Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000

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Codice 18.4
D.D. 26 ottobre 2000, n. 191

Studio di fattibilità per la realizzazione di impianti di cogenerazione urbana e teleriscaldamento. Approvazione del capitolato d’oneri. Spesa stimata in Lire 100.000.000 accantonata a favore della Direzione Edilizia sul cap 10870 per l’anno 2000, con DGR n.17-29947 del 20.12.1999 (integrata con DGR n.21-21 del 15.5.2000)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di procedere all’aggiudicazione dello studio di fattibilità, per la realizzazione di impianti di cogenerazione urbana e teleriscaldamento, con particolare riferimento ai quartieri di edilizia residenziale, tramite pubblico incanto ai sensi dell’art.6 punto 1, lettera a) del Decreto legislativo n.157 del 17.3.1995 e secondo il criterio di cui all’art.23, punto 1, lettera b) del medesimo Decreto;

- di approvare il capitolato d’oneri, che fa parte integrante della presente determinazione;

- di demandare al Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Patrimonio e Tecnico, l’incarico di compiere tutte le formalità di legge inerenti l’espletamento della gara di appalto, ivi compresa la predisposizione del contratto per l’affidamento dell’incarico ed il successivo impegno di spesa.

La spesa necessaria per l’espletamento dello studio di fattibilità, stimata in L. 100.000.000 da porre a base di gara, trova copertura con i fondi accantonati dalla D.G.R. n.17-28947 del 20.12.1999, sul capitolo 10870 per l’anno 2000.

Il Direttore regionale
Giuseppe Brunetti

Allegato

Pubblico Incanto per l’affidamento di uno studio di fattibilità per la realizzazione di impianti di cogenerazione urbana e teleriscaldamento.

CAPITOLATO D’ONERI

ART. 1
PREMESSA

L’Amministrazione regionale, in coerenza con gli obiettivi del programma di sviluppo e con il piano energetico della Regione, promuove la redazione di uno studio di fattibilità, indicato in oggetto, per il perseguimento di quanto previsto al successivo art.2, capoverso 7° (Finalità dello studio di fattibilità).

ART. 2
OGGETTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’

Il presente studio di fattibilità si riferisce agli impianti di cogenerazione urbana e teleriscaldamento, per la produzione combinata di energia elettrica e termica rivolta essenzialmente all’utenza residenziale e terziaria.

Gli impianti di cogenerazione risalgono, nella configurazione classica, a più di 30 anni or sono con produzione combinata di energia elettrica e termica.

Le prime configurazioni impiantistiche (caldaia-turbina a vapore a condensazione e spillamento o a contro pressione) si sono evolute nel tempo con l’introduzione di nuovi motori (turbine a gas e motori alternativi) e con l’introduzione di combustibili meno inquinanti (metano al posto di olio combustibile e gasolio).

Questa evoluzione consente miglioramenti significativi dei rendimenti di produzione combinata di energia elettrica e termica; consente, inoltre, incrementi sempre più significativi del rendimento combinato rispetto alla produzione separata di energia elettrica e termica.

E’ stato dimostrato che con queste soluzioni impiantistiche, si possono conseguire benefici ambientali anche per quanto riguarda il problema delle emissioni inquinanti (anidride solforosa, anidride carbonica, ossido di carbonio), consentendo anche un miglior sfruttamento delle risorse primarie.

L’evoluzione tecnologica attuale, è orientata su impianti che consentano prestazioni energetiche superiori a quelli tradizionali; tutto ciò potrebbe rivoluzionare la modalità “convenzionale” di generazione e distribuzione di energia elettrica e termica con un salto di “qualità” in cui si evitano/riducono le distanze tra gli impianti di produzione e di utilizzo dei vettori energetici:

Finalità dello studio di fattibilità sono:

1) ottenere ulteriori miglioramenti dei rendimenti energetici complessivi, associati ad un utilizzo più razionale delle risorse primarie;

2) ottenere ulteriori benefici ambientali;

3) individuare forme di sostituzione dei combustibili fossili con fonti rinnovabili quali, a titolo indicativo, biomassa, reflui industriali e termovalorizzazione dei rifiuti;

4) dare concreto riscontro alle direttive CEE in materia di prevenzione dell’inquinamento, in particolare atmosferico;

5) individuare processi di funzionamento dell’impianto che consentano flessibilità di impiego;

6) consentire il reimpiego dei residui derivanti dai processi di funzionamento dell’impianto;

7) coinvolgere finanziariamente gli operatori privati;

8) prevedere il numero di nuovi occupati derivante dall’investimento.

