Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000

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Regione Piemonte

1° Modifica all’ Accordo di programma, stipulato tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, in data 23.01.1998, finalizzato alla realizzazione, da parte di vari operatori, di interventi di edilizia residenziale convenzionata agevolata, finanziati nell’ambito del 7° programma (anno 1990), integrato dalle economie del 6° programma biennale ( anni 1988 - 89 ), ai sensi della legge 457 / 78, nonchè autofinanziati, nell’area denominata “ Sangone - Imperia 16.23 ” del Comune di Torino

Il D.P.G.R. 18 novembre 2000, n. 113è pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 47 - Parte I e II - del 22 novembre 2000 )Ndr)

Premesso che:

In data 23.01.1998, tra il Vice Presidente della Giunta Regionale del Piemonte e il rappresentante delegato dal Sindaco di Torino, è stato stipulato l’accordo di programma di cui all’oggetto, successivamente adottato dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con Decreto n. 3 del 03.02.1998 e pubblicato sul BUR n. 11 del 18.03.1998.

In data 05.08.1998, il Collegio di Vigilanza ha determinato la sospensione dei termini di alcuni adempimenti previsti dall’Accordo di programma, con efficacia immediata dal 06.08.1998, fino alla conclusione del procedimento amministrativo relativo alla 1°modifica dell’Accordo di programma; sospensione successivamente adottata dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con Decreto n. 54/98 del 06.08.1998

In data 04.11.1998, il Collegio di Vigilanza ha determinato la sospensione di ulteriori termini di alcuni adempimenti previsti dall’Accordo di programma, con efficacia dal 06.11.1998, fino alla conclusione del procedimento amministrativo relativo alla 1° modifica dell’Accordo di programma; sospensione successivamente adottata dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con Decreto n. 69 / 98 del 06.11.1998.

In data 25.01.2000, il Collegio di Vigilanza ha assentito le varianti ai progetti relativi ai lotti

F. Cooperativa Mutuo Soccorso Vigili del Fuoco; B Impresa Costruzioni F. Borio; G. Cooperativa S. Pancrazio; I. Cooperativa De Gasperi; successivamente adottate con D.P.G.R. n. 18 del 11.02.2000.

In data 06.07.1998, il Consiglio Comunale della Città di Torino, approvava la mozione n. 36 proposta dal Sindaco, avente per oggetto “ Integrazione dell’Accordo di programma Sangone - Imperia ” con la quale si impegnava l’Amministrazione ad assumere ogni atto necessario a consentire una riduzione significativa della concentrazione edilizia prevista nell’area Imperia dell’accordo di programma in oggetto, prevedendone la rilocalizzazione di 81 alloggi sull’area Tazzoli, ricompresa nell’ambito" Tazzoli - Faccioli"

Con nota n. 82 del 18.06.1998, il Sindaco della Città di Torino richiedeva formalmente alla Regione Piemonte, alla luce di quanto esposto al precedente paragrafo, di verificare la possibilità di ridefinire l’Accordo di programma.

Con nota n. 13458 dell’08.01.1999, il Sindaco della Città di Torino, richiedeva successivamente la convocazione della Conferenza di Servizi prevista ai sensi del 3° comma dell’art. 27 della legge 142/ 90, al fine di avviare il procedimento di modifica dell’accordo medesimo.

Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte,con nota n. 5469/S1 del 04.03.1999. ha convocato in data 23.01.1999, presso la Sala Giunta Regionale, la Conferenza di Servizi ai sensi del 3° comma dell’art. 27 della legge 142/ 90, per verificare la possibilità, da parte dei soggetti firmatari dell’accordo originario, di addivenire alla 1° modifica dell’accordo medesimo.

Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte,con nota prot n.14798/S1.1-481AP.del 18.07.2000 ha ulteriormente convocato in data 25.07.2000, presso lal Sala della Giunta Regionale, la Conferenza di Servizi conclusiva prevista dal 3° comma dell’art. 27 della legge 142/ 90, per verificare definitivamente la possibilità, da parte dei soggetti firmatari dell’accordo di programma originario, di addivenire alla definizione della 1° modifica dell’accordo.

Della seduta conclusiva è stato redatto apposito verbale da parte del Responsabile del procedimento, nel quale i rappresentanti della Conferenza, dopo ampio dibattito in merito alla possibilità di concludere positivamente la definizione della 1° modifica dell’accordo di programma, hanno convenuto all’unanimità di condividere l’iniziativa presentata dal comune di Torino

Il Responsabile del procedimento, relativamente alla 1° modifica dell’accordo di programma, ha acquisito agli atti i pareri di competenza degli Enti interessati, di seguito riportati, dandone informazione ai rappresentanti della Conferenza:

1) Pareri igienico sanitari riguardanti i quattro progetti, rilocalizzati nell’ambito Tazzoli, rilasciati dall’Azienda USL N.1 di Torino.

2) Parere del Settore Urbanistico Territoriale - area Metropolitana della Regione Piemonte

3) Parere del Settore Attuazione degli Interventi in materia di edilizia della Regione Piemonte

4) Parere favorevole della Divisione Edilizia e Urbanistica , Settore Procedimenti Istruttori edilizi del Comune di Torino.

5) Comunicazione dei soggetti attuatori relativa all’acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Con pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte n 13 del 31.03.1999, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 e della legge regionale 25.07.1994 n. 27, artt. 12 e 13.

Con pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte n 25 .del .21.06.2000, sono stati definiti i nuovi termini per la conclusione del procedimento.

Il Responsabile del procedimento ha comunicato in data 18.09.2000 alla Giunta Regionale, gli aspetti salienti della 1° modifica all’accordo di programma, allegando la bozza del medesimo.

In data 27.07.2000 il Comune di Torino, d’intesa con il Responsabile del procedimento nella seduta della Conferenza di Servizi del 25.07.2000, ha pubblicato, in sintonia con quanto previsto dall’art.17 7° comma della legge 56 / 77 e s.m.i., gli elaborati tecnici del progetto di variante urbanistica, oggetto della presente modifica all’accordo di programma, per un periodo di gg.30 complessivi, con la possibilità dal 15^al 30 ^ giorno di presentare eventuali osservazioni.

Alla conclusione del periodo di pubblicazione della variante urbanistica é pervenuta n 1 osservazione da parte del Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud n.prot.5141 / x - 9 - 1 del 24.08.2000

Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con nota n. 16312 / S1.45 del 07.08.2000 ha convocato un’ulteriore Conferenza di Servizi in data 04.09.2000, per l’esame dell’osservazione pervenuta.

Della suddetta seduta è stato redatto apposito verbale da parte del Responsabile del procedimento, nel quale i rappresentanti della Conferenza, dopo avere preso cognizione del contenuto dell’osservazione hanno controdedotto all’unanimità, ron accogliendo parzialmente, la richiesta avanzata dal Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud, sulla base delle considerazioni formulate dalla Divisione Edilizia e Urbanistica, Settore Strumentazione Urbanistica del Comune di Torino, in una nota ufficiosa, di cui è stata data lettura dal Responsabile del procedimento, e il cui atto ufficiale è stato trasmesso dal Comune medesimo con nota n. 1694 x-9-3 del 06.09.2000.

Il responsabile del procedimento ha provveduto con nota n. 12203 del 19.09.2000 a rendere noto al Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud, la decisione assunta dai rappresentanti partecpianti alla Conferenza di Servizi del giorno 04.09.2000, in merito alla osservazione presentata.

Nella medesima seduta i rappresentanti del Comune di Torino hanno chiesto alla Conferenza di esprimersi sulla proposta di un’ ulteriore modifica al testo dell’accordo, riguardante il paragrafo 18 delle premesse e l’art.3 dell’atto unilaterale d’obbligo.

La Conferenza ha condiviso la proposta dei rappresentanti del Comune di Torino in merito a quanto esposto al punto precedente, invitando il Responsabile del procedimento a introdurre nel testo della 1° modifica all’accordo di programma, le modifiche formulate nella nota ufficiosa dal Comune di Torino, successivamente formalizzata e trasmessa al Responsabile del procedimento dal Comune medesimo con nota n. 1694 - x-9-3 del 06.09.2000.

Il Responsabile del procedimento ha provveduto ad introdurre la modifica al paragrafo 18 delle premesse, mentre per quanto riguarda la modifica dell’art.3 dell’atto unilaterale d’obbligo, ritenendo di non dovere aggravare il procedimento con ulteriore copie corrette del suddetto documento,il Responsabile del Procedimento ha introdotto ufficialmente tale modifica nel testo della 1° modifica dell’accordo di programma, come di seguito esposto, a cui i soggetti attuatori devono fare espresso riferimento al momento della formalizzazione dell’impegno a sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo.

