Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2000, n. 26 - 1368

L.R. 41/98, art.2, commi 3 e 4, art.6, comma 1 - F.S.E. - Ob. 3 - P.O.R. 2000 - 2006, Asse A - Misura A.1 - Indirizzi e risorse a favore delle Province - Assegnazione ed accantonamento di L.14.745.431.836 sui capp. 11546 - 11442 - 11540/2000 e prenotazione di Lire 30.381.489.771 sul bilancio pluriennale 2000 - 2002 a favore della Direzione regionale 15 Formazione Professionale - Lavoro

A relazione dell’ Assessore Pichetto Fratin:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro”;

considerato che la predetta legge prevede all’art.2, comma 3, lett. d) che la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Dlgs 469/97, fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, è attribuita alle Province;

considerato altresì che la predetta legge prevede al medesimo art. 2, comma 4, che le Province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e garantendo la concertazione fra le parti nelle Commissioni di cui all’articolo 6, comma 1, del Dlgs 469/97;

considerato che l’art. 6, comma 1 della predetta legge stabilisce che la Giunta Regionale adotti i sopra indicati atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di politiche del lavoro, nei quali tra l’altro stabilisce: a) le modalità ed i termini di presentazione dei progetti di intervento e relative domande di finanziamento; b) le spese ammissibili al finanziamento, le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei finanziamenti; c) le attività e procedure di controllo sugli interventi finanziati nonché le modalità di valutazione dei risultati occupazionali conseguiti;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 46 - 955 del 2/10/2000 di presa d’atto della Decisione della Commissione europea n. C (2000) 2068 del 21 settembre 2000 che approva il Programma operativo regionale del Piemonte (P.O.R.) di attuazione degli interventi previsti nell’ambito dell’obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo per il periodo temporale dall’anno 2000 all’anno 2006;

considerato che le indicazioni di spesa a carico del FSE, previste dal citato Programma operativo, articolato in Assi e Misure e dal relativo complemento, definiscono in Euro il limite di somma spendibile per la realizzazione della Misura A1, equivalente in lire 14.745.431.836 per l’anno 2000, in lire 15.040.341.243 per l’anno 2001, in lire 15.341.148.533 per l’anno 2002, in lire 15.647.969.877 per l’anno 2003, in lire 14.401.538.662 per l’anno 2004, in lire 14.760.664.468 per l’anno 2005 ed in lire 15.055.885.619 per l’anno 2006;

considerato, altresì, che il sopra citato Programma operativo prevede, quale finalità degli interventi della Misura A1, il sostegno all’organizzazione dei servizi per l’impiego con l’obiettivo di adeguare strutture, procedure e organizzazione dei servizi, riqualificare il personale dei Centri per l’impiego; contribuire all’offerta di servizi personalizzati di accoglienza, di orientamento formativo e professionale, di accompagnamento lavorativo, di incentivazione ai soggetti interessati all’inserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso la progettazione di percorsi integrati, rispondere alle esigenze di risorse lavorative e professionali delle imprese, individuare e definire nuovi servizi e che l’erogazione dei connessi servizi, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della citata LR 41/98, compete alle Province;

ritenuto di ripartire le risorse relative alle attività di attuazione della sopra citata Misura A1, fatta eccezione per quote annuali necessarie a provvedere all’erogazione di servizi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, tra le Province piemontesi, in base all’incidenza percentuale provinciale della disoccupazione rilevata al 30/6/2000, aggiornabile annualmente da apposito provvedimento ed in base alla proposta contenuta nel parere del Comitato al lavoro e formazione professionale, di cui al seguente paragrafo, con le modalità ed i termini stabiliti dal dispositivo della presente deliberazione;

visto il Regolamento (CE) N. 1685/2000 della Commissione delle Comunità Europee del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1269/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio riguardante l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

preso atto del parere, di cui al comma 1 dell’art. 8 della LR 41/98, espresso dal Comitato al lavoro e formazione professionale, di cui al comma 2 del predetto articolo, nella seduta del 30/10/2000, recante tra l’altro la proposta alla Giunta Regionale, di aggiungere al preesistente criterio di ripartizione delle somme basato sull’incidenza statistica della disoccupazione locale, il criterio dell’attribuzione di una quota di contributo predefinita uguale tra tutte le Province con l’aggiunta, esclusivamente per le Province di nuova istituzione, di un’ulteriore quota ai fini di agevolare ed incentivare l’avvio dei nuovi servizi per l’impiego su scala locale;

