Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000

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Comunicato del Presidente della Giunta Regionale 3 novembre 2000, Prot.n° 23206/S1.45

Ulteriori indicazioni in merito alla applicazione della Direttiva attuativa dell’art. 3 dell’Ordinanza Min. n. 3090/2000 del Dipartimento della Protezione civile -

Ai Sindaci
dei Comuni danneggiati

Ai Presidenti delle Province

Ai Presidenti
delle Comunità Montane

Ai Prefetti

Alle C.C.I.A.A.

Alle Associazioni di categoria

Agli Ordini professionali
della Regione Piemonte

Loro Sedi

Viste le problematiche più frequentemente rappresentate nei giorni scorsi, si forniscono di seguito indicazioni per la corretta applicazione della direttiva trasmessa con precedente nota prot. n. 22141 del 24.10.2000.

Al punto 2 “Contributo per il rapido rientro nelle unità abitative”:

- lett a), III^ capoverso: “Una quota non superiore al 30% del contributo massimo può essere concessa per l’acquisto o ripristino di beni mobili di prima necessità. In tal caso il contributo è concesso al soggetto che ha effettivamente subito il danno, compresi gli affittuari” è da intendersi che sono ricomprese in capo all’affittuario anche gli interventi di piccola manutenzione necessari ad assicurare l’agibilità e la fruibilità delle unità abitative.

- Può essere concesso un contributo, nella quota di cui sopra anche per le parti comuni del condominio che, a tal fine, possono essere equiparate all’unità abitativa, qualora la riparazione del danno sia condizione indispensabile per la fruibilità delle abitazioni connesse.

Ugualmente potrà essere concesso l’acconto, nel limite previsto, per l’acquisto di arredi a favore dei soggetti evacuati ospitati in alloggi vuoti messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione e/o altri Enti qualora abbiano subito danni agli arredi dell’abitazione oggetto di ordinanza di sgombero; detto importo verrà detratto dall’eventuale ulteriore contributo da assegnare per danni a beni mobili agli stessi soggetti

Al punto 3 “Contributi per la ripresa delle attività produttive”:

lett. f) “Il Sindaco provvede all’immediata liquidazione di un acconto fino ad un massimo di 30 milioni di lire per soggetto richiedente; l’importo massimo dell’acconto è concesso per danni superiori a 75 milioni di lire. La Regione provvede a trasferire immediatamente ai Comuni le risorse disponibili”:

- premesso che, sulla base della direttiva ministeriale, in relazione al danno, il contributo non potrà superare il 40% del danno complessivamente subito ( con il massimo del contributo pari al £. 60 milioni previsto dall’ordinanza n. 3090) si precisa che l’importo dell’acconto previsto dalla Direttiva non può comunque superare l’entità delle spese urgenti sostenute per la ripresa dell’attività produttiva.

- in merito alla compilazione dell’allegato C , la prima parte del modulo va compilata con riferimento ai danni complessivi subiti, compresi quelli relativi ai beni di proprietà di terzi (leasing, noleggio, comodato d’uso). I dati forniti hanno valore indicativo e la compilazione del modello non costituisce domanda di risarcimento danni, ma solo scheda di rilevazione sommaria.

Nella seconda parte (richiesta di contributo) l’importo delle spese per la ripresa dell’attività può non coincidere con quello dei danni complessivi, poiché riguarda solo le spese necessarie ed urgenti ( es.: sgombero, ripristino impianti in genere, ripristino scorte indispensabili al riavvio, lavori in economia)

In merito al settore agricolo si specifica quanto segue:

- la perdita o il danneggiamento dei prodotti agricoli (riso, mais, fieno, silomais, ecc...) già raccolti ed immagazzinati va indicata nel modello C alla lettera c) (Scorte) sotto la voce: “Prodotti finiti” (c1) mentre il risone e il mais ancora in pannocchie, sotto la voce “Prodotti semilavorati” (c2).

- La perdita di sementi e concimi, e di carburanti e lubrificanti, va indicata nel modello C sotto la voce “Materie prime” (c3).

- Per le provvidenze relative alle colture in campo si seguiranno le procedure di cui alla Legge n. 185/92 con domanda separata.

Si sottolinea:

1) come previsto nella direttiva citata, dovrà essere cura di ogni Sindaco redigere gli elenchi riepilogativi dei contributi ammissibili; secondo i modelli allegati alla presente (A,B,C). Non dovranno quindi pervenire alla Regione le segnalazioni di singoli privati e/o aziende.

I modelli ABC sono anche reperibili sul sito internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it.)

2) che la presentazione dell’elenco da parte dei Comuni è condizione essenziale per l’erogazione dei fondi da parte della Regione.

3) che l’Ordinanza 3090 e la successiva Direttiva NON prevedono, per il momento, termini alla presentazione delle domande, tuttavia si sottolinea la necessità di un rapido riscontro al fine di consentire l’erogazione degli acconti.

4) che la modulistica di cui alla direttiva ministeriale, prevede, in due parti distinte, la segnalazione dei danni e la richiesta di contributo ai sensi e nei limiti dell’Ordinanza n. 3090/2000. E’ opportuno a tal proposito ricordare che- al momento attuale - i contributi previsti dalla citata Ordinanza sono esclusivamente quelli finalizzati a favorire il rapido rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni danneggiate dall’alluvione e la ripresa delle attività produttive parimenti danneggiate.

Si informano inoltre le SS.LL. che è stato inoltrato al Dipartimento della Protezione Civile specifico quesito in ordine ai seguenti problemi concernenti:

a) La mancata regolamentazione dell’ipotesi in cui, ancorché l’alloggio non risulti aver subito alcun danno, sia comunque irraggiungibile a causa del totale dissesto o impedimento delle vie d’accesso sia pubbliche che private.

b) L’ apparente contraddizione di quanto previsto dal punto 2, lettera a), ultimo capoverso, che recita: “Per contributi fino a lire 8 milioni è sufficiente l’autocertificazione”, e da quanto previsto al V° capoverso dello stesso punto 2, lettera a) in base al quale: “sono ammesse a contributo tutte le spese documentabili mediante fatture”. Occorre pertanto chiarire se, nel limite di contributi fino a lire 8 milioni, è sufficiente l’autocertificazione o se, anche in tal caso, sia necessario documentare con fattura le spese sostenute.

c) La natura da attribuire, ad esempio, ai circoli privati che svolgono attività ricreativa, alle case di riposo gestite da privati (ex IPAB) ed ai campeggi, in quanto la direttiva applicativa non fornisce l’elenco analitico delle tipologie di aziende o imprese che svolgono attività produttive.

Nell’assicurare che le risposte, non appena pervenute, vi verranno immediatamente trasmesse, porgo i migliori saluti.

Enzo Ghigo

Allegato (Fare riferimento al file PDF)