ART. 3
SPECIFICHE TECNICHE

Lo studio di fattibilità dovrà includere i seguenti elementi sviluppati in singoli capitoli:

a) inquadramento territoriale e socio-economico, struttura e obiettivi del progetto;

b) analisi e composizione della domanda attuale e prevista per i bisogni che andrà a soddisfare, ed i gruppi di beneficiari previsti;

c) descrizione dell’investimento e individuazione delle fondamentali alternative tecnologiche disponibili e loro pregi e difetti;

d) studio dei prevedibili impatti ambientali;

e) analisi dei costi di investimento e di gestione;

f) analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi);

g) analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici);

h) qualsiasi ulteriore elemento che potrà rivestire un ruolo fondamentale nel progetto;

i) qualsiasi altra informazione od analisi tecnica, finanziaria, economica o istituzionale del progetto ottenibile attraverso studi specifici e ricerche;

j) relazione sintetica conclusiva riportante i principali risultati e le raccomandazioni motivate sulla fattibilità dell’opera.

Gli aspetti tecnici, ambientali, economici, finanziari e gestionali del progetto indicato in oggetto, sono strettamente interdipendenti e devono essere presi in esame simultaneamente da un gruppo di lavoro interdisciplinare e il loro studio dovrà portare a delle scelte aventi l’obiettivo di massimizzare la complementarietà delle singole componenti per raggiungere gli obiettivi specifici da conseguire.

Ogni aspetto del progetto dovrà essere trattato, in sede di studio di fattibilità, ricorrendo agli strumenti metodologici più idonei, allo scopo di favorire un adeguato livello di integrazione tra le diverse componenti che concorrono alla puntuale definizione del progetto.

Lo studio di fattibilità dovrà formulare scelte ed individuare strumenti in grado di trattare adeguatamente i seguenti tre ambiti tematici:

1) Sostenibilità tecnico-territoriale

- disamina approfondita delle conseguenze indotte sugli assetti ambientali, morfologici e figurativi dello spazio fisico in cui si produrrebbero le azioni di progetto, con particolare riferimento a:

- costruzione del quadro conoscitivo (stato attuale, azioni in corso, condizioni di trasformabilità a cui riferire le alternative di progetto);

- definizione degli obiettivi e delle scelte di intervento (identificazione delle funzioni da insediare e dei requisiti da osservare nella costruzione delle soluzioni alternative);

- elaborazione delle alternative di progetto (definizione dei criteri di assetto e delle varianti che caratterizzano le soluzioni alternative);

- individuazione delle fondamentali alternative tecnologiche disponibili e dei relativi punti di forza e di debolezza;

- esplorazioni di configurazione fisica dell’area di intervento (sondaggi finalizzati all’identificazione delle qualità di conformazione da assumere come riferimento nelle future fasi attuative);

- identificazione delle conseguenze ambientali delle alternative di progetto.

2) Sostenibilità economica e finanziaria

- disamina delle componenti finanziarie ed economiche del progetto anche attraverso lo studio delle caratteristiche gestionali, pubbliche o private, più idonee a conseguire gli obiettivi attesi:

- rappresentazione del contesto territoriale e socio-economico entro cui il progetto dovrà realizzarsi con l’individuazione degli obiettivi che il progetto intende conseguire;

- individuazione e quantificazione della domanda effettiva e potenziale, analisi della dinamica temporale, formulazione di ipotesi per il suo andamento futuro, stima eventuale della disponibilità a investire risorse superiori, perlomeno nelle fasi iniziali, per i beni o servizi ottenibili dalla realizzazione del progetto;

- analisi del quadro delle risorse finanziarie disponibili o attivabili, nonché le modalità di conferimento di tali risorse;

- costruzione di un modello di analisi finanziaria che, per le varie alternative progettuali, consenta di effettuare:

a. stima dei flussi costi-ricavi

b. calcolo dei flussi di cassa e dei principali indicatori sulla qualità finanziaria della gestione;

c. formulazione delle ipotesi gestionali che sottendono il modello finanziario;

d. verifica della sostenibilità finanziaria in un arco di tempo sufficiente date le caratteristiche tecniche, economiche e gestionali del progetto;

- costruzione di un modello di analisi economica (tipo costi-benefici), in grado di valutare la convenienza dell’investimento dal punto di vista del benessere della collettività nelle varie alternative;

- sviluppo di un adeguato sistema di simulazioni (analisi di rischio), in grado di verificare i punti di debolezza economica e finanziaria del progetto stimando la probabilità che si verifichino condizioni di insostenibilità economico-finanziaria.