Art 3 pag.10:

l’espressione “ Le opere ed i manufatti saranno soggetti a collaudo in corso d’opera ed a collaudo definitivo, da eseguirsi a cura e spese del Comune ” è sostituita con “ Ai sensi dell’art. 28 della legge 109/94 così come successivamente modificato ed integrato i collaudi tecnico - amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso d’opera e a ultimazione definitiva dei lavori da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di opere, alla loro complessità ed all’importo delle stesse. Ogni onere afferente ai collaudi delle opere di urbanizzazione della presente convenzione è a carico dei Proponenti soggetti attuatori degli interventi.

La presente modifica all’accordo di programma, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27 - 23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma.

Tutto ciò premesso si stabilisce che:

l’anno duemila, addì 27 del mese di settembre , alle ore 10.00, nella sala della Giunta Regionale,sita in Piazza Castello 165, Torino.

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Vice Presidente, Sig. William Casoni, (omissis), domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165, il quale interviene al presente atto, per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 19128 / S1.1.45 del 21.09.2000.

E

Il Comune di Torino, rappresentato dal Dott. Mario Viano, (omissis), il quale interviene con delega n 9815 del 22.09.2000., al presente atto, in qualità di Assessore all’Edilizia e Urbanistica, domiciliato per la carica in Piazza S. Giovanni 5, per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 19128/ S1.1.45 del 21.09.2000.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1) Ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 27 delle legge 142 / 90, così come modificato dalla legge 127 del 15.05.1997, è condivisa all’unanimità dal Presidente della Giunta Regionale, in questa sede rappresentato dal Vice Presidente, Sig. William Casoni e dal rappresentante delegato dal Sindaco della Città di Torino, Dott. Mario Viano, il contenuto relativo alla 1 modifica dell’accordo di programma originario , stipulato quest’ultimo, dagli Enti medesimi in data 23.01.1998, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente modifica, unitamente agli atti tecnico-amministrativi ad essa allegata.

2) La presente modifica all’accordo di programma, nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l’intesa, riguarda in sintesi:

* la delimitazione e la variazione delle destinazioni urbanistiche delle aree oggetto della modifica all’accordo, rappresentate nelle tavole 1 foglio 16 Ap-16 Bp del PRG del Comune di Torino e nelle schede normative relative all’ambito 16.23 Sangone - Imperia e 16.h Tazzoli - Faccioli, nonchè nelle tavole 1.1., 1.2. e 1.3. del documento riguardante il coordinamento urbanistico ambientale del progetto.

* Il trasferimento dalla porzione di ambito sita in Via Imperia , Via Portofino, della capacità edificatoria di mq 6470 di SLP, corrispondente a 81 alloggi,alla porzione di ambito sita in Corso Tazzoli e Via Rignon.

* la variante dei progetti assentiti come condizione sostitutiva al rilascio delle concessioni edilizie nell’ambito dell’accordo originario, per i lotti riguardanti i sottoelencati soggetti attuatori:

* A Consorzio Copel

* C Costruzioni Generali Edilquattro s.p.a

* D Cooperativa Labor Vita Est

* E Consorzio Unione.

* l’adozione del nuovo schema di Convenzione e del nuovo schema di atto uniliaterale d’obbligo ai sensi della legge 10/77 artt. 7 e 8 che sostituiranno, all’atto della loro sottoscrizione, i precedenti atti stipulati in data 11.05.1998.

* la realizzazione delle opere di urbanizzazione così come aggiornate in conseguenza della presente modifica all’accordo di programma

* la rideterminazione dei termini degli adempimenti contenuti nell’accordo di programma originario, nella convenzione e nell’atto unilaterale d’obbligo, comprensiva anche di quelli precedentemente sospesi dal Collegio di Vigilanza.

3) Le modifiche sopracitate, per maggiore funzionalità del testo, sono esplicitate dettagliatamente nei singoli paragrafi, di seguito riportati:.

Il paragrafo 10 delle premesse dell’accordo originario è modificato nel seguente modo :

“ La modifica all’accordo di programma interessa una delimitazione territoriale costituita da nove unità d’intervento per un area di concentrazione edilizia, standards urbanistici e viabilità, pari a 31.610 mq.

La delimitazione territoriale di cui sopra, evidenziata negli allegati della documentazione urbanistica e della documentazione illustrativa dell’ accordo di programma e della 1° modifica al medesimo, costituisce altresì riferimento giuridico per gli adempimenti, le modalità operative e gli obblighi contenuti nel nuovo schema di convenzione allegato alla presente modifica all’ accordo di programma, che i soggetti attuatori con nuovo atto d’obbligo, stipulato in data 15.09.2000, hanno dichiarato di conoscere ed accettare, impegnandosi conseguentemente a sottoscriverla nei tempi previsti dalla 1° modifica all’ accordo di programma, ovvero nei successivi 90.giorni dalla ratifica da parte del Consiglio Comunale, dell’adesione del Sindaco o del suo rappresentante delegato alla 1° modifica all’accordo di programma.I soggetti attuatori hanno altresì dichiarato di conoscere e accettare i contenuti del nuovo schema dell’atto unilaterale d’obbligo, ex artt. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10, impegnandosi a sottoscriverlo nei tempi e con le modalità indicate al paragrafo R delle premesse della nuova Convenzione.

- il paragrafo 11 delle premesse dell’accordo originario è sostituito dal seguente testo:

“ l’area territoriale destinata agli interventi edilizi e alle opere di urbanizzazione, dell’ambito Sangone - Imperia, distinta con la lettera A e C nella tavola n.2 della documentazione illustrativa, ” Coordinamento urbanistico e ambientale “ oggetto della 1° modifica all’accordo di programma, per un valore complessivo di mq 15.614 di superficie territoriale, di cui mq 11.041 localizzati nella porzione di ambito sita in Via Imperia e Via Portofino, e mq 4.573 localizzati nella porzione di ambito sita in corso Tazzoli e Via Rignon, è, in forza di appositi atti pubblici di compravendita e di permuta, di proprietà esclusiva, per quanto attiene i singoli lotti fondiari, e pro - quota ma pro - indivisa, per quanto attiene le aree a servizi da dismettere, degli operatori individuati nell’accordo di programma originario e nella 1° modifica, mentre la rimanente parte, pari a mq 15.996, distinta con la lettera B nella tavola 2 della documentazione illustrativa ” Coordinamento urbanistico e ambientale “allegata alla 1° modifica all’accordo di programma, è, come dichiarato dal Comune di Torino con nota n. 695/ 98 del 15.01.1998, di proprietà del medesimo.”

il 1° comma del paragrafo 12 delle premesse dell’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ l’accordo di programma e la relativa 1° modifica prevede la realizzazione, nell’ambito unitario Sangone - Imperia, 16.23 ancorchè separato in sub-ambito A Imperia e sub-ambito B Sangone, e sub-ambito C Tazzoli, di 9 unità minime d’intervento di nuova costruzione per una S.L.P complessivamente realizzabile pari a mq 14.843 così suddivisa:

- edilizia residenziale Agevolata Convenzionata a proprietà indivisa ( Cooperative indivise ) mq. 5170 sui lotti F-H-I.

- edilizia residenziale Agevolata Convenzionata a proprietà divisa o destinata alla vendita ( Coperative Divise e Imprese ) mq. 6030 di S.L.P. sui lotti A- B-C-D-

- edilizia residenziale privata convenzionata destinata all’assegnazione in proprietà e / o alla vendita mq. 3643 di SLP sui lotti G - E. “

- il paragrafo 13 delle premesse dell’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ per la realizzazione del programma costruttivo di cui sopra sono previste opere di urbanizzazione per un costo complessivo, aggiornato con la presente modifica all’accordo di programma, di L. 2.010.873.721, così suddivise:

- Strade pubbliche, parcheggi e marciapiedi    L. 452.509.987

- Piazza, verde, arredi, alberature L. 264.887.540

- Acquedotto L. 59.048.000

- Fognature L. 355.248.708

- Impianto Sportivo L. 567.365.535

- Telecom L. 45.335.202

- Illuminazione pubblica L. 266.478.749

fra le quali merita segnalare :

* spazi pubblici per la sosta e lo svago; verde pubblico ed area attrezzata gioco bimbi.

* costruzione di una bocciofila con annessa sede sociale.

* parcheggi pubblici in sede propria lungo alcuni tratti della viabilità

* l’attuazione di opere relative al tratto del proseguimento di via Portofino compreso nell’ambito a nord di Via Imperia, da sistemarsi a servizi e viabilità.

