliti, sono di competenza degli uffici dell’A.T.C.. Tali interventi possono essere sottoposti all’esame della Commissione Tecnica Consultiva (C.T.C.) presso l’A.T.C. di Torino, pur non essendo richiesta la predisposizione del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.).

Ad acquisto concluso ed alloggio assegnato, dovrà essere predisposta un’apposita scheda riepilogativa dalla quale siano tra l’altro desumibili, per ogni singolo alloggio, i dati identificativi del medesimo, il prezzo di acquisto, l’eventuale costo finale dell’intervento manutentivo e le relative spese tecniche, gli oneri notarili e fiscali. Dovrà inoltre essere indicata la superficie commerciale dell’alloggio e l’eventuale superficie utile del box, la verifica del rispetto dei limiti massimi di costo, come definiti al precedente punto c). I dati dichiarati nelle schede relative ad ogni singolo alloggio e nella scheda riepilogativa del finanziamento utilizzato dovranno essere sottoscritti dal responsabile del procedimento e le schede approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’A.T.C..

L’assegnazione degli alloggi, che verranno acquisiti tramite l’utilizzo dei finanziamenti di cui alla legge n. 560/93, dovrà essere effettuata ai sensi della L.R. 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i. e pertanto gli stessi sono soggetti alle disposizioni inerenti alla gestione speciale prevista dall’art. 10 del D.P.R. 1036/72 e dall’art. 25 della legge 513/77.

2) di dare atto che l’A.T.C. di Torino, dalla data di adozione della presente deliberazione, potrà procedere all’acquisizione di fabbricati interi o corpi omogenei di fabbricati di almeno sei alloggi;

3) di proporre al Consiglio Regionale l’approvazione della seguente integrazione alla D.C.R. n. 272-CR12411 del 30 luglio 1996:

all’allegato B, punto 1, alla fine del settimo capoverso dopo la frase “Nella formulazione delle proposte (....) ai sensi dell’articolo 11 della legge 179/92" è aggiunto il seguente periodo: ”I proventi delle vendite, di cui alla legge 560/93, possono essere destinati anche per l’acquisto di singoli alloggi immediatamente assegnabili o da recuperare".

(omissis)