Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2000
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Comunicato del Direttore Regionale alla Promozione attività culturali,
Istruzione e Spettacolo
Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari - Art.
2 L.R. 38/2000 e D.P.G.R. 17 luglio 2000 n. 6/R - Anno 2000
A norma di quanto stabilito dallart. 2 della legge regionale 7 aprile
2000 n. 38 recante alloggetto Interventi a sostegno delle attività musicali,
nonché dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 37-381 del 4 luglio 2000
e dal successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/R del
17 luglio 2000, con determinazione n. 256 del 17 novembre 2000 questa Direzione
Regionale ha approvato liscrizione allAlbo regionale dei soggetti svolgenti
attività musicali popolari delle Associazioni specificate nel successivo
elenco.
Sono state iscritte allAlbo regionale le Associazioni che, avendo presentato
domanda entro il termine del 30 settembre 2000, sono risultate in possesso
dei seguenti requisiti, previsti dal Regolamento di cui al sopra indicato
D.P.G.R. n. 6/R del 17 luglio 2000:
1) Configurazione dellAssociazione richiedente quale complesso bandistico
o società filarmonica, gruppo vocale o società corale, complesso strumentale
o gruppo folkoristico-musicale;
2) Legale costituzione dellAssociazione richiedente mediante atto costitutivo
e statuto-regolamento assunti con atto notarile o con scrittura privata
purché registrata al competente Ufficio del Registro degli atti privati;
3) Svolgimento dellattività musicale popolare senza scopo di lucro;
4) Documentato svolgimento, da parte dellAssociazione richiedente e a
far data dalla legale costituzione di cui al precedente punto 3), di una
precedente attività almeno triennale svolta a carattere continuativo e
amatoriale non-professionale nel settore della musica popolare, con lesecuzione
di repertorio riconducibile alla tradizione musicale, corale o folkloristica
italiana, delle regioni italiane o dei gruppi minoritari presenti storicamente
e radicati sul territorio nazionale, con lesclusione tra laltro delle
Associazioni aventi repertorio e finalità di diffusione correlati prevalentemente
alla musica classica e colta in genere.
Ai sensi dellart. 3 del Regolamento, liscrizione delle Associazioni allAlbo
ha validità decennale dallanno di avvenuta iscrizione, fatte salve cancellazioni
dufficio o su istanza di parte. Trascorsi dieci anni le Associazioni iscritte
potranno confermare con apposita istanza scritta, presentata nei termini
di legge e regolamento e pena la cancellazione, liscrizione allAlbo.
Il Direttore
Allegato (Fare riferimento al file PDF)
Rita Marchiori