ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Regione Piemonte

1° Modifica all’ Accordo di programma, stipulato tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, in data 23.01.1998, finalizzato alla realizzazione, da parte di vari operatori, di interventi di edilizia residenziale convenzionata agevolata, finanziati nell’ambito del 7° programma (anno 1990), integrato dalle economie del 6° programma biennale ( anni 1988 - 89 ), ai sensi della legge 457 / 78, nonchè autofinanziati, nell’area denominata “ Sangone - Imperia 16.23 ” del Comune di Torino


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Programmazione Sanitaria

Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tra la regione Piemonte, la Provincia di Biella, il Comune di Ponderano, il Comune di Biella e l’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) n. 12 di Biella, per la realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero

Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali - Settore Programmazione e Promozione Interventi a Sostegno della Persona e della Famiglia e per la Qualificazione del Personale Socio-Assistenziale

Scheda riepilogativa del procedimento - Denominazione del procedimento: “L.R. 26/93 - Interventi a favore della popolazione zingara - Attuazione programma 2000" - Esame domande e contributi

Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali - Settore Programmazione e Promozione Interventi a Sostegno della Persona e della Famiglia e per la Qualificazione del Personale Socio-Assistenziale

Scheda riepilogativa del procedimento - Denominazione del procedimento: “L.R. 64/89 Riapertura termini per la presentazione di progetti previsti dal programma di interventi 1999 a favore degli immigrati extracomunitari di cui alla L.R. 64/89 e al D.Lgs. 286/98, attuativo della L. 40/98 - Attuazione programma 2000" - Esame domande e contributi

Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di cava in località Seccarezze lotti 2 - 3 - 4 del Comune di Luserna San Giovanni (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Cossano Belbo (Cuneo)

Statuto

Comune di Moncalieri (Torino)

Statuto comunale

Comunità Montana Valle Maira - San Damiano Macra (Cuneo)

Modifica allo Statuto (Deliberazione del Consiglio di Comunità Montana n. 18 del 29.9.2000)


ALTRI ANNUNCI

Asilo Infantile S. Anna - Chieri (Torino)

Avviso d’asta pubblica di vendita

ASL n. 3 - Torino

Costituzione elenco ufficiale prestatori di servizi professionali di importo inferiore a 40.000 Euro

ASL n. 17 - Savigliano (Cuneo)

Estratto avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di beni immobili

ASL n. 17 - Savigliano (Cuneo)

Estratto avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di bene immobile

ASL 21 - Casale Monferrato (Alessandria)

Regolamento aziendale per l’affidamento a professionisti esterni delle consulenze di natura tecnica di valore inferiore alla soglia comunitaria

ASL n. 21 - Casale Monferrato (Alessandria)

Avviso pubblico di ricerca per la formazione dell’elenco per l’anno 2001 di professionisti esterni per incarichi di consulenza di natura tecnica e di valore inferiore alla soglia comunitaria

ASL n. 21 - Casale Monferrato (Alessandria)

Avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata per l’anno 2001 (Articolo 23, comma 1 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e i.; Articolo 77 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

Comune di Armeno (Novara)

Estratto avviso d’asta pubblica per vendita di edificio ex asilo Sappa e di terreno pertinenziale all’edificio - 2° esperimento

Comune di Farigliano (Cuneo)

Delibera C.C. n. 30 del 7.7.2000. Approvazione piano per insediamenti Produttivi (P.I.P.) in località Piancerreto

Comune di Lesa (Novara)

Variante in itinere al Progetto Definitivo di Piano Regolatore Generale Comunale

Comune di Novara

Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di n. 4 beni immobiliari siti in Novara

Comune di Pinerolo (Torino)

Piano di Recupero “Borgo San Michele” in via Molino Colombini. Approvazione Variante n. 2

Comune di Pinerolo (Torino)

Avviso

Comune di Sestriere (Torino)

Approvazione piano di recupero

Comune di Valenza (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/60/AR - Acquisizione per delcassificazione a favore del Comune di Valenza di tratte delle S.P. n. 64 “Valenza - San Salvatore” e n. 78 “Valenza-Rivellino”

Consorzio Intercomunale Mappano C.I.M. - Mappano (Torino)

Nuove tariffe acquedotto decorrenza 1.1.2000

Provincia di Alessandria

Deliberazione n. 16 dell’8 marzo 2000 - Cessione e declassificazione a favore del Comune di Valenza di tratte delle SS.PP. n. 64 “Valenza - S. Salvatore” e n. 78 “Valenza - Rivellino”

Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 50009 del 29 settembre 2000: “Regolamento delle procedure di controllo degli impianti termici previste dall’art. 11 del D.P.R. 412/93, come integrato e modificato dal D.P.R. 551/99"

Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 52654 del 29 settembre 2000: “Regolamento d’attuazione delle funzioni amministrative relative alla Commissione giudicatrice ed all’espletamento dei corsi e degli esami di abilitazione all’esercizio venatorio ed all’attività di tassidermia ed imbalsamazione”

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Territoriale

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 80 del 4.1.2000

Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli - Vercelli

Avviso ai creditori - Lavori di ricostituzione di boschi danneggiati da avversità abiotiche sulla Serra d’Ivrea. Comune sede dell’intervento: Torrazzo (BI)



ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Regione Piemonte

1° Modifica all’ Accordo di programma, stipulato tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, in data 23.01.1998, finalizzato alla realizzazione, da parte di vari operatori, di interventi di edilizia residenziale convenzionata agevolata, finanziati nell’ambito del 7° programma (anno 1990), integrato dalle economie del 6° programma biennale ( anni 1988 - 89 ), ai sensi della legge 457 / 78, nonchè autofinanziati, nell’area denominata “ Sangone - Imperia 16.23 ” del Comune di Torino

Il D.P.G.R. 18 novembre 2000, n. 113è pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 47 - Parte I e II - del 22 novembre 2000 )Ndr)

Premesso che:

In data 23.01.1998, tra il Vice Presidente della Giunta Regionale del Piemonte e il rappresentante delegato dal Sindaco di Torino, è stato stipulato l’accordo di programma di cui all’oggetto, successivamente adottato dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con Decreto n. 3 del 03.02.1998 e pubblicato sul BUR n. 11 del 18.03.1998.

In data 05.08.1998, il Collegio di Vigilanza ha determinato la sospensione dei termini di alcuni adempimenti previsti dall’Accordo di programma, con efficacia immediata dal 06.08.1998, fino alla conclusione del procedimento amministrativo relativo alla 1°modifica dell’Accordo di programma; sospensione successivamente adottata dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con Decreto n. 54/98 del 06.08.1998

In data 04.11.1998, il Collegio di Vigilanza ha determinato la sospensione di ulteriori termini di alcuni adempimenti previsti dall’Accordo di programma, con efficacia dal 06.11.1998, fino alla conclusione del procedimento amministrativo relativo alla 1° modifica dell’Accordo di programma; sospensione successivamente adottata dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con Decreto n. 69 / 98 del 06.11.1998.

In data 25.01.2000, il Collegio di Vigilanza ha assentito le varianti ai progetti relativi ai lotti

F. Cooperativa Mutuo Soccorso Vigili del Fuoco; B Impresa Costruzioni F. Borio; G. Cooperativa S. Pancrazio; I. Cooperativa De Gasperi; successivamente adottate con D.P.G.R. n. 18 del 11.02.2000.

In data 06.07.1998, il Consiglio Comunale della Città di Torino, approvava la mozione n. 36 proposta dal Sindaco, avente per oggetto “ Integrazione dell’Accordo di programma Sangone - Imperia ” con la quale si impegnava l’Amministrazione ad assumere ogni atto necessario a consentire una riduzione significativa della concentrazione edilizia prevista nell’area Imperia dell’accordo di programma in oggetto, prevedendone la rilocalizzazione di 81 alloggi sull’area Tazzoli, ricompresa nell’ambito" Tazzoli - Faccioli"

Con nota n. 82 del 18.06.1998, il Sindaco della Città di Torino richiedeva formalmente alla Regione Piemonte, alla luce di quanto esposto al precedente paragrafo, di verificare la possibilità di ridefinire l’Accordo di programma.

Con nota n. 13458 dell’08.01.1999, il Sindaco della Città di Torino, richiedeva successivamente la convocazione della Conferenza di Servizi prevista ai sensi del 3° comma dell’art. 27 della legge 142/ 90, al fine di avviare il procedimento di modifica dell’accordo medesimo.

Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte,con nota n. 5469/S1 del 04.03.1999. ha convocato in data 23.01.1999, presso la Sala Giunta Regionale, la Conferenza di Servizi ai sensi del 3° comma dell’art. 27 della legge 142/ 90, per verificare la possibilità, da parte dei soggetti firmatari dell’accordo originario, di addivenire alla 1° modifica dell’accordo medesimo.

Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte,con nota prot n.14798/S1.1-481AP.del 18.07.2000 ha ulteriormente convocato in data 25.07.2000, presso lal Sala della Giunta Regionale, la Conferenza di Servizi conclusiva prevista dal 3° comma dell’art. 27 della legge 142/ 90, per verificare definitivamente la possibilità, da parte dei soggetti firmatari dell’accordo di programma originario, di addivenire alla definizione della 1° modifica dell’accordo.

Della seduta conclusiva è stato redatto apposito verbale da parte del Responsabile del procedimento, nel quale i rappresentanti della Conferenza, dopo ampio dibattito in merito alla possibilità di concludere positivamente la definizione della 1° modifica dell’accordo di programma, hanno convenuto all’unanimità di condividere l’iniziativa presentata dal comune di Torino

Il Responsabile del procedimento, relativamente alla 1° modifica dell’accordo di programma, ha acquisito agli atti i pareri di competenza degli Enti interessati, di seguito riportati, dandone informazione ai rappresentanti della Conferenza:

1) Pareri igienico sanitari riguardanti i quattro progetti, rilocalizzati nell’ambito Tazzoli, rilasciati dall’Azienda USL N.1 di Torino.

2) Parere del Settore Urbanistico Territoriale - area Metropolitana della Regione Piemonte

3) Parere del Settore Attuazione degli Interventi in materia di edilizia della Regione Piemonte

4) Parere favorevole della Divisione Edilizia e Urbanistica , Settore Procedimenti Istruttori edilizi del Comune di Torino.

5) Comunicazione dei soggetti attuatori relativa all’acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Con pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte n 13 del 31.03.1999, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 e della legge regionale 25.07.1994 n. 27, artt. 12 e 13.

Con pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte n 25 .del .21.06.2000, sono stati definiti i nuovi termini per la conclusione del procedimento.

Il Responsabile del procedimento ha comunicato in data 18.09.2000 alla Giunta Regionale, gli aspetti salienti della 1° modifica all’accordo di programma, allegando la bozza del medesimo.

In data 27.07.2000 il Comune di Torino, d’intesa con il Responsabile del procedimento nella seduta della Conferenza di Servizi del 25.07.2000, ha pubblicato, in sintonia con quanto previsto dall’art.17 7° comma della legge 56 / 77 e s.m.i., gli elaborati tecnici del progetto di variante urbanistica, oggetto della presente modifica all’accordo di programma, per un periodo di gg.30 complessivi, con la possibilità dal 15^al 30 ^ giorno di presentare eventuali osservazioni.

Alla conclusione del periodo di pubblicazione della variante urbanistica é pervenuta n 1 osservazione da parte del Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud n.prot.5141 / x - 9 - 1 del 24.08.2000

Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con nota n. 16312 / S1.45 del 07.08.2000 ha convocato un’ulteriore Conferenza di Servizi in data 04.09.2000, per l’esame dell’osservazione pervenuta.

Della suddetta seduta è stato redatto apposito verbale da parte del Responsabile del procedimento, nel quale i rappresentanti della Conferenza, dopo avere preso cognizione del contenuto dell’osservazione hanno controdedotto all’unanimità, ron accogliendo parzialmente, la richiesta avanzata dal Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud, sulla base delle considerazioni formulate dalla Divisione Edilizia e Urbanistica, Settore Strumentazione Urbanistica del Comune di Torino, in una nota ufficiosa, di cui è stata data lettura dal Responsabile del procedimento, e il cui atto ufficiale è stato trasmesso dal Comune medesimo con nota n. 1694 x-9-3 del 06.09.2000.

Il responsabile del procedimento ha provveduto con nota n. 12203 del 19.09.2000 a rendere noto al Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud, la decisione assunta dai rappresentanti partecpianti alla Conferenza di Servizi del giorno 04.09.2000, in merito alla osservazione presentata.

Nella medesima seduta i rappresentanti del Comune di Torino hanno chiesto alla Conferenza di esprimersi sulla proposta di un’ ulteriore modifica al testo dell’accordo, riguardante il paragrafo 18 delle premesse e l’art.3 dell’atto unilaterale d’obbligo.

La Conferenza ha condiviso la proposta dei rappresentanti del Comune di Torino in merito a quanto esposto al punto precedente, invitando il Responsabile del procedimento a introdurre nel testo della 1° modifica all’accordo di programma, le modifiche formulate nella nota ufficiosa dal Comune di Torino, successivamente formalizzata e trasmessa al Responsabile del procedimento dal Comune medesimo con nota n. 1694 - x-9-3 del 06.09.2000.

Il Responsabile del procedimento ha provveduto ad introdurre la modifica al paragrafo 18 delle premesse, mentre per quanto riguarda la modifica dell’art.3 dell’atto unilaterale d’obbligo, ritenendo di non dovere aggravare il procedimento con ulteriore copie corrette del suddetto documento,il Responsabile del Procedimento ha introdotto ufficialmente tale modifica nel testo della 1° modifica dell’accordo di programma, come di seguito esposto, a cui i soggetti attuatori devono fare espresso riferimento al momento della formalizzazione dell’impegno a sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo.

Art 3 pag.10:

l’espressione “ Le opere ed i manufatti saranno soggetti a collaudo in corso d’opera ed a collaudo definitivo, da eseguirsi a cura e spese del Comune ” è sostituita con “ Ai sensi dell’art. 28 della legge 109/94 così come successivamente modificato ed integrato i collaudi tecnico - amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso d’opera e a ultimazione definitiva dei lavori da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di opere, alla loro complessità ed all’importo delle stesse. Ogni onere afferente ai collaudi delle opere di urbanizzazione della presente convenzione è a carico dei Proponenti soggetti attuatori degli interventi.

La presente modifica all’accordo di programma, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27 - 23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma.

Tutto ciò premesso si stabilisce che:

l’anno duemila, addì 27 del mese di settembre , alle ore 10.00, nella sala della Giunta Regionale,sita in Piazza Castello 165, Torino.

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Vice Presidente, Sig. William Casoni, (omissis), domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165, il quale interviene al presente atto, per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 19128 / S1.1.45 del 21.09.2000.

E

Il Comune di Torino, rappresentato dal Dott. Mario Viano, (omissis), il quale interviene con delega n 9815 del 22.09.2000., al presente atto, in qualità di Assessore all’Edilizia e Urbanistica, domiciliato per la carica in Piazza S. Giovanni 5, per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 19128/ S1.1.45 del 21.09.2000.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) Ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 27 delle legge 142 / 90, così come modificato dalla legge 127 del 15.05.1997, è condivisa all’unanimità dal Presidente della Giunta Regionale, in questa sede rappresentato dal Vice Presidente, Sig. William Casoni e dal rappresentante delegato dal Sindaco della Città di Torino, Dott. Mario Viano, il contenuto relativo alla 1 modifica dell’accordo di programma originario , stipulato quest’ultimo, dagli Enti medesimi in data 23.01.1998, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente modifica, unitamente agli atti tecnico-amministrativi ad essa allegata.

2) La presente modifica all’accordo di programma, nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l’intesa, riguarda in sintesi:

* la delimitazione e la variazione delle destinazioni urbanistiche delle aree oggetto della modifica all’accordo, rappresentate nelle tavole 1 foglio 16 Ap-16 Bp del PRG del Comune di Torino e nelle schede normative relative all’ambito 16.23 Sangone - Imperia e 16.h Tazzoli - Faccioli, nonchè nelle tavole 1.1., 1.2. e 1.3. del documento riguardante il coordinamento urbanistico ambientale del progetto.

* Il trasferimento dalla porzione di ambito sita in Via Imperia , Via Portofino, della capacità edificatoria di mq 6470 di SLP, corrispondente a 81 alloggi,alla porzione di ambito sita in Corso Tazzoli e Via Rignon.

* la variante dei progetti assentiti come condizione sostitutiva al rilascio delle concessioni edilizie nell’ambito dell’accordo originario, per i lotti riguardanti i sottoelencati soggetti attuatori:

* A Consorzio Copel

* C Costruzioni Generali Edilquattro s.p.a

* D Cooperativa Labor Vita Est

* E Consorzio Unione.

* l’adozione del nuovo schema di Convenzione e del nuovo schema di atto uniliaterale d’obbligo ai sensi della legge 10/77 artt. 7 e 8 che sostituiranno, all’atto della loro sottoscrizione, i precedenti atti stipulati in data 11.05.1998.

* la realizzazione delle opere di urbanizzazione così come aggiornate in conseguenza della presente modifica all’accordo di programma

* la rideterminazione dei termini degli adempimenti contenuti nell’accordo di programma originario, nella convenzione e nell’atto unilaterale d’obbligo, comprensiva anche di quelli precedentemente sospesi dal Collegio di Vigilanza.

3) Le modifiche sopracitate, per maggiore funzionalità del testo, sono esplicitate dettagliatamente nei singoli paragrafi, di seguito riportati:.

Il paragrafo 10 delle premesse dell’accordo originario è modificato nel seguente modo :

“ La modifica all’accordo di programma interessa una delimitazione territoriale costituita da nove unità d’intervento per un area di concentrazione edilizia, standards urbanistici e viabilità, pari a 31.610 mq.

La delimitazione territoriale di cui sopra, evidenziata negli allegati della documentazione urbanistica e della documentazione illustrativa dell’ accordo di programma e della 1° modifica al medesimo, costituisce altresì riferimento giuridico per gli adempimenti, le modalità operative e gli obblighi contenuti nel nuovo schema di convenzione allegato alla presente modifica all’ accordo di programma, che i soggetti attuatori con nuovo atto d’obbligo, stipulato in data 15.09.2000, hanno dichiarato di conoscere ed accettare, impegnandosi conseguentemente a sottoscriverla nei tempi previsti dalla 1° modifica all’ accordo di programma, ovvero nei successivi 90.giorni dalla ratifica da parte del Consiglio Comunale, dell’adesione del Sindaco o del suo rappresentante delegato alla 1° modifica all’accordo di programma.I soggetti attuatori hanno altresì dichiarato di conoscere e accettare i contenuti del nuovo schema dell’atto unilaterale d’obbligo, ex artt. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10, impegnandosi a sottoscriverlo nei tempi e con le modalità indicate al paragrafo R delle premesse della nuova Convenzione.

- il paragrafo 11 delle premesse dell’accordo originario è sostituito dal seguente testo:

“ l’area territoriale destinata agli interventi edilizi e alle opere di urbanizzazione, dell’ambito Sangone - Imperia, distinta con la lettera A e C nella tavola n.2 della documentazione illustrativa, ” Coordinamento urbanistico e ambientale “ oggetto della 1° modifica all’accordo di programma, per un valore complessivo di mq 15.614 di superficie territoriale, di cui mq 11.041 localizzati nella porzione di ambito sita in Via Imperia e Via Portofino, e mq 4.573 localizzati nella porzione di ambito sita in corso Tazzoli e Via Rignon, è, in forza di appositi atti pubblici di compravendita e di permuta, di proprietà esclusiva, per quanto attiene i singoli lotti fondiari, e pro - quota ma pro - indivisa, per quanto attiene le aree a servizi da dismettere, degli operatori individuati nell’accordo di programma originario e nella 1° modifica, mentre la rimanente parte, pari a mq 15.996, distinta con la lettera B nella tavola 2 della documentazione illustrativa ” Coordinamento urbanistico e ambientale “allegata alla 1° modifica all’accordo di programma, è, come dichiarato dal Comune di Torino con nota n. 695/ 98 del 15.01.1998, di proprietà del medesimo.”

il 1° comma del paragrafo 12 delle premesse dell’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ l’accordo di programma e la relativa 1° modifica prevede la realizzazione, nell’ambito unitario Sangone - Imperia, 16.23 ancorchè separato in sub-ambito A Imperia e sub-ambito B Sangone, e sub-ambito C Tazzoli, di 9 unità minime d’intervento di nuova costruzione per una S.L.P complessivamente realizzabile pari a mq 14.843 così suddivisa:

- edilizia residenziale Agevolata Convenzionata a proprietà indivisa ( Cooperative indivise ) mq. 5170 sui lotti F-H-I.

- edilizia residenziale Agevolata Convenzionata a proprietà divisa o destinata alla vendita ( Coperative Divise e Imprese ) mq. 6030 di S.L.P. sui lotti A- B-C-D-

- edilizia residenziale privata convenzionata destinata all’assegnazione in proprietà e / o alla vendita mq. 3643 di SLP sui lotti G - E. “

- il paragrafo 13 delle premesse dell’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ per la realizzazione del programma costruttivo di cui sopra sono previste opere di urbanizzazione per un costo complessivo, aggiornato con la presente modifica all’accordo di programma, di L. 2.010.873.721, così suddivise:

- Strade pubbliche, parcheggi e marciapiedi    L. 452.509.987

- Piazza, verde, arredi, alberature L. 264.887.540

- Acquedotto L. 59.048.000

- Fognature L. 355.248.708

- Impianto Sportivo L. 567.365.535

- Telecom L. 45.335.202

- Illuminazione pubblica L. 266.478.749

fra le quali merita segnalare :

* spazi pubblici per la sosta e lo svago; verde pubblico ed area attrezzata gioco bimbi.

* costruzione di una bocciofila con annessa sede sociale.

* parcheggi pubblici in sede propria lungo alcuni tratti della viabilità

* l’attuazione di opere relative al tratto del proseguimento di via Portofino compreso nell’ambito a nord di Via Imperia, da sistemarsi a servizi e viabilità.

* il prolungamento di Via imperia fino al confine est dell’area e prosecuzione lungo il margine attualmente occupato dal campo di calcio di via delle Cacce.

* il verde pubblico di Via Formiggini ( ambito Sangone ) confermato a tale destinazione con variante urbanistica in sede di accordo di programma. “

- il paragrafo 16 delle premesse dell’accordo di programma è sostituito dal seguente testo.

ai sensi del 4° e 5° comma dell’art.27 della legge 142 / 90 l’adozione della presente 1° modifica all’ accordo di programma, con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, costituisce per i 4 progetti edilizi, allegati alla modifica medesima, condizione sostitutiva al rilascio delle rispettive concessione edilizie in variante ai progetti originari, a tutti gli effetti, a titolo oneroso, ai sensi della legge 28.01.1977 n. 10 a favore dei soggetti attuatori proprietari, rilocalizzati nella porzione di ambito sita in Corso Tazzoli e Via Rignon, Consorzio Produzione Lavoro CO.PE.L.; Costruzioni Generali Edilquattro s.p.a.; Soc. Coop. Edilizia Labor Vita Est.; Cooperativa Edilizia Unione, fatti salvi i diritti di terzi e previa l’osservanza degli adempimenti, delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nel nuovo schema di Convenzione e nel nuovo atto unilaterale d’obbligo ex artt. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10, allegati alla presente modifica.

Rimane confermata l’autorizzazione a edificare per gli altri operatori individuati nell’accordo originario, relativamente ai rimanenti 5 progetti, sin dall’inzio localizzati nella porzione di ambito sita in Via Imperia e via Portofino, con l’osservanza degli stessi obblighi indicati al comma precedente.

- il paragrafo 18 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ che per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo precedente, è previsto il convenzionamento in base alle disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 della legge 28.1.1977 n. 10 e che a tale scopo i soggetti attuatori devono produrre e perfezionare in collaborazione con il Comune di Torino, il nuovo atto unilaterale d’obbligo previsto dalla stessa legge, cosi’ come modificato nel testo allegato, con le modalità e nei termini fissati dal paragrafo R delle premesse al nuovo schema di Convenzione allegato alla 1° modifica all’ accordo di programma. ”

- il paragrafo 19 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ i soggetti attuatori dei progetti riguardanti i lotti di cui al paragrafo 15, dell’accordo di programma originario, in data 22.01.1998, hanno prodotto idonee garanzie fidejussorie, che si riconfermano con la presente modifica all’accordo di programma, relative all’esecuzione delle opere di Urbanizzazione, al pagamento del saldo degli Oneri di Urbanizzazione e a conferma e a copertura dell’eventuale pagamento del contributo afferente il costo di costruzione, come da attestazione del Comune di Torino in data 25.08.2000, Divisione edilizia e Urbanistica, Settore Procedure Amministrative Edilizie con le modalità definite dall’art. 11 del nuovo schema di Convenzione allegato alla presente modifica all’accordo di programma, corrispondente agli importi definiti dal Comune di Torino con nota prot.49/98 x -9-5 del.28.01.1998.

L. 385.568.711 per il lotto edilizio A

L. 381.739.940 per il lotto edilizio B

L. 380.881.996 per il lotto edilizio C

L. 755.299.197 per il lotto edilizio D

L. 513.380.076 per il lotto edilizio E

L. 308.878.618 per il lotto edilizio F

L. 620.104.276 per il lotto edilizio G

L. 1.015.617.855.per il lotto edilizio H

L. 303.801.814 per il lotto edilizio I

- il paragrafo 20 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

i soggetti attuatori dei progetti riguardanti i lotti di cui al paragrafo 15 dell’ accordo di programma originario, in data 08.05.1998 hanno provveduto al pagamento del corrispettivo complessivo di L. 2.801.587.000, riferito alle aree a servizi non cedute alla città di Torino, in quanto già di sua proprietà, ovvero all’area Sangone di mq. 15.996, secondo le quote fra essi ripartite e descritte al paragrafo B dell’art. 5 del nuovo schema di convenzione."

- il paragrafo 22 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“che il progetto generale degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione previsti nell’accordo di programma, si prefigge, in sintonia con le previsioni del programma di recupero urbano approvato denominato ” Via Artom “, e con la presente modifica, a seguito della mozione proposta dal Sindaco della Città di Torino ed approvata dal C.C. in data 06.07.1998 n. 36, la ricomposizione urbana dell’area oggetto dell’accordo di programma, attraverso l’alleggerimento del carico urbanistico nella porzione di ambito sita in Via Imperia , via Portofino e la contestuale rilocalizzazione di parte dell’edificato nella porzione di ambito sita in Corso Tazzoli - Via Rignon L’articolazione degli edifici si connota con tipologie edilizie in linea al fine di rafforzare il significato ed il valore urbano di tutto il complesso. ”

- il paragrafo 23 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ i soggetti attuatori, entro 240 giorni dalla stipula della nuova Convenzione allegata alla 1° modifica all’accordo di programma, dovranno cedere al Comune di Torino, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti gli interventi edilizi attuabili con il presente accordo di programma, aree nella misura di mq. 18.992, di cui 2996 mq, con 572 mq in eccedenza di standards, ex art. 21 legge 56/77 e s.m.i., di proprietà dei soggetti proponenti e 15.996 mq come corrispettivo già pagato secondo le modalità indicate all’art. 5 del nuovo schema di convenzione, essendo l’area già di proprietà comunale; tali aree saranno destinate alla realizzazione di nuove strade interne all’insediamento, al verde pubblico ed attrezzato, ai parcheggi e alle aree di collegamento comune ( piazze ), alla realizzazione di impianti sportivi, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall’art. 6 del nuovo schema di Convenzione allegato alla presente modifica all’accordo di programma.Nelle quote delle aree da cedere al Comune di Torino da parte dei soggetti attuatori, oltre a quelle sopraccitate, sono comprese anche mq.2.335 per viabilità pubblica veicolare e per percorsi pedonali. La mancata cessione delle aree di cui al presente paragrafo nei tempi prescritti, comporta la decadenza dell’accordo, salvo causa non imputabile ai soggetti attuatori, valutata dal Collegio di Vigilanza.

- il paragrafo 24 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ che i soggetti attuatori degli interventi inseriti nell’ambito dell’accordo di programma e della 1° modifica al medesimo per la quota di S.L.P. di competenza,come precisato nella tabella riassuntiva ” SLP in progetto - Superificie commerciale, n. di alloggi “, sono proprietari dei terreni in forza di appositi atti pubblici di proprietà trascritti, così come evidenziato ai paragrafi C ed I delle premesse del nuovo schema di Convenzione allegato alla presente modifica del programma e dagli atti specifici di proprietà allegati all’accordo di programma e alla relativa modifica.

il paragrafo 25 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ i dati quantitativi significativi di carattere urbanistico ed edilizio riguardante l’iniziativa oggetto dell’accordo di programma, sono così riassumibili :

Superficie territoriale delle aree oggetto della variante

Ambito 16.23 Sangone Superficie catastale mq. 15.996

Ambito 16.23 Imperia Superficie catastale     mq. 11.041

Ambito 16.23 Tazzoli Superficie catastale mq 4.573

Superficie totale mq. 31.610

Supericie lorda di pavimento ( S.L.P max realizzabile )

Ambito 16.23 -Imperia S.L.P mq. 8.373

Ambito 16.23 - Tazzoli S.L.P (15614 x 0,7 / 3) mq. 6.470

Superficie totale mq. 14.843

Entità delle aree per servizi pubblici e viabilità

Ambito 16.23. Sangone mq ( 11200 / 34 x 18 ) mq. 5.929

ex Ambito 16.l. Imperia mq.( 15614 x 0,80 ) mq. 12.491

Aree per servizi e viabilità Superficie totale mq. 18.420

Variante - localizzazione aree minime per servizi

pubblici e viabilità

Ambito 16.23 Sangone - Imperia

- quota parte sita in strada delle Cacce ang.Via Formiggini mq. 15.996

- quota parte sita in via Imperia, via Portofino, Via Loano mq. 2.424

Aree per Servizi e viabilità Supericie totale mq.18.420

il paragrafo 26 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ per la realizzazione degli interventi oggetto dell’accordo di programma originario e della presente 1 ° modifica, è stata proposta l’area da trasformare per servizi denominata dall’attuale PRG. comunale ” ambito 16.l. Imperia “dal perimetro variamente articolato, fronteggiante in parte via Imperia e Portofino e con accesso assicurato anche da Via Loano, nonchè l’ambito 16h Tazzoli,fronteggiante Corso Tazzoli e Corso Giovanni Agnelli. Tale proposta comporta il trasferimento sull’area Imperia di una quota di edificabilità pari a 8.373 di SLP, generata in parte dall’ambito medesimo e in parte dall’ambito Sangone 16.23, e la rilocalizzazione sull’ambito Tazzoli 16h di una quota di edificabilità generata dall’ambito Sangone - Imperia, pari a mq 6470 di SLP, corrispondente alle quattro unità edilizie trasferite mantenendo globalmente inalterato il dimensionamento dei Servizi; ciò determina la variazione dello strumento urbanistico generale, esplicitata nell’ individuazione di un unico ambito d’intervento, ancorchè separato fisicamente, denominato 16.23 ” Sangone - Imperia “

il paragrafo 27 delle premesse all’accordo di programma è integrato nel seguente modo:

“ La proposta oggetto della 1° modifica dell’accordo di programma, determina la modifica del punto 6 delle variazioni urbanistiche assentite nell’accordo di programma originario, nel modo seguente:

6) assenso alla sostituzione della scheda normativa dell’ambito 16.23 - Quartiere -Sangone delle norme Urbanistico - Edilizie di attuazione del Piano Regolatore Generale con nuova scheda, aggiornata con la presente 1° modifica, relativa alla nuova Zona Urbana di Trasformazione 16.23 - Sangone -Imperia., costituita dalle porzioni di ambito localizzate parte in strade delle Cacce angolo via Formiggini, parte in Via Imperia, Via Portofino, Via Loano, e parte sita in Corso Tazzoli.

nonchè determina la necessità di procedere ad assentire le nuove variazioni allo strumento urbanistico generale del Comune di Torino, relativamente ai seguenti aspetti:

9) assenso alla modifica del perimetro delle aree costituenti la zona urbana di trasformazione - ambito 16.23 “ Sangone - Imperia ” determinate dall’accordo di programma originario, - mediante nuova aggregazione di area fisicamente separata, ubicata nell’ambito 16.h “ Tazzoli ”( vedi estratto tavola di variante scala 1:5000 della documentazione urbanistica).

10) assenso alla destinazione a servizi pubblici delle aree ubicate a nord di Via Imperia e suo protendimento, destinate nell’accordo originario ad aree di concentrazione dell’edificato, al fine di rilocalizzzare le unità minime di intervento A - C - D- E , nell’ambito 16.h Tazzoli - quale permuta perequativa equivalente delle aree già destinate a servizi pubblici .

11) assenso alla modifcazione delle schede normative degli ambiti 16.h Tazzoli e 16.m Faccioli - Sud, comprensiva della previsone del prolungamento della Via Rignon nell’ambito Tazzoli , che nella parte,( anche cartografica , così come individuato nella Tavola di variante scala 1:5000 ), antistante gli edifici da edificare, oggetto della presente modifica, la larghezza è da intendersi non inferiore a mt. 27 .

12) Assenso alla destinazione edificabile della porzione di area ubicata nell’ambito 16h per la rilocalizzazione delle unità di intervento A - C - D - E

Il paragrafo 36 delle premesse all’accordo di programma è integrato nel seguente modo :

“ La proposta oggetto della 1° modifica dell’accordo di programma, determina l’integrazione dei pareri acquisiti dal Responsabile del procedimento nell’accordo di programma originario, resi noti in data 25.07.2000, e di seguito elencati:

h) pareri favorevoli igienico sanitari riguardanti i quattro progetti, rilocalizzati nell’ambito Tazzoli, rilasciati dall’Azienda USL n. 1 di Torino con note.prot. n. 39/T/99 del 16.07.1999; n. 40/T/99 del 16.07.1999; n. 41/T/99 del 16.07.1999;n. 42/T/99 del 16.07.1999

i) parere favorevole, fatte salve particolari prescrizioni o ulteriori obblighi derivanti da specifiche analisi di altri Settori o Enti interessati, del Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana della Regione Piemonte del 03.07.2000

l) parere favorevole del Settore attuazione degli interventi in materia di edilizia della Regione Piemonte. n. prot.9069/18.2 del 07.09.2000, nel quale viene attestato che i quattro progetti rilocalizzati nell’ambito Tazzoli, oggetto della 1° modifica all’ accordo di programma, rispettano gli artt. n. 16 e n. 43 della legge 05.08.1978 n. 457.

m) parere favorevole della Divisione Edilizia e Urbanistica, Settore Procedimenti Istruttori Edilizi del Comune di Torino n. prot.921 x -10 -9 del 21/09/1999. Preso atto degli atti di servitù, rogito notaio Revigliono del 29.06.2000, repertorio n. 5727, che sciolgono la riserva del parere stesso.

n) comunicazione inoltrata in data 20.12.1999 dai soggetti attuatori al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per l’acquisizione del parere di competenza sui progetti oggetto della modifica all’accordo di programma.

Il paragrafo 40 delle premesse all’accordo di programma è integrato nel seguente modo :

“ la documentazione riguardante la proposta progettuale riferita all’iniziativa oggetto dell’accordo di programma, e alla 1° modifica al medesimo è costituita dai seguenti elaborati ed atti amministrativi ad esso allegati:

1a) Documentazione urbanistica:

* relazione illustrativa

* estratto delle norme Urbanistico - edilizie di attuazione del Piano Regolatore Generale con le modificazioni conseguenti alla presente variante, concernenti l’elenco degli ambiti delle Zone urbane di trasformazione, l’elenco delle Aree da Trasformare per Servizi, le schede normative delle Zone Urbane di trasformazione 13.11 e 16.23, l’Area da Trasformare per Servizi 16.l., l’articolo 22.

* estratto della legenda della tavola n. 1 - Foglio OP - del Piano Regolatore Generale.

* estratto planimetrico della tavola n.1 - Fogli 16 Ap, 16 Bp - dello stato attuale del Piano Regolatore Generale, alla scala 1: 5.000

* estratto planimetrico della Tavola n. 1 - Fogli 16 Ap, 16 Bp - della Variante al Piano Regolatore Generale, alla scala 1:5000;

* supporto trasparente, sovvrapposto alla planimetria di cui alla precedente lettera e) con indicazione delle aree oggetto di Variante.

* copia conforme all’originale depositato agli atti della Segreteria Generale del Comune di Torino dei Fogli 16 A e 16 B e della relativa legenda, nonchè dell’estratto autentico degli articoli e delle schede delle Norme Urbanistico - Edilizio di attuazione interessati.

* Relazione illustrativa del programma costruttivo comprensiva di tavole planivolumetriche dell’iniziativa, degli schemi delle opere di urbanizzazione, degli aspetti edilizi e delle aree da cedere da parte dei soggetti attuatori al Comune per la realizzazione delle OO.di urbanizzazione, ecc.

* Certificato della Divisione Urbanistica D3 - Settore procedure amministrative urbanistiche della città di Torino, relativo alla insussistenza, sulle aree oggetto dell’accordo, di vincoli a carattere ambientale - idrogeologico o architettonico ai sensi delle leggi 1497/39; 1089 /39; 431 / 85.

* Certificato della Divisione Urbanistica D3 - Settore procedure amministrative urbanistiche della città di Torino, relativo alla destinazione urbanistica delle aree oggetto dell’accordo.

* Relazione illustrativa del programma costruttivo comprensiva di tavole planivolumetriche dell’iniziativa, degli aspetti edilizi e delle aree da cedere da parte dei soggetti attuatori al Comune per la realizzazione delle OO.di urbanizzazione, ecc, oggetto della 1° modifica all’accordo di programma

* Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione II lotto, completamento Via Imperia.

* Tabella riepilogativa delle opere di urbanizzazione realizzate e da realizzare.

* Documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica relativa alla 1° modifica dell’accordo di programma, costituita:

* relazione illustrativa.

* Prospetti dati di dimensionamento ambito 16.23 “ Sangone - Imperia ” Allegato A.

* Estratto Tavola 1, fogli 16 Ap. - 16Bp del PRG vigente

* Estratto Tavola 1, fogli 16 Ap. - 16Bp del PRG vigente Stato attuale

* Estratto Tavola 1, fogli 16 Ap. - 16Bp del PRG vigente con Variante

* supporto trasparente, sovvrapposto alla planimetria di cui alla precedente lettera e) con indicazione delle aree oggetto di Variante.

* Grafico illustrativo della distribuzione delle concentrazioni edilizie e dei servizi pubblici.

* norme urbanistico - edilizie e schede normative Ambito 16-23 Sangone- Imperia; ambito 16 h Tazzoli e 16 m Faccioli sud.

2a) Documentazione tecnica dei singoli progetti :

CONSORZIO COPEL S.R.L.

* Q.T.E.

* Tavola 1 : estratti di mappa

* Tavola 2 : conteggi

* Tavola 3 : piante scala 1:100

* Tavola 4 : prospetti scala 1:100

* Tavola 5 : Sezioni e particolare costruttivo - scala 1:100

* Tavola 6 : Inserimento ambientale

* Tavola 7 : legge 13 del 09.01.89

* Tavola 8 : relazione tecnico descrittiva.

* QTE.

IMPRESA BORIO S.R.L.

* Relazione tecnico - edilizia

* Calcolo Superfici vetrate.

* Adeguamento legge 13 del 09.01.89

* Q.T.E.

* Tavola 1 : Estratto di mappa - calcoli SLP - inserimento intervento scala 1:1500

1:200.

* Tavola 2: Pianta PT. - piano primo - secondo; piano terzo - quarto; piano quinto

pianta tetti. scala 1:100

* Tavola 3 : prospetti - sezioni scala 1:100

* Tavola 4 : particolare architettonico scala 1:50

* Inserimento ambientale

* dichiarazione ai sensi della legge 13 del 09/01/1989.

COSTRUZIONI GENERALI EDILQUATTRO S.P.A

* Calcolo superfici vetrate

* Adeguamento legge 13 del 09.01.89.

* Relazione tecnico - edilizia

* Q.T.E.

* Tavola 1 :Estratto di mappa Calcoli SLP. - planimetria con intervento inserito scala 1:1500 / 200

* Tavola 2 - pianta piano terreno - piano primo secondo - piano terzo quarto - piano quinto - pianta tetti scala 1:100

* Tavola 3 - prospetti e sezioni - scala 1:100

* Tavola 4 - particolari architettonici scala 1:50

* inserimento ambientale

* dichiarazione ai sensi della legge 13 del 09.01.1989

- SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA LABOR VITA EST.

* Relazione igienico - Edilizia e dichiarazioni di rispetto della legge 13/ 89, della legge 46 / 90 e della legge 10 / 91.

* Q.T.E.

* Tavola 1 - planimetrie

* Tavola 2 - piante scala 1:100

* Tavola 3 - prospetti e sezioni scala 1:100

* Tavola 4 - inserimento ambientale.

* Tavola 5 - particolare costruttivo scala 1:20

CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE UNIONE

* Relazione igienico edilizia e dichiarazioni di rispetto della legge 13 / 89 della legge 46 / 90 e della legge 10/ 91.

* Tavola 1 - planimetrie

* Tavola 2 - piante scala 1:100

* Tavola 3 - prospetti e sezioni - scala 1:100

* Tavola 4 - inserimento ambientale.

* Tavola 5 - particolare costruttivo scala 1:20

COOPERATIVA MUTUO SOCCORSO VV.FF.

* Relazione igienico - edilizia e dichiarazioni di rispetto della legge 13 / 89, della legge 46 / 90 e della legge 10 / 91.

* Q.TE.

* Tavola 1 - planimetrie

* Tavola 2 - piante scala 1:100

* Tavola 3 - prospetti e sezioni scala 1:100

* Tavola 4 - inserimento ambientale

* Tavola 5 - particolare costruttivo scala 1:20

COOPERATIVA EDILIZIA S.PANCRAZIO

* Relazione igienico - edilizia e dichiarazione di rispetto della legge 13 / 89 - della legge 46 / 90 - della legge 10/ 91.

* Tavola 1 - planimetrie

* Tavola 2 - piante - scala 1:10

* Tavola 3 - prospetti e sezioni scala 1:100

* inserimento ambientale

* particolare costruttivo scala 1:20

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA’ INDIVISA

G. DI VITTORIO .

* Tavola 1 - lotto B - progetto municipale - planimetrie - conteggi - piante.

scala 1:1500 / 1:500 - scala 1:100 / 1:200

* Tavola 2 - lotto B - progetto municipale - sezioni - prospetti - impatto ambientale

* particolari costruttivi - scala 1:100 - 1:20 .

* Q.T.E

* Tavola n. 1- Lotto A - progetto municipale - planimetrie-conteggi-piante

* Tavola n.2 - Lotto A - progetto municipale - sezioni - prospetti -impatto ambientale

* particolari costruttivi - scala 1: 100 ; 1:20

* relazione igienico -edilizia; inserimento ambientale - relazione ai sensi della legge 13 del 09.01.89; D.M. LL.PP n. 236 del 14.06.1989 - dichiarazione legge 46/ 90.

Lotto B.

* dichiarazione ai sensi della legge 46/90.

* inserimento ambientale

* relazione ai sensi della legge n. 13 del 09.01.1989 e D.M. LL.PP. n. 236 del 14.6.89

* relazione igienico edilizia.

Lotto C.

* Tavola n. 1 progetto municipale - planimetrie - conteggi - piante scale 1:1500

1:500 ; scala 1:100; 1:200.

* Tavola n. 2 progetto municipale - sezioni - prospetti - impatto ambientale;

particolari costruttivi , scala 1:100 - 1:20

* dichiarazione ai sensi della legge 46 / 90

* inserimento ambientale

* relazione igienico edilizia

* relazione ai sensi della legge n. 13 del 09.01.1989 e D.M. LL.PP.n.236 del 14.06.89.

SOCIETA’ COOPERATIVA DE GASPERI

* Tavola 1 - piante - prospetti - sezioni e particolari costruttivi scala 1:50 / 100

* Tavola 2 - inserimento ambientale 1:100

* Q.T.E.

* Relazione illustrativa del progetto

* Relazione igienico - sanitaria

* Relazione ai sensi della legge 13 del 09.01.1989 - D.M. LL.PP. n. 236 de14.06.1989

* Dichiarazione ai sensi della legge 46/ 90 e ai sensi della legge 13 del 09.01.1989.

PROGETTI IN VARIANTE

SOCIETA’COOPERATIVA EDILIZIA LABOR VITA EST

Tavola n. 01 - piante piano interrato e piano terra

Tavola n. 02 - piante piano tipo - sottotetto - copertura

Tavola n. 03 - prospetti - sezioni

Tavola n. 04 - planimetria generale

Tavola n. 05 - conteggi

Relazione tecnica di cui all’art.28 della legge 09.01.91 n.10 attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.

Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione degli impianti elettrici - legge 46 del 05/03/90 -DPR.447/91

Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione protezione contro la fulminazione - legge 46 del 05/03/90 -DPR.447/9

Impianto elettrico condominiale - impianti illuminazione piante piano - interrato - pilotis e tipo.

Impianto elettrico condominiale - schema montanti e impianto di terra

Impianto elettrico condominiale - schemi quadri elettrici

Impianti di riscaldamento alloggi - impianti di adduzione gas di rete canne fumarie ramificate.

Progetto impianto termico - piante piani primo - secondo - sesto -scala 2-3 piante piani primo tipo e settimo - scala 4

schema canne fumarie ramificate- schema funzionale impianto particolare canne ramificate e singole.

COSTRUZIONI GENERALI EDILQUATTRO s.p.a

Relazione tecnica

Tavola 01 - estratto di mappa - calcoli SLP planimetria con intervento inserito

Tavola 02 - Piante

Tavola 03 - Prospetti - sezioni

Tavola 04 - Particolare architettonico

Documento relativo alla legge n. 10 del 09/01/91

Relazione tecnica legge 46/90 -impianto termico

Relazione tecnica legge 46/90 -impianto elettrico per edifici

impianto di messa a terra - impianto di protezione contro i fulmini - impianto centralizzato antenna TV.

Adeguamento alla legge 13 del 09/01/89

Calcolo superfici vetrate

CONSORZIO CO.P.E.L.

Tavola 01 - planimetrie 1:200

Tavola 02 - conteggi

Tavola 03 - Piante

Tavola 04 - Prospetti

Tavola 05 - Sezioni - particolare costruttivo

Tavola 06 - Legge del 09/01/89 n. 13

Relazione Tecnica - legge 10/91

Tav.01 - impianti tecnologici legge 46/90 canne fumarie e di esalazione - progettp canne fumarie

Tav. 02 - impianti tecnologici - legge 46/90 canne fumarie e di esalazione - particolari costruttivi

Tav. 01- impianti tecnologici - legge 46/90 ventilazione apparecchi a gas

Tav. 02 - Impianti tecnologici legge 46/90 impianto elettrico - piante

Tav.01 - Impianti tecnologici legge 46/90 Impianto elettrico - relazioni e schemi

Tav. 01 - Impianti tecnologici - legge 46 / 90 impianto termico - schema caldaia

Tav. 02 - Impianti tecnologici - legge 46 /90 Impianto termico - piante alloggi con distribuzione

Tav.03 - Impianti tecnologici - legge 46 / 90 Impianto termico - schema impianti

Tav.04 - Impianti Tecnologici - legge 46 / 90 Impianto Termico - Relazione impianto termico e gas

CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE UNIONE.

Tav. 01 - Piante piano interrato e piano terra.

Tav. 02 . Piante piano tipo - sottotetto - copertura

Tav. 03 - Prospetti - sezioni

Tav. 04 - Planimetria Generale

Tav. 05 - Conteggi

Relazione Tecnica di cui all’art. 28 della legge 09.01.91 n. 10

Legge 46 /90 e DPR 447 /91 - impianti elettrici protezione contro la fulminazione

Impianto elettrico condominiale - impianti illuminazione - FM ausiliari

piante piani interrato - pilotis e tipo

Impianto elettrico condominiale - schema montanti e impianto di terra.

Impianto elettrico condiminiale - schemi quadri elettrici

impianti di riscaldamento alloggi - impianti di adduzione gas di rete canne fumarie ramificate progetto impianto termico

piante piani - primo- tipo e sesto - scala 1

piante piani primo - tipo e settimo - scala 4

schemi canne fumarie ramificate- schema funzionale impianto particolare canne ramificate e singole.

3a) Documentazione amministrativa

* Istanza del Comune di Torino di richiesta promozione accordo di programma, prot. n. 443 x 91 del 20.03.1997

* Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte di promozione dell’accordo di programma , prot. n. 15157 del 26.11.1997

* Copia della pubblicazione sul BUR del 14.01.1998 n.2 relativa alla comunicazione dell’avvio del procedimento.

* Copia della pubblicazione sul BUR del 21.06.2000 n. 25 relativa alla comunicazione dell ridefinizione dei termini di conclusione del procedimento

* Istanza del Comune di Torino n. 13458 dell’08.01.1999 relativa alla richiesta di convocazione della Conferenza di Serviz ai sensi del 3° comma dell’art. 27 legge 142/ 90, per la definizione del procedimento riguardante la 1° modifica all’accordo di programma.

* Comunicazione n. 5469 / S1 del 04.03.1999, del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, di convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi del 3° comma dell’art. 27 della legge 142/ 90.

* Comunicazione n.1704 x-9-3 dell’11.09.2000, con la quale il Comune di Torino attesta l’avvenuta pubblicazione della Variante Urbanistica, oggetto della 1° modifica all’accordo di programma.

* Osservazione alla Variante Urbanistica oggetto della 1° modifica all’accordo di programma, inoltrata dal Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud con nota n.5141/ x-9-1 del 24.08.2000

* Comunicazione del Comune di Torino n. 1694 x-9-3 del 06.09.2000. relativa alla controdeduzione alla osservazione di cui al punto precedente, condivisa all’unanimità dai rappresentanti della Conferenza di Servizi.

* Comunicazione n. prot. 12203 del 19.09.2000 del Responsabile del procedimento inoltrata al Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud , in merito all’esito espresso dalla Conferenza sulla osservazione presentata dal medesimo con nota n.5141 - x- 9- 1 del 24.08.2000

* Comunicazione alla Giunta Regionale in data 23.01.1998, relativa agli aspetti dell’iniziativa oggetto dell’accordo di programma, da parte dei responsabili del procedimento.

* Comunicazione alla Giunta Regionale in data 18.09.2000, relativa agli aspetti dell’iniziativa oggetto della 1° modifica all’accordo di programma, da parte del responsabile del procedimento.

* Delibera della Giunta Comunale n.9800149/ 1 del 13.01.1998 in merito a quanto precisato al paragrafo n.38 dell’accordo di programma

* Delibera del C.C. n. 372 / 96 del 28.10.1996

* Delibera del C.C. n. 105 / 96 del 10.04.1996

* Mozione del Sindaco del Comune di Torino, presentata in data 25.06.98, oggetto di successiva richiesta di riapertura dell’accordo di programma

* Dichiarazione da parte del Comune di Torino, che attesta la proprietà dell’area Sangone, nota n.695 / 98 del 15.01.1998.

* Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 -4334 del 30.11.1995

* Deliberazione della Giunta Regionale n. 8- 4605 del 18.12.1995

* Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 -13626 del 04.11.1996

* Deliberazione della Giunta Regionale n. 50 - 20886 del 14.07.1997.

* Schema di convenzione allegato all’accordo di programma originario

* nuovo schema di convenzione a seguito della 1° modifica all’accordo di programma , sostitutivo di quello originario.

* schema di atto unilaterale d’obbligo ai sensi degli artt. 7 e 8 delle legge 10/77, originario

* nuovo schema di atto unilaterale d’obbligo ai sensi degli artt. 7 e 8 delle legge 10/77, predisposto a seguito della 1° modifica all’accordo di programma, sostitutivo di quello originario.

* Relazione relativa alla descrizione tecnica delle caratteristiche costruttive degli alloggi di cui all’atto unilaterale d’obbligo.

* Elementi per il calcolo dei prezzi di prima cessione.

* Nuovo calcolo dei prezzi di prima cessione riguardanti i quattro progetti rilocalizzati nell’ambito Tazzoli, predisposto dal Comune di Torino - Divisione Edilizia Urbanistica - Settore edilizia residenziale pubblica, a seguito della 1° modifica all’accordo di programma, che sostituisce, per gli interventi rilocalizzati nell’ambito Tazzoli, i valori contenuti nell’atto unilaterale d’obbligo originario.

* relazione tecnico - illustrativa inerente le opere di urbanizzazione

* atti di proprietà e / o disponibilità dei terreni

* nuovi atti di propietà relativi ai quattro progetti rilocalizzati nell’ambito Tazzoli, a seguito della 1° modifica all’accordo di programma.

* cronoprogramma

* nuovo cronoprogramma a seguito della 1° modifica all’accordo di programma

* tavole catastali ambito Via Imperia, ambito Via Formiggine, ambito Tazzoli

* relazione sulle opere infrastrutturali.

* relazione geologica preliminare.

* Tavola dell’individuazione delle attività presenti nell’immediato intorno dell’area 16.23.

* pareri di competenza dei settori Regionali elencati al paragrafo n.36 dell’accordo di programma.

* pareri di competenza dei Settori Regionali espressi in relazione alla proposta della 1° modifica all’accordo di programma originario, elencati come integrazione al paragrafo 36

* verbale n. 1 riguardante la seduta del 25.07.2000

* verbale n. 2 riguardante la seduta del 04.09.2000

* Dichirazione idoneità e accettazione polizze fidejussorie da parte del Comune

di Torino, Dirigente del Settore Edilizia privata in data 23.01.1998, prot. 252 CAT x cl 9

* Nuova Dichirazione di conferma d’idoneità delle polizze fidejussorie presentate dai soggetti attuatori nell’A.d.P. originario, attestata dal Dirigente del Settore Edilizia privata Amm. del Comune di Torino , in data 25.08.2000

* Atto d’obbligo del 15.09.2000 in cui gli operatori dichiarano di conoscere e accettare la nuova convenzione sostitutiva di quella originaria e l’atto unilaterale d’obbligo ai sensi della legge 10/77, contenente l’impegno alla stipulazione dell’atto definitivo nei termini fissati dal dispositivo.

Il paragrafo 41 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo :

“ i tempi di validità dell’accordo di programma e della 1° modifica al medesimo sono rideterminati in anni 8 con decorrenza dall’accordo originario”

Il paragrafo 42 delle premesse all’accordo di programma è integrato nel seguente modo :

“ il presente accordo di programma e la presente 1° modifica al medesimo, in quanto promossi dalla Regione Piemonte, osservano le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27 - 23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. ”

Il paragrafo 43 delle premesse all’accordo di programma è integrato nel seguente modo :

“ entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della 1° modifica all’ accordo di programma da parte del Presidente della Giunta Regionale o del Vicepresidente e del Sindaco del Comune di Torino, o suo rappresentante delegato, il Consiglio Comunale della Città di Torino dovrà ratificare l’adesione del Sindaco o del suo rappresentante delegato, alla 1° modifica all’accordo di programma, pena la decadenza della modifica medesima.”

Il punto 3 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ La delimitazione territoriale riguardante l’ambito dell’accordo di programma è pari a. 31.610 mq.Oggetto dell’accordo di programma e della 1° modifica al medesimo sono gli interventi indicati al Paragrafi precedenti per una S.L.P complessiva pari a mq.14.843, nonchè gli interventi riguardanti la realizzazione delle opere di urbanizzazioni e di quelle già esistenti, pari a mq. 18.992.

L’attuazione degli interventi oggetto del presente accordo di programma e della 1° modifica al medesimo, determina la realizzazione complessiva di n. 185 alloggi, ( variabili nel rispetto della SLP max. consentita),di cui 112 finanziati con fondi del 7° programma ( anno 1990), integrato dalle economie del 6° programma biennale ( anni 1988 - 89 ), ai sensi della legge 457 / 78 e n. 73 alloggi autofinanziati, come specificato in dettaglio al paragrafo n. 15 del presente accordo di programma.

Il punto 5 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ il programma complessivo degli investimenti riferiti agli interventi edilizi e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti nell’ambito dell’accordo di programma , ammonta a L.33.737.243.000, di cui L.31.477.000.000 per interventi edilizi e acquisizione delle aree, L.2.261.219.523 per oneri e opere di urbanizzazione, ed è finanziato complessivamente nel modo seguente:

interventi finanziati con contributo pubblico L.10.000.000.000.

interventi in autofinanziamento L. 23.737.243.000

Il punto 6 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ L’attuazione dei contenuti dell’accordo di programma e della 1° modifica e l’ambito di applicazione è regolamentato da apposita convenzione modificata con la presente 1° modifica all’accordo di programma che i soggetti attuatori dell’iniziativa oggetto dell’accordo di programma hanno dichiarato con specifico atto d’obbligo stipulato in data 19.01.1998, e nella successiva data 15.09.2000, riguardante la 1° modifica all’ADP rispettivamente allegati all’accordo di programma, e alla 1° modifica del medesimo di conoscere ed accettare, impegnandosi a sottoscrivere la nuova convenzione, sostitutiva di quella originaria, nei tempi previsti dall’accordo di programma, ovvero nei successivi 90 giorni dalla ratifica da parte del Consiglio Comunale, dell’adesione del Sindaco o del suo rappresentante delegato alla 1° modifica all’accordo di programma, pena la decadenza della modifica medesima, salvo causa non imputabile ai soggetti attuatori, valutata dal Collegio di Vigilanza. Copia della nuova convenzione stipulata e trascritta dovrà essere successivamente trasmessa al Responsabile del procedimento per l’acquisizione agli atti.

