Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 novembre 2000, n. 113
1 a Modifica allAccordo di programma, stipulato tra la Regione Piemonte
e il Comune di Torino, in data 23.01.1998, finalizzato alla realizzazione,
da parte di vari operatori, di interventi di edilizia residenziale convenzionata
agevolata, finanziati nellambito del 7° programma (anno 1990), integrato
dalle economie del 6° programma biennale (anni 1988-89), ai sensi della
legge 457/78, nonché autofinanziati, nellarea denominata Sangone-Imperia
16.23 del Comune di Torino
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
il Sindaco della Città di Torino, con nota n. 82 del 18.06.1998, ha richiesto
alla Regione Piemonte di verificare la possibilità di modificare laccordo
di programma stipulato tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, in
data 23.01.1998, finalizzato alla realizzazione, da parte di vari operatori,
di interventi di edilizia residenziale convenzionata agevolata, finanziati
nellambito del 7° programma (anno 1990), integrato dalle economie del
6° programma biennale (anni 1988-89), ai sensi della legge 457/78, nonché
autofinanziati, nellarea denominata Sangone-Imperia 16.23" del Comune
di Torino;
il Presidente della Giunta regionale, con nota n. 5469/S1 del 04.03.1999,
ha convocato, per il giorno 23.01.1999, i soggetti interessati alla conferenza
di servizi prevista dal art. 27, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora
art. 34, comma 3, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). La conferenza
è proseguita con la successiva seduta del 25.07.2000 e si è conclusa con
la seduta del 04.09.2000. La conferenza ha acquisito e approvato allunanimità
la documentazione ed i pareri necessari ed ha infine approvato allunanimità
il testo della 1a modifica allaccordo di programma;
con pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13
del 31.03.1999 e n. 25 del 21.06.2000 si sono comunicati lavvio ed i termini
previsti per la conclusione del procedimento amministrativo;
in data 27.07.2000, il Comune di Torino dintesa con il Responsabile del
procedimento nella seduta della conferenza di servizi del 25.07.2000, ha
pubblicato, in sintonia con quanto previsto dallart. 17, 7° comma, della
legge regionale 56/77 e s.m.i., gli elaborati tecnici del progetto di variante
urbanistica per un periodo di complessivi 30 giorni, con la possibilità,
dal 15° al 30° giorno, di presentare eventuali osservazioni. Alle osservazioni
presentate ha controdedotto la conferenza di servizi nella seduta del 04.09.2000,
dandone successiva comunicazione agli interessati;
con nota del 18.09.2000, sono stati comunicati alla Giunta regionale gli
esiti della conferenza e lo schema approvato della 1a modifica allaccordo
di programma;
in data 27.09.2000 è stato stipulata la 1a modifica allaccordo di programma;
il Consiglio comunale di Torino, con deliberazione n. 182 del 26 ottobre
2000, ha ratificato ladesione del Sindaco allaccordo;
Visti:
lart. 34, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, Assunzione di direttive in
merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.
51/97, art. 17".
DECRETA
È adottata la 1a modifica allaccordo di programma, stipulato tra la Regione
Piemonte e il Comune di Torino, in data 23.01.1998, finalizzato alla realizzazione,
da parte di vari operatori, di interventi di edilizia residenziale convenzionata
agevolata, finanziati nellambito del 7° programma (anno 1990), integrato
dalle economie del 6° programma biennale (anni 1988-89), ai sensi della
legge 457/78, nonché autofinanziati, nellarea denominata Sangone-Imperia
16.23" del Comune di Torino.
La 1a modifica allaccordo di programma e i relativi allegati costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Con le motivazioni e nei limiti di quanto espresso nel parere della Direzione
regionale Pianificazione e gestione urbanistica, sono assentite le variazioni
del Piano regolatore generale del Comune di Torino evidenziate nella documentazione
urbanistica allegata alla 1a modifica allaccordo di programma e sottoscritta
dai soggetti che lo hanno stipulato.
Relativamente ai progetti edilizi allegati alla 1a modifica allaccordo,
il presente provvedimento costituisce condizione sostitutiva al rilascio
delle concessioni edilizie in variante ai progetti originari, a tutti gli
effetti, a titolo oneroso, ai sensi della legge 28.01.1977 n. 10 a favore
dei soggetti attuatori proprietari, rilocalizzati nella porzione di ambito
sita in corso Tazzoli e via Rignon:
- Consorzio Produzione Lavoro CO.PE.L.;
- Costruzioni Generali Edilquattro s.p.a.;
- Soc. Coop. Edilizia Labor Vita Est;
- Cooperativa Edilizia Unione;
fatti salvi i diritti di terzi e previa losservanza degli adempimenti,
delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nel nuovo schema di
Convenzione e nel nuovo atto unilaterale dobbligo ex artt. 7 e 8, legge
28.01.1977 n. 10, allegati alla 1a modifica allaccordo.
La vigilanza e il controllo sullesecuzione dellaccordo e gli eventuali
interventi sostitutivi sono esercitati dal Collegio di vigilanza, come
stabilito dallaccordo originario.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte. Lefficacia delle variazioni al Piano regolatore generale del
Comune di Torino e della condizione sostitutiva al rilascio delle concessioni
edilizie in variante ai progetti originari decorrono dalla predetta pubblicazione.
Assessore allurbanistica
Direttore della Direzione Pianificazione
Responsabile del procedimento
Enzo Ghigo
Allegato
1° Modifica all Accordo di programma, stipulato tra la Regione Piemonte
e il Comune di Torino, in data 23.01.1998, finalizzato alla realizzazione,
da parte di vari operatori, di interventi di edilizia residenziale convenzionata
agevolata, finanziati nellambito del 7° programma (anno 1990), integrato
dalle economie del 6° programma biennale ( anni 1988 - 89 ), ai sensi della
legge 457 / 78, nonchè autofinanziati, nellarea denominata Sangone -
Imperia 16.23 del Comune di Torino
Premesso che:
In data 23.01.1998, tra il Vice Presidente della Giunta Regionale del Piemonte
e il rappresentante delegato dal Sindaco di Torino, è stato stipulato laccordo
di programma di cui alloggetto, successivamente adottato dal Presidente
della Giunta Regionale del Piemonte con Decreto n. 3 del 03.02.1998 e pubblicato
sul BUR n. 11 del 18.03.1998.
In data 05.08.1998, il Collegio di Vigilanza ha determinato la sospensione
dei termini di alcuni adempimenti previsti dallAccordo di programma, con
efficacia immediata dal 06.08.1998, fino alla conclusione del procedimento
amministrativo relativo alla 1°modifica dellAccordo di programma; sospensione
successivamente adottata dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte
con Decreto n. 54/98 del 06.08.1998
In data 04.11.1998, il Collegio di Vigilanza ha determinato la sospensione
di ulteriori termini di alcuni adempimenti previsti dallAccordo di programma,
con efficacia dal 06.11.1998, fino alla conclusione del procedimento amministrativo
relativo alla 1° modifica dellAccordo di programma; sospensione successivamente
adottata dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con Decreto
n. 69 / 98 del 06.11.1998.
In data 25.01.2000, il Collegio di Vigilanza ha assentito le varianti ai
progetti relativi ai lotti
F. Cooperativa Mutuo Soccorso Vigili del Fuoco; B Impresa Costruzioni F.
Borio; G. Cooperativa S. Pancrazio; I. Cooperativa De Gasperi; successivamente
adottate con D.P.G.R. n. 18 del 11.02.2000.
In data 06.07.1998, il Consiglio Comunale della Città di Torino, approvava
la mozione n. 36 proposta dal Sindaco, avente per oggetto Integrazione
dellAccordo di programma Sangone - Imperia con la quale si impegnava
lAmministrazione ad assumere ogni atto necessario a consentire una riduzione
significativa della concentrazione edilizia prevista nellarea Imperia
dellaccordo di programma in oggetto, prevedendone la rilocalizzazione
di 81 alloggi sullarea Tazzoli, ricompresa nellambito" Tazzoli - Faccioli"
Con nota n. 82 del 18.06.1998, il Sindaco della Città di Torino richiedeva
formalmente alla Regione Piemonte, alla luce di quanto esposto al precedente
paragrafo, di verificare la possibilità di ridefinire lAccordo di programma.
Con nota n. 13458 dell08.01.1999, il Sindaco della Città di Torino, richiedeva
successivamente la convocazione della Conferenza di Servizi prevista ai
sensi del 3° comma dellart. 27 della legge 142/ 90, al fine di avviare
il procedimento di modifica dellaccordo medesimo.
Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte,con nota n. 5469/S1 del
04.03.1999. ha convocato in data 23.01.1999, presso la Sala Giunta Regionale,
la Conferenza di Servizi ai sensi del 3° comma dellart. 27 della legge
142/ 90, per verificare la possibilità, da parte dei soggetti firmatari
dellaccordo originario, di addivenire alla 1° modifica dellaccordo medesimo.
Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte,con nota prot n.14798/S1.1-481AP.del
18.07.2000 ha ulteriormente convocato in data 25.07.2000, presso lal Sala
della Giunta Regionale, la Conferenza di Servizi conclusiva prevista dal
3° comma dellart. 27 della legge 142/ 90, per verificare definitivamente
la possibilità, da parte dei soggetti firmatari dellaccordo di programma
originario, di addivenire alla definizione della 1° modifica dellaccordo.
Della seduta conclusiva è stato redatto apposito verbale da parte del Responsabile
del procedimento, nel quale i rappresentanti della Conferenza, dopo ampio
dibattito in merito alla possibilità di concludere positivamente la definizione
della 1° modifica dellaccordo di programma, hanno convenuto allunanimità
di condividere liniziativa presentata dal comune di Torino
Il Responsabile del procedimento, relativamente alla 1° modifica dellaccordo
di programma, ha acquisito agli atti i pareri di competenza degli Enti
interessati, di seguito riportati, dandone informazione ai rappresentanti
della Conferenza:
1) Pareri igienico sanitari riguardanti i quattro progetti, rilocalizzati
nellambito Tazzoli, rilasciati dallAzienda USL N.1 di Torino.
