Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2000
Regione Piemonte
1° Modifica all Accordo di programma, stipulato tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino, in data 23.01.1998, finalizzato alla realizzazione, da parte di vari operatori, di interventi di edilizia residenziale convenzionata agevolata, finanziati nellambito del 7° programma (anno 1990), integrato dalle economie del 6° programma biennale ( anni 1988 - 89 ), ai sensi della legge 457 / 78, nonchè autofinanziati, nellarea denominata Sangone - Imperia 16.23 del Comune di Torino
Il D.P.G.R. 18 novembre 2000, n. 113è pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 47 - Parte I e II - del 22 novembre 2000 )Ndr)
Premesso che:
In data 23.01.1998, tra il Vice Presidente della Giunta Regionale del Piemonte e il rappresentante delegato dal Sindaco di Torino, è stato stipulato laccordo di programma di cui alloggetto, successivamente adottato dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con Decreto n. 3 del 03.02.1998 e pubblicato sul BUR n. 11 del 18.03.1998.
In data 05.08.1998, il Collegio di Vigilanza ha determinato la sospensione dei termini di alcuni adempimenti previsti dallAccordo di programma, con efficacia immediata dal 06.08.1998, fino alla conclusione del procedimento amministrativo relativo alla 1°modifica dellAccordo di programma; sospensione successivamente adottata dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con Decreto n. 54/98 del 06.08.1998
In data 04.11.1998, il Collegio di Vigilanza ha determinato la sospensione di ulteriori termini di alcuni adempimenti previsti dallAccordo di programma, con efficacia dal 06.11.1998, fino alla conclusione del procedimento amministrativo relativo alla 1° modifica dellAccordo di programma; sospensione successivamente adottata dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con Decreto n. 69 / 98 del 06.11.1998.
In data 25.01.2000, il Collegio di Vigilanza ha assentito le varianti ai progetti relativi ai lotti
F. Cooperativa Mutuo Soccorso Vigili del Fuoco; B Impresa Costruzioni F. Borio; G. Cooperativa S. Pancrazio; I. Cooperativa De Gasperi; successivamente adottate con D.P.G.R. n. 18 del 11.02.2000.
In data 06.07.1998, il Consiglio Comunale della Città di Torino, approvava la mozione n. 36 proposta dal Sindaco, avente per oggetto Integrazione dellAccordo di programma Sangone - Imperia con la quale si impegnava lAmministrazione ad assumere ogni atto necessario a consentire una riduzione significativa della concentrazione edilizia prevista nellarea Imperia dellaccordo di programma in oggetto, prevedendone la rilocalizzazione di 81 alloggi sullarea Tazzoli, ricompresa nellambito" Tazzoli - Faccioli"
Con nota n. 82 del 18.06.1998, il Sindaco della Città di Torino richiedeva formalmente alla Regione Piemonte, alla luce di quanto esposto al precedente paragrafo, di verificare la possibilità di ridefinire lAccordo di programma.
Con nota n. 13458 dell08.01.1999, il Sindaco della Città di Torino, richiedeva successivamente la convocazione della Conferenza di Servizi prevista ai sensi del 3° comma dellart. 27 della legge 142/ 90, al fine di avviare il procedimento di modifica dellaccordo medesimo.
Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte,con nota n. 5469/S1 del 04.03.1999. ha convocato in data 23.01.1999, presso la Sala Giunta Regionale, la Conferenza di Servizi ai sensi del 3° comma dellart. 27 della legge 142/ 90, per verificare la possibilità, da parte dei soggetti firmatari dellaccordo originario, di addivenire alla 1° modifica dellaccordo medesimo.
Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte,con nota prot n.14798/S1.1-481AP.del 18.07.2000 ha ulteriormente convocato in data 25.07.2000, presso lal Sala della Giunta Regionale, la Conferenza di Servizi conclusiva prevista dal 3° comma dellart. 27 della legge 142/ 90, per verificare definitivamente la possibilità, da parte dei soggetti firmatari dellaccordo di programma originario, di addivenire alla definizione della 1° modifica dellaccordo.
Della seduta conclusiva è stato redatto apposito verbale da parte del Responsabile del procedimento, nel quale i rappresentanti della Conferenza, dopo ampio dibattito in merito alla possibilità di concludere positivamente la definizione della 1° modifica dellaccordo di programma, hanno convenuto allunanimità di condividere liniziativa presentata dal comune di Torino
Il Responsabile del procedimento, relativamente alla 1° modifica dellaccordo di programma, ha acquisito agli atti i pareri di competenza degli Enti interessati, di seguito riportati, dandone informazione ai rappresentanti della Conferenza:
1) Pareri igienico sanitari riguardanti i quattro progetti, rilocalizzati nellambito Tazzoli, rilasciati dallAzienda USL N.1 di Torino.
2) Parere del Settore Urbanistico Territoriale - area Metropolitana della Regione Piemonte
3) Parere del Settore Attuazione degli Interventi in materia di edilizia della Regione Piemonte
4) Parere favorevole della Divisione Edilizia e Urbanistica , Settore Procedimenti Istruttori edilizi del Comune di Torino.
5) Comunicazione dei soggetti attuatori relativa allacquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Con pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte n 13 del 31.03.1999, è stata data comunicazione dellavvio del procedimento ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 e della legge regionale 25.07.1994 n. 27, artt. 12 e 13.
Con pubblicazione sul BUR della Regione Piemonte n 25 .del .21.06.2000, sono stati definiti i nuovi termini per la conclusione del procedimento.
