Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2000, n. 14 - 1234
Articolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.. Autorizzazione allesercizio
delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti. Criteri di individuazione
dellidoneità del soggetto richiedente
A relazione dell Assessore Cavallera :
Visto larticolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. in cui si stabiliscono
le condizioni e le prescrizioni che devono essere individuate nellautorizzazione
allesercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
considerato, in particolare, che al comma 1, lettera i), del suddetto articolo
28, è specificato che il rilascio dellautorizzazione di cui trattasi richiede
la preliminare valutazione sullidoneità del soggetto richiedente;
vista la D.G.R. n. 2-4446 del 6 dicembre 1995 nonchè la successiva D.G.R.
n. 34-8488 del 6 maggio 1996 relative alle deleghe alle Province e alle
procedure amministrative in attuazione della legge regionale 13 aprile
1995 n. 59 ed in particolare lAllegato 1G in cui é elencata la documentazione
di carattere amministrativo da allegare alla domanda di cui allallora
vigente articolo 3bis della legge n. 441/1987;
vista la D.G.R. n. 25-24837 del 15 giugno 1998, relativa alle procedure
per il rilascio dellautorizzazione allesercizio degli impianti mobili
di smaltimento o recupero dei rifiuti ed in particolare il punto 3) della
stessa in cui è elencata la documentazione di carattere amministrativo
da allegare alla domanda suddetta;
dato atto che con determinazioni dirigenziali n. 39/22 del 4 febbraio 1999
e n. 409/22 del 10 settembre 1999, nel rispetto delle leggi sulla semplificazione
amministrativa, sono stati approvati gli schemi delle domande di autorizzazione
allesercizio ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. in attuazione delle
deliberazioni sopra indicate;
visto il D.M. 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli
31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" ed in particolare
larticolo 10 dello stesso in cui sono definiti i requisiti soggettivi
dei soggetti che svolgono le attività di cui trattasi;
considerata pertanto lopportunità di tenere conto di quanto stabilito
nellarticolo 10 del D.M. 5 febbraio 1998 al fine di uniformare la disciplina
regionale a quella nazionale ed eliminare possibili difformità di trattamento,
e ritenuto conseguentemente di poter individuare lidoneità del soggetto
secondo i seguenti criteri:
A) listante deve essere iscritto nel registro delle imprese, ad eccezione
delle imprese individuali, e non deve trovarsi in stato di fallimento,
di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria;
B) il titolare dellimpresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori
delle società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri
casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite
appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento
di reciprocità:
1) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della UE
oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo
diritto ai cittadini italiani;
2) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione
in Italia;
3) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato,
salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dellambiente
non commutata in pena pecuniaria;
b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro lordine pubblico, contro leconomia pubblica, ovvero
per un delitto in materia tributaria;
c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo;
4) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui allarticolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni ed
integrazioni;
5) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni richieste ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo
richiesto;
C) listante deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo
la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
D) quanto richiesto ai punti B.1, B.2, B.3, B.4 e C viene dichiarato mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. Quanto
indicato nella lettera A) è accertato direttamente dallEnte autorizzante
anche per quanto attiene la normativa antimafia;
E) per quanto attiene gli aspetti di carattere finanziario limpresa, per
poter operare, deve prestare a favore della Provincia competente le garanzie
finanziarie, come stabilito nellarticolo 28, comma 1, lettera h), del
D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., secondo i criteri stabiliti al riguardo dalla
Regione;
F) deve essere prodotto lorganigramma del personale adibito alla gestione
dellimpianto, compreso il direttore tecnico responsabile, con le rispettive
qualifiche professionali;
rilevato infine che ai suddetti criteri dovranno attenersi le domande ex
art. 28 del D. Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. presentate successivamente alla
pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte;
visto lart. 5 della L.R. n. 59/1995;
La Giunta regionale, unanime,
delibera
- di approvare, così come indicati in premessa, i criteri di individuazione
dellidoneità del soggetto richiedente lautorizzazione allesercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui allarticolo 28
del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;
- di demandare alla struttura regionale competente ladeguamento degli
schemi di domanda adottati con le determinazioni dirigenziali n. 39 del
4 febbraio 1999 e n. 409 del 10 settembre 1999 con cui sono stati definiti,
fra laltro, gli schemi delle domande di autorizzazione allesercizio ex
articolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. per i casi di competenza regionale
alla luce delle deleghe di cui allarticolo 28 della L.R. n. 59/1995;
di dare atto che ai suddetti criteri dovranno attenersi le domande ex art.
28 del D. Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. presentate successivamente alla pubblicazione
della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(omissis)