Il punto 7 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ L’accordo di programma prevede altresì che gli alloggi realizzati dai soggetti attuatori di cui al paragrafo 4 del presente dispositivo, siano convenzionati in base alle disposizioni contenute negli art. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10 e che a tale scopo i soggetti attuatori producano e perfezionino in collaborazione con il Comune di Torino, il nuovo atto unilaterale d’obbligo previsto dalla stessa legge, sostitutivo di quello originario, con le modalità e nei termini fissati dal paragrafo R delle premesse della nuova Convenzione allegata alla 1° modifica all’accordo di programma, ovvero contestualmente alla stipula della nuova convenzione di cui al punto 6) del presente dispositivo, pena la decadenza della 1° modifica all’accordo, salvo causa non imputabile ai soggetti attuatori, valutata dal Collegio di Vigilanza .L’atto perfezionato dovrà essere successivamente trasmesso al Responsabile del procedimento.

L’accordo di programma e la relativa 1° modifica, prevede inoltre che i prezzi di prima cessione stabiliti all’art. 7 dello schema dell’atto unilaterale d’obbligo, possano essere maggiorati previo atto unilaterale d’obbligo integrativo, nel caso in cui la portanza del terreno risulti inferiore a Kg. 2 per centimetroquadrato; in questo caso il prezzo delle maggiori opere determinato sulla base di apposite perizie geognostiche asseverate e controllate dagli Uffici competenti comunali, potrà essere portato in aumento del prezzo base di 1° cessione, in misura direttamente proporzionale alla superficie degli alloggi."

I soggetti attuatori hanno infine dichiarato con specifici atti d’obbligo stipulati rispettivamente in data 19.01.1998, e in data 15.09.2000, allegati all’accordo di programma e alla 1° modifica all’accordo medesimo, di conoscere ed accettare i contenuti dello schema dell’atto unilaterale d’obbligo, e del nuovo schema relativo alla 1° modifica all’ADP, ex artt. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10, impegnandosi a sottoscriverli nei tempi sopraindicati.

Il punto 8 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ L’accordo di programma prevede, ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 142 / 90, che i progetti riguardanti i lotti A - B - C - D - E - F - G - H- I costituenti il programma costruttivo oggetto dell’iniziativa, costituiscano, all’atto dell’adozione del presente accordo di programma con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, variazione allo strumento urbanistico come precisato nel punto14 dell’accordo originario, nonchè condizione sostitutiva al rilascio delle rispettive concessioni edilizie, ( a cui è stato attestato il rispetto degli artt.16 e 43 - legge 457 / 78, come specificato al paragrafo n. 36 punto d) delle premesse dell’accordo originario), a titolo oneroso ai sensi della legge 28.01.1997 n. 10, a favore dei soggetti attuatori, proprietari o aventi titolo, così come esplicitato dagli atti allegati all’accordo e descritti al paragrafo n. 40 del medesimo, ovvero a favore del Consorzio Produzione Lavoro CO.PE.L, dell’ Impresa Costruzioni F. BORIO s.r.l., delle Costruzioni Generali EDILQUATTRO s.p.a, della Soc. Coop. Edilizia LABOR VITA EST, della Cooperativa Edilizia Unione, del Mutuo soccorso VV.FF, Soc. Coop. Edilizia SAN PANCRAZIO, della Cooperativa Edilizia DI VITTORIO, della Soc. Coop. Edilizia DE GASPERI, fatti salvi i diritti di terzi e previa l’osservanza degli adempimenti, delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nella Convenzione da stipularsi alla data fissata al punto 6 del presente dispositivo. La 1° modifica all’accordo di programma prevede ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 142 / 90, che i progetti riguardanti i lotti A - C - D - E , costituiscano, all’atto dell’adozione della presente modifica all’accordo di programma con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, variazione allo strumento urbanistico come precisato nel successivo punto 14 del presente dispositivo, nonchè condizione sostitutiva al rilascio delle rispettive concessioni edilizie in variante al progetto originario ( a cui è stato attestato il rispetto degli artt.16 e 43 - legge 457 / 78, come specificato al paragrafo n. 36 punto d) delle premesse ), a titolo oneroso ai sensi della legge 28.01.1997 n. 10, a favore dei soggetti attuatori, proprietari delle aree interessate, ovvero a favore del Consorzio produzione Lavoro Copel, della Costruzione Generali Ediliquattro spa, della Società Coop. Edilizia Labor Vita Est, della Cooperativa Edilizia Consorzio Unione, fatti salvi i diritti di terzi e previa l’osservanza degli adempimenti, delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nella Nuova Convenzione da stipularsi alla data fissata al punto 6 del presente dispositivo.

I soggetti attuatori beneficiari della presente condizione dovranno comunque provvedere ad acquisire in tempo utile i pareri di sicurezza degli edifici da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, provvedendo a trasmetterne copia agli uffici competenti del Comune di Torino e ai Responsabili del procedimento.

L’adozione dell’accordo di programma con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, comporta per i progetti costituenti concessione edilizia e concessione edilizia di variante ai progetti originari a favore dei soggetti attuatori di cui sopra, la determinazione dei valori corrispondenti all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, al pagamento del saldo degli oneri di urbanizzazione, nella seguente misura complessiva :

- Consorzio Produzione Lavoro CO.PE.L U.I. n. A L.181.476.768

- Impresa Costruzioni F. BORIO U.I .n. B .L.184.501.380

- Costruzioni Generali EDILQUATTRO U.I. n. C .L. 184.501.380

- Soc. Coop. Edilizia LABOR VITA EST U.I. n. D .L.365.953.152

- Cooperativa Edilizia Unione .U.I. n. E .L.251.592.792

- Mutuo soccorso VV.FF U.I. n. F .L.150.193.272

- Soc. Coop. Edilizia SAN PANCRAZIO .U.I. n. G L.304.144.064

- Cooperativa Edilizia DI VITTORIO .U.I. n. H L.491.749.548

- Soc. Coop. Edilizia DE GASPERI U.I. n. I .L.147.107.167

Per un totale complessivo pari a L. 2.261.219.523

Il punto 10 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ La 1° modifica all’accordo di programma prevede che i soggetti attuatori, entro 240 giorni dalla stipula della nuova Convenzione, allegata alla 1° modifica all’accordo di programma, cedano, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti gli interventi edilizi attuabili con il presente accordo e con la relativa 1° modifica aree nella misura di complessivi mq 5.331, di cui mq. 2.996, con 572 mq in eccedenza agli standards, ex art. 21 legge 56/ 77 e smi e mq 2.335 per viabilità pubblica veicolare e percorsi pedonali pubblici, come articolato e rappresentato nella Tav. 6.1 del documento di coordinamento urbanistico, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall’art. 6 dello schema di Nuova Convenzione, allegato al presente 1° modifica all’accordo di programma, nonchè in misura di mq 15.996, come corrispettivo in pagamento dell’area Sangone già di proprietà del Comune di Torino, il cui importo complessivo pari a L. 2.801.587.000, è stato versato dai soggetti attuatori prima della stipula della convenzione originaria, allegata all’accordo di programma. La mancata cessione delle suddette aree comporta la decadenza dell’accordo e della 1° modifica al medesimo, salvo causa non imputabile ai soggetti attuatori,valutata dal Collegio di Vigilanza.

La 1° modifica all’accordo di programma prende atto che i soggetti attuatori hanno già presentato i progetti definitivi delle opere di urbanizzazione, da eseguirsi a scomputo, redatti secondo le modalità previste dalla legge sui Lavori Pubblici; che detti progetti sono stati approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione 26.08.1.999 n. 2140 mecc 9906962/33 per il 1° lotto e con deliberazione della Giunta Comunale del 14.12.1999, n 3331/mecc.9911496 / 33, per il 2° lotto. La 1° modifica all’ADP prende altresì atto che i lavori relativi al 1° lotto delle opere di urbanizzazione, ottenuti tutti i pareri e le approvazioni necessarie, hanno avuto inizio in data 31.08.1999, e sono in corso di ultimazione. Successivamente i soggetti attuatori dovranno presentare i progetti esecutivi relativi al 2° lotto delle Opere di urbanizzazione, entro 60 giorni dalla stipula della nuova convenzione.

Il punto 11 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ Eventuali variazioni o modifiche in corso d’opera degli interventi oggetto del presente accordo di programma, proposte in base a motivate e specifiche esigenze funzionali del contesto insediativo interessato dall’iniziativa in oggetto, che comportano la modifica dei contentui del presente accordo di programma, sono assentibili previa il consenso unanime di tutti i soggetti firmatari dell’accordo medesimo, con l’osservanza delle procedure amministrative previste dall’Istituto degli Accordi di Programma. Eventuali varianti a contenuto esclusivamente edilizio non sostanziali saranno assentite con specifica determinazione dal Collegio di Vigilanza. ”

Il punto 12 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ L’accordo di programma in oggetto, come integrato dalla presente 1° modifica e come concordato dalle parti, ha validità di 8 anni con decorrenza dall’accordo originario.

Il punto 13 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ L’accordo di programma e la 1° modifica al medesimo, adottate con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 27 della legge 142 / 90, come concordato dai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi di cui al 3° comma dell’art. 27 della legge medesima, assente ai sensi dei successivi 4° e 5° comma, le variazioni urbanistiche previsionali e normative dello strumento urbanistico generale del Comune di Torino, nonchè introduce prescrizioni e raccomandazioni evidenziate nei pareri espressi dai Settori competenti della Regione Piemonte e dagli Altri Enti intressati, allegati al presente accordo di programma e alla 1° modifica, specificati al paragrafo 36 del medesimo e determina altresì le condizioni esposte al punto 8 del presente dispositivo.

Il punto 14 del dispositivo dell’accordo originario è modificato e integrato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ Il paragrafo f), con la presente modifica all’accordo di programma, è modificato secondo la seguente espressione:

“ assenso alla sostituzione della scheda normativa dell’ambito 16.23 - Quartiere -Sangone delle norme Urbanistico - Edilizie di attuazione del Piano Regolatore Generale con nuova scheda, aggiornata con la presente 1° modifica, relativa alla nuova Zona Urbana di Trasformazione 16.23 - Sangone -Imperia, costituita dalle porzioni di ambito localizzate parte in strade delle Cacce angolo via Formiggini, parte in Via Imperia via Portofini, Via Loano, e parte sita in Corso Tazzoli.

“ Dopo il paragrafo h ) sono introdotti, con la presente modifica all’accordo di programma, i seguenti paragrafi:

i) assenso alla modifica del perimetro delle aree costituenti la zona urbana di trasformazione - ambito 16.23 “ Sangone - Imperia ” determinate dall’accordo di programma originario, - mediante nuova aggregazione di area fisicamente separata, ubicata nell’ambito 16.h “ Tazzoli ”. ( vedi estratto tavola di variante scala 1:5000 della documentazione urbanistica).

j) assenso alla destinazione a servizi pubblici delle aree ubicate a nord di Via Imperia e suo protendimento, destinate nell’accordo originario ad aree di concentrazione dell’edificato, al fine di rilocalizzzare le unità minime di intervento A - C - D- E , nell’ambito 16.h Tazzoli. - quale permuta perequativa equivalente delle aree già destinate a servizi pubblici .

k) assenso alla modifcazione delle schede normative degli ambiti 16.h Tazzoli e 16.m Faccioli - Sud., comprensiva della previsone del prolungamento della Via Rignon nell’ambito Tazzoli, che nella parte,( anche cartografica,così come individuato nella Tavola di variante scala 1:5000) antistante gli edifici da edificare, oggetto della presente modifica, la larghezza è da intendersi non inferiore a mt. 27.

l) Assenso alla destinazione edificabile della porzione di area ubicata nell’ambito 16h per la rilocalizzazione delle unità di intervento A - C - D - E

Il punto 15 del dispositivo dell’accordo originario è integrato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

Le variazioni urbanistiche previsionali e normative introdotte con la 1° modifica all’accordo di programma e assentite con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, in ottemperanza dei disposti del 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 142 / 90, per quanto riguarda gli interventi oggetto dei progetti edilizi riguardanti i lotti A - C-D- E - che costituiscono condizione sostitutiva al rilascio della concessione edilizia in variante ai progetti originari, a titolo oneroso all’atto dell’adozione della presente 1° modifica all’accordo di programma, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, decorrono dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto stesso. L’adesione del Sindaco o del rappresentante delegato dal Sindaco, ai contenuti della presente modifica all’ accordo di programma, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 142 / 90, entro trenta giorni dall’avvenuta stipula, pena la decadenza della modifica stessa.

Il punto 16 del dispositivo dell’accordo originario è integrato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

Il Sindaco del Comune di Torino, Prof. Valentino Castellani, rappresentato con atto di delega dall’Assessore all’Edilizia e Urbanistica, Dott. Mario Viano, aderisce al contenuto della presente 1° modifica, così come specificato ai punti precedenti

Si impegna affinchè sia convocato il Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data della stipula della presente 1° modifica all’ accordo di programma, per la ratifica prevista dal 5° comma dell’art. 27 della legge 142 / 90.

Si impegna altresì a verificare che i soggetti attuatori ottemperino agli impegni, agli obblighi e agli adempimenti richiamati nel presente dispositivo e sottoscritti dai medesimi negli atti allegati alla presente 1° modifica all’ accordo di programma, nella nuova Convenzione e nel nuovo atto unilaterale d’obbligo ex artt. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10 ad essa allegate, nei termini delle scadenze fissate dai medesimi atti.

Il punto 16 del dispositivo dell’accordo originario è integrato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

Il Sig, Onorevole Enzo Ghigo, Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, in questa sede rappresentato dal Vice Presidente Sig. William Casoni, aderisce al contenuto della presente 1° modifica all’ accordo di programma così come specificato ai punti precedenti; inoltre si impegna ad adottare la modifica medesima con specifico decreto in ottemperanza del 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 142/ 90, assentendo le variazioni previsionali e normative dello strumento urbanistico generale della Città di Torino, specificato al punto 14 del presente dispositivo, nonchè i progetti edilizi relativi ai lotti A - C- D- E costituenti condizione sostitutiva al rilascio della concessione edilizia in variante ai progetti originari, a titolo oneroso ai sensi della legge 28.01.1977 n. 10, che assumono efficacia all’atto della pubblicazione sul BUR del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte di adozione della modifica in oggetto.

Il punto 19 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma, saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza , costituito in ottemperanza alle disposizioni previste dal 6° comma dell’art.27 della legge 142 / 90. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale con le modalità e le funzioni previste all’art. 15 della nuova Convenzione.

Il presente atto è costituito da n.25 pagine dattiloscritte e in parte manoscritte, di cui il Responsabile del procedimento attesta si è data lettura.

Per la Regione Piemonte
Il Vice Presidente
William Casoni

Per il Comune di Torino
L’Assessore all’Edilizia e Urbanistica
Mario Viano


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Programmazione Sanitaria

Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, il Comune di Ponderano, il Comune di Biella e l’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) n. 12 di Biella, per la realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero

Data d’avvio del procedimento: 9.11.2000.

Numero protocollo e data dell’istanza presentata: nota dell’A.S.L. n. 12 di Biella n. 1997 del 20.1.1997.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 60 gg.

Funzionari responsabili del procedimento:

Beniamino Marchetti: responsabile del Procedimento dell’Assessorato alla Sanità, coadiuvato dall’Arch. Claudio Fumagalli; responsabile del Servizio Regolamenti e Programmi attuativi e referente in materia di accordi di programma per l’Assessorato all’Urbanistica.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti:

Assessorato alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 10 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del procedimento
Beniamino Marchetti



Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali - Settore Programmazione e Promozione Interventi a Sostegno della Persona e della Famiglia e per la Qualificazione del Personale Socio-Assistenziale

Scheda riepilogativa del procedimento - Denominazione del procedimento: “L.R. 26/93 - Interventi a favore della popolazione zingara - Attuazione programma 2000" - Esame domande e contributi

Data di avvio: 1 ottobre 2000.

Essendo questa nota diretta a tutti i soggetti presentatori delle domande in questione, non è possibile comunicare il numero progressivo del protocollo di ognuno, che tuttavia è quello attribuito alla Direzione Politiche Sociali - Settore Programmazione - C.so Stati Uniti, 1 - 10128 Torino.

Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Programmazione D.ssa Anna Toffanin - telefono: 011-4324531.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica e ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: D.ssa Carla Martoglio 011/4323258; Signora Giuseppina Borda - 011-4323224; fax: 011-4322300 - Ufficio Immigrazione.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Contro il provvedimento finale del procedimento è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dalla intervenuta piena conoscenza.

La Responsabile del Procedimento
Anna Toffanin



Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali - Settore Programmazione e Promozione Interventi a Sostegno della Persona e della Famiglia e per la Qualificazione del Personale Socio-Assistenziale

Scheda riepilogativa del procedimento - Denominazione del procedimento: “L.R. 64/89 Riapertura termini per la presentazione di progetti previsti dal programma di interventi 1999 a favore degli immigrati extracomunitari di cui alla L.R. 64/89 e al D.Lgs. 286/98, attuativo della L. 40/98 - Attuazione programma 2000" - Esame domande e contributi

Data di avvio: 1 ottobre 2000.

Essendo questa nota diretta a tutti i soggetti presentatori delle domande in questione, non è possibile comunicare il numero progressivo del protocollo di ognuno, che tuttavia è quello attribuito alla Direzione Politiche Sociali - Settore Programmazione - C.so Stati Uniti, 1 - 10128 Torino.

Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Programmazione D.ssa Anna Toffanin - telefono: 011-4324531.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica e ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: D.ssa Carla Martoglio 011/4323258; Signora Giuseppina Borda - 011-4323224; fax: 011-4322300 - Ufficio Immigrazione.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Contro il provvedimento finale del procedimento è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dalla intervenuta piena conoscenza.

La Responsabile del Procedimento
Anna Toffanin



Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto di cava in località Seccarezze lotti 2 - 3 - 4 del Comune di Luserna San Giovanni (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 26 ottobre 2000 la Ditta Maccagno Rag. Vincenzo S.r.l. con sede in Via Bibiana n. 78 del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) ha depositato, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino, istanza di avvio della Fase di verifica della procedura V.I.A. e relativi allegati del progetto di cava in località Seccarezze lotti 2 - 3 - 4 del Comune di Luserna San Giovanni (TO).

La domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di V.I.A. è stata presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 23294/22.2 del 26 ottobre 2000 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.25.89 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l’Ing. Andrea Carpi del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Cossano Belbo (Cuneo)

Statuto

Titolo I
Principi Generali

Art. 1
Ruolo e attribuzioni del Comune

1. Il Comune di COSSANO BELBO, a norma degli articoli 5 e 128 della Costituzione, è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla legge e partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, all’attuazione dei compiti a questa assegnati dalla Costituzione, anche promuovendo un più attivo esercizio della sovranità popolare.

2. Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico e amministrativo e secondo i principi di solidarietà e cooperazione, il complesso degli interessi che la collettività locale va individuando e determina in relazione ad essi i contenuti della propria azione.

3. Al Comune spetta la responsabilità di assolvere al complesso dei bisogni della collettività locale, salvo i compiti che, pur in attuazione del principio di sussidiarietà, la legge demanda allo Stato, alla Regione o alla Provincia.

4. Il Comune determina, nell’ambito degli indirizzi programmatici statali, regionali e provinciali, le linee dello sviluppo economico-sociale della collettività locale e, in attuazione di esse, disciplina l’uso del territorio ed appresta i servizi rispondenti ai bisogni sociali.

5. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto e Regolamenti oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2
Organizzazione del Comune

1. Il Comune si articola, secondo i principi posti dal presente Statuto, in organi di governo e strutture funzionali, tra loro coordinati in modo da assicurare il carattere democratico e sociale dell’azione amministrativa e l’efficienza, anche economica, dei servizi.

2. Il Comune privilegia, nell’esercizio delle funzioni e nell’erogazione dei servizi ed al fine di un loro più efficace svolgimento, lo sviluppo di forme di collaborazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 3
Regole dell’azione comunale

1. Gli atti comunali enunciano l’interesse della collettività che ne ha determinato l’adozione, in modo da rendere palesi le scelte politiche operate e fare emergere le relative responsabilità.

2. Il Comune promuove la partecipazione della collettività locale all’individuazione delle scelte programmatiche e garantisce il controllo sociale sulla loro attuazione.

3. Nella propria azione il Comune applica il principio della pubblicità delazione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto al fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell’amministrazione.

Art. 4
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cossano Belbo.

2. Il Comune ha un proprio Gonfalone e un proprio Stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Il Regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in USO dello stemma ad enti o associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

4. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Titolo II
Ordinamento Del Comune

Capo I
Il Consiglio Comunale

Art. 5
Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

Art. 6
Composizione

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e rappresenta l’intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.

2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino all’elezione del nuovo organo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti, la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all’Ente o cittadinanza ed improrogabili essendo soggetti ad un termine perentorio.

3. Le norme riguardanti la composizione, l’elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione dei Consiglieri Comunali sono fissate dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 7
Il Consiglio Comunale - Presidenza e Sessioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che predispone l’Ordine del Giorno e ne presiede i lavori.

2. Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla legge il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco entro i termini di legge.

3. In caso di assenza od impedimento dei Sindaco il Consiglio è convocato ero presieduto dal Vicesindaco, oppure se quest’ultimo non è Consigliere, dal Consigliere Anziano, da intendersi come colui che ha riportato la cifra individuale più alta in sede di elezione del Consiglio Comunale, o che, in caso di parità con altri sia il più anziano di età.

4. Durante le sedute consiliari in caso di assenza anche del Vicesindaco, presiede il Consigliere Anziano.

5. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria o d’urgenza secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Comunale o, in mancanza, secondo quanto stabilito nell’Ordine del Giorno formulato dal Sindaco.

Art. 8
Ruolo di indirizzo e controllo

1. Nello svolgimento del suo ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale, tra l’altro:

a) discute ed approva gli indirizzi generali di governo che dovranno essere attuati dal Sindaco, dalla Giunta comunale e dagli organi e soggetti tramite i quali si svolge l’azione comunale;

b) definisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi al fine di concordare accordi di programma attinenti ad oggetti di competenza del Consiglio comunale ed esamina la relazione del Sindaco sui contenuti dell’accordo, di programma concordato, assumendo, se del caso, le deliberazioni consequenziali;

c) discute interrogazioni e mozioni, esprimendo, se del caso, un voto sulle stesse.

2. Il Consiglio esamina ed approva in apposito documento le Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti presentate dal Sindaco. A tal fine il Consiglio Comunale valuta la proposta, recependone i contenuti avvero introducendovi modifiche ed integrazioni ovvero innovando rispetto ad essa.

3. 111 Consiglio esamina annualmente, entro il 30 Settembre, l’attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nonché la relazione che il Sindaco rassegna sull’attività propria e della Giunta Comunale.

Art. 9
Competenze deliberative

Spettano al Consiglio Comunale le competenze deliberativi previste dalla legge.

Art. 10
Gruppi consiliari

1. Consiglieri Comunali aderiscono ai gruppi consiliari, con le modalità previste dal Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale unicamente al nome del Capogruppo.

2. Il Regolamento può prevedere l’istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 11
Principi sul funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il Regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare:

- le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;

- il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;

- le modalità di assegnazione di servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi consiliari.

- la disciplina della gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari;

- le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto & iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni e mozioni;

- le norme relative alla pubblicità ed alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

Art. 12
I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Esse sono presentate al Consiglio, devono essere assunte al protocollo dall’Ente nella stessa giornata di presentazione e non necessitano di presa d’atto.

Art. 13
Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle loro Aziende e dagli Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto all’informazione e del diritto di iniziativa e di controllo da parte dei Consiglieri Comunali previsti dalla Legge sono disciplinati dal “Regolamento del Consiglio Comunale”.

Art. 14
Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. In caso di mancata ed ingiustificato partecipazione di un Consigliere a quattro sedute consecutive del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificato effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificativi.

3. Il Consiglio si esprime sulle motivazioni giustificativi presentate dal Consigliere nei termini assegnati e ne delibera l’eventuale decadenza.

4. Il Regolamento definisce le modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza del Consigliere in indennità di funzione.

Art. 15
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 16
Commissioni di indagine

1. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio Comunale può istituire commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione; la delibera istitutiva definisce l’oggetto dell’indagine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa.

2. La Commissione d’Indagine è formata dai Capigruppo o da loro delegati in via permanente; il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale discute degli esiti dell’indagine entro 30 giorni dalla data di remissione della relazione da parte della Commissione ed adotta gli opportuni provvedimenti.

4. La presidenza delle Commissioni d’Indagine è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal Regolamento. Tale previsione si estende alla presidenza delle Commissioni permanenti o speciali, quando esse assumano esclusive funzioni di controllo o di garanzia.

Capo II
Il Sindaco

Art. 17
Ruolo del Sindaco

1. Il Sindaco è l’Organo Responsabile dell’Amministrazione del Comune cui provvede con la collaborazione degli Assessori da lui preposti alla cura di settori organici di attività; esercita l’iniziativa politico-amministrativa; è responsabile verso il Consiglio Comunale dell’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti; formula direttive a specificazione di tali indirizzi; sovrintende al buon andamento degli Uffici e dei Servizi comunali; è ufficiale di anagrafe.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo “status” e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quali organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’Ufficio.

5. Il Sindaco può delegare proprie funzioni agli Assessori.

Art. 18
Competenze del Sindaco

1. Spetta al Sindaco l’emanazione degli atti di cui le leggi gli attribuiscano la competenza.

2. Compete comunque al Sindaco, nell’ambito delle attribuzioni amministrative comunali:

a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta Comunali, fissandone l’ordine del Giorno;

b) adottare ordinanze contingibili e urgenti nelle materie di propria competenza;

c) nominare e revocare secondo le modalità previste dagli articoli successivi, i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;

d) presentare al Consiglio - sentita la Giunta - entro 60 giorni dall’insediamento. le Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, depositandone il testo presso la Segreteria Comunale;

e) nominare il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito Albo;

f) impartire direttive al Segretario Comunale o al Direttore Generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionari e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi;

g) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni Pubbliche, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

i) conferire eventualmente al Segretario Comunale, previa deliberazione motivata della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la Convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore.

j) nominare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

k) nominare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

Egli, inoltre:

a) è responsabile dell’azione amministrativa comunale, cui provvede con la collaborazione degli assessori da lui preposti alla cura dei settori organici di attività;

b) è responsabile verso il Consiglio Comunale dell’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti.

Art. 19
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

e) dispone l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 20
Attribuzioni organizzative

Appartengono all’Ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzative:

a) stabilire gli argomenti all’Ordine del Giorno delle sedute, disporre di sua iniziativa o su richiesta dei Consiglieri la convocazione del Consiglio Comunale e presiedere i lavori ai sensi del Regolamento;

b) convocare e presiedere la conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina del Regolamento;

c) esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

d) proporre argomenti da trattare e disporre, con atto informale, la convocazione della Giunta nonchè presiederla;

e) potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più Assessori. Il sostituto o delegato del Sindaco nelle cerimonie deve usare la fascia tricolore prevista dalla legge;

f) autorizzare le missioni degli Assessori e del Segretario comunale;

g) ricevere le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

h) ricevere le dimissioni degli Assessori.

Art. 21
Vicesindaco

1. Il Sindaco, nel decreto di nomina della Giunta individua, tra i componenti della medesima, il Vicesindaco.

2. Il Segretario Comunale dà immediata comunicazione dell’avvenuta nomina al Prefetto.

3. Il Sindaco, nel caso che, successivamente, intenda attribuire ad altro Assessore le funzioni di Vicesindaco, provvede alla revoca di quest’ultimo con decreto motivato ed alla nuova nomina dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Vicesindaco esercita le attribuzioni del Sindaco ed emana gli atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, le competenze del Sindaco sono esercitate dall’Assessore Anziano, tale essendo il più anziano d’età tra i componenti della Giunta Comunale.

Art. 22
Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

1. La mozione di sfiducia viene presentata ed approvata secondo le modalità indicate dalla legge. Essa va depositata presso la Segreteria Comunale; il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione al Sindaco ed al Consigliere Anziano.