* il prolungamento di Via imperia fino al confine est dell’area e prosecuzione lungo il margine attualmente occupato dal campo di calcio di via delle Cacce.

* il verde pubblico di Via Formiggini ( ambito Sangone ) confermato a tale destinazione con variante urbanistica in sede di accordo di programma. “

- il paragrafo 16 delle premesse dell’accordo di programma è sostituito dal seguente testo.

ai sensi del 4° e 5° comma dell’art.27 della legge 142 / 90 l’adozione della presente 1° modifica all’ accordo di programma, con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, costituisce per i 4 progetti edilizi, allegati alla modifica medesima, condizione sostitutiva al rilascio delle rispettive concessione edilizie in variante ai progetti originari, a tutti gli effetti, a titolo oneroso, ai sensi della legge 28.01.1977 n. 10 a favore dei soggetti attuatori proprietari, rilocalizzati nella porzione di ambito sita in Corso Tazzoli e Via Rignon, Consorzio Produzione Lavoro CO.PE.L.; Costruzioni Generali Edilquattro s.p.a.; Soc. Coop. Edilizia Labor Vita Est.; Cooperativa Edilizia Unione, fatti salvi i diritti di terzi e previa l’osservanza degli adempimenti, delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nel nuovo schema di Convenzione e nel nuovo atto unilaterale d’obbligo ex artt. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10, allegati alla presente modifica.

Rimane confermata l’autorizzazione a edificare per gli altri operatori individuati nell’accordo originario, relativamente ai rimanenti 5 progetti, sin dall’inzio localizzati nella porzione di ambito sita in Via Imperia e via Portofino, con l’osservanza degli stessi obblighi indicati al comma precedente.

- il paragrafo 18 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ che per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo precedente, è previsto il convenzionamento in base alle disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 della legge 28.1.1977 n. 10 e che a tale scopo i soggetti attuatori devono produrre e perfezionare in collaborazione con il Comune di Torino, il nuovo atto unilaterale d’obbligo previsto dalla stessa legge, cosi’ come modificato nel testo allegato, con le modalità e nei termini fissati dal paragrafo R delle premesse al nuovo schema di Convenzione allegato alla 1° modifica all’ accordo di programma. ”

- il paragrafo 19 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ i soggetti attuatori dei progetti riguardanti i lotti di cui al paragrafo 15, dell’accordo di programma originario, in data 22.01.1998, hanno prodotto idonee garanzie fidejussorie, che si riconfermano con la presente modifica all’accordo di programma, relative all’esecuzione delle opere di Urbanizzazione, al pagamento del saldo degli Oneri di Urbanizzazione e a conferma e a copertura dell’eventuale pagamento del contributo afferente il costo di costruzione, come da attestazione del Comune di Torino in data 25.08.2000, Divisione edilizia e Urbanistica, Settore Procedure Amministrative Edilizie con le modalità definite dall’art. 11 del nuovo schema di Convenzione allegato alla presente modifica all’accordo di programma, corrispondente agli importi definiti dal Comune di Torino con nota prot.49/98 x -9-5 del.28.01.1998.

L. 385.568.711 per il lotto edilizio A

L. 381.739.940 per il lotto edilizio B

L. 380.881.996 per il lotto edilizio C

L. 755.299.197 per il lotto edilizio D

L. 513.380.076 per il lotto edilizio E

L. 308.878.618 per il lotto edilizio F

L. 620.104.276 per il lotto edilizio G

L. 1.015.617.855.per il lotto edilizio H

L. 303.801.814 per il lotto edilizio I

- il paragrafo 20 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

i soggetti attuatori dei progetti riguardanti i lotti di cui al paragrafo 15 dell’ accordo di programma originario, in data 08.05.1998 hanno provveduto al pagamento del corrispettivo complessivo di L. 2.801.587.000, riferito alle aree a servizi non cedute alla città di Torino, in quanto già di sua proprietà, ovvero all’area Sangone di mq. 15.996, secondo le quote fra essi ripartite e descritte al paragrafo B dell’art. 5 del nuovo schema di convenzione."

- il paragrafo 22 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“che il progetto generale degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione previsti nell’accordo di programma, si prefigge, in sintonia con le previsioni del programma di recupero urbano approvato denominato ” Via Artom “, e con la presente modifica, a seguito della mozione proposta dal Sindaco della Città di Torino ed approvata dal C.C. in data 06.07.1998 n. 36, la ricomposizione urbana dell’area oggetto dell’accordo di programma, attraverso l’alleggerimento del carico urbanistico nella porzione di ambito sita in Via Imperia , via Portofino e la contestuale rilocalizzazione di parte dell’edificato nella porzione di ambito sita in Corso Tazzoli - Via Rignon L’articolazione degli edifici si connota con tipologie edilizie in linea al fine di rafforzare il significato ed il valore urbano di tutto il complesso. ”

- il paragrafo 23 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ i soggetti attuatori, entro 240 giorni dalla stipula della nuova Convenzione allegata alla 1° modifica all’accordo di programma, dovranno cedere al Comune di Torino, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti gli interventi edilizi attuabili con il presente accordo di programma, aree nella misura di mq. 18.992, di cui 2996 mq, con 572 mq in eccedenza di standards, ex art. 21 legge 56/77 e s.m.i., di proprietà dei soggetti proponenti e 15.996 mq come corrispettivo già pagato secondo le modalità indicate all’art. 5 del nuovo schema di convenzione, essendo l’area già di proprietà comunale; tali aree saranno destinate alla realizzazione di nuove strade interne all’insediamento, al verde pubblico ed attrezzato, ai parcheggi e alle aree di collegamento comune ( piazze ), alla realizzazione di impianti sportivi, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall’art. 6 del nuovo schema di Convenzione allegato alla presente modifica all’accordo di programma.Nelle quote delle aree da cedere al Comune di Torino da parte dei soggetti attuatori, oltre a quelle sopraccitate, sono comprese anche mq.2.335 per viabilità pubblica veicolare e per percorsi pedonali. La mancata cessione delle aree di cui al presente paragrafo nei tempi prescritti, comporta la decadenza dell’accordo, salvo causa non imputabile ai soggetti attuatori, valutata dal Collegio di Vigilanza.

- il paragrafo 24 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ che i soggetti attuatori degli interventi inseriti nell’ambito dell’accordo di programma e della 1° modifica al medesimo per la quota di S.L.P. di competenza,come precisato nella tabella riassuntiva ” SLP in progetto - Superificie commerciale, n. di alloggi “, sono proprietari dei terreni in forza di appositi atti pubblici di proprietà trascritti, così come evidenziato ai paragrafi C ed I delle premesse del nuovo schema di Convenzione allegato alla presente modifica del programma e dagli atti specifici di proprietà allegati all’accordo di programma e alla relativa modifica.

il paragrafo 25 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ i dati quantitativi significativi di carattere urbanistico ed edilizio riguardante l’iniziativa oggetto dell’accordo di programma, sono così riassumibili :

Superficie territoriale delle aree oggetto della variante

Ambito 16.23 Sangone Superficie catastale mq. 15.996

Ambito 16.23 Imperia Superficie catastale     mq. 11.041

Ambito 16.23 Tazzoli Superficie catastale mq 4.573

Superficie totale mq. 31.610

Supericie lorda di pavimento ( S.L.P max realizzabile )

Ambito 16.23 -Imperia S.L.P mq. 8.373

Ambito 16.23 - Tazzoli S.L.P (15614 x 0,7 / 3) mq. 6.470

Superficie totale mq. 14.843

Entità delle aree per servizi pubblici e viabilità

Ambito 16.23. Sangone mq ( 11200 / 34 x 18 ) mq. 5.929

ex Ambito 16.l. Imperia mq.( 15614 x 0,80 ) mq. 12.491

Aree per servizi e viabilità Superficie totale mq. 18.420

Variante - localizzazione aree minime per servizi

pubblici e viabilità

Ambito 16.23 Sangone - Imperia

- quota parte sita in strada delle Cacce ang.Via Formiggini mq. 15.996

- quota parte sita in via Imperia, via Portofino, Via Loano mq. 2.424

Aree per Servizi e viabilità Supericie totale mq.18.420

il paragrafo 26 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo:

