Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2000

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Codice 14.7
D.D. 7 settembre 2000, n. 783

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Parisi Angelo - Amministratore della Ditta “Ortociccio di Parisi Angelo & C. S.n.c.” - Comune: Gavi (AL) - Tipo di intervento: realizzazione opere di urbanizzazione primaria per la formazione di PEC artigianale

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Parisi Angelo - in qualità di Amministratore della Ditta “Ortociccio di Parisi Angelo & C. S.n.c., con sede in Gavi (AL) Via Serravalle n. 13, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per la formazione del PEC artigianale ”Località Valle" consistenti in movimenti di terra relativi alla sistemazione area artigianale, mediante innalzamento quota del terreno e precisamente: - riporto di terreno naturale per le zone destinate a verde e/o viabilità; - riporto materiale di cava, toutvenat, ghiaione per le zone in cui sono previsti insediamenti; - realizzazione di nuove scarpate e nuovi fossi di scolo per la regimazione delle acque meteoriche; - realizzazione di trincea drenante con tubo microforato in P.V.C. e tessuto geotessile Typar con relativo pozzetto di raccolta, - realizzazione strada di accesso all’area PEC; sui terreni censiti al N.C.T. al Foglio n. 26 mappali nn. 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 nel territorio del Comune di Gavi (AL) Località Valle per una superficie complessiva di mq. 21.160.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i movimenti di terra necessari per l’esecuzione dei lavori di che trattasi dovranno essere limitati allo stretto necessario e comunque non superiori a quanto previsto in progetto;

2. il terreno di risulta dovrà essere sistemato in posto impedendone lo scivolamento, oppure portato a pubblica discarica; alle scarpate risultanti sia dagli scavi che dai riporti, dovrà essere dato un profilo di sicura stabilità con pendenze non superiori a 45º, le stesse dovranno essere immediatamente inerbite;

3. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e, in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi e dei riporti in accordo coni disposti del DM 47/88, specialmente per quanto concerne gli accumuli e le superfici di scavo temporanee;

4. gli scavi anche se provvisori e di cantiere, dovranno essere opportunamente armati;

5. dovrà essere eseguita un’accurata regimazione delle acque superficiali in tutte le aree interessate dai lavori; tali acque dovranno essere condotte negli impluvi naturali mediante canaline di scolo;

6. tutte le opere di drenaggio e di regimazione delle acque superficiali dovranno essere regolarmente sottoposte a periodica ispezione e manutenzione lungo tutto lo sviluppo delle stesse, fino all’immissione nel reticolo idrografico naturale.

7. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nella relazione Geologico-tecnica allegata alla documentazione progettuale, in particolare per quanto riguarda la scrupolosa regimazione delle acque superficiali e le modalità di realizzazione del rilevato;

I lavori dovranno essere ultimati entro il periodo di validità della Concessione Urbanistico Edilizia e comunque non oltre quattro anni dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 la Ditta, prima dell’inizio dei lavori, dovrà provvedere ad effettuare in versamento, sul Capitolo 3045 della Regione Piemonte, della somma di L. 4.232.000 quale deposito cauzionale, da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga dall’obbligo del rimboschimento e/o versamento del relativo corrispettivo per le opere di urbanizzazione primaria, in quanto le trasformazioni d’uso del suolo sono conseguenti alla realizzazione di opere di interesse pubblico; per le singole realizzazioni delle future infrastrutture artigianali dovrà essere richiesta, volta per volta, nuova autorizzazione alla Regione Piemonte tramite il Corpo Forestale dello Stato.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Fulvio Mannino