Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2000

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Deliberazione della Conferenza dei Servizi 22 novembre 2000, n. Prot. 17882/17.1

Comune di Santhià - Soc. Svim S.p.A. - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99 - Conferenza dei servizi seduta del 16.11.2000

(omissis)

la Conferenza dei servizi, a maggioranza degli aventi diritto,

delibera

1. di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa della Soc. Svim S.p.A. per la realizzazione di  un “centro commerciale” (tipologia di struttura distributiva G-CC2) ubicato nel Comune di Santhià, Località Moleto, (localizzazione L2), avente le seguenti inderogabili caratteristiche:

a) superficie totale di vendita mq. 12000 così ripartita:

2 esercizio a mq. 150

32 esercizi extralimentari  150 e 400 (M-SE1)

2 esercizi extralimentari  400 e 900 (M-SE2)

4 esercizi extralimentari  900 e 1800 (M-SE3)

b) superficie complessiva del centro mq. 17926 (comprensiva di galleria, servizi, attività paracommerciali ecc.)

c) fabbisogno di parcheggi e altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva centro commerciale (G-CC2) di mq. 12000 che non deve essere mai inferiori a mq. 29848 pari a n. 1148 posti auto (D.C.R. n. 563 - 13414 del 29.10.99); in relazione alla superficie utile lorda e al rispetto dell’art. 21 comma 1 sub 3/c comma 2 della L.R. 56/77 smi, lo standard dei parcheggi pubblici non deve essere inferiore alla SUL; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prescritta dalla L. 122/89.

d) Aree scarico e carico merci mq. 1668.

Con le seguenti prescrizioni:

- che siano delineate soluzioni progettuali idonee alla eliminazione delle esternalità negative derivabili dall’insediamento e che risolvano, tra l’altro, anche gli aspetti di viabilità e traffico ed inquinamento acustico ed atmosferico.

- Che tali soluzioni progettuali, anche esterne alle aree di detto insediamento, siano definite prima del rilascio dell’autorizzazione urbanistica commerciale di cui all’art. 26 commi 7 e seg. della L.R. 56/77, obbligatoria ai fini del rilascio della concessione edilizia, e siano concertate con le pubbliche amministrazioni interessate nonchè con l’Anas e la Società Autostrade e oggetto di apposite convenzioni sottoscritte tra i soggetti.

- Che tali soluzione progettuali riguardino:

- il potenziamento del casello autostradale di Santhià sulla A4 al fine di eliminare particolari problemi di code in accumulo in entrata ed in uscita;

- la realizzazione di una viabilità autonoma di connessione dell’area produttiva commerciale di Santhià con il casello autostradale in  modo da evitare il sovrapporsi di traffici locali utilizzanti la SS 143 con quelli di più lunga provenienza utilizzanti l’autostrada, riducendo altresì il carico del  punto di connessione del casello con la stessa SS 143, anche attraverso l’adeguamento del numero e dimensione delle direttrici di ingresso/uscita al centro commerciale in funzione del numero dei posti auto;

- la realizzazione di un nuovo e diverso assetto dell’innesto sulla SS 143 e più un generale l’adeguamento dei tratti della SS 143 in diretto accordo  con l’ANAS in modo tale da ridurre il carico di traffico in entrata ed in uscita dal centro commerciale proveniente dalla strada provinciale per Santhià;

- l’adeguamento del livello di servizio delle strade interessate dall’insediamento con particolare riguardo alla SP per un tratto da concordare con l’Amministrazione provinciale;

- la realizzazione di un maggior numero di posti auto per i visitatori del centro commerciale, aggiuntivo rispetto a quello conteggiato in applicazione delle norme di cui all’art. 25 della DCR n. 563/13414 del 29.10.99;

- l’adozione di misure specifiche di indirizzamento ed agevolazione, eventualmente anche tariffarie, per i traffici provenienti da Torino via  autostrada al fine di scongiurare l’uscita libera di Rondissone con  conseguente instradamento dei flussi di traffico sulla viabilità locale che potrebbero generare problemi di disservizio in corrispondenza dei centri urbani di Cigliano, Borgo d’Ale, Alice Castello, soprattutto determinati dal cumularsi di traffico destinato alle aree lacuali di Viverone;

- l’eventuale adeguamento del progetto a seguito di valutazione di impatto acustico in applicazione alle norme delle Legge n. 447/95 e L.R. n. 52/2000.

Con la raccomandazione che la società proponente si faccia parte attiva della promozione del territorio sia sotto l’aspetto turistico che commerciale, così come evidenziato nella relazione integrativa trasmessa in data 11.10.00.

2. Fatto salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso.

3. Di prescrivere il rispetto dell’art. 26 della L.R. 56/77 in ordine all’acquisizione dell’autorizzazione urbanistica preventiva al rilascio delle concessioni edilizie, che dovrà contenere le precise soluzioni derivanti dalle prescrizioni di cui al punto 1 e la cui mancanza, ai sensi dell’art. 26 comma 10 della L.r. 56/77, sarà condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione urbanistica stessa.

4. Di dare  mandato alla Regione Piemonte di procedere alla indizione di tavoli di concertazione per la determinazione delle concrete soluzioni ai problemi delineati al punto 1.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione ed
Interventi dei Settori Commerciali
Patrizia Vernoni


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)