2. Il Sindaco deve provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale in una data non antecedente a dieci giorni e non successiva a trenta giorni dalla presentazione della mozione. Qualora il Sindaco non provveda alla convocazione, il Segretario ne avverte il Prefetto e l’Organo Regionale di Controllo.

3. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere presentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla reiezione della precedente, a meno che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Capo III
La Giunta Comunale e Gli Assessori

Art. 23
Ruolo e competenze della Giunta

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella definizione dell’iniziativa politicoamministrativa, nell’attuazione degli Indirizzi Generali enunciati dal Consiglio Comunale e nella formulazione di direttive a specificazione degli indirizzi consiliari.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell’iniziativa per le deliberazioni del Consiglio Comunale e nella predisposizione della Relazione sull’attività svolta.

3. La Giunta assume, ai sensi di legge, tutti gli atti di amministrazione, non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio Comunale o non attribuiti al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario ed ai Funzionari o ai Dirigenti-Responsabili dei Servizi.

4. Ha la competenza a resistere in giudizio.

Art. 24
Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco - che la presiede - nonché, da un numero di Assessori compreso tra un minimo di due e fino al massimo consentito dalla Legge. I nomi dei componenti, con l’indicazione di colui al quale è conferita la carica di Vicesindaco, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta, previo deposito dei decreti di nomina presso la Segreteria Comunale.

2. Possono essere componenti a tutti gli effetti della Giunta i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

Art. 25
Comunicazioni del Sindaco al Consiglio Comunale
sulla composizione ed organizzazione della Giunta

1. Nel Decreto di Nomina della Giunta Comunale il Sindaco, oltre ad indicare il componente cui conferisce la carica di Vicesindaco, può attribuire eventuali deleghe ad emanare provvedimenti di competenza sindacale.

2. Qualora successivamente il Sindaco modifichi il riparto degli ambiti di attività definito nel Decreto di Nomina, o la preposizione degli Assessori ovvero revochi la delega eventualmente conferita all’emanazione di provvedimenti, le modifiche vengono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 26
Principi sul funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’Ordine del Giorno, tenuto conto degli argomenti proposti anche dai singoli Assessori.

2. Le sedute della Giunta sono segrete e vi deve partecipare, ai fini della loro validità, almeno la maggioranza dei componenti.

3. Al Sindaco e agli Assessori è vietato assumere incarichi e consulenze presso Aziende, Enti e Istituzioni dipendenti, o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 27
Ruolo e competenze degli Assessori

1 Le attribuzioni agli Assessori di competenze, sono conferite con atto del Sindaco e sono revocabili e modificabili in ogni momento.

2. I conferimenti, nonché le eventuali revoche e modifiche, sono notificati e comunicati dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 28
Revoca di Assessori, dimissioni ed altre cause di cessazione

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo alla loro sostituzione.

- I singoli Assessori, oltrechè per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con decreto del Sindaco comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci.

- Salvo i casi di revoca - da parte del Sindaco - la Giunta rimane in carica fino alla nuova elezione del Sindaco.

Capo IV
Il Segretario Comunale

Art. 29
Nomina e competenze

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all’apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio dei Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla Contrattazione Collettiva.

Art. 30
Attribuzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

Il Segretario:

- Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti - Responsabili dei Servizi e ne coordina l’attività;

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- Può rogare tutti i Contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

- Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle Leggi e dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

2. Al Segretario Comunale possono essere attribuite anche le funzioni di Direttore Generale secondo i criteri, le modalità e le competenze disciplinate dal Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Titolo III
La Partecipazione

Capo I
Principi generali

Art. 31
Principi

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione popolare all’Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 32
Strumenti

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione popolare all’Amministrazione Comunale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune:

- assicura la più ampia informazione circa l’attività comunale, anche tramite Notiziario autorizzato ai sensi della normativa vigente, il cui Comitato Editoriale sia composto almeno da 2 rappresentanti (1 della Minoranza e 1 della Maggioranza) del Consiglio Comunale, eletti dallo stesso; oltre al Sindaco ed al Direttore Responsabile;

- attua i principi sul diritto di accesso degli interessati agli atti e ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale sul diritto di accesso;

- valorizza il contributo delle associazioni che operano nell’ambito comunale;

- assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati all’azione amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte;

- favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini, nell’ambito del Comune e delle singole Frazioni.

Capo II
Le Libere Forme Associative

Art. 33
Libere Associazioni

1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni che operino nel territorio comunale all’azione comunale e, particolarmente, valorizza i loro contributi ai fini dell’attività degli organi comunali.

2. Si intendono per libere associazioni quelle forme associative, diverse dai partiti politici, che operino nel territorio comunale perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.

Art. 34
Requisiti delle libere Associazioni

1. Al fine di attuare gli obiettivi richiamati nell’Articolo 33, il Comune valorizza le libere Associazioni che rispondano ai seguenti requisiti:

- che la forma associativa sia organizzata al suo interno su base democratica, o che la forma associativa operi attivamente nel territorio comunale;

- che la forma associativa sia costituita in associazione riconosciuta, ovvero sia conforme a quanto previsto dagli Articoli 36 e seguenti o 39 e seguenti del Codice Civile in tema di Associazioni non riconosciute o di Comitati;

- che la forma associativa abbia tenuto, nel corso del precedente anno solare, almeno una assemblea degli associati residenti nel Comune;

- che lo scopo sociale, risultante dallo Statuto o dall’Atto Costitutivo della forma associativa, risponda a ragioni di tutela e di promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la comunità locale.

2. Le suddette forme associative sono tenute a depositare in Comune:

a) copia degli atti costitutivi e statutari;

b) copia dei Bilanci Preventivi e Consuntivi, con cadenza annuale;

e) indicazione di un recapito;

d) indicazione di un nominativo di un referente residente nel Comune.

Art. 35
Rapporti con il Comune

1. Le forme associative di sui sopra possono, nell’ambito dei rispettivi scopi sociali:

- avanzare istanze, petizioni e proposte al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco, per l’adozione di atti o per l’assunzione di iniziative spettanti a tali organi,

- esercitare il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi ai sensi degli articoli seguenti e delle norme regolamentari in materia.

2. Le forme associative e quelle equiparate possono chiedere, in relazione alle materie inerenti al proprio scopo sociale, che propri rappresentanti si incontrino con il Sindaco o con la Giunta per esaminare questioni o per manifestare il punto di vista della forma associativa rispetto ad atti o iniziative comunali.

Art. 36
Altre forme associative

1. Le forme associative, non aventi i requisito di cui agli Articoli precedenti possono rivolgere istanze ai sensi dell’Articolo 52.

Art. 37
Partecipazione aria gestione dei servizi

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati e, in particolare, delle associazioni di volontariato ai servizi d’interesse collettivo.

2. Fermo restando che tale partecipazione non deve comportare spese aggiuntive per il Comune, il Comune attua il principio sancito nel Comma 1, consentendo, secondo le modalità disciplinate da apposito Regolamento, l’uso di locali comunali per assemblee e riunioni, per coordinare la loro azione con quella del Comune.

Art. 38
Consultazioni

1. Il Sindaco, sentita la Giunta o su determinazione del Consiglio, assunta anche in base a richiesta di cittadini, indice Consultazioni della popolazione, convocando l’assemblea dei cittadini residenti nel Comune per l’esame di proposte di deliberazione inerenti all’adozione o abrogazione di atti di competenza del Consiglio o della Giunta o per l’esame di interventi da attuare.

Art. 39
Modalità per la convocazione

1. Il Sindaco convoca l’assemblea dei cittadini mediante avviso, da depositare presso la Segreteria Comunale e da affiggersi nei luoghi pubblici, nel quale sono indicati l’ora, il luogo della riunione e gli oggetti da esaminare nell’assemblea.

2. L’avviso rimane depositato presso la Segreteria Comunale e affisso all’Albo Pretorio e in luoghi pubblici nel territorio del Comune almeno quindici giorni prima dell’assemblea.

3. Nei cinque giorni precedenti la documentazione relativa agli oggetti da trattare nell’assemblea è messa a disposizione dei cittadini presso la Segreteria Comunale.

Art. 40
Disciplina dell’Assemblea

1. All’Assemblea possono partecipare attivamente solo i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; non sono ammesse deleghe.

2. Il Sindaco, anche attraverso propri incaricati, può richiedere a chi partecipi all’Assemblea di documentare il possesso dei requisiti indicati al Comma 1.

3. Le persone che non siano nel possesso dei requisiti indicati al Comma 1 possono solo assistere all’Assemblea, senza prendere la parola e senza esprimere voto.

4. Il Sindaco può invitare tecnici o altre persone qualificate a riferire all’Assemblea in merito agli oggetti della convocazione.

5. Il Sindaco presiede l’Assemblea ed esercita i relativi poteri di polizia, anche attraverso il personale di vigilanza municipale. Un membro dell’Assemblea, designato dal Sindaco o da lui delegato, redige un verbale sintetico dell’Assemblea, riportando i contenuti essenziali degli interventi e l’esito delle eventuali votazioni.

G. Il verbale sarà depositato in Comune e ne potrà essere rilasciata copia a chiunque vi abbia interesse.

Art. 41
Determinazioni dell’Assemblea

1. Nel corso dell’Assemblea possono essere discusse solo proposte e questioni indicate nell’Avviso di Convocazione di cui all’Articolo 39.

2. L’Assemblea può votare sulle proposte di deliberazione solo se risulti presente almeno un numero di cittadini, in possesso dei requisiti indicati all’Articolo 40, Comma 1, non inferiore al 20% degli iscritti nelle Liste Elettorali del Comune.

3. L’Assemblea assume le sue determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 42
Effetti delle decisioni dell’Assemblea

1. Le determinazioni dell’Assemblea non hanno effetti vincolanti nei confronti degli organi comunali.

2. Tuttavia, nel caso che l’Assemblea abbia accolto una proposta di deliberazione, il Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio Comunale o in Giunta, secondo le rispettive competenze, entro 60 e 30 giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea.

Art. 43
Assemblee limitate a categorie di cittadini

1. Le disposizioni degli Articoli precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di Assemblee limitate a categorie particolari di cittadini.

2. Tali Assemblee possono essere indette dal Sindaco solo per l’esame di questioni o di proposte che riguardino in modo particolare le categorie consultate.

Art. 44
Altre consultazioni

1. Il Consiglio Comunale o il Sindaco, sentita la Giunta, possono disporre forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire elementi di valutazione su atti o interventi di competenza del Comune.

2. Tali consultazioni si svolgono nella forma di sondaggi, raccolte di firme ed altre modalità analoghe e possono comportare anche l’espressione di voti per corrispondenza. Nel caso di consultazioni su questioni relativi a servizi pubblici a domanda individuale, la consultazione può essere estesa, oltre che ai cittadini residenti nel Comune, agli altri utenti del servizio.

3. L’esito della consultazione non ha effetti vincolanti nei confronti degli organi del Comune.

Capo IV
Consultazioni Referendarie

Art. 45
Referendum consultivo

1. Per realizzare la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, può essere effettuato un Referendum Consultivo.

2. Il Referendum viene indetto, di regola, per consultare, su una questione determinata, gli elettori dell’intero Comune. Nel caso di questioni che riguardino in modo esclusivo una singola frazione, può essere indetto un Referendum riservato agli elettori residenti in quella Frazione.

Art. 46
Oggetto

I. Il Referendum riguarda la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio Comunale o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal Consiglio Comunale.

2. Non sono ammessi Referendum che propongano l’abrogazione di Delibere concernenti i Bilanci, i Tributi Locali, l’assunzione di Mutui, il Piano Regolatore Generale, le questioni in materia statutaria, nonché ogni altra materia amministrativa vincolata da leggi statali o regionali.

3. Le Consultazioni Referendarie non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Non possono altresì, essere indetti i Referendum su materie già oggetto di consultazioni referendarie nell’ultimo quinquennio.

Art. 47
Proposta

Soggetti promotori di Referendum possono essere:

- Il 20 per cento del corpo elettorale;

- Il Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 48
Quesito

1. La proposta di Referendum contiene l’enunciazione del quesito da sottoporre all’elettorato, costituito dagli iscritti nelle Liste Elettorali del Comune. Il quesito riguarda un singolo oggetto; è formulato in modo univoco e chiaro ed in termini che consentano ai cittadini una risposta esprimibile con “si” o “no”.

Art. 49
Esito

1. La proposta di Referendum si intende accolta quando essa abbia -riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 50
Effetti

1. L’accoglimento di una Proposta di Referendum non ha effetti vincolanti nei confronti del Consiglio Comunale. Tuttavia il Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dell’esito del Referendum.

Art. 51
Disciplina del Referendum

1. Con Regolamento sono disciplinate le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.

2. I Referendum si svolgono in un’unica tornata annuale nel periodo indicato dal Regolamento.

Capo V
Altre Forme di Partecipazione

Art. 52
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli e associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l’osservanza delle seguenti disposizioni;

2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi competenti.

Art. 53
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. Il Sindaco o l’organo competente provvedono sull’Istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.

Art. 54
Petizioni

1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 5% della popolazione residente, dirette a porre all’attenzione del Consiglio Comunale una questione di sua competenza.

2. Il Sindaco è tenuto a porre in discussione le petizioni in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal loro ricevimento.

Art. 55
Proposte

1. Le proposte consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini pari ad almeno il 10% della popolazione residente, per l’adozione da parte del competente organo di un testo di deliberazione, rispondente ad un interesse collettivo.

2. Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dalla legge e pone in discussione la proposta in Consiglio Comunale o in Giunta rispettivamente entro 60 e 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 56
Disposizioni comuni

1. Degli atti o degli interventi posti in essere dagli organi comunali in esito alle istanze, alle petizioni ed alle proposte il Sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore.

Art. 57
Diritto generale d’istanza

1. La disciplina prevista negli Articoli precedenti è dettata con piena salvezza del diritto generale d’istanza riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.

Titolo IV
Organizzazione

Capo I
Organizzazione Oggettiva

Art. 58
Principi organizzativi

1. L’organizzazione del Comune è progettata considerando la natura delle funzioni svolte, le caratteristiche dei servizi erogati e degli obiettivi della programmazione pluriennale.

2. I criteri aspiratori della organizzazione del lavoro sono:

a) la valorizzazione delle professionalità;

b) l’individuazione di chiare responsabilità gestionali;

c) la flessibilità negli assetti organizzativi;

d) la semplificazione delle procedure;

e) l’assegnazione del personale sulla base delle effettive necessità.

Art. 59
Rapporti tra gli organi di governo
e l’apparato amministrativo

1. Le strutture funzionari del Comune operano nell’ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune e la loro attività è sottoposta a forme di vigilanza e controllo da parte dei medesimi.

2. In particolare il Consiglio Comunale determina gli indirizzi programmatici di ordine generale ed i criteri generali di organizzazione; la Giunta definisce gli indirizzi gestionali e le norme regolamentari nelle materie organizzative; il Sindaco sovrintende al buon funzionamento degli uffici, impartisce al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi le direttive del caso, tenendo conto degli indirizzi Consiliari e di Giunta e vigila sulla loro applicazione. Gli indirizzi e le direttive devono comunque rispettare l’autonomia tecnica e la professionalità del personale, il quale, nel caso in cui ritenga illegittime le direttive ovvero lesive del principio di cui all’Articolo 51, Comma 2, della Legge n. 142 del 1990, può motivatamente richiedere la loro conferma per iscritto.

3. L’attività delle strutture funzionali è sottoposta a forme di vigilanza ed a riscontri di efficienza e di economicità gestionale a cura del Sindaco e, per le rispettive competenze, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi, anche ai fini della valutazione del personale e dell’assegnazione di benefici economici di rendimento.

Art. 60
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi determina, in conformità alle leggi, al presente Statuto, ai criteri generali deliberati dal Consiglio e tenuto conto dei Contratti Collettivi di Lavoro per il comparto, i moduli organizzativi dell’Ente, i compiti delle strutture organizzative, i meccanismi del loro funzionamento e correlazione ed i riscontri di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione.

2. Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è approvato dalla Giunta.

Capo II
Organizzazione Soggettiva

Art. 61
Contratti a termine di diritto privato

1. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal Regolamento, la copertura di posti di organico di alta specializzazione o di funzionario, può avvenire mediante la stipula di Contratti a tempo determinato.

2. L’assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal Regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I Contratti di cui al presente Comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

Art. 62
Contratti di prestazione d’opera

1. Per lo svolgimento di attività di contenuto professionale o di peculiare qualificazione ovvero in casi di particolare necessità, il Comune può stipulare Contratti di Prestazione d’Opera, ai sensi degli Articoli 2222, 2229 e seguenti del Codice Civile.

2. Tali Contratti devono connettersi allo svolgimento di una specifica ed individuata attività ed essere limitati nel tempo.

Capo III
Organizzazione Dei Servizi

Art. 63
Principi di organizzazione
dei Servizi Pubblici Municipali

1. Il Comune organizza la gestione dei servizi pubblici resi alla collettività secondo il criterio di congruenza tra la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni da un lato e la forma organizzativa dall’altro e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2. In particolare le determinazioni inerenti all’organizzazione della gestione dei pubblici servizi devono dare atto, in modo congruo e circostanziato, della correlazione tra la forma organizzativa ed il servizio da svolgere.

3. La determinazione di gestione di un pubblico servizio, gli obiettivi che si intendono conseguire, il piano tecnico e finanziario e la scelta della forma organizzativa sono determinati, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta Comunale ed esperite le forme di partecipazione eventualmente previste, dal Consiglio Comunale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. La gestione dei pubblici servizi locali è informata ai criteri di efficienza nell’organizzazione della produzione delle prestazioni, di efficacia qualitativa e quantitativa della loro erogazione e dell’economicità operativa.

5. I cittadini, singoli o in forma associata, possono intervenire nell’esercizio dei servizi pubblici locali.

Art. 64
Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione o in appalto, costituzione di Aziende, di Consorzio, di Società per Azioni o di Società a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale, di Società per azioni a prevalente capitale privato.

3. Per gli altri servizi la comparazione viene effettuata tra la gestione attraverso la costituzione di Istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante Convenzione, unione di Comuni, ovvero Consorzio. La gestione in economia è effettuata solo in quanto non siano convenientemente utilizzabili altre forme di gestione.

Art. 65
Gestione in economia dei servizi pubblici

1. Sono gestiti in economia i servizi pubblici non comportanti un’organizzazione complessa e non aventi, per la tipologia delle prestazioni erogate, necessità di utilizzo di moduli produttivi.

2. La gestione in economia é operata secondo le discipline proprie dell’esercizio delle funzioni del Comune e della sua organizzazione.

Art. 66
Affidamento in concessione a terzi

1. I servizi pubblici che, per loro natura e per la tipologia delle prestazioni, non richiedano in modo periodico l’emanazione di indirizzi e direttive da parte del Comune e che, al contempo, richiedano un’organizzazione aziendale ed i moduli dell’azione propri dei soggetti di diritto comune, possono essere gestiti mediante concessione a terzi.

2. La scelta del Concessionario, salve restando le disposizioni di leggi speciali, è operata previo confronto comparativo tra più interessati, i quali, all’uopo invitati, presentano un progetto tecnico e finanziario di gestione del servizio.

3. Ove economie di scala lo rendano opportuno, il Comune può stipulare Convenzioni di cui all’Articolo 24 della Legge n. 142 del 1990 al fine di affidare congiuntamente concessioni di pubblici servizi a terzi.

Art. 67
Aziende consortili

1. Il Comune affida a Consorzi con la Provincia e con altri Comuni la gestione, in forma aziendale, dei servizi pubblici che richiedano, per la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni da erogare, un’organizzazione imprenditoriale connessa a significative e permanenti interrelazioni con l’Amministrazione.

Art. 68
Criteri per l’adesione a Consorzi

1. Ai fini della sua adesione a un Consorzio, il Comune verifica che la disciplina istituzionale del Consorzio sia conforme ai seguenti principi:

- lo svolgimento dell’attività consortile si informi ai criteri della corretta gestione aziendale e della efficienza nell’erogazione dei servizi, sia per quanto concerne la gestione complessiva, sia per quanto concerne la gestione di ogni singolo servizio;

- i rapporti finanziari fra il Consorzio e gli Enti consorziati siano adeguati ai criteri indicati nell’Articolo seguente

- sia assicurato al Comune almeno un livello minimo di servizi, non modificabile senza previa intesa con il Comune stesso.

2. L’adesione a un Consorzio è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Unitamente allo Statuto del Consorzio, il Consiglio Comunale approva la Convenzione, che disciplina gli obblighi e le garanzie reciproche degli Enti consorziati.

Art. 69
Rapporti finanziari con il Consorzio

1. Il Comune, quando aderisce al Consorzio, conferisce la propria quota di fondo di dotazione, determinata conformemente alle previsioni dello Statuto Consortile e della Convenzione.

Art. 70
Società a partecipazione comunale

1. I servizi pubblici aventi le caratteristiche indicate all’Art. 67, per i cui assetti patrimoniali e gestionali sia proficua la partecipazione anche di privati o comunque utile la forma societaria, sono gestiti mediante Società per Azioni o Società a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale.

2. L’azionariato pubblico è articolato tra il Comune ed altri Enti Locali, riuniti per quanto possibile da un patto di sindacato azionario di voto che garantisca il governo dell’indirizzo strategico e gestionale della Società.

Art. 71
Istituzioni consortili

1. Il Comune, al fine di garantire l’uniformità di erogazione e la realizzazione di opportune economie di scala, provvede alla gestione dei servizi sociali rivolti alla persona, senza rilevanza imprenditoriale, partecipando a Consorzi tra Enti Locali per la loro gestione attraverso istituzione consortile.

Art. 72
Disciplina dell’istituzione consortile

1. Ai fini dell’adesione a Consorzi per la gestione di servizi in forma di istituzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli precedenti.

Titolo V
Forme Collaborative E Associative

Art. 73
Criteri generali

1. Il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale mediante la stipula di Convenzioni, ai sensi dell’Articolo 24 della Legge n. 142 del 1990, ovvero mediante Consorzi, ai sensi degli Articoli 68 e 69 della medesima Legge.

Art. 74
Convenzioni per la gestione dei Servizi

1. E Consiglio Comunale coordina, mediante Convenzione, l’erogazione dei servizi nel territorio del Comune con l’erogazione dei servizi da parte di altri Comuni.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di Convenzioni con altri Comuni o con la Provincia per la gestione di servizi in forma associata. Le Convenzioni possono riguardare la gestione di servizi nell’intero territorio del Comune, ovvero in alcune parti soltanto di esso.

3. Il Comune può stipulare Convenzioni anche per la costituzione di uffici comuni con le modalità previste dalla Legge.

Art. 75
Convenzioni per l’utilizzazione di Uffici della Provincia o di altri Comuni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di apposite Convenzioni per l’utilizzazione di Uffici della Provincia o di altri Comuni, specie quando vi sia necessità di ricorrere a strutture tecniche particolarmente qualificate o che il Comune non abbia convenienza o possibilità di istituire.

2. Nella Convenzione sono fissati:

a) la durata del rapporto;

b) le modalità secondo cui l’Ufficio della Provincia o del Comune sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività;

c) l’eventuale disponibilità minima che dovrà essere garantita al Comune;

d) gli oneri finanziari a carico del Comune.

Art. 76
Convenzioni per l’utilizzazione di Uffici Comunali da parte della Provincia o di altri Comuni

1. Il Comune può consentire l’utilizzazione dei suoi Uffici da parte della Provincia o di altri Comuni, sulla base di una apposita Convenzione, previa verifica della compatibilità di tale utilizzo con le esigenze proprie del Comune.

2. Nella Convenzione sono fissati:

a) la durata del rapporto;

b) le modalità secondo cui l’Ufficio Comunale sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività a favore della Provincia o di altri Comuni;

c) l’entità dell’impegno dell’Ufficio Comunale che dovrà essere destinata alla Provincia o agli altri Comuni;

d) gli oneri finanziari a carico della Provincia o degli altri Comuni, determinati tenendo conto della quota di costo gravante sul Comune per le strutture e il personale messo a disposizione, commisurata all’entità dell’impegno presumibile a favore della Provincia o degli altri Comuni.

Art. 77
Consorzi

1. Per quanto concerne la costituzione di Consorzi per Aziende o Istituzioni si applicano l’Articolo 67 e seguenti.

Art. 78
Accordi di programma

1. Il Comune, per la definizione e la realizzazione di opere e di interventi che richiedono un coordinamento con i Comuni ed altri soggetti pubblici, può promuovere accordi di programma aventi, quale primo atto, l’indizione di una Conferenza preliminare dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

2. L’organo comunale competente in relazione all’oggetto dell’accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell’accordo.

Art. 79
Conferenze di Servizi

1. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo organo ai fini di una conferenza di servizi, l’Organo Comunale competente in relazione afl’oggetto della conferenza, identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli Indirizzi cui egli deve attenersi.

Art. 80
Salvezza di discipline speciali

1. La disciplina prevista negli Articoli 74, 75, 76, 77 e 78 è formulata con piena salvezza delle Leggi Statali o Regionali che prevedano forme particolare di convenzioni, di Consorzi, di accordi di programma o di conferenze di Servizi.

Art. 81
Unione tra i Comuni Criteri per l’adesione

1. Il Comune esprime il proprio interesse per l’ipotesi tra i Comuni viciniori;

2. L’adesione all’unione non comporta la necessità di modifiche al presente Statuto, ma solo l’inapplicabilità - per tutta la durata dell’unione - delle norme incompatibili con l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione.

3. Lo Statuto dell’Unione, indicherà il livello minimo dei Servizi demandati all’unione che dovranno essere effettuati nel territorio comunale.

Titolo VI
L’Azione Amministrativa

Capo I
I Regolamenti

Art. 82
I Regolamenti Comunali

1. Nel rispetto della Legge e del presente Statuto, vengono emanati Regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. I Regolamenti Comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le Leggi e Regolamenti Comunitari, Statali e Regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata nell’ambito comunale;

e) devono avere carattere di generalità;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa dal Consiglio Comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse o da previsione normativa.

Art. 83
Forme di esternazione

1. I Regolamenti sono resi pubblici mediante affissione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi unicamente alla Deliberazione di approvazione.

2. Resta ferma ogni altra forma di pubblicazione prevista dallo leggi.

3. La raccolta dei Regolamenti del Comune è liberamente consultabile, senza alcuna formalità, da chiunque ne faccia richiesta verbale.

Capo II
Disposizioni diverse

Art. 84
I Pareri

1. La Giunta ed il Consiglio assumono le deliberazioni di loro competenza sulla base di proposte corredate dei pareri prescritti dalla Legge.

2. La Giunta ed il Consiglio, ove intendano discostarsi dalla proposta, adottano una nuova proposta sulla quale deliberano dopo aver rinnovato, entro i termini previsti dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, l’acquisizione dei pareri prescritti. Si prescinde da tale rinnovazione per le modificazioni tendenti ad adeguare la deliberazione al contenuto dei pareri resi sulla relativa proposta.

3. Restano fermi gli altri pareri obbligatori per legge.

4. Il Sindaco può sempre richiedere i pareri di cui al Comma 1 sugli atti di sua competenza.

5. I pareri facoltativi sono richiesti quando sussistano specifiche ragioni che ne rendano opportuna l’assunzione.

Art. 85
Concessione di ausili finanziari

1. Il Comune può erogare alle Associazioni ed Enti, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito Regolamento, ai sensi dell’Art. 12 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Titolo VII
Accesso Agli Atti E Diritto alle Informazioni

Art. 86
Esercizio del diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa del Comune, è garantito l’esercizio del diritto di accesso agli atti emanati dagli organi comunali.

2. Ai soggetti che ne abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è inoltre assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi agli atti emanati dal Comune. Il medesimo diritto è assicurato anche alle libere forme associative, in relazione al loro scopo sociale ed a quelle ad esse equiparate.

3. Il diritto si esercita mediante visione degli atti e dei documenti ed estrazione di loro copia. La richiesta di visione e copia è soddisfatta dal Comune contemperando gli interessi giuridicamente rilevanti del richiedente con le esigenze di funzionalità e buon andamento dell’Amministrazione.

Art. 87
Limitazioni al diritto di accesso

1. Oltre agli atti e ai documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa indicazione di legge, con Regolamento sono determinate le categorie di atti e documenti per i quali il diritto di accesso può essere limitato o temporaneamente rinviato in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ovvero l’imparzialità ed il buon andamento dell’Amministrazione.

2. Il diritto della riservatezza delle persone è tutelato dal Regolamento con particolare riguardo agli atti e ai documenti concernenti le condizioni di salute, quelle personali e familiari e quelle economiche.

