Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2000
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2000, n. 77 - 1418
Alluvione 13-17 ottobre 2000 - Danni allagricoltura - Finanziamenti della
Regione Piemonte in anticipazione delle assegnazioni del Fondo di Solidarieta
Nazionale di cui alla legge 185/92 - Pronto intervento regionale
A relazione degli Assessori Scanderebech, Vaglio:
1 - PREMESSA
Lalluvione del 13-17 ottobre 2000 ha provocato, tra laltro, ingenti danni
allagricoltura:
- perdita di prodotti ancora in campo come riso, mais, soia
- perdita o danneggiamento di prodotti agricoli già immagazzinati (grano,
silomais ecc.)
- perdita di scorte vive (bestiame) o scorte morte (macchine, sementi,
carburante, concime)
- danni alle strutture aziendali (abitazioni, strutture produttive, terreni)
- danni alle infrastrutture agricole (strade interpoderali, acquedotti,
elettrodotti)
- danni alle opere di bonifica e alle opere dirrigazione
- danni alle opere di bonifica montana
Da una prima stima i danni ammontano a circa 1000 MLD così distinti:
1) danni alle opere di bonifica e di irrigazione
alle infrastrutture rurali (strade interpoderali ecc.) L. 500 miliardi
2) danni alle strutture aziendali, terreni, scorte vive e morte L. 250
miliardi
3) danni alle colture in campo L. 250 miliardi
Trattasi di una prima stima in quanto sono in corso gli accertamenti definitivi.
2 - INTERVENTI PREVISTI
Per venire incontro alle esigenze di pronto intervento in agricoltura è
stato previsto che le aziende agricole fruiscano delle provvidenze previste
nellordinanza della Protezione Civile n. 3090 in data 18/10/2000 con il
finanziamento di case di abitazione e attività produttive (scorte vive
e scorte morte, strutture aziendali ecc.) così come tutti gli altri settori
(artigianato, commercio, industria):
Come è stato chiarito con la direttiva attuativa, in data 3/11/2000 dallart.
3 della citata ordinanza sono compresi nel finanziamento i prodotti agricoli
già raccolti e immagazzinati (prodotti finiti, prodotti semilavorati) mentre
per le colture in campo si farà fronte con separata domanda ai sensi della
legge 185/92 dei soggetti beneficiari.
La Regione ha avviato le procedure per lattivazione della legge 185/92
invitando, ai sensi della l.r. n°17/99, con nota n. 8697 in data 27/10/2000,
le Province e le Comunità Montane ad accertare, sul proprio territorio,
i danni alle colture, strutture e infrastrutture rurali. Nel contempo sono
state invitate le Direzioni regionali competenti, ad accertare i danni
alle opere di bonifica e di irrigazione.
E stata stabilita la scadenza del 27/11/2000 per il termine della verifica
dei danni ai quali seguirà il conteggio dei dati e la redazione della deliberazione
di riconoscimento delleccezionalità dellevento alluvionale e di delimitazione
dei territori danneggiati, con la individuazione degli interventi da proporre
al ministero per le Politiche Agricole e Forestali.
Le procedure ordinarie di attivazione della legge 185/92, fortemente condizionate
dallattuale carenza di disponibilità finanziarie sul Fondo di Solidarietà
Nazionale, richiedono tempi non compatibili con le esigenze di un pronto
intervento che eviti il rallentamento o addirittura il blocco delle attività
produttive.
3 - PRONTO INTERVENTO REGIONALE
1) Legge regionale di devoluzione
La Regione Piemonte ha individuato risorse sul bilancio regionale del corrente
anno per lire 15.000.000.000.= da destinarsi al finanziamento del pronto
intervento come anticipazione di finanziamenti del Fondo di Solidarietà
Nazionale.
Infatti con la legge di bilancio approvata dal Consiglio regionale in data
26/10/2000, attualmente in attesa del visto da parte del Governo è stato
prevista una devoluzione di fondi provenienti dallassegnazione statale
sul Fondo di Solidarietà Nazionale assegnata alla Regione Piemonte in occasione
dellalluvione del 1994 già accertati quali economie.
Ferma restando loriginaria destinazione delle somme è stato trasferito
limpiego delle economie dellalluvione 1994 allalluvione dellottobre
scorso, rispettando tutti i parametri, criteri e massimali previsti dalle
leggi 22/95, 35/95 e 438/95.
Inoltre con la stessa legge di Bilancio sono stati reperite altre lire
2.429.000.000.= da economie libere dellAssessorato Agricoltura, Caccia
e Pesca.
2) Condizioni
Tra tutti gli aiuti ammissibili al pronto intervento regionale viene effettuata
la scelta di destinare le risorse per le seguenti azioni non contemplate
nellOrdinanza n.3090/2000:
- Risarcimento per la perdita delle anticipazioni colturali a seguito della
sommersione dei terreni con perdita totale del prodotto;
- Lavori di ripristino degli impianti irrigui danneggiati, che risultino
indispensabili, urgenti e indifferibili per la ripresa della funzionalità
dellinfrastruttura.
Trattasi di anticipazioni di pronto intervento; sono fatte salve le eventuali
integrazioni anche a seguito di modificazioni alla legge 185/1992 o di
leggi regionali.
Vengono adottati i seguenti parametri di aiuto e condizioni:
a)- Per attenuare il danno economico nelle zone in cui i terreni sono stati
sommersi dalle acque dellalluvione 13-17 ottobre 2000, nel seguente modo:
si assimila la perdita per sommersione delle colture ancora in campo alla
perdita delle anticipazioni colturali a suo tempo sostenute e si consente
allagricoltore di effettuare la scelta, per le stesse superfici, fra il
contributo di pronto intervento come di seguito specificato oppure i normali
prestiti quinquennali previsti dallart.3 comma 2° lettere c) d) della
legge 185/92.
