Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2000, n. 5 - 1274
Definizione dei criteri per il reinvestimento dei proventi derivanti dalle
alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, operate ai
sensi della legge n. 560/93
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
i seguenti criteri ed indirizzi per lutilizzo dei proventi delle alienazioni
di immobili di edilizia residenziale pubblica, operate ai sensi della legge
24 dicembre 1993, n. 560 e s.m.i.:
1. Il ricavato delle alienazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica
può essere utilizzato per il reinvestimento in edifici ed aree edificabili,
per la riqualificazione e lincremento del patrimonio abitativo pubblico
mediante nuove costruzioni, acquisizione, recupero e manutenzione straordinaria
di quelle esistenti e programmi integrati, nonché per la realizzazione
di opere di urbanizzazione socialmente rilevanti a beneficio di insediamenti
di edilizia pubblica.
2. Il ricavato delle alienazioni di locali ad uso diverso dallabitazione
può essere utilizzato, oltre che per le finalità di cui al punto 1, anche
allacquisto, alla realizzazione e alla riqualificazione di unità immobiliari
ad uso non abitativo.
3. La realizzazione di interventi finanziati con i proventi delle alienazioni
operate ex L. 560/93 non necessita di preventiva autorizzazione da parte
dellAmministrazione Regionale, ma deve comunque rispettare i criteri e
gli indirizzi vigenti per gli ordinari interventi di edilizia sovvenzionata.
4. Le Agenzie Territoriali per la Casa sono tenute ad informare lAmministrazione
Regionale con cadenza semestrale in ordine agli interventi disposti dalle
Agenzie stesse e dagli altri enti dellambito territoriale di competenza.
Tale informazione deve essere inoltrata entro i mesi di luglio e gennaio,
rispettivamente per il primo e il secondo semestre dellanno. Le forme
e i contenuti dellinformazione saranno successivamente definiti dalla
competente Direzione regionale dellEdilizia.
5. Il ricavato delle alienazioni operate ai sensi della legge n. 560/93
può, inoltre, essere utilizzato dalle ATC per il ripianamento di disavanzi
finanziari, nella misura massima del 20 per cento di quanto introitato
annualmente. Lutilizzo per ripianamento dei disavanzi finanziari deve
essere richiesto con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione
dellATC da adottarsi contestualmente allapprovazione del conto consuntivo
ed è subordinato ad esplicita autorizzazione regionale.
In assenza di richieste da parte delle ATC di autorizzazione allutilizzo
di proventi delle alienazioni per ripiano di disavanzi finanziari, si intende
che lintera somma introitata nellesercizio finanziario sarà destinata
a reinvestimento, nei modi previsti ai punti precedenti.
(omissis)