Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 / 12 / 2000

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Provincia di Biella

Statuto

Si pubblica di seguito il testo aggiornato con le modifiche approvate con D.C.P. n. 113 del 2 Ottobre 2000, relativamente agli artt. 38 e 45. Il testo completo dello Statuto è stato pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 luglio 2000, a pagina 167 (Ndr).

Art. 38
Nomina e revoca degli Amministratori
delle Aziende Speciali e delle Istituzioni

1. Gli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni sono nominati, in numero non superiore a cinque, dal Consiglio Provinciale, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indichi il programma e gli obiettivi dell’Ente o Organismo.

2. Gli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni debbono avere i requisiti per essere eletti Consiglieri Provinciali e capacità e professionalità adeguate alla gestione del Servizio, o dei Servizi, cui l’Azienda/Istituzione è preposta.

3. Il documento di cui al primo comma, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario dell’Ente almeno 5 giorni prima dell’Adunanza.

4. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel proprio seno ed alla sua prima seduta.

5. I Componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Presidente della Provincia o di un quinto dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Provinciale che provvede contestualmente alla sostituzione.

6. Gli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni cessano dalla carica in caso di approvazione di una Mozione di Sfiducia Costruttiva presentata e deliberata nelle forme e secondo le modalità stabilite dall’art. 21 del presente Statuto.

7. La nomina dei Direttori delle Agenzie Speciali e delle Istituzioni è di competenza dei Consigli di Amministrazione degli Enti.

Art. 45
Difensore Civico

1. Presso l’Amministrazione provinciale è istituito l’Ufficio del “Difensore Civico” avente la funzione essenziale di vigilare sull’imparzialità e sulla puntualità della Pubblica Amministrazione della Provincia a tutela dei cittadini ed in attuazione delle Leggi vigenti.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale, con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati, entro una rosa di nomi indicata dalla Conferenza dei Capi Gruppo, previa ricerca pubblicizzata. Ove nessun candidato raggiunta la prescritta maggioranza in sede di primo scrutinio, per l’elezione è sufficiente, nelle successive sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

3. Il Difensore Civico resta in carica 3 anni e può essere confermato per un solo mandato successivo.

4. Il Difensore Civico cessa dalla carica:

a) - alla scadenza del mandato;

b) - per dimissioni od impedimenti gravi;

c) - quando il Consiglio Provinciale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberi la revoca della designazione.

5. Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su istanza dei cittadini singoli o associati.

6. Quando il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

a) - trasmette al Presidente della Provincia una comunicazione scritta con l’indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;

b) - può richiedere la promozione dell’azione disciplinare;

c) - sollecita il Consiglio Provinciale, la Giunta o il Presidente ad assumere i provvedimenti di competenza.

7. Il Difensore Civico relaziona annualmente al Consiglio Provinciale sui risultati della propria attività e riferisce allo stesso Consiglio, sia su questioni specifiche che sull’andamento generale, ogni qualvolta gli venga richiesto.

8. L’accesso del Difensore Civico agli atti degli uffici dell’Amministrazione Provinciale è disciplinato secondo i criteri dettati in materia di accesso dei cittadini.

9. Il Regolamento stabilisce i requisiti soggettivi per la designazione a Difensore Civico.

10. Le spese relative all’Ufficio del Difensore Civico sono a carico del bilancio della Provincia, che provvede anche alle necessarie dotazioni.