Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2000, n. 5 - 1347
Agenzia Territoriale per la Casa di Torino. Approvazione dei criteri per
lacquisizione, tramite bando, di alloggi da destinare allEdilizia Residenziale
Pubblica mediante lutilizzo dei fondi di cui alla legge 24.12.1999, n.
560 nonchè proposta al Consiglio regionale di integrazione della D.C.R.
n. 272-12411 del 30.7.1996
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) di approvare per lA.T.C. di Torino i seguenti criteri per lacquisizione,
tramite bando, di alloggi da destinare allEdilizia Residenziale Pubblica
in locazione, nel Comune di Torino e nella provincia di Torino, mediante
lutilizzo dei fondi derivanti dalle alienazioni del patrimonio di E.R.P.S.,
ai sensi della legge n. 560/93:
a) Requisiti dellintervento.
Gli alloggi dovranno essere immediatamente liberi o liberi alla stipula
dellatto di acquisto ed inoltre privi di ipoteche, vincoli e/o qualsiasi
limitazione alluso. Dovrà essere data priorità di acquisto agli alloggi
che risultano immediatamente assegnabili o che richiedono il minor numero
di interventi manutentivi ed il cui costo complessivo risulti inferiore
al massimale di costo L/mq come definito al successivo punto c).
b) Tipologia degli alloggi.
Gli alloggi da acquisire dovranno avere le caratteristiche di tipo economico
popolare e non di lusso come definite dal D.M. LL.PP. del 2.08.1969, n.
1072, questo con riferimento sia alle caratteristiche intrinseche dellunità
abitativa, che estrinseche delledificio e delle sue pertinenze.
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni,
occorrerà fare riferimento alla legge n. 457 del 5.08.1978, art. 43; ulteriori
indicazioni sono costituite dallart. 19 della legge n. 513 del 8.08.1977
e dalle Circolari C.E.R. del 2.02.1979 n. 17 e n. 18. In particolare per
quanto attiene la superficie utile abitativa dei singoli alloggi, in analogia
a quanto previsto per gli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata,
la stessa, di norma, non potrà essere inferiore a mq. 45 e superiore a
mq. 110.
Per superficie utile abitativa si intende la superficie di pavimento degli
alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle
soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre. Relativamente
alla definizione di vano utile si rimanda alla circolare Ministero LL.PP.
del 20.1.1967, n. 425.
Qualora la proposta di vendita dellunità immobiliare comprenda anche lautorimessa
(box), la stessa dovrà costituire pertinenza catastale dellabitazione
oggetto dellacquisizione.
c) Costo dellintervento.
Con il D.M. LL.PP. (C.E.R.) del 5.08.1994, sono stati indicati i nuovi
limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata
ed agevolata. La Giunta Regionale con la deliberazione n. 29-42602 del
23.01.1995 ha stabilito i nuovi limiti massimi di costo per tali interventi.
La verifica dei massimali di costo è effettuata con riferimento ai dati
metrici dellintervento, in particolare il computo della superficie non
residenziale, di pertinenza dellalloggio e dellorganismo abitativo, deriva
dal conteggio analitico dei dati di progetto.
Considerato che i dati metrici relativi alla superficie non residenziale,
come definita nella sopra citata deliberazione, non risultano sempre immediatamente
verificabili, occorre procedere alla individuazione di un diverso metodo
di calcolo, che consenta comunque di valutare la congruità del costo dellintervento.
A tal fine costituisce un utile riferimento la definizione di superficie
commerciale di un alloggio, utilizzata dalla Città di Torino per le convenzioni
stipulate ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 28.1.1977, n. 10. Ciò
in quanto tale parametro oltre ad essere facilmente determinabile, essendo
riferito alla singola unità immobiliare, è convenzionalmente utilizzato
anche per le stime del valore di mercato degli alloggi.
Per superficie commerciale, ai fini dellemissione del bando per lacquisto
di alloggi, si intende la superficie, misurata al lordo dello spazio occupato
da murature, pilastri, tramezzi, sguinci, scale interne, vani di porte
o finestre ed al netto di vani scale, vani ascensore, più il 50% (cinquanta
per cento) delle superfici a logge, balconi e terrazze di pertinenza, più
il 50% (cinquanta per cento) della superficie degli eventuali sottotetti,
calcolata con riferimento agli spazi di questi ultimi di altezza uguale
o superiore a m. 1,60 e più il 5% (cinque per cento) della superficie destinata
a posto auto di pertinenza esclusiva dellalloggio.
