Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2000, n. 26 - 1368
L.R. 41/98, art.2, commi 3 e 4, art.6, comma 1 - F.S.E. - Ob. 3 - P.O.R.
2000 - 2006, Asse A - Misura A.1 - Indirizzi e risorse a favore delle Province
- Assegnazione ed accantonamento di L.14.745.431.836 sui capp. 11546 -
11442 - 11540/2000 e prenotazione di Lire 30.381.489.771 sul bilancio pluriennale
2000 - 2002 a favore della Direzione regionale 15 Formazione Professionale
- Lavoro
A relazione dell Assessore Pichetto Fratin:
Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 Organizzazione delle
funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro;
considerato che la predetta legge prevede allart.2, comma 3, lett. d)
che la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai
compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione
ai sensi dellarticolo 2, comma 2 del Dlgs 469/97, fatta eccezione per
quelli che richiedono lunitario esercizio a livello regionale, è attribuita
alle Province;
considerato altresì che la predetta legge prevede al medesimo art. 2, comma
4, che le Province esercitano le funzioni attribuite nel rispetto degli
atti di indirizzo della Regione e garantendo la concertazione fra le parti
nelle Commissioni di cui allarticolo 6, comma 1, del Dlgs 469/97;
considerato che lart. 6, comma 1 della predetta legge stabilisce che la
Giunta Regionale adotti i sopra indicati atti di indirizzo e coordinamento
delle attività amministrative in materia di politiche del lavoro, nei quali
tra laltro stabilisce: a) le modalità ed i termini di presentazione dei
progetti di intervento e relative domande di finanziamento; b) le spese
ammissibili al finanziamento, le modalità di concessione, erogazione ed
eventuale revoca dei finanziamenti; c) le attività e procedure di controllo
sugli interventi finanziati nonché le modalità di valutazione dei risultati
occupazionali conseguiti;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 46 - 955 del 2/10/2000
di presa datto della Decisione della Commissione europea n. C (2000) 2068
del 21 settembre 2000 che approva il Programma operativo regionale del
Piemonte (P.O.R.) di attuazione degli interventi previsti nellambito dellobiettivo
3 del Fondo Sociale Europeo per il periodo temporale dallanno 2000 allanno
2006;
considerato che le indicazioni di spesa a carico del FSE, previste dal
citato Programma operativo, articolato in Assi e Misure e dal relativo
complemento, definiscono in Euro il limite di somma spendibile per la realizzazione
della Misura A1, equivalente in lire 14.745.431.836 per lanno 2000, in
lire 15.040.341.243 per lanno 2001, in lire 15.341.148.533 per lanno
2002, in lire 15.647.969.877 per lanno 2003, in lire 14.401.538.662 per
lanno 2004, in lire 14.760.664.468 per lanno 2005 ed in lire 15.055.885.619
per lanno 2006;
considerato, altresì, che il sopra citato Programma operativo prevede,
quale finalità degli interventi della Misura A1, il sostegno allorganizzazione
dei servizi per limpiego con lobiettivo di adeguare strutture, procedure
e organizzazione dei servizi, riqualificare il personale dei Centri per
limpiego; contribuire allofferta di servizi personalizzati di accoglienza,
di orientamento formativo e professionale, di accompagnamento lavorativo,
di incentivazione ai soggetti interessati allinserimento nel mercato del
lavoro, anche attraverso la progettazione di percorsi integrati, rispondere
alle esigenze di risorse lavorative e professionali delle imprese, individuare
e definire nuovi servizi e che lerogazione dei connessi servizi, ai sensi
dellart. 2, comma 3, della citata LR 41/98, compete alle Province;
ritenuto di ripartire le risorse relative alle attività di attuazione della
sopra citata Misura A1, fatta eccezione per quote annuali necessarie a
provvedere allerogazione di servizi che richiedono lunitario esercizio
a livello regionale, tra le Province piemontesi, in base allincidenza
percentuale provinciale della disoccupazione rilevata al 30/6/2000, aggiornabile
annualmente da apposito provvedimento ed in base alla proposta contenuta
nel parere del Comitato al lavoro e formazione professionale, di cui al
seguente paragrafo, con le modalità ed i termini stabiliti dal dispositivo
della presente deliberazione;
visto il Regolamento (CE) N. 1685/2000 della Commissione delle Comunità
