Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000
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Codice 25.9
R.D. n. 523/1904, art. 97, lett. M - Polizia Idraulica. Torrente Anza in
Comune di Ceppo Morelli. Istanza per autorizzazione utilizzo di materiali
lapidei provenienti da lavori manutentori dellimpianto idroelettrico di
Ceppo Morelli eseguiti dalla Soc. Edison S.p.A.. Ditta Cogeis S.r.l. -
Via XXV Aprile, n. 215 - Quincinetto (TO)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli riguardi idraulici la Ditta Cogeis S.p.A. con sede
in via XXV Aprile n. 2/15 a Quincinetto (TO) ad esportare mc. 1.250, di
materiale alluvionale demaniale, attualmente depositato a tergo della sponda
sinistra del torr. in territorio del Comune di Ceppo Morelli, secondo quanto
previsto nel progetto allegato allistanza ed alle seguenti condizioni.
Art. 1
lautorizzazione ad estrarre il materiale inerte sopra indicato si intende
limitata al deposito demaniale costituito a seguito dei lavori manutentori
eseguiti dalla Dotta Edison S.p.A. di Bolzano.
Viene impedito alcun accesso, con mezzi meccanici, allalveo del torr.
Anza.
La zona di estrazione indicata nei grafici allegati alla istanza ed approvati
da questo Ufficio deve essere delimitata con solidi picchetti e pali di
idonee dimensioni, prontamente sostituiti in caso di asportazione o danneggiamenti,
a cura e spese della Ditta titolare.
Art. 2
E assolutamente vietata lestrazione in zone non comprese nella presente
autorizzazione.
In ogni caso gli scavi dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare
pregiudizio per la stabilità delle sponde, da non alterare le condizioni
dei manufatti, guadi o passi esistenti, da un danneggiare o comunque influire
sulla integrità delle opere di difesa e delle arginature esistenti, da
non danneggiare o recare impedimento ai lavori eventualmente in corso da
parte dellAmministrazione o da altri Enti Pubblici e da privati debitamente
autorizzati.
Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici la Ditta
ha lobbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed
alla segnalazione a questo Ufficio ed allAutorità di P.S..
Art. 3
Lautorizzazione è valida per il prelievo del solo quantitativo assentito.
Qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente
quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessione, salvo ogni altra
azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi
maggiori oneri fiscali mediante una sanzione amministrativa corrispondente
a tre volte il canone demaniale unitario ordinario.
Art. 4
Il concessionario non potrà eseguire gli scavi in isole o banchi di privata
proprietà, senza il preventivo assenso dei loro proprietari e sarà responsabile
di qualsiasi danno che derivasse al Demanio pubblico e a terzi per effetto
dellestrazione autorizzata, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione
ed i suoi funzionari da qualunque richiesta o reclamo da parte di terzi
che in causa della stessa si ritenessero danneggiati.
Art. 5
La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore
o emanande in materia idraulica e non potrà essere ceduta nè formalmente
nè di fatto a terzi e sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà
pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni.
Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che potesse
derivare allAmministrazione o a terzi per causa degli scavi effettuati
e degli operai e dei mezzi dopera usati ed è tenuto ad eseguire a sua
cura e spesa i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.
Art. 6
Il concessionario, dovrà allatto dellestrazione, avere con se, lautorizzazione
ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficiali e di Agenti Giurati.
Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione
potrà essere sospesa e revocata ed il concessionario denunciato allAutorità
Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dellalveo
e delle sponde a norma dellart. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all.
f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.
I Sindaci dei Comuni nel cui territorio è autorizzata lestrazione, i Carabinieri,
le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovrà disporre
la necessaria vigilanza per losservanza delle norme contenute nella concessione
a norma dellart. 377 della già citata legge 20.03.1865 n. 2248 allegato
f).
Art. 7
Lasportazione dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica
incolumità e danni allesercizio della pesca e della navigazione, previa
apposizione di cartelli indicatori di pericolo oltre che di apposito cartello
recante indicazioni analoghe e quelle previste per le concessioni edilizie,
nelle dimensioni, collocazione e visibilità.
In particolare su detto cartello debbono figurare gli estremi della presente
autorizzazione, la ragione sociale ed il quantitativo assentito.
E vietato alla Ditta concessionaria, nel modo più assoluto, il carico
di sabbia e ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante
il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.
La Ditta medesima è tenuta a provvedere direttamente alle spese di bollo
e di registrazione del presente atto.
Art. 8
Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito la Ditta deve sospendere
i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Ufficio,
con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta
che come modalità esecutiva.
I controlli del caso vengono eseguiti in contraddittorio e la Ditta deve
mettere a disposizione il personale e i mezzi occorrenti.
Qualora si accerti lavvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli
autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è tenuta
al pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.
Ove questo Ufficio lo ritenesse necessario, la Ditta deve fornire, a proprie
spese entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata
con rilievi planoaltimetrici dellopera eseguita riferiti a quelli in progetto
e redatti da perito abilitato.
Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere,
iuris et de iure, revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso,
rimborso o indennizzo.
Lo svincolo della cauzione avverrà, a seguito di esplicita richiesta della
Ditta interessata, dopo la constatazione della regolarità dellesecuzione
dei lavori.
Art. 9
Ai sensi dellart. 29 del T.U. 11.12.1933 sullacqua e sugli impianti elettrici,
i crediti demaniali sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla
concessione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 5 settembre 2000, n. 951
Giovanni Ercole