Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000
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Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 40/00 per la realizzazione del disalveo e della
sistemazione di un tratto del rio Albera in Comune di Bollengo
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Bollengo, ad eseguire
le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità
indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza,
che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente
allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione
da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera
di sottomurazione di difesa spondale in argomento, con particolare riguardo
al piano di appoggio che dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore
di almeno mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle
sezioni interessate;
3. lestrazione del materiale dalveo deve essere praticata con le dovute
cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso dacqua,
in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano
la presente; gli stessi scavi/movimentazioni in alveo dovranno essere eseguiti
in senso longitudinale parallelamente allasse del Torrente, procedendo
per strisce successive, da valle verso monte e allo specchio centrale verso
riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo massima
di cm. 50 (ripetibili); durante il corso dei lavori destrazione è fatto
divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale che determinino
la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonchè lutilizzo
dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque,
per la formazione di accessi o per facilitare lestrazione stessa;
4. il materiale legnoso prelevato dallalveo, dovrà essere depositato esclusivamente
nelle aree alluopo individuate negli atti progettuali;
5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla
data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento
dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine
sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse
ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga
nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse
avere luogo nei termini previsti;
8. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di
procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano
variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse
siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico
del corso dacqua interessato;
11. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia
(concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985
- vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 2 ottobre 2000, n. 1018
Giambattista Massera