Europee del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE) n. 1269/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio riguardante lammissibilità
delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
preso atto del parere, di cui al comma 1 dellart. 8 della LR 41/98, espresso
dal Comitato al lavoro e formazione professionale, di cui al comma 2 del
predetto articolo, nella seduta del 30/10/2000, recante tra laltro la
proposta alla Giunta Regionale, di aggiungere al preesistente criterio
di ripartizione delle somme basato sullincidenza statistica della disoccupazione
locale, il criterio dellattribuzione di una quota di contributo predefinita
uguale tra tutte le Province con laggiunta, esclusivamente per le Province
di nuova istituzione, di unulteriore quota ai fini di agevolare ed incentivare
lavvio dei nuovi servizi per limpiego su scala locale;
ritenuto di condividere la predetta proposta;
vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 di approvazione del bilancio
di previsione dellesercizio finanziario per lanno 2000 e pluriennale
2000 - 2002 e dato atto della disponibilità finanziaria a carico dei capitoli
11546, 11442 e 11540 necessaria a fare fronte, per il corrente esercizio
finanziario, agli impegni di spesa derivanti dallattuazione degli interventi
sopra citati;
vista la determinazione dirigenziale n. 291 del 10/11/200 di iscrizione
della somma di lire 111.401.495.385 sul cap.11546/2001 e della somma di
lire 108.925.905.030 sul cap. 11442/2001 nonchè della somma di lire 113.629.523.710
sul cap. 11546/2002 e della somma di lire 111.104.422.660 sul cap. 11442/2002
del bilancio pluriennale 2000-2002, dato atto della disponibilità finanziaria
a carico dei predetti capitoli, necessaria a fare fronte, per i successivi
esercizi finanziari, agli impegni di spesa che deriveranno dalla relativa
attuazione degli interventi citati;
dato atto, altresì, che ogni impegno di spesa dovrà essere assunto secondo
il principio del cofinanziamento ripartendo il totale delle risorse disponibili
sui pertinenti capitoli di spesa, per il 45% a carico del Fondo Sociale
Europeo, per il 44% a carico del Fondo di rotazione, di cui alla L 183/87
e per l11% a carico dei fondi regionali;
considerata la condizione di necessità ed urgenza determinata dalle norme
di contabilità regionale relativamente ai termini di scadenza di registrazione
degli impegni di spesa sul bilancio dellanno corrente e di prenotazione
delle somme relativamente agli esercizi previsti nel bilancio pluriennale;
ritenuto, pertanto, di assegnare ed accantonare le somme necessarie per
lattuazione del presente provvedimento a favore della Direzione regionale
15 Formazione professionale-lavoro;
vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51: Norme sullorganizzazione
degli uffici e sullordinamento del personale;
vista la legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55: Norme di contabilità
regionale e la legge regionale 29 dicembre 1991, n. 41: Modifiche ed
integrazioni alla LR 29 dicembre 1981, n. 55;
dato atto dellistruttoria relativa al presente provvedimento, effettuata
dai competenti uffici regionali;
preso atto infine, interamente, di quanto in premessa indicato;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
Di stabilire ladozione della Misura A1 del Programma Operativo Regionale
per il periodo temporale dallanno 2000 allanno 2006, degli interventi
finalizzati allobiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo secondo le disposizioni
del Regolamento (CE) 1260/1999 del 21 giugno 1999, così come approvato
dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2000) 2068 del 21 settembre
2000, quale misura che comporta la gestione e lerogazione dei servizi
connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del
lavoro conferite alla Regione ai sensi dellart. 2, comma 2 del decreto
legislativo 20 dicembre 1997, n. 469 e disciplinate dalla legge regionale
14 dicembre 1998, n. 41.
Di stabilire, per gli effetti dellart. 2, comma 3, lett. d) della LR 41/98,
che le Province piemontesi effettuino la gestione ed erogazione dei servizi,
previsti dallattuazione della sopra citata Misura A1, connessi alle funzioni
ed ai compiti relativi alle politiche del lavoro conferite alla Regione,
loro attribuita, nel rispetto degli indirizzi definiti nei successivi paragrafi
del presente dispositivo.