2) Parere del Settore Urbanistico Territoriale - area Metropolitana della
Regione Piemonte
3) Parere del Settore Attuazione degli Interventi in materia di edilizia
della Regione Piemonte
4) Parere favorevole della Divisione Edilizia e Urbanistica , Settore Procedimenti
Istruttori edilizi del Comune di Torino.
5) Comunicazione dei soggetti attuatori relativa allacquisizione del parere
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Con pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte n 13 del 31.03.1999, è
stata data comunicazione dellavvio del procedimento ai sensi della legge
07.08.1990 n. 241 e della legge regionale 25.07.1994 n. 27, artt. 12 e
13.
Con pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte n 25 .del .21.06.2000,
sono stati definiti i nuovi termini per la conclusione del procedimento.
Il Responsabile del procedimento ha comunicato in data 18.09.2000 alla
Giunta Regionale, gli aspetti salienti della 1° modifica allaccordo di
programma, allegando la bozza del medesimo.
In data 27.07.2000 il Comune di Torino, dintesa con il Responsabile del
procedimento nella seduta della Conferenza di Servizi del 25.07.2000, ha
pubblicato, in sintonia con quanto previsto dallart.17 7° comma della
legge 56 / 77 e s.m.i., gli elaborati tecnici del progetto di variante
urbanistica, oggetto della presente modifica allaccordo di programma,
per un periodo di gg.30 complessivi, con la possibilità dal 15^al 30 ^
giorno di presentare eventuali osservazioni.
Alla conclusione del periodo di pubblicazione della variante urbanistica
é pervenuta n 1 osservazione da parte del Presidente della Circoscrizione
Mirafiori Sud n.prot.5141 / x - 9 - 1 del 24.08.2000
Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con nota n. 16312 / S1.45
del 07.08.2000 ha convocato unulteriore Conferenza di Servizi in data
04.09.2000, per lesame dellosservazione pervenuta.
Della suddetta seduta è stato redatto apposito verbale da parte del Responsabile
del procedimento, nel quale i rappresentanti della Conferenza, dopo avere
preso cognizione del contenuto dellosservazione hanno controdedotto allunanimità,
ron accogliendo parzialmente, la richiesta avanzata dal Presidente della
Circoscrizione Mirafiori Sud, sulla base delle considerazioni formulate
dalla Divisione Edilizia e Urbanistica, Settore Strumentazione Urbanistica
del Comune di Torino, in una nota ufficiosa, di cui è stata data lettura
dal Responsabile del procedimento, e il cui atto ufficiale è stato trasmesso
dal Comune medesimo con nota n. 1694 x-9-3 del 06.09.2000.
Il responsabile del procedimento ha provveduto con nota n. 12203 del 19.09.2000
a rendere noto al Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud, la decisione
assunta dai rappresentanti partecpianti alla Conferenza di Servizi del
giorno 04.09.2000, in merito alla osservazione presentata.
Nella medesima seduta i rappresentanti del Comune di Torino hanno chiesto
alla Conferenza di esprimersi sulla proposta di un ulteriore modifica
al testo dellaccordo, riguardante il paragrafo 18 delle premesse e lart.3
dellatto unilaterale dobbligo.
La Conferenza ha condiviso la proposta dei rappresentanti del Comune di
Torino in merito a quanto esposto al punto precedente, invitando il Responsabile
del procedimento a introdurre nel testo della 1° modifica allaccordo di
programma, le modifiche formulate nella nota ufficiosa dal Comune di Torino,
successivamente formalizzata e trasmessa al Responsabile del procedimento
dal Comune medesimo con nota n. 1694 - x-9-3 del 06.09.2000.
Il Responsabile del procedimento ha provveduto ad introdurre la modifica
al paragrafo 18 delle premesse, mentre per quanto riguarda la modifica
dellart.3 dellatto unilaterale dobbligo, ritenendo di non dovere aggravare
il procedimento con ulteriore copie corrette del suddetto documento,il
Responsabile del Procedimento ha introdotto ufficialmente tale modifica
nel testo della 1° modifica dellaccordo di programma, come di seguito
esposto, a cui i soggetti attuatori devono fare espresso riferimento al
momento della formalizzazione dellimpegno a sottoscrivere latto unilaterale
dobbligo.
Art 3 pag.10:
lespressione Le opere ed i manufatti saranno soggetti a collaudo in
corso dopera ed a collaudo definitivo, da eseguirsi a cura e spese del
Comune è sostituita con Ai sensi dellart. 28 della legge 109/94 così
come successivamente modificato ed integrato i collaudi tecnico - amministrativi
delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso
dopera e a ultimazione definitiva dei lavori da tecnici di elevata e specifica
qualificazione con riferimento al tipo di opere, alla loro complessità
ed allimporto delle stesse. Ogni onere afferente ai collaudi delle opere
di urbanizzazione della presente convenzione è a carico dei Proponenti
soggetti attuatori degli interventi.
La presente modifica allaccordo di programma, osserva le specifiche direttive
assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27 - 23223 del 24.11.1997,
in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma.
Tutto ciò premesso si stabilisce che:
lanno duemila, addì 27 del mese di settembre , alle ore 10.00, nella sala
della Giunta Regionale,sita in Piazza Castello 165, Torino.
TRA
La Regione Piemonte, rappresentata dal Vice Presidente, Sig. William Casoni.,
(omissis), domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165, il
quale interviene al presente atto, per effetto della convocazione del Presidente
della Giunta Regionale, prot. n. 19128 / S1.1.45 del 21.09.2000.
E
Il Comune di Torino, rappresentato dal Dott. Mario Viano, (omissis), il
quale interviene con delega n 9815 del 22.09.2000., al presente atto, in
qualità di Assessore allEdilizia e Urbanistica, domiciliato per la carica
in Piazza S. Giovanni 5, per effetto della convocazione del Presidente
della Giunta Regionale, prot. n. 19128/ S1.1.45 del 21.09.2000.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1) Ai sensi del 4° e 5° comma dellart. 27 delle legge 142 / 90, così come
modificato dalla legge 127 del 15.05.1997, è condivisa allunanimità dal
Presidente della Giunta Regionale, in questa sede rappresentato dal Vice
Presidente, Sig. William Casoni e dal rappresentante delegato dal Sindaco
della Città di Torino, Dott. Mario Viano, il contenuto relativo alla 1
modifica dellaccordo di programma originario , stipulato questultimo,
dagli Enti medesimi in data 23.01.1998, le cui premesse costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente modifica, unitamente agli atti
tecnico-amministrativi ad essa allegata.
2) La presente modifica allaccordo di programma, nellambito degli interessi
istituzionali degli Enti stipulanti lintesa, riguarda in sintesi:
* la delimitazione e la variazione delle destinazioni urbanistiche delle
aree oggetto della modifica allaccordo, rappresentate nelle tavole 1 foglio
16 Ap-16 Bp del PRG del Comune di Torino e nelle schede normative relative
allambito 16.23 Sangone - Imperia e 16.h Tazzoli - Faccioli, nonchè nelle
tavole 1.1., 1.2. e 1.3. del documento riguardante il coordinamento urbanistico
ambientale del progetto.
* Il trasferimento dalla porzione di ambito sita in Via Imperia , Via Portofino,
della capacità edificatoria di mq 6470 di SLP, corrispondente a 81 alloggi,alla
porzione di ambito sita in Corso Tazzoli e Via Rignon.
* la variante dei progetti assentiti come condizione sostitutiva al rilascio
delle concessioni edilizie nellambito dellaccordo originario, per i lotti
riguardanti i sottoelencati soggetti attuatori:
* A Consorzio Copel
* C Costruzioni Generali Edilquattro s.p.a
* D Cooperativa Labor Vita Est
* E Consorzio Unione.
* ladozione del nuovo schema di Convenzione e del nuovo schema di atto
uniliaterale dobbligo ai sensi della legge 10/77 artt. 7 e 8 che sostituiranno,
allatto della loro sottoscrizione, i precedenti atti stipulati in data
11.05.1998.
* la realizzazione delle opere di urbanizzazione così come aggiornate in
conseguenza della presente modifica allaccordo di programma
* la rideterminazione dei termini degli adempimenti contenuti nellaccordo
di programma originario, nella convenzione e nellatto unilaterale dobbligo,
comprensiva anche di quelli precedentemente sospesi dal Collegio di Vigilanza.
3) Le modifiche sopracitate, per maggiore funzionalità del testo, sono
esplicitate dettagliatamente nei singoli paragrafi, di seguito riportati:.
Il paragrafo 10 delle premesse dellaccordo originario è modificato nel
seguente modo :
La modifica allaccordo di programma interessa una delimitazione territoriale
costituita da nove unità dintervento per un area di concentrazione edilizia,
standards urbanistici e viabilità, pari a 31.610 mq.
La delimitazione territoriale di cui sopra, evidenziata negli allegati
della documentazione urbanistica e della documentazione illustrativa dell
accordo di programma e della 1° modifica al medesimo, costituisce altresì
riferimento giuridico per gli adempimenti, le modalità operative e gli
obblighi contenuti nel nuovo schema di convenzione allegato alla presente
modifica all accordo di programma, che i soggetti attuatori con nuovo
atto dobbligo, stipulato in data 15.09.2000, hanno dichiarato di conoscere
ed accettare, impegnandosi conseguentemente a sottoscriverla nei tempi
previsti dalla 1° modifica all accordo di programma, ovvero nei successivi
90.giorni dalla ratifica da parte del Consiglio Comunale, delladesione
del Sindaco o del suo rappresentante delegato alla 1° modifica allaccordo
di programma.I soggetti attuatori hanno altresì dichiarato di conoscere
e accettare i contenuti del nuovo schema dellatto unilaterale dobbligo,
ex artt. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10, impegnandosi a sottoscriverlo
nei tempi e con le modalità indicate al paragrafo R delle premesse della
nuova Convenzione.
