Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2000, n. 51 - 1214

Commercio su area pubblica. Indicazioni relative alle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante gi’ rilasciate all’entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114. Conversioni

A relazione dell’ Assessore Racchelli :

Il decreto legislativo 114/98, recante la riforma del commercio in attuazione delle leggi Bassanini, prevede la competenza regionale all’emanazione dei criteri nella materia del commercio su area pubblica con particolare riferimento:

1. alla programmazione ed all’individuazione delle aree da destinare all’esercizio del commercio su area pubblica in tutte le sue forme;

2. al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività nonché alle vicende giuridico amministrative variamente connesse all’andamento del comparto;

3. agli orari dell’attività.

In attuazione del decreto legislativo, la legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, recante “disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte ”, agli artt. 10 e 11, demanda le competenze di cui al precedente punto 1 al Consiglio regionale e quelle di cui ai punti 2 e 3 alla Giunta regionale.

In proposito il Consiglio regionale ha adottato in data 1 marzo 2000 apposita deliberazione n. 626-3799 recante “ indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica , in attuazione dell’art. 28 del d.lgs. 114/98 ”.

In ulteriore attuazione ed a completamento della riforma del comparto la Giunta regionale deve ancora approvare i suddetti criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative.

Fra le vicende giuridico amministrative oggetto dell’emanando atto della Giunta regionale, figurano le indicazioni relative alla conversione delle autorizzazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 114/98, alla luce della nuova normativa nazionale, con particolare riferimento alle competenze ed agli adempimenti comunali relativi alle autorizzazioni senza posto fisso, comunque già rilasciate in vigenza delle precedenti leggi 19 maggio1976 n. 398 e 28 marzo1991 n. 112 nonché all’ambito di operatività delle medesime.

In particolare dovranno essere fornite indicazioni operative afferenti i rapporti interregionali, per il caso delle autorizzazioni, già rilasciate all’interno di una regione, il cui titolare attuale sia residente in comune di altra regione.

Il d.lgs. 114/98 prevede che le autorizzazioni per il commercio su area pubblica senza posto fisso saranno rilasciate dal comune di residenza del richiedente, se persona fisica e di sede legale, nel caso trattasi di soggetto societario e nulla dispone in merito alla sorte delle autorizzazioni già esistenti, lasciando chiaramente intendere che dovranno essere le normative regionali a dettarne la disciplina.

Nella fase attuale è particolarmente ricorrente e, come tale, impone un immediato intervento risolutivo, la questione di quali adempimenti occorrano nel caso dell’autorizzazione già rilasciata fuori regione, il cui attuale titolare sia residente nell’ambito della Regione Piemonte.

In proposito è ormai prassi costante che le regioni, per lo più contermini alla regione Piemonte, sulla base delle nuove competenze fissate per il rilascio delle nuove autorizzazioni dal d.lgs.114/98 e tenuto conto di quanto previsto nelle rispettive norme regionali di attuazione, trasmettano gli atti ai comuni di questa regione, ritenendoli competenti, in quanto comuni di residenza attuale del titolare, per gli adempimenti connessi alla conversione delle autorizzazioni già da loro rilasciate.

Esiste fuori di ogni dubbio l’esigenza di provvedere a dare immediate indicazioni ai comuni regionali interessati dalle comunicazioni delle regioni limitrofe o, comunque delle regioni di provenienza di soggetti che risultino, a qualsiasi titolo, residenti all’interno dell’ambito territoriale del Piemonte, al fine di consentire loro di svolgere senza indugio l’attività legittimamente autorizzata, con le forme ed entro i limiti previsti dalla legge dello stato.

La regione di provenienza che trasmetta gli atti ai comuni della Regione Piemonte ha, evidentemente, declinato la propria competenza ad adempiere.

La declinatoria di competenza effettuata dalla regione di provenienza consente di superare le problematiche relative alla violazione del limite territoriale nei rapporti tra regioni diverse;

ritenuto di dover provvedere senza indugio, al fine di evitare, tra l’altro, la violazione degli art. 120 e 41 della costituzione, a fornire le suddette indicazioni operative che consentano all’operatore di esercitare legittimamente la sua attività.

dato atto che l’emanando strumento regionale di indirizzo è attualmente ancora in fase di consultazioni, secondo quanto previsto dalla citata L.R.28/99, preliminarmente alla sua approvazione da parte della Giunta regionale;

sulla base di quanto premesso ed in attesa dell’adozione dei criteri regionali previsti dall’art. 11 della L.R. 28/99

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di adottare le seguenti indicazioni provvisorie ai comuni del Piemonte, in merito alle conversioni delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante, già rilasciate ai sensi delle leggi 19 maggio 1976 n. 398 e 28 marzo 1991 n. 112, al di fuori dell’ambito regionale, il cui attuale titolare sia residente nel territorio della Regione Piemonte:

qualora la regione che ha rilasciato originariamente l’autorizzazione abbia declinato la propria competenza ad adempiere e, anche se non direttamente, ma a mezzo di Enti delegati, abbia trasmesso gli atti al comune del Piemonte di attuale residenza , per gli adempimenti inerenti la conversione, lo stesso Comune provvede:

1. a convocare il titolare attuale dell’autorizzazione, che dovrà presentarsi munito dell’originale del titolo;

2. ad apporre sull’autorizzazione esibita l’apposita dicitura “la presente autorizzazione assume la validità territoriale prevista dal d.lgs. 114/98", con l’indicazione del comune procedente e della data di apposizione dell’annotazione.

Le presenti indicazioni valgono fino all’entrata in vigore dei criteri regionali per la disciplina giuridico amministrativa del commercio su area pubblica, che saranno adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28.

(omissis)