Di stabilire, ai fini dellesercizio da parte delle Province delle attribuzioni
previste dallart. 2, comma 3, lett. d) della LR 41/98, che gli interventi
attuativi della Misura A1 del P.O.R. 2000-2006, devono essere volti, nel
rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1685 della Commissione
delle Comunità Europee del 28 luglio 2000 - recante disposizioni di applicazione
del citato regolamento (CE) n. 1269/99 riguardante lammissibilità delle
spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali - a
strutture, sistemi e misure di accompagnamento a favore di soggetti ed
attori del mercato del lavoro per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- adeguamento di strutture, procedure e organizzazione dei servizi per
limpiego;
- riqualificazione del personale del sistema regionale dei servizi per
limpiego;
- offerta di servizi personalizzati di accoglienza, di orientamento formativo
e professionale, di accompagnamento lavorativo, di incentivazione ai soggetti
interessati allinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso la
progettazione di percorsi integrati;
- risposta alle esigenze di risorse lavorative e professionali delle imprese,
- individuazione e definizione di nuovi servizi;
Di stabilire che predetti obiettivi devono essere raggiunti, in modo disgiunto
od integrato, attraverso:
a) azioni volte allo scambio di esperienze con operatori attivi al di fuori
del sistema regionale;
b) azioni di assistenza organizzativa per la strutturazione dei Centri
per limpiego con relativa acquisizione di attrezzature e materiali e ricorso
a prestazioni di figure professionali specialistiche. Relativamente a questultima
fattispecie il limite di somma spendibile dalla competente Amministrazione
non potrà in nessun caso superare lire 50.000.000 annui per persona e sarà
principalmente riferito alla fase di costruzione del sistema, fermo restando
che leventuale inserimento permanente presso lamministrazione, di tali
soggetti, avverrà a totale carico delle Province ed in conformità alle
norme sul pubblico impiego;
c) azioni volte alla messa in esercizio e diffusione del sistema informativo
SIL collegamento del medesimo con il sistemo informativo regionale;
d) azioni di progettazione e implementazione di sistemi per la rilevazione
e la gestione delle informazioni relative alla popolazione di riferimento
degli interventi, alle strutture operative, alle imprese;
e) azioni di ricerca, definizione, progettazione, sperimentazione e diffusione
di servizi innovativi e integrati, rafforzamento dei sistemi per la rilevazione
e lanalisi dei fabbisogni formativi finalizzazione alla costituzione,
gestione e sviluppo di reti a livello regionale, provinciale, locale tra
centri, strutture e soggetti, progettazione e gestione anagrafe scolastica
e formativa dei giovani fino a 18 anni detà, mediante raccordo con tutte
le istituzioni competenti;
f) azioni di studio e ricerca per il monitoraggio e la valutazione dei
servizi forniti, considerando in proposito le funzioni previste dallart.
9 della LR 41/98 per lAgenzia Piemonte Lavoro;
g) azioni di strutturazione ed implementazione di strumenti informatizzati
per la gestione di specifici servizi, di progettazione e implementazione
di strutture organizzative necessarie alla gestione del libretto individuale
di formazione, definizione degli standard per il bilancio di competenze
e lorientamento di supporto alla gestione di incentivi economici alle
imprese, a compensazione dei differenziali di produttività e di supporto
alla gestione di incentivi economici ai lavoratori, per lintegrazione
di opportunità di lavoro a bassa retribuzione Individuazione di esigenze
non coperte, progettazione e implementazione di nuovi servizi;
h) azioni di progettazione, organizzazione e gestione di servizi di incontro
tra domanda e offerta di lavoro, informative in merito ai nuovi servizi
forniti dai centri per limpiego, rivolte ai cittadini, agli attori del
mercato del lavoro, a soggetti istituzionali, a target specifici finalizzate
alla realizzazione di attività di comunicazione interna destinate agli
addetti dei centri per limpiego;
i) azioni mirate alla creazione, gestione e sviluppo di reti a livello
locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, tra centri,
strutture e soggetti che svolgono attività di servizio allimpiego;
l) azioni di comunicazione e informazione allutenza circa i servizi offerti
e le modalità di accesso e specifiche azioni di informazione e pubblicizzazione
relative alla concessione di incentivi economici alle imprese;
m) azioni mirate allanalisi sulla qualità e lefficacia dei servizi e
sulla soddisfazione dellutenza;
n) azioni di promozione di partenariato tra il sistema dei servizi per
limpiego e il sistema delle agenzie formative finalizzato anche ad una
migliore definizione dei fabbisogni formativi e del loro incrocio con le
esigenze dellutenza.
o) azioni formative rivolte agli operatori; sono realizzate attualmente
attraverso il progetto OPLA (DGR n. 58 - 28554 dell11/11/1999 e DD n.
968 del 30.11.1999). Relativamente alla formazione degli operatori, la
Giunta Regionale si riserva di formulare specifici ulteriori indirizzi.
Di stabilire inoltre che le azioni che prevedono assunzione di operatori
o conferimento di incarichi, devono essere attuate dalle Province in completa
conformità alle indicazioni previste dalla DGR n. 58 - 28554 del 11/11/1999
pena linammissibilità della spesa.
Di stabilire ai sensi dellart.2, comma 3, lett. d) LR 41/98 che le attività
relative alla:
- definizione dellimmagine istituzionale dei Centri e più in generale
dei servizi per limpiego,
- analisi e definizione del modello organizzativo di funzionamento dei
servizi per limpiego,
- monitoraggio, valutazione, assistenza tecnica,
- funzionamento del sistema informativo del lavoro ed alla sua sovraintendenza,
per la loro natura di funzioni generali ed indifferenziate richiedono lunitario
esercizio a livello regionale.
