Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2000, n. 45 - 1208

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attivita’ di cui all’art. 1, comma 2, b) della legge 28.3.1991, n. 112. Integrazione della D.G.R. n. 26-1027 del 9/10/2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Nell’ambito delle procedure per il rilascio dei nulla osta per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, lett. B) della legge 112/91 ad integrazione di quanto già stabilito nella D.G.R. n. 26-1027 del 9/10/2000, nei casi in cui due o più domande presentate da soggetti che non abbiano ancora l’iscrizione al Registro Imprese rechino lo stesso ordine cronologico di presentazione, la priorità nel rilascio del nulla osta spetta a chi ha una maggiore anzianità di iscrizione al Registro esercenti il commercio.

Qualora anche tale data dovesse coincidere, la priorità spetta a chi ha una maggiore anzianità anagrafica ed in ultima analisi si osserverà l’ordine alfabetico (cognome e nome in caso di ditta individuale o denominazione in caso di società di persone).

Gli uffici regionali competenti dovranno pertanto, nell’ambito delle istanze recanti la medesima data di presentazione , stabilire l’ordine di priorità del rilascio dei relativi nulla osta verificando le condizioni sopra indicate.

In caso di fondata richiesta di riesame, presentata in tempo utile, per l’inserimento nella graduatoria delle istanze ai fini dell’emissione di nulla osta regionale per il rilascio delle autorizzazioni in oggetto, riconducibili alle motivazioni di cui in premessa, gli uffici regionali competenti , verificata la sussistenza dei requisiti, procederanno all’integrazione della graduatoria ed alla convocazione degli interessati nel rispetto dell’ordine di posizione, compatibilmente con lo stato di avanzamento delle procedure stabilite.

Qualora in graduatoria vi siano nominativi che hanno presentato validamente più di una domanda, il nulla osta non potrà essere rilasciato per le istanze e per i posteggi reiterati.

(omissis)