ritenuto di condividere la predetta proposta;

vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per l’anno 2000 e pluriennale 2000 - 2002 e dato atto della disponibilità finanziaria a carico dei capitoli 11546, 11442 e 11540 necessaria a fare fronte, per il corrente esercizio finanziario, agli impegni di spesa derivanti dall’attuazione degli interventi sopra citati;

vista la determinazione dirigenziale n. 291 del 10/11/200 di iscrizione della somma di lire 111.401.495.385 sul cap.11546/2001 e della somma di lire 108.925.905.030 sul cap. 11442/2001 nonchè della somma di lire 113.629.523.710 sul cap. 11546/2002 e della somma di lire 111.104.422.660 sul cap. 11442/2002 del bilancio pluriennale 2000-2002, dato atto della disponibilità finanziaria a carico dei predetti capitoli, necessaria a fare fronte, per i successivi esercizi finanziari, agli impegni di spesa che deriveranno dalla relativa attuazione degli interventi citati;

dato atto, altresì, che ogni impegno di spesa dovrà essere assunto secondo il principio del cofinanziamento ripartendo il totale delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di spesa, per il 45% a carico del Fondo Sociale Europeo, per il 44% a carico del Fondo di rotazione, di cui alla L 183/87 e per l’11% a carico dei fondi regionali;

considerata la condizione di necessità ed urgenza determinata dalle norme di contabilità regionale relativamente ai termini di scadenza di registrazione degli impegni di spesa sul bilancio dell’anno corrente e di prenotazione delle somme relativamente agli esercizi previsti nel bilancio pluriennale;

ritenuto, pertanto, di assegnare ed accantonare le somme necessarie per l’attuazione del presente provvedimento a favore della Direzione regionale 15 Formazione professionale-lavoro;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51: “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale;

vista la legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55: “Norme di contabilità regionale” e la legge regionale 29 dicembre 1991, n. 41: “Modifiche ed integrazioni alla LR 29 dicembre 1981, n. 55;

dato atto dell’istruttoria relativa al presente provvedimento, effettuata dai competenti uffici regionali;

preso atto infine, interamente, di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Di stabilire l’adozione della Misura A1 del Programma Operativo Regionale per il periodo temporale dall’anno 2000 all’anno 2006, degli interventi finalizzati all’obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo secondo le disposizioni del Regolamento (CE) 1260/1999 del 21 giugno 1999, così come approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2000) 2068 del 21 settembre 2000, quale misura che comporta la gestione e l’erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1997, n. 469 e disciplinate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41.

Di stabilire, per gli effetti dell’art. 2, comma 3, lett. d) della LR 41/98, che le Province piemontesi effettuino la gestione ed erogazione dei servizi, previsti dall’attuazione della sopra citata Misura A1, connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche del lavoro conferite alla Regione, loro attribuita, nel rispetto degli indirizzi definiti nei successivi paragrafi del presente dispositivo.

Di stabilire, ai fini dell’esercizio da parte delle Province delle attribuzioni previste dall’art. 2, comma 3, lett. d) della LR 41/98, che gli interventi attuativi della Misura A1 del P.O.R. 2000-2006, devono essere volti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1685 della Commissione delle Comunità Europee del 28 luglio 2000 - recante disposizioni di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1269/99 riguardante l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali - a strutture, sistemi e misure di accompagnamento a favore di soggetti ed attori del mercato del lavoro per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- adeguamento di strutture, procedure e organizzazione dei servizi per l’impiego;

- riqualificazione del personale del sistema regionale dei servizi per l’impiego;

- offerta di servizi personalizzati di accoglienza, di orientamento formativo e professionale, di accompagnamento lavorativo, di incentivazione ai soggetti interessati all’inserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso la progettazione di percorsi integrati;

- risposta alle esigenze di risorse lavorative e professionali delle imprese,

- individuazione e definizione di nuovi servizi;

