Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2000, n. 51 - 1214
Commercio su area pubblica. Indicazioni relative alle autorizzazioni per
il commercio in forma itinerante gi rilasciate allentrata in vigore del
d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114. Conversioni
A relazione dell Assessore Racchelli :
Il decreto legislativo 114/98, recante la riforma del commercio in attuazione
delle leggi Bassanini, prevede la competenza regionale allemanazione dei
criteri nella materia del commercio su area pubblica con particolare riferimento:
1. alla programmazione ed allindividuazione delle aree da destinare allesercizio
del commercio su area pubblica in tutte le sue forme;
2. al rilascio delle autorizzazioni per lesercizio dellattività nonché
alle vicende giuridico amministrative variamente connesse allandamento
del comparto;
3. agli orari dellattività.
In attuazione del decreto legislativo, la legge regionale 12 novembre 1999
n. 28, recante disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in
Piemonte , agli artt. 10 e 11, demanda le competenze di cui al precedente
punto 1 al Consiglio regionale e quelle di cui ai punti 2 e 3 alla Giunta
regionale.
In proposito il Consiglio regionale ha adottato in data 1 marzo 2000 apposita
deliberazione n. 626-3799 recante indirizzi regionali per la programmazione
del commercio su area pubblica , in attuazione dellart. 28 del d.lgs.
114/98 .
In ulteriore attuazione ed a completamento della riforma del comparto la
Giunta regionale deve ancora approvare i suddetti criteri per la disciplina
delle vicende giuridico amministrative.
Fra le vicende giuridico amministrative oggetto dellemanando atto della
Giunta regionale, figurano le indicazioni relative alla conversione delle
autorizzazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs.
114/98, alla luce della nuova normativa nazionale, con particolare riferimento
alle competenze ed agli adempimenti comunali relativi alle autorizzazioni
senza posto fisso, comunque già rilasciate in vigenza delle precedenti
leggi 19 maggio1976 n. 398 e 28 marzo1991 n. 112 nonché allambito di operatività
delle medesime.
In particolare dovranno essere fornite indicazioni operative afferenti
i rapporti interregionali, per il caso delle autorizzazioni, già rilasciate
allinterno di una regione, il cui titolare attuale sia residente in comune
di altra regione.
Il d.lgs. 114/98 prevede che le autorizzazioni per il commercio su area
pubblica senza posto fisso saranno rilasciate dal comune di residenza del
richiedente, se persona fisica e di sede legale, nel caso trattasi di soggetto
societario e nulla dispone in merito alla sorte delle autorizzazioni già
esistenti, lasciando chiaramente intendere che dovranno essere le normative
regionali a dettarne la disciplina.
Nella fase attuale è particolarmente ricorrente e, come tale, impone un
immediato intervento risolutivo, la questione di quali adempimenti occorrano
nel caso dellautorizzazione già rilasciata fuori regione, il cui attuale
titolare sia residente nellambito della Regione Piemonte.
In proposito è ormai prassi costante che le regioni, per lo più contermini
alla regione Piemonte, sulla base delle nuove competenze fissate per il
rilascio delle nuove autorizzazioni dal d.lgs.114/98 e tenuto conto di
quanto previsto nelle rispettive norme regionali di attuazione, trasmettano
gli atti ai comuni di questa regione, ritenendoli competenti, in quanto
comuni di residenza attuale del titolare, per gli adempimenti connessi
alla conversione delle autorizzazioni già da loro rilasciate.
Esiste fuori di ogni dubbio lesigenza di provvedere a dare immediate indicazioni
ai comuni regionali interessati dalle comunicazioni delle regioni limitrofe
o, comunque delle regioni di provenienza di soggetti che risultino, a qualsiasi
titolo, residenti allinterno dellambito territoriale del Piemonte, al
fine di consentire loro di svolgere senza indugio lattività legittimamente
autorizzata, con le forme ed entro i limiti previsti dalla legge dello
stato.
La regione di provenienza che trasmetta gli atti ai comuni della Regione
Piemonte ha, evidentemente, declinato la propria competenza ad adempiere.
La declinatoria di competenza effettuata dalla regione di provenienza consente
di superare le problematiche relative alla violazione del limite territoriale
nei rapporti tra regioni diverse;
ritenuto di dover provvedere senza indugio, al fine di evitare, tra laltro,
la violazione degli art. 120 e 41 della costituzione, a fornire le suddette
indicazioni operative che consentano alloperatore di esercitare legittimamente
la sua attività.
dato atto che lemanando strumento regionale di indirizzo è attualmente
ancora in fase di consultazioni, secondo quanto previsto dalla citata L.R.28/99,
preliminarmente alla sua approvazione da parte della Giunta regionale;
sulla base di quanto premesso ed in attesa delladozione dei criteri regionali
previsti dallart. 11 della L.R. 28/99
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di adottare le seguenti indicazioni provvisorie ai comuni del Piemonte,
in merito alle conversioni delle autorizzazioni per il commercio su area
pubblica in forma itinerante, già rilasciate ai sensi delle leggi 19 maggio
1976 n. 398 e 28 marzo 1991 n. 112, al di fuori dellambito regionale,
il cui attuale titolare sia residente nel territorio della Regione Piemonte:
qualora la regione che ha rilasciato originariamente lautorizzazione abbia
declinato la propria competenza ad adempiere e, anche se non direttamente,
ma a mezzo di Enti delegati, abbia trasmesso gli atti al comune del Piemonte
di attuale residenza , per gli adempimenti inerenti la conversione, lo
stesso Comune provvede:
1. a convocare il titolare attuale dellautorizzazione, che dovrà presentarsi
munito delloriginale del titolo;
2. ad apporre sullautorizzazione esibita lapposita dicitura la presente
autorizzazione assume la validità territoriale prevista dal d.lgs. 114/98",
con lindicazione del comune procedente e della data di apposizione dellannotazione.
Le presenti indicazioni valgono fino allentrata in vigore dei criteri
regionali per la disciplina giuridico amministrativa del commercio su area
pubblica, che saranno adottati dalla Giunta regionale ai sensi dellart.
11 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28.
(omissis)