- il paragrafo 11 delle premesse dellaccordo originario è sostituito dal
seguente testo:
larea territoriale destinata agli interventi edilizi e alle opere di
urbanizzazione, dellambito Sangone - Imperia, distinta con la lettera
A e C nella tavola n.2 della documentazione illustrativa, Coordinamento
urbanistico e ambientale oggetto della 1° modifica allaccordo di programma,
per un valore complessivo di mq 15.614 di superficie territoriale, di cui
mq 11.041 localizzati nella porzione di ambito sita in Via Imperia e Via
Portofino, e mq 4.573 localizzati nella porzione di ambito sita in corso
Tazzoli e Via Rignon, è, in forza di appositi atti pubblici di compravendita
e di permuta, di proprietà esclusiva, per quanto attiene i singoli lotti
fondiari, e pro - quota ma pro - indivisa, per quanto attiene le aree a
servizi da dismettere, degli operatori individuati nellaccordo di programma
originario e nella 1° modifica, mentre la rimanente parte, pari a mq 15.996,
distinta con la lettera B nella tavola 2 della documentazione illustrativa
Coordinamento urbanistico e ambientale allegata alla 1° modifica allaccordo
di programma, è, come dichiarato dal Comune di Torino con nota n. 695/
98 del 15.01.1998, di proprietà del medesimo.
il 1° comma del paragrafo 12 delle premesse dellaccordo di programma è
modificato nel seguente modo:
laccordo di programma e la relativa 1° modifica prevede la realizzazione,
nellambito unitario Sangone - Imperia, 16.23 ancorchè separato in sub-ambito
A Imperia e sub-ambito B Sangone, e sub-ambito C Tazzoli, di 9 unità minime
dintervento di nuova costruzione per una S.L.P complessivamente realizzabile
pari a mq 14.843 così suddivisa:
- edilizia residenziale Agevolata Convenzionata a proprietà indivisa (
Cooperative indivise ) mq. 5170 sui lotti F-H-I.
- edilizia residenziale Agevolata Convenzionata a proprietà divisa o destinata
alla vendita ( Coperative Divise e Imprese ) mq. 6030 di S.L.P. sui lotti
A- B-C-D-
- edilizia residenziale privata convenzionata destinata allassegnazione
in proprietà e / o alla vendita mq. 3643 di SLP sui lotti G - E.
- il paragrafo 13 delle premesse dellaccordo di programma è modificato
nel seguente modo:
per la realizzazione del programma costruttivo di cui sopra sono previste
opere di urbanizzazione per un costo complessivo, aggiornato con la presente
modifica allaccordo di programma, di L. 2.010.873.721, così suddivise:
- Strade pubbliche, parcheggi e marciapiedi L. 452.509.987
- Piazza, verde, arredi, alberature L. 264.887.540
- Acquedotto L. 59.048.000
- Fognature L. 355.248.708
- Impianto Sportivo L. 567.365.535
- Telecom L. 45.335.202
- Illuminazione pubblica L. 266.478.749
fra le quali merita segnalare :
* spazi pubblici per la sosta e lo svago; verde pubblico ed area attrezzata
gioco bimbi.
* costruzione di una bocciofila con annessa sede sociale.
* parcheggi pubblici in sede propria lungo alcuni tratti della viabilità
* lattuazione di opere relative al tratto del proseguimento di via Portofino
compreso nellambito a nord di Via Imperia, da sistemarsi a servizi e viabilità.
* il prolungamento di Via imperia fino al confine est dellarea e prosecuzione
lungo il margine attualmente occupato dal campo di calcio di via delle
Cacce.
* il verde pubblico di Via Formiggini ( ambito Sangone ) confermato a tale
destinazione con variante urbanistica in sede di accordo di programma.
- il paragrafo 16 delle premesse dellaccordo di programma è sostituito
dal seguente testo.
ai sensi del 4° e 5° comma dellart.27 della legge 142 / 90 ladozione
della presente 1° modifica all accordo di programma, con Decreto del Presidente
della Regione Piemonte, costituisce per i 4 progetti edilizi, allegati
alla modifica medesima, condizione sostitutiva al rilascio delle rispettive
concessione edilizie in variante ai progetti originari, a tutti gli effetti,
a titolo oneroso, ai sensi della legge 28.01.1977 n. 10 a favore dei soggetti
attuatori proprietari, rilocalizzati nella porzione di ambito sita in Corso
Tazzoli e Via Rignon, Consorzio Produzione Lavoro CO.PE.L.; Costruzioni
Generali Edilquattro s.p.a.; Soc. Coop. Edilizia Labor Vita Est.; Cooperativa
Edilizia Unione, fatti salvi i diritti di terzi e previa losservanza degli
adempimenti, delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nel nuovo
schema di Convenzione e nel nuovo atto unilaterale dobbligo ex artt. 7
e 8 della legge 28.01.1977 n. 10, allegati alla presente modifica.
Rimane confermata lautorizzazione a edificare per gli altri operatori
individuati nellaccordo originario, relativamente ai rimanenti 5 progetti,
sin dallinzio localizzati nella porzione di ambito sita in Via Imperia
e via Portofino, con losservanza degli stessi obblighi indicati al comma
precedente.
- il paragrafo 18 delle premesse allaccordo di programma è modificato
nel seguente modo:
che per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo precedente,
è previsto il convenzionamento in base alle disposizioni contenute negli
artt. 7 e 8 della legge 28.1.1977 n. 10 e che a tale scopo i soggetti attuatori
devono produrre e perfezionare in collaborazione con il Comune di Torino,
il nuovo atto unilaterale dobbligo previsto dalla stessa legge, cosi
come modificato nel testo allegato, con le modalità e nei termini fissati
dal paragrafo R delle premesse al nuovo schema di Convenzione allegato
alla 1° modifica all accordo di programma.
- il paragrafo 19 delle premesse allaccordo di programma è modificato
nel seguente modo:
i soggetti attuatori dei progetti riguardanti i lotti di cui al paragrafo
15, dellaccordo di programma originario, in data 22.01.1998, hanno prodotto
idonee garanzie fidejussorie, che si riconfermano con la presente modifica
allaccordo di programma, relative allesecuzione delle opere di Urbanizzazione,
al pagamento del saldo degli Oneri di Urbanizzazione e a conferma e a copertura
delleventuale pagamento del contributo afferente il costo di costruzione,
come da attestazione del Comune di Torino in data 25.08.2000, Divisione
edilizia e Urbanistica, Settore Procedure Amministrative Edilizie con le
modalità definite dallart. 11 del nuovo schema di Convenzione allegato
alla presente modifica allaccordo di programma, corrispondente agli importi
definiti dal Comune di Torino con nota prot.49/98 x -9-5 del.28.01.1998.
L. 385.568.711 per il lotto edilizio A
L. 381.739.940 per il lotto edilizio B
L. 380.881.996 per il lotto edilizio C
L. 755.299.197 per il lotto edilizio D
L. 513.380.076 per il lotto edilizio E
L. 308.878.618 per il lotto edilizio F
L. 620.104.276 per il lotto edilizio G
L. 1.015.617.855.per il lotto edilizio H
L. 303.801.814 per il lotto edilizio I
- il paragrafo 20 delle premesse allaccordo di programma è modificato
nel seguente modo:
i soggetti attuatori dei progetti riguardanti i lotti di cui al paragrafo
15 dell accordo di programma originario, in data 08.05.1998 hanno provveduto
al pagamento del corrispettivo complessivo di L. 2.801.587.000, riferito
alle aree a servizi non cedute alla città di Torino, in quanto già di sua
proprietà, ovvero allarea Sangone di mq. 15.996, secondo le quote fra
essi ripartite e descritte al paragrafo B dellart. 5 del nuovo schema
di convenzione."
- il paragrafo 22 delle premesse allaccordo di programma è modificato
nel seguente modo:
che il progetto generale degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione
previsti nellaccordo di programma, si prefigge, in sintonia con le previsioni
del programma di recupero urbano approvato denominato Via Artom , e
con la presente modifica, a seguito della mozione proposta dal Sindaco
della Città di Torino ed approvata dal C.C. in data 06.07.1998 n. 36, la
ricomposizione urbana dellarea oggetto dellaccordo di programma, attraverso
lalleggerimento del carico urbanistico nella porzione di ambito sita in
Via Imperia , via Portofino e la contestuale rilocalizzazione di parte
delledificato nella porzione di ambito sita in Corso Tazzoli - Via Rignon
Larticolazione degli edifici si connota con tipologie edilizie in linea
al fine di rafforzare il significato ed il valore urbano di tutto il complesso.
- il paragrafo 23 delle premesse allaccordo di programma è modificato
nel seguente modo:
i soggetti attuatori, entro 240 giorni dalla stipula della nuova Convenzione
allegata alla 1° modifica allaccordo di programma, dovranno cedere al
Comune di Torino, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti
gli interventi edilizi attuabili con il presente accordo di programma,
aree nella misura di mq. 18.992, di cui 2996 mq, con 572 mq in eccedenza
di standards, ex art. 21 legge 56/77 e s.m.i., di proprietà dei soggetti
proponenti e 15.996 mq come corrispettivo già pagato secondo le modalità
indicate allart. 5 del nuovo schema di convenzione, essendo larea già
di proprietà comunale; tali aree saranno destinate alla realizzazione di
nuove strade interne allinsediamento, al verde pubblico ed attrezzato,
ai parcheggi e alle aree di collegamento comune ( piazze ), alla realizzazione
di impianti sportivi, secondo le modalità e le condizioni stabilite dallart.