Di stabilire che predetti obiettivi devono essere raggiunti, in modo disgiunto od integrato, attraverso:

a) azioni volte allo scambio di esperienze con operatori attivi al di fuori del sistema regionale;

b) azioni di assistenza organizzativa per la strutturazione dei Centri per l’impiego con relativa acquisizione di attrezzature e materiali e ricorso a prestazioni di figure professionali specialistiche. Relativamente a quest’ultima fattispecie il limite di somma spendibile dalla competente Amministrazione non potrà in nessun caso superare lire 50.000.000 annui per persona e sarà principalmente riferito alla fase di costruzione del sistema, fermo restando che l’eventuale inserimento permanente presso l’amministrazione, di tali soggetti, avverrà a totale carico delle Province ed in conformità alle norme sul pubblico impiego;

c) azioni volte alla messa in esercizio e diffusione del sistema informativo SIL collegamento del medesimo con il sistemo informativo regionale;

d) azioni di progettazione e implementazione di sistemi per la rilevazione e la gestione delle informazioni relative alla popolazione di riferimento degli interventi, alle strutture operative, alle imprese;

e) azioni di ricerca, definizione, progettazione, sperimentazione e diffusione di servizi innovativi e integrati, rafforzamento dei sistemi per la rilevazione e l’analisi dei fabbisogni formativi finalizzazione alla costituzione, gestione e sviluppo di reti a livello regionale, provinciale, locale tra centri, strutture e soggetti, progettazione e gestione anagrafe scolastica e formativa dei giovani fino a 18 anni d’età, mediante raccordo con tutte le istituzioni competenti;

f) azioni di studio e ricerca per il monitoraggio e la valutazione dei servizi forniti, considerando in proposito le funzioni previste dall’art. 9 della LR 41/98 per l’Agenzia Piemonte Lavoro;

g) azioni di strutturazione ed implementazione di strumenti informatizzati per la gestione di specifici servizi, di progettazione e implementazione di strutture organizzative necessarie alla gestione del libretto individuale di formazione, definizione degli standard per il bilancio di competenze e l’orientamento di supporto alla gestione di incentivi economici alle imprese, a compensazione dei differenziali di produttività e di supporto alla gestione di incentivi economici ai lavoratori, per l’integrazione di opportunità di lavoro a bassa retribuzione Individuazione di esigenze non coperte, progettazione e implementazione di nuovi servizi;

h) azioni di progettazione, organizzazione e gestione di servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, informative in merito ai nuovi servizi forniti dai centri per l’impiego, rivolte ai cittadini, agli attori del mercato del lavoro, a soggetti istituzionali, a target specifici finalizzate alla realizzazione di attività di comunicazione interna destinate agli addetti dei centri per l’impiego;

i) azioni mirate alla creazione, gestione e sviluppo di reti a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, tra centri, strutture e soggetti che svolgono attività di servizio all’impiego;

l) azioni di comunicazione e informazione all’utenza circa i servizi offerti e le modalità di accesso e specifiche azioni di informazione e pubblicizzazione relative alla concessione di incentivi economici alle imprese;

m) azioni mirate all’analisi sulla qualità e l’efficacia dei servizi e sulla soddisfazione dell’utenza;

n) azioni di promozione di partenariato tra il sistema dei servizi per l’impiego e il sistema delle agenzie formative finalizzato anche ad una migliore definizione dei fabbisogni formativi e del loro incrocio con le esigenze dell’utenza.

o) azioni formative rivolte agli operatori; sono realizzate attualmente attraverso il progetto OPLA (DGR n. 58 - 28554 dell’11/11/1999 e DD n. 968 del 30.11.1999). Relativamente alla formazione degli operatori, la Giunta Regionale si riserva di formulare specifici ulteriori indirizzi.

Di stabilire inoltre che le azioni che prevedono assunzione di operatori o conferimento di incarichi, devono essere attuate dalle Province in completa conformità alle indicazioni previste dalla DGR n. 58 - 28554 del 11/11/1999 pena l’inammissibilità della spesa.

Di stabilire ai sensi dell’art.2, comma 3, lett. d) LR 41/98 che le attività relative alla:

- definizione dell’immagine istituzionale dei Centri e più in generale dei servizi per l’impiego,

- analisi e definizione del modello organizzativo di funzionamento dei servizi per l’impiego,

- monitoraggio, valutazione, assistenza tecnica,

- funzionamento del sistema informativo del lavoro ed alla sua sovraintendenza,

per la loro natura di funzioni generali ed indifferenziate richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.