3. Per assicurare il diritto alla riservatezza possono essere stabilite limitazioni al diritto di accesso agli atti e ai documenti prevedendo la loro esibizione parziale o in forma aggregata e con esclusione della possibilità di individuazione dei soggetti interessati.

Art. 88
Accesso alle informazioni

1 Il Comune mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui esso dispone riguardo alle proprie funzioni, alle Aziende, ai Consorzi, alle Società cui esso partecipa, alla popolazione, al territorio ed alle attività economiche e sociali che si svolgono in territorio comunale;

2. Le modalità sono stabilite dal Regolamento Comunale disciplinante l’accesso agli atti.

Titolo VIII
Bilanci e Contabilità

Capo A
La Gestione Contabile e Patrimoniale

Art. 89
Regolamento di Contabilità

1. Ferme restando le disposizioni di legge relative agli Ordinamenti Contabili degli Enti Locali, la disciplina del Bilancio Pluriennale di Previsione, di quello Annuale di Previsione, del Conto Consuntivo, delle Entrate e delle Uscite, della Gestione delle Risorse e degli Impieghi, dei controlli di gestione tanto :finanziari che economici, dei contratti, dell’Amministrazione del patrimonio e della responsabilità per danni derivanti all’Amministrazione, è disposta mediante il Regolamento di Contabilità del Comune,

2. Il Regolamento di Contabilità si ispira comunque ai principi derivanti dalla normativa contabilistica dello Stato e della Regione nonchè da quella, recepita o comunque vigente nell’ordinamento italiano, della Comunità Economica Europea ed è improntato a criteri di chiarezza contabile, di possibilità permanente di riscontri, di tempestività delle operazioni e di trasparenza ed economicità dei contratti.

Art. 90
Il patrimonio del Comune

1. Il patrimonio del Comune è costituito dai beni immobili e mobili appartenenti allo stesso ed è disciplinato dalle disposizioni legislative che concernono tali beni.

2. Il Comune provvede alla gestione del proprio patrimonio, avendo cura di mantenerne la miglior conservazione possibile e di utilizzare i beni destinati a funzioni pubbliche nel modo più coerente con le stesse e quelli destinati a reddito in modo economico.

3. I beni del Comune sono iscritti quanto alla consistenza ed al valore negli inventari di cui al Regolamento di Contabilità, che sono periodicamente aggiornati applicando parametri congrui di rivalutazione e svalutazione, in rapporto al valore della moneta ed al deterioramento dei beni stessi.

Art. 91
Entrate ed Uscite del Comune

1. Le Risorse del Comune sono costituite dalle Entrate previste dall’Articolo 54, Comma 4, della Legge n. 142 del 1990 e sue modificazioni ed integrazioni.

2. Le Uscite del Comune sono costituite dalle Spese necessarie per l’esercizio delle funzioni e per il conseguimento dei pubblici interessi la cui cura spetti al Comune; esse si articolano in Spese Correnti e Spese d’Investimento.

3. Il Comune osserva, per la gestione dell’Entrata e dell’Uscita, le disposizioni legislative e regolamentari in materia ed i principi di efficienza dell’azione contabile, della coerenza economica e finanziaria e della riscontrabilità, secondo un piano di costi ad indici economici, dell’efficacia della spesa.

Art. 92
Bilancio Pluriennale e coordinamento
con la programmazione

1 Il Comune adotta, in coerenza temporale con il Bilancio Pluriennale della Regione Piemonte, un Bilancio Pluriennale.

2. Il Bilancio Pluriennale del Comune rappresenta il quadro delle risorse di cui si prevede la disponibilità nel periodo considerato per il conseguimento degli interessi pubblici affidati all’Ente, coerentemente con le scelte dei piani e programmi comunali; esso costituisce il riscontro di copertura finanziaria di nuove e maggiori spese a carico di esercizi futuri.

3. Il Bilancio Pluriennale è lo strumento di programmazione economico-finanziaria e si coordina con gli atti di piano e programma del Comune, nonché con i loro progetti attuativi.

4. Il Bilancio Pluriennale, aggiornato annualmente in occasione dell’approvazione del Bilancio annuale, è elaborato in termini di competenza; il Bilancio Pluriennale deve chiudere in pareggio per ciascuno degli Esercizi cui si riferisce.

5. Il Bilancio Pluriennale è approvato dal Consiglio Comunale, nei modi e con le forme di legge e di Statuto, su proposta della Giunta Comunale.

Art. 93
Bilancio Preventivo annuale

1. Il Bilancio Annuale di Previsione rappresenta il quadro delle Morse che si prevede saranno disponibili per gli impieghi nel periodo dall’1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno, costituente l’Esercizio.

2. Il Bilancio di Previsione è formato secondo i principi dell’universalità, dell’integrità, veridicità, dell’unità, annualità e dell’equilibrio, in pareggio finanziario ed economico.

3. Il Bilancio di Previsione costituisce limite ed autorizzazione alle operazioni contabili ed è accompagnato da appositi allegati illustrativi dell’Entrata e dell’Uscita per Programmi, Servizi ed Interventi, dal piano dei costi per centri di spesa. Allo stesso sono allegati gli altri documenti previsti dal Regolamento di Contabilità.

4. Il Bilancio Annuale di Previsione, accompagnato da una Relazione Previsionale e Programmatica e dalla Relazione del Revisore dei Conti, è approvato dal Consiglio Comunale, nei modi e con le forme di legge e di Statuto, su proposta della Giunta Comunale.

Art. 94
Rendiconto Consuntivo annuale e riscontri

1. I risultati della gestione del Bilancio Annuale di Previsione sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto generale, che si compone del Conto di Bilancio, del Conto Patrimoniale e del prospetto dimostrativo dei risultati di gestione.

2. Al Conto Consuntivo sono allegati i dati gestionali relativi a programmi, servizi ed interventi, gli elementi riassuntivi dei centri di spesa, nonchè gli altri documenti previsti dal Regolamento di Contabilità.

3. Il Conto Consuntivo, accompagnato da una Relazione Illustrativa della Giunta sui dati finanziari economici e patrimoniali, nonchè sui risultati della gestione, con particolare riferimento a Piani, Programmi, Progetti, Servizi ed Interventi e dalla Relazione del Revisore dei Conti, è approvato dal Consiglio Comunale, nei modi e con le forme di legge e di Regolamento, su proposta della Giunta Comunale.

Art. 95
Vincolo di copertura delle spese

1. Gli Impegni di Spesa non possono in nessun caso superare gli stanziamenti di spesa di competenza del Bilancio Annuale di Previsione.

2. Gli Impegni di Spesa sono nulli se non accompagnati da un’Attestazione della relativa Copertura Finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari nel Comune.

Capo II
Verifiche e Certificazioni

Art. 96
Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita Relazione, che accompagna la proposta di Deliberazione Consiliare del Rendiconto del Bilancio.

4. Nella Relazione di cui al precedente Comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Allo stesso possono essere affidate ulteriori funzioni purchè le stesse non siano incompatibili con la funzione di controllo e di indirizzo.

Capo III
Contratti E Convenzioni

Art. 97
Principi in materia di Contratti

1. Regolamento in materia di contratti disciplina l’attività contrattuale dei Comune informandosi ai seguenti principi direttivi:

a) Ai contratti del Comune si applicano le norme di diritto comune, con l’osservanza delle disposizioni pubblicistiche in materia;

b) La stipula dei Contratti deve esser preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di Spesa contenente quanto previsto dalla legge.

2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel Regolamento dei Contratti.

Art. 98
Convenzioni di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria del Comune è affidato ad un’Azienda di Credito di cui all’Articolo 5 del Regio Decreto 12 Marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La scelta dell’Azienda di Credito è determinata sulla base di un confronto comparativo, con esperimento migliorativo, tra almeno tre offerte di Aziende, dotate di sportelli sul territorio comunale, o di Comuni viciniori,

3. La Convenzione di Tesoreria è approvata dal Consiglio.

4. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla Legge, dal Regolamento di Contabilità, nonché dalla Convenzione.

Titolo XI
Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 99
Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto Comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

2. Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei Regolamenti in esse richiamati.




Comune di Moncalieri (Torino)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Comune - Autonomia e funzioni

Art. 2 Finalità del Comune

Art. 3 Identificazione del Comune - Stemma e gonfalone

Art. 4 Territorio e sede

Art. 5 Valorizzazione delle forme associative

Art. 6 Rapporti con altri Enti

Art. 7 Rapporti tra Enti nello spirito comunitario europeo ed internazionale

Art. 8 Festività locali

Art. 9 Tutela del patrimonio ambientale, architettonico ed artistico

Art. 10 Promozione di attività e servizi

Art. 11 Pari opportunità

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I -

Organi Istituzionali

Art. 12

Organi

Capo II Il Consiglio comunale

Art. 13 Composizione, elezione, durata e scioglimento del Consiglio

Art. 14 I Consiglieri

Art. 15 Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale Modalità di elezione

Art. 16 Competenza del Presidente del Consiglio comunale

Art. 17 Competenza del Vice Presidente del Consiglio comunale

Art. 18 Organizzazione del Consiglio

Art. 19 Gruppi consiliari

Art. 20 Conferenza capigruppo

Art. 21 Commissioni consiliari permanenti

Art. 22 Commissioni consiliari speciali - Commissioni consiliari d’indagine

Art. 23

Art. 24 Commissione consiliare di controllo e garanzia

Commissione consultiva per le nomine

Art. 25 Comitato pari opportunità

Art. 26 Competenza del Consiglio

Art. 27 Convocazione del Consiglio

Art. 28 Presidenza e svolgimento delle sedute consiliari

Art. 29 Votazioni

Art. 30 Verbalizzazione

Art. 31 Pubblicazione e controllo delle deliberazioni

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32 Competenze della Giunta

Art. 33 Composizione e funzionamento della Giunta

Art. 34 Nomina e durata in carica della Giunta

Art. 35 Funzioni degli Assessori

Art. 36

Cessazione dalla carica dei singoli componenti della Giunta comunale

Art. 37 Incompatibilità tra i Consiglieri comunali e Assessori

Art. 38 Presidenza, svolgimento e sede delle sedute della Giunta

Art. 39 Deliberazioni della Giunta comunale

Art. 40 Verbalizzazione

CAPO IV IL SINDACO

Art. 41 Sindaco organo istituzionale

Art. 42 Competenze del Sindaco

Art. 43 Sindaco Ufficiale di Governo

Art. 44 Delegazioni del Sindaco

Art. 45 Cessazione dalla carica

TITOLO III PARTECIPAZIONE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 46 Partecipazione dei cittadini

Art. 47 Accesso agli atti

Art. 48 Informazione

Art. 49 Accesso ai servizi

Art. 50 Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 51 Autocertificazione

Art. 52 Consultazione popolare

Art. 53 Petizioni

Art. 54 Istanze e proposte

Art. 55 Referendum consultivo

Art. 56 Comitato Promotore

Art. 57 Ammissibilità del referendum - raccolta delle sottoscrizioni

Art. 58 Parere di ammissibilità

Art. 59 Modalità di svolgimento del referendum

Art. 60 Effetti del referendum

Art. 61 Consulte e associazioni

CAPO II DIFENSORE CIVICO

Art. 62 Istituzione

Art. 63 Elezione

Art. 64 Ineleggibilità e incompatibilità

Art. 65 Decadenza

Art. 66 Poteri e modalità di intervento

Art. 67 Rapporti con il Consiglio comunale

Art. 68 Organizzazione dell’ufficio

Art. 69 Indennità di carica

TITOLO IV PERSONALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 70 Principi e criteri direttivi

Art. 71 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 72 Direttore generale

Art. 73 Segretario generale

Art. 74

Art. 75 Vicesegretario generale

Funzioni dirigenziali

Art. 76 Incarico e revoca delle funzioni dirigenziali

Art. 77 Determinazioni dirigenziali

Art. 78 Conferenza dei dirigenti

CAPO II RESPONSABILITA’

Art. 79 Responsabilità disciplinare

Art. 80 Responsabilità verso il Comune

Art. 81 Responsabilità verso terzi

Art. 82 Responsabilità del personale contabile

Art. 83 Responsabilità degli estensori dei pareri nelle deliberazioni

Art. 84 Responsabilità sulle procedure attuative delle deliberazioni

TITOLO V ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

CAPO I SERVIZI PUBBLICI

Art. 85 Servizi pubblici comunali

Art. 86 Gestione dei servizi pubblici

Art. 87 Aziende speciali ed istituzioni

Art. 88 Società per azioni a capitale misto

CAPO II COOPERAZIONE FRA ENTI PER FUNZIONI E SERVIZI

Art. 89 Convenzioni

Art. 90 Consorzi

Art. 91 Accordi di programma

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Art. 92 Ordinamento e attività finanziaria

Art. 93 Beni comunali

Art. 94 Bilancio di Previsione

Art. 95 Rendiconto di gestione

Art. 96 Revisione economico finanziaria

Art. 97 Controllo della gestione

TITOLO VII ATTIVITA’ NORMATIVA DEL COMUNE

Art. 98 Potestà regolamentare

Art. 99 Revisione dello Statuto

Art. 100 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 101 Disciplina transitoria

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Il Comune - Autonomia e funzioni

1. Il Comune di Moncalieri è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla legge vigente e dal presente Statuto: esso raccoglie la continuità storica del libero Comune di Testona e riconosce il decreto di Carlo Emanuele I° - duca di Savoia (dell’anno 1619) che lo fregia del titolo di Città.

2. Il Comune con i propri organi rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nello spirito della Costituzione italiana e della Carta Europea delle Autonomie locali.

Art. 2
Finalità del Comune

1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:

a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;

b) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all’istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;

c) realizzare un equilibrato sviluppo economico della Città;

d) promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone disabili ad una città accessibile e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l’integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;

e) tutelare la famiglia riconoscendone il ruolo sociale;

f) agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali;

g) tutelare l’ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e gli animali;

h) valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della Città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina;

i) valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l’autonomia, e stimolare l’iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l’associazionismo.

Art. 3
Identificazione del Comune
Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e sul sigillo, è identificato come “Città di Moncalieri” e con lo stemma già in uso dal 1688 così rappresentato: scudo di rosso alla croce d’argento, con bordura oro e azzurro, sormontato dal monogramma “M” in rosso - alla base due fronde simmetriche (quercia - alloro) annodate con nastro rosso. Lo scudo è inoltre sormontato da una corona marchionale, sostenuta da due leoni nascenti in nero linguati in rosso.

2. Nelle cerimonie e pubbliche manifestazioni il gonfalone (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18.3.1971 - “Drappo di bianco riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in oro: Città di Moncalieri. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo con burlette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d’oro” -) è portato da personale comunale ed affiancato da una scorta d’onore: esso è accompagnato da un rappresentante dell’Amministrazione comunale.

3. E’ consentito l’uso e la riproduzione dello stemma comunale, per soli fini istituzionali, secondo le modalità disciplinate nel regolamento.

Art. 4
Territorio e sede

1. Il territorio comunale, che si estende per 47 Kmq. confina con i comuni di Torino, Nichelino, Vinovo, La Loggia, Cambiano, Villastellone, Trofarello, Pecetto, Santena, Carignano.

2. La sede comunale è nel Palazzo Civico dove si svolgono le adunanze degli organi elettivi e collegiali: in essa trovano posto gli uffici amministrativi e la sede degli amministratori. Gli organi suddetti, per motivate esigenze, possono riunirsi in luoghi diversi dalla sede prevista dal presente Statuto, osservato apposito regolamento.

3. Le denominazioni di borgate o di frazioni che da sempre, hanno una continuità storica non sono modificabili. Le denominazioni di nuove individuazioni sono deliberate dal Consiglio comunale previa consultazione popolare degli abitanti interessati.

Art. 5
Valorizzazione delle forme associative

1. Il Comune riconosce l’attività delle associazioni e la cooperazione tra cittadini operanti sul proprio territorio a tutela di interessi diffusi o portatori di valori storici, culturali, economici, sociali, sportivi, ecologici ed ambientali, nonché l’attività delle associazioni di tutela dei diritti degli animali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione dei suddetti organismi alla vita amministrativa del Comune attraverso apporti consultivi che potranno essere richiesti, l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione od osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione di problemi amministrativi e sociali.

3. Il Comune, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, interviene con un piano di concessione di contributi ed aiuti finanziari a sostegno delle iniziative promosse da enti o associazioni, predeterminandone modi e forme in apposito regolamento.

Art. 6
Rapporti con altri Enti

1. Nell’ambito delle competenze riconosciute dalle leggi statali e regionali e nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune collabora con i Comuni compresi nell’Area Metropolitana e con tutti gli altri Enti Locali per riconosciute, motivate e determinate occasioni nello spirito che tende a fornire il migliore risultato economico, finanziario ed amministrativo.

Art. 7
Rapporti tra Enti nello spirito comunitario
europeo ed internazionale

1. Il Comune, volendo contribuire alla costruzione di un vivo spirito europeo nell’ambito delle proprie funzioni conformemente ai principi espressi dalla Carta Europea dell’Autonomia locale, conferma i legami di collaborazione economica, sociale e culturale con i comuni gemellati di Argiroupoli (atto in data 12.5.1989) e di Baden-Baden (atto in data 14.5.1990).

2. In collaborazione con le rappresentanze della Comunità Europea in Italia e con le associazioni europeistiche, il Comune favorisce particolarmente le iniziative imprenditoriali e giovanili, promuove forme di cooperazione che possano aumentare le coscienze europee e gli interscambi economici utili ai fini dello sviluppo della propria comunità.

3. Per favorire, altresì, un concreto spirito di pace il Comune pone in essere ogni iniziativa volta a sviluppare i rapporti di solidarietà e collaborazione fra tutti i popoli ed i paesi con particolare riferimento ai popoli e i paesi d’Europa e a quelli che si affacciano nel bacino mediterraneo.

Art. 8
Festività locali

1. Il Comune, nell’ambito del calendario civile, riconosce come “festa del Santo Patrono” il 15 luglio, ricorrenza liturgica del Beato Bernardo di Baden, già dichiarato Patrono principale di Moncalieri nell’anno 1728.

Art. 9
Tutela del patrimonio ambientale, architettonico
ed artistico

1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Comune promuove ed attiva un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo pianificato, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private; promuove la salvaguardia del territorio, con particolare riguardo alla zona collinare e fluviale, con una politica ecologica volta a prevenire ed a eliminare le fonti di inquinamento e tesa ad assicurare una migliore qualità della vita; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico ed architettonico.

Art. 10
Promozione di attività e servizi

1. Il Comune favorisce lo sviluppo delle attività produttive, promuove l’organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale anche ai fini di tutela del consumatore, agevola lo sviluppo della cooperazione, promuove il godimento dei servizi sociali, con particolare riguardo alla salute, alle fasce deboli, all’assistenza, all’abitazione, all’istruzione, ai trasporti, alle attività sportive, ricreative e culturali.

Art. 11
Pari Opportunità

1. Il Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni, garantisce attivamente le pari opportunità di vita e di lavoro alle donne e agli uomini finalizzando a tale obiettivo la propria azione nel campo dei servizi, della tutela del lavoro, dell’iniziativa economica, dell’uso del territorio, della regolazione dei tempi e degli orari.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13
Composizione, elezione, durata e scioglimento
del Consiglio

1. La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

Art. 14
I Consiglieri

1. I diritti ed i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. In particolare, i Consiglieri hanno diritto di ottenere sollecitamente dai responsabili degli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie, le informazioni e copia degli atti in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato.

3. I Consiglieri sono tenuti a mantenere il segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.

4. I Consiglieri hanno altresì diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, di interrogazione, di mozione e di ottenere informazioni sulle attività della Giunta, del Sindaco e dell’apparato amministrativo, nonché di sindacato ispettivo nei confronti della Giunta e del Sindaco.

5. Le interrogazioni e le altre istanze di sindacato ispettivo dei Consiglieri vengono indirizzate al Sindaco e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio e devono ottenere risposta o essere evase nel termine di legge o, in mancanza, in trenta giorni dal ricevimento.

6. In casi eccezionali l’interrogazione può essere dal Consiglio trasformata in interpellanza.

7. E’ dovere dei Consiglieri comunali partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

8. Ogni Consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza sia trasformato in una indennità di funzione, determinata in via generale da apposito atto deliberativo dell’organo competente, nell’ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia e senza oneri aggiuntivi per il Comune. Il regolamento del Consiglio Comunale definisce l’entità delle indennità in forma percentuale e le modalità per l’applicazione di riduzione delle stesse in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi collegiali.

9. La mancata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo espresso al Presidente del Consiglio comunale, comporta la decadenza dalla carica; la dichiarazione di decadenza non può essere pronunziata dal Consiglio comunale prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato della relativa proposta. Il Consigliere ha diritto di far valere eventuali cause giustificative entro la data fissata per la seduta consiliare che dovrà pronunciarsi sulla proposta di decadenza.

10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

11. E’ Consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, risultante dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati Sindaci eletti Consiglieri.

Art. 15
Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale

Modalità di elezione

1. Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta riservata alla convalida degli eletti, procede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vice Presidente.

2. L’elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

3. L’elezione del Vice Presidente avviene nella stessa seduta successivamente all’elezione del Presidente con le medesime modalità indicate al precedente comma 2.

4. Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente devono complessivamente garantire la rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare.

Art. 16
Competenza del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal regolamento; assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. Il Presidente riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio comunale e provvede a inserirli nell’ordine del giorno del Consiglio nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

3. Il Presidente riceve copia delle interrogazioni inviate al Sindaco e verifica che alle stesse sia data risposta, scritta laddove richiesto, nei termini di legge o di Statuto; a tale scopo copia delle risposte inviate dal Sindaco o dagli Assessori all’interrogante viene inviata per conoscenza all’Ufficio del Presidente del Consiglio comunale; decorso il termine senza che all’interrogazione sia stata data risposta il Presidente la iscrive all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile nei modi previsti dal regolamento.

4. Spetta al Presidente far osservare le disposizioni relative ai gruppi consiliari, nonché garantire il coordinato funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

5. Il Presidente può partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti.

6. Il Presidente convoca la conferenza capigruppo ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o tanti capigruppo da rappresentare almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

7. Il Presidente del Consiglio di sua iniziativa o quando gliene facciano richiesta quattro capigruppo può convocare il Collegio dei revisori dei conti disponendone l’audizione per chiarimenti e pareri; i revisori possono inoltre essere invitati dal Presidente ad assistere alle sedute del Consiglio comunale quando gliene sia fatta motivata richiesta da almeno quattro capigruppo.

8. L’Ufficio del Presidente del Consiglio e la sua struttura di segreteria hanno sede nel Palazzo comunale.

Art. 17
Competenza del Vice Presidente
del Consiglio comunale

1. Il Vice Presidente esercita le seguenti funzioni:

* sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;

* prende parte alla Conferenza Capigruppo;

* può partecipare ai lavori delle commissioni consiliari;

* è informato dal Presidente sulle iniziative da assumersi relative all’Ufficio e riceve dal medesimo copia della documentazione relativa;

* può essere delegato, in sostituzione del Presidente, a rappresentare la Città.

2. Il Vice Presidente nell’esercizio della sua funzione fa riferimento alla struttura di segreteria del Presidente.

Art. 18
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento consiliare.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, adeguati strumenti per l’esercizio della loro attività.

3. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta. Con la stessa procedura il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento.

4. Nel Consiglio sono istituite le commissioni, i gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo.

Art. l9
Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due Consiglieri.

3 I Consiglieri che non possano costituire un gruppo o non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto.

4. Un gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere, purché questi sia l’unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

5. Ciascun gruppo elegge un capogruppo in una riunione appositamente convocata e lo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio comunale; in mancanza della comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere anziano dello stesso gruppo.

Art. 20
Conferenza capigruppo

1. I capigruppo si riuniscono in una conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale per concorrere alla programmazione dei lavori del Consiglio ed esercitare le ulteriori funzioni indicate dal regolamento.

2. I capigruppo possono sollecitare la convocazione delle commissioni consiliari permanenti come da regolamento.

Art. 21
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio costituisce commissioni consiliari permanenti che hanno il compito di:

a) istruire gli atti deliberativi del Consiglio;

b) svolgere attività conoscitive su temi di interesse comunale;

c) esaminare le proposte di deliberazione presentate al Consiglio dalla Giunta nei modi e con le eventuali eccezioni stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina la presidenza, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, la pubblicizzazione delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti nel rispetto dei seguenti principi:

a) tutte le commissioni devono essere composte in modo tale da rispettare la proporzione fra i vari gruppi presenti in Consiglio; il rispetto del criterio proporzionale viene conseguito attraverso il voto plurimo:

b) i Consiglieri membri di una commissione, in caso di assenza o impedimento temporaneo, possono farsi sostituire da altri Consiglieri del loro medesimo gruppo e in tal caso il sostituto gode degli stessi diritti del Consigliere titolare;

c) ogni gruppo consiliare può nominare, in aggiunta ai Consiglieri, un massimo di due tecnici o esperti esterni, non Consiglieri comunali, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità necessari per ricoprire la carica di Consigliere comunale;

d) l’Assessore competente per materia è membro di diritto della commissione, ma non può assumerne la presidenza ed è privo di diritto di voto;

e) l’Assessore può farsi assistere da personale interno e da tecnici ed esperti esterni, non Consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità necessari per ricoprire la carica di Consigliere comunale;

f) i tecnici ed esperti esterni non Consiglieri, nominati dai gruppi o dall’Assessore, partecipano ai lavori della commissione con diritto di parola, ma non di voto;

g) le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi eccezionali espressamente previsti dal regolamento.

3. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri, possono promuovere la consultazione dei soggetti interessati, tenere udienze conoscitive, chiedere l’intervento di tecnici esterni al Comune, invitare alle adunanze il Sindaco e gli Assessori ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni; possono altresì invitare i dirigenti e i titolari degli uffici comunali e gli amministratori di Enti, Aziende e Società e dei concessionari dei servizi comunali. I soggetti invitati sono tenuti a intervenire.

4. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori quando questi ne facciano richiesta.

Art. 22
Commissioni consiliari speciali
Commissioni consiliari d’indagine

1. Le commissioni speciali sono istituite per compiti specifici di volta in volta individuati e deliberati dal Consiglio.

2. Le commissioni d’indagine sono istituite di volta in volta dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, in relazione a specifiche esigenze di indagine e sindacato ispettivo sull’operato degli amministratori e del personale comunale.

3. Le commissioni speciali devono rispettare, mediante l’attribuzione di voto plurimo, la proporzione dei gruppi presenti in Consiglio.

4. Le commissioni d’indagine sono costituite di norma da un Commissario per ciascun gruppo consiliare. In nessun caso può farne parte chi sia indagato. Ad ogni Commissario è attribuito un solo voto.

5. Delle commissioni speciali e d’indagine possono far parte esclusivamente Consiglieri comunali.

6. Le sedute non sono pubbliche, ma le commissioni possono disporre audizioni dei soggetti interessati e di soggetti esterni al Comune quando ciò appaia necessario all’espletamento del compito istituzionalmente loro affidato. In ogni caso alle commissioni d’indagine ed alle commissioni speciali sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà di cui al precedente art. 21 c. 3.

7. Le commissioni d’indagine devono sempre sentire i soggetti indagati ed acquisire agli atti le loro eventuali discolpe.

8. Il regolamento disciplina la presidenza, il numero, la composizione, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni speciali e delle commissioni d’indagine; le commissioni di indagine dovranno essere presiedute da rappresentanti dei gruppi di opposizione consiliare.

Art. 23
Commissione Consiliare di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione potrà istituire una commissione consiliare di controllo e di garanzia.

2. La commissione di controllo e di garanzia esamina l’azione degli organi dell’Amministrazione al fine di verificarne la corrispondenza ai programmi amministrativi ed agli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio.

3. Il regolamento disciplina la composizione, l’organizzazione ed il funzionamento della commissione. In ogni caso potranno farne parte i soli Consiglieri comunali con esclusione di tecnici ed esperti esterni.

4. La presidenza della commissione è assegnata ad un rappresentante dei gruppi di opposizione consiliare.

5. La Commissione relaziona al Sindaco ed al Presidente del Consiglio sul risultato dell’attività svolta.

Art. 24
Commissione consultiva per le nomine

1. E’ istituita la commissione consultiva per le nomine di competenza consiliare. La stessa è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale e ne fanno parte i capigruppo o loro delegati.

2. La commissione propone al Consiglio le nomine per gli Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso riservate per legge.

