Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000

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ANNUNCI

 

Comune di Moncalieri (Torino)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Comune - Autonomia e funzioni

Art. 2 Finalità del Comune

Art. 3 Identificazione del Comune - Stemma e gonfalone

Art. 4 Territorio e sede

Art. 5 Valorizzazione delle forme associative

Art. 6 Rapporti con altri Enti

Art. 7 Rapporti tra Enti nello spirito comunitario europeo ed internazionale

Art. 8 Festività locali

Art. 9 Tutela del patrimonio ambientale, architettonico ed artistico

Art. 10 Promozione di attività e servizi

Art. 11 Pari opportunità

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I -

Organi Istituzionali

Art. 12

Organi

Capo II Il Consiglio comunale

Art. 13 Composizione, elezione, durata e scioglimento del Consiglio

Art. 14 I Consiglieri

Art. 15 Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale Modalità di elezione

Art. 16 Competenza del Presidente del Consiglio comunale

Art. 17 Competenza del Vice Presidente del Consiglio comunale

Art. 18 Organizzazione del Consiglio

Art. 19 Gruppi consiliari

Art. 20 Conferenza capigruppo

Art. 21 Commissioni consiliari permanenti

Art. 22 Commissioni consiliari speciali - Commissioni consiliari d’indagine

Art. 23

Art. 24 Commissione consiliare di controllo e garanzia

Commissione consultiva per le nomine

Art. 25 Comitato pari opportunità

Art. 26 Competenza del Consiglio

Art. 27 Convocazione del Consiglio

Art. 28 Presidenza e svolgimento delle sedute consiliari

Art. 29 Votazioni

Art. 30 Verbalizzazione

Art. 31 Pubblicazione e controllo delle deliberazioni

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32 Competenze della Giunta

Art. 33 Composizione e funzionamento della Giunta

Art. 34 Nomina e durata in carica della Giunta

Art. 35 Funzioni degli Assessori

Art. 36

Cessazione dalla carica dei singoli componenti della Giunta comunale

Art. 37 Incompatibilità tra i Consiglieri comunali e Assessori

Art. 38 Presidenza, svolgimento e sede delle sedute della Giunta

Art. 39 Deliberazioni della Giunta comunale

Art. 40 Verbalizzazione

CAPO IV IL SINDACO

Art. 41 Sindaco organo istituzionale

Art. 42 Competenze del Sindaco

Art. 43 Sindaco Ufficiale di Governo

Art. 44 Delegazioni del Sindaco

Art. 45 Cessazione dalla carica

TITOLO III PARTECIPAZIONE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 46 Partecipazione dei cittadini

Art. 47 Accesso agli atti

Art. 48 Informazione

Art. 49 Accesso ai servizi

Art. 50 Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 51 Autocertificazione

Art. 52 Consultazione popolare

Art. 53 Petizioni

Art. 54 Istanze e proposte

Art. 55 Referendum consultivo

Art. 56 Comitato Promotore

Art. 57 Ammissibilità del referendum - raccolta delle sottoscrizioni

Art. 58 Parere di ammissibilità

Art. 59 Modalità di svolgimento del referendum

Art. 60 Effetti del referendum

Art. 61 Consulte e associazioni

CAPO II DIFENSORE CIVICO

Art. 62 Istituzione

Art. 63 Elezione

Art. 64 Ineleggibilità e incompatibilità

Art. 65 Decadenza

Art. 66 Poteri e modalità di intervento

Art. 67 Rapporti con il Consiglio comunale

Art. 68 Organizzazione dell’ufficio

Art. 69 Indennità di carica

TITOLO IV PERSONALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 70 Principi e criteri direttivi

Art. 71 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 72 Direttore generale

Art. 73 Segretario generale

Art. 74

Art. 75 Vicesegretario generale

Funzioni dirigenziali

Art. 76 Incarico e revoca delle funzioni dirigenziali

Art. 77 Determinazioni dirigenziali

Art. 78 Conferenza dei dirigenti

CAPO II RESPONSABILITA’

Art. 79 Responsabilità disciplinare

Art. 80 Responsabilità verso il Comune

Art. 81 Responsabilità verso terzi

Art. 82 Responsabilità del personale contabile

Art. 83 Responsabilità degli estensori dei pareri nelle deliberazioni

Art. 84 Responsabilità sulle procedure attuative delle deliberazioni

TITOLO V ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

CAPO I SERVIZI PUBBLICI

Art. 85 Servizi pubblici comunali

Art. 86 Gestione dei servizi pubblici

Art. 87 Aziende speciali ed istituzioni

Art. 88 Società per azioni a capitale misto

CAPO II COOPERAZIONE FRA ENTI PER FUNZIONI E SERVIZI

Art. 89 Convenzioni

Art. 90 Consorzi

Art. 91 Accordi di programma

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Art. 92 Ordinamento e attività finanziaria

Art. 93 Beni comunali

Art. 94 Bilancio di Previsione

Art. 95 Rendiconto di gestione

Art. 96 Revisione economico finanziaria

Art. 97 Controllo della gestione

TITOLO VII ATTIVITA’ NORMATIVA DEL COMUNE

Art. 98 Potestà regolamentare

Art. 99 Revisione dello Statuto

Art. 100 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 101 Disciplina transitoria

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Il Comune - Autonomia e funzioni

1. Il Comune di Moncalieri è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla legge vigente e dal presente Statuto: esso raccoglie la continuità storica del libero Comune di Testona e riconosce il decreto di Carlo Emanuele I° - duca di Savoia (dell’anno 1619) che lo fregia del titolo di Città.

2. Il Comune con i propri organi rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nello spirito della Costituzione italiana e della Carta Europea delle Autonomie locali.

Art. 2
Finalità del Comune

1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:

a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;

b) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all’istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;

c) realizzare un equilibrato sviluppo economico della Città;

d) promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone disabili ad una città accessibile e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l’integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;

e) tutelare la famiglia riconoscendone il ruolo sociale;

f) agire attivamente per garantire pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne e per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali;

g) tutelare l’ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura e gli animali;

h) valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della Città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina;

i) valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l’autonomia, e stimolare l’iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l’associazionismo.

Art. 3
Identificazione del Comune
Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e sul sigillo, è identificato come “Città di Moncalieri” e con lo stemma già in uso dal 1688 così rappresentato: scudo di rosso alla croce d’argento, con bordura oro e azzurro, sormontato dal monogramma “M” in rosso - alla base due fronde simmetriche (quercia - alloro) annodate con nastro rosso. Lo scudo è inoltre sormontato da una corona marchionale, sostenuta da due leoni nascenti in nero linguati in rosso.

2. Nelle cerimonie e pubbliche manifestazioni il gonfalone (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18.3.1971 - “Drappo di bianco riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in oro: Città di Moncalieri. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo con burlette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d’oro” -) è portato da personale comunale ed affiancato da una scorta d’onore: esso è accompagnato da un rappresentante dell’Amministrazione comunale.

3. E’ consentito l’uso e la riproduzione dello stemma comunale, per soli fini istituzionali, secondo le modalità disciplinate nel regolamento.

Art. 4
Territorio e sede

1. Il territorio comunale, che si estende per 47 Kmq. confina con i comuni di Torino, Nichelino, Vinovo, La Loggia, Cambiano, Villastellone, Trofarello, Pecetto, Santena, Carignano.

2. La sede comunale è nel Palazzo Civico dove si svolgono le adunanze degli organi elettivi e collegiali: in essa trovano posto gli uffici amministrativi e la sede degli amministratori. Gli organi suddetti, per motivate esigenze, possono riunirsi in luoghi diversi dalla sede prevista dal presente Statuto, osservato apposito regolamento.

