Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2000, n. 77 - 1418

Alluvione 13-17 ottobre 2000 - Danni all’agricoltura - Finanziamenti della Regione Piemonte in anticipazione delle assegnazioni del Fondo di Solidarieta’ Nazionale di cui alla legge 185/92 - Pronto intervento regionale

A relazione degli Assessori Scanderebech, Vaglio:

1 - PREMESSA

L’alluvione del 13-17 ottobre 2000 ha provocato, tra l’altro, ingenti danni all’agricoltura:

- perdita di prodotti ancora in campo come riso, mais, soia

- perdita o danneggiamento di prodotti agricoli già immagazzinati (grano, silomais ecc.)

- perdita di scorte vive (bestiame) o scorte morte (macchine, sementi, carburante, concime)

- danni alle strutture aziendali (abitazioni, strutture produttive, terreni)

- danni alle infrastrutture agricole (strade interpoderali, acquedotti, elettrodotti)

- danni alle opere di bonifica e alle opere d’irrigazione

- danni alle opere di bonifica montana

Da una prima stima i danni ammontano a circa 1000 MLD così distinti:

1) danni alle opere di bonifica e di irrigazione

alle infrastrutture rurali (strade interpoderali ecc.) L. 500 miliardi

2) danni alle strutture aziendali, terreni, scorte vive e morte L. 250 miliardi

3) danni alle colture in campo L. 250 miliardi

Trattasi di una prima stima in quanto sono in corso gli accertamenti definitivi.

2 - INTERVENTI PREVISTI

Per venire incontro alle esigenze di pronto intervento in agricoltura è stato previsto che le aziende agricole fruiscano delle provvidenze previste nell’ordinanza della Protezione Civile n. 3090 in data 18/10/2000 con il finanziamento di case di abitazione e attività produttive (scorte vive e scorte morte, strutture aziendali ecc.) così come tutti gli altri settori (artigianato, commercio, industria):

Come è stato chiarito con la direttiva attuativa, in data 3/11/2000 dall’art. 3 della citata ordinanza sono compresi nel finanziamento i prodotti agricoli già raccolti e immagazzinati (prodotti finiti, prodotti semilavorati) mentre per le colture in campo si farà fronte con separata domanda ai sensi della legge 185/92 dei soggetti beneficiari.

La Regione ha avviato le procedure per l’attivazione della legge 185/92 invitando, ai sensi della l.r. n°17/99, con nota n. 8697 in data 27/10/2000, le Province e le Comunità Montane ad accertare, sul proprio territorio, i danni alle colture, strutture e infrastrutture rurali. Nel contempo sono state invitate le Direzioni regionali competenti, ad accertare i danni alle opere di bonifica e di irrigazione.

E’ stata stabilita la scadenza del 27/11/2000 per il termine della verifica dei danni ai quali seguirà il conteggio dei dati e la redazione della deliberazione di riconoscimento dell’eccezionalità dell’evento alluvionale e di delimitazione dei territori danneggiati, con la individuazione degli interventi da proporre al ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

Le procedure ordinarie di attivazione della legge 185/92, fortemente condizionate dall’attuale carenza di disponibilità finanziarie sul Fondo di Solidarietà Nazionale, richiedono tempi non compatibili con le esigenze di un pronto intervento che eviti il rallentamento o addirittura il blocco delle attività produttive.

3 - PRONTO INTERVENTO REGIONALE

1) Legge regionale di devoluzione

La Regione Piemonte ha individuato risorse sul bilancio regionale del corrente anno per lire 15.000.000.000.= da destinarsi al finanziamento del pronto intervento come anticipazione di finanziamenti del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Infatti con la legge di bilancio approvata dal Consiglio regionale in data 26/10/2000, attualmente in attesa del visto da parte del Governo è stato prevista una devoluzione di fondi provenienti dall’assegnazione statale sul Fondo di Solidarietà Nazionale assegnata alla Regione Piemonte in occasione dell’alluvione del 1994 già accertati quali economie.

Ferma restando l’originaria destinazione delle somme è stato trasferito l’impiego delle economie dell’alluvione 1994 all’alluvione dell’ottobre scorso, rispettando tutti i parametri, criteri e massimali previsti dalle leggi 22/95, 35/95 e 438/95.

Inoltre con la stessa legge di Bilancio sono stati reperite altre lire 2.429.000.000.= da economie libere dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca.

2) Condizioni

Tra tutti gli aiuti ammissibili al pronto intervento regionale viene effettuata la scelta di destinare le risorse per le seguenti azioni non contemplate nell’Ordinanza n.3090/2000:

- Risarcimento per la perdita delle anticipazioni colturali a seguito della sommersione dei terreni con perdita totale del prodotto;

- Lavori di ripristino degli impianti irrigui danneggiati, che risultino indispensabili, urgenti e indifferibili per la ripresa della funzionalità dell’infrastruttura.

Trattasi di anticipazioni di pronto intervento; sono fatte salve le eventuali integrazioni anche a seguito di modificazioni alla legge 185/1992 o di leggi regionali.

Vengono adottati i seguenti parametri di aiuto e condizioni:

a)- Per attenuare il danno economico nelle zone in cui i terreni sono stati sommersi dalle acque dell’alluvione 13-17 ottobre 2000, nel seguente modo:

si assimila la perdita per sommersione delle colture ancora in campo alla perdita delle anticipazioni colturali a suo tempo sostenute e si consente all’agricoltore di effettuare la scelta, per le stesse superfici, fra il contributo di pronto intervento come di seguito specificato oppure i normali prestiti quinquennali previsti dall’art.3 comma 2° lettere c) d) della legge 185/92.