6 del nuovo schema di Convenzione allegato alla presente modifica allaccordo
di programma.Nelle quote delle aree da cedere al Comune di Torino da parte
dei soggetti attuatori, oltre a quelle sopraccitate, sono comprese anche
mq.2.335 per viabilità pubblica veicolare e per percorsi pedonali. La mancata
cessione delle aree di cui al presente paragrafo nei tempi prescritti,
comporta la decadenza dellaccordo, salvo causa non imputabile ai soggetti
attuatori, valutata dal Collegio di Vigilanza.
- il paragrafo 24 delle premesse allaccordo di programma è modificato
nel seguente modo:
che i soggetti attuatori degli interventi inseriti nellambito dellaccordo
di programma e della 1° modifica al medesimo per la quota di S.L.P. di
competenza,come precisato nella tabella riassuntiva SLP in progetto -
Superificie commerciale, n. di alloggi , sono proprietari dei terreni
in forza di appositi atti pubblici di proprietà trascritti, così come evidenziato
ai paragrafi C ed I delle premesse del nuovo schema di Convenzione allegato
alla presente modifica del programma e dagli atti specifici di proprietà
allegati allaccordo di programma e alla relativa modifica.
il paragrafo 25 delle premesse allaccordo di programma è modificato nel
seguente modo:
i dati quantitativi significativi di carattere urbanistico ed edilizio
riguardante liniziativa oggetto dellaccordo di programma, sono così riassumibili
:
Superficie territoriale delle aree oggetto della variante
Ambito 16.23 Sangone Superficie catastale mq. 15.996
Ambito 16.23 Imperia Superficie catastale mq. 11.041
Ambito 16.23 Tazzoli Superficie catastale mq 4.573
Superficie totale mq. 31.610
Supericie lorda di pavimento ( S.L.P max realizzabile )
Ambito 16.23 -Imperia S.L.P mq. 8.373
Ambito 16.23 - Tazzoli S.L.P (15614 x 0,7 / 3) mq. 6.470
Superficie totale mq. 14.843
Entità delle aree per servizi pubblici e viabilità
Ambito 16.23. Sangone mq ( 11200 / 34 x 18 ) mq. 5.929
ex Ambito 16.l. Imperia mq.( 15614 x 0,80 ) mq. 12.491
Aree per servizi e viabilità Superficie totale mq. 18.420
Variante - localizzazione aree minime per servizi
pubblici e viabilità
Ambito 16.23 Sangone - Imperia
- quota parte sita in strada delle Cacce ang.Via Formiggini mq. 15.996
- quota parte sita in via Imperia, via Portofino, Via Loano mq. 2.424
Aree per Servizi e viabilità Supericie totale mq.18.420
il paragrafo 26 delle premesse allaccordo di programma è modificato nel
seguente modo:
per la realizzazione degli interventi oggetto dellaccordo di programma
originario e della presente 1 ° modifica, è stata proposta larea da trasformare
per servizi denominata dallattuale PRG. comunale ambito 16.l. Imperia
dal perimetro variamente articolato, fronteggiante in parte via Imperia
e Portofino e con accesso assicurato anche da Via Loano, nonchè lambito
16h Tazzoli,fronteggiante Corso Tazzoli e Corso Giovanni Agnelli. Tale
proposta comporta il trasferimento sullarea Imperia di una quota di edificabilità
pari a 8.373 di SLP, generata in parte dallambito medesimo e in parte
dallambito Sangone 16.23, e la rilocalizzazione sullambito Tazzoli 16h
di una quota di edificabilità generata dallambito Sangone - Imperia, pari
a mq 6470 di SLP, corrispondente alle quattro unità edilizie trasferite
mantenendo globalmente inalterato il dimensionamento dei Servizi; ciò determina
la variazione dello strumento urbanistico generale, esplicitata nell individuazione
di un unico ambito dintervento, ancorchè separato fisicamente, denominato
16.23 Sangone - Imperia
il paragrafo 27 delle premesse allaccordo di programma è integrato nel
seguente modo:
La proposta oggetto della 1° modifica dellaccordo di programma, determina
la modifica del punto 6 delle variazioni urbanistiche assentite nellaccordo
di programma originario, nel modo seguente:
6) assenso alla sostituzione della scheda normativa dellambito 16.23 -
Quartiere -Sangone delle norme Urbanistico - Edilizie di attuazione del
Piano Regolatore Generale con nuova scheda, aggiornata con la presente
1° modifica, relativa alla nuova Zona Urbana di Trasformazione 16.23 -
Sangone -Imperia., costituita dalle porzioni di ambito localizzate parte
in strade delle Cacce angolo via Formiggini, parte in Via Imperia, Via
Portofino, Via Loano, e parte sita in Corso Tazzoli.
nonchè determina la necessità di procedere ad assentire le nuove variazioni
allo strumento urbanistico generale del Comune di Torino, relativamente
ai seguenti aspetti:
9) assenso alla modifica del perimetro delle aree costituenti la zona urbana
di trasformazione - ambito 16.23 Sangone - Imperia determinate dallaccordo
di programma originario, - mediante nuova aggregazione di area fisicamente
separata, ubicata nellambito 16.h Tazzoli ( vedi estratto tavola di
variante scala 1:5000 della documentazione urbanistica).
10) assenso alla destinazione a servizi pubblici delle aree ubicate a nord
di Via Imperia e suo protendimento, destinate nellaccordo originario ad
aree di concentrazione delledificato, al fine di rilocalizzzare le unità
minime di intervento A - C - D- E , nellambito 16.h Tazzoli - quale permuta
perequativa equivalente delle aree già destinate a servizi pubblici .
11) assenso alla modifcazione delle schede normative degli ambiti 16.h
Tazzoli e 16.m Faccioli - Sud, comprensiva della previsone del prolungamento
della Via Rignon nellambito Tazzoli , che nella parte,( anche cartografica
, così come individuato nella Tavola di variante scala 1:5000 ), antistante
gli edifici da edificare, oggetto della presente modifica, la larghezza
è da intendersi non inferiore a mt. 27 .
12) Assenso alla destinazione edificabile della porzione di area ubicata
nellambito 16h per la rilocalizzazione delle unità di intervento A - C
- D - E
Il paragrafo 36 delle premesse allaccordo di programma è integrato nel
seguente modo :
La proposta oggetto della 1° modifica dellaccordo di programma, determina
lintegrazione dei pareri acquisiti dal Responsabile del procedimento nellaccordo
di programma originario, resi noti in data 25.07.2000, e di seguito elencati:
h) pareri favorevoli igienico sanitari riguardanti i quattro progetti,
rilocalizzati nellambito Tazzoli, rilasciati dallAzienda USL n. 1 di
Torino con note.prot. n. 39/T/99 del 16.07.1999; n. 40/T/99 del 16.07.1999;
n. 41/T/99 del 16.07.1999;n. 42/T/99 del 16.07.1999
i) parere favorevole, fatte salve particolari prescrizioni o ulteriori
obblighi derivanti da specifiche analisi di altri Settori o Enti interessati,
del Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana della Regione
Piemonte del 03.07.2000
l) parere favorevole del Settore attuazione degli interventi in materia
di edilizia della Regione Piemonte. n. prot.9069/18.2 del 07.09.2000, nel
quale viene attestato che i quattro progetti rilocalizzati nellambito
Tazzoli, oggetto della 1° modifica all accordo di programma, rispettano
gli artt. n. 16 e n. 43 della legge 05.08.1978 n. 457.
m) parere favorevole della Divisione Edilizia e Urbanistica, Settore Procedimenti
Istruttori Edilizi del Comune di Torino n. prot.921 x -10 -9 del 21/09/1999.
Preso atto degli atti di servitù, rogito notaio Revigliono del 29.06.2000,
repertorio n. 5727, che sciolgono la riserva del parere stesso.
n) comunicazione inoltrata in data 20.12.1999 dai soggetti attuatori al
comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per lacquisizione del parere
di competenza sui progetti oggetto della modifica allaccordo di programma.
Il paragrafo 40 delle premesse allaccordo di programma è integrato nel
seguente modo :
la documentazione riguardante la proposta progettuale riferita alliniziativa
oggetto dellaccordo di programma, e alla 1° modifica al medesimo è costituita
dai seguenti elaborati ed atti amministrativi ad esso allegati:
1a) Documentazione urbanistica:
* relazione illustrativa
* estratto delle norme Urbanistico - edilizie di attuazione del Piano Regolatore
Generale con le modificazioni conseguenti alla presente variante, concernenti
lelenco degli ambiti delle Zone urbane di trasformazione, lelenco delle
Aree da Trasformare per Servizi, le schede normative delle Zone Urbane
di trasformazione 13.11 e 16.23, lArea da Trasformare per Servizi 16.l.,
larticolo 22.
* estratto della legenda della tavola n. 1 - Foglio OP - del Piano Regolatore
Generale.
* estratto planimetrico della tavola n.1 - Fogli 16 Ap, 16 Bp - dello stato
attuale del Piano Regolatore Generale, alla scala 1: 5.000
* estratto planimetrico della Tavola n. 1 - Fogli 16 Ap, 16 Bp - della
Variante al Piano Regolatore Generale, alla scala 1:5000;
* supporto trasparente, sovvrapposto alla planimetria di cui alla precedente
lettera e) con indicazione delle aree oggetto di Variante.