3. Le denominazioni di borgate o di frazioni che da sempre, hanno una continuità storica non sono modificabili. Le denominazioni di nuove individuazioni sono deliberate dal Consiglio comunale previa consultazione popolare degli abitanti interessati.

Art. 5
Valorizzazione delle forme associative

1. Il Comune riconosce l’attività delle associazioni e la cooperazione tra cittadini operanti sul proprio territorio a tutela di interessi diffusi o portatori di valori storici, culturali, economici, sociali, sportivi, ecologici ed ambientali, nonché l’attività delle associazioni di tutela dei diritti degli animali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione dei suddetti organismi alla vita amministrativa del Comune attraverso apporti consultivi che potranno essere richiesti, l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione od osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione di problemi amministrativi e sociali.

3. Il Comune, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, interviene con un piano di concessione di contributi ed aiuti finanziari a sostegno delle iniziative promosse da enti o associazioni, predeterminandone modi e forme in apposito regolamento.

Art. 6
Rapporti con altri Enti

1. Nell’ambito delle competenze riconosciute dalle leggi statali e regionali e nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune collabora con i Comuni compresi nell’Area Metropolitana e con tutti gli altri Enti Locali per riconosciute, motivate e determinate occasioni nello spirito che tende a fornire il migliore risultato economico, finanziario ed amministrativo.

Art. 7
Rapporti tra Enti nello spirito comunitario
europeo ed internazionale

1. Il Comune, volendo contribuire alla costruzione di un vivo spirito europeo nell’ambito delle proprie funzioni conformemente ai principi espressi dalla Carta Europea dell’Autonomia locale, conferma i legami di collaborazione economica, sociale e culturale con i comuni gemellati di Argiroupoli (atto in data 12.5.1989) e di Baden-Baden (atto in data 14.5.1990).

2. In collaborazione con le rappresentanze della Comunità Europea in Italia e con le associazioni europeistiche, il Comune favorisce particolarmente le iniziative imprenditoriali e giovanili, promuove forme di cooperazione che possano aumentare le coscienze europee e gli interscambi economici utili ai fini dello sviluppo della propria comunità.

3. Per favorire, altresì, un concreto spirito di pace il Comune pone in essere ogni iniziativa volta a sviluppare i rapporti di solidarietà e collaborazione fra tutti i popoli ed i paesi con particolare riferimento ai popoli e i paesi d’Europa e a quelli che si affacciano nel bacino mediterraneo.

Art. 8
Festività locali

1. Il Comune, nell’ambito del calendario civile, riconosce come “festa del Santo Patrono” il 15 luglio, ricorrenza liturgica del Beato Bernardo di Baden, già dichiarato Patrono principale di Moncalieri nell’anno 1728.

Art. 9
Tutela del patrimonio ambientale, architettonico
ed artistico

1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Comune promuove ed attiva un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo pianificato, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private; promuove la salvaguardia del territorio, con particolare riguardo alla zona collinare e fluviale, con una politica ecologica volta a prevenire ed a eliminare le fonti di inquinamento e tesa ad assicurare una migliore qualità della vita; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico ed architettonico.

Art. 10
Promozione di attività e servizi

1. Il Comune favorisce lo sviluppo delle attività produttive, promuove l’organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale anche ai fini di tutela del consumatore, agevola lo sviluppo della cooperazione, promuove il godimento dei servizi sociali, con particolare riguardo alla salute, alle fasce deboli, all’assistenza, all’abitazione, all’istruzione, ai trasporti, alle attività sportive, ricreative e culturali.

Art. 11
Pari Opportunità

1. Il Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni, garantisce attivamente le pari opportunità di vita e di lavoro alle donne e agli uomini finalizzando a tale obiettivo la propria azione nel campo dei servizi, della tutela del lavoro, dell’iniziativa economica, dell’uso del territorio, della regolazione dei tempi e degli orari.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13
Composizione, elezione, durata e scioglimento
del Consiglio

1. La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

Art. 14
I Consiglieri

1. I diritti ed i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. In particolare, i Consiglieri hanno diritto di ottenere sollecitamente dai responsabili degli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie, le informazioni e copia degli atti in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato.

3. I Consiglieri sono tenuti a mantenere il segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.

4. I Consiglieri hanno altresì diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, di interrogazione, di mozione e di ottenere informazioni sulle attività della Giunta, del Sindaco e dell’apparato amministrativo, nonché di sindacato ispettivo nei confronti della Giunta e del Sindaco.

5. Le interrogazioni e le altre istanze di sindacato ispettivo dei Consiglieri vengono indirizzate al Sindaco e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio e devono ottenere risposta o essere evase nel termine di legge o, in mancanza, in trenta giorni dal ricevimento.

6. In casi eccezionali l’interrogazione può essere dal Consiglio trasformata in interpellanza.

7. E’ dovere dei Consiglieri comunali partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

8. Ogni Consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza sia trasformato in una indennità di funzione, determinata in via generale da apposito atto deliberativo dell’organo competente, nell’ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia e senza oneri aggiuntivi per il Comune. Il regolamento del Consiglio Comunale definisce l’entità delle indennità in forma percentuale e le modalità per l’applicazione di riduzione delle stesse in caso di assenza ingiustificata dalle sedute degli organi collegiali.

9. La mancata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo espresso al Presidente del Consiglio comunale, comporta la decadenza dalla carica; la dichiarazione di decadenza non può essere pronunziata dal Consiglio comunale prima che siano decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato della relativa proposta. Il Consigliere ha diritto di far valere eventuali cause giustificative entro la data fissata per la seduta consiliare che dovrà pronunciarsi sulla proposta di decadenza.

10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

11. E’ Consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, risultante dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati Sindaci eletti Consiglieri.

Art. 15
Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale

Modalità di elezione

1. Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta riservata alla convalida degli eletti, procede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vice Presidente.

2. L’elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

3. L’elezione del Vice Presidente avviene nella stessa seduta successivamente all’elezione del Presidente con le medesime modalità indicate al precedente comma 2.

4. Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente devono complessivamente garantire la rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare.

Art. 16
Competenza del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal regolamento; assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

2. Il Presidente riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio comunale e provvede a inserirli nell’ordine del giorno del Consiglio nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

3. Il Presidente riceve copia delle interrogazioni inviate al Sindaco e verifica che alle stesse sia data risposta, scritta laddove richiesto, nei termini di legge o di Statuto; a tale scopo copia delle risposte inviate dal Sindaco o dagli Assessori all’interrogante viene inviata per conoscenza all’Ufficio del Presidente del Consiglio comunale; decorso il termine senza che all’interrogazione sia stata data risposta il Presidente la iscrive all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile nei modi previsti dal regolamento.

4. Spetta al Presidente far osservare le disposizioni relative ai gruppi consiliari, nonché garantire il coordinato funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

5. Il Presidente può partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti.

6. Il Presidente convoca la conferenza capigruppo ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o tanti capigruppo da rappresentare almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

7. Il Presidente del Consiglio di sua iniziativa o quando gliene facciano richiesta quattro capigruppo può convocare il Collegio dei revisori dei conti disponendone l’audizione per chiarimenti e pareri; i revisori possono inoltre essere invitati dal Presidente ad assistere alle sedute del Consiglio comunale quando gliene sia fatta motivata richiesta da almeno quattro capigruppo.

8. L’Ufficio del Presidente del Consiglio e la sua struttura di segreteria hanno sede nel Palazzo comunale.

Art. 17
Competenza del Vice Presidente
del Consiglio comunale

1. Il Vice Presidente esercita le seguenti funzioni:

* sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;

* prende parte alla Conferenza Capigruppo;

* può partecipare ai lavori delle commissioni consiliari;

* è informato dal Presidente sulle iniziative da assumersi relative all’Ufficio e riceve dal medesimo copia della documentazione relativa;

* può essere delegato, in sostituzione del Presidente, a rappresentare la Città.