3. Per le nomine di sua competenza il Sindaco consulta e dispone l’audizione della commissione consultiva per le nomine, alla quale comunque verrà data notizia delle nomine effettuate. In ogni caso per le nomine di sua competenza il Sindaco dovrà attenersi agli indirizzi generali definiti dal Consiglio comunale ai sensi di legge.

4. In tutte le nomine di competenza comunale dovranno essere rispettati verificabili criteri di competenza e dovrà essere garantita un’equa rappresentanza dei sessi.

Art. 25
Comitato pari opportunità

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini è istituito il Comitato pari opportunità.

2. I criteri per la composizione del Comitato vengono determinati dal Consiglio con apposito atto deliberativo.

Art. 26
Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo politico amministrativo del Comune; esercita il controllo sulla gestione di tale indirizzo nonché sulla gestione delle aziende e degli enti dipendenti. Adotta, inoltre, gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il Consiglio, oltre ad adottare gli atti fondamentali di indirizzo, approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, in relazione all’azione comunale.

3. L’attività di controllo del Consiglio si svolge anche tramite le commissioni e per iniziativa di singoli Consiglieri.

4. La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri deve essere data in forma scritta, salvo, in via alternativa, espressa richiesta di risposta in aula secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 27
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. L’avviso, con l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri al domicilio eletto nel territorio comunale almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta. Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che l’avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima.

3. Il Presidente del Consiglio comunale riunisce il Consiglio di propria iniziativa ovvero quando lo richieda il Sindaco o un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune: in questi casi la seduta deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta e le materie richieste devono essere inserite nel relativo ordine del giorno.

4. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco, è presieduta dal Consigliere anziano fino all’elezione del Presidente dell’Assemblea e prosegue sotto la presidenza di quest’ultimo per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la presentazione da parte del Sindaco e la discussione delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 28
Presidenza e svolgimento delle sedute consiliari

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio comunale, o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 17.

2. Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investito del potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

3. In particolare, il Presidente, qualora ritenga essersi verificato qualche motivo di impedimento o di turbativa che ne renda impossibile la prosecuzione, ha facoltà di sospendere e/o sciogliere l’adunanza; in caso di scioglimento ne fa processo verbale da trasmettere al Prefetto il giorno successivo; ha facoltà, inoltre, di ordinare la espulsione di chiunque del pubblico sia causa di disordine.

4. L’adunanza consiliare dichiarata sciolta dal Presidente non può essere proseguita.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su questioni concernenti persone.

6. Il Consiglio è validamente riunito con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Art. 29
Votazioni

1. Il Consiglio delibera di regola con la maggioranza assoluta dei votanti ed esclusivamente su argomenti iscritti all’ordine del giorno.

2. Nelle nomine di competenza consiliare, ove la legge, gli Statuti o il regolamento prevedano la rappresentanza della minoranza sono proclamati eletti, nel numero ad esse spettanti, i designati delle minoranze che, nella votazione di cui al precedente comma, abbiano riportato il maggior numero di voti.

3. I Consiglieri debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.

4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione sono computati al fine del conseguimento del numero legale.

5. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi, rese per alzata di mano ovvero, ad iniziativa del Sindaco o del Presidente del Consiglio o a richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, per appello nominale. Potranno altresì essere inseriti sistemi elettronici per l’espressione ed il computo dei voti.

6. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

7. Nelle votazioni rese a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

8. Nel caso di parità di voti, ovvero in qualsiasi caso di incertezza sul numero dei votanti e/o sull’esito della votazione, per chiarire la precisa volontà del consesso deliberante, il Presidente del Consiglio comunale può ripetere la votazione nella stessa seduta o in seduta successiva.

9. L’esito delle votazioni viene riconosciuto e proclamato dal Presidente nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 30
Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, che sottoscrive insieme al Presidente dell’adunanza.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 31
Pubblicazione e controllo delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale, sottoscritte dal Segretario e dal Presidente, sono pubblicate e sottoposte al controllo nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32
Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; essa opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta provvede:

a) a compiere tutti gli atti di amministrazione del Comune, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario generale, del direttore generale e dei funzionari dirigenti, secondo quanto attribuito a tali organi dalla legge e dal presente Statuto;

b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

c) ad adottare eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

d) a riferire al Consiglio, mediante relazione sulla base del documento programmatico, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal Consiglio stesso, sulla propria attività;

e) ad adottare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel quadro delle norme vigenti e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 33
Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero compreso tra sei e dieci Assessori, dei quali uno ha funzioni di vicesindaco, tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art. 27 della legge 81/93.

2. Nella composizione della Giunta si deve tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

3. Il Sindaco, tenuto conto di quanto previsto al precedente comma, determina in concreto il numero dei componenti della Giunta all’inizio del suo mandato sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative che comunica al Consiglio Comunale ai sensi del precedente art. 27 c. 4; il Sindaco potrà variare il numero dei componenti della Giunta anche nel corso del suo mandato sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative che dovrà tempestivamente comunicare al Consiglio Comunale.

4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio non concorrendo a determinare il numero legale e senza diritto di voto.

5. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.

6. La Giunta provvede con propria deliberazione a disciplinare ogni aspetto del proprio funzionamento non contemplato dallo Statuto.

7. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

8. Le adunanze non sono pubbliche.

9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con voto palese, salvo quelle concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

10. Le deliberazioni vengono trasmesse in elenco ai capigruppo.

Art. 34
Nomina e durata in carica della Giunta

1. La nomina della Giunta è disciplinata dalla legge.

2. Il Sindaco nomina fra i componenti della Giunta il vicesindaco.

3. La durata in carica della Giunta comunale, la sua decadenza e la sua cessazione sono regolate dalla legge.

Art. 35
Funzioni degli Assessori

1. Gli Assessori svolgono funzioni deliberative in sede collegiale ed un ruolo di indirizzo e di controllo nell’attività amministrativa loro delegata dal Sindaco.

Art. 36
Cessazione dalla carica dei singoli componenti della
Giunta comunale

1. I singoli componenti cessano dalla carica per: dimissioni, revoca, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

2. La cessazione e l’impedimento temporaneo di singoli Assessori sono comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

3. In caso di sospensione di un Assessore adottata ai sensi della legge 18.1.1992, n. 16, il Sindaco, avuta notizia del provvedimento di sospensione, può provvedere alla temporanea sostituzione affidando la supplenza ad un nuovo Assessore appositamente nominato ovvero ad un Assessore già in carica; può altresì esercitare direttamente le competenze già delegate.

4. Le dimissioni degli Assessori, indirizzate al Sindaco, producono effetto dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune, e da tale data non possono essere ritirate.

5. Le altre ipotesi di cessazione hanno effetto dal provvedimento costitutivo o accertativo.

6. Nel caso di cessazione dall’ufficio dei singoli Assessori si provvede alla sostituzione con provvedimento del Sindaco, da comunicare tempestivamente al Consiglio e al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 37
Incompatibilità tra Consiglieri
comunali e Assessori

1. L’incompatibilità tra Consiglieri comunali e Assessori è disciplinata dalla legge.

Art. 38
Presidenza, svolgimento e sede
delle sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta comunale si svolgono di norma nella sede del Comune, oppure, in via eccezionale, in altro luogo all’interno del territorio comunale.

2. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta, definisce gli argomenti posti all’ordine del giorno, dirige e coordina l’attività, assicurando l’unità dell’indirizzo politico amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.

Art. 39
Deliberazioni della Giunta comunale

1. La Giunta comunale delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. La Giunta, in caso d’urgenza e sotto la propria responsabilità, può adottare deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio comunale entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

3. Ove il Consiglio comunale neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, la Giunta stessa o il Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve recare i pareri e le attestazioni previsti dalla legge.

5. I pareri negativi, espressi da uno o più dei soggetti competenti al rilascio, non impediscono l’adozione della deliberazione, purché siano motivate le ragioni che inducono al contrario avviso la Giunta, che si assume l’intera responsabilità dell’atto.

6. Delle deliberazioni della Giunta, assunte nonostante i predetti pareri negativi, deve darsi immediata comunicazione al collegio dei revisori dei conti.

7. Le deliberazioni, sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario, sono pubblicate e sottoposte al controllo eventuale nei modi e con le forme stabilite dalla legge.

Art. 40
Verbalizzazione

1. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta comunale, dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, ove richiesto.

2. I verbali, sottoscritti dal Segretario generale e dal Presidente, sono conservati presso gli uffici di segreteria, unitamente agli estremi di esecutività ed alle eventuali ordinanze di annullamento da parte del Comitato Regionale di Controllo; queste ultime dovranno essere tempestivamente segnalate ai capigruppo.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 41
Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’Ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio comunale, con le modalità previste dalla legge.

3. Il Sindaco è membro del Consiglio comunale e dura in carica per il periodo previsto dalla legge.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

6. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco si applicano le disposizioni di legge.

Art. 42
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo espresso dal Consiglio comunale, promuove e coordina l’attività della Giunta ed esercita le funzioni assegnategli dalla legge.

2. Il Sindaco quale capo dell’Amministrazione:

a) ha la rappresentanza generale dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, previa deliberazione della Giunta comunale;

b) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e dall’art. 24 del presente Statuto.

c) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

d) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) convoca i comizi per i referendum consultivi.

f) nomina il Direttore generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3. Il Sindaco quale capo dell’amministrazione con attribuzioni di sovrintendenza e di organizzazione:

a) dirige e coordina l’attività politico-amministrativa del Comune;

b) emette ordinanze nei casi previsti dalle leggi;

c) vigila affinché uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

d) convoca e presiede periodicamente, in apposite conferenze interne di servizio, gli Assessori, il Direttore generale, il Segretario generale, i responsabili dei servizi per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei piani di indirizzo approvati dal Consiglio comunale;

e) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

f) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

g) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

h) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

i) costituisce gruppi di lavoro su questioni concernenti più settori, stabilendone lo scopo, i tempi, i partecipanti, il responsabile del coordinamento;

l) dispone la convocazione della Giunta per l’esame delle proposte sue e di ciascun Assessore;

m) impartisce direttive, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale; vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi.

Art. 43
Sindaco ufficiale di Governo

1. L’esercizio delle attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo è disciplinato dalla legge.

Art. 44
Delegazioni del Sindaco

1. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco, assente o impedito, nell’esercizio di tutte le sue competenze.

2. Il vicesindaco, quando sostituisce il Sindaco, nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge, si fregia del distintivo richiamato dall’art. 36, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, possibilmente individuate sulla base della struttura organizzativa del Comune.

4. Nelle materie delegate gli Assessori presentano alla Giunta proposte di deliberazione.

5. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco si uniforma al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

6. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

7. Le delegazioni e le eventuali modificazioni devono risultare da atto scritto e vanno comunicate al Consiglio e al Prefetto.

8. L’Assessore non può essere sostituito da altro Assessore nell’esercizio delle funzioni a lui delegate.

9. Il conferimento della delega non fa venir meno i poteri del Sindaco nelle materie delegate.

Art. 45
Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 46
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove e garantisce l’effettiva collaborazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione locale nelle forme stabilite dalla legge e con le modalità disciplinate dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Tenuto conto delle funzioni e dei servizi di competenza del Comune, la partecipazione è assicurata mediante:

a) l’accesso agli atti, alle informazioni ed ai servizi;

b) la partecipazione al procedimento amministrativo;

c) la consultazione popolare;

d) la presentazione di petizioni, proposte e istanze;

e) il referendum consultivo;

f) le consulte.

Art. 47
Accesso agli atti

1. Al fine di garantire la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è previsto il diritto d’accesso ai documenti amministrativi ai sensi delle leggi e del regolamento vigenti.

2. Il regolamento stabilisce le modalità dell’accesso agli atti amministrativi; disciplina l’esame ed il rilascio di copie e stabilisce le relative norme organizzative.

3. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione per l’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi o l’esito di pratiche in corso.

Art. 48
Informazione

1. Il Comune può utilizzare ogni mezzo di comunicazione idoneo ad informare i cittadini delle iniziative e dei servizi comunali.

2. Le attività di informazione sono controllate da una commissione nella quale è garantito il ruolo della minoranza.

3. Il Comune può dotarsi di un bollettino ufficiale: i contenuti, la periodicità e le modalità di diffusione sono stabiliti dal regolamento.

4 Il Comune istituisce un apposito ufficio relazioni con il pubblico e rende razionale ed agevole la consultazione dell’albo pretorio.

5. Il Comune istituisce sul territorio, preferibilmente utilizzando gli stabili comunali esistenti, punti decentrati di informazione attraverso i quali i cittadini possano comunicare all’amministrazione osservazioni, suggerimenti e problemi riscontrati nelle materie di competenza comunale.

6. Le informazioni cosi raccolte verranno trattate dall’ufficio relazioni con il pubblico di cui al precedente comma 4.

Art. 49
Accesso ai servizi

1. L’accesso ai servizi del Comune è assicurato anche mediante il decentramento dei servizi preferibilmente negli immobili comunali e la razionalizzazione dell’orario di apertura al pubblico.

2. Il regolamento disciplina il procedimento per l’accesso ai servizi del Comune con disposizioni volte a valorizzare la partecipazione degli utenti, singoli o associati.

Art. 50
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L’avvio del procedimento amministrativo, conseguente ad una istanza o iniziato d’ufficio, è comunicato ai soggetti interessati.

2. La partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinato dall’apposito regolamento.

3. Sono esclusi dalle previsioni di cui ai commi precedenti le ordinanze contingibili ed urgenti nonchè gli altri procedimenti per i quali la legge già prevede specifiche forme di pubblicità.

Art. 51
Autocertificazioni

1. Al fine di snellire le procedure amministrative il Comune garantisce il ricorso all’autocertificazione di cui alle leggi 4.1.1968 n. 15, 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, in ogni caso in cui sia ammessa.

Art. 52
Consultazione popolare

1. La Giunta comunale, di propria iniziativa ovvero su richiesta avanzata dal Consiglio comunale o da un numero non inferiore a 500 elettori del Comune, delibera la consultazione dei cittadini per conoscere la volontà della popolazione sugli indirizzi politico amministrativi da perseguire nell’adozione di specifici provvedimenti di particolare rilievo per la collettività.

2. La consultazione, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità stabilite nel regolamento.

3. Per questioni di particolare interesse delle singole frazioni che compongono il territorio comunale possono essere indette consultazioni parziali.

4. Il regolamento stabilisce le norme relative alla richiesta di consultazione d’iniziativa popolare e le modalità di raccolta delle relative firme.

Art. 53
Petizioni

1. Cinquanta cittadini, che si sottoscrivono secondo le modalità previste nel regolamento, hanno diritto di presentare petizioni al Sindaco per esporre necessità collettive e per chiedere provvedimenti.

2. In ogni petizione devono essere indicati i nomi di almeno due firmatari che assumono la veste di referenti del Comune.

3. Entro il termine di trenta giorni la petizione è esaminata, anche sotto il profilo dell’ammissibilità, dalla commissione consiliare competente che ha facoltà di disporre l’audizione dei firmatari della petizione.

4. La commissione di cui al comma 3 comunica il proprio parere alla Giunta o al Consiglio comunale che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, devono pronunciarsi sulla petizione.

5. Le decisioni assunte dall’organo competente vengono comunicate ai referenti entro venti giorni.

6. L’Amministrazione può anche rendere pubbliche nei modi ritenuti più idonei le proprie determinazioni.

Art. 54
Istanze e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al Sindaco istanze o proposte di deliberazione con cui chiedono, rispettivamente: informazioni su specifici oggetti dell’attività comunale che hanno rilevanza per la migliore tutela di interessi collettivi; l’emanazione di atti amministrativi in relazione ad obiettivi di carattere generale.

2. Le forme e le modalità della presentazione e dell’esame di istanze e proposte sono disciplinate dal regolamento.

3. Il Sindaco e la Giunta si pronunciano sulle istanze o proposte di loro competenza entro trenta giorni dalla presentazione; se la competenza appartiene al Consiglio comunale, le istanze e le proposte devono essere esaminate nel termine di sessanta giorni dalla loro presentazione.

4. Le decisioni assunte dall’organo competente vengono comunicate agli interessati entro venti giorni.

Art. 55
Referendum consultivo

1. E’ previsto il referendum consultivo su materie di esclusiva competenza locale che hanno rilevanza per l’intera comunità.

2. Il Consiglio comunale delibera l’indizione di referendum consultivo di propria iniziativa ovvero su richiesta di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto comunale;

b) regolamento interno del Consiglio comunale;

c) elezioni, nomine, designazioni e, in genere, deliberazioni o questioni concernenti persone;

d) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

e) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;

f) materie nelle quali l’amministrazione deve adottare determinazioni entro termini perentori incompatibili con l’espletamento del referendum;

g) oggetti sui quali sono stati assunti provvedimenti deliberativi che hanno dato luogo a rapporti negoziali con terzi;

h) strumenti urbanistici ad eccezione della destinazione di aree strategiche di proprietà di Enti pubblici;

i) atti relativi al personale del Comune.

Art. 56
Comitato promotore

1. Nell’ipotesi di proposta di referendum di iniziativa popolare, al fine di raccogliere le sottoscrizioni necessarie ai sensi dell’art. 55, comma 2, i promotori del referendum, in numero non inferiore a venti, devono presentarsi, comprovando la loro qualità di elettori del Comune, al Segretario generale che redige apposito verbale.

2. La richiesta di promozione del referendum deve contenere l’indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre a consultazione, formulati in termini chiari ed in modo da consentire la scelta tra una o più alternative sulla stessa materia.

Art. 57
Ammissibilità del referendum

Raccolta delle sottoscrizioni

1. Una commissione composta dal Segretario generale, dal difensore civico e da un giudice di pace verifica, entro venti giorni dal deposito della richiesta, la ammissibilità del referendum sotto il profilo della legittimità e comunica al comitato promotore la propria decisione.

2. Qualora la decisione sia di ammissibilità, il comitato promotore provvede alla raccolta delle sottoscrizioni entro il termine di novanta giorni; la commissione di cui al comma 1 verifica il numero e l’attestazione di autenticità delle sottoscrizioni e lo comunica, entro cinque giorni, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.

3. Il Presidente del Consiglio comunale provvede ad inserire il quesito referendario all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile per la presa d’atto.

4. Il Consiglio ha facoltà di assumere provvedimenti deliberativi che, accogliendo l’indirizzo espresso dal quesito, rendano superflua la consultazione.

5. Il giudizio relativo viene espresso dalla commissione di cui al precedente comma 1.

6. Ove nessuna delibera venga assunta, il referendum, indetto dal Sindaco, deve svolgersi entro 180 giorni dalla seduta consiliare relativa alla presa d’atto.

7. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora, nel medesimo periodo, siano previste altre consultazioni elettorali.

Art. 58
Parere di ammissibilità

1. Quando il referendum sia indetto dal Consiglio comunale, la delibera proposta alla discussione deve essere corredata dal parere di ammissibilità espresso dalla medesima commissione di cui al precedente art. 57, 1° comma.

Art. 59
Modalità di svolgimento del referendum

1. Il regolamento disciplina l’organizzazione e lo svolgimento del referendum con riguardo alle disposizioni stabilite per lo svolgimento dei referendum nazionali o regionali, in quanto compatibili.

Art. 60
Effetti del referendum

1. Il referendum si intende validamente tenuto se alla votazione ha partecipato almeno il 35% dei cittadini elettori.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito del referendum da parte del Sindaco, il Consiglio comunale viene convocato per l’esame del risultato e per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti.

3. Sulle questioni che sono state oggetto di referendum non possono essere richieste ulteriori consultazioni nel corso della medesima legislatura.

Art. 61
Consulte e associazioni

1. Il Comune istituisce quelle consulte tematiche e di borgate che raccolgano le associazioni operanti continuativamente nel territorio su specifici argomenti per intrattenere con le stesse stabili rapporti.

2. In quest’ambito viene istituita la consulta delle borgate che raccoglierà i gruppi ed i comitati di quartiere che operano sul territorio delle varie borgate della città.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alla costituzione, al funzionamento ed alla rappresentanza di tali organismi consultivi.

4. In ogni caso alle associazioni ed agli enti di cooperazione operanti sul territorio sono garantiti i diritti di cui all’art. 5, comma 2, del presente Statuto anche a prescindere dall’inserimento in specifiche consulte.

5. Per agevolare l’attività dell’associazionismo e del volontariato, l’ufficio relazioni con il pubblico di cui al precedente art. 48 sarà a disposizione dei cittadini e delle associazioni per fornire:

a) informazioni sulle attività comunali, ivi compreso il bilancio comunale, e delle consulte;

b) informazioni sulle pratiche di competenza comunale necessarie per la realizzazione delle varie attività delle associazioni.

CAPO II
DIFENSORE CIVICO

Art. 62
Istituzione

1. E’ istituito l’ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico, chiamato a svolgere il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale, è scelto tra persone che per competenza, esperienza giuridico amministrativa e probità diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.

3. Il regolamento specifica i requisiti che deve possedere il candidato alla carica di difensore civico. In ogni caso la competenza e l’esperienza in materia giuridico amministrativa debbono essere comprovate e specifiche, non meramente accademiche, e possedute con evidenza e con riferimento al concreto funzionamento della Pubblica Amministrazione.

4. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con le modalità di cui al successivo art. 63.

5. Il difensore civico dura in carica quattro anni e non può essere rieletto.

Art. 63
Elezione

1. Quando sia necessario procedere all’elezione del difensore civico il Sindaco dispone la pubblicazione e la pubblicizzazione di un bando nel quale si invitano gli aspiranti alla carica a presentare candidatura allegando curriculum successivamente verificabile.

2. Il Sindaco, valutata la eleggibilità e la compatibilità dei candidati, sentita la Commissione per le nomine e disposta l’eventuale audizione dei candidati, indica una terna di candidati eleggibili invitando il Presidente a convocare il Consiglio comunale nei 30 giorni successivi dal parere espresso dalla Commissione per le nomine.

3. Alla Commissione nomine di cui al comma precedente verranno trasmessi tempestivamente tutti i curriculum dei candidati che hanno inoltrato istanza per la nomina di difensore civico.

4. Qualora, nonostante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, non pervenissero al Comune un numero sufficiente di richieste per la formazione della terna dei candidati, da sottoporre al Consiglio ovvero dall’esame delle candidature non risultasse possibile sottoporre alla nomina del Consiglio comunale la predetta terna, si procederà ugualmente alla competente elezione sulla base di due ovvero una candidatura.

5. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, si procederà in una successiva seduta ad una seconda votazione; risulterà eletto a difensore civico il candidato che avrà ottenuto la maggioranza qualificata di cui al comma precedente.

7. Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, si procederà in una successiva seduta ad una terza votazione e sarà proclamato eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 64
Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico i titolari di cariche pubbliche ed i titolari di cariche in Enti, Istituti o Aziende pubbliche e coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Consigliere comunale.

2. La carica di difensore civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l’espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale che presupponga rapporti contrattuali con il Comune; è inoltre incompatibile con la prestazione di qualunque tipo di lavoro dipendente o con appartenenza a cariche direttive di partiti o movimenti politici.

Art. 65
Decadenza

1. Il difensore civico decade per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità indicate nell’art. 64 del presente Statuto e comunque per ogni causa di rimozione prevista dall’art. 40 della Legge 8.6.1990 n. 142. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con deliberazione motivata.

Art. 66
Poteri e modalità di intervento

1. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento, inviandone copia per conoscenza al Sindaco; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

4. L’amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è tenuto a sottoporre la questione al Consiglio comunale nelle forme stabilite dal regolamento.

5. Il difensore civico esercita inoltre le funzioni di cui al c. 39 dell’art. 17 Legge 15.5.1997, n. 127.

6. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del difensore civico fornendo i documenti, le notizie ed i chiarimenti richiesti.

Art. 67
Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può farne relazione al Consiglio nelle forme di cui al regolamento.

Art. 68
Organizzazione dell’ufficio

1. Il difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale che deve provvedere alla fornitura di arredi, attrezzature e di quanto altro necessario per il buon andamento dell’ufficio.

2. Il Sindaco assegna all’ufficio del difensore civico il personale necessario per garantire il funzionamento dello stesso; tale personale sarà individuato tra i dipendenti comunali e, durante il periodo di assegnazione, dipenderà funzionalmente dal difensore civico.

Art. 69
Indennità di carica

1. Al difensore civico è assegnata, a titolo di compenso per l’opera prestata, una indennità pari all’80% di quella prevista dalla legge per gli assessori del Comune.

2. Tale indennità deve ritenersi comprensiva del rimborso spese.

TITOLO IV
PERSONALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

Art. 70
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra competenze di indirizzo e di controllo attribuite agli organi politici e competenze di gestione assegnate dalla legge ai dirigenti.

2. Il Comune organizza i propri uffici e servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, responsabilità, correttezza e trasparenza.

Art. 71
Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Giunta comunale disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale, le procedure per la copertura dei posti e l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

2. Il Comune promuove l’aggiornamento dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli “standards” di qualità, di prestazioni amministrative erogate ai cittadini, realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento della struttura, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.

Art. 72
Direttore generale

1. Le funzioni di Direttore generale possono essere affidate dal Sindaco al Segretario generale.

2. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può altresì nominare un Direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

4. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione, come previsti dalla normativa vigente.

5. A tali fini al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del Segretario del Comune.

6. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.

7. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 73
Segretario generale

1. La nomina, il rapporto di impiego, la cessazione e la revoca del Segretario generale sono stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà di nomina del Direttore generale con le modalità previste dal comma 2 del precedente articolo 72, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale disciplina, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 74
Vicesegretario generale

1. Il Sindaco, sentito il Segretario generale, può conferire ad un dirigente apicale, in via transitoria, l’incarico di Vicesegretario, con il compito di coadiuvare il Segretario generale, nonchè di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti, in caso di vacanza, assenza o impedimento, secondo le modalità previste dalla legge. L’incarico è a termine e può essere rinnovato e revocato.

Art. 75
Funzioni dirigenziali

1. Spettano ai dirigenti tutti i compiti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa che non comportino scelte discrezionali di indirizzo politico amministrativo nonchè tutti i compiti relativi alla direzione degli uffici e dei servizi ed all’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio comunale e sotto il loro controllo.

2. I dirigenti sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta dagli uffici e servizi da essi dipendenti e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio. Essi rispondono del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

3. In particolare spetta ai dirigenti:

a) presiedere le gare e i concorsi;

b) stipulare i contratti e le convenzioni riguardanti il settore;

c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

d) curare, in conformità alle direttive espresse dagli organi elettivi, le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti di competenza dei medesimi;

e) curare l’attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti;

f) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

g) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

h) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

i) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

j) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

k) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

l) gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

m) partecipare, se invitati, agli organi collegiali operanti nell’ambito dell’amministrazione comunale;

n) prospettare gli interessi del Comune in Enti, Aziende e società a partecipazione comunale su delega del Sindaco o degli Assessori;

o) organizzare il personale a disposizione anche mediante mobilità interna al settore e servizio ovvero rotazione di personale nelle funzioni;

p) autorizzare, nel rispetto del regolamento, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale;

q) avviare il procedimento disciplinare a carico del personale assegnato alla ripartizione o al servizio e irrogare le sanzioni disciplinari rientranti nella loro competenza;

r) attuare le opportune misure organizzative nei casi di inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sottoindicati;

s) vigilare e controllare tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dalla ripartizione o servizio;

t) promuovere la verifica periodica dei carichi e delle procedure di lavoro formulando, sentito il personale, proposte per il loro adeguamento e aggiornamento;

u) assistere alle sedute delle commissioni, dei collegi e degli organismi, curandone la verbalizzazione;

v) fornire notizie a cittadini e Consiglieri comunali, in conformità ai principi del diritto di accesso alla informazione e della trasparenza.

Art. 76
Incarico e revoca delle funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso; gli incarichi possono essere conferiti dal Sindaco anche a dirigenti assunti a tempo determinato. In relazione all’assetto organizzativo dell’ente, in assenza del dirigente, le funzioni dirigenziali possono essere dal Sindaco attribuite a funzionari apicali in possesso dei requisiti di competenza professionale.

2. L’accesso a posti di dirigente previsti in dotazione organica può essere disposto a tempo indeterminato nei modi di legge, di norma tramite concorso, ovvero a tempo determinato, con le modalità previste dal regolamento.

3. Il Sindaco, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge, e secondo le procedure ritenute più idonee, dispone controlli sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse e delle procedure ed effettua, annualmente, la valutazione dei risultati ottenuti da ciascun dirigente, in relazione alla attuazione dei programmi, e agli obiettivi assegnati, nonchè al livello di efficienza e qualità di servizio raggiunto nell’ambito di esercizio di ciascun incarico dirigenziale.

