Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2000, n. 45 - 1208
Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per lesercizio dellattivita
di cui allart. 1, comma 2, b) della legge 28.3.1991, n. 112. Integrazione
della D.G.R. n. 26-1027 del 9/10/2000
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Nellambito delle procedure per il rilascio dei nulla osta per lesercizio
del commercio su aree pubbliche di cui allart. 1, comma 2, lett. B) della
legge 112/91 ad integrazione di quanto già stabilito nella D.G.R. n. 26-1027
del 9/10/2000, nei casi in cui due o più domande presentate da soggetti
che non abbiano ancora liscrizione al Registro Imprese rechino lo stesso
ordine cronologico di presentazione, la priorità nel rilascio del nulla
osta spetta a chi ha una maggiore anzianità di iscrizione al Registro esercenti
il commercio.
Qualora anche tale data dovesse coincidere, la priorità spetta a chi ha
una maggiore anzianità anagrafica ed in ultima analisi si osserverà lordine
alfabetico (cognome e nome in caso di ditta individuale o denominazione
in caso di società di persone).
Gli uffici regionali competenti dovranno pertanto, nellambito delle istanze
recanti la medesima data di presentazione , stabilire lordine di priorità
del rilascio dei relativi nulla osta verificando le condizioni sopra indicate.
In caso di fondata richiesta di riesame, presentata in tempo utile, per
linserimento nella graduatoria delle istanze ai fini dellemissione di
nulla osta regionale per il rilascio delle autorizzazioni in oggetto, riconducibili
alle motivazioni di cui in premessa, gli uffici regionali competenti ,
verificata la sussistenza dei requisiti, procederanno allintegrazione
della graduatoria ed alla convocazione degli interessati nel rispetto dellordine
di posizione, compatibilmente con lo stato di avanzamento delle procedure
stabilite.
Qualora in graduatoria vi siano nominativi che hanno presentato validamente
più di una domanda, il nulla osta non potrà essere rilasciato per le istanze
e per i posteggi reiterati.
(omissis)