Il Responsabile del procedimento ha comunicato in data 18.09.2000 alla Giunta Regionale, gli aspetti salienti della 1° modifica allaccordo di programma, allegando la bozza del medesimo.
In data 27.07.2000 il Comune di Torino, dintesa con il Responsabile del procedimento nella seduta della Conferenza di Servizi del 25.07.2000, ha pubblicato, in sintonia con quanto previsto dallart.17 7° comma della legge 56 / 77 e s.m.i., gli elaborati tecnici del progetto di variante urbanistica, oggetto della presente modifica allaccordo di programma, per un periodo di gg.30 complessivi, con la possibilità dal 15^al 30 ^ giorno di presentare eventuali osservazioni.
Alla conclusione del periodo di pubblicazione della variante urbanistica é pervenuta n 1 osservazione da parte del Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud n.prot.5141 / x - 9 - 1 del 24.08.2000
Il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con nota n. 16312 / S1.45 del 07.08.2000 ha convocato unulteriore Conferenza di Servizi in data 04.09.2000, per lesame dellosservazione pervenuta.
Della suddetta seduta è stato redatto apposito verbale da parte del Responsabile del procedimento, nel quale i rappresentanti della Conferenza, dopo avere preso cognizione del contenuto dellosservazione hanno controdedotto allunanimità, ron accogliendo parzialmente, la richiesta avanzata dal Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud, sulla base delle considerazioni formulate dalla Divisione Edilizia e Urbanistica, Settore Strumentazione Urbanistica del Comune di Torino, in una nota ufficiosa, di cui è stata data lettura dal Responsabile del procedimento, e il cui atto ufficiale è stato trasmesso dal Comune medesimo con nota n. 1694 x-9-3 del 06.09.2000.
Il responsabile del procedimento ha provveduto con nota n. 12203 del 19.09.2000 a rendere noto al Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud, la decisione assunta dai rappresentanti partecpianti alla Conferenza di Servizi del giorno 04.09.2000, in merito alla osservazione presentata.
Nella medesima seduta i rappresentanti del Comune di Torino hanno chiesto alla Conferenza di esprimersi sulla proposta di un ulteriore modifica al testo dellaccordo, riguardante il paragrafo 18 delle premesse e lart.3 dellatto unilaterale dobbligo.
La Conferenza ha condiviso la proposta dei rappresentanti del Comune di Torino in merito a quanto esposto al punto precedente, invitando il Responsabile del procedimento a introdurre nel testo della 1° modifica allaccordo di programma, le modifiche formulate nella nota ufficiosa dal Comune di Torino, successivamente formalizzata e trasmessa al Responsabile del procedimento dal Comune medesimo con nota n. 1694 - x-9-3 del 06.09.2000.
Il Responsabile del procedimento ha provveduto ad introdurre la modifica al paragrafo 18 delle premesse, mentre per quanto riguarda la modifica dellart.3 dellatto unilaterale dobbligo, ritenendo di non dovere aggravare il procedimento con ulteriore copie corrette del suddetto documento,il Responsabile del Procedimento ha introdotto ufficialmente tale modifica nel testo della 1° modifica dellaccordo di programma, come di seguito esposto, a cui i soggetti attuatori devono fare espresso riferimento al momento della formalizzazione dellimpegno a sottoscrivere latto unilaterale dobbligo.
Art 3 pag.10:
lespressione Le opere ed i manufatti saranno soggetti a collaudo in corso dopera ed a collaudo definitivo, da eseguirsi a cura e spese del Comune è sostituita con Ai sensi dellart. 28 della legge 109/94 così come successivamente modificato ed integrato i collaudi tecnico - amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso dopera e a ultimazione definitiva dei lavori da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di opere, alla loro complessità ed allimporto delle stesse. Ogni onere afferente ai collaudi delle opere di urbanizzazione della presente convenzione è a carico dei Proponenti soggetti attuatori degli interventi.
La presente modifica allaccordo di programma, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27 - 23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma.
Tutto ciò premesso si stabilisce che:
lanno duemila, addì 27 del mese di settembre , alle ore 10.00, nella sala della Giunta Regionale,sita in Piazza Castello 165, Torino.
TRA
La Regione Piemonte, rappresentata dal Vice Presidente, Sig. William Casoni, (omissis), domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165, il quale interviene al presente atto, per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 19128 / S1.1.45 del 21.09.2000.
E
Il Comune di Torino, rappresentato dal Dott. Mario Viano, (omissis), il quale interviene con delega n 9815 del 22.09.2000., al presente atto, in qualità di Assessore allEdilizia e Urbanistica, domiciliato per la carica in Piazza S. Giovanni 5, per effetto della convocazione del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 19128/ S1.1.45 del 21.09.2000.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1) Ai sensi del 4° e 5° comma dellart. 27 delle legge 142 / 90, così come modificato dalla legge 127 del 15.05.1997, è condivisa allunanimità dal Presidente della Giunta Regionale, in questa sede rappresentato dal Vice Presidente, Sig. William Casoni e dal rappresentante delegato dal Sindaco della Città di Torino, Dott. Mario Viano, il contenuto relativo alla 1 modifica dellaccordo di programma originario , stipulato questultimo, dagli Enti medesimi in data 23.01.1998, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente modifica, unitamente agli atti tecnico-amministrativi ad essa allegata.