Contributo - fino a L. 9.000.000/ha per le colture ortofloricole e vivaistiche
- fino a L. 1.200.000/ha per le altre colture
Il limite massimo per azienda è di L. 100.000.000.
Sono fatte salve le eventuali integrazioni disposte da modificazioni in
corso alla legge n°185/92 o da leggi regionali.
b)- Per i ripristini di opere irrigue danneggiate dallalluvione del 13-17
ottobre 2000 è previsto il seguente contributo:
fino ad un massimo di L. 200.000.000 per infrastruttura
Per consentire lesercizio dellattività irrigua nella prossima annata
agraria a partire dalla primavera del 2001 è indifferibile il ripristino
delle opere irrigue danneggiate, in quanto il periodo utile per lesecuzione
dei lavori sulle opere di presa, è limitato ai mesi invernali.
Si prende dunque atto che i consorzi interessati alla gestione dellirrigazione
hanno chiesto lautorizzazione di iniziare immediatamente i lavori di pronto
intervento, nellintesa che tale autorizzazione non costituisce impegno
finanziario per lAmministrazione Regionale.
c)- Con successiva deliberazione della Giunta Regionale verrà effettuato
il riparto per tipologia di danni (alle colture e alle opere irrigue) nonché
per Ente Delegato (Provincia o Comunità Montana) e per Assessorato Competente
(irrigazione di montagna o di pianura/collina) sulla base delle richieste
pervenute e sentito il Comitato di cui allart.7, comma 8 della l.r. n°34/98.
Nel piano di riparto verrà stabilita lesatto ammontare del contributo
nellambito dei massimali più sopra indicati e le eventuali priorità.
Al finanziamento del ripristino dei predetti danni dovuti allalluvione
si farà fronte:
- con i fondi del pronto intervento regionale;
- con il Fondo di Solidarietà Nazionale previsto dalla legge 185/92.
Le procedure per lapplicazione di tale Fondo sono già avviate presso il
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.
E pertanto necessario incaricare la direzione Territorio Rurale e la Direzione
Economia Montana e Foreste rispettivamente per le opere irrigue collettive
di pianura e collina e per le opere irrigue collettive di montagna, ad
autorizzare i Consorzi Irrigui richiedenti a eseguire i lavori di pronto
intervento indispensabili alla riattivazione dellirrigazione. Il finanziamento
è condizionato dallapprovazione della legge di devoluzione e dalla relativa
capienza dei fondi nonché allassegnazione dei finanziamenti da parte dello
Stato ai sensi della legge 185/92.
Si precisa che per gli interventi di cui sopra è stata predisposta a cura
degli Uffici della Regione apposita modulistica che sarà inviata alle Province,
alle Comunità Montane alle Organizzazioni Agricole di categoria e ai Consorzi
Irrigui e sarà divulgata sul sito Internet della Regione Piemonte.
Sentito il Gruppo Tecnico del Comitato di cui allart.7, comma 8 della
l.r. n°34/98, in data 10/11/2000;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
1) Sono avviate le procedure dellattuazione del pronto intervento in agricoltura
per i danni arrecati dallalluvione del 13-17 ottobre 2000, previsto dalla
legge di devoluzione approvata dal Consiglio regionale in data 26/10/2000.
2) Valgono le condizioni e i massimali in premessa indicati.
3) Con successiva deliberazione della Giunta Regionale verrà effettuato
il riparto per tipologia di danni (alle colture e alle opere irrigue) nonché
per Ente Delegato (Provincia o Comunità Montana) e per Assessorato Competente
(irrigazione di montagna o di pianura/collina) sulla base delle richieste
pervenute e sentito il Comitato di cui allart.7, comma 8 della l.r. n°34/98.
Nel piano di riparto verrà stabilita lesatto ammontare del contributo
nellambito dei massimali sopra indicati e le eventuali priorità.
4) Per quanto riguarda le opere irrigue collettive sono incaricate la Direzione
regionale Economia Montana per le zone di montagna e la Direzione regionale
Territorio Rurale per le zone di collina e pianura, ad autorizzare i consorzi
irrigui richiedenti ad eseguire i lavori di pronto intervento necessari
alla riattivazione della irrigazione al fine di evitare ulteriori danni
alla colture a causa della mancata irrigazione nella prossima annata agraria.
Per quanto in premessa riportato si autorizzano i Consorzi Irrigui ad attuare
il pronto intervento, fermo restando che tale autorizzazione non costituisce
impegno finanziario per lAmministrazione Regionale. Deve trattarsi di:
a) lavori che siano causati dallalluvione del 13-17 ottobre 2000;
b) lavori che risultino indispensabili, urgenti e indifferibili per il
ripristino della funzionalità dellinfrastruttura;
5) Il finanziamento è condizionato dallesecutività della legge di devoluzione
e dalla relativa capienza dei fondi, nonché allassegnazione dei finanziamenti
da parte dello Stato ai sensi della legge 185/92.
6) Le richieste di pronto intervento dovranno pervenire entro e non oltre
il 4 dicembre 2000 ai seguenti Enti:
* per quanto riguarda le colture ai Comuni, i quali provvederanno a inoltrarle
entro il successivo 11 dicembre:
alle Province (per le zone al di fuori dei territori inclusi in Comunità
Montane)
alle Comunità Montane (per le zone comprese nel proprio territorio)
* per quanto riguarda le opere irrigue alla Regione Piemonte, corso Stati
Uniti, 21, 10128 Torino, intestate:
alla Direzione Economia Montana (per le zone di montagna)
alla Direzione Territorio Rurale (per le zone di pianura/collina)
(omissis)