* copia conforme alloriginale depositato agli atti della Segreteria Generale
del Comune di Torino dei Fogli 16 A e 16 B e della relativa legenda, nonchè
dellestratto autentico degli articoli e delle schede delle Norme Urbanistico
- Edilizio di attuazione interessati.
* Relazione illustrativa del programma costruttivo comprensiva di tavole
planivolumetriche delliniziativa, degli schemi delle opere di urbanizzazione,
degli aspetti edilizi e delle aree da cedere da parte dei soggetti attuatori
al Comune per la realizzazione delle OO.di urbanizzazione, ecc.
* Certificato della Divisione Urbanistica D3 - Settore procedure amministrative
urbanistiche della città di Torino, relativo alla insussistenza, sulle
aree oggetto dellaccordo, di vincoli a carattere ambientale - idrogeologico
o architettonico ai sensi delle leggi 1497/39; 1089 /39; 431 / 85.
* Certificato della Divisione Urbanistica D3 - Settore procedure amministrative
urbanistiche della città di Torino, relativo alla destinazione urbanistica
delle aree oggetto dellaccordo.
* Relazione illustrativa del programma costruttivo comprensiva di tavole
planivolumetriche delliniziativa, degli aspetti edilizi e delle aree da
cedere da parte dei soggetti attuatori al Comune per la realizzazione delle
OO.di urbanizzazione, ecc, oggetto della 1° modifica allaccordo di programma
* Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione II lotto, completamento
Via Imperia.
* Tabella riepilogativa delle opere di urbanizzazione realizzate e da realizzare.
* Documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica relativa
alla 1° modifica dellaccordo di programma, costituita:
* relazione illustrativa.
* Prospetti dati di dimensionamento ambito 16.23 Sangone - Imperia
Allegato A.
* Estratto Tavola 1, fogli 16 Ap. - 16Bp del PRG vigente
* Estratto Tavola 1, fogli 16 Ap. - 16Bp del PRG vigente Stato attuale
* Estratto Tavola 1, fogli 16 Ap. - 16Bp del PRG vigente con Variante
* supporto trasparente, sovvrapposto alla planimetria di cui alla precedente
lettera e) con indicazione delle aree oggetto di Variante.
* Grafico illustrativo della distribuzione delle concentrazioni edilizie
e dei servizi pubblici.
* norme urbanistico - edilizie e schede normative Ambito 16-23 Sangone-
Imperia; ambito 16 h Tazzoli e 16 m Faccioli sud.
2a) Documentazione tecnica dei singoli progetti :
CONSORZIO COPEL S.R.L.
* Q.T.E.
* Tavola 1 : estratti di mappa
* Tavola 2 : conteggi
* Tavola 3 : piante scala 1:100
* Tavola 4 : prospetti scala 1:100
* Tavola 5 : Sezioni e particolare costruttivo - scala 1:100
* Tavola 6 : Inserimento ambientale
* Tavola 7 : legge 13 del 09.01.89
* Tavola 8 : relazione tecnico descrittiva.
* QTE.
IMPRESA BORIO S.R.L.
* Relazione tecnico - edilizia
* Calcolo Superfici vetrate.
* Adeguamento legge 13 del 09.01.89
* Q.T.E.
* Tavola 1 : Estratto di mappa - calcoli SLP - inserimento intervento scala
1:1500
1:200.
* Tavola 2: Pianta PT. - piano primo - secondo; piano terzo - quarto; piano
quinto
pianta tetti. scala 1:100
* Tavola 3 : prospetti - sezioni scala 1:100
* Tavola 4 : particolare architettonico scala 1:50
* Inserimento ambientale
* dichiarazione ai sensi della legge 13 del 09/01/1989.
COSTRUZIONI GENERALI EDILQUATTRO S.P.A
* Calcolo superfici vetrate
* Adeguamento legge 13 del 09.01.89.
* Relazione tecnico - edilizia
* Q.T.E.
* Tavola 1 :Estratto di mappa Calcoli SLP. - planimetria con intervento
inserito scala 1:1500 / 200
* Tavola 2 - pianta piano terreno - piano primo secondo - piano terzo quarto
- piano quinto - pianta tetti scala 1:100
* Tavola 3 - prospetti e sezioni - scala 1:100
* Tavola 4 - particolari architettonici scala 1:50
* inserimento ambientale
* dichiarazione ai sensi della legge 13 del 09.01.1989
- SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LABOR VITA EST.
* Relazione igienico - Edilizia e dichiarazioni di rispetto della legge
13/ 89, della legge 46 / 90 e della legge 10 / 91.
* Q.T.E.
* Tavola 1 - planimetrie
* Tavola 2 - piante scala 1:100
* Tavola 3 - prospetti e sezioni scala 1:100
* Tavola 4 - inserimento ambientale.
* Tavola 5 - particolare costruttivo scala 1:20
CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE UNIONE
* Relazione igienico edilizia e dichiarazioni di rispetto della legge 13
/ 89 della legge 46 / 90 e della legge 10/ 91.
* Tavola 1 - planimetrie
* Tavola 2 - piante scala 1:100
* Tavola 3 - prospetti e sezioni - scala 1:100
* Tavola 4 - inserimento ambientale.
* Tavola 5 - particolare costruttivo scala 1:20
COOPERATIVA MUTUO SOCCORSO VV.FF.
* Relazione igienico - edilizia e dichiarazioni di rispetto della legge
13 / 89, della legge 46 / 90 e della legge 10 / 91.
* Q.TE.
* Tavola 1 - planimetrie
* Tavola 2 - piante scala 1:100
* Tavola 3 - prospetti e sezioni scala 1:100
* Tavola 4 - inserimento ambientale
* Tavola 5 - particolare costruttivo scala 1:20
COOPERATIVA EDILIZIA S.PANCRAZIO
* Relazione igienico - edilizia e dichiarazione di rispetto della legge
13 / 89 - della legge 46 / 90 - della legge 10/ 91.
* Tavola 1 - planimetrie
* Tavola 2 - piante - scala 1:10
* Tavola 3 - prospetti e sezioni scala 1:100
* inserimento ambientale
* particolare costruttivo scala 1:20
SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA INDIVISA
G. DI VITTORIO .
* Tavola 1 - lotto B - progetto municipale - planimetrie - conteggi - piante.
scala 1:1500 / 1:500 - scala 1:100 / 1:200
* Tavola 2 - lotto B - progetto municipale - sezioni - prospetti - impatto
ambientale
* particolari costruttivi - scala 1:100 - 1:20 .
* Q.T.E
* Tavola n. 1- Lotto A - progetto municipale - planimetrie-conteggi-piante
* Tavola n.2 - Lotto A - progetto municipale - sezioni - prospetti -impatto
ambientale
* particolari costruttivi - scala 1: 100 ; 1:20
* relazione igienico -edilizia; inserimento ambientale - relazione ai sensi
della legge 13 del 09.01.89; D.M. LL.PP n. 236 del 14.06.1989 - dichiarazione
legge 46/ 90.
Lotto B.
* dichiarazione ai sensi della legge 46/90.
* inserimento ambientale
* relazione ai sensi della legge n. 13 del 09.01.1989 e D.M. LL.PP. n.
236 del 14.6.89
* relazione igienico edilizia.
Lotto C.
* Tavola n. 1 progetto municipale - planimetrie - conteggi - piante scale
1:1500
1:500 ; scala 1:100; 1:200.
* Tavola n. 2 progetto municipale - sezioni - prospetti - impatto ambientale;
particolari costruttivi , scala 1:100 - 1:20
* dichiarazione ai sensi della legge 46 / 90
* inserimento ambientale
* relazione igienico edilizia
* relazione ai sensi della legge n. 13 del 09.01.1989 e D.M. LL.PP.n.236
del 14.06.89.
SOCIETA COOPERATIVA DE GASPERI
* Tavola 1 - piante - prospetti - sezioni e particolari costruttivi scala
1:50 / 100
* Tavola 2 - inserimento ambientale 1:100
* Q.T.E.
* Relazione illustrativa del progetto
* Relazione igienico - sanitaria
* Relazione ai sensi della legge 13 del 09.01.1989 - D.M. LL.PP. n. 236
de14.06.1989
* Dichiarazione ai sensi della legge 46/ 90 e ai sensi della legge 13 del
09.01.1989.
PROGETTI IN VARIANTE
SOCIETACOOPERATIVA EDILIZIA LABOR VITA EST
Tavola n. 01 - piante piano interrato e piano terra
Tavola n. 02 - piante piano tipo - sottotetto - copertura
Tavola n. 03 - prospetti - sezioni
Tavola n. 04 - planimetria generale
Tavola n. 05 - conteggi
Relazione tecnica di cui allart.28 della legge 09.01.91 n.10 attestante
la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
energetico degli edifici.
Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dellinstallazione
degli impianti elettrici - legge 46 del 05/03/90 -DPR.447/91
Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dellinstallazione
protezione contro la fulminazione - legge 46 del 05/03/90 -DPR.447/9
Impianto elettrico condominiale - impianti illuminazione piante piano -
interrato - pilotis e tipo.
Impianto elettrico condominiale - schema montanti e impianto di terra
Impianto elettrico condominiale - schemi quadri elettrici
Impianti di riscaldamento alloggi - impianti di adduzione gas di rete canne
fumarie ramificate.
Progetto impianto termico - piante piani primo - secondo - sesto -scala
2-3 piante piani primo tipo e settimo - scala 4
schema canne fumarie ramificate- schema funzionale impianto particolare
canne ramificate e singole.
COSTRUZIONI GENERALI EDILQUATTRO s.p.a
Relazione tecnica
Tavola 01 - estratto di mappa - calcoli SLP planimetria con intervento
inserito
Tavola 02 - Piante
Tavola 03 - Prospetti - sezioni
Tavola 04 - Particolare architettonico
Documento relativo alla legge n. 10 del 09/01/91
Relazione tecnica legge 46/90 -impianto termico
Relazione tecnica legge 46/90 -impianto elettrico per edifici
impianto di messa a terra - impianto di protezione contro i fulmini - impianto
centralizzato antenna TV.
