Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2000, n. 14 - 1234

Articolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.. Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti. Criteri di individuazione dell’idoneità del soggetto richiedente

A relazione dell’ Assessore Cavallera :

Visto l’articolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. in cui si stabiliscono le condizioni e le prescrizioni che devono essere individuate nell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

considerato, in particolare, che al comma 1, lettera i), del suddetto articolo 28, è specificato che il rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi richiede la preliminare valutazione sull’idoneità del soggetto richiedente;

vista la D.G.R. n. 2-4446 del 6 dicembre 1995 nonchè la successiva D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996 relative alle deleghe alle Province e alle procedure amministrative in attuazione della legge regionale 13 aprile 1995 n. 59 ed in particolare l’Allegato 1G in cui é elencata la documentazione di carattere amministrativo da allegare alla domanda di cui all’allora vigente articolo 3bis della legge n. 441/1987;

vista la D.G.R. n. 25-24837 del 15 giugno 1998, relativa alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti ed in particolare il punto 3) della stessa in cui è elencata la documentazione di carattere amministrativo da allegare alla domanda suddetta;

dato atto che con determinazioni dirigenziali n. 39/22 del 4 febbraio 1999 e n. 409/22 del 10 settembre 1999, nel rispetto delle leggi sulla semplificazione amministrativa, sono stati approvati gli schemi delle domande di autorizzazione all’esercizio ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. in attuazione delle deliberazioni sopra indicate;

visto il D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" ed in particolare l’articolo 10 dello stesso in cui sono definiti i requisiti soggettivi dei soggetti che svolgono le attività di cui trattasi;

considerata pertanto l’opportunità di tenere conto di quanto stabilito nell’articolo 10 del D.M. 5 febbraio 1998 al fine di uniformare la disciplina regionale a quella nazionale ed eliminare possibili difformità di trattamento, e ritenuto conseguentemente di poter individuare l’idoneità del soggetto secondo i seguenti criteri:

A) l’istante deve essere iscritto nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali, e non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria;

B) il titolare dell’impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità:

1) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della UE oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

2) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;

3) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:

a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente non commutata in pena pecuniaria;

b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

4) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni;

5) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto;

C) l’istante deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

D) quanto richiesto ai punti B.1, B.2, B.3, B.4 e C viene dichiarato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. Quanto indicato nella lettera A) è accertato direttamente dall’Ente autorizzante anche per quanto attiene la normativa antimafia;

E) per quanto attiene gli aspetti di carattere finanziario l’impresa, per poter operare, deve prestare a favore della Provincia competente le garanzie finanziarie, come stabilito nell’articolo 28, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., secondo i criteri stabiliti al riguardo dalla Regione;

F) deve essere prodotto l’organigramma del personale adibito alla gestione dell’impianto, compreso il direttore tecnico responsabile, con le rispettive qualifiche professionali;

rilevato infine che ai suddetti criteri dovranno attenersi le domande ex art. 28 del D. Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. presentate successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

visto l’art. 5 della L.R. n. 59/1995;

La Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare, così come indicati in premessa, i criteri di individuazione dell’idoneità del soggetto richiedente l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all’articolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;

- di demandare alla struttura regionale competente l’adeguamento degli schemi di domanda adottati con le determinazioni dirigenziali n. 39 del 4 febbraio 1999 e n. 409 del 10 settembre 1999 con cui sono stati definiti, fra l’altro, gli schemi delle domande di autorizzazione all’esercizio ex articolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. per i casi di competenza regionale alla luce delle deleghe di cui all’articolo 28 della L.R. n. 59/1995;

di dare atto che ai suddetti criteri dovranno attenersi le domande ex art. 28 del D. Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. presentate successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)