3) Sostenibilità amministrativa e istituzionale

- esistenza, ovvero creazione, delle condizioni istituzionali, amministrative, organizzative ed operative necessarie affinché si possa procedere all’effettiva realizzazione delle iniziative individuate, nel rispetto delle condizioni di complessità e di integrazione di cui sopra e dovrà indicare:

- meccanismi, procedure e organizzazione del sistema di attuazione del progetto;

- tempi e modalità che si intendono seguire per attivare l’insieme dei contenuti in cui il progetto si articola;

- individuazione dei partners istituzionali e finanziari coinvolti nell’attuazione e gestione del progetto;

- procedure che si intendono adottare per assicurare strumenti amministrativi e finanziari efficienti;

- modi attraverso i quali si intendono assicurare condizioni di trasparenza e di verificabilità della fase attuativa;

- procedure e sistemi di controllo e rendicontazione da prevedere in relazione allo stato di avanzamento del progetto.

ART. 4
LOCALIZZAZIONE

Lo studio di fattibilità si riferisce al territorio dell’area metropolitana torinese e ad alcuni comuni della medesima provincia; in particolare i siti in cui esistono quartieri di edilizia residenziale pubblica e cioè:

Torino:    ambito Regio Parco con n.2100 alloggi;
    ambito c.so Grosseto con n.632 alloggi;
    ambito via Arquata con n.600 alloggi;
Collegno:    ambito Oltre Dora con n.512 alloggi;
Grugliasco:    ambito Podgora con n.432 alloggi;
Nichelino:    ambito Pracavallo con n.287 alloggi;
Venaria:    ambito San Marchese con n.607 alloggi;
Chieri:    ambito Resistenza-Cervi con n.100 alloggi;
Ivrea:    ambito Bellavista con n.300 alloggi;
Pinerolo:    ambito Podgora con n.250 alloggi.

ART. 5
MODALITA’ DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati come segue:

- 30% dell’importo del contratto, in via anticipata, dietro presentazione di una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento dello studio di fattibilità;

- 40% dell’importo del contratto su presentazione di un documento iniziale contenente le proposte alle quali dare seguito sia in termini di localizzazione effettiva, sia in termini di impianto tecnologico, sia in termini di spesa e di analisi dei costi-benefici;

- 30% dell’importo del contratto a saldo, dietro presentazione del documento definitivo, previo rilascio da parte di questa Amministrazione regionale della certificazione di coerenza dello studio di cui all’art.12 del presente capitolato.

I pagamenti saranno effettuati previa presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore regionale dell’Edilizia e del Dirigente del Settore Programmazione e localizzazione risorse.

ART. 6
CRITERI DI SELEZIONE ED AGGIUDICAZIONE

La gara viene svolta tra i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti di qualificazione richiesti.

L’esame delle offerte viene demandato alla Commissione designata dall’Amministrazione aggiudicatrice.

L’incarico è affidato con le modalità previste dall’art. 23, lett. B, del Decreto Legislativo n. 157/1995 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli elementi di valutazione delle offerte sono i seguenti, applicati in ordine decrescente di importanza, in relazione agli obiettivi prima elencati:

A - criteri di selezione delle offerte

L’offerta deve indicare in maniera dettagliata i criteri e la metodologia che si intende seguire per l’esecuzione dello studio di fattibilità oggetto dell’incarico. L’offerta economicamente più vantaggiosa è valutata in base alla seguente procedura:

a) valutazione delle caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative indicate nella relazione di offerta, attribuendo a ciascuna un punteggio massimo di 50/100, sulla base dei criteri indicati nella successiva sezione;

b) viene poi valutata la qualificazione dei professionisti e dei loro collaboratori facenti parte del gruppo di lavoro, con l’assegnazione di un punteggio massimo di punti 30/100;

c) si procede quindi alla valutazione dei contenuti finanziari delle offerte, attribuendo a ciascuna un punteggio fino ad un massimo di 20/100, sulla base dei criteri indicati nella successiva sezione;

d) viene infine stilata una graduatoria delle offerte, definita sommando il punteggio delle valutazioni sopra indicate.

L’offerta che ottiene il punteggio più elevato è selezionata come economicamente più vantaggiosa.