2. Il Vice Presidente nell’esercizio della sua funzione fa riferimento alla struttura di segreteria del Presidente.

Art. 18
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento consiliare.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, adeguati strumenti per l’esercizio della loro attività.

3. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta. Con la stessa procedura il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento.

4. Nel Consiglio sono istituite le commissioni, i gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo.

Art. l9
Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due Consiglieri.

3 I Consiglieri che non possano costituire un gruppo o non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto.

4. Un gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere, purché questi sia l’unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

5. Ciascun gruppo elegge un capogruppo in una riunione appositamente convocata e lo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio comunale; in mancanza della comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere anziano dello stesso gruppo.

Art. 20
Conferenza capigruppo

1. I capigruppo si riuniscono in una conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale per concorrere alla programmazione dei lavori del Consiglio ed esercitare le ulteriori funzioni indicate dal regolamento.

2. I capigruppo possono sollecitare la convocazione delle commissioni consiliari permanenti come da regolamento.

Art. 21
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio costituisce commissioni consiliari permanenti che hanno il compito di:

a) istruire gli atti deliberativi del Consiglio;

b) svolgere attività conoscitive su temi di interesse comunale;

c) esaminare le proposte di deliberazione presentate al Consiglio dalla Giunta nei modi e con le eventuali eccezioni stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina la presidenza, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, la pubblicizzazione delle adunanze delle commissioni consiliari permanenti nel rispetto dei seguenti principi:

a) tutte le commissioni devono essere composte in modo tale da rispettare la proporzione fra i vari gruppi presenti in Consiglio; il rispetto del criterio proporzionale viene conseguito attraverso il voto plurimo:

b) i Consiglieri membri di una commissione, in caso di assenza o impedimento temporaneo, possono farsi sostituire da altri Consiglieri del loro medesimo gruppo e in tal caso il sostituto gode degli stessi diritti del Consigliere titolare;

c) ogni gruppo consiliare può nominare, in aggiunta ai Consiglieri, un massimo di due tecnici o esperti esterni, non Consiglieri comunali, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità necessari per ricoprire la carica di Consigliere comunale;

d) l’Assessore competente per materia è membro di diritto della commissione, ma non può assumerne la presidenza ed è privo di diritto di voto;

e) l’Assessore può farsi assistere da personale interno e da tecnici ed esperti esterni, non Consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità necessari per ricoprire la carica di Consigliere comunale;

f) i tecnici ed esperti esterni non Consiglieri, nominati dai gruppi o dall’Assessore, partecipano ai lavori della commissione con diritto di parola, ma non di voto;

g) le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi eccezionali espressamente previsti dal regolamento.

3. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri, possono promuovere la consultazione dei soggetti interessati, tenere udienze conoscitive, chiedere l’intervento di tecnici esterni al Comune, invitare alle adunanze il Sindaco e gli Assessori ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni; possono altresì invitare i dirigenti e i titolari degli uffici comunali e gli amministratori di Enti, Aziende e Società e dei concessionari dei servizi comunali. I soggetti invitati sono tenuti a intervenire.

4. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori quando questi ne facciano richiesta.

Art. 22
Commissioni consiliari speciali
Commissioni consiliari d’indagine

1. Le commissioni speciali sono istituite per compiti specifici di volta in volta individuati e deliberati dal Consiglio.

2. Le commissioni d’indagine sono istituite di volta in volta dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, in relazione a specifiche esigenze di indagine e sindacato ispettivo sull’operato degli amministratori e del personale comunale.

3. Le commissioni speciali devono rispettare, mediante l’attribuzione di voto plurimo, la proporzione dei gruppi presenti in Consiglio.

4. Le commissioni d’indagine sono costituite di norma da un Commissario per ciascun gruppo consiliare. In nessun caso può farne parte chi sia indagato. Ad ogni Commissario è attribuito un solo voto.

5. Delle commissioni speciali e d’indagine possono far parte esclusivamente Consiglieri comunali.

6. Le sedute non sono pubbliche, ma le commissioni possono disporre audizioni dei soggetti interessati e di soggetti esterni al Comune quando ciò appaia necessario all’espletamento del compito istituzionalmente loro affidato. In ogni caso alle commissioni d’indagine ed alle commissioni speciali sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà di cui al precedente art. 21 c. 3.

7. Le commissioni d’indagine devono sempre sentire i soggetti indagati ed acquisire agli atti le loro eventuali discolpe.

8. Il regolamento disciplina la presidenza, il numero, la composizione, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni speciali e delle commissioni d’indagine; le commissioni di indagine dovranno essere presiedute da rappresentanti dei gruppi di opposizione consiliare.

Art. 23
Commissione Consiliare di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione potrà istituire una commissione consiliare di controllo e di garanzia.

2. La commissione di controllo e di garanzia esamina l’azione degli organi dell’Amministrazione al fine di verificarne la corrispondenza ai programmi amministrativi ed agli indirizzi e criteri deliberati dal Consiglio.

3. Il regolamento disciplina la composizione, l’organizzazione ed il funzionamento della commissione. In ogni caso potranno farne parte i soli Consiglieri comunali con esclusione di tecnici ed esperti esterni.

4. La presidenza della commissione è assegnata ad un rappresentante dei gruppi di opposizione consiliare.

5. La Commissione relaziona al Sindaco ed al Presidente del Consiglio sul risultato dell’attività svolta.

Art. 24
Commissione consultiva per le nomine

1. E’ istituita la commissione consultiva per le nomine di competenza consiliare. La stessa è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale e ne fanno parte i capigruppo o loro delegati.

2. La commissione propone al Consiglio le nomine per gli Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso riservate per legge.

3. Per le nomine di sua competenza il Sindaco consulta e dispone l’audizione della commissione consultiva per le nomine, alla quale comunque verrà data notizia delle nomine effettuate. In ogni caso per le nomine di sua competenza il Sindaco dovrà attenersi agli indirizzi generali definiti dal Consiglio comunale ai sensi di legge.

4. In tutte le nomine di competenza comunale dovranno essere rispettati verificabili criteri di competenza e dovrà essere garantita un’equa rappresentanza dei sessi.

Art. 25
Comitato pari opportunità

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini è istituito il Comitato pari opportunità.

2. I criteri per la composizione del Comitato vengono determinati dal Consiglio con apposito atto deliberativo.

Art. 26
Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo politico amministrativo del Comune; esercita il controllo sulla gestione di tale indirizzo nonché sulla gestione delle aziende e degli enti dipendenti. Adotta, inoltre, gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il Consiglio, oltre ad adottare gli atti fondamentali di indirizzo, approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, in relazione all’azione comunale.

3. L’attività di controllo del Consiglio si svolge anche tramite le commissioni e per iniziativa di singoli Consiglieri.

4. La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri deve essere data in forma scritta, salvo, in via alternativa, espressa richiesta di risposta in aula secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 27
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. L’avviso, con l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri al domicilio eletto nel territorio comunale almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta. Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che l’avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima.

3. Il Presidente del Consiglio comunale riunisce il Consiglio di propria iniziativa ovvero quando lo richieda il Sindaco o un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune: in questi casi la seduta deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta e le materie richieste devono essere inserite nel relativo ordine del giorno.

4. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco, è presieduta dal Consigliere anziano fino all’elezione del Presidente dell’Assemblea e prosegue sotto la presidenza di quest’ultimo per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la presentazione da parte del Sindaco e la discussione delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 28
Presidenza e svolgimento delle sedute consiliari

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio comunale, o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 17.

2. Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investito del potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

3. In particolare, il Presidente, qualora ritenga essersi verificato qualche motivo di impedimento o di turbativa che ne renda impossibile la prosecuzione, ha facoltà di sospendere e/o sciogliere l’adunanza; in caso di scioglimento ne fa processo verbale da trasmettere al Prefetto il giorno successivo; ha facoltà, inoltre, di ordinare la espulsione di chiunque del pubblico sia causa di disordine.