Adeguamento alla legge 13 del 09/01/89
Calcolo superfici vetrate
CONSORZIO CO.P.E.L.
Tavola 01 - planimetrie 1:200
Tavola 02 - conteggi
Tavola 03 - Piante
Tavola 04 - Prospetti
Tavola 05 - Sezioni - particolare costruttivo
Tavola 06 - Legge del 09/01/89 n. 13
Relazione Tecnica - legge 10/91
Tav.01 - impianti tecnologici legge 46/90 canne fumarie e di esalazione
- progettp canne fumarie
Tav. 02 - impianti tecnologici - legge 46/90 canne fumarie e di esalazione
- particolari costruttivi
Tav. 01- impianti tecnologici - legge 46/90 ventilazione apparecchi a gas
Tav. 02 - Impianti tecnologici legge 46/90 impianto elettrico - piante
Tav.01 - Impianti tecnologici legge 46/90 Impianto elettrico - relazioni
e schemi
Tav. 01 - Impianti tecnologici - legge 46 / 90 impianto termico - schema
caldaia
Tav. 02 - Impianti tecnologici - legge 46 /90 Impianto termico - piante
alloggi con distribuzione
Tav.03 - Impianti tecnologici - legge 46 / 90 Impianto termico - schema
impianti
Tav.04 - Impianti Tecnologici - legge 46 / 90 Impianto Termico - Relazione
impianto termico e gas
CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE UNIONE.
Tav. 01 - Piante piano interrato e piano terra.
Tav. 02 . Piante piano tipo - sottotetto - copertura
Tav. 03 - Prospetti - sezioni
Tav. 04 - Planimetria Generale
Tav. 05 - Conteggi
Relazione Tecnica di cui allart. 28 della legge 09.01.91 n. 10
Legge 46 /90 e DPR 447 /91 - impianti elettrici protezione contro la fulminazione
Impianto elettrico condominiale - impianti illuminazione - FM ausiliari
piante piani interrato - pilotis e tipo
Impianto elettrico condominiale - schema montanti e impianto di terra.
Impianto elettrico condiminiale - schemi quadri elettrici
impianti di riscaldamento alloggi - impianti di adduzione gas di rete canne
fumarie ramificate progetto impianto termico
piante piani - primo- tipo e sesto - scala 1
piante piani primo - tipo e settimo - scala 4
schemi canne fumarie ramificate- schema funzionale impianto particolare
canne ramificate e singole.
3a) Documentazione amministrativa
* Istanza del Comune di Torino di richiesta promozione accordo di programma,
prot. n. 443 x 91 del 20.03.1997
* Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte di promozione
dellaccordo di programma , prot. n. 15157 del 26.11.1997
* Copia della pubblicazione sul BUR del 14.01.1998 n.2 relativa alla comunicazione
dellavvio del procedimento.
* Copia della pubblicazione sul BUR del 21.06.2000 n. 25 relativa alla
comunicazione dell ridefinizione dei termini di conclusione del procedimento
* Istanza del Comune di Torino n. 13458 dell08.01.1999 relativa alla richiesta
di convocazione della Conferenza di Serviz ai sensi del 3° comma dellart.
27 legge 142/ 90, per la definizione del procedimento riguardante la 1°
modifica allaccordo di programma.
* Comunicazione n. 5469 / S1 del 04.03.1999, del Presidente della Giunta
Regionale del Piemonte, di convocazione della Conferenza di Servizi ai
sensi del 3° comma dellart. 27 della legge 142/ 90.
* Comunicazione n.1704 x-9-3 dell11.09.2000, con la quale il Comune di
Torino attesta lavvenuta pubblicazione della Variante Urbanistica, oggetto
della 1° modifica allaccordo di programma.
* Osservazione alla Variante Urbanistica oggetto della 1° modifica allaccordo
di programma, inoltrata dal Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud
con nota n.5141/ x-9-1 del 24.08.2000
* Comunicazione del Comune di Torino n. 1694 x-9-3 del 06.09.2000. relativa
alla controdeduzione alla osservazione di cui al punto precedente, condivisa
allunanimità dai rappresentanti della Conferenza di Servizi.
* Comunicazione n. prot. 12203 del 19.09.2000 del Responsabile del procedimento
inoltrata al Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud , in merito
allesito espresso dalla Conferenza sulla osservazione presentata dal medesimo
con nota n.5141 - x- 9- 1 del 24.08.2000
* Comunicazione alla Giunta Regionale in data 23.01.1998, relativa agli
aspetti delliniziativa oggetto dellaccordo di programma, da parte dei
responsabili del procedimento.
* Comunicazione alla Giunta Regionale in data 18.09.2000, relativa agli
aspetti delliniziativa oggetto della 1° modifica allaccordo di programma,
da parte del responsabile del procedimento.
* Delibera della Giunta Comunale n.9800149/ 1 del 13.01.1998 in merito
a quanto precisato al paragrafo n.38 dellaccordo di programma
* Delibera del C.C. n. 372 / 96 del 28.10.1996
* Delibera del C.C. n. 105 / 96 del 10.04.1996
* Mozione del Sindaco del Comune di Torino, presentata in data 25.06.98,
oggetto di successiva richiesta di riapertura dellaccordo di programma
* Dichiarazione da parte del Comune di Torino, che attesta la proprietà
dellarea Sangone, nota n.695 / 98 del 15.01.1998.
* Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 -4334 del 30.11.1995
* Deliberazione della Giunta Regionale n. 8- 4605 del 18.12.1995
* Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 -13626 del 04.11.1996
* Deliberazione della Giunta Regionale n. 50 - 20886 del 14.07.1997.
* Schema di convenzione allegato allaccordo di programma originario
* nuovo schema di convenzione a seguito della 1° modifica allaccordo di
programma , sostitutivo di quello originario.
* schema di atto unilaterale dobbligo ai sensi degli artt. 7 e 8 delle
legge 10/77, originario
* nuovo schema di atto unilaterale dobbligo ai sensi degli artt. 7 e 8
delle legge 10/77, predisposto a seguito della 1° modifica allaccordo
di programma, sostitutivo di quello originario.
* Relazione relativa alla descrizione tecnica delle caratteristiche costruttive
degli alloggi di cui allatto unilaterale dobbligo.
* Elementi per il calcolo dei prezzi di prima cessione.
* Nuovo calcolo dei prezzi di prima cessione riguardanti i quattro progetti
rilocalizzati nellambito Tazzoli, predisposto dal Comune di Torino - Divisione
Edilizia Urbanistica - Settore edilizia residenziale pubblica, a seguito
della 1° modifica allaccordo di programma, che sostituisce, per gli interventi
rilocalizzati nellambito Tazzoli, i valori contenuti nellatto unilaterale
dobbligo originario.
* relazione tecnico - illustrativa inerente le opere di urbanizzazione
* atti di proprietà e / o disponibilità dei terreni
* nuovi atti di propietà relativi ai quattro progetti rilocalizzati nellambito
Tazzoli, a seguito della 1° modifica allaccordo di programma.
* cronoprogramma
* nuovo cronoprogramma a seguito della 1° modifica allaccordo di programma
* tavole catastali ambito Via Imperia, ambito Via Formiggine, ambito Tazzoli
* relazione sulle opere infrastrutturali.
* relazione geologica preliminare.
* Tavola dellindividuazione delle attività presenti nellimmediato intorno
dellarea 16.23.
* pareri di competenza dei settori Regionali elencati al paragrafo n.36
dellaccordo di programma.
* pareri di competenza dei Settori Regionali espressi in relazione alla
proposta della 1° modifica allaccordo di programma originario, elencati
come integrazione al paragrafo 36
* verbale n. 1 riguardante la seduta del 25.07.2000
* verbale n. 2 riguardante la seduta del 04.09.2000
* Dichirazione idoneità e accettazione polizze fidejussorie da parte del
Comune
di Torino, Dirigente del Settore Edilizia privata in data 23.01.1998, prot.
252 CAT x cl 9
* Nuova Dichirazione di conferma didoneità delle polizze fidejussorie
presentate dai soggetti attuatori nellA.d.P. originario, attestata dal
Dirigente del Settore Edilizia privata Amm. del Comune di Torino , in data
25.08.2000
* Atto dobbligo del 15.09.2000 in cui gli operatori dichiarano di conoscere
e accettare la nuova convenzione sostitutiva di quella originaria e latto
unilaterale dobbligo ai sensi della legge 10/77, contenente limpegno
alla stipulazione dellatto definitivo nei termini fissati dal dispositivo.
Il paragrafo 41 delle premesse allaccordo di programma è modificato nel
seguente modo :
i tempi di validità dellaccordo di programma e della 1° modifica al
medesimo sono rideterminati in anni 8 con decorrenza dallaccordo originario
Il paragrafo 42 delle premesse allaccordo di programma è integrato nel
seguente modo :
il presente accordo di programma e la presente 1° modifica al medesimo,
in quanto promossi dalla Regione Piemonte, osservano le specifiche direttive
assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27 - 23223 del 24.11.1997,
in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma.
Il paragrafo 43 delle premesse allaccordo di programma è integrato nel
seguente modo :
entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della 1° modifica all accordo
di programma da parte del Presidente della Giunta Regionale o del Vicepresidente
e del Sindaco del Comune di Torino, o suo rappresentante delegato, il Consiglio
Comunale della Città di Torino dovrà ratificare ladesione del Sindaco
o del suo rappresentante delegato, alla 1° modifica allaccordo di programma,
pena la decadenza della modifica medesima.
