Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2000

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Comunicato del Direttore Regionale alla Promozione attività culturali, Istruzione e Spettacolo

Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari - Art. 2 L.R. 38/2000 e D.P.G.R. 17 luglio 2000 n. 6/R - Anno 2000

A norma di quanto stabilito dall’art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000 n. 38 recante all’oggetto “Interventi a sostegno delle attività musicali”, nonché dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 37-381 del 4 luglio 2000 e dal successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/R del 17 luglio 2000, con determinazione n. 256 del 17 novembre 2000 questa Direzione Regionale ha approvato l’iscrizione all’Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari delle Associazioni specificate nel successivo elenco.

Sono state iscritte all’Albo regionale le Associazioni che, avendo presentato domanda entro il termine del 30 settembre 2000, sono risultate in possesso dei seguenti requisiti, previsti dal Regolamento di cui al sopra indicato D.P.G.R. n. 6/R del 17 luglio 2000:

1) Configurazione dell’Associazione richiedente quale complesso bandistico o società filarmonica, gruppo vocale o società corale, complesso strumentale o gruppo folkoristico-musicale;

2) Legale costituzione dell’Associazione richiedente mediante atto costitutivo e statuto-regolamento assunti con atto notarile o con scrittura privata purché registrata al competente Ufficio del Registro degli atti privati;

3) Svolgimento dell’attività musicale popolare senza scopo di lucro;

4) Documentato svolgimento, da parte dell’Associazione richiedente e a far data dalla legale costituzione di cui al precedente punto 3), di una precedente attività almeno triennale svolta a carattere continuativo e amatoriale non-professionale nel settore della musica popolare, con l’esecuzione di repertorio riconducibile alla tradizione musicale, corale o folkloristica italiana, delle regioni italiane o dei gruppi minoritari presenti storicamente e radicati sul territorio nazionale, con l’esclusione tra l’altro delle Associazioni aventi repertorio e finalità di diffusione correlati prevalentemente alla musica classica e colta in genere.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, l’iscrizione delle Associazioni all’Albo ha validità decennale dall’anno di avvenuta iscrizione, fatte salve cancellazioni d’ufficio o su istanza di parte. Trascorsi dieci anni le Associazioni iscritte potranno confermare con apposita istanza scritta, presentata nei termini di legge e regolamento e pena la cancellazione, l’iscrizione all’Albo.

Il Direttore
Rita Marchiori

Allegato (Fare riferimento al file PDF)