“ per la realizzazione degli interventi oggetto dell’accordo di programma originario e della presente 1 ° modifica, è stata proposta l’area da trasformare per servizi denominata dall’attuale PRG. comunale ” ambito 16.l. Imperia “dal perimetro variamente articolato, fronteggiante in parte via Imperia e Portofino e con accesso assicurato anche da Via Loano, nonchè l’ambito 16h Tazzoli,fronteggiante Corso Tazzoli e Corso Giovanni Agnelli. Tale proposta comporta il trasferimento sull’area Imperia di una quota di edificabilità pari a 8.373 di SLP, generata in parte dall’ambito medesimo e in parte dall’ambito Sangone 16.23, e la rilocalizzazione sull’ambito Tazzoli 16h di una quota di edificabilità generata dall’ambito Sangone - Imperia, pari a mq 6470 di SLP, corrispondente alle quattro unità edilizie trasferite mantenendo globalmente inalterato il dimensionamento dei Servizi; ciò determina la variazione dello strumento urbanistico generale, esplicitata nell’ individuazione di un unico ambito d’intervento, ancorchè separato fisicamente, denominato 16.23 ” Sangone - Imperia “

il paragrafo 27 delle premesse all’accordo di programma è integrato nel seguente modo:

“ La proposta oggetto della 1° modifica dell’accordo di programma, determina la modifica del punto 6 delle variazioni urbanistiche assentite nell’accordo di programma originario, nel modo seguente:

6) assenso alla sostituzione della scheda normativa dell’ambito 16.23 - Quartiere -Sangone delle norme Urbanistico - Edilizie di attuazione del Piano Regolatore Generale con nuova scheda, aggiornata con la presente 1° modifica, relativa alla nuova Zona Urbana di Trasformazione 16.23 - Sangone -Imperia., costituita dalle porzioni di ambito localizzate parte in strade delle Cacce angolo via Formiggini, parte in Via Imperia, Via Portofino, Via Loano, e parte sita in Corso Tazzoli.

nonchè determina la necessità di procedere ad assentire le nuove variazioni allo strumento urbanistico generale del Comune di Torino, relativamente ai seguenti aspetti:

9) assenso alla modifica del perimetro delle aree costituenti la zona urbana di trasformazione - ambito 16.23 “ Sangone - Imperia ” determinate dall’accordo di programma originario, - mediante nuova aggregazione di area fisicamente separata, ubicata nell’ambito 16.h “ Tazzoli ”( vedi estratto tavola di variante scala 1:5000 della documentazione urbanistica).

10) assenso alla destinazione a servizi pubblici delle aree ubicate a nord di Via Imperia e suo protendimento, destinate nell’accordo originario ad aree di concentrazione dell’edificato, al fine di rilocalizzzare le unità minime di intervento A - C - D- E , nell’ambito 16.h Tazzoli - quale permuta perequativa equivalente delle aree già destinate a servizi pubblici .

11) assenso alla modifcazione delle schede normative degli ambiti 16.h Tazzoli e 16.m Faccioli - Sud, comprensiva della previsone del prolungamento della Via Rignon nell’ambito Tazzoli , che nella parte,( anche cartografica , così come individuato nella Tavola di variante scala 1:5000 ), antistante gli edifici da edificare, oggetto della presente modifica, la larghezza è da intendersi non inferiore a mt. 27 .

12) Assenso alla destinazione edificabile della porzione di area ubicata nell’ambito 16h per la rilocalizzazione delle unità di intervento A - C - D - E

Il paragrafo 36 delle premesse all’accordo di programma è integrato nel seguente modo :

“ La proposta oggetto della 1° modifica dell’accordo di programma, determina l’integrazione dei pareri acquisiti dal Responsabile del procedimento nell’accordo di programma originario, resi noti in data 25.07.2000, e di seguito elencati:

h) pareri favorevoli igienico sanitari riguardanti i quattro progetti, rilocalizzati nell’ambito Tazzoli, rilasciati dall’Azienda USL n. 1 di Torino con note.prot. n. 39/T/99 del 16.07.1999; n. 40/T/99 del 16.07.1999; n. 41/T/99 del 16.07.1999;n. 42/T/99 del 16.07.1999

i) parere favorevole, fatte salve particolari prescrizioni o ulteriori obblighi derivanti da specifiche analisi di altri Settori o Enti interessati, del Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana della Regione Piemonte del 03.07.2000

l) parere favorevole del Settore attuazione degli interventi in materia di edilizia della Regione Piemonte. n. prot.9069/18.2 del 07.09.2000, nel quale viene attestato che i quattro progetti rilocalizzati nell’ambito Tazzoli, oggetto della 1° modifica all’ accordo di programma, rispettano gli artt. n. 16 e n. 43 della legge 05.08.1978 n. 457.

m) parere favorevole della Divisione Edilizia e Urbanistica, Settore Procedimenti Istruttori Edilizi del Comune di Torino n. prot.921 x -10 -9 del 21/09/1999. Preso atto degli atti di servitù, rogito notaio Revigliono del 29.06.2000, repertorio n. 5727, che sciolgono la riserva del parere stesso.

n) comunicazione inoltrata in data 20.12.1999 dai soggetti attuatori al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per l’acquisizione del parere di competenza sui progetti oggetto della modifica all’accordo di programma.

Il paragrafo 40 delle premesse all’accordo di programma è integrato nel seguente modo :

“ la documentazione riguardante la proposta progettuale riferita all’iniziativa oggetto dell’accordo di programma, e alla 1° modifica al medesimo è costituita dai seguenti elaborati ed atti amministrativi ad esso allegati:

1a) Documentazione urbanistica:

* relazione illustrativa

* estratto delle norme Urbanistico - edilizie di attuazione del Piano Regolatore Generale con le modificazioni conseguenti alla presente variante, concernenti l’elenco degli ambiti delle Zone urbane di trasformazione, l’elenco delle Aree da Trasformare per Servizi, le schede normative delle Zone Urbane di trasformazione 13.11 e 16.23, l’Area da Trasformare per Servizi 16.l., l’articolo 22.

* estratto della legenda della tavola n. 1 - Foglio OP - del Piano Regolatore Generale.

* estratto planimetrico della tavola n.1 - Fogli 16 Ap, 16 Bp - dello stato attuale del Piano Regolatore Generale, alla scala 1: 5.000

* estratto planimetrico della Tavola n. 1 - Fogli 16 Ap, 16 Bp - della Variante al Piano Regolatore Generale, alla scala 1:5000;

* supporto trasparente, sovvrapposto alla planimetria di cui alla precedente lettera e) con indicazione delle aree oggetto di Variante.

* copia conforme all’originale depositato agli atti della Segreteria Generale del Comune di Torino dei Fogli 16 A e 16 B e della relativa legenda, nonchè dell’estratto autentico degli articoli e delle schede delle Norme Urbanistico - Edilizio di attuazione interessati.

* Relazione illustrativa del programma costruttivo comprensiva di tavole planivolumetriche dell’iniziativa, degli schemi delle opere di urbanizzazione, degli aspetti edilizi e delle aree da cedere da parte dei soggetti attuatori al Comune per la realizzazione delle OO.di urbanizzazione, ecc.

* Certificato della Divisione Urbanistica D3 - Settore procedure amministrative urbanistiche della città di Torino, relativo alla insussistenza, sulle aree oggetto dell’accordo, di vincoli a carattere ambientale - idrogeologico o architettonico ai sensi delle leggi 1497/39; 1089 /39; 431 / 85.

* Certificato della Divisione Urbanistica D3 - Settore procedure amministrative urbanistiche della città di Torino, relativo alla destinazione urbanistica delle aree oggetto dell’accordo.

* Relazione illustrativa del programma costruttivo comprensiva di tavole planivolumetriche dell’iniziativa, degli aspetti edilizi e delle aree da cedere da parte dei soggetti attuatori al Comune per la realizzazione delle OO.di urbanizzazione, ecc, oggetto della 1° modifica all’accordo di programma

* Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione II lotto, completamento Via Imperia.

* Tabella riepilogativa delle opere di urbanizzazione realizzate e da realizzare.

* Documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica relativa alla 1° modifica dell’accordo di programma, costituita:

* relazione illustrativa.

* Prospetti dati di dimensionamento ambito 16.23 “ Sangone - Imperia ” Allegato A.

* Estratto Tavola 1, fogli 16 Ap. - 16Bp del PRG vigente

* Estratto Tavola 1, fogli 16 Ap. - 16Bp del PRG vigente Stato attuale

* Estratto Tavola 1, fogli 16 Ap. - 16Bp del PRG vigente con Variante

* supporto trasparente, sovvrapposto alla planimetria di cui alla precedente lettera e) con indicazione delle aree oggetto di Variante.

* Grafico illustrativo della distribuzione delle concentrazioni edilizie e dei servizi pubblici.

* norme urbanistico - edilizie e schede normative Ambito 16-23 Sangone- Imperia; ambito 16 h Tazzoli e 16 m Faccioli sud.

2a) Documentazione tecnica dei singoli progetti :

CONSORZIO COPEL S.R.L.

* Q.T.E.