4. L’adunanza consiliare dichiarata sciolta dal Presidente non può essere proseguita.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su questioni concernenti persone.

6. Il Consiglio è validamente riunito con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Art. 29
Votazioni

1. Il Consiglio delibera di regola con la maggioranza assoluta dei votanti ed esclusivamente su argomenti iscritti all’ordine del giorno.

2. Nelle nomine di competenza consiliare, ove la legge, gli Statuti o il regolamento prevedano la rappresentanza della minoranza sono proclamati eletti, nel numero ad esse spettanti, i designati delle minoranze che, nella votazione di cui al precedente comma, abbiano riportato il maggior numero di voti.

3. I Consiglieri debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.

4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione sono computati al fine del conseguimento del numero legale.

5. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi, rese per alzata di mano ovvero, ad iniziativa del Sindaco o del Presidente del Consiglio o a richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, per appello nominale. Potranno altresì essere inseriti sistemi elettronici per l’espressione ed il computo dei voti.

6. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

7. Nelle votazioni rese a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

8. Nel caso di parità di voti, ovvero in qualsiasi caso di incertezza sul numero dei votanti e/o sull’esito della votazione, per chiarire la precisa volontà del consesso deliberante, il Presidente del Consiglio comunale può ripetere la votazione nella stessa seduta o in seduta successiva.

9. L’esito delle votazioni viene riconosciuto e proclamato dal Presidente nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 30
Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, che sottoscrive insieme al Presidente dell’adunanza.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 31
Pubblicazione e controllo delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale, sottoscritte dal Segretario e dal Presidente, sono pubblicate e sottoposte al controllo nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32
Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; essa opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta provvede:

a) a compiere tutti gli atti di amministrazione del Comune, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario generale, del direttore generale e dei funzionari dirigenti, secondo quanto attribuito a tali organi dalla legge e dal presente Statuto;

b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;

c) ad adottare eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

d) a riferire al Consiglio, mediante relazione sulla base del documento programmatico, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo dal Consiglio stesso, sulla propria attività;

e) ad adottare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel quadro delle norme vigenti e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 33
Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero compreso tra sei e dieci Assessori, dei quali uno ha funzioni di vicesindaco, tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art. 27 della legge 81/93.

2. Nella composizione della Giunta si deve tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

3. Il Sindaco, tenuto conto di quanto previsto al precedente comma, determina in concreto il numero dei componenti della Giunta all’inizio del suo mandato sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative che comunica al Consiglio Comunale ai sensi del precedente art. 27 c. 4; il Sindaco potrà variare il numero dei componenti della Giunta anche nel corso del suo mandato sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative che dovrà tempestivamente comunicare al Consiglio Comunale.

4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio non concorrendo a determinare il numero legale e senza diritto di voto.

5. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.

6. La Giunta provvede con propria deliberazione a disciplinare ogni aspetto del proprio funzionamento non contemplato dallo Statuto.

7. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

8. Le adunanze non sono pubbliche.

9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con voto palese, salvo quelle concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

10. Le deliberazioni vengono trasmesse in elenco ai capigruppo.

Art. 34
Nomina e durata in carica della Giunta

1. La nomina della Giunta è disciplinata dalla legge.

2. Il Sindaco nomina fra i componenti della Giunta il vicesindaco.

3. La durata in carica della Giunta comunale, la sua decadenza e la sua cessazione sono regolate dalla legge.

Art. 35
Funzioni degli Assessori

1. Gli Assessori svolgono funzioni deliberative in sede collegiale ed un ruolo di indirizzo e di controllo nell’attività amministrativa loro delegata dal Sindaco.

Art. 36
Cessazione dalla carica dei singoli componenti della
Giunta comunale

1. I singoli componenti cessano dalla carica per: dimissioni, revoca, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

2. La cessazione e l’impedimento temporaneo di singoli Assessori sono comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

3. In caso di sospensione di un Assessore adottata ai sensi della legge 18.1.1992, n. 16, il Sindaco, avuta notizia del provvedimento di sospensione, può provvedere alla temporanea sostituzione affidando la supplenza ad un nuovo Assessore appositamente nominato ovvero ad un Assessore già in carica; può altresì esercitare direttamente le competenze già delegate.

4. Le dimissioni degli Assessori, indirizzate al Sindaco, producono effetto dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune, e da tale data non possono essere ritirate.

5. Le altre ipotesi di cessazione hanno effetto dal provvedimento costitutivo o accertativo.

6. Nel caso di cessazione dall’ufficio dei singoli Assessori si provvede alla sostituzione con provvedimento del Sindaco, da comunicare tempestivamente al Consiglio e al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 37
Incompatibilità tra Consiglieri
comunali e Assessori

1. L’incompatibilità tra Consiglieri comunali e Assessori è disciplinata dalla legge.

Art. 38
Presidenza, svolgimento e sede
delle sedute della Giunta

1. Le sedute della Giunta comunale si svolgono di norma nella sede del Comune, oppure, in via eccezionale, in altro luogo all’interno del territorio comunale.

2. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta, definisce gli argomenti posti all’ordine del giorno, dirige e coordina l’attività, assicurando l’unità dell’indirizzo politico amministrativo e la collegialità delle relative decisioni.

Art. 39
Deliberazioni della Giunta comunale

1. La Giunta comunale delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. La Giunta, in caso d’urgenza e sotto la propria responsabilità, può adottare deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio comunale entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

3. Ove il Consiglio comunale neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, la Giunta stessa o il Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve recare i pareri e le attestazioni previsti dalla legge.

5. I pareri negativi, espressi da uno o più dei soggetti competenti al rilascio, non impediscono l’adozione della deliberazione, purché siano motivate le ragioni che inducono al contrario avviso la Giunta, che si assume l’intera responsabilità dell’atto.

6. Delle deliberazioni della Giunta, assunte nonostante i predetti pareri negativi, deve darsi immediata comunicazione al collegio dei revisori dei conti.

7. Le deliberazioni, sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario, sono pubblicate e sottoposte al controllo eventuale nei modi e con le forme stabilite dalla legge.

Art. 40
Verbalizzazione

1. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta comunale, dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale, ove richiesto.

2. I verbali, sottoscritti dal Segretario generale e dal Presidente, sono conservati presso gli uffici di segreteria, unitamente agli estremi di esecutività ed alle eventuali ordinanze di annullamento da parte del Comitato Regionale di Controllo; queste ultime dovranno essere tempestivamente segnalate ai capigruppo.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 41
Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’Ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio comunale, con le modalità previste dalla legge.

3. Il Sindaco è membro del Consiglio comunale e dura in carica per il periodo previsto dalla legge.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

6. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco si applicano le disposizioni di legge.

Art. 42
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo espresso dal Consiglio comunale, promuove e coordina l’attività della Giunta ed esercita le funzioni assegnategli dalla legge.

2. Il Sindaco quale capo dell’Amministrazione:

a) ha la rappresentanza generale dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, previa deliberazione della Giunta comunale;

b) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e dall’art. 24 del presente Statuto.

c) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

d) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) convoca i comizi per i referendum consultivi.

f) nomina il Direttore generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3. Il Sindaco quale capo dell’amministrazione con attribuzioni di sovrintendenza e di organizzazione:

a) dirige e coordina l’attività politico-amministrativa del Comune;

b) emette ordinanze nei casi previsti dalle leggi;

c) vigila affinché uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

d) convoca e presiede periodicamente, in apposite conferenze interne di servizio, gli Assessori, il Direttore generale, il Segretario generale, i responsabili dei servizi per la verifica dello stato di attuazione del documento programmatico e dei piani di indirizzo approvati dal Consiglio comunale;

e) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

f) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

g) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

h) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

i) costituisce gruppi di lavoro su questioni concernenti più settori, stabilendone lo scopo, i tempi, i partecipanti, il responsabile del coordinamento;

l) dispone la convocazione della Giunta per l’esame delle proposte sue e di ciascun Assessore;

m) impartisce direttive, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale; vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi.

