Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2000, n. 34 - 1303

Figura professionale dell’Educatore Professionale: istituzione gruppo di lavoro tecnico; autorizzazione nuovi corsi di formazione; criteri per lo svolgimento degli esami finali. Revoca D.G.R. n. 40-26854 del 15 marzo 1999

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di istituire un gruppo di lavoro tecnico sulla figura dell’Educatore Professionale, con funzione consultiva, per le motivazioni in premessa indicate, in cui siano rappresentate tutte le seguenti componenti istituzionali interessate alla materia:

- Regione Piemonte: Direzione regionale Politiche Sociali; Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro; Direzione regionale Controllo Attività Sanitarie;

- Università di Torino: Facoltà di Medicina; Facoltà di Scienze della Formazione;

- Scuole regionali per Educatori Professionali;

- Regione Valle D’Aosta.

Tale gruppo dovrà mettere a punto una proposta di riordino della formazione dell’Educatore Professionale, a partire da un profilo professionale condiviso, con l’obiettivo di individuare un’unica figura professionale fungibile nei diversi comparti e un unico percorso formativo.

Su questioni specifiche potranno, inoltre, essere coinvolti altri soggetti, qualora direttamente interessati alle problematiche trattate.

I Direttori delle direzioni regionali interessate individuano i dirigenti o i funzionari delle rispettive strutture che partecipano al gruppo di lavoro.

Il coordinamento di tale gruppo di lavoro è affidato, in accordo con tutte le altre componenti, alla Direzione regionale Politiche Sociali, che procederà con propria determinazione e sulla base delle nomine effettuate a prendere atto della composizione del gruppo.

Si dà atto, inoltre, che nessun onere deriva all’Amministrazione Regionale dal funzionamento del suddetto gruppo di lavoro.

2) di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la realizzazione di un corso triennale di prima formazione per Educatori Professionali per il comparto socio-assistenziale, con l’avvio del primo anno di corso nell’anno scolastico 2000/2001 presso le seguenti sedi formative e per il numero di posti accanto a ciascuna indicato:

- SFEP del Comune di Torino 30 posti

- Fondazione FEYLES di Torino 30 posti

- SFEP del Comune di Novara 30 posti

- Az. Reg. U.S.L. n. 15 di Cuneo 30 posti

- Az. Reg. U.S.L. n. 17 di Fossano 30 posti,

nonché di proseguire i corsi di riqualificazione degli operatori in servizio.

Per quanto riguarda il profilo professionale, i requisiti di formazione e il programma dei corsi si farà riferimento alla D.C.R. 20 febbraio 1987, n. 392-2437 e alla D.C.R. 19 gennaio 1988, n. 693-532, nonché all’aggiornamento del programma didattico di cui alla nota dell’Assessorato alla Sanità prot. 8431/54 del 2 ottobre 1991.

In esito alla frequenza ai corsi stessi sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale, ai sensi dall’art. 14 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, valido ai fini dello svolgimento delle funzioni di educatore professionale nel comparto socio-assistenziale, conforme al modello approvato con determinazione del dirigente del Settore Standard Formativi 30 marzo 1999, n. 156.

Le spese relative al suddetto corso triennale troveranno copertura in parte sui capitoli di competenza della Direzione formazione Professionale - Lavoro, in parte sui capitoli di competenza della Direzione politiche Sociali, così come disposto con DD.G.R. n. 32-482 del 17.7.2000, n. 48-25959 del 16.11.98 confermata con D.G.R. n. 37-29309 del 7.2.2000. Con apposite successive determinazioni dirigenziali si provvederà ai relativi impegni di spesa.

3) di dare mandato alle Direzioni Politiche Sociali e Formazione Professionale - Lavoro di stabilire, con apposita determinazione dirigenziale, le modalità di svolgimento degli esami finali dei corsi per Educatori Professionali , mantenendo inalterato, per quanto possibile, l’impianto procedurale già in vigore, compatibilmente con le specifiche normative di settore, secondo i seguenti criteri:

- Conferma delle procedure in vigore, prevedendo lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale.

- Previsione di due sessioni di esami finali, una autunnale, l’altra primaverile.

- Composizione della commissione d’esame come previsto dall’art. 24 della L.R. 63/95, con le seguenti integrazioni: un rappresentante designato dall’Università territorialmente competente, un rappresentante designato dalla Direzione regionale Controllo delle Attività Sanitarie, due ulteriori rappresentanti della struttura formativa. L’esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro sarà designato dagli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali di cui alla L.R. 62/95. La commissione potrà essere integrata da un rappresentante designato dal Ministero della sanità.

- Per i compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si fa riferimento alla L.R. 4 agosto 1997, n. 44.

- In esito al superamento positivo delle prove d’esame sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale - specializzazione, ai sensi della L. 845/78, conforme al modello approvato con determinazione dirigenziale 30 marzo 1999, n.156, con l’integrazione, fra i riferimenti normativi, anche della L.R. 62/95.

4) di promuovere nei confronti dei Ministeri della Sanità e della Solidarietà Sociale ogni utile azione affinché si addivenga anche a livello centrale a una soluzione comune sulla figura e la formazione dell’Educatore professionale, con l’obiettivo primario di ottenere il riconoscimento da parte del Ministero della Sanità dei titoli rilasciati a livello regionale nelle more dell’attivazione del D.U. di E.P. ai sensi del D.M. 520/98.

5) di revocare la D.G.R. n. 40 - 26854 del 15 marzo 1999 “Istituzione commissione Regione - Università - Scuole per Educatori Professionali in attuazione del protocollo di intesa Regione - Università finalizzato all’istituzione di un diploma universitario di Educatore Professionale”.

(omissis)