Di stabilire la ripartizione delle somme relative alla attuazione della
sopra citata Misura A1, tra le Province piemontesi, quale contributo, in
base allincidenza statistica, percentuale, provinciale della disoccupazione
rilevata al 30/6/2000, aggiornabile annualmente da apposito provvedimento,
fatta eccezione per quote annuali necessarie a provvedere allerogazione
di servizi che richiedono lunitario esercizio a livello regionale, assommata
ad una quota di contributo predefinita uguale a tutte le Province piemontesi
pari a lire 260.000.000 alla quale aggiungere altresì per le sole Province
di nuova istituzione, Biella e del Verbano Cusio Ossola, unulteriore quota
pari a lire 140.000.000, relativamente agli stanziamenti previsti sul bilancio
regionale di previsione annuale 2000 e pluriennale 2000-2002, come indicato
negli allegati - A - B - C - alla presente deliberazione di cui costituiscono
parte integrante.
Di stabilire che allimpegno delle predette somme, a favore dei legittimi
beneficiari, lAmministrazione Regionale provveda, in considerazione delle
condizioni di necessità ed urgenza derivanti dalle norme di contabilità
regionale e dalle direttive Europee, inderogabilmente allatto di esecutività
della presente deliberazione.
Di stabilire che alla liquidazione delle predette somme lAmministrazione
Regionale provveda in base allacquisizione agli atti di un idonea dichiarazione,
rivolta al Presidente della Giunta Regionale, di accettazione della presente
deliberazione, integralmente e senza riserve, sottoscritta dal Presidente
della Provincia.
Di stabilire, altresì che lAmministrazione Regionale, preventivamente
alladozione dellatto di impegno delle somme prenotabili sul bilancio
pluriennale, a carico dellesercizio finanziario dellanno 2001, acquisisca
agli atti un programma di attività e spesa, approvato da apposito atto,
predisposto dalle singole Province comprendente il rendiconto contabile
ed analitico delle spese sostenute nel corso dellesercizio dellanno 2000
in conseguenza del contributo ottenuto e la previsione delle attività e
delle spese effettuabili nel corso dellesercizio dellanno 2001, parimenti
adotti lo stesso procedimento in relazione allanno 2001 ed allanno 2002.
Di stabilire, inoltre che lAmministrazione Regionale, preventivamente
alladozione del sopra indicato atto di impegno, acquisisca tassativamente,
motivato parere di conformità dei citati programmi di attività e spesa
al Programma Operativo Regionale, in oggetto ed al relativo complemento,
espresso dal Comitato di Sorveglianza di cui allart. 35 del Regolamento
(CE) 1260/99.
Di stabilire che lAgenzia Piemonte Lavoro, nellambito dellautonomia
statutaria, svolga servizi di assistenza tecnica a favore delle Province,
ai fini della predisposizione ed attuazione dei sopra indicati programmi
di attività e spesa.
Di assegnare ed accantonare le somme di: lire 6.635.444.324 sul cap. 11546/2000,
(A.101094) di lire 6.487.990.008 sul cap.11442/2000, (A.101095) di lire
1.621.997.504 sul 11540/2000 (A. 101096) a favore della Direzione regionale
15 Formazione professionale - lavoro per gli atti di competenza relativi
al corrente esercizio finanziario.
Di prenotare le somme di lire 6.768.153.559 sul cap. 11546/2001, (P.100081)
di lire 6.617.750.146 sul cap.11442/2001, (P.100082) di lire 1.654.437.536
sul 11540/2001 (P.100083) a favore della predetta Direzione Regionale per
gli atti di competenza relativi allesercizio finanziario dellanno 2001.
Di prenotare le somme di lire 6.903.516.839 sul cap. 11546/2002, (P. 100021)
di lire 6.750.105.354 sul cap.11442/2002, (P.100022) di lire 1.687.526.338
sul 11540/2002 (P.100023) a favore della predetta Direzione regionale per
gli atti di competenza relativi allesercizio finanziario dellanno 2002.
Di stabilire che per il buon fine del presente provvedimento lAmministrazione
Regionale, successivamente ai relativi impegni di spesa, provveda con eventuali
appositi atti dirigenziali tendenti a definire nellambito degli indirizzi
impartiti alle Province, dove e quando occorra, il dettaglio delle procedure
di ammissibilità delle spese, di ottenimento dei contributi e di semplificazione
amministrativa.
(omissis)
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