B - valutazione dei contenuti tecnici ed economici delle offerte

a) il valore tecnico dell’offerta viene valutato sulla base dei contenuti tecnici e metodologici della proposta, la realizzabilità del progetto, la completezza, la coerenza con le esigenze conoscitive e tecniche dell’Amministrazione aggiudicatrice, la qualità dei contenuti tecnici e tecnologici, l’innovazione delle soluzioni adottate, la qualità della strumentazione tecnica, la qualificazione del personale appartenente al gruppo di lavoro per il quale si procede all’espletamento del servizio. In base a tali parametri sono assegnati massimo punti 50/100;

b) la qualificazione dello staff facente parte del gruppo di lavoro viene valutata sulla base dei curricula dei professionisti impegnati, con specifico riguardo all’esperienza maturata nella prestazione di servizi della stessa natura o comunque assimilabili a quello oggetto di affidamento e con specifico riguardo all’integrazione ed adeguatezza delle competenze presenti all’interno del gruppo di lavoro, in relazione al tema dello Studio di fattibilità da realizzare: sono assegnati massimo punti 30/100;

c) il contenuto economico dell’offerta viene valutato in base alla formula di cui all’allegato B, punto 1 del D.P.C.M. n.116 del 27. 2.1997 e cioè:

Di = Ri/Rmax

Ove:

Di è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al prezzo posto a base di gara;

Rmax è il ribasso percentuale massimo offerto.

Il punteggio attribuibile sarà dato dalla formula seguente:

P = Di x 20

Sono assegnati massimo punti 20/100.

ART. 7
TERMINI DI CONCLUSIONE

Lo studio di fattibilità deve essere completato, improrogabilmente, entro il 28 maggio 2001, secondo quanto disposto dal punto 2.3 della deliberazione CIPE 21.12.1999, n.228 e secondo le seguenti modalità:

- consegna di una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento dello studio di fattibilità entro 45 giorni dalla firma del contratto, in 8 copie e su floppy disk;

- entro 30 giorni dalla consegna dello schema di progetto, la Regione può formulare osservazioni e richiedere approfondimenti;

- consegna di un documento iniziale contenente le proposte alle quali dare seguito, entro il 1 marzo 2001;

- entro 30 giorni dalla consegna del documento su indicato, la Regione può formulare osservazioni e richiedere approfondimenti;

- consegna dello studio definitivo entro il 28 maggio 2001, in 8 copie e su floppy disk;

- entro 30 giorni dalla consegna della documentazione definitiva, l’Amministrazione appaltante procede al rilascio della certificazione di coerenza dello studio, ai sensi dell’art. 12 del presente Capitolato.

Ove necessario, può, in questa fase, essere richiesta documentazione aggiuntiva, approfondimenti ed integrazioni ai redattori dello studio.

La penale prevista per il mancato rispetto del termine di ultimazione viene fissata, per ogni giorno solare consecutivo di ritardo, nello 0,5% dell’importo dell’aggiudicazione ed è applicata nel limite massimo del 7,5% di detto importo.

ART. 8
CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il venire meno, a seguito dell’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione dello studio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’Amministrazione.

ART. 9
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Regione Piemonte si riserva in qualunque momento di verificare la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non adempia alle obbligazioni assunte nei tempi e secondo le modalità pattuite, il contratto si intende risolto, previa diffida formale ad adempiere nel termine perentorio di trenta giorni, salvo il diritto al risarcimento del danno (ex art. 1662 Codice civile).

La risoluzione sospende il pagamento delle prestazioni effettuate ma non ancora liquidate e legittima l’Amministrazione ad affidare in tutto o in parte il contratto ad altro soggetto idoneo.

ART. 10
RECESSO

L’Amministrazione aggiudicatrice può recedere dall’incarico conferito in qualsiasi momento. In caso di recesso, il soggetto aggiudicatario dell’appalto ha diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto, commisurato all’opera prestata, comprensiva delle spese sostenute. E’ escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo. Il pagamento di quanto previsto è effettuato dietro presentazione della fattura e di documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute.

ART. 11- SOSPENSIONE

L’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, per periodi non superiori a 270 giorni, previa comunicazione scritta allo stesso, salvo il pagamento di quanto dovuto per legge.

ART. 12
CERTIFICAZIONE DI COERENZA DEGLI STUDI

Entro 30 giorni dalla conclusione dello studio di fattibilità l’Amministrazione regionale produce una certificazione di Coerenza, a seguito della quale viene liquidata all’aggiudicatario l’ultima rata (30%) del corrispettivo, dietro presentazione di fattura.