2) La presente modifica allaccordo di programma, nellambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti lintesa, riguarda in sintesi:
* la delimitazione e la variazione delle destinazioni urbanistiche delle aree oggetto della modifica allaccordo, rappresentate nelle tavole 1 foglio 16 Ap-16 Bp del PRG del Comune di Torino e nelle schede normative relative allambito 16.23 Sangone - Imperia e 16.h Tazzoli - Faccioli, nonchè nelle tavole 1.1., 1.2. e 1.3. del documento riguardante il coordinamento urbanistico ambientale del progetto.
* Il trasferimento dalla porzione di ambito sita in Via Imperia , Via Portofino, della capacità edificatoria di mq 6470 di SLP, corrispondente a 81 alloggi,alla porzione di ambito sita in Corso Tazzoli e Via Rignon.
* la variante dei progetti assentiti come condizione sostitutiva al rilascio delle concessioni edilizie nellambito dellaccordo originario, per i lotti riguardanti i sottoelencati soggetti attuatori:
* A Consorzio Copel
* C Costruzioni Generali Edilquattro s.p.a
* D Cooperativa Labor Vita Est
* E Consorzio Unione.
* ladozione del nuovo schema di Convenzione e del nuovo schema di atto uniliaterale dobbligo ai sensi della legge 10/77 artt. 7 e 8 che sostituiranno, allatto della loro sottoscrizione, i precedenti atti stipulati in data 11.05.1998.
* la realizzazione delle opere di urbanizzazione così come aggiornate in conseguenza della presente modifica allaccordo di programma
* la rideterminazione dei termini degli adempimenti contenuti nellaccordo di programma originario, nella convenzione e nellatto unilaterale dobbligo, comprensiva anche di quelli precedentemente sospesi dal Collegio di Vigilanza.
3) Le modifiche sopracitate, per maggiore funzionalità del testo, sono esplicitate dettagliatamente nei singoli paragrafi, di seguito riportati:.
Il paragrafo 10 delle premesse dellaccordo originario è modificato nel seguente modo :
La modifica allaccordo di programma interessa una delimitazione territoriale costituita da nove unità dintervento per un area di concentrazione edilizia, standards urbanistici e viabilità, pari a 31.610 mq.
La delimitazione territoriale di cui sopra, evidenziata negli allegati della documentazione urbanistica e della documentazione illustrativa dell accordo di programma e della 1° modifica al medesimo, costituisce altresì riferimento giuridico per gli adempimenti, le modalità operative e gli obblighi contenuti nel nuovo schema di convenzione allegato alla presente modifica all accordo di programma, che i soggetti attuatori con nuovo atto dobbligo, stipulato in data 15.09.2000, hanno dichiarato di conoscere ed accettare, impegnandosi conseguentemente a sottoscriverla nei tempi previsti dalla 1° modifica all accordo di programma, ovvero nei successivi 90.giorni dalla ratifica da parte del Consiglio Comunale, delladesione del Sindaco o del suo rappresentante delegato alla 1° modifica allaccordo di programma.I soggetti attuatori hanno altresì dichiarato di conoscere e accettare i contenuti del nuovo schema dellatto unilaterale dobbligo, ex artt. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10, impegnandosi a sottoscriverlo nei tempi e con le modalità indicate al paragrafo R delle premesse della nuova Convenzione.
- il paragrafo 11 delle premesse dellaccordo originario è sostituito dal seguente testo:
larea territoriale destinata agli interventi edilizi e alle opere di urbanizzazione, dellambito Sangone - Imperia, distinta con la lettera A e C nella tavola n.2 della documentazione illustrativa, Coordinamento urbanistico e ambientale oggetto della 1° modifica allaccordo di programma, per un valore complessivo di mq 15.614 di superficie territoriale, di cui mq 11.041 localizzati nella porzione di ambito sita in Via Imperia e Via Portofino, e mq 4.573 localizzati nella porzione di ambito sita in corso Tazzoli e Via Rignon, è, in forza di appositi atti pubblici di compravendita e di permuta, di proprietà esclusiva, per quanto attiene i singoli lotti fondiari, e pro - quota ma pro - indivisa, per quanto attiene le aree a servizi da dismettere, degli operatori individuati nellaccordo di programma originario e nella 1° modifica, mentre la rimanente parte, pari a mq 15.996, distinta con la lettera B nella tavola 2 della documentazione illustrativa Coordinamento urbanistico e ambientale allegata alla 1° modifica allaccordo di programma, è, come dichiarato dal Comune di Torino con nota n. 695/ 98 del 15.01.1998, di proprietà del medesimo.
il 1° comma del paragrafo 12 delle premesse dellaccordo di programma è modificato nel seguente modo:
laccordo di programma e la relativa 1° modifica prevede la realizzazione, nellambito unitario Sangone - Imperia, 16.23 ancorchè separato in sub-ambito A Imperia e sub-ambito B Sangone, e sub-ambito C Tazzoli, di 9 unità minime dintervento di nuova costruzione per una S.L.P complessivamente realizzabile pari a mq 14.843 così suddivisa:
- edilizia residenziale Agevolata Convenzionata a proprietà indivisa ( Cooperative indivise ) mq. 5170 sui lotti F-H-I.
- edilizia residenziale Agevolata Convenzionata a proprietà divisa o destinata alla vendita ( Coperative Divise e Imprese ) mq. 6030 di S.L.P. sui lotti A- B-C-D-
- edilizia residenziale privata convenzionata destinata allassegnazione in proprietà e / o alla vendita mq. 3643 di SLP sui lotti G - E.