Art. 43
Sindaco ufficiale di Governo

1. L’esercizio delle attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo è disciplinato dalla legge.

Art. 44
Delegazioni del Sindaco

1. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco, assente o impedito, nell’esercizio di tutte le sue competenze.

2. Il vicesindaco, quando sostituisce il Sindaco, nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge, si fregia del distintivo richiamato dall’art. 36, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, possibilmente individuate sulla base della struttura organizzativa del Comune.

4. Nelle materie delegate gli Assessori presentano alla Giunta proposte di deliberazione.

5. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco si uniforma al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

6. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

7. Le delegazioni e le eventuali modificazioni devono risultare da atto scritto e vanno comunicate al Consiglio e al Prefetto.

8. L’Assessore non può essere sostituito da altro Assessore nell’esercizio delle funzioni a lui delegate.

9. Il conferimento della delega non fa venir meno i poteri del Sindaco nelle materie delegate.

Art. 45
Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 46
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove e garantisce l’effettiva collaborazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione locale nelle forme stabilite dalla legge e con le modalità disciplinate dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Tenuto conto delle funzioni e dei servizi di competenza del Comune, la partecipazione è assicurata mediante:

a) l’accesso agli atti, alle informazioni ed ai servizi;

b) la partecipazione al procedimento amministrativo;

c) la consultazione popolare;

d) la presentazione di petizioni, proposte e istanze;

e) il referendum consultivo;

f) le consulte.

Art. 47
Accesso agli atti

1. Al fine di garantire la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è previsto il diritto d’accesso ai documenti amministrativi ai sensi delle leggi e del regolamento vigenti.

2. Il regolamento stabilisce le modalità dell’accesso agli atti amministrativi; disciplina l’esame ed il rilascio di copie e stabilisce le relative norme organizzative.

3. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione per l’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi o l’esito di pratiche in corso.

Art. 48
Informazione

1. Il Comune può utilizzare ogni mezzo di comunicazione idoneo ad informare i cittadini delle iniziative e dei servizi comunali.

2. Le attività di informazione sono controllate da una commissione nella quale è garantito il ruolo della minoranza.

3. Il Comune può dotarsi di un bollettino ufficiale: i contenuti, la periodicità e le modalità di diffusione sono stabiliti dal regolamento.

4 Il Comune istituisce un apposito ufficio relazioni con il pubblico e rende razionale ed agevole la consultazione dell’albo pretorio.

5. Il Comune istituisce sul territorio, preferibilmente utilizzando gli stabili comunali esistenti, punti decentrati di informazione attraverso i quali i cittadini possano comunicare all’amministrazione osservazioni, suggerimenti e problemi riscontrati nelle materie di competenza comunale.

6. Le informazioni cosi raccolte verranno trattate dall’ufficio relazioni con il pubblico di cui al precedente comma 4.

Art. 49
Accesso ai servizi

1. L’accesso ai servizi del Comune è assicurato anche mediante il decentramento dei servizi preferibilmente negli immobili comunali e la razionalizzazione dell’orario di apertura al pubblico.

2. Il regolamento disciplina il procedimento per l’accesso ai servizi del Comune con disposizioni volte a valorizzare la partecipazione degli utenti, singoli o associati.

Art. 50
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L’avvio del procedimento amministrativo, conseguente ad una istanza o iniziato d’ufficio, è comunicato ai soggetti interessati.

2. La partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinato dall’apposito regolamento.

3. Sono esclusi dalle previsioni di cui ai commi precedenti le ordinanze contingibili ed urgenti nonchè gli altri procedimenti per i quali la legge già prevede specifiche forme di pubblicità.

Art. 51
Autocertificazioni

1. Al fine di snellire le procedure amministrative il Comune garantisce il ricorso all’autocertificazione di cui alle leggi 4.1.1968 n. 15, 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, in ogni caso in cui sia ammessa.

Art. 52
Consultazione popolare

1. La Giunta comunale, di propria iniziativa ovvero su richiesta avanzata dal Consiglio comunale o da un numero non inferiore a 500 elettori del Comune, delibera la consultazione dei cittadini per conoscere la volontà della popolazione sugli indirizzi politico amministrativi da perseguire nell’adozione di specifici provvedimenti di particolare rilievo per la collettività.

2. La consultazione, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità stabilite nel regolamento.

3. Per questioni di particolare interesse delle singole frazioni che compongono il territorio comunale possono essere indette consultazioni parziali.

4. Il regolamento stabilisce le norme relative alla richiesta di consultazione d’iniziativa popolare e le modalità di raccolta delle relative firme.

Art. 53
Petizioni

1. Cinquanta cittadini, che si sottoscrivono secondo le modalità previste nel regolamento, hanno diritto di presentare petizioni al Sindaco per esporre necessità collettive e per chiedere provvedimenti.

2. In ogni petizione devono essere indicati i nomi di almeno due firmatari che assumono la veste di referenti del Comune.

3. Entro il termine di trenta giorni la petizione è esaminata, anche sotto il profilo dell’ammissibilità, dalla commissione consiliare competente che ha facoltà di disporre l’audizione dei firmatari della petizione.

4. La commissione di cui al comma 3 comunica il proprio parere alla Giunta o al Consiglio comunale che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, devono pronunciarsi sulla petizione.

5. Le decisioni assunte dall’organo competente vengono comunicate ai referenti entro venti giorni.

6. L’Amministrazione può anche rendere pubbliche nei modi ritenuti più idonei le proprie determinazioni.

Art. 54
Istanze e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al Sindaco istanze o proposte di deliberazione con cui chiedono, rispettivamente: informazioni su specifici oggetti dell’attività comunale che hanno rilevanza per la migliore tutela di interessi collettivi; l’emanazione di atti amministrativi in relazione ad obiettivi di carattere generale.

2. Le forme e le modalità della presentazione e dell’esame di istanze e proposte sono disciplinate dal regolamento.

3. Il Sindaco e la Giunta si pronunciano sulle istanze o proposte di loro competenza entro trenta giorni dalla presentazione; se la competenza appartiene al Consiglio comunale, le istanze e le proposte devono essere esaminate nel termine di sessanta giorni dalla loro presentazione.

4. Le decisioni assunte dall’organo competente vengono comunicate agli interessati entro venti giorni.

Art. 55
Referendum consultivo

1. E’ previsto il referendum consultivo su materie di esclusiva competenza locale che hanno rilevanza per l’intera comunità.

2. Il Consiglio comunale delibera l’indizione di referendum consultivo di propria iniziativa ovvero su richiesta di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Sono escluse dalla consultazione referendaria le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto comunale;

b) regolamento interno del Consiglio comunale;

c) elezioni, nomine, designazioni e, in genere, deliberazioni o questioni concernenti persone;

d) istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

e) bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi;

f) materie nelle quali l’amministrazione deve adottare determinazioni entro termini perentori incompatibili con l’espletamento del referendum;

g) oggetti sui quali sono stati assunti provvedimenti deliberativi che hanno dato luogo a rapporti negoziali con terzi;

h) strumenti urbanistici ad eccezione della destinazione di aree strategiche di proprietà di Enti pubblici;

i) atti relativi al personale del Comune.

Art. 56
Comitato promotore

1. Nell’ipotesi di proposta di referendum di iniziativa popolare, al fine di raccogliere le sottoscrizioni necessarie ai sensi dell’art. 55, comma 2, i promotori del referendum, in numero non inferiore a venti, devono presentarsi, comprovando la loro qualità di elettori del Comune, al Segretario generale che redige apposito verbale.