4. Gli incarichi sono revocati dal Sindaco in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

5. L’Amministrazione può stipulare, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato con dirigenti e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche. I predetti cessano dall’incarico alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, nonchè in relazione a dichiarazione di dissesto dell’Ente o a condizione di deficit strutturale dello stesso. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva. Tali funzioni di direzione a tempo determinato possono essere conferite dal Sindaco, nei modi stabiliti dal regolamento, anche per compiti non previsti in questo o per progetti specifici, previa delibera di Giunta che, oltre a provvedere al finanziamento necessario, individui a quale articolazione organizzativa fa riferimento il dirigente a tempo determinato, per il coordinamento dello stesso con le restanti attività del Comune.

6. Possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori per supportare gli stessi nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, con comando di dipendenti interni ovvero mediante assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato.

Art. 77
Determinazioni dirigenziali

l. Il regolamento di contabilità disciplina le procedure e gli adempimenti da osservarsi nell’emanazione di determinazioni dirigenziali che impegnano l’amministrazione verso i terzi e comportano spese o minori entrate.

2. Tale normativa regolamentare deve informarsi ai seguenti principi:

a) il potere di spesa è articolazione dei poteri di gestione conferiti ai dirigenti che deve esercitarsi per il raggiungimento degli obiettivi e nell’ambito del budget attribuito con l’approvazione annuale del piano esecutivo di gestione;

b) i dirigenti sono tenuti a relazionare periodicamente alla Giunta con cadenza almeno trimestrale sulle determinazioni assunte e sui relativi impegni di spesa;

c) ogni determinazione dirigenziale che comporta impegno di spesa o minori entrate è trasmessa al responsabile del servizio finanziario ed è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 78
Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti è composta da tutto il personale con funzioni dirigenziali.

2. Essa è strumento di impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intramministrativo.

3. Le funzioni della conferenza dei dirigenti si esercitano nei confronti dei processi formativi delle attività, dei programmi e degli indirizzi dell’Ente.

4. La conferenza è convocata e presieduta dal Direttore generale ed, in caso di sua assenza, dal Segretario generale.

CAPO II
RESPONSABILITA’

Art. 79
Responsabilità disciplinare

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio.

Art. 80
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. In caso di accertamento di danno erariale cagionato all’Ente, si osserveranno le disposizioni vigenti in ordine alla denuncia da trasmettersi al Procuratore Generale della Corte dei Conti.

Art. 81
Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti sono responsabili secondo le competenti leggi in materia.

2. La responsabilità discende da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

3. La responsabilità dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, Statuto o regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio motivato dissenso.

Art. 82
Responsabilità del personale contabile

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 83
Responsabilità degli estensori dei pareri
nelle deliberazioni

1. Il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono, rispettivamente in via amministrativa e contabile, dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi di legge.

Art. 84
Responsabilità sulle procedure attuative
delle deliberazioni

1. Il personale con funzioni dirigenziali è responsabile delle procedure e degli atti attuativi delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, relativi al suo servizio.

TITOLO V
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

CAPO I
SERVIZI PUBBLICI

Art. 85
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune nell’ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi in via esclusiva dal Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune privilegia la gestione in economia ovvero forme di convenzionamento con cooperative o associazioni di volontariato.

Art. 86
Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera gli atti costitutivi o statutari ed i regolamenti degli strumenti di gestione dell’esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, se ricorra uno dei seguenti elementi:

a1) modestia delle dimensioni del servizio;

a2) inopportunità del ricorso ad altre forme di gestione quali l’istituzione o l’azienda speciale;

b) in concessione a terzi, ove la scelta di tale forma di gestione possa essere motivata con riferimento a:

b1) ragioni tecniche;

b2) ragioni economiche;

b3) motivi di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale attraverso cui possono gestirsi uno o più servizi, che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni, qualora il servizio abbia natura sociale, culturale o sportiva senza rilevanza imprenditoriale, salvo quanto previsto dall’articolo precedente, comma 3°;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio qualora si renda opportuna nel pubblico interesse la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La costituzione di un’azienda speciale o la conversione in azienda speciale di un servizio già affidato in appalto od in concessione deve rispondere a criteri di economicità e di convenienza, conformemente alle disposizioni generali contenute negli artt. 3 e 4 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

Art. 87
Aziende speciali ed istituzioni

1. L’azienda speciale è Ente strumentale dell’Ente locale, è dotata di personalità giuridica ed ha autonomia imprenditoriale.

2. L’istituzione è organismo strumentale dell’Ente locale per l’esercizio di servizi sociali; non ha personalità giuridica; è dotata di autonomia gestionale.

3. Organi dell’azienda e della istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Lo statuto delle singole aziende, da approvarsi dal Consiglio comunale, prevede:

a) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e la sua durata in carica;

b) le modalità di nomina del Presidente, dei Consiglieri e del Direttore;

c) le norme riguardanti la revoca e la sfiducia degli amministratori;

d) le attribuzioni degli organi delle aziende;

e) i principi sulla organizzazione dell’apparato;

f) le modalità con le quali il Comune esercita i poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dei risultati della gestione.

5. L’azienda speciale ha potestà regolamentare nel rispetto delle leggi e del proprio Statuto e nei limiti della propria attività.

6. L’istituzione non ha potestà regolamentare, ma riceve disciplina dal Comune.

7. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione e provvedere alla copertura di eventuali costi sociali imposti dal Comune.

8. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è disciplinato dal regolamento speciale.

Art. 88
Società per azioni a capitale misto

1. Il Consiglio comunale con atto di indirizzo determina le categorie di soggetti pubblici o privati con cui è possibile costituire società per azioni a capitale misto; lo stesso provvederà al momento della delibera costitutiva della s.p.a. a determinare modalità e condizioni statutarie tali da garantire il ruolo di indirizzo del Comune.

2. La predetta società per azioni non può essere costituita se almeno un terzo del capitale non sia sottoscritto da soggetti privati.

CAPO II
COOPERAZIONE FRA ENTI
PER FUNZIONI E SERVIZI

Art. 89
Convenzioni

1. Il Comune può individuare funzioni e servizi specifici che, per determinate esigenze tecniche ed economiche, nonchè per le caratteristiche proprie delle funzioni e dei servizi stessi, richiedono un’azione coordinata con altri Comuni e Province, da regolarsi con convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 90
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di un consorzio con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui al competente articolo del presente Statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. L’Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto; elegge inoltre il proprio Presidente.

5. La convenzione e lo Statuto del consorzio devono prevedere la figura del Direttore con espressa responsabilità gestionale, nonchè l’organo di revisione dei conti.

6. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

Art. 91
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L’accordo, consistente nel consenso di tutte le amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, previsti dall’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Art. 92
Ordinamento e attività finanziaria

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e al regolamento di contabilità.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare della potestà impositiva attribuitagli dalla legge nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla normativa vigente, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, commisurando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

5. Spetta al Consiglio comunale determinare le aliquote e le tariffe base contestualmente all’istituzione del tributo o servizio ed altresì determinare, relativamente a tributi o servizi già esistenti, le aliquote e le tariffe di base conseguenti a mutati criteri generali.

Art. 93
Beni comunali

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

3. L’utilizzo dei beni comunali è disciplinato dal predetto regolamento.

4. Il Consiglio comunale delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni di beni immobili; per i beni mobili ed in ogni altro caso la deliberazione è di competenza della Giunta.

Art. 94
Bilancio di previsione

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge dello Stato. In esecuzione di questa il Consiglio comunale delibera il regolamento di contabilità generale.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale nei tempi di legge ed a maggioranza dei votanti, osservando i principi della universalità, dell’unità, dell’annualità, dell’integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.

4. Oltre alla pubblicità prevista dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire maggiore trasparenza, dei contenuti del bilancio viene data adeguata informazione alla cittadinanza.

5. La maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati è richiesta per l’adozione delle deliberazioni di assunzione di mutui passivi, che non siano già previsti in atti fondamentali del Consiglio.

Art. 95
Rendiconto di gestione

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante la contabilità prevista dalla legge e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge ed a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa redatta dalla Giunta comunale, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 96
Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell’art. 100 del decreto legislativo 77/1995.

2. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori dei conti sono disciplinate dalla vigente normativa.

3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori sono revocabili per inadempienza. La revoca è pronunciata dal Consiglio comunale.

5. Il Consiglio comunale provvede alla sostituzione del revisore cessato dalla carica nella prima seduta utile successiva a quella in cui è stata pronunciata la cessazione.

6. Il nuovo revisore rimane in carica per il periodo in cui lo sarebbe stato il sostituito.

7. Le funzioni dell’organo di revisione sono svolte secondo quanto previsto nell’art. 105 del Dlgs. 77/95.

8. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

9. Nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

10. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

11. Il regolamento di contabilità disciplina i modi di esercizio delle funzioni del collegio dei revisori.

12. Il Presidente, ovvero l’intero collegio dei revisori, sono tenuti a partecipare, se richiesti, alla riunione del Consiglio comunale, della Giunta comunale, delle commissioni consiliari permanenti o ad altre conferenze per relazionare su argomenti di loro competenza.

Art. 97
Controllo della gestione

1. Il Comune adotta il controllo di gestione come metodo permanente per verificare la corrispondenza della gestione agli obiettivi definiti dalla programmazione, avvalendosi degli strumenti definiti dalla legge e dal regolamento.

2. Gli addetti al controllo, sulla base di informazioni, contabili ed extra-contabili, elaborano opportuni indicatori per misurare, in termini di efficienza, economicità e produttività, le attività del Comune; redigono e trasmettono alla Giunta, al Direttore generale, al Segretario generale ed ai Dirigenti rapporti periodici sull’andamento della gestione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

TITOLO VII
ATTIVITA’ NORMATIVA DEL COMUNE

Art. 98
Potestà regolamentare

1. La legge stabilisce le materie nelle quali il Comune ha potestà regolamentare.

2. L’iniziativa per la formazione di regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale e alla Giunta comunale, nei modi previsti dai competenti articoli del presente Statuto.

3. Quando non diversamente previsto dalla legge i regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sentito il parere della competente commissione permanente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

4. I singoli articoli e gli emendamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: una prima, che consegue dopo l’adozione della deliberazione consiliare, in conformità all’art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

6. I regolamenti divengono efficaci scaduto il termine della seconda pubblicazione.

Art. 99
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all’art. 4, comma 3, della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

3. La deliberazione di abrogazione totale non ha effetto sino all’entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. Nessuna iniziativa per la modificazione o l’abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima modifica, salva l’ipotesi di revisione imposta da disposizioni legislative.

5. L’iniziativa di revisione statutaria non approvata dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 100
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all’albo pretorio comunale.

3. Il Segretario del Comune appone in calce allo Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.

4. Nelle materie demandate ai regolamenti le disposizioni dello Statuto immediatamente applicabili hanno efficacia dalla sua entrata in vigore.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 101
Disciplina transitoria

1. La facoltà di variare il numero dei componenti della Giunta prevista dall’articolo 33 comma 3 potrà essere esercitata dal Sindaco immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, con le modalità indicate dal medesimo articolo.




Comunità Montana Valle Maira - San Damiano Macra (Cuneo)

Modifica allo Statuto (Deliberazione del Consiglio di Comunità Montana n. 18 del 29.9.2000)

Articolo 19 “Costituzione della Giunta di Comunità Montana:

La Giunta è costituita dal Presidente, dal Vicepresidente e da numero sette Assessori.



ALTRI ANNUNCI

Asilo Infantile S. Anna - Chieri (Torino)

Avviso d’asta pubblica di vendita

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Infantile “S. Anna” in esecuzione della deliberazione n. 23/R/00 del 7/11/2000 divenuta esecutiva ai sensi di legge,

Rende noto

che il giorno 16/12/2000 alle ore 10,30, in Chieri, nella sala audiovisivi di questa scuola, avrà luogo una pubblica asta con il sistema della candela vergine di cui all’art. 73 del Regolamento sulla contabilità dello Stato, 23/5/1924 n. 827 per la vendita del sotto elencato immobile di proprietà dell’Ente sito in Chieri, Vicolo della Parrocchia:

Lotto Unico:

Edificio di civile abitazione a 3 piani f.t. e piano interrato di circa 475,00 mq. in pianta.

Comune di Chieri - partita n. 42 F. 38 Mappali n. 243 - 244 e 245.

Valore base d’asta: lire 318.000.000 (trecentodiciottomilioni)

Condizioni d’appalto

1. La vendita avverrà a mezzo d’asta pubblica con il sistema della candela vergine ai sensi dell’art. 73 lettera a) del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - R. D. del 23/5/1924 n. 827 e s.m.i.

L’incanto avrà luogo presso la sala audiovisivi di questa Scuola, il giorno 16/12/2000 alle ore 10,30 in Chieri, P.zza Mazzini, 3 bis, in seduta pubblica e sarà presieduto dal Segretario dell’Ente, quale segretario verbalizzante e con la presenza di n. 2 testimoni;

2. Le offerte in aumento del prezzo a base d’asta, di lire 318.000.000 (trecentodiciottomilioni), dovranno essere prodotte con un aumento di almeno Lire 5.000.000= per ogni offerta;

3. Chi intende aderire all’Asta Pubblica deve presentare una dichiarazione in carta bollata con la quale attesti di aver preso visione dei beni immobili in oggetto della vendita, di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonchè di tutte le circostanze che possono influire sull’esecuzione di tale vendita nonchè del presente bando.

Deve inoltre presentare assegno circolare per deposito cauzionale 5% del prezzo d’asta, pari a Lire 15.900.000 (quindicimilioninovecentomila).

Detto assegno circolare dovrà essere intestato all’Asilo Infantile “S. Anna” e Scuole Elementari - Chieri;

4. L’aggiudicazione verrà fatta a favore del concorrente che avrà offerto il miglior prezzo, nel rispetto di eventuali diritti di prelazione previsti dalle vigenti leggi;

5. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

6. Ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari verranno restituiti immediatamente i depositi cauzionali;

7. Nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato, dovrà essere presentata regolare procura debitamente legalizzata, la quale verrà allegata al verbale;

8. L’Istituto si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall’Asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l’escluso abbia diritto ad indennizzo di sorta;

9. Il deliberatario, dal momento dell’aggiudicazione fattagli, rimane vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l’Ente proprietario il quale invece non è vincolato sino a quando l’aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato il visto tutorio. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita per la quale l’Istituto non è tenuto a specificarne i motivi il contratto verrà sciolto e verrà effettuata la restituzione del deposito al n. 3 senza che il deliberatario abbia diritto ad alcun indennizzo di sorta;

10. Il concorrente deliberatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto relativo entro il temine di otto giorni dall’invito che verrà fatto dal Presidente dell’Istituto;

11. L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell’Ente in unica soluzione all’atto della firma del contratto di compravendita;

12. In caso di ritardo decorreranno a favore dell’Istituto gli interessi legali sulla somma non pagata. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l’Istituto stesso potrà procedere alla rescissione del contratto incamerando il deposito cauzionale;

13. Il verbale di aggiudicazione sarà senz’altro obbligatorio per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge, mentre per l’Asilo Infantile “S. Anna” e Scuole Elementari lo diventerà ad avvenuta esecutività della delibera di aggiudicazione conosciuto l’esito della certificazione in materia di norme antimafia ai sensi di legge. Le obbligazioni a carico dei compratori saranno considerate, ad ogni effetto, solidali ed indivisibili anche per i loro eredi e gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo;

14. Le spese d’Asta, di contratto, di atto notarile, registrazione, i diritti, imposte e tasse, ecc. tutte inerenti e conseguenti alla vendita sono a carico dell’aggiudicatario;

15. L’immobile è alienato nello stato di fatto e di diritto in cui sono posseduti dall’Asilo Infantile “S. Anna” e Scuole Elementari specie per quanto concerne la manutenzione, compresi eventuali diritti, servitù attive e passive apparenti e non apparenti alle quali gli immobili siano soggetti, pertinenze, adiacenze, manufatti, ed accessioni, esclusa ogni garanzia;

16. Per quanto non previsto nel presente avviso si applicheranno le disposizioni del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato di cui al R.D. del 23/5/1924 n. 827.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto - Asilo Infantile “S. Anna” e Scuole Elementari - P.zza Mazzini, 3 bis - Chieri -.

Il Presidente    Il Segretario
Angelo Rubatto    Silvana Toffanello




ASL n. 3 - Torino

Costituzione elenco ufficiale prestatori di servizi professionali di importo inferiore a 40.000 Euro

In esecuzione della deliberazione n. 1452/005/2000 del 23/10/2000 si rende noto che sono state apportate delle modifiche alle modalità di costituzione di elenco ufficiale di durata biennale di prestatori di servizi professionali di natura tecnica, da utilizzare per incarichi i cui compensi siano inferiori a 40.000 Euro.

Tali modifiche sono contenute nel documento “Elenco Ufficiale prestatori di servizi professionali. Modalità di costituzione e di utilizzo per l’affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000".

disponibile su Internet al sito “http:\\sanita.poliedra.it” oppure presso la Segreteria del Servizio Tecnico dell’Azienda - Via Medail 16 - Torino.

Per ulteriori informazioni in merito: Settore Procedimenti Amministrativi tel. 011-4393606.

Il Responsabile del Procedimento
Antonio Gesmundo




ASL n. 17 - Savigliano (Cuneo)

Estratto avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di beni immobili

L’Azienda sanitaria Locale n. 17 di Savigliano, il giorno 15/12/2000 alle ore 14,30 nella sala “Ex Comitato” sita al 1º piano della Palazzina ex Cronici in Savigliano, Via Ospedali n. 14, procederà con il metodo delle offerte segrete anche in ribasso rispetto al prezzo di base d’asta, ai sensi dell’art. 73 lettera b) del R.D. 23.5.24 n. 827 (ribasso non superiore al 20% del valore di base d’asta), alla vendita all’incanto del seguente immobile:

Fabbricato-Immobile in Racconigi - P.zza Vittorio Emanuele n. 2

Intestazione: Azienda Sanitaria Locale n. 17.

Partita: 1004341 (ex 548 N.C.E.U.).

Foglio: 51

Particelle:

N.ri 290 Sub. 1 - 345 Sub. 8, P.zza V. Emanuele N. 2, Piano S - T. 1, Categoria A/2, Classe 2, Vani 7.5, Rendita 1.012.500;

N. 290 Sub. 2, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano T.; Categoria C/2, Classe 3, Mq. 28, Rendita 100.800;

N. 290 Sub. 3, P.zza V. Emanuele N. 2, Piano T., Categoria C/2, Classe 3, Mq. 21, Rendita 75.600,

N. 345 Sub. 1, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano T., Categoria C/1, Classe 9, Mq. 28, Rendita 1.783.600;

N. 345 Sub. 2, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano T., Categoria C/1, Classe 10, Mq. 38, Rendita 2.815.800;

N. 345 Sub. 3, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano T., Categoria C/1, Classe 10, Mq. 47, Rendita 3.482.700;

N. 345 Sub. 4, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano T., Categoria C/1, Classe 8, Mq. 20, Rendita 1.094.000;

N. 345 Sub. 5, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano T., Categoria C/1, Classe 8, Mq. 24, Rendita 1.312.800;

N. 345 Sub. 6, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano 1, Categoria A/4, Classe 2, vani 1, Rendita 62.000;

N. 345 Sub. 7, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano S - T - 1, Categoria A/2, Vani 10, Rendita 1.350.000;

N. 345 Sub. 9, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano 1, Categoria A/4, Classe 5, Vani 3.5, Rendita 346.500;

N. 345 Sub. 10, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano 2, Categoria A/4, Classe 2, Vani 1, Rendita 62.000;

N. 345 Sub. 11, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano 2, Categoria A/4, Classe 5, Vani 4, Rendita 396.000;

N. 345 Sub. 12, P.zza V. Emanuele n. 3, Piano S - 2 Categoria A/4, Classe 5, vani 4, Rendita 396.000;

N. 345 Sub. 13, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano S - 2, Categoria A/2, Classe 1, vani 7, Rendita 805.000;

N. 345 Sub. 14, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano S = 2 - Categoria A/4, Classe 4, Vani 4, Rendita 340.000;

N. 345 Sub. 15, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano 2, Categoria A/4, Classe 4, Vani 3.5, Rendita 297.500;

N. 345 Sub. 16, P.zza V. Emanuele n. 2, Piano 3, Categoria A/4, Classe 2, Vani 4, Rendita 248.000.

Prezzo di base d’asta Lire 1.750.404.500 Euro 904.008

Deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’offerta, del 10% del valore di base d’asta.

L’immobile è sottoposto a tutte le disposizioni di tutela del testo unico 29/10/1999 n. 490.

Le offerte corredate dalla prescritta documentazione, il tutto in competente bollo, dovranno pervenire a questa Azienda Sanitaria Locale n. 17, Via Ospedali n. 14, 12038 Savigliano, a mezzo raccomandata R.R. in plico sigillato e controfirmato sui lembi, recante la dicitura: “offerta per asta pubblica per la vendita di immobili in Racconigi, P.zza V. Emanuele II”, o a mezzo agenzia autorizzata tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/12/2000.

Copia integrale dell’avviso ed eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Patrimoniale/Legale (Via Ospedali n. 14 Savigliano - tel. 0172/719528 - fax 719560).

Il Direttore Generale
Antonio Fabbricatore




ASL n. 17 - Savigliano (Cuneo)

Estratto avviso di gara mediante asta pubblica per la vendita di bene immobile

L’Azienda Sanitaria Locale n. 17 di Savigliano, il giorno 15/12/2000 alle ore 14.30 nella sala ex Comitato, sita al 1º piano della Palazzina ex Cronici in Savigliano, via Ospedali n. 14, procederà con il metodo delle offerte segrete con aumento minimo dell’1% rispetto al prezzo di base d’asta, ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 23.5.1924 n. 827, alla vendita all’incanto del seguente immobile:

Fabbricato - Terreno edificabile in Racconigi - Via Priotti - di mq. 4686

Intestazione: Azienda Sanitaria Locale n. 17

Partita catastale: 8936 C.T.

Foglio: 39

Mappali:

663 R.D. 54541

668 R.D. 17577

671 R.D. 17140

Prezzo di base d’asta:

- L. 843.480.000 (E 435621,1) per l’intero terreno,

- L. 138.960.000 (E. 71766,85) per ciascuno dei lotti A - B - C (ognuno di mq. 772)

- L. 142.200.000 (E. 73440,17) per ciascuno dei lotti D - E - F (ognuno di mq. 790)

Deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’offerta, del 10% dei valori di base d’asta sopraelencati.

Le offerte corredate dalla prescritta documentazione, il tutto in competente bollo, dovranno pervenire a questa Azienda Sanitaria Locale, Via Ospedali n. 14, 12038 Savigliano, a mezzo raccomandata R.R. in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante la dicitura “Asta pubblica per la vendita di immobili - terreno edificabile in Racconigi - intero terreno o singolo lotto o a mezzo agenzia autorizzata tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/12/2000.

Copia integrale dell’avviso ed eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Patrimoniale/Legale (Via Ospedali n. 14 Savigliano - tel. 0172/719528 - fax 719560).

Il Direttore Generale
Antonio Fabbricatore




ASL 21 - Casale Monferrato (Alessandria)

Regolamento aziendale per l’affidamento a professionisti esterni delle consulenze di natura tecnica di valore inferiore alla soglia comunitaria

Approvato con deliberazione in data 14.11.00.

Regione Piemonte
Azienza Regionale A.S.L. 21
Viale Giolitti, 2, 15033 Casale Monferrato (AL)
Telef. 0142/434111

Articolo 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento presso l’Azienda Sanitaria Locale nr. 21 di Casale Monferrato delle consulenze a professionisti esterni di natura tecnica, per esigenze cui non sia possibile far fronte con personale in servizio e il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 7, sesto comma, del D.Lgs. 3/2/1993, nr. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè in esecuzione del principio di trasparenza della pubblica amministrazione di cui alla legge 7/8/1990, nr. 241.

Le consulenze sono conferite a professionisti ed esperti esterni all’Azienda nel solo caso in cui non si possa provvedere alle stesse esigenze con personale interno, mediante contratto di prestazione d’opera di cui intellettuale agli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2
Procedure di conferimento degli incarichi

Le consulenze di cui al precedente art. 1, sono conferite, con deliberazione del legale rappresentante dell’A.S.L. n. 21 a professionisti esterni, inseriti in uno specifico elenco, di validità annuale, formato all’inizio di ogni anno dell’Amministrazione dell’A.S.L. e costituito da candidati giudicati idonei che hanno partecipato ad un pubblico avviso di ricerca, contenente le seguenti indicazioni minime:

- sintetica ma esauriente descrizione della tipologia d’incarico da conferire nel corso dell’anno,

- tipologia delle prestazioni richieste,

- qualifiche di natura professionale richieste ai partecipanti,

- riduzione ex art. 12 della legge n. 155/85.

All’avviso è conferita la seguente pubblicità:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- affissione agli Albi pretori dell’A.S.L. n. 21 e dei Comuni di Casale Monf.to e Valenza;

- trasmissione agli Ordini e/o Collegi professionali della Provincia di Alessandria per opportuna conoscenza ed informazione dei propri iscritti.

Per le consulenze di natura professionale specifica non riconducibili al presente regolamento, l’A.S.L. n. 21 si riserva la facoltà di procedere a trattativa privata e conseguente ricorso ad affidamento diretto con provvedimento deliberativo motivato del legale rappresentante dell’A.S.L.

Le domande di partecipazione agli avvisi di cui sopra, in carta legale, devono essere inviate all’A.S.L. n. 21 con le modalità e nei termini indicati negli avvisi medesimi.

I termini di presentazione delle domande, di norma, non possono essere inferiori a giorni trenta dalla data dell’avviso.

Alle domande deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il curriculum professionale del candidato, nel quale devono essere indicate le attività regolarmente eseguite ed ultimate, effettivamente e documentalmente attribuibili allo stesso.

Per le Società di Ingegneria, per le Associazioni e Società Professionali, il curriculum deve fare riferimento alle prestazioni rese dal professionista quale socio o dipendente, a condizione che lo stesso faccia ancora parte della società o dell’associazione alla data di scadenza della domanda e che sia indicato come diretto realizzatore delle prestazioni richieste dall’A.S.L.

Il professionista aggiudicatario deve produrre all’A.S.L. n. 21 idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda di ammissione.

Ai fini dell’ammissione, l’A.S.L. n. 21 prenderà in considerazione tutte le attività professionali svolte dai singoli partecipanti, purchè debitamente documentate secondo quanto previsto e richiesto dagli avvisi.

Ai fini del conferimento, l’A.S.L. n. 21 si riserva di indicare le attività di maggiore interesse per l’Azienda.

I provvedimenti deliberativi di conferimento devono dare atto dell’affidabilità del professionista o dell’esperto prescelto, con particolare riferimento all’incarico da assegnare e sono assunti previo parere di idoneità di uno specifico Organismo tecnico, costituito presso l’Unità Operativa Autonoma Tecnico Patrimoniale e presieduto dal Responsabile della stessa Unità.

Sono ammesse alla selezione anche le Società di Ingegneria, le Associazioni e Società Professionale, le quali, peraltro, devono specificatamente indicare il nominativo o i nominativi dei professionisti individuati per l’eventuale conferimento degli incarichi.

Articolo 3
Criteri di conferimento delle consulenze

Gli incarichi di cui al precedente articolo, verranno conferiti con provvedimento motivato del legale rappresentante dell’A.S.L. n. 21, nel quale si darà conto delle competenze, specializzazioni, capacità ed esperienze professionali emergenti dai curricula dei singoli candidati, anche con riferimento alla tipologia delle consulenze da assegnare.

Articolo 4
Compensi

I compensi vengono determinati in occasione del conferimento dei singoli incarichi previa trattativa negoziata fra le Parti e fanno riferimento, ove esistenti, alle tariffe professionali in vigore.

Articolo 5
Disposizioni finali

Ogni altra disposizione sarà ricompresa all’interno dell’avviso pubblico annuale.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.