- il paragrafo 13 delle premesse dellaccordo di programma è modificato nel seguente modo:
per la realizzazione del programma costruttivo di cui sopra sono previste opere di urbanizzazione per un costo complessivo, aggiornato con la presente modifica allaccordo di programma, di L. 2.010.873.721, così suddivise:
- Strade pubbliche, parcheggi e marciapiedi L. 452.509.987
- Piazza, verde, arredi, alberature L. 264.887.540
- Acquedotto L. 59.048.000
- Fognature L. 355.248.708
- Impianto Sportivo L. 567.365.535
- Telecom L. 45.335.202
- Illuminazione pubblica L. 266.478.749
fra le quali merita segnalare :
* spazi pubblici per la sosta e lo svago; verde pubblico ed area attrezzata gioco bimbi.
* costruzione di una bocciofila con annessa sede sociale.
* parcheggi pubblici in sede propria lungo alcuni tratti della viabilità
* lattuazione di opere relative al tratto del proseguimento di via Portofino compreso nellambito a nord di Via Imperia, da sistemarsi a servizi e viabilità.
* il prolungamento di Via imperia fino al confine est dellarea e prosecuzione lungo il margine attualmente occupato dal campo di calcio di via delle Cacce.
* il verde pubblico di Via Formiggini ( ambito Sangone ) confermato a tale destinazione con variante urbanistica in sede di accordo di programma.
- il paragrafo 16 delle premesse dellaccordo di programma è sostituito dal seguente testo.
ai sensi del 4° e 5° comma dellart.27 della legge 142 / 90 ladozione della presente 1° modifica all accordo di programma, con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, costituisce per i 4 progetti edilizi, allegati alla modifica medesima, condizione sostitutiva al rilascio delle rispettive concessione edilizie in variante ai progetti originari, a tutti gli effetti, a titolo oneroso, ai sensi della legge 28.01.1977 n. 10 a favore dei soggetti attuatori proprietari, rilocalizzati nella porzione di ambito sita in Corso Tazzoli e Via Rignon, Consorzio Produzione Lavoro CO.PE.L.; Costruzioni Generali Edilquattro s.p.a.; Soc. Coop. Edilizia Labor Vita Est.; Cooperativa Edilizia Unione, fatti salvi i diritti di terzi e previa losservanza degli adempimenti, delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nel nuovo schema di Convenzione e nel nuovo atto unilaterale dobbligo ex artt. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10, allegati alla presente modifica.
Rimane confermata lautorizzazione a edificare per gli altri operatori individuati nellaccordo originario, relativamente ai rimanenti 5 progetti, sin dallinzio localizzati nella porzione di ambito sita in Via Imperia e via Portofino, con losservanza degli stessi obblighi indicati al comma precedente.
- il paragrafo 18 delle premesse allaccordo di programma è modificato nel seguente modo:
che per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo precedente, è previsto il convenzionamento in base alle disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 della legge 28.1.1977 n. 10 e che a tale scopo i soggetti attuatori devono produrre e perfezionare in collaborazione con il Comune di Torino, il nuovo atto unilaterale dobbligo previsto dalla stessa legge, cosi come modificato nel testo allegato, con le modalità e nei termini fissati dal paragrafo R delle premesse al nuovo schema di Convenzione allegato alla 1° modifica all accordo di programma.
- il paragrafo 19 delle premesse allaccordo di programma è modificato nel seguente modo:
i soggetti attuatori dei progetti riguardanti i lotti di cui al paragrafo 15, dellaccordo di programma originario, in data 22.01.1998, hanno prodotto idonee garanzie fidejussorie, che si riconfermano con la presente modifica allaccordo di programma, relative allesecuzione delle opere di Urbanizzazione, al pagamento del saldo degli Oneri di Urbanizzazione e a conferma e a copertura delleventuale pagamento del contributo afferente il costo di costruzione, come da attestazione del Comune di Torino in data 25.08.2000, Divisione edilizia e Urbanistica, Settore Procedure Amministrative Edilizie con le modalità definite dallart. 11 del nuovo schema di Convenzione allegato alla presente modifica allaccordo di programma, corrispondente agli importi definiti dal Comune di Torino con nota prot.49/98 x -9-5 del.28.01.1998.
L. 385.568.711 per il lotto edilizio A
L. 381.739.940 per il lotto edilizio B
L. 380.881.996 per il lotto edilizio C
L. 755.299.197 per il lotto edilizio D
L. 513.380.076 per il lotto edilizio E
L. 308.878.618 per il lotto edilizio F
L. 620.104.276 per il lotto edilizio G
L. 1.015.617.855.per il lotto edilizio H
L. 303.801.814 per il lotto edilizio I
- il paragrafo 20 delle premesse allaccordo di programma è modificato nel seguente modo:
i soggetti attuatori dei progetti riguardanti i lotti di cui al paragrafo 15 dell accordo di programma originario, in data 08.05.1998 hanno provveduto al pagamento del corrispettivo complessivo di L. 2.801.587.000, riferito alle aree a servizi non cedute alla città di Torino, in quanto già di sua proprietà, ovvero allarea Sangone di mq. 15.996, secondo le quote fra essi ripartite e descritte al paragrafo B dellart. 5 del nuovo schema di convenzione."
- il paragrafo 22 delle premesse allaccordo di programma è modificato nel seguente modo:
che il progetto generale degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione previsti nellaccordo di programma, si prefigge, in sintonia con le previsioni del programma di recupero urbano approvato denominato Via Artom , e con la presente modifica, a seguito della mozione proposta dal Sindaco della Città di Torino ed approvata dal C.C. in data 06.07.1998 n. 36, la ricomposizione urbana dellarea oggetto dellaccordo di programma, attraverso lalleggerimento del carico urbanistico nella porzione di ambito sita in Via Imperia , via Portofino e la contestuale rilocalizzazione di parte delledificato nella porzione di ambito sita in Corso Tazzoli - Via Rignon Larticolazione degli edifici si connota con tipologie edilizie in linea al fine di rafforzare il significato ed il valore urbano di tutto il complesso.
- il paragrafo 23 delle premesse allaccordo di programma è modificato nel seguente modo:
i soggetti attuatori, entro 240 giorni dalla stipula della nuova Convenzione allegata alla 1° modifica allaccordo di programma, dovranno cedere al Comune di Torino, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti gli interventi edilizi attuabili con il presente accordo di programma, aree nella misura di mq. 18.992, di cui 2996 mq, con 572 mq in eccedenza di standards, ex art. 21 legge 56/77 e s.m.i., di proprietà dei soggetti proponenti e 15.996 mq come corrispettivo già pagato secondo le modalità indicate allart. 5 del nuovo schema di convenzione, essendo larea già di proprietà comunale; tali aree saranno destinate alla realizzazione di nuove strade interne allinsediamento, al verde pubblico ed attrezzato, ai parcheggi e alle aree di collegamento comune ( piazze ), alla realizzazione di impianti sportivi, secondo le modalità e le condizioni stabilite dallart. 6 del nuovo schema di Convenzione allegato alla presente modifica allaccordo di programma.Nelle quote delle aree da cedere al Comune di Torino da parte dei soggetti attuatori, oltre a quelle sopraccitate, sono comprese anche mq.2.335 per viabilità pubblica veicolare e per percorsi pedonali. La mancata cessione delle aree di cui al presente paragrafo nei tempi prescritti, comporta la decadenza dellaccordo, salvo causa non imputabile ai soggetti attuatori, valutata dal Collegio di Vigilanza.
- il paragrafo 24 delle premesse allaccordo di programma è modificato nel seguente modo:
che i soggetti attuatori degli interventi inseriti nellambito dellaccordo di programma e della 1° modifica al medesimo per la quota di S.L.P. di competenza,come precisato nella tabella riassuntiva SLP in progetto - Superificie commerciale, n. di alloggi , sono proprietari dei terreni in forza di appositi atti pubblici di proprietà trascritti, così come evidenziato ai paragrafi C ed I delle premesse del nuovo schema di Convenzione allegato alla presente modifica del programma e dagli atti specifici di proprietà allegati allaccordo di programma e alla relativa modifica.
il paragrafo 25 delle premesse allaccordo di programma è modificato nel seguente modo:
i dati quantitativi significativi di carattere urbanistico ed edilizio riguardante liniziativa oggetto dellaccordo di programma, sono così riassumibili :
Superficie territoriale delle aree oggetto della variante
Ambito 16.23 Sangone Superficie catastale mq. 15.996
Ambito 16.23 Imperia Superficie catastale mq. 11.041
Ambito 16.23 Tazzoli Superficie catastale mq 4.573
Superficie totale mq. 31.610
Supericie lorda di pavimento ( S.L.P max realizzabile )
Ambito 16.23 -Imperia S.L.P mq. 8.373
Ambito 16.23 - Tazzoli S.L.P (15614 x 0,7 / 3) mq. 6.470
Superficie totale mq. 14.843
Entità delle aree per servizi pubblici e viabilità
Ambito 16.23. Sangone mq ( 11200 / 34 x 18 ) mq. 5.929
ex Ambito 16.l. Imperia mq.( 15614 x 0,80 ) mq. 12.491
Aree per servizi e viabilità Superficie totale mq. 18.420
Variante - localizzazione aree minime per servizi
pubblici e viabilità
Ambito 16.23 Sangone - Imperia
- quota parte sita in strada delle Cacce ang.Via Formiggini mq. 15.996
- quota parte sita in via Imperia, via Portofino, Via Loano mq. 2.424
Aree per Servizi e viabilità Supericie totale mq.18.420
il paragrafo 26 delle premesse allaccordo di programma è modificato nel seguente modo:
per la realizzazione degli interventi oggetto dellaccordo di programma originario e della presente 1 ° modifica, è stata proposta larea da trasformare per servizi denominata dallattuale PRG. comunale ambito 16.l. Imperia dal perimetro variamente articolato, fronteggiante in parte via Imperia e Portofino e con accesso assicurato anche da Via Loano, nonchè lambito 16h Tazzoli,fronteggiante Corso Tazzoli e Corso Giovanni Agnelli. Tale proposta comporta il trasferimento sullarea Imperia di una quota di edificabilità pari a 8.373 di SLP, generata in parte dallambito medesimo e in parte dallambito Sangone 16.23, e la rilocalizzazione sullambito Tazzoli 16h di una quota di edificabilità generata dallambito Sangone - Imperia, pari a mq 6470 di SLP, corrispondente alle quattro unità edilizie trasferite mantenendo globalmente inalterato il dimensionamento dei Servizi; ciò determina la variazione dello strumento urbanistico generale, esplicitata nell individuazione di un unico ambito dintervento, ancorchè separato fisicamente, denominato 16.23 Sangone - Imperia
il paragrafo 27 delle premesse allaccordo di programma è integrato nel seguente modo:
La proposta oggetto della 1° modifica dellaccordo di programma, determina la modifica del punto 6 delle variazioni urbanistiche assentite nellaccordo di programma originario, nel modo seguente:
6) assenso alla sostituzione della scheda normativa dellambito 16.23 - Quartiere -Sangone delle norme Urbanistico - Edilizie di attuazione del Piano Regolatore Generale con nuova scheda, aggiornata con la presente 1° modifica, relativa alla nuova Zona Urbana di Trasformazione 16.23 - Sangone -Imperia., costituita dalle porzioni di ambito localizzate parte in strade delle Cacce angolo via Formiggini, parte in Via Imperia, Via Portofino, Via Loano, e parte sita in Corso Tazzoli.
nonchè determina la necessità di procedere ad assentire le nuove variazioni allo strumento urbanistico generale del Comune di Torino, relativamente ai seguenti aspetti:
9) assenso alla modifica del perimetro delle aree costituenti la zona urbana di trasformazione - ambito 16.23 Sangone - Imperia determinate dallaccordo di programma originario, - mediante nuova aggregazione di area fisicamente separata, ubicata nellambito 16.h Tazzoli ( vedi estratto tavola di variante scala 1:5000 della documentazione urbanistica).
10) assenso alla destinazione a servizi pubblici delle aree ubicate a nord di Via Imperia e suo protendimento, destinate nellaccordo originario ad aree di concentrazione delledificato, al fine di rilocalizzzare le unità minime di intervento A - C - D- E , nellambito 16.h Tazzoli - quale permuta perequativa equivalente delle aree già destinate a servizi pubblici .
11) assenso alla modifcazione delle schede normative degli ambiti 16.h Tazzoli e 16.m Faccioli - Sud, comprensiva della previsone del prolungamento della Via Rignon nellambito Tazzoli , che nella parte,( anche cartografica , così come individuato nella Tavola di variante scala 1:5000 ), antistante gli edifici da edificare, oggetto della presente modifica, la larghezza è da intendersi non inferiore a mt. 27 .
12) Assenso alla destinazione edificabile della porzione di area ubicata nellambito 16h per la rilocalizzazione delle unità di intervento A - C - D - E
Il paragrafo 36 delle premesse allaccordo di programma è integrato nel seguente modo :
La proposta oggetto della 1° modifica dellaccordo di programma, determina lintegrazione dei pareri acquisiti dal Responsabile del procedimento nellaccordo di programma originario, resi noti in data 25.07.2000, e di seguito elencati:
h) pareri favorevoli igienico sanitari riguardanti i quattro progetti, rilocalizzati nellambito Tazzoli, rilasciati dallAzienda USL n. 1 di Torino con note.prot. n. 39/T/99 del 16.07.1999; n. 40/T/99 del 16.07.1999; n. 41/T/99 del 16.07.1999;n. 42/T/99 del 16.07.1999
i) parere favorevole, fatte salve particolari prescrizioni o ulteriori obblighi derivanti da specifiche analisi di altri Settori o Enti interessati, del Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana della Regione Piemonte del 03.07.2000
l) parere favorevole del Settore attuazione degli interventi in materia di edilizia della Regione Piemonte. n. prot.9069/18.2 del 07.09.2000, nel quale viene attestato che i quattro progetti rilocalizzati nellambito Tazzoli, oggetto della 1° modifica all accordo di programma, rispettano gli artt. n. 16 e n. 43 della legge 05.08.1978 n. 457.
m) parere favorevole della Divisione Edilizia e Urbanistica, Settore Procedimenti Istruttori Edilizi del Comune di Torino n. prot.921 x -10 -9 del 21/09/1999. Preso atto degli atti di servitù, rogito notaio Revigliono del 29.06.2000, repertorio n. 5727, che sciolgono la riserva del parere stesso.
n) comunicazione inoltrata in data 20.12.1999 dai soggetti attuatori al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per lacquisizione del parere di competenza sui progetti oggetto della modifica allaccordo di programma.
Il paragrafo 40 delle premesse allaccordo di programma è integrato nel seguente modo :
la documentazione riguardante la proposta progettuale riferita alliniziativa oggetto dellaccordo di programma, e alla 1° modifica al medesimo è costituita dai seguenti elaborati ed atti amministrativi ad esso allegati:
1a) Documentazione urbanistica:
* relazione illustrativa
* estratto delle norme Urbanistico - edilizie di attuazione del Piano Regolatore Generale con le modificazioni conseguenti alla presente variante, concernenti lelenco degli ambiti delle Zone urbane di trasformazione, lelenco delle Aree da Trasformare per Servizi, le schede normative delle Zone Urbane di trasformazione 13.11 e 16.23, lArea da Trasformare per Servizi 16.l., larticolo 22.
* estratto della legenda della tavola n. 1 - Foglio OP - del Piano Regolatore Generale.
* estratto planimetrico della tavola n.1 - Fogli 16 Ap, 16 Bp - dello stato attuale del Piano Regolatore Generale, alla scala 1: 5.000
* estratto planimetrico della Tavola n. 1 - Fogli 16 Ap, 16 Bp - della Variante al Piano Regolatore Generale, alla scala 1:5000;
* supporto trasparente, sovvrapposto alla planimetria di cui alla precedente lettera e) con indicazione delle aree oggetto di Variante.
* copia conforme alloriginale depositato agli atti della Segreteria Generale del Comune di Torino dei Fogli 16 A e 16 B e della relativa legenda, nonchè dellestratto autentico degli articoli e delle schede delle Norme Urbanistico - Edilizio di attuazione interessati.
* Relazione illustrativa del programma costruttivo comprensiva di tavole planivolumetriche delliniziativa, degli schemi delle opere di urbanizzazione, degli aspetti edilizi e delle aree da cedere da parte dei soggetti attuatori al Comune per la realizzazione delle OO.di urbanizzazione, ecc.
* Certificato della Divisione Urbanistica D3 - Settore procedure amministrative urbanistiche della città di Torino, relativo alla insussistenza, sulle aree oggetto dellaccordo, di vincoli a carattere ambientale - idrogeologico o architettonico ai sensi delle leggi 1497/39; 1089 /39; 431 / 85.
* Certificato della Divisione Urbanistica D3 - Settore procedure amministrative urbanistiche della città di Torino, relativo alla destinazione urbanistica delle aree oggetto dellaccordo.
* Relazione illustrativa del programma costruttivo comprensiva di tavole planivolumetriche delliniziativa, degli aspetti edilizi e delle aree da cedere da parte dei soggetti attuatori al Comune per la realizzazione delle OO.di urbanizzazione, ecc, oggetto della 1° modifica allaccordo di programma
* Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione II lotto, completamento Via Imperia.
* Tabella riepilogativa delle opere di urbanizzazione realizzate e da realizzare.
* Documentazione relativa alla proposta di variante urbanistica relativa alla 1° modifica dellaccordo di programma, costituita:
* relazione illustrativa.
* Prospetti dati di dimensionamento ambito 16.23 Sangone - Imperia Allegato A.
* Estratto Tavola 1, fogli 16 Ap. - 16Bp del PRG vigente
* Estratto Tavola 1, fogli 16 Ap. - 16Bp del PRG vigente Stato attuale
* Estratto Tavola 1, fogli 16 Ap. - 16Bp del PRG vigente con Variante
* supporto trasparente, sovvrapposto alla planimetria di cui alla precedente lettera e) con indicazione delle aree oggetto di Variante.
* Grafico illustrativo della distribuzione delle concentrazioni edilizie e dei servizi pubblici.
* norme urbanistico - edilizie e schede normative Ambito 16-23 Sangone- Imperia; ambito 16 h Tazzoli e 16 m Faccioli sud.
2a) Documentazione tecnica dei singoli progetti :
CONSORZIO COPEL S.R.L.
* Q.T.E.
* Tavola 1 : estratti di mappa
* Tavola 2 : conteggi
* Tavola 3 : piante scala 1:100
* Tavola 4 : prospetti scala 1:100
* Tavola 5 : Sezioni e particolare costruttivo - scala 1:100
* Tavola 6 : Inserimento ambientale
* Tavola 7 : legge 13 del 09.01.89
* Tavola 8 : relazione tecnico descrittiva.
* QTE.
IMPRESA BORIO S.R.L.
* Relazione tecnico - edilizia
* Calcolo Superfici vetrate.
* Adeguamento legge 13 del 09.01.89
* Q.T.E.
* Tavola 1 : Estratto di mappa - calcoli SLP - inserimento intervento scala 1:1500
1:200.
* Tavola 2: Pianta PT. - piano primo - secondo; piano terzo - quarto; piano quinto
pianta tetti. scala 1:100
* Tavola 3 : prospetti - sezioni scala 1:100
* Tavola 4 : particolare architettonico scala 1:50
* Inserimento ambientale
* dichiarazione ai sensi della legge 13 del 09/01/1989.
COSTRUZIONI GENERALI EDILQUATTRO S.P.A
* Calcolo superfici vetrate
* Adeguamento legge 13 del 09.01.89.
* Relazione tecnico - edilizia
* Q.T.E.
* Tavola 1 :Estratto di mappa Calcoli SLP. - planimetria con intervento inserito scala 1:1500 / 200
* Tavola 2 - pianta piano terreno - piano primo secondo - piano terzo quarto - piano quinto - pianta tetti scala 1:100
* Tavola 3 - prospetti e sezioni - scala 1:100
* Tavola 4 - particolari architettonici scala 1:50
* inserimento ambientale
* dichiarazione ai sensi della legge 13 del 09.01.1989
- SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA LABOR VITA EST.
* Relazione igienico - Edilizia e dichiarazioni di rispetto della legge 13/ 89, della legge 46 / 90 e della legge 10 / 91.
* Q.T.E.
* Tavola 1 - planimetrie
* Tavola 2 - piante scala 1:100
* Tavola 3 - prospetti e sezioni scala 1:100
* Tavola 4 - inserimento ambientale.
* Tavola 5 - particolare costruttivo scala 1:20
CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE UNIONE
* Relazione igienico edilizia e dichiarazioni di rispetto della legge 13 / 89 della legge 46 / 90 e della legge 10/ 91.
* Tavola 1 - planimetrie
* Tavola 2 - piante scala 1:100
* Tavola 3 - prospetti e sezioni - scala 1:100
* Tavola 4 - inserimento ambientale.
* Tavola 5 - particolare costruttivo scala 1:20
COOPERATIVA MUTUO SOCCORSO VV.FF.
* Relazione igienico - edilizia e dichiarazioni di rispetto della legge 13 / 89, della legge 46 / 90 e della legge 10 / 91.
* Q.TE.