2. La richiesta di promozione del referendum deve contenere l’indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre a consultazione, formulati in termini chiari ed in modo da consentire la scelta tra una o più alternative sulla stessa materia.

Art. 57
Ammissibilità del referendum

Raccolta delle sottoscrizioni

1. Una commissione composta dal Segretario generale, dal difensore civico e da un giudice di pace verifica, entro venti giorni dal deposito della richiesta, la ammissibilità del referendum sotto il profilo della legittimità e comunica al comitato promotore la propria decisione.

2. Qualora la decisione sia di ammissibilità, il comitato promotore provvede alla raccolta delle sottoscrizioni entro il termine di novanta giorni; la commissione di cui al comma 1 verifica il numero e l’attestazione di autenticità delle sottoscrizioni e lo comunica, entro cinque giorni, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.

3. Il Presidente del Consiglio comunale provvede ad inserire il quesito referendario all’ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile per la presa d’atto.

4. Il Consiglio ha facoltà di assumere provvedimenti deliberativi che, accogliendo l’indirizzo espresso dal quesito, rendano superflua la consultazione.

5. Il giudizio relativo viene espresso dalla commissione di cui al precedente comma 1.

6. Ove nessuna delibera venga assunta, il referendum, indetto dal Sindaco, deve svolgersi entro 180 giorni dalla seduta consiliare relativa alla presa d’atto.

7. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora, nel medesimo periodo, siano previste altre consultazioni elettorali.

Art. 58
Parere di ammissibilità

1. Quando il referendum sia indetto dal Consiglio comunale, la delibera proposta alla discussione deve essere corredata dal parere di ammissibilità espresso dalla medesima commissione di cui al precedente art. 57, 1° comma.

Art. 59
Modalità di svolgimento del referendum

1. Il regolamento disciplina l’organizzazione e lo svolgimento del referendum con riguardo alle disposizioni stabilite per lo svolgimento dei referendum nazionali o regionali, in quanto compatibili.

Art. 60
Effetti del referendum

1. Il referendum si intende validamente tenuto se alla votazione ha partecipato almeno il 35% dei cittadini elettori.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell’esito del referendum da parte del Sindaco, il Consiglio comunale viene convocato per l’esame del risultato e per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti.

3. Sulle questioni che sono state oggetto di referendum non possono essere richieste ulteriori consultazioni nel corso della medesima legislatura.

Art. 61
Consulte e associazioni

1. Il Comune istituisce quelle consulte tematiche e di borgate che raccolgano le associazioni operanti continuativamente nel territorio su specifici argomenti per intrattenere con le stesse stabili rapporti.

2. In quest’ambito viene istituita la consulta delle borgate che raccoglierà i gruppi ed i comitati di quartiere che operano sul territorio delle varie borgate della città.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alla costituzione, al funzionamento ed alla rappresentanza di tali organismi consultivi.

4. In ogni caso alle associazioni ed agli enti di cooperazione operanti sul territorio sono garantiti i diritti di cui all’art. 5, comma 2, del presente Statuto anche a prescindere dall’inserimento in specifiche consulte.

5. Per agevolare l’attività dell’associazionismo e del volontariato, l’ufficio relazioni con il pubblico di cui al precedente art. 48 sarà a disposizione dei cittadini e delle associazioni per fornire:

a) informazioni sulle attività comunali, ivi compreso il bilancio comunale, e delle consulte;

b) informazioni sulle pratiche di competenza comunale necessarie per la realizzazione delle varie attività delle associazioni.

CAPO II
DIFENSORE CIVICO

Art. 62
Istituzione

1. E’ istituito l’ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico, chiamato a svolgere il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale, è scelto tra persone che per competenza, esperienza giuridico amministrativa e probità diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.

3. Il regolamento specifica i requisiti che deve possedere il candidato alla carica di difensore civico. In ogni caso la competenza e l’esperienza in materia giuridico amministrativa debbono essere comprovate e specifiche, non meramente accademiche, e possedute con evidenza e con riferimento al concreto funzionamento della Pubblica Amministrazione.

4. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con le modalità di cui al successivo art. 63.

5. Il difensore civico dura in carica quattro anni e non può essere rieletto.

Art. 63
Elezione

1. Quando sia necessario procedere all’elezione del difensore civico il Sindaco dispone la pubblicazione e la pubblicizzazione di un bando nel quale si invitano gli aspiranti alla carica a presentare candidatura allegando curriculum successivamente verificabile.

2. Il Sindaco, valutata la eleggibilità e la compatibilità dei candidati, sentita la Commissione per le nomine e disposta l’eventuale audizione dei candidati, indica una terna di candidati eleggibili invitando il Presidente a convocare il Consiglio comunale nei 30 giorni successivi dal parere espresso dalla Commissione per le nomine.

3. Alla Commissione nomine di cui al comma precedente verranno trasmessi tempestivamente tutti i curriculum dei candidati che hanno inoltrato istanza per la nomina di difensore civico.

4. Qualora, nonostante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, non pervenissero al Comune un numero sufficiente di richieste per la formazione della terna dei candidati, da sottoporre al Consiglio ovvero dall’esame delle candidature non risultasse possibile sottoporre alla nomina del Consiglio comunale la predetta terna, si procederà ugualmente alla competente elezione sulla base di due ovvero una candidatura.

5. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, si procederà in una successiva seduta ad una seconda votazione; risulterà eletto a difensore civico il candidato che avrà ottenuto la maggioranza qualificata di cui al comma precedente.

7. Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, si procederà in una successiva seduta ad una terza votazione e sarà proclamato eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 64
Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico i titolari di cariche pubbliche ed i titolari di cariche in Enti, Istituti o Aziende pubbliche e coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Consigliere comunale.

2. La carica di difensore civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l’espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale che presupponga rapporti contrattuali con il Comune; è inoltre incompatibile con la prestazione di qualunque tipo di lavoro dipendente o con appartenenza a cariche direttive di partiti o movimenti politici.

Art. 65
Decadenza

1. Il difensore civico decade per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità indicate nell’art. 64 del presente Statuto e comunque per ogni causa di rimozione prevista dall’art. 40 della Legge 8.6.1990 n. 142. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con deliberazione motivata.

Art. 66
Poteri e modalità di intervento

1. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento, inviandone copia per conoscenza al Sindaco; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

4. L’amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è tenuto a sottoporre la questione al Consiglio comunale nelle forme stabilite dal regolamento.

5. Il difensore civico esercita inoltre le funzioni di cui al c. 39 dell’art. 17 Legge 15.5.1997, n. 127.

6. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del difensore civico fornendo i documenti, le notizie ed i chiarimenti richiesti.

Art. 67
Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può farne relazione al Consiglio nelle forme di cui al regolamento.

Art. 68
Organizzazione dell’ufficio

1. Il difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale che deve provvedere alla fornitura di arredi, attrezzature e di quanto altro necessario per il buon andamento dell’ufficio.

2. Il Sindaco assegna all’ufficio del difensore civico il personale necessario per garantire il funzionamento dello stesso; tale personale sarà individuato tra i dipendenti comunali e, durante il periodo di assegnazione, dipenderà funzionalmente dal difensore civico.

Art. 69
Indennità di carica

1. Al difensore civico è assegnata, a titolo di compenso per l’opera prestata, una indennità pari all’80% di quella prevista dalla legge per gli assessori del Comune.

2. Tale indennità deve ritenersi comprensiva del rimborso spese.

TITOLO IV
PERSONALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

Art. 70
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra competenze di indirizzo e di controllo attribuite agli organi politici e competenze di gestione assegnate dalla legge ai dirigenti.