La Certificazione di Coerenza verifica l’effettiva rispondenza tra lo studio di fattibilità e le caratteristiche prestazionali inserite nel capitolato d’oneri del contratto di affidamento. Ove necessario, in questa fase, può essere richiesta documentazione aggiuntiva, approfondimenti ed integrazioni ai redattori dello studio di fattibilità. In particolare, la Certificazione di Coerenza verifica, coerentemente con quanto previsto nell’indice dei requisiti minimi contenuto in allegato alla delibera CIPE 135/99:

a) la completezza e la qualità dello Studio;

b) l’attendibilità dei dati utilizzati;

c) la dimostrazione di raggiungere gli obiettivi perseguiti e la misurazione quantitativa degli stessi;

d) lo svolgimento delle verifiche di sostenibilità tecnico-territoriale, economico finanziaria e procedurale-amministrativa del progetto;

e) l’analisi di sensibilità dei dati progettuali e del loro impatto;

f) l’analisi del rischio relativo all’alternativa progettuale scelta;

g) l’analisi degli aspetti organizzativi, realizzativi e gestionali.

ART. 13
CAUZIONE DEFINITIVA

In caso di aggiudicazione, deve essere fornita cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, costituita secondo le forme e modalità di cui alla legge 10.6.1982, n. 348, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali a far data dalla stipulazione dell’incarico. Tale cauzione deve essere prodotta dal soggetto aggiudicatario ex post gara e prima della stipulazione della convenzione di incarico e deve contenere l’espressa esclusione della preventiva escussione ex art. 1944 c.c. e della decadenza ex art. 1957 c.c. e la clausola di operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente garantito. Per quanto concerne la cauzione definitiva, le firme dei funzionari rappresentanti l’azienda di credito o l’impresa di assicurazione, devono essere autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. Qualora l’aggiudicatario non ottemperi perfettamente a quanto sopra richiesto, o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, la Regione Piemonte revoca l’aggiudicazione per inadempimento e procede all’aggiudicazione del servizio al secondo concorrente in graduatoria, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni e di attuare le procedure previste dalla normativa vigente.

ART. 14
RISERVATEZZA

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

ART. 15
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia in merito alla presente procedura di evidenza pubblica ed all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

ART. 16
DIRETTIVE PER L’ESPLETAMENTO
DELL’INCARICO E CONTROLLO

L’aggiudicatario svolge la sua prestazione professionale avendo come riferimento ed unico interlocutore il Settore Programmazione e localizzazione delle risorse della Regione Piemonte, che per tutto ciò che concerne le problematiche inerenti l’aspetto tecnico dello studio di fattibilità, può avvalersi del gruppo di lavoro di cui all’art. 6, lettera A punto b.

Qualora la direttiva stabilita dal presente articolo non venga rispettata, verrà applicata una sanzione pari al 7% del valore economico della ricerca.

ART. 17
IMPEGNI DELLE PARTI

Il contratto prevede obbligatoriamente clausole in merito a quanto segue:

1) Proprietà dello studio di fattibilità

Lo studio realizzato è acquisito, in ciascuna delle sue fasi, in proprietà dalla Regione Piemonte. Pertanto il soggetto aggiudicatario non può utilizzare per sé né fornire a terzi i dati relativi all’attività oggetto del contratto né pubblicare totalmente o parzialmente i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione Piemonte;

2) Pubblicazione

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a collaborare con la Regione Piemonte alle attività di pubblicazione e divulgazione dei risultati dello studio effettuato;

3) Riservatezza

L’aggiudicatario si impegna a mantenere la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente fornitigli dall’amministrazione appaltante nonché sui risultati della valutazione dell’offerta;

4) Responsabilità

L’aggiudicatario si impegna a sollevare la Regione Piemonte da ogni responsabilità penale e civile verso terzi connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività. Nessun ulteriore onere può pertanto sorgere a carico della Regione Piemonte, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale;

5) Spese contrattuali

Le spese relative alla stipulazione ed alla registrazione del contratto nonché tasse e contributi che possono gravare sulla prestazione sono a carico dell’aggiudicatario.

ART. 18
DIVIETO DI CESSIONE DELL’INCARICO

La prestazione professionale richiesta deve essere eseguita direttamente dalla/e società o dal professionista/i che risponderanno al presente invito. E’ vietata la cessione, anche parziale, dell’incarico.

ART. 19
RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, per quanto compatibile, dalla vigente legislazione nazionale, regionale e dal Codice civile.