Di stabilire la ripartizione delle somme relative alla attuazione della sopra citata Misura A1, tra le Province piemontesi, quale contributo, in base all’incidenza statistica, percentuale, provinciale della disoccupazione rilevata al 30/6/2000, aggiornabile annualmente da apposito provvedimento, fatta eccezione per quote annuali necessarie a provvedere all’erogazione di servizi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, assommata ad una quota di contributo predefinita uguale a tutte le Province piemontesi pari a lire 260.000.000 alla quale aggiungere altresì per le sole Province di nuova istituzione, Biella e del Verbano Cusio Ossola, un’ulteriore quota pari a lire 140.000.000, relativamente agli stanziamenti previsti sul bilancio regionale di previsione annuale 2000 e pluriennale 2000-2002, come indicato negli allegati - A - B - C - alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante.

Di stabilire che all’impegno delle predette somme, a favore dei legittimi beneficiari, l’Amministrazione Regionale provveda, in considerazione delle condizioni di necessità ed urgenza derivanti dalle norme di contabilità regionale e dalle direttive Europee, inderogabilmente all’atto di esecutività della presente deliberazione.

Di stabilire che alla liquidazione delle predette somme l’Amministrazione Regionale provveda in base all’acquisizione agli atti di un idonea dichiarazione, rivolta al Presidente della Giunta Regionale, di accettazione della presente deliberazione, integralmente e senza riserve, sottoscritta dal Presidente della Provincia.

Di stabilire, altresì che l’Amministrazione Regionale, preventivamente all’adozione dell’atto di impegno delle somme prenotabili sul bilancio pluriennale, a carico dell’esercizio finanziario dell’anno 2001, acquisisca agli atti un programma di attività e spesa, approvato da apposito atto, predisposto dalle singole Province comprendente il rendiconto contabile ed analitico delle spese sostenute nel corso dell’esercizio dell’anno 2000 in conseguenza del contributo ottenuto e la previsione delle attività e delle spese effettuabili nel corso dell’esercizio dell’anno 2001, parimenti adotti lo stesso procedimento in relazione all’anno 2001 ed all’anno 2002.

Di stabilire, inoltre che l’Amministrazione Regionale, preventivamente all’adozione del sopra indicato atto di impegno, acquisisca tassativamente, motivato parere di conformità dei citati programmi di attività e spesa al Programma Operativo Regionale, in oggetto ed al relativo complemento, espresso dal Comitato di Sorveglianza di cui all’art. 35 del Regolamento (CE) 1260/99.

Di stabilire che l’Agenzia Piemonte Lavoro, nell’ambito dell’autonomia statutaria, svolga servizi di assistenza tecnica a favore delle Province, ai fini della predisposizione ed attuazione dei sopra indicati programmi di attività e spesa.

Di assegnare ed accantonare le somme di: lire 6.635.444.324 sul cap. 11546/2000, (A.101094) di lire 6.487.990.008 sul cap.11442/2000, (A.101095) di lire 1.621.997.504 sul 11540/2000 (A. 101096) a favore della Direzione regionale 15 Formazione professionale - lavoro per gli atti di competenza relativi al corrente esercizio finanziario.

Di prenotare le somme di lire 6.768.153.559 sul cap. 11546/2001, (P.100081) di lire 6.617.750.146 sul cap.11442/2001, (P.100082) di lire 1.654.437.536 sul 11540/2001 (P.100083) a favore della predetta Direzione Regionale per gli atti di competenza relativi all’esercizio finanziario dell’anno 2001.

Di prenotare le somme di lire 6.903.516.839 sul cap. 11546/2002, (P. 100021) di lire 6.750.105.354 sul cap.11442/2002, (P.100022) di lire 1.687.526.338 sul 11540/2002 (P.100023) a favore della predetta Direzione regionale per gli atti di competenza relativi all’esercizio finanziario dell’anno 2002.

Di stabilire che per il buon fine del presente provvedimento l’Amministrazione Regionale, successivamente ai relativi impegni di spesa, provveda con eventuali appositi atti dirigenziali tendenti a definire nell’ambito degli indirizzi impartiti alle Province, dove e quando occorra, il dettaglio delle procedure di ammissibilità delle spese, di ottenimento dei contributi e di semplificazione amministrativa.

(omissis)

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