* Tavola 1 : estratti di mappa

* Tavola 2 : conteggi

* Tavola 3 : piante scala 1:100

* Tavola 4 : prospetti scala 1:100

* Tavola 5 : Sezioni e particolare costruttivo - scala 1:100

* Tavola 6 : Inserimento ambientale

* Tavola 7 : legge 13 del 09.01.89

* Tavola 8 : relazione tecnico descrittiva.

* QTE.

IMPRESA BORIO S.R.L.

* Relazione tecnico - edilizia

* Calcolo Superfici vetrate.

* Adeguamento legge 13 del 09.01.89

* Q.T.E.

* Tavola 1 : Estratto di mappa - calcoli SLP - inserimento intervento scala 1:1500

1:200.

* Tavola 2: Pianta PT. - piano primo - secondo; piano terzo - quarto; piano quinto

pianta tetti. scala 1:100

* Tavola 3 : prospetti - sezioni scala 1:100

* Tavola 4 : particolare architettonico scala 1:50

* Inserimento ambientale

* dichiarazione ai sensi della legge 13 del 09/01/1989.

COSTRUZIONI GENERALI EDILQUATTRO S.P.A

* Calcolo superfici vetrate

* Adeguamento legge 13 del 09.01.89.

* Relazione tecnico - edilizia

* Q.T.E.

* Tavola 1 :Estratto di mappa Calcoli SLP. - planimetria con intervento inserito scala 1:1500 / 200

* Tavola 2 - pianta piano terreno - piano primo secondo - piano terzo quarto - piano quinto - pianta tetti scala 1:100

* Tavola 3 - prospetti e sezioni - scala 1:100

* Tavola 4 - particolari architettonici scala 1:50

* inserimento ambientale

* dichiarazione ai sensi della legge 13 del 09.01.1989

- SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA LABOR VITA EST.

* Relazione igienico - Edilizia e dichiarazioni di rispetto della legge 13/ 89, della legge 46 / 90 e della legge 10 / 91.

* Q.T.E.

* Tavola 1 - planimetrie

* Tavola 2 - piante scala 1:100

* Tavola 3 - prospetti e sezioni scala 1:100

* Tavola 4 - inserimento ambientale.

* Tavola 5 - particolare costruttivo scala 1:20

CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE UNIONE

* Relazione igienico edilizia e dichiarazioni di rispetto della legge 13 / 89 della legge 46 / 90 e della legge 10/ 91.

* Tavola 1 - planimetrie

* Tavola 2 - piante scala 1:100

* Tavola 3 - prospetti e sezioni - scala 1:100

* Tavola 4 - inserimento ambientale.

* Tavola 5 - particolare costruttivo scala 1:20

COOPERATIVA MUTUO SOCCORSO VV.FF.

* Relazione igienico - edilizia e dichiarazioni di rispetto della legge 13 / 89, della legge 46 / 90 e della legge 10 / 91.

* Q.TE.

* Tavola 1 - planimetrie

* Tavola 2 - piante scala 1:100

* Tavola 3 - prospetti e sezioni scala 1:100

* Tavola 4 - inserimento ambientale

* Tavola 5 - particolare costruttivo scala 1:20

COOPERATIVA EDILIZIA S.PANCRAZIO

* Relazione igienico - edilizia e dichiarazione di rispetto della legge 13 / 89 - della legge 46 / 90 - della legge 10/ 91.

* Tavola 1 - planimetrie

* Tavola 2 - piante - scala 1:10

* Tavola 3 - prospetti e sezioni scala 1:100

* inserimento ambientale

* particolare costruttivo scala 1:20

SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA’ INDIVISA

G. DI VITTORIO .

* Tavola 1 - lotto B - progetto municipale - planimetrie - conteggi - piante.

scala 1:1500 / 1:500 - scala 1:100 / 1:200

* Tavola 2 - lotto B - progetto municipale - sezioni - prospetti - impatto ambientale

* particolari costruttivi - scala 1:100 - 1:20 .

* Q.T.E

* Tavola n. 1- Lotto A - progetto municipale - planimetrie-conteggi-piante

* Tavola n.2 - Lotto A - progetto municipale - sezioni - prospetti -impatto ambientale

* particolari costruttivi - scala 1: 100 ; 1:20

* relazione igienico -edilizia; inserimento ambientale - relazione ai sensi della legge 13 del 09.01.89; D.M. LL.PP n. 236 del 14.06.1989 - dichiarazione legge 46/ 90.

Lotto B.

* dichiarazione ai sensi della legge 46/90.

* inserimento ambientale

* relazione ai sensi della legge n. 13 del 09.01.1989 e D.M. LL.PP. n. 236 del 14.6.89

* relazione igienico edilizia.

Lotto C.

* Tavola n. 1 progetto municipale - planimetrie - conteggi - piante scale 1:1500

1:500 ; scala 1:100; 1:200.

* Tavola n. 2 progetto municipale - sezioni - prospetti - impatto ambientale;

particolari costruttivi , scala 1:100 - 1:20

* dichiarazione ai sensi della legge 46 / 90

* inserimento ambientale

* relazione igienico edilizia

* relazione ai sensi della legge n. 13 del 09.01.1989 e D.M. LL.PP.n.236 del 14.06.89.

SOCIETA’ COOPERATIVA DE GASPERI

* Tavola 1 - piante - prospetti - sezioni e particolari costruttivi scala 1:50 / 100

* Tavola 2 - inserimento ambientale 1:100

* Q.T.E.

* Relazione illustrativa del progetto

* Relazione igienico - sanitaria

* Relazione ai sensi della legge 13 del 09.01.1989 - D.M. LL.PP. n. 236 de14.06.1989

* Dichiarazione ai sensi della legge 46/ 90 e ai sensi della legge 13 del 09.01.1989.

PROGETTI IN VARIANTE

SOCIETA’COOPERATIVA EDILIZIA LABOR VITA EST

Tavola n. 01 - piante piano interrato e piano terra

Tavola n. 02 - piante piano tipo - sottotetto - copertura

Tavola n. 03 - prospetti - sezioni

Tavola n. 04 - planimetria generale

Tavola n. 05 - conteggi

Relazione tecnica di cui all’art.28 della legge 09.01.91 n.10 attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.

Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione degli impianti elettrici - legge 46 del 05/03/90 -DPR.447/91

Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione protezione contro la fulminazione - legge 46 del 05/03/90 -DPR.447/9

Impianto elettrico condominiale - impianti illuminazione piante piano - interrato - pilotis e tipo.

Impianto elettrico condominiale - schema montanti e impianto di terra

Impianto elettrico condominiale - schemi quadri elettrici

Impianti di riscaldamento alloggi - impianti di adduzione gas di rete canne fumarie ramificate.

Progetto impianto termico - piante piani primo - secondo - sesto -scala 2-3 piante piani primo tipo e settimo - scala 4

schema canne fumarie ramificate- schema funzionale impianto particolare canne ramificate e singole.

COSTRUZIONI GENERALI EDILQUATTRO s.p.a

Relazione tecnica

Tavola 01 - estratto di mappa - calcoli SLP planimetria con intervento inserito

Tavola 02 - Piante

Tavola 03 - Prospetti - sezioni

Tavola 04 - Particolare architettonico

Documento relativo alla legge n. 10 del 09/01/91

Relazione tecnica legge 46/90 -impianto termico

Relazione tecnica legge 46/90 -impianto elettrico per edifici

impianto di messa a terra - impianto di protezione contro i fulmini - impianto centralizzato antenna TV.

Adeguamento alla legge 13 del 09/01/89

Calcolo superfici vetrate

CONSORZIO CO.P.E.L.

Tavola 01 - planimetrie 1:200

Tavola 02 - conteggi

Tavola 03 - Piante

Tavola 04 - Prospetti

Tavola 05 - Sezioni - particolare costruttivo

Tavola 06 - Legge del 09/01/89 n. 13

Relazione Tecnica - legge 10/91

Tav.01 - impianti tecnologici legge 46/90 canne fumarie e di esalazione - progettp canne fumarie

Tav. 02 - impianti tecnologici - legge 46/90 canne fumarie e di esalazione - particolari costruttivi

Tav. 01- impianti tecnologici - legge 46/90 ventilazione apparecchi a gas

Tav. 02 - Impianti tecnologici legge 46/90 impianto elettrico - piante

Tav.01 - Impianti tecnologici legge 46/90 Impianto elettrico - relazioni e schemi

Tav. 01 - Impianti tecnologici - legge 46 / 90 impianto termico - schema caldaia

Tav. 02 - Impianti tecnologici - legge 46 /90 Impianto termico - piante alloggi con distribuzione

Tav.03 - Impianti tecnologici - legge 46 / 90 Impianto termico - schema impianti

Tav.04 - Impianti Tecnologici - legge 46 / 90 Impianto Termico - Relazione impianto termico e gas

CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE UNIONE.

Tav. 01 - Piante piano interrato e piano terra.

Tav. 02 . Piante piano tipo - sottotetto - copertura

Tav. 03 - Prospetti - sezioni

Tav. 04 - Planimetria Generale

Tav. 05 - Conteggi

Relazione Tecnica di cui all’art. 28 della legge 09.01.91 n. 10

Legge 46 /90 e DPR 447 /91 - impianti elettrici protezione contro la fulminazione

Impianto elettrico condominiale - impianti illuminazione - FM ausiliari

piante piani interrato - pilotis e tipo

Impianto elettrico condominiale - schema montanti e impianto di terra.

Impianto elettrico condiminiale - schemi quadri elettrici

impianti di riscaldamento alloggi - impianti di adduzione gas di rete canne fumarie ramificate progetto impianto termico

piante piani - primo- tipo e sesto - scala 1

piante piani primo - tipo e settimo - scala 4

schemi canne fumarie ramificate- schema funzionale impianto particolare canne ramificate e singole.

3a) Documentazione amministrativa

* Istanza del Comune di Torino di richiesta promozione accordo di programma, prot. n. 443 x 91 del 20.03.1997

* Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte di promozione dell’accordo di programma , prot. n. 15157 del 26.11.1997

* Copia della pubblicazione sul BUR del 14.01.1998 n.2 relativa alla comunicazione dell’avvio del procedimento.

* Copia della pubblicazione sul BUR del 21.06.2000 n. 25 relativa alla comunicazione dell ridefinizione dei termini di conclusione del procedimento

* Istanza del Comune di Torino n. 13458 dell’08.01.1999 relativa alla richiesta di convocazione della Conferenza di Serviz ai sensi del 3° comma dell’art. 27 legge 142/ 90, per la definizione del procedimento riguardante la 1° modifica all’accordo di programma.

* Comunicazione n. 5469 / S1 del 04.03.1999, del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, di convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi del 3° comma dell’art. 27 della legge 142/ 90.

* Comunicazione n.1704 x-9-3 dell’11.09.2000, con la quale il Comune di Torino attesta l’avvenuta pubblicazione della Variante Urbanistica, oggetto della 1° modifica all’accordo di programma.

* Osservazione alla Variante Urbanistica oggetto della 1° modifica all’accordo di programma, inoltrata dal Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud con nota n.5141/ x-9-1 del 24.08.2000

* Comunicazione del Comune di Torino n. 1694 x-9-3 del 06.09.2000. relativa alla controdeduzione alla osservazione di cui al punto precedente, condivisa all’unanimità dai rappresentanti della Conferenza di Servizi.

* Comunicazione n. prot. 12203 del 19.09.2000 del Responsabile del procedimento inoltrata al Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud , in merito all’esito espresso dalla Conferenza sulla osservazione presentata dal medesimo con nota n.5141 - x- 9- 1 del 24.08.2000

* Comunicazione alla Giunta Regionale in data 23.01.1998, relativa agli aspetti dell’iniziativa oggetto dell’accordo di programma, da parte dei responsabili del procedimento.

* Comunicazione alla Giunta Regionale in data 18.09.2000, relativa agli aspetti dell’iniziativa oggetto della 1° modifica all’accordo di programma, da parte del responsabile del procedimento.

* Delibera della Giunta Comunale n.9800149/ 1 del 13.01.1998 in merito a quanto precisato al paragrafo n.38 dell’accordo di programma

* Delibera del C.C. n. 372 / 96 del 28.10.1996

* Delibera del C.C. n. 105 / 96 del 10.04.1996

* Mozione del Sindaco del Comune di Torino, presentata in data 25.06.98, oggetto di successiva richiesta di riapertura dell’accordo di programma

* Dichiarazione da parte del Comune di Torino, che attesta la proprietà dell’area Sangone, nota n.695 / 98 del 15.01.1998.

* Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 -4334 del 30.11.1995

* Deliberazione della Giunta Regionale n. 8- 4605 del 18.12.1995

* Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 -13626 del 04.11.1996

* Deliberazione della Giunta Regionale n. 50 - 20886 del 14.07.1997.

* Schema di convenzione allegato all’accordo di programma originario

* nuovo schema di convenzione a seguito della 1° modifica all’accordo di programma , sostitutivo di quello originario.

* schema di atto unilaterale d’obbligo ai sensi degli artt. 7 e 8 delle legge 10/77, originario

* nuovo schema di atto unilaterale d’obbligo ai sensi degli artt. 7 e 8 delle legge 10/77, predisposto a seguito della 1° modifica all’accordo di programma, sostitutivo di quello originario.

* Relazione relativa alla descrizione tecnica delle caratteristiche costruttive degli alloggi di cui all’atto unilaterale d’obbligo.

* Elementi per il calcolo dei prezzi di prima cessione.

* Nuovo calcolo dei prezzi di prima cessione riguardanti i quattro progetti rilocalizzati nell’ambito Tazzoli, predisposto dal Comune di Torino - Divisione Edilizia Urbanistica - Settore edilizia residenziale pubblica, a seguito della 1° modifica all’accordo di programma, che sostituisce, per gli interventi rilocalizzati nell’ambito Tazzoli, i valori contenuti nell’atto unilaterale d’obbligo originario.

* relazione tecnico - illustrativa inerente le opere di urbanizzazione

* atti di proprietà e / o disponibilità dei terreni

* nuovi atti di propietà relativi ai quattro progetti rilocalizzati nell’ambito Tazzoli, a seguito della 1° modifica all’accordo di programma.

* cronoprogramma

* nuovo cronoprogramma a seguito della 1° modifica all’accordo di programma

* tavole catastali ambito Via Imperia, ambito Via Formiggine, ambito Tazzoli

* relazione sulle opere infrastrutturali.

* relazione geologica preliminare.

* Tavola dell’individuazione delle attività presenti nell’immediato intorno dell’area 16.23.

* pareri di competenza dei settori Regionali elencati al paragrafo n.36 dell’accordo di programma.

* pareri di competenza dei Settori Regionali espressi in relazione alla proposta della 1° modifica all’accordo di programma originario, elencati come integrazione al paragrafo 36

* verbale n. 1 riguardante la seduta del 25.07.2000

* verbale n. 2 riguardante la seduta del 04.09.2000

* Dichirazione idoneità e accettazione polizze fidejussorie da parte del Comune

di Torino, Dirigente del Settore Edilizia privata in data 23.01.1998, prot. 252 CAT x cl 9

* Nuova Dichirazione di conferma d’idoneità delle polizze fidejussorie presentate dai soggetti attuatori nell’A.d.P. originario, attestata dal Dirigente del Settore Edilizia privata Amm. del Comune di Torino , in data 25.08.2000

* Atto d’obbligo del 15.09.2000 in cui gli operatori dichiarano di conoscere e accettare la nuova convenzione sostitutiva di quella originaria e l’atto unilaterale d’obbligo ai sensi della legge 10/77, contenente l’impegno alla stipulazione dell’atto definitivo nei termini fissati dal dispositivo.

Il paragrafo 41 delle premesse all’accordo di programma è modificato nel seguente modo :

“ i tempi di validità dell’accordo di programma e della 1° modifica al medesimo sono rideterminati in anni 8 con decorrenza dall’accordo originario”

Il paragrafo 42 delle premesse all’accordo di programma è integrato nel seguente modo :

“ il presente accordo di programma e la presente 1° modifica al medesimo, in quanto promossi dalla Regione Piemonte, osservano le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27 - 23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. ”

Il paragrafo 43 delle premesse all’accordo di programma è integrato nel seguente modo :

“ entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della 1° modifica all’ accordo di programma da parte del Presidente della Giunta Regionale o del Vicepresidente e del Sindaco del Comune di Torino, o suo rappresentante delegato, il Consiglio Comunale della Città di Torino dovrà ratificare l’adesione del Sindaco o del suo rappresentante delegato, alla 1° modifica all’accordo di programma, pena la decadenza della modifica medesima.”

Il punto 3 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ La delimitazione territoriale riguardante l’ambito dell’accordo di programma è pari a. 31.610 mq.Oggetto dell’accordo di programma e della 1° modifica al medesimo sono gli interventi indicati al Paragrafi precedenti per una S.L.P complessiva pari a mq.14.843, nonchè gli interventi riguardanti la realizzazione delle opere di urbanizzazioni e di quelle già esistenti, pari a mq. 18.992.

L’attuazione degli interventi oggetto del presente accordo di programma e della 1° modifica al medesimo, determina la realizzazione complessiva di n. 185 alloggi, ( variabili nel rispetto della SLP max. consentita),di cui 112 finanziati con fondi del 7° programma ( anno 1990), integrato dalle economie del 6° programma biennale ( anni 1988 - 89 ), ai sensi della legge 457 / 78 e n. 73 alloggi autofinanziati, come specificato in dettaglio al paragrafo n. 15 del presente accordo di programma.

Il punto 5 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ il programma complessivo degli investimenti riferiti agli interventi edilizi e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti nell’ambito dell’accordo di programma , ammonta a L.33.737.243.000, di cui L.31.477.000.000 per interventi edilizi e acquisizione delle aree, L.2.261.219.523 per oneri e opere di urbanizzazione, ed è finanziato complessivamente nel modo seguente:

interventi finanziati con contributo pubblico L.10.000.000.000.

interventi in autofinanziamento L. 23.737.243.000

Il punto 6 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ L’attuazione dei contenuti dell’accordo di programma e della 1° modifica e l’ambito di applicazione è regolamentato da apposita convenzione modificata con la presente 1° modifica all’accordo di programma che i soggetti attuatori dell’iniziativa oggetto dell’accordo di programma hanno dichiarato con specifico atto d’obbligo stipulato in data 19.01.1998, e nella successiva data 15.09.2000, riguardante la 1° modifica all’ADP rispettivamente allegati all’accordo di programma, e alla 1° modifica del medesimo di conoscere ed accettare, impegnandosi a sottoscrivere la nuova convenzione, sostitutiva di quella originaria, nei tempi previsti dall’accordo di programma, ovvero nei successivi 90 giorni dalla ratifica da parte del Consiglio Comunale, dell’adesione del Sindaco o del suo rappresentante delegato alla 1° modifica all’accordo di programma, pena la decadenza della modifica medesima, salvo causa non imputabile ai soggetti attuatori, valutata dal Collegio di Vigilanza. Copia della nuova convenzione stipulata e trascritta dovrà essere successivamente trasmessa al Responsabile del procedimento per l’acquisizione agli atti.

Il punto 7 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ L’accordo di programma prevede altresì che gli alloggi realizzati dai soggetti attuatori di cui al paragrafo 4 del presente dispositivo, siano convenzionati in base alle disposizioni contenute negli art. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10 e che a tale scopo i soggetti attuatori producano e perfezionino in collaborazione con il Comune di Torino, il nuovo atto unilaterale d’obbligo previsto dalla stessa legge, sostitutivo di quello originario, con le modalità e nei termini fissati dal paragrafo R delle premesse della nuova Convenzione allegata alla 1° modifica all’accordo di programma, ovvero contestualmente alla stipula della nuova convenzione di cui al punto 6) del presente dispositivo, pena la decadenza della 1° modifica all’accordo, salvo causa non imputabile ai soggetti attuatori, valutata dal Collegio di Vigilanza .L’atto perfezionato dovrà essere successivamente trasmesso al Responsabile del procedimento.

L’accordo di programma e la relativa 1° modifica, prevede inoltre che i prezzi di prima cessione stabiliti all’art. 7 dello schema dell’atto unilaterale d’obbligo, possano essere maggiorati previo atto unilaterale d’obbligo integrativo, nel caso in cui la portanza del terreno risulti inferiore a Kg. 2 per centimetroquadrato; in questo caso il prezzo delle maggiori opere determinato sulla base di apposite perizie geognostiche asseverate e controllate dagli Uffici competenti comunali, potrà essere portato in aumento del prezzo base di 1° cessione, in misura direttamente proporzionale alla superficie degli alloggi."

I soggetti attuatori hanno infine dichiarato con specifici atti d’obbligo stipulati rispettivamente in data 19.01.1998, e in data 15.09.2000, allegati all’accordo di programma e alla 1° modifica all’accordo medesimo, di conoscere ed accettare i contenuti dello schema dell’atto unilaterale d’obbligo, e del nuovo schema relativo alla 1° modifica all’ADP, ex artt. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10, impegnandosi a sottoscriverli nei tempi sopraindicati.

Il punto 8 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ L’accordo di programma prevede, ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 142 / 90, che i progetti riguardanti i lotti A - B - C - D - E - F - G - H- I costituenti il programma costruttivo oggetto dell’iniziativa, costituiscano, all’atto dell’adozione del presente accordo di programma con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, variazione allo strumento urbanistico come precisato nel punto14 dell’accordo originario, nonchè condizione sostitutiva al rilascio delle rispettive concessioni edilizie, ( a cui è stato attestato il rispetto degli artt.16 e 43 - legge 457 / 78, come specificato al paragrafo n. 36 punto d) delle premesse dell’accordo originario), a titolo oneroso ai sensi della legge 28.01.1997 n. 10, a favore dei soggetti attuatori, proprietari o aventi titolo, così come esplicitato dagli atti allegati all’accordo e descritti al paragrafo n. 40 del medesimo, ovvero a favore del Consorzio Produzione Lavoro CO.PE.L, dell’ Impresa Costruzioni F. BORIO s.r.l., delle Costruzioni Generali EDILQUATTRO s.p.a, della Soc. Coop. Edilizia LABOR VITA EST, della Cooperativa Edilizia Unione, del Mutuo soccorso VV.FF, Soc. Coop. Edilizia SAN PANCRAZIO, della Cooperativa Edilizia DI VITTORIO, della Soc. Coop. Edilizia DE GASPERI, fatti salvi i diritti di terzi e previa l’osservanza degli adempimenti, delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nella Convenzione da stipularsi alla data fissata al punto 6 del presente dispositivo. La 1° modifica all’accordo di programma prevede ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 142 / 90, che i progetti riguardanti i lotti A - C - D - E , costituiscano, all’atto dell’adozione della presente modifica all’accordo di programma con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, variazione allo strumento urbanistico come precisato nel successivo punto 14 del presente dispositivo, nonchè condizione sostitutiva al rilascio delle rispettive concessioni edilizie in variante al progetto originario ( a cui è stato attestato il rispetto degli artt.16 e 43 - legge 457 / 78, come specificato al paragrafo n. 36 punto d) delle premesse ), a titolo oneroso ai sensi della legge 28.01.1997 n. 10, a favore dei soggetti attuatori, proprietari delle aree interessate, ovvero a favore del Consorzio produzione Lavoro Copel, della Costruzione Generali Ediliquattro spa, della Società Coop. Edilizia Labor Vita Est, della Cooperativa Edilizia Consorzio Unione, fatti salvi i diritti di terzi e previa l’osservanza degli adempimenti, delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nella Nuova Convenzione da stipularsi alla data fissata al punto 6 del presente dispositivo.

I soggetti attuatori beneficiari della presente condizione dovranno comunque provvedere ad acquisire in tempo utile i pareri di sicurezza degli edifici da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, provvedendo a trasmetterne copia agli uffici competenti del Comune di Torino e ai Responsabili del procedimento.

L’adozione dell’accordo di programma con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, comporta per i progetti costituenti concessione edilizia e concessione edilizia di variante ai progetti originari a favore dei soggetti attuatori di cui sopra, la determinazione dei valori corrispondenti all’esecuzione delle opere di urbanizzazione, al pagamento del saldo degli oneri di urbanizzazione, nella seguente misura complessiva :

- Consorzio Produzione Lavoro CO.PE.L U.I. n. A L.181.476.768

- Impresa Costruzioni F. BORIO U.I .n. B .L.184.501.380

- Costruzioni Generali EDILQUATTRO U.I. n. C .L. 184.501.380

- Soc. Coop. Edilizia LABOR VITA EST U.I. n. D .L.365.953.152

- Cooperativa Edilizia Unione .U.I. n. E .L.251.592.792

- Mutuo soccorso VV.FF U.I. n. F .L.150.193.272

- Soc. Coop. Edilizia SAN PANCRAZIO .U.I. n. G L.304.144.064

- Cooperativa Edilizia DI VITTORIO .U.I. n. H L.491.749.548

- Soc. Coop. Edilizia DE GASPERI U.I. n. I .L.147.107.167

Per un totale complessivo pari a L. 2.261.219.523

Il punto 10 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ La 1° modifica all’accordo di programma prevede che i soggetti attuatori, entro 240 giorni dalla stipula della nuova Convenzione, allegata alla 1° modifica all’accordo di programma, cedano, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti gli interventi edilizi attuabili con il presente accordo e con la relativa 1° modifica aree nella misura di complessivi mq 5.331, di cui mq. 2.996, con 572 mq in eccedenza agli standards, ex art. 21 legge 56/ 77 e smi e mq 2.335 per viabilità pubblica veicolare e percorsi pedonali pubblici, come articolato e rappresentato nella Tav. 6.1 del documento di coordinamento urbanistico, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall’art. 6 dello schema di Nuova Convenzione, allegato al presente 1° modifica all’accordo di programma, nonchè in misura di mq 15.996, come corrispettivo in pagamento dell’area Sangone già di proprietà del Comune di Torino, il cui importo complessivo pari a L. 2.801.587.000, è stato versato dai soggetti attuatori prima della stipula della convenzione originaria, allegata all’accordo di programma. La mancata cessione delle suddette aree comporta la decadenza dell’accordo e della 1° modifica al medesimo, salvo causa non imputabile ai soggetti attuatori,valutata dal Collegio di Vigilanza.

La 1° modifica all’accordo di programma prende atto che i soggetti attuatori hanno già presentato i progetti definitivi delle opere di urbanizzazione, da eseguirsi a scomputo, redatti secondo le modalità previste dalla legge sui Lavori Pubblici; che detti progetti sono stati approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione 26.08.1.999 n. 2140 mecc 9906962/33 per il 1° lotto e con deliberazione della Giunta Comunale del 14.12.1999, n 3331/mecc.9911496 / 33, per il 2° lotto. La 1° modifica all’ADP prende altresì atto che i lavori relativi al 1° lotto delle opere di urbanizzazione, ottenuti tutti i pareri e le approvazioni necessarie, hanno avuto inizio in data 31.08.1999, e sono in corso di ultimazione. Successivamente i soggetti attuatori dovranno presentare i progetti esecutivi relativi al 2° lotto delle Opere di urbanizzazione, entro 60 giorni dalla stipula della nuova convenzione.

Il punto 11 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ Eventuali variazioni o modifiche in corso d’opera degli interventi oggetto del presente accordo di programma, proposte in base a motivate e specifiche esigenze funzionali del contesto insediativo interessato dall’iniziativa in oggetto, che comportano la modifica dei contentui del presente accordo di programma, sono assentibili previa il consenso unanime di tutti i soggetti firmatari dell’accordo medesimo, con l’osservanza delle procedure amministrative previste dall’Istituto degli Accordi di Programma. Eventuali varianti a contenuto esclusivamente edilizio non sostanziali saranno assentite con specifica determinazione dal Collegio di Vigilanza. ”

Il punto 12 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ L’accordo di programma in oggetto, come integrato dalla presente 1° modifica e come concordato dalle parti, ha validità di 8 anni con decorrenza dall’accordo originario.

Il punto 13 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ L’accordo di programma e la 1° modifica al medesimo, adottate con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 27 della legge 142 / 90, come concordato dai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi di cui al 3° comma dell’art. 27 della legge medesima, assente ai sensi dei successivi 4° e 5° comma, le variazioni urbanistiche previsionali e normative dello strumento urbanistico generale del Comune di Torino, nonchè introduce prescrizioni e raccomandazioni evidenziate nei pareri espressi dai Settori competenti della Regione Piemonte e dagli Altri Enti intressati, allegati al presente accordo di programma e alla 1° modifica, specificati al paragrafo 36 del medesimo e determina altresì le condizioni esposte al punto 8 del presente dispositivo.

Il punto 14 del dispositivo dell’accordo originario è modificato e integrato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

“ Il paragrafo f), con la presente modifica all’accordo di programma, è modificato secondo la seguente espressione:

“ assenso alla sostituzione della scheda normativa dell’ambito 16.23 - Quartiere -Sangone delle norme Urbanistico - Edilizie di attuazione del Piano Regolatore Generale con nuova scheda, aggiornata con la presente 1° modifica, relativa alla nuova Zona Urbana di Trasformazione 16.23 - Sangone -Imperia, costituita dalle porzioni di ambito localizzate parte in strade delle Cacce angolo via Formiggini, parte in Via Imperia via Portofini, Via Loano, e parte sita in Corso Tazzoli.

“ Dopo il paragrafo h ) sono introdotti, con la presente modifica all’accordo di programma, i seguenti paragrafi:

i) assenso alla modifica del perimetro delle aree costituenti la zona urbana di trasformazione - ambito 16.23 “ Sangone - Imperia ” determinate dall’accordo di programma originario, - mediante nuova aggregazione di area fisicamente separata, ubicata nell’ambito 16.h “ Tazzoli ”. ( vedi estratto tavola di variante scala 1:5000 della documentazione urbanistica).

j) assenso alla destinazione a servizi pubblici delle aree ubicate a nord di Via Imperia e suo protendimento, destinate nell’accordo originario ad aree di concentrazione dell’edificato, al fine di rilocalizzzare le unità minime di intervento A - C - D- E , nell’ambito 16.h Tazzoli. - quale permuta perequativa equivalente delle aree già destinate a servizi pubblici .

k) assenso alla modifcazione delle schede normative degli ambiti 16.h Tazzoli e 16.m Faccioli - Sud., comprensiva della previsone del prolungamento della Via Rignon nell’ambito Tazzoli, che nella parte,( anche cartografica,così come individuato nella Tavola di variante scala 1:5000) antistante gli edifici da edificare, oggetto della presente modifica, la larghezza è da intendersi non inferiore a mt. 27.

l) Assenso alla destinazione edificabile della porzione di area ubicata nell’ambito 16h per la rilocalizzazione delle unità di intervento A - C - D - E

Il punto 15 del dispositivo dell’accordo originario è integrato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

Le variazioni urbanistiche previsionali e normative introdotte con la 1° modifica all’accordo di programma e assentite con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, in ottemperanza dei disposti del 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 142 / 90, per quanto riguarda gli interventi oggetto dei progetti edilizi riguardanti i lotti A - C-D- E - che costituiscono condizione sostitutiva al rilascio della concessione edilizia in variante ai progetti originari, a titolo oneroso all’atto dell’adozione della presente 1° modifica all’accordo di programma, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, decorrono dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto stesso. L’adesione del Sindaco o del rappresentante delegato dal Sindaco, ai contenuti della presente modifica all’ accordo di programma, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale ai sensi del 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 142 / 90, entro trenta giorni dall’avvenuta stipula, pena la decadenza della modifica stessa.

Il punto 16 del dispositivo dell’accordo originario è integrato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

Il Sindaco del Comune di Torino, Prof. Valentino Castellani, rappresentato con atto di delega dall’Assessore all’Edilizia e Urbanistica, Dott. Mario Viano, aderisce al contenuto della presente 1° modifica, così come specificato ai punti precedenti

Si impegna affinchè sia convocato il Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data della stipula della presente 1° modifica all’ accordo di programma, per la ratifica prevista dal 5° comma dell’art. 27 della legge 142 / 90.

Si impegna altresì a verificare che i soggetti attuatori ottemperino agli impegni, agli obblighi e agli adempimenti richiamati nel presente dispositivo e sottoscritti dai medesimi negli atti allegati alla presente 1° modifica all’ accordo di programma, nella nuova Convenzione e nel nuovo atto unilaterale d’obbligo ex artt. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10 ad essa allegate, nei termini delle scadenze fissate dai medesimi atti.

Il punto 16 del dispositivo dell’accordo originario è integrato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

Il Sig, Onorevole Enzo Ghigo, Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, in questa sede rappresentato dal Vice Presidente Sig. William Casoni, aderisce al contenuto della presente 1° modifica all’ accordo di programma così come specificato ai punti precedenti; inoltre si impegna ad adottare la modifica medesima con specifico decreto in ottemperanza del 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 142/ 90, assentendo le variazioni previsionali e normative dello strumento urbanistico generale della Città di Torino, specificato al punto 14 del presente dispositivo, nonchè i progetti edilizi relativi ai lotti A - C- D- E costituenti condizione sostitutiva al rilascio della concessione edilizia in variante ai progetti originari, a titolo oneroso ai sensi della legge 28.01.1977 n. 10, che assumono efficacia all’atto della pubblicazione sul BUR del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte di adozione della modifica in oggetto.

Il punto 19 del dispositivo dell’accordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:

le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma, saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza , costituito in ottemperanza alle disposizioni previste dal 6° comma dell’art.27 della legge 142 / 90. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale con le modalità e le funzioni previste all’art. 15 della nuova Convenzione.

Il presente atto è costituito da n.25 pagine dattiloscritte e in parte manoscritte, di cui il Responsabile del procedimento attesta si è data lettura.

Per la Regione Piemonte
Il Vice Presidente
William Casoni

Per il Comune di Torino
L’Assessore all’Edilizia e Urbanistica
Mario Viano