Il punto 3 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito
della presente modifica, nel modo seguente:
La delimitazione territoriale riguardante lambito dellaccordo di programma
è pari a. 31.610 mq.Oggetto dellaccordo di programma e della 1° modifica
al medesimo sono gli interventi indicati al Paragrafi precedenti per una
S.L.P complessiva pari a mq.14.843, nonchè gli interventi riguardanti la
realizzazione delle opere di urbanizzazioni e di quelle già esistenti,
pari a mq. 18.992.
Lattuazione degli interventi oggetto del presente accordo di programma
e della 1° modifica al medesimo, determina la realizzazione complessiva
di n. 185 alloggi, ( variabili nel rispetto della SLP max. consentita),di
cui 112 finanziati con fondi del 7° programma ( anno 1990), integrato dalle
economie del 6° programma biennale ( anni 1988 - 89 ), ai sensi della legge
457 / 78 e n. 73 alloggi autofinanziati, come specificato in dettaglio
al paragrafo n. 15 del presente accordo di programma.
Il punto 5 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito
della presente modifica, nel modo seguente:
il programma complessivo degli investimenti riferiti agli interventi
edilizi e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti
nellambito dellaccordo di programma , ammonta a L.33.737.243.000, di
cui L.31.477.000.000 per interventi edilizi e acquisizione delle aree,
L.2.261.219.523 per oneri e opere di urbanizzazione, ed è finanziato complessivamente
nel modo seguente:
interventi finanziati con contributo pubblico L.10.000.000.000.
interventi in autofinanziamento L. 23.737.243.000
Il punto 6 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito
della presente modifica, nel modo seguente:
Lattuazione dei contenuti dellaccordo di programma e della 1° modifica
e lambito di applicazione è regolamentato da apposita convenzione modificata
con la presente 1° modifica allaccordo di programma che i soggetti attuatori
delliniziativa oggetto dellaccordo di programma hanno dichiarato con
specifico atto dobbligo stipulato in data 19.01.1998, e nella successiva
data 15.09.2000, riguardante la 1° modifica allADP rispettivamente allegati
allaccordo di programma, e alla 1° modifica del medesimo di conoscere
ed accettare, impegnandosi a sottoscrivere la nuova convenzione, sostitutiva
di quella originaria, nei tempi previsti dallaccordo di programma, ovvero
nei successivi 90 giorni dalla ratifica da parte del Consiglio Comunale,
delladesione del Sindaco o del suo rappresentante delegato alla 1° modifica
allaccordo di programma, pena la decadenza della modifica medesima, salvo
causa non imputabile ai soggetti attuatori, valutata dal Collegio di Vigilanza.
Copia della nuova convenzione stipulata e trascritta dovrà essere successivamente
trasmessa al Responsabile del procedimento per lacquisizione agli atti.
Il punto 7 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito
della presente modifica, nel modo seguente:
Laccordo di programma prevede altresì che gli alloggi realizzati dai
soggetti attuatori di cui al paragrafo 4 del presente dispositivo, siano
convenzionati in base alle disposizioni contenute negli art. 7 e 8 della
legge 28.01.1977 n. 10 e che a tale scopo i soggetti attuatori producano
e perfezionino in collaborazione con il Comune di Torino, il nuovo atto
unilaterale dobbligo previsto dalla stessa legge, sostitutivo di quello
originario, con le modalità e nei termini fissati dal paragrafo R delle
premesse della nuova Convenzione allegata alla 1° modifica allaccordo
di programma, ovvero contestualmente alla stipula della nuova convenzione
di cui al punto 6) del presente dispositivo, pena la decadenza della 1°
modifica allaccordo, salvo causa non imputabile ai soggetti attuatori,
valutata dal Collegio di Vigilanza .Latto perfezionato dovrà essere successivamente
trasmesso al Responsabile del procedimento.
Laccordo di programma e la relativa 1° modifica, prevede inoltre che i
prezzi di prima cessione stabiliti allart. 7 dello schema dellatto unilaterale
dobbligo, possano essere maggiorati previo atto unilaterale dobbligo
integrativo, nel caso in cui la portanza del terreno risulti inferiore
a Kg. 2 per centimetroquadrato; in questo caso il prezzo delle maggiori
opere determinato sulla base di apposite perizie geognostiche asseverate
e controllate dagli Uffici competenti comunali, potrà essere portato in
aumento del prezzo base di 1° cessione, in misura direttamente proporzionale
alla superficie degli alloggi."
I soggetti attuatori hanno infine dichiarato con specifici atti dobbligo
stipulati rispettivamente in data 19.01.1998, e in data 15.09.2000, allegati
allaccordo di programma e alla 1° modifica allaccordo medesimo, di conoscere
ed accettare i contenuti dello schema dellatto unilaterale dobbligo,
e del nuovo schema relativo alla 1° modifica allADP, ex artt. 7 e 8 della
legge 28.01.1977 n. 10, impegnandosi a sottoscriverli nei tempi sopraindicati.
Il punto 8 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito
della presente modifica, nel modo seguente:
Laccordo di programma prevede, ai sensi del 4° e 5° comma dellart.
27 della legge 142 / 90, che i progetti riguardanti i lotti A - B - C -
D - E - F - G - H- I costituenti il programma costruttivo oggetto delliniziativa,
costituiscano, allatto delladozione del presente accordo di programma
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, variazione allo strumento
urbanistico come precisato nel punto14 dellaccordo originario, nonchè
condizione sostitutiva al rilascio delle rispettive concessioni edilizie,
( a cui è stato attestato il rispetto degli artt.16 e 43 - legge 457 /
78, come specificato al paragrafo n. 36 punto d) delle premesse dellaccordo
originario), a titolo oneroso ai sensi della legge 28.01.1997 n. 10, a
favore dei soggetti attuatori, proprietari o aventi titolo, così come esplicitato
dagli atti allegati allaccordo e descritti al paragrafo n. 40 del medesimo,
ovvero a favore del Consorzio Produzione Lavoro CO.PE.L, dell Impresa
Costruzioni F. BORIO s.r.l., delle Costruzioni Generali EDILQUATTRO s.p.a,
della Soc. Coop. Edilizia LABOR VITA EST, della Cooperativa Edilizia Unione,
del Mutuo soccorso VV.FF, Soc. Coop. Edilizia SAN PANCRAZIO, della Cooperativa
Edilizia DI VITTORIO, della Soc. Coop. Edilizia DE GASPERI, fatti salvi
i diritti di terzi e previa losservanza degli adempimenti, delle modalità
attuative e degli obblighi contenuti nella Convenzione da stipularsi alla
data fissata al punto 6 del presente dispositivo. La 1° modifica allaccordo
di programma prevede ai sensi del 4° e 5° comma dellart. 27 della legge
142 / 90, che i progetti riguardanti i lotti A - C - D - E , costituiscano,
allatto delladozione della presente modifica allaccordo di programma
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, variazione allo strumento
urbanistico come precisato nel successivo punto 14 del presente dispositivo,
nonchè condizione sostitutiva al rilascio delle rispettive concessioni
edilizie in variante al progetto originario ( a cui è stato attestato il
rispetto degli artt.16 e 43 - legge 457 / 78, come specificato al paragrafo
n. 36 punto d) delle premesse ), a titolo oneroso ai sensi della legge
28.01.1997 n. 10, a favore dei soggetti attuatori, proprietari delle aree
interessate, ovvero a favore del Consorzio produzione Lavoro Copel, della
Costruzione Generali Ediliquattro spa, della Società Coop. Edilizia Labor
Vita Est, della Cooperativa Edilizia Consorzio Unione, fatti salvi i diritti
di terzi e previa losservanza degli adempimenti, delle modalità attuative
e degli obblighi contenuti nella Nuova Convenzione da stipularsi alla data
fissata al punto 6 del presente dispositivo.
I soggetti attuatori beneficiari della presente condizione dovranno comunque
provvedere ad acquisire in tempo utile i pareri di sicurezza degli edifici
da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, provvedendo a trasmetterne
copia agli uffici competenti del Comune di Torino e ai Responsabili del
procedimento.
Ladozione dellaccordo di programma con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale, comporta per i progetti costituenti concessione edilizia e concessione
edilizia di variante ai progetti originari a favore dei soggetti attuatori
di cui sopra, la determinazione dei valori corrispondenti allesecuzione
delle opere di urbanizzazione, al pagamento del saldo degli oneri di urbanizzazione,
nella seguente misura complessiva :
- Consorzio Produzione Lavoro CO.PE.L U.I. n. A L.181.476.768
- Impresa Costruzioni F. BORIO U.I .n. B .L.184.501.380
- Costruzioni Generali EDILQUATTRO U.I. n. C .L. 184.501.380
- Soc. Coop. Edilizia LABOR VITA EST U.I. n. D .L.365.953.152
- Cooperativa Edilizia Unione .U.I. n. E .L.251.592.792
- Mutuo soccorso VV.FF U.I. n. F .L.150.193.272
- Soc. Coop. Edilizia SAN PANCRAZIO .U.I. n. G L.304.144.064
- Cooperativa Edilizia DI VITTORIO .U.I. n. H L.491.749.548
- Soc. Coop. Edilizia DE GASPERI U.I. n. I .L.147.107.167
Per un totale complessivo pari a L. 2.261.219.523
Il punto 10 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito
della presente modifica, nel modo seguente:
La 1° modifica allaccordo di programma prevede che i soggetti attuatori,
entro 240 giorni dalla stipula della nuova Convenzione, allegata alla 1°
modifica allaccordo di programma, cedano, per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione afferenti gli interventi edilizi attuabili con il presente
accordo e con la relativa 1° modifica aree nella misura di complessivi
mq 5.331, di cui mq. 2.996, con 572 mq in eccedenza agli standards, ex
art. 21 legge 56/ 77 e smi e mq 2.335 per viabilità pubblica veicolare
e percorsi pedonali pubblici, come articolato e rappresentato nella Tav.
