Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2000, n. 5 - 1274

Definizione dei criteri per il reinvestimento dei proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, operate ai sensi della legge n. 560/93

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

i seguenti criteri ed indirizzi per l’utilizzo dei proventi delle alienazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica, operate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e s.m.i.:

1. Il ricavato delle alienazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica può essere utilizzato per il reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, acquisizione, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché per la realizzazione di opere di urbanizzazione socialmente rilevanti a beneficio di insediamenti di edilizia pubblica.

2. Il ricavato delle alienazioni di locali ad uso diverso dall’abitazione può essere utilizzato, oltre che per le finalità di cui al punto 1, anche all’acquisto, alla realizzazione e alla riqualificazione di unità immobiliari ad uso non abitativo.

3. La realizzazione di interventi finanziati con i proventi delle alienazioni operate ex L. 560/93 non necessita di preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Regionale, ma deve comunque rispettare i criteri e gli indirizzi vigenti per gli ordinari interventi di edilizia sovvenzionata.

4. Le Agenzie Territoriali per la Casa sono tenute ad informare l’Amministrazione Regionale con cadenza semestrale in ordine agli interventi disposti dalle Agenzie stesse e dagli altri enti dell’ambito territoriale di competenza. Tale informazione deve essere inoltrata entro i mesi di luglio e gennaio, rispettivamente per il primo e il secondo semestre dell’anno. Le forme e i contenuti dell’informazione saranno successivamente definiti dalla competente Direzione regionale dell’Edilizia.

5. Il ricavato delle alienazioni operate ai sensi della legge n. 560/93 può, inoltre, essere utilizzato dalle ATC per il ripianamento di disavanzi finanziari, nella misura massima del 20 per cento di quanto introitato annualmente. L’utilizzo per ripianamento dei disavanzi finanziari deve essere richiesto con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’ATC da adottarsi contestualmente all’approvazione del conto consuntivo ed è subordinato ad esplicita autorizzazione regionale.

In assenza di richieste da parte delle ATC di autorizzazione all’utilizzo di proventi delle alienazioni per ripiano di disavanzi finanziari, si intende che l’intera somma introitata nell’esercizio finanziario sarà destinata a reinvestimento, nei modi previsti ai punti precedenti.

(omissis)