2. Il Comune organizza i propri uffici e servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità, responsabilità, correttezza e trasparenza.

Art. 71
Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Giunta comunale disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale, le procedure per la copertura dei posti e l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

2. Il Comune promuove l’aggiornamento dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli “standards” di qualità, di prestazioni amministrative erogate ai cittadini, realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento della struttura, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. Il Comune garantisce l’effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.

Art. 72
Direttore generale

1. Le funzioni di Direttore generale possono essere affidate dal Sindaco al Segretario generale.

2. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può altresì nominare un Direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

4. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione, come previsti dalla normativa vigente.

5. A tali fini al Direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del Segretario del Comune.

6. Il Direttore generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.

7. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 73
Segretario generale

1. La nomina, il rapporto di impiego, la cessazione e la revoca del Segretario generale sono stabiliti dalla legge.

2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà di nomina del Direttore generale con le modalità previste dal comma 2 del precedente articolo 72, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale disciplina, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 74
Vicesegretario generale

1. Il Sindaco, sentito il Segretario generale, può conferire ad un dirigente apicale, in via transitoria, l’incarico di Vicesegretario, con il compito di coadiuvare il Segretario generale, nonchè di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti, in caso di vacanza, assenza o impedimento, secondo le modalità previste dalla legge. L’incarico è a termine e può essere rinnovato e revocato.

Art. 75
Funzioni dirigenziali

1. Spettano ai dirigenti tutti i compiti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa che non comportino scelte discrezionali di indirizzo politico amministrativo nonchè tutti i compiti relativi alla direzione degli uffici e dei servizi ed all’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio comunale e sotto il loro controllo.

2. I dirigenti sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta dagli uffici e servizi da essi dipendenti e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio. Essi rispondono del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

3. In particolare spetta ai dirigenti:

a) presiedere le gare e i concorsi;

b) stipulare i contratti e le convenzioni riguardanti il settore;

c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

d) curare, in conformità alle direttive espresse dagli organi elettivi, le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti di competenza dei medesimi;

e) curare l’attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti;

f) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

g) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

h) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

i) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

j) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

k) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

l) gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

m) partecipare, se invitati, agli organi collegiali operanti nell’ambito dell’amministrazione comunale;

n) prospettare gli interessi del Comune in Enti, Aziende e società a partecipazione comunale su delega del Sindaco o degli Assessori;

o) organizzare il personale a disposizione anche mediante mobilità interna al settore e servizio ovvero rotazione di personale nelle funzioni;

p) autorizzare, nel rispetto del regolamento, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale;

q) avviare il procedimento disciplinare a carico del personale assegnato alla ripartizione o al servizio e irrogare le sanzioni disciplinari rientranti nella loro competenza;

r) attuare le opportune misure organizzative nei casi di inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sottoindicati;

s) vigilare e controllare tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dalla ripartizione o servizio;

t) promuovere la verifica periodica dei carichi e delle procedure di lavoro formulando, sentito il personale, proposte per il loro adeguamento e aggiornamento;

u) assistere alle sedute delle commissioni, dei collegi e degli organismi, curandone la verbalizzazione;

v) fornire notizie a cittadini e Consiglieri comunali, in conformità ai principi del diritto di accesso alla informazione e della trasparenza.

Art. 76
Incarico e revoca delle funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso; gli incarichi possono essere conferiti dal Sindaco anche a dirigenti assunti a tempo determinato. In relazione all’assetto organizzativo dell’ente, in assenza del dirigente, le funzioni dirigenziali possono essere dal Sindaco attribuite a funzionari apicali in possesso dei requisiti di competenza professionale.

2. L’accesso a posti di dirigente previsti in dotazione organica può essere disposto a tempo indeterminato nei modi di legge, di norma tramite concorso, ovvero a tempo determinato, con le modalità previste dal regolamento.

3. Il Sindaco, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge, e secondo le procedure ritenute più idonee, dispone controlli sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse e delle procedure ed effettua, annualmente, la valutazione dei risultati ottenuti da ciascun dirigente, in relazione alla attuazione dei programmi, e agli obiettivi assegnati, nonchè al livello di efficienza e qualità di servizio raggiunto nell’ambito di esercizio di ciascun incarico dirigenziale.

4. Gli incarichi sono revocati dal Sindaco in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

5. L’Amministrazione può stipulare, nei limiti di legge, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato con dirigenti e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche. I predetti cessano dall’incarico alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, nonchè in relazione a dichiarazione di dissesto dell’Ente o a condizione di deficit strutturale dello stesso. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva. Tali funzioni di direzione a tempo determinato possono essere conferite dal Sindaco, nei modi stabiliti dal regolamento, anche per compiti non previsti in questo o per progetti specifici, previa delibera di Giunta che, oltre a provvedere al finanziamento necessario, individui a quale articolazione organizzativa fa riferimento il dirigente a tempo determinato, per il coordinamento dello stesso con le restanti attività del Comune.

6. Possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori per supportare gli stessi nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, con comando di dipendenti interni ovvero mediante assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato.

Art. 77
Determinazioni dirigenziali

l. Il regolamento di contabilità disciplina le procedure e gli adempimenti da osservarsi nell’emanazione di determinazioni dirigenziali che impegnano l’amministrazione verso i terzi e comportano spese o minori entrate.

2. Tale normativa regolamentare deve informarsi ai seguenti principi:

a) il potere di spesa è articolazione dei poteri di gestione conferiti ai dirigenti che deve esercitarsi per il raggiungimento degli obiettivi e nell’ambito del budget attribuito con l’approvazione annuale del piano esecutivo di gestione;

b) i dirigenti sono tenuti a relazionare periodicamente alla Giunta con cadenza almeno trimestrale sulle determinazioni assunte e sui relativi impegni di spesa;

c) ogni determinazione dirigenziale che comporta impegno di spesa o minori entrate è trasmessa al responsabile del servizio finanziario ed è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 78
Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti è composta da tutto il personale con funzioni dirigenziali.

2. Essa è strumento di impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intramministrativo.

3. Le funzioni della conferenza dei dirigenti si esercitano nei confronti dei processi formativi delle attività, dei programmi e degli indirizzi dell’Ente.

4. La conferenza è convocata e presieduta dal Direttore generale ed, in caso di sua assenza, dal Segretario generale.

CAPO II
RESPONSABILITA’

Art. 79
Responsabilità disciplinare

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio.

Art. 80
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. In caso di accertamento di danno erariale cagionato all’Ente, si osserveranno le disposizioni vigenti in ordine alla denuncia da trasmettersi al Procuratore Generale della Corte dei Conti.

Art. 81
Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti sono responsabili secondo le competenti leggi in materia.

2. La responsabilità discende da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

3. La responsabilità dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, Statuto o regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio motivato dissenso.

Art. 82
Responsabilità del personale contabile

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 83
Responsabilità degli estensori dei pareri
nelle deliberazioni

1. Il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono, rispettivamente in via amministrativa e contabile, dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi di legge.

Art. 84
Responsabilità sulle procedure attuative
delle deliberazioni

1. Il personale con funzioni dirigenziali è responsabile delle procedure e degli atti attuativi delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, relativi al suo servizio.

TITOLO V
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

CAPO I
SERVIZI PUBBLICI

Art. 85
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune nell’ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi in via esclusiva dal Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune privilegia la gestione in economia ovvero forme di convenzionamento con cooperative o associazioni di volontariato.