Sono esclusi dal calcolo della superficie commerciale leventuale cantina
e/o soffitta di pertinenza dellalloggio. Per le autorimesse di pertinenza
dellalloggio si considera la superficie utile come definita al precedente
punto b).
La determinazione del valore dellalloggio dovrà avvenire con riferimento
sia allart. 13 della legge n. 136 del 30 aprile 1999, che consente lacquisizione
in base al prezzo medio di mercato indicato dallufficio tecnico del comune
nel cui territorio limmobile è ubicato, che ai massimali di costo come
di seguito indicati. Ai fini della valutazione dellimmobile occorrerà
che sia redatta unapposita perizia di stima che valuti oltre che il valore
dellalloggio anche il costo degli eventuali interventi manutentivi necessari
per renderlo idoneo allabitazione.
Considerato quanto assunto con la D.G.R. n. 13-28573 del 15 novembre 1999,
in ordine allindividuazione del costo dellintervento, anche per lA.T.C.
di Torino il limite massimo di costo è stabilito in L. 2.825.000 al mq
di superficie commerciale. Tale limite è comprensivo del prezzo di acquisto,
degli eventuali costi per interventi manutentivi, delle spese tecniche
nella misura massima del 10% del costo degli interventi manutentivi attuati,
nonché degli oneri notarili e fiscali. Per lacquisto delle autorimesse
(box) di pertinenza catastale dellalloggio, il limite massimo di costo
è stabilito in L. 1.150.000 al mq. di superficie utile.
Nel caso di acquisto di alloggi realizzati in regime di edilizia convenzionata
il prezzo massimo di cessione è quello indicato nella convenzione.
d) Attuazione degli interventi e rendicontazione finanziaria.
La predisposizione del bando, lesame delle offerte di vendita pervenute,
la redazione delle perizie di stima relative al valore dellalloggio e
al costo degli eventuali interventi manutentivi e la verifica del rispetto
dei limiti massimi di costo stabiliti, sono di competenza degli uffici
dellA.T.C.. Tali interventi possono essere sottoposti allesame della
Commissione Tecnica Consultiva (C.T.C.) presso lA.T.C. di Torino, pur
non essendo richiesta la predisposizione del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.).
Ad acquisto concluso ed alloggio assegnato, dovrà essere predisposta unapposita
scheda riepilogativa dalla quale siano tra laltro desumibili, per ogni
singolo alloggio, i dati identificativi del medesimo, il prezzo di acquisto,
leventuale costo finale dellintervento manutentivo e le relative spese
tecniche, gli oneri notarili e fiscali. Dovrà inoltre essere indicata la
superficie commerciale dellalloggio e leventuale superficie utile del
box, la verifica del rispetto dei limiti massimi di costo, come definiti
al precedente punto c). I dati dichiarati nelle schede relative ad ogni
singolo alloggio e nella scheda riepilogativa del finanziamento utilizzato
dovranno essere sottoscritti dal responsabile del procedimento e le schede
approvate dal Consiglio di Amministrazione dellA.T.C..
Lassegnazione degli alloggi, che verranno acquisiti tramite lutilizzo
dei finanziamenti di cui alla legge n. 560/93, dovrà essere effettuata
ai sensi della L.R. 28 marzo 1995, n. 46 e s.m.i. e pertanto gli stessi
sono soggetti alle disposizioni inerenti alla gestione speciale prevista
dallart. 10 del D.P.R. 1036/72 e dallart. 25 della legge 513/77.
2) di dare atto che lA.T.C. di Torino, dalla data di adozione della presente
deliberazione, potrà procedere allacquisizione di fabbricati interi o
corpi omogenei di fabbricati di almeno sei alloggi;
3) di proporre al Consiglio Regionale lapprovazione della seguente integrazione
alla D.C.R. n. 272-CR12411 del 30 luglio 1996:
allallegato B, punto 1, alla fine del settimo capoverso dopo la frase
Nella formulazione delle proposte (....) ai sensi dellarticolo 11 della
legge 179/92" è aggiunto il seguente periodo: I proventi delle vendite,
di cui alla legge 560/93, possono essere destinati anche per lacquisto
di singoli alloggi immediatamente assegnabili o da recuperare".
(omissis)