Contributo - fino a L. 9.000.000/ha per le colture ortofloricole e vivaistiche

- fino a L. 1.200.000/ha per le altre colture

Il limite massimo per azienda è di L. 100.000.000.

Sono fatte salve le eventuali integrazioni disposte da modificazioni in corso alla legge n°185/92 o da leggi regionali.

b)- Per i ripristini di opere irrigue danneggiate dall’alluvione del 13-17 ottobre 2000 è previsto il seguente contributo:

fino ad un massimo di L. 200.000.000 per infrastruttura

Per consentire l’esercizio dell’attività irrigua nella prossima annata agraria a partire dalla primavera del 2001 è indifferibile il ripristino delle opere irrigue danneggiate, in quanto il periodo utile per l’esecuzione dei lavori sulle opere di presa, è limitato ai mesi invernali.

Si prende dunque atto che i consorzi interessati alla gestione dell’irrigazione hanno chiesto l’autorizzazione di iniziare immediatamente i lavori di pronto intervento, nell’intesa che tale autorizzazione non costituisce impegno finanziario per l’Amministrazione Regionale.

c)- Con successiva deliberazione della Giunta Regionale verrà effettuato il riparto per tipologia di danni (alle colture e alle opere irrigue) nonché per Ente Delegato (Provincia o Comunità Montana) e per Assessorato Competente (irrigazione di montagna o di pianura/collina) sulla base delle richieste pervenute e sentito il Comitato di cui all’art.7, comma 8 della l.r. n°34/98. Nel piano di riparto verrà stabilita l’esatto ammontare del contributo nell’ambito dei massimali più sopra indicati e le eventuali priorità.

Al finanziamento del ripristino dei predetti danni dovuti all’alluvione si farà fronte:

- con i fondi del pronto intervento regionale;

- con il Fondo di Solidarietà Nazionale previsto dalla legge 185/92.

Le procedure per l’applicazione di tale Fondo sono già avviate presso il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

E’ pertanto necessario incaricare la direzione Territorio Rurale e la Direzione Economia Montana e Foreste rispettivamente per le opere irrigue collettive di pianura e collina e per le opere irrigue collettive di montagna, ad autorizzare i Consorzi Irrigui richiedenti a eseguire i lavori di pronto intervento indispensabili alla riattivazione dell’irrigazione. Il finanziamento è condizionato dall’approvazione della legge di devoluzione e dalla relativa capienza dei fondi nonché all’assegnazione dei finanziamenti da parte dello Stato ai sensi della legge 185/92.

Si precisa che per gli interventi di cui sopra è stata predisposta a cura degli Uffici della Regione apposita modulistica che sarà inviata alle Province, alle Comunità Montane alle Organizzazioni Agricole di categoria e ai Consorzi Irrigui e sarà divulgata sul sito Internet della Regione Piemonte.

Sentito il Gruppo Tecnico del Comitato di cui all’art.7, comma 8 della l.r. n°34/98, in data 10/11/2000;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1) Sono avviate le procedure dell’attuazione del pronto intervento in agricoltura per i danni arrecati dall’alluvione del 13-17 ottobre 2000, previsto dalla legge di devoluzione approvata dal Consiglio regionale in data 26/10/2000.

2) Valgono le condizioni e i massimali in premessa indicati.

3) Con successiva deliberazione della Giunta Regionale verrà effettuato il riparto per tipologia di danni (alle colture e alle opere irrigue) nonché per Ente Delegato (Provincia o Comunità Montana) e per Assessorato Competente (irrigazione di montagna o di pianura/collina) sulla base delle richieste pervenute e sentito il Comitato di cui all’art.7, comma 8 della l.r. n°34/98. Nel piano di riparto verrà stabilita l’esatto ammontare del contributo nell’ambito dei massimali sopra indicati e le eventuali priorità.

4) Per quanto riguarda le opere irrigue collettive sono incaricate la Direzione regionale Economia Montana per le zone di montagna e la Direzione regionale Territorio Rurale per le zone di collina e pianura, ad autorizzare i consorzi irrigui richiedenti ad eseguire i lavori di pronto intervento necessari alla riattivazione della irrigazione al fine di evitare ulteriori danni alla colture a causa della mancata irrigazione nella prossima annata agraria.

Per quanto in premessa riportato si autorizzano i Consorzi Irrigui ad attuare il pronto intervento, fermo restando che tale autorizzazione non costituisce impegno finanziario per l’Amministrazione Regionale. Deve trattarsi di:

a) lavori che siano causati dall’alluvione del 13-17 ottobre 2000;

b) lavori che risultino indispensabili, urgenti e indifferibili per il ripristino della funzionalità dell’infrastruttura;

5) Il finanziamento è condizionato dall’esecutività della legge di devoluzione e dalla relativa capienza dei fondi, nonché all’assegnazione dei finanziamenti da parte dello Stato ai sensi della legge 185/92.

6) Le richieste di pronto intervento dovranno pervenire entro e non oltre il 4 dicembre 2000 ai seguenti Enti:

* per quanto riguarda le colture ai Comuni, i quali provvederanno a inoltrarle entro il successivo 11 dicembre:

alle Province (per le zone al di fuori dei territori inclusi in Comunità Montane)

alle Comunità Montane (per le zone comprese nel proprio territorio)

* per quanto riguarda le opere irrigue alla Regione Piemonte, corso Stati Uniti, 21, 10128 Torino, intestate:

alla Direzione Economia Montana (per le zone di montagna)

alla Direzione Territorio Rurale (per le zone di pianura/collina)

(omissis)