Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2000

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Provincia di Cuneo

Estratto della deliberazione consiliare n. 58/2 del 25 settembre 2000 avente per oggetto: “Statuto della Provincia di Cuneo - Art. 23/bis - Modificazioni”

(omissis)

Il Consiglio Provinciale

(omissis)

delibera

di approvare, ai sensi dell’art. 84 dello Statuto provinciale, le seguenti modifiche ed integrazioni allo Statuto medesimo:

(omissis)

Articolo 23 bis
- Ufficio di presidenza del consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; è dallo stesso presieduta fino all’elezione dell’Ufficio di Presidenza che avviene subito dopo la convalida degli eletti.

2. Il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno, ad esclusione del Presidente della Provincia, nella prima seduta, il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente che compongono e costituiscono l’Ufficio di Presidenza. Tale elezione, nel caso di rinnovo del Consiglio Provinciale, avviene prima della comunicazione da parte del Presidente della Provincia dei componenti della Giunta e della discussione ed approvazione degli indirizzi generali e programmatici di governo. Il Presidente ed il Vice Presidente debbono appartenere ed essere designati uno dalla maggioranza e l’altro dall’opposizione.

3. L’elezione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio avviene con votazione separata per ciascun membro dell’Ufficio stesso, a partire dal Presidente. Questi viene eletto con la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea. Qualora il Consiglio Provinciale non addivenga in prima votazione all’elezione si procede immediatamente, con le stesse modalità, ad una seconda votazione. Qualora neppure in tal caso il Consiglio Provinciale addivenga all’elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti da parte dei componenti l’Assemblea. A parità di voti è eletto il candidato più anziano d’età. Con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente.

4. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio è rinnovabile e dura in carica 30 mesi, salvo che due quinti dei Consiglieri assegnati non chiedano l’anticipata cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente con un’apposita mozione motivata, da discutersi non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea. L’approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica e l’avvio della procedura per la sostituzione.

5. In ogni altro caso di cessazione dalla carica - comprese le dimissioni da rassegnarsi alla Segreteria Generale e che sono irrevocabili, immediatamente efficaci e che non necessitano di presa d’atto - il Consiglio viene convocato entro dieci giorni da chi svolge le funzioni vicarie del Presidente per procedere all’elezione del componente cessato.

6. In caso di decesso, assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le funzioni vicarie vengono svolte dal Vice Presidente.

7. Spettano al Presidente del Consiglio, od al Vice Presidente, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 6, secondo le modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento:

g) la presidenza e la convocazione del Consiglio;

h) l’organizzazione e la direzione dei lavori del Consiglio;

i) la disciplina delle sedute consiliari;

j) la formazione dell’ordine del giorno dell’adunanza, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;

k) ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

5. Il Presidente del Consiglio riceve - tramite il Presidente della Provincia - le proposte di deliberazioni, mozioni, ordini del giorno nonché interpellanze ed interrogazioni. Salvo diverso accordo con i proponenti e/o diverse scadenze stabilite dalla Legge o dal Regolamento, è tenuto ad iscriverle all’Ordine del Giorno della prima seduta del Consiglio.

6. Spettano all’Ufficio di Presidenza le funzioni in materia di:

i) risoluzione dei conflitti fra i Gruppi consiliari;

j) ripartizione fra i gruppi degli stanziamenti iscritti con specifica destinazione;

k) risoluzione dei conflitti in ordine all’applicazione del regolamento;

l) proposte di revisione del regolamento del Consiglio ed ogni altra proposta finalizzata al migliore funzionamento dei lavori consiliari.

7. All’Ufficio di Presidenza - per tutto il tempo del mandato - sono applicate le norme stabilite dalla Legge in materia di aspettative e permessi. All’Ufficio di Presidenza è attribuita un’indennità non superiore, complessivamente, a quella mensile di funzione prevista dalla legge per il Presidente del Consiglio.

Articolo 23 ter
- Norma transitoria

La durata della carica di cui al 4° comma dell’art. 23 bis dello Statuto, quale risultante dalla formulazione precedente l’attuale modificazione, è prorogata sino alla data di costituzione ed insediamento dell’Ufficio di Presidenza.

In sede di prima applicazione della modificazione statutaria, il Presidente eletto ed il Vice Presidente cessano dalla carica alla scadenza del 30° mese dall’insediamento dell’Amministrazione attuale.