Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000

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Codice 25.9
D.D. 5 settembre 2000, n. 951

R.D. n. 523/1904, art. 97, lett. M - Polizia Idraulica. Torrente Anza in Comune di Ceppo Morelli. Istanza per autorizzazione utilizzo di materiali lapidei provenienti da lavori manutentori dell’impianto idroelettrico di Ceppo Morelli eseguiti dalla Soc. Edison S.p.A.. Ditta Cogeis S.r.l. - Via XXV Aprile, n. 215 - Quincinetto (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli riguardi idraulici la Ditta Cogeis S.p.A. con sede in via XXV Aprile n. 2/15 a Quincinetto (TO) ad esportare mc. 1.250, di materiale alluvionale demaniale, attualmente depositato a tergo della sponda sinistra del torr. in territorio del Comune di Ceppo Morelli, secondo quanto previsto nel progetto allegato all’istanza ed alle seguenti condizioni.

Art. 1

l’autorizzazione ad estrarre il materiale inerte sopra indicato si intende limitata al deposito demaniale costituito a seguito dei lavori manutentori eseguiti dalla Dotta Edison S.p.A. di Bolzano.

Viene impedito alcun accesso, con mezzi meccanici, all’alveo del torr. Anza.

La zona di estrazione indicata nei grafici allegati alla istanza ed approvati da questo Ufficio deve essere delimitata con solidi picchetti e pali di idonee dimensioni, prontamente sostituiti in caso di asportazione o danneggiamenti, a cura e spese della Ditta titolare.

Art. 2

E’ assolutamente vietata l’estrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione.

In ogni caso gli scavi dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare pregiudizio per la stabilità delle sponde, da non alterare le condizioni dei manufatti, guadi o passi esistenti, da un danneggiare o comunque influire sulla integrità delle opere di difesa e delle arginature esistenti, da non danneggiare o recare impedimento ai lavori eventualmente in corso da parte dell’Amministrazione o da altri Enti Pubblici e da privati debitamente autorizzati.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione a questo Ufficio ed all’Autorità di P.S..

Art. 3

L’autorizzazione è valida per il prelievo del solo quantitativo assentito.

Qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessione, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante una sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale unitario ordinario.

Art. 4

Il concessionario non potrà eseguire gli scavi in isole o banchi di privata proprietà, senza il preventivo assenso dei loro proprietari e sarà responsabile di qualsiasi danno che derivasse al Demanio pubblico e a terzi per effetto dell’estrazione autorizzata, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o reclamo da parte di terzi che in causa della stessa si ritenessero danneggiati.

Art. 5

La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore o emanande in materia idraulica e non potrà essere ceduta nè formalmente nè di fatto a terzi e sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni.

Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che potesse derivare all’Amministrazione o a terzi per causa degli scavi effettuati e degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.

Art. 6

Il concessionario, dovrà all’atto dell’estrazione, avere con se, l’autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficiali e di Agenti Giurati.

Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione potrà essere sospesa e revocata ed il concessionario denunciato all’Autorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dell’alveo e delle sponde a norma dell’art. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.

I Sindaci dei Comuni nel cui territorio è autorizzata l’estrazione, i Carabinieri, le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovrà disporre la necessaria vigilanza per l’osservanza delle norme contenute nella concessione a norma dell’art. 377 della già citata legge 20.03.1865 n. 2248 allegato f).

Art. 7

L’asportazione dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità e danni all’esercizio della pesca e della navigazione, previa apposizione di cartelli indicatori di pericolo oltre che di apposito cartello recante indicazioni analoghe e quelle previste per le concessioni edilizie, nelle dimensioni, collocazione e visibilità.

In particolare su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente autorizzazione, la ragione sociale ed il quantitativo assentito.

E’ vietato alla Ditta concessionaria, nel modo più assoluto, il carico di sabbia e ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

La Ditta medesima è tenuta a provvedere direttamente alle spese di bollo e di registrazione del presente atto.

Art. 8

Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Ufficio, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

I controlli del caso vengono eseguiti in contraddittorio e la Ditta deve mettere a disposizione il personale e i mezzi occorrenti.

Qualora si accerti l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è tenuta al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Ufficio lo ritenesse necessario, la Ditta deve fornire, a proprie spese entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere, iuris et de iure, revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso o indennizzo.

Lo svincolo della cauzione avverrà, a seguito di esplicita richiesta della Ditta interessata, dopo la constatazione della regolarità dell’esecuzione dei lavori.

Art. 9

Ai sensi dell’art. 29 del T.U. 11.12.1933 sull’acqua e sugli impianti elettrici, i crediti demaniali sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole