Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2000
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Legge regionale 27 novembre 2000, n. 56.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme
per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica).
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il comma 8 dellarticolo 13 della legge regionale 28 marzo 1995,
n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificato dallarticolo
3 della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5, è inserito il seguente:
8 bis. In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme
di legge, il comune è autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 8,
alloggi di edilizia residenziale pubblica per la sistemazione di nuclei
familiari che a seguito della calamità stessa non possano risiedere nellabitazione
a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga allaliquota massima prevista
dal comma 1.
Art. 2.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 novembre 2000
Enzo Ghigo