Art. 86
Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera gli atti costitutivi o statutari ed i regolamenti degli strumenti di gestione dell’esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, se ricorra uno dei seguenti elementi:

a1) modestia delle dimensioni del servizio;

a2) inopportunità del ricorso ad altre forme di gestione quali l’istituzione o l’azienda speciale;

b) in concessione a terzi, ove la scelta di tale forma di gestione possa essere motivata con riferimento a:

b1) ragioni tecniche;

b2) ragioni economiche;

b3) motivi di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale attraverso cui possono gestirsi uno o più servizi, che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni, qualora il servizio abbia natura sociale, culturale o sportiva senza rilevanza imprenditoriale, salvo quanto previsto dall’articolo precedente, comma 3°;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio qualora si renda opportuna nel pubblico interesse la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La costituzione di un’azienda speciale o la conversione in azienda speciale di un servizio già affidato in appalto od in concessione deve rispondere a criteri di economicità e di convenienza, conformemente alle disposizioni generali contenute negli artt. 3 e 4 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

Art. 87
Aziende speciali ed istituzioni

1. L’azienda speciale è Ente strumentale dell’Ente locale, è dotata di personalità giuridica ed ha autonomia imprenditoriale.

2. L’istituzione è organismo strumentale dell’Ente locale per l’esercizio di servizi sociali; non ha personalità giuridica; è dotata di autonomia gestionale.

3. Organi dell’azienda e della istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Lo statuto delle singole aziende, da approvarsi dal Consiglio comunale, prevede:

a) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e la sua durata in carica;

b) le modalità di nomina del Presidente, dei Consiglieri e del Direttore;

c) le norme riguardanti la revoca e la sfiducia degli amministratori;

d) le attribuzioni degli organi delle aziende;

e) i principi sulla organizzazione dell’apparato;

f) le modalità con le quali il Comune esercita i poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dei risultati della gestione.

5. L’azienda speciale ha potestà regolamentare nel rispetto delle leggi e del proprio Statuto e nei limiti della propria attività.

6. L’istituzione non ha potestà regolamentare, ma riceve disciplina dal Comune.

7. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione e provvedere alla copertura di eventuali costi sociali imposti dal Comune.

8. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è disciplinato dal regolamento speciale.

Art. 88
Società per azioni a capitale misto

1. Il Consiglio comunale con atto di indirizzo determina le categorie di soggetti pubblici o privati con cui è possibile costituire società per azioni a capitale misto; lo stesso provvederà al momento della delibera costitutiva della s.p.a. a determinare modalità e condizioni statutarie tali da garantire il ruolo di indirizzo del Comune.

2. La predetta società per azioni non può essere costituita se almeno un terzo del capitale non sia sottoscritto da soggetti privati.

CAPO II
COOPERAZIONE FRA ENTI
PER FUNZIONI E SERVIZI

Art. 89
Convenzioni

1. Il Comune può individuare funzioni e servizi specifici che, per determinate esigenze tecniche ed economiche, nonchè per le caratteristiche proprie delle funzioni e dei servizi stessi, richiedono un’azione coordinata con altri Comuni e Province, da regolarsi con convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 90
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di un consorzio con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali di cui al competente articolo del presente Statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. L’Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto; elegge inoltre il proprio Presidente.

5. La convenzione e lo Statuto del consorzio devono prevedere la figura del Direttore con espressa responsabilità gestionale, nonchè l’organo di revisione dei conti.

6. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

Art. 91
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L’accordo, consistente nel consenso di tutte le amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, previsti dall’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Art. 92
Ordinamento e attività finanziaria

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e al regolamento di contabilità.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare della potestà impositiva attribuitagli dalla legge nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

4. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla normativa vigente, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, commisurando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

5. Spetta al Consiglio comunale determinare le aliquote e le tariffe base contestualmente all’istituzione del tributo o servizio ed altresì determinare, relativamente a tributi o servizi già esistenti, le aliquote e le tariffe di base conseguenti a mutati criteri generali.

Art. 93
Beni comunali

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

3. L’utilizzo dei beni comunali è disciplinato dal predetto regolamento.

4. Il Consiglio comunale delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni di beni immobili; per i beni mobili ed in ogni altro caso la deliberazione è di competenza della Giunta.

Art. 94
Bilancio di previsione

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge dello Stato. In esecuzione di questa il Consiglio comunale delibera il regolamento di contabilità generale.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale nei tempi di legge ed a maggioranza dei votanti, osservando i principi della universalità, dell’unità, dell’annualità, dell’integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.

4. Oltre alla pubblicità prevista dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire maggiore trasparenza, dei contenuti del bilancio viene data adeguata informazione alla cittadinanza.

5. La maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati è richiesta per l’adozione delle deliberazioni di assunzione di mutui passivi, che non siano già previsti in atti fondamentali del Consiglio.

Art. 95
Rendiconto di gestione

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante la contabilità prevista dalla legge e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge ed a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa redatta dalla Giunta comunale, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 96
Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell’art. 100 del decreto legislativo 77/1995.

2. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori dei conti sono disciplinate dalla vigente normativa.

3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori sono revocabili per inadempienza. La revoca è pronunciata dal Consiglio comunale.

5. Il Consiglio comunale provvede alla sostituzione del revisore cessato dalla carica nella prima seduta utile successiva a quella in cui è stata pronunciata la cessazione.

6. Il nuovo revisore rimane in carica per il periodo in cui lo sarebbe stato il sostituito.

7. Le funzioni dell’organo di revisione sono svolte secondo quanto previsto nell’art. 105 del Dlgs. 77/95.

8. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

9. Nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

10. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

11. Il regolamento di contabilità disciplina i modi di esercizio delle funzioni del collegio dei revisori.

12. Il Presidente, ovvero l’intero collegio dei revisori, sono tenuti a partecipare, se richiesti, alla riunione del Consiglio comunale, della Giunta comunale, delle commissioni consiliari permanenti o ad altre conferenze per relazionare su argomenti di loro competenza.

Art. 97
Controllo della gestione

1. Il Comune adotta il controllo di gestione come metodo permanente per verificare la corrispondenza della gestione agli obiettivi definiti dalla programmazione, avvalendosi degli strumenti definiti dalla legge e dal regolamento.

2. Gli addetti al controllo, sulla base di informazioni, contabili ed extra-contabili, elaborano opportuni indicatori per misurare, in termini di efficienza, economicità e produttività, le attività del Comune; redigono e trasmettono alla Giunta, al Direttore generale, al Segretario generale ed ai Dirigenti rapporti periodici sull’andamento della gestione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

TITOLO VII
ATTIVITA’ NORMATIVA DEL COMUNE

Art. 98
Potestà regolamentare

1. La legge stabilisce le materie nelle quali il Comune ha potestà regolamentare.

2. L’iniziativa per la formazione di regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale e alla Giunta comunale, nei modi previsti dai competenti articoli del presente Statuto.

3. Quando non diversamente previsto dalla legge i regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sentito il parere della competente commissione permanente da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

4. I singoli articoli e gli emendamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.

5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: una prima, che consegue dopo l’adozione della deliberazione consiliare, in conformità all’art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

6. I regolamenti divengono efficaci scaduto il termine della seconda pubblicazione.

Art. 99
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all’art. 4, comma 3, della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

3. La deliberazione di abrogazione totale non ha effetto sino all’entrata in vigore del nuovo Statuto.

4. Nessuna iniziativa per la modificazione o l’abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dello Statuto o dell’ultima modifica, salva l’ipotesi di revisione imposta da disposizioni legislative.

5. L’iniziativa di revisione statutaria non approvata dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 100
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione all’albo pretorio comunale.

3. Il Segretario del Comune appone in calce allo Statuto la dichiarazione dell’entrata in vigore.

4. Nelle materie demandate ai regolamenti le disposizioni dello Statuto immediatamente applicabili hanno efficacia dalla sua entrata in vigore.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 101
Disciplina transitoria

1. La facoltà di variare il numero dei componenti della Giunta prevista dall’articolo 33 comma 3 potrà essere esercitata dal Sindaco immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, con le modalità indicate dal medesimo articolo.