ASL n. 21 - Casale Monferrato (Alessandria)

Avviso pubblico di ricerca per la formazione dell’elenco per l’anno 2001 di professionisti esterni per incarichi di consulenza di natura tecnica e di valore inferiore alla soglia comunitaria

Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale n. 21
U.O.A. Tecnico Patrimoniale
Viale Giolitti nr. 2 15033 Casale Monferrato
Telefono 0142.434.258 telefax 0142.434.217

L’Amministrazione dell’A.S.L. n. 21 di Casale Monferrato rende noto che, ai sensi dell’articolo 2, punto 2a) del vigente regolamento aziendale per l’affidamento a professionisti esterni delle consulenze di natura tecnica, di valore inferiore alla soglia comunitaria (approvato con deliberazione del Direttore Generale in data 14 novembre 2000, è indetta pubblica ricerca per l’approvazione dell’elenco relativo all’anno 2001 di conferimento di incarichi di consulenza continuativa, periodica, ovvero “una tantum”, a carattere tecnico professionale, relativi all’anno 2001 e che, indicativamente, avranno la seguente classificazione:

Tipo di attività: consulenza, relazione tecnica, parere, assistenza ai cantieri, progettazione, verifica contabilità lavori, responsabilità in materia di sicurezza nel settore urbanistico e architettonico, nel settore impiantistico (elettrico, termico, idraulico, antincendio, ecc. ____) nonché per l’espletamento di pratiche catastali e realizzazione perizie asseverate in materia urbanistica.

Qualifiche richieste: Geometra, Perito, Architetto, Ingegnere, a seconda delle competenze di legge e/o regolamento nazionale.

Riduzione compensi (Ex articolo 12 della legge n. 155/85: da determinare in occasione del conferimento dei singoli incarichi.

In considerazione della specificità professionale degli incarichi e del rapporto diretto di collaborazione richiesta, la partecipazione al presente avviso è ammessa ai soli professionisti singoli (anche se fiscalmente associati, ovvero soci di società di ingegneria).

A pena di esclusione, le domande di partecipazione, stese su carta legale e in lingua italiana, devono pervenire al protocollo generale dell’A.S.L. n. 21 di Casale Monferrato, Viale Giolitti n. 2, mediante raccomandata A.R., o con qualsiasi mezzo, in busta sigillata con all’esterno gli estremi del Mittente e la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione per l’elenco 2001 di professionisti esterni”.

Sempre a pena di esclusione, le suddette domande di partecipazione devono:

1. Pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/12/2000;

2. Essere sottoscritte dal professionista e accompagnate, ai sensi di legge, dalla copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;

3. Contenere gli estremi di iscrizione al proprio Ordine e/o Albo Professionale;

4. Contenere la descrizione incondizionata e sottoscritta di accettazione degli eventuali incarichi e delle disposizioni di cui al presente avviso;

5. Contenere, in allegato, il curriculum professionale e formativo del professionale sottoscritto;

6. Contenere l’eventuale certificato di conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 19 del d. lgs. n. 494/96 (allegato facoltativo).

Costituisce requisito minimo di ammissione all’elenco annuale l’iscrizione al proprio Ordine e/o Albo professionale di riferimento.

- Il curriculum professionale e formativo deve contenere solo ed esclusivamente gli incarichi di progettazione, di direzione lavori e sicurezza e di consulenza tecnica, professionale e/o peritale, formalmente attribuiti al professionista ed effettivamente espletati e conclusi alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione del presente bando. Per ciascun incarico devono essere riportati i seguenti dati:

- Oggetto dell’incarico e Soggetto incaricante;

- Importo complessivo dei lavori progettati e/o diretti e/o peritati, ovvero periodo e compenso della consulenza;

- Compartecipazione di altri professionisti all’incarico.

Non saranno presi in alcuna considerazione:

- Gli incarichi non ultimati o non approvati dal Soggetto incaricante alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione;

- Gli incarichi per i quali la partecipazione del professionista non risulta determinante o significativa;

- Gli incarichi privi dei dati sopra richiesti o per i quali non siano agilmente comprensibili gli estremi.

L’elenco per l’anno 2001 di cui all’oggetto viene approvato con atto deliberativo e previa istruttoria di idoneità generale agli incarichi operata da parte della U.O.A. Tecnico Patrimoniale dell’A.S.L. nr. 21.

L’elenco ha efficacia a valere dalla data dell’atto deliberativo che lo approva e a tutto il 31 dicembre 2001.

Ogni incarico viene affidato con atto deliberativo motivato che dà atto della affidabilità del professionista prescelto, con particolare riferimento alla consulenza da assegnare.

I singoli rapporti tra l’Amministrazione e i professionisti sono normati da specifico disciplinare di incarico concordato tra le Parti.

Il professionista è responsabile della propria attività tecnica professionale, dei risultati e dei prodotti richiesti, nonché della perfetta esecuzione delle procedure affidate.

Il disciplinare di incarico prevede specifiche penalità economiche a carico del professionista in caso di ritardi, omissioni o mancanza di autorizzazioni di legge relativamente agli incarichi affidati.

Il coordinamento degli incarichi e il controllo sulla loro esecuzione è di competenza della U.O.A. Tecnico Patrimoniale dell’Amministrazione.

Per ogni altra disposizione e norma del presente avviso si applica il citato regolamento aziendale, approvato con atto deliberativo del Direttore Generale del 14/11/00 e successive modificazione ed integrazioni.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Pier Luigi Vanni, dirigente amministrativo della U.O.A. Tecnico Patrimoniale.

Per informazioni telefonare al n. 0142.434.258 (telefax n. 0142.434.217.

Il procedimento amministrativo di approvazione dell’elenco anno 2001 sarà concluso entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Casale Monferrato, 14 novembre 2000

Il Direttore Generale
Emilio Zerella




ASL n. 21 - Casale Monferrato (Alessandria)

Avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata per l’anno 2001 (Articolo 23, comma 1 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e i.; Articolo 77 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale n. 21
U.O.A. Tecnico Patrimoniale
Viale Giolitti nr. 2 15033 Casale Monferrato
Telefono 0142.434.258 telefax 0142.434.217

L’Amministrazione dell’A.S.L. n. 21 di Casale Monferrato rende noto che, con deliberazione del Direttore Generale approvata in data 14 novembre 2000, è stato approvato il seguente elenco di lavori il cui importo risulta inferiore a 750.000 Euro e la cui aggiudicazione è prevista per l’anno 2001, nell’ambito del programma triennale 2001/2003 di lavori pubblici, di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominata Legge), redatto con deliberazione del Direttore Generale n. 1337 in data 28 settembre 2000:

1. Lavori di manutenzione edile ed affine degli immobili dell’A.S.L. 21 Casale Valenza (Lire 750.000.000, Euro 387.340);

2. Lavori di tinteggiatura agli immobili ed affini dell’A.S.L. 21 (Lire 350.000.000, Euro 180.760);

3. Manutenzione idraulica ed affine immobili A.S.L. 21 Casale Valenza (Lire 500.000.000, Euro 258.228)

3. Manutenzione elettrica ed affine immobili A.S.L. 21 Casale Valenza (Lire 350.000.000, Euro 180.760);

4. Manutenzione elettrica trasmissione dati immobili A.S.L. 21 Casale Valenza (lire 72.000.000, Euro 37.185);

Manutenzione opere da fabbro immobili A.S.L. 21 Casale Valenza (lire 100.000.000, Euro 51.646)

5. Consolidamento corridoio farmacia Ospedale S. Spirito di Casale Monf.to (Lire 137.000.000, Euro 70.755);

6. Costruzione nuovo magazzino farmacia Ospedale S. Spirito di Casale Monf.to (Lire 700.000.000, Euro 361.520);

7. Consolidamento reparto vecchio malattie infettive Ospedale S. Spirito di Casale Monf.to (Lire 427.000.000, Euro 220.527)

8. Messa a norma Centrali Termiche Distretti A.S.L. 21 di Casale Valenza (Lire 100.000.000, Euro 51.646);

9. Messa a norma e ristrutturazione Poliambulatorio di Via Palestro (Lire 477.950.000, Euro 246.841);

10. Ultimazione “auditorium” zona Lotto A Ospedale S. Spirito di Casale Monf.to (Lire 750.000.000, Euro 387.343);

I Soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge, interessati ad essere invitati alle gare sopra riportate, sono tenuti a presentare, a pena di esclusione, apposita domanda redatta su carta legale e in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare, legale Rappresentante, ovvero loro Procuratore speciale, che deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 15 dicembre 2000, con qualsiasi mezzo, presso il Protocollo Generale dell’A.S.L. n. 21, sito in Casale Monferrato, Viale Giolitti nr. 2 (Cap. 15033).

Ogni domanda, a pena di esclusione, deve indicare gli eventuali altri Soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di ammissione di cui al D.P.R. 25/1/00 nr. 34, e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 ter, dell’articolo 23 della Legge.

In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all’articolo 8, comma 7, della Legge.

L’autocertificazione si intende valida anche se presentata in firma semplice e accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento (ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni).

L’Amministrazione procede alla compilazione di un elenco dei Soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata di cui al presente avviso, mediante sorteggio pubblico che avrà luogo, innanzi l’Ufficiale Rogante, alle ore 10:00 del giorno 20/12/2000, presso gli Uffici della U.O.A. Tecnico Patrimoniale siti in Viale Giolitti n. 2, in Casale Monferrato.

Le domande presentate dopo il 15 dicembre 2001 sono inserite in elenco nell’ordine di presentazione.

L’invito a presentare offerta è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell’ordine in cui sono inserite nell’elenco e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori, come previsti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Le imprese inserite nell’elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che l’Amministrazione ha invitato tutti i Soggetti dell’elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori cui si riferisce l’invito.

Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Tutte le condizioni, le disposizioni e i termini contrattuali di appalto sono contenuti nella lettera di invito a presentare offerta e nel capitolato speciale di appalto di ogni singola procedura di licitazione privata semplificata.

Il Responsabile amministrativo del procedimento è il Dott. Pier Luigi Vanni.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere indirizzate alla A.S.L. n. 21 di Casale Monferrato. Telefax n. 0142.434.217.

Casale Monferrato, 14 novembre 2000

Il Direttore Generale
Emilio Zerella




Comune di Armeno (Novara)

Estratto avviso d’asta pubblica per vendita di edificio ex asilo Sappa e di terreno pertinenziale all’edificio - 2º esperimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile

rende noto che

Il giorno 22.12.00 alle ore 10 c/o la sede Municipale sita in P.zza della Vittoria n. 11, nella sala Giunta avrà luogo l’asta pubblica per la vendita al migliore offerente dell’immobile denominato “Ex Asilo Sappa e terreno pertinenziale all’edificio;

Prezzo a base d’asta per l’edificio: lire 1.158.480.000 (Euro 598.304,99)

Prezzo a base d’asta per il terreno: lire 33.000.000 (Euro 17.043,08)

Criterio di aggiudicazione: offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta (art. 73 lett. C RD 827/24).

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 21.12.00;

richiedere l’avviso integrale d’asta pubblica telefonare nelle ore d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, al n. 0322 - 900106.




Comune di Farigliano (Cuneo)

Delibera C.C. n. 30 del 7.7.2000. Approvazione piano per insediamenti Produttivi (P.I.P.) in località Piancerreto

Il Consiglio comunale

(omissis)

Considerato che l’avviso di avvenuta adozione della variante e di possibilità di presentazione di osservazioni è stato pubblicato: all’albo pretorio del Comune per giorni 30 (trenta) decorrenti dal 3 aprile 2000; sul Corriere di Carrù, su la Provincia Granda, e su Paesi Tuoi;

sul Foglio Annunci Legali del 7.4.2000, n. 28;

Considerato che nei termini di legge sono pervenute n. 2 osservazioni al Piano per Insediamenti Produttivi;

Ritenuto di non dover accogliere le succitate osservazioni per le motivazioni indicate in delibera;

(omissis)

delibera

- Di non accogliere le osservazioni descritte in narrativa alla variante strutturale n. 5 al P.R.G.C. per le motivazioni descritte in narrativa;

- Di approvare, in via definitiva, il Piano per Insediamenti Produttivi in località Piancerreto, come predisposta dal tecnico incaricato e comprendente i seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa; 2) tav. 2.1 - estratto P.R.G.C.; tav. 2.2 - risultanze catastali tav. 2.3 - planimetria stato attuale; tav. 2.4 - planimetria di progetto; tav. 2.5 - planimetria d’insieme; tav. 2.6 inserimento del P.I.P. nel P.R.G.C.; tav. 2.7 - opere di urbanizzazione; 3) elenco catastale delle proprietà ricadenti nel P.I.P.; 4) Norme specifiche di attuazione;

- Di depositare gli atti presso la segreteria comunale per giorni 30 (trenta); di trasmettere gli elaborati alla Regione Piemonte e di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte la presente delibera per estratto, ai sensi dell’art. 40, legge regionale n. 56/1977

(omissis)

Farigliano, 13 novembre 2000

Il Segretario comunale
Agostino Dellacasa




Comune di Lesa (Novara)

Variante in itinere al Progetto Definitivo di Piano Regolatore Generale Comunale

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica

avvisa

Che con Deliberazione n. 26 in data 9 Ottobre 2000 il Consiglio Comunale ha adottato la “Variante in itinere al Progetto Definitivo di Piano Regolatore Generale Comunale adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7/1999".

Tale deliberazione, esecutiva, è in pubblicazione per estratto all’Albo Pretorio del Comune di Lesa per trenta (30) giorni consecutivi, e precisamente dal 22 /11/2000 al 21/12/2000.

La stessa è depositata presso la Segreteria Comunale per lo stesso periodo, durante il quale chiunque può prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Chiunque, nei successivi trenta (30) giorni, può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Il Responsabile del Servizio
Area Tecnica
Mario Carrozzo




Comune di Novara

Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di n. 4 beni immobiliari siti in Novara

L’Assessorato alla Casa e Patrimonio, visti il vigente “Regolamento di alienazione degli immobili” così come approvato con la Deliberazione Consiliare n. 171 del 22.9.1998 e la Determinazione Dirigenziale n. 78 del 5.7.2000 indice una gara per la vendita dei sottoelencati beni immobiliari di proprietà del Comune di Novara e più precisamente:

Lotto n. 1: il compendio immobiliare è ubicato in Via Zanoia n. 6 a Novara e consta di un’area di superficie pari a circa mq. 445 sulla quale insiste il corpo di fabbrica principale costituito da un piano rialzato e da locali cantina ed una cabina di trasformazione e distribuzione per l’energia elettrica. Il compendio immobiliare è immobiliare è individuato al N.C.E.U. del Comune di Novara così come segue:

- alla partita n. 4757 Fg. n. 98 Mapp. n. 600 cat. D/1 Comune di Novara proprietario del terreno ed ENEL proprietario della cabina.

Alla partita n. 1372 Fg. n. 98 mapp. n. 647 sub. 1 ZC 1 Cat. A/4 Classe 3º vani 3 rendita catastale L. 260.000; mapp. n. 647 sub. 2 ZC 1 Cat. D/1.

Il Piano Regolatore classifica il compendio immobiliare come “Area residenziale di completamento”.

Lotto n. 2: Il lotto è costituito da un’unità immobiliare ubicata in un immobile condominiale sito in Via Biandrate n. 3/D a Novara. L’unità immobiliare ad uso commerciale è ubicata al piano terra dell’edificio sopra descritto ed ha una superficie complessiva pari a mq. 48,00. L’unità immobiliare è individuata al N.C.E.U. del Comune di Novara alla partita n. 1010396 così come segue: Fg. n. 75 Mapp. n. 1225 sub. 2 cat. C/1 classe 7º consistenza mq. 33 piano terra rendita catastale L. 501.600.

L’unità immobiliare risulta essere locata con un contratto ad uso diverso dall’abitativo ai sensi della L. n. 392/1978 in scadenza il 6.4.2001 (1º scadenza).

Lotto n. 3: Il lotto è costituito da un’unità individuale ubicata in un immobile condominiale sito in Via della Chiesa n. 7 a Lumellogno - Novara. L’unità immobiliare ad uso abitativo è ubicata al piano primo dell’edificio sopra descritto ed ha una superficie complessiva pari a mq. 92,00. L’unità immobiliare è individuata al N.C.E.U. del Comune di Novara alla partita n. 1372 così come segue: Fg. n. 139/A Mapp. n. 603 sub. 10 cat. A/2 classe 1º consistenza vani 4,5 piano primo rendita catastale L. 472.500. L’unità immobiliare risulta essere vuota.

Lotto n. 4: Il lotto è costituito da un’autorimessa ubicata in un immobile condominiale sito in Via della Chiesa n. 7 a Lumellogno - Novara. L’unità immobiliare ha una superficie complessiva pari a mq. 12,00. L’unità immobiliare è individuata al N.C.E.U. del Comune di Novara alla partita n. 1372 così come segue: Fg. n. 139/A Mapp. n. 701 sub. 3 cat. C/6 classe 5º consistenza mq. 12,00 piano terra rendita catastale L. 27.600. L’unità immobiliare risulta essere locata con contratto ai sensi della L. n. 392/1978 con scadenza il 30.9.2002 (1º scadenza).

Requisiti:

- offerta in carta bollata da L. 20.000 con l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo di acquisto proposto;

- prova dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale pari al 10% degli importi a base d’asta ovverossia:

Lotto n. 1: L. 17.300.000 (Euro 8.934,70);

Lotto n. 2: L. 5.550.000 (Euro 2.866,33);

Lotto n. 3: L. 12.600.000 (Euro 6.507,35)

Lotto n. 4: L. 2.000.000 (Euro 1.032,91).

- tutte le modalità e condizioni relative alla documentazione da presentare sono contenute nel bando integrale d’asta a disposizione presso l’Assessorato alla Cassa e Patrimonio del Comune di Novara.

Scadenza presentazione offerte:

ore 12.00 del giorno 4.12.2000.

Criterio di aggiudicazione:

l’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto ed avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa che non potrà essere inferiore a:

Lotto n. 1: L. 173.000.000 (Euro 89.347,04)

Lotto n. 2: L. 55.500.000 (Euro 28.663,34)

Lotto n. 3: L. 126.000.000 (Euro 65.073,56)

Lotto n. 4: L. 20.000.000 (Euro 10.329,13)

Apertura buste ed aggiudicazione gara:

ore 10.30 del giorno 6.12.2000 presso la Sede Municipale di Via Rosselli n. 1.

Informazioni e richiesta di copia Bando integrale possono essere richieste all’Ufficio Patrimonio - Via Tornielli n. 5 - Comune di Novara - Tel. n. 0321/3702406 e/o 0321/3702404 - fax n. 0321/3702402 nei giorni e nelle ore di servizio.

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Funzionario Unità Demanio e Patrimonio Arch. Daniela Maresaca.

Novara, 6 novembre 2000

Il Dirigente
Servizio Demanio e Patrimonio
Roberto Guasco




Comune di Pinerolo (Torino)

Piano di Recupero “Borgo San Michele” in via Molino Colombini. Approvazione Variante n. 2

(omissis)

Il Consiglio Comunale

riunitosi nella seduta del 18/9/2000, con provvedimento n. 58, esecutivo ai sensi di legge;

ha deliberato

di approvare la Variante n. 2 al Piano di Recupero “Borgo San Michele” in via Molino Colombini, secondo gli elaborati indicati nella predetta deliberazione e redatti dall’arch. Oscar Rostagno.

(omissis)

Pinerolo, 31 ottobre 2000

Il Dirigente Settore Urbanistica F.F.
Massimo Cerutti




Comune di Pinerolo (Torino)

Avviso

Si rende noto che questo comune ha pubblicato in data 10/11/2000 un bando per il finanziamento di un intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi dell’art. 9 della L. 4/12/93, n. 493, per la costruzione di max 580 mq. di S.L.P., da locare/assegnare in modo permanente ai lavoratori dipendenti sfrattati;

l’assegnazione di un’area di proprietà del comune di Pinerolo per la realizzazione dell’intervento sopra descritto;

l’assegnazione di un’area di proprietà del comune di Pinerolo per la realizzazione di max 1.595 mq. di edilizia convenzionata.

Possono partecipare quali soggetti attuatori: imprese di costruzione, cooperative di produzione e lavoro o loro raggruppamenti, consorzi di imprese o loro raggruppamento, consorzi di cooperative o la loro aggregazione, cooperative edilizie di abitazione o loro consorzi.

Le domande dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo del comune di Pinerolo, piazza Vittorio Veneto 1, entro l’11 dicembre 2000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore urbanistica del comune di Pinerolo, sezione edilizia residenziale pubblica, piazza Vittorio Veneto 1, Pinerolo.

Pinerolo, 10 novembre 2000

Il Dirigente del settore urbanistica
David Terracini




Comune di Sestriere (Torino)

Approvazione piano di recupero

In esecuzione alla delibera di C.C. n. 31 del 27/9/2000, si rende noto che è stato approvato il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dalla Soc. Maria Vittoria ss di Torino, relativo al recupero e ristrutturazione ad uso rurale dei fabbricati siti in Loc. Grange Elp e Grange Mallen censiti ai mappali F. 2 (CHA) n. 26 - 27 - 28 - 144 - 147 - 258.

Sestriere, 3 novembre 2000

Il Resp. dell’Area Tecnica
Edilizia Privata ed Urbanistica
Valter Marin




Comune di Valenza (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/60/AR - Acquisizione per delcassificazione a favore del Comune di Valenza di tratte delle S.P. n. 64 “Valenza - San Salvatore” e n. 78 “Valenza-Rivellino”

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di acquisire al titolo gratuito dalla Provincia di Alessandria e declassificare da “Strade Provinciali” le seguenti tratte delle SS.PP. n. 64 e n. 78 appartenenti al demanio provinciale, così come indicate nelle planimetrie catastali che si allegano sub A) e sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

a) Tratta di lunghezza mt. 320 dell’attuale S.P. n. 64 “Valenza - San Salvatore” dalla Progr. Ass. km. 0+000 alla Progr. Ass. km. 0+320, avente una sezione trasversale media di larghezza mt. 8,00 di piano viabile asfaltato senza banchine laterali;

b) Tratta di lunghezza mt. 300 dell’attuale S.P. n. 78 “Valenza - Rivellino” dalla Progr. Ass. km. 0+000 alla Progr. Ass. Km. 0+300, avente una sezione trasversale media di larghezza mt. 8,00 di piano viabile asfaltato e di mt. 0,75 per ciascun lotto in corrispondenza delle banchine laterali.

Dare atto che tutti gli atti autorizzativi e concessori facenti capo alla Provincia di Alessandria riferiti alle tratte in oggetto saranno ricevute dal Comune di Valenza per conseguenza del presente atto amministrativo.




Consorzio Intercomunale Mappano C.I.M. - Mappano

Nuove tariffe acquedotto decorrenza 1.1.2000

A) Tariffe per uso domestico:
Da 0 a 100 mc/anno (minimo
garantito)    L.        250 Tariffa agevolata
Da 101 a 150 mc/anno    L.        620 Tariffa base
Da 151 a 200 mc/anno    L.        950 1^ eccedenza
Oltre 200 m/anno    L.        1.202 2^ eccedenza
B) Tariffe per usi diversi
(artigianali, commerciali ed industriali):
da 0 a 100 mc/anno        L.    620 mc
Da 101 a 200 mc/anno        L.    950 mc.
Oltre 200 mc/anno        L.    1.200 mc.
C) Tariffe per uso agricolo:
da 0 a 100 mc/anno        L.    250 mc.
da 101 a 180 mc/anno        L.    620 mc.
Oltre 181 mc/anno        L.    950 mc.
D) Tariffe per uso allevamento di animali:
L. 250 mc. per qualsiasi quantitativo consumato.
Nolo Contatore
Da 0 a 1.200 mc./anno    L.        5.400 annue per utenza
Da 1.201 a 6.000 mc/anno    L.        9.000 annue per utenza
Da 6.001 a 18.000 mc/anno    L.        24.000 annue per utenza
Oltre i 18.000 mc/anno    L.        48.000 annue per utenza
Canone annuale per bocche antincendio
Uso domestico e rurale:
- bocca principale        L.    30.000 anno
- bocca supplementare        L.    10.000 anno
Uso industriale:
- bocca principale        L.    40.000 anno
- bocca supplementare        L.    15.000 anno

Diritti di allacciamento
Per presa del diametro di    mm. 13    L.    10.000
    mm. 20    L.    16.000
mm. 25        L.    24.000
mm. 30        L.    32.000
mm. 40        L.    40.000
mm. 50        L.    50.000




Provincia di Alessandria

Deliberazione n. 16 dell’8 marzo 2000 - Cessione e declassificazione a favore del Comune di Valenza di tratte delle SS.PP. n. 64 “Valenza - S. Salvatore” e n. 78 “Valenza - Rivellino”

(omissis)

Il Consiglio Provinciale

Con votazione unanime espressa per alzata di mano proclamata dal Presidente del Consiglio.

Delibera

1. Cedere a titolo gratuito al Comune di Valenza e declassificare da “Strade provinciali” le seguenti tratte delle SS.PP. n. 64 e n. 78 appartenenti al demanio provinciale, così come indicare nelle planimetrie catastali che si allegano sub A) e sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

A) Tratta di lunghezza m. 320 dell’attuale SP n. 64 “Valenza - S. Salvatore”, dalla Progr. Ass. Km. 0 diviso 000 alla Progr. Ass. Km. 0 diviso 320, avente una sezione trasversale media di larghezza m. 8,00 di piano viabile asfaltato senza banchine laterali

B) Tratta di lunghezza m. 300 dell’attuale SP n. 78 “Valenza - Rivellino”, dalla Progr. Ass. Km. 0 diviso 000 alla Progr. Ass. Km. 0 diviso 300, avente una sezione trasversale media di larghezza m. 8,00 di piano viabile asfaltato e di m. 0,75 per ciascun lato in corrispondenza delle banchine laterali

Dare atto che tutti gli atti autorizzativi e concessori facenti capo alla Provincia di Alessandria riferiti alle tratte in oggetto dovranno essere trasmessi al Comune di Valenza una volta che lo stesso avrà adottato provvedimento forma di classificazione a “Strade comunali” delle tratte stesse.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47 - 3º comma della Legge 142/90 con votazione unanime e separata.

Il Responsabile del Procedimento
Gian Alfredo De Regibus




Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 50009 del 29 settembre 2000: “Regolamento delle procedure di controllo degli impianti termici previste dall’art. 11 del D.P.R. 412/93, come integrato e modificato dal D.P.R. 551/99"

Il Presidente

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50009 del 29 settembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il “Regolamento delle procedure di controllo degli impianti tecnici previste dall’art. 11 del D.P.R. 412/93, come integrato e modificato dal D.P.R. 551/99".

Il Regolamento, ripubblicato all’Albo Pretorio Provinciale dal 6/11/2000 al 20/11/2000, entrerà in vigore il 21 novembre 200.

Il Presidente
Roberto Marmo




Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 52654 del 29 settembre 2000: “Regolamento d’attuazione delle funzioni amministrative relative alla Commissione giudicatrice ed all’espletamento dei corsi e degli esami di abilitazione all’esercizio venatorio ed all’attività di tassidermia ed imbalsamazione”

Il Presidente

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52654 del 29 settembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il “Regolamento d’attuazione delle funzioni amministrative relative alla Commissione giudicatrice ed all’espletamento dei corsi e degli esami di abilitazione all’esercizio venatorio ed all’attività di tassidermia ed imbalsamazione”.

Il Regolamento, ripubblicato all’Albo Pretorio Provinciale dal 6/11/2000 al 20 novembre 2000, entrerà in vigore il 21 novembre 200.

Il Presidente
Roberto Marmo




Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Territoriale

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 80 del 4.1.2000

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 5.10.1999, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla ditta Gilardi Augusto, omissis, la concessione di derivazione dal rio Riale in Comune di Piode, di mod. massimi 0,30 e medi 0,18 d’acqua da utilizzare per piscicoltura;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente L. 180.000= pari al minimo prescritto dalla L. 5.1.1994 n. 36, salvo i successivi aggiornamenti previsti dall’art. 3 del D.M. 25.2.1997 n. 90.

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7, capitolo 2607 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Estratto del disciplinare n. 32967 del 5.10.1999

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Vercelli, 3 novembre 2000

Il Dirigente di Settore
Giorgio Gaietta




Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Coordinamento Attività Territoriali di Biella e Vercelli - Vercelli

Avviso ai creditori - Lavori di ricostituzione di boschi danneggiati da avversità abiotiche sulla Serra d’Ivrea. Comune sede dell’intervento: Torrazzo (BI)

Il Dirigente del Settore

Ai sensi dell’art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici 11.2.1994, n. 109 e ss.mm.”

avverte

che in seguito all’ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dall’Impresa Agricola Francesco Manfredi Palma con sede in via Pietralonga, n. 5 - 95016 Mascali (CT) P.IVA n. 01872030836, con contratto in data 30.12.1999, rep. n. 774 - registrato a Vercelli in data 28.2.2000, al n. 1071 serie 3º, chiunque vanti crediti verso l’impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori suddetti, potrà presentare a questo Settore istanza, in competente bollo, di credito od opposizione allo svincolo cauzionale, corredata dei relativi titoli giustificativi, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore
Elio Caruso