6.1 del documento di coordinamento urbanistico, secondo le modalità e le
condizioni stabilite dallart. 6 dello schema di Nuova Convenzione, allegato
al presente 1° modifica allaccordo di programma, nonchè in misura di mq
15.996, come corrispettivo in pagamento dellarea Sangone già di proprietà
del Comune di Torino, il cui importo complessivo pari a L. 2.801.587.000,
è stato versato dai soggetti attuatori prima della stipula della convenzione
originaria, allegata allaccordo di programma. La mancata cessione delle
suddette aree comporta la decadenza dellaccordo e della 1° modifica al
medesimo, salvo causa non imputabile ai soggetti attuatori,valutata dal
Collegio di Vigilanza.
La 1° modifica allaccordo di programma prende atto che i soggetti attuatori
hanno già presentato i progetti definitivi delle opere di urbanizzazione,
da eseguirsi a scomputo, redatti secondo le modalità previste dalla legge
sui Lavori Pubblici; che detti progetti sono stati approvati dalla Giunta
Comunale con Deliberazione 26.08.1.999 n. 2140 mecc 9906962/33 per il 1°
lotto e con deliberazione della Giunta Comunale del 14.12.1999, n 3331/mecc.9911496
/ 33, per il 2° lotto. La 1° modifica allADP prende altresì atto che i
lavori relativi al 1° lotto delle opere di urbanizzazione, ottenuti tutti
i pareri e le approvazioni necessarie, hanno avuto inizio in data 31.08.1999,
e sono in corso di ultimazione. Successivamente i soggetti attuatori dovranno
presentare i progetti esecutivi relativi al 2° lotto delle Opere di urbanizzazione,
entro 60 giorni dalla stipula della nuova convenzione.
Il punto 11 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito
della presente modifica, nel modo seguente:
Eventuali variazioni o modifiche in corso dopera degli interventi oggetto
del presente accordo di programma, proposte in base a motivate e specifiche
esigenze funzionali del contesto insediativo interessato dalliniziativa
in oggetto, che comportano la modifica dei contentui del presente accordo
di programma, sono assentibili previa il consenso unanime di tutti i soggetti
firmatari dellaccordo medesimo, con losservanza delle procedure amministrative
previste dallIstituto degli Accordi di Programma. Eventuali varianti a
contenuto esclusivamente edilizio non sostanziali saranno assentite con
specifica determinazione dal Collegio di Vigilanza.
Il punto 12 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito
della presente modifica, nel modo seguente:
Laccordo di programma in oggetto, come integrato dalla presente 1° modifica
e come concordato dalle parti, ha validità di 8 anni con decorrenza dallaccordo
originario.
Il punto 13 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito
della presente modifica, nel modo seguente:
Laccordo di programma e la 1° modifica al medesimo, adottate con Decreto
del Presidente della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 27 della legge
142 / 90, come concordato dai soggetti partecipanti alla Conferenza dei
Servizi di cui al 3° comma dellart. 27 della legge medesima, assente ai
sensi dei successivi 4° e 5° comma, le variazioni urbanistiche previsionali
e normative dello strumento urbanistico generale del Comune di Torino,
nonchè introduce prescrizioni e raccomandazioni evidenziate nei pareri
espressi dai Settori competenti della Regione Piemonte e dagli Altri Enti
intressati, allegati al presente accordo di programma e alla 1° modifica,
specificati al paragrafo 36 del medesimo e determina altresì le condizioni
esposte al punto 8 del presente dispositivo.
Il punto 14 del dispositivo dellaccordo originario è modificato e integrato,
a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
Il paragrafo f), con la presente modifica allaccordo di programma, è
modificato secondo la seguente espressione:
assenso alla sostituzione della scheda normativa dellambito 16.23 -
Quartiere -Sangone delle norme Urbanistico - Edilizie di attuazione del
Piano Regolatore Generale con nuova scheda, aggiornata con la presente
1° modifica, relativa alla nuova Zona Urbana di Trasformazione 16.23 -
Sangone -Imperia, costituita dalle porzioni di ambito localizzate parte
in strade delle Cacce angolo via Formiggini, parte in Via Imperia via Portofini,
Via Loano, e parte sita in Corso Tazzoli.
Dopo il paragrafo h ) sono introdotti, con la presente modifica allaccordo
di programma, i seguenti paragrafi:
i) assenso alla modifica del perimetro delle aree costituenti la zona urbana
di trasformazione - ambito 16.23 Sangone - Imperia determinate dallaccordo
di programma originario, - mediante nuova aggregazione di area fisicamente
separata, ubicata nellambito 16.h Tazzoli . ( vedi estratto tavola
di variante scala 1:5000 della documentazione urbanistica).
j) assenso alla destinazione a servizi pubblici delle aree ubicate a nord
di Via Imperia e suo protendimento, destinate nellaccordo originario ad
aree di concentrazione delledificato, al fine di rilocalizzzare le unità
minime di intervento A - C - D- E , nellambito 16.h Tazzoli. - quale permuta
perequativa equivalente delle aree già destinate a servizi pubblici .
k) assenso alla modifcazione delle schede normative degli ambiti 16.h Tazzoli
e 16.m Faccioli - Sud., comprensiva della previsone del prolungamento della
Via Rignon nellambito Tazzoli, che nella parte,( anche cartografica,così
come individuato nella Tavola di variante scala 1:5000) antistante gli
edifici da edificare, oggetto della presente modifica, la larghezza è da
intendersi non inferiore a mt. 27.
l) Assenso alla destinazione edificabile della porzione di area ubicata
nellambito 16h per la rilocalizzazione delle unità di intervento A - C
- D - E
Il punto 15 del dispositivo dellaccordo originario è integrato, a seguito
della presente modifica, nel modo seguente:
Le variazioni urbanistiche previsionali e normative introdotte con la 1°
modifica allaccordo di programma e assentite con Decreto del Presidente
della Regione Piemonte, in ottemperanza dei disposti del 4° e 5° comma
dellart. 27 della legge 142 / 90, per quanto riguarda gli interventi oggetto
dei progetti edilizi riguardanti i lotti A - C-D- E - che costituiscono
condizione sostitutiva al rilascio della concessione edilizia in variante
ai progetti originari, a titolo oneroso allatto delladozione della presente
1° modifica allaccordo di programma, con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale del Piemonte, decorrono dalla data di pubblicazione sul
BUR del Decreto stesso. Ladesione del Sindaco o del rappresentante delegato
dal Sindaco, ai contenuti della presente modifica all accordo di programma,
adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte,
dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale ai sensi del 4° e 5° comma
dellart. 27 della legge 142 / 90, entro trenta giorni dallavvenuta stipula,
pena la decadenza della modifica stessa.
Il punto 16 del dispositivo dellaccordo originario è integrato, a seguito
della presente modifica, nel modo seguente:
Il Sindaco del Comune di Torino, Prof. Valentino Castellani, rappresentato
con atto di delega dallAssessore allEdilizia e Urbanistica, Dott. Mario
Viano, aderisce al contenuto della presente 1° modifica, così come specificato
ai punti precedenti
Si impegna affinchè sia convocato il Consiglio Comunale entro 30 giorni
dalla data della stipula della presente 1° modifica all accordo di programma,
per la ratifica prevista dal 5° comma dellart. 27 della legge 142 / 90.
Si impegna altresì a verificare che i soggetti attuatori ottemperino agli
impegni, agli obblighi e agli adempimenti richiamati nel presente dispositivo
e sottoscritti dai medesimi negli atti allegati alla presente 1° modifica
all accordo di programma, nella nuova Convenzione e nel nuovo atto unilaterale
dobbligo ex artt. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10 ad essa allegate,
nei termini delle scadenze fissate dai medesimi atti.
Il punto 16 del dispositivo dellaccordo originario è integrato, a seguito
della presente modifica, nel modo seguente:
Il Sig, Onorevole Enzo Ghigo, Presidente della Giunta Regionale del Piemonte,
in questa sede rappresentato dal Vice Presidente Sig. William Casoni, aderisce
al contenuto della presente 1° modifica all accordo di programma così
come specificato ai punti precedenti; inoltre si impegna ad adottare la
modifica medesima con specifico decreto in ottemperanza del 4° e 5° comma
dellart. 27 della legge 142/ 90, assentendo le variazioni previsionali
e normative dello strumento urbanistico generale della Città di Torino,
specificato al punto 14 del presente dispositivo, nonchè i progetti edilizi
relativi ai lotti A - C- D- E costituenti condizione sostitutiva al rilascio
della concessione edilizia in variante ai progetti originari, a titolo
oneroso ai sensi della legge 28.01.1977 n. 10, che assumono efficacia allatto
della pubblicazione sul BUR del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
del Piemonte di adozione della modifica in oggetto.
Il punto 19 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito
della presente modifica, nel modo seguente:
le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine allinterpretazione
ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma, saranno
preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza , costituito in ottemperanza
alle disposizioni previste dal 6° comma dellart.27 della legge 142 / 90.
Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione,
la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale con
le modalità e le funzioni previste allart. 15 della nuova Convenzione.
Il presente atto è costituito da n.25 pagine dattiloscritte e in parte
manoscritte, di cui il Responsabile del procedimento attesta si è data
lettura.
Per la Regione Piemonte
Per il Comune di Torino
Franco Maria Botta
e gestione urbanistica
Franco Ferrero
Claudio Fumagalli
Il Vice Presidente
William Casoni
LAssessore allEdilizia e Urbanistica
Mario Viano