* Tavola 1 - planimetrie
* Tavola 2 - piante scala 1:100
* Tavola 3 - prospetti e sezioni scala 1:100
* Tavola 4 - inserimento ambientale
* Tavola 5 - particolare costruttivo scala 1:20
COOPERATIVA EDILIZIA S.PANCRAZIO
* Relazione igienico - edilizia e dichiarazione di rispetto della legge 13 / 89 - della legge 46 / 90 - della legge 10/ 91.
* Tavola 1 - planimetrie
* Tavola 2 - piante - scala 1:10
* Tavola 3 - prospetti e sezioni scala 1:100
* inserimento ambientale
* particolare costruttivo scala 1:20
SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A PROPRIETA INDIVISA
G. DI VITTORIO .
* Tavola 1 - lotto B - progetto municipale - planimetrie - conteggi - piante.
scala 1:1500 / 1:500 - scala 1:100 / 1:200
* Tavola 2 - lotto B - progetto municipale - sezioni - prospetti - impatto ambientale
* particolari costruttivi - scala 1:100 - 1:20 .
* Q.T.E
* Tavola n. 1- Lotto A - progetto municipale - planimetrie-conteggi-piante
* Tavola n.2 - Lotto A - progetto municipale - sezioni - prospetti -impatto ambientale
* particolari costruttivi - scala 1: 100 ; 1:20
* relazione igienico -edilizia; inserimento ambientale - relazione ai sensi della legge 13 del 09.01.89; D.M. LL.PP n. 236 del 14.06.1989 - dichiarazione legge 46/ 90.
Lotto B.
* dichiarazione ai sensi della legge 46/90.
* inserimento ambientale
* relazione ai sensi della legge n. 13 del 09.01.1989 e D.M. LL.PP. n. 236 del 14.6.89
* relazione igienico edilizia.
Lotto C.
* Tavola n. 1 progetto municipale - planimetrie - conteggi - piante scale 1:1500
1:500 ; scala 1:100; 1:200.
* Tavola n. 2 progetto municipale - sezioni - prospetti - impatto ambientale;
particolari costruttivi , scala 1:100 - 1:20
* dichiarazione ai sensi della legge 46 / 90
* inserimento ambientale
* relazione igienico edilizia
* relazione ai sensi della legge n. 13 del 09.01.1989 e D.M. LL.PP.n.236 del 14.06.89.
SOCIETA COOPERATIVA DE GASPERI
* Tavola 1 - piante - prospetti - sezioni e particolari costruttivi scala 1:50 / 100
* Tavola 2 - inserimento ambientale 1:100
* Q.T.E.
* Relazione illustrativa del progetto
* Relazione igienico - sanitaria
* Relazione ai sensi della legge 13 del 09.01.1989 - D.M. LL.PP. n. 236 de14.06.1989
* Dichiarazione ai sensi della legge 46/ 90 e ai sensi della legge 13 del 09.01.1989.
PROGETTI IN VARIANTE
SOCIETACOOPERATIVA EDILIZIA LABOR VITA EST
Tavola n. 01 - piante piano interrato e piano terra
Tavola n. 02 - piante piano tipo - sottotetto - copertura
Tavola n. 03 - prospetti - sezioni
Tavola n. 04 - planimetria generale
Tavola n. 05 - conteggi
Relazione tecnica di cui allart.28 della legge 09.01.91 n.10 attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.
Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dellinstallazione degli impianti elettrici - legge 46 del 05/03/90 -DPR.447/91
Relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dellinstallazione protezione contro la fulminazione - legge 46 del 05/03/90 -DPR.447/9
Impianto elettrico condominiale - impianti illuminazione piante piano - interrato - pilotis e tipo.
Impianto elettrico condominiale - schema montanti e impianto di terra
Impianto elettrico condominiale - schemi quadri elettrici
Impianti di riscaldamento alloggi - impianti di adduzione gas di rete canne fumarie ramificate.
Progetto impianto termico - piante piani primo - secondo - sesto -scala 2-3 piante piani primo tipo e settimo - scala 4
schema canne fumarie ramificate- schema funzionale impianto particolare canne ramificate e singole.
COSTRUZIONI GENERALI EDILQUATTRO s.p.a
Relazione tecnica
Tavola 01 - estratto di mappa - calcoli SLP planimetria con intervento inserito
Tavola 02 - Piante
Tavola 03 - Prospetti - sezioni
Tavola 04 - Particolare architettonico
Documento relativo alla legge n. 10 del 09/01/91
Relazione tecnica legge 46/90 -impianto termico
Relazione tecnica legge 46/90 -impianto elettrico per edifici
impianto di messa a terra - impianto di protezione contro i fulmini - impianto centralizzato antenna TV.
Adeguamento alla legge 13 del 09/01/89
Calcolo superfici vetrate
CONSORZIO CO.P.E.L.
Tavola 01 - planimetrie 1:200
Tavola 02 - conteggi
Tavola 03 - Piante
Tavola 04 - Prospetti
Tavola 05 - Sezioni - particolare costruttivo
Tavola 06 - Legge del 09/01/89 n. 13
Relazione Tecnica - legge 10/91
Tav.01 - impianti tecnologici legge 46/90 canne fumarie e di esalazione - progettp canne fumarie
Tav. 02 - impianti tecnologici - legge 46/90 canne fumarie e di esalazione - particolari costruttivi
Tav. 01- impianti tecnologici - legge 46/90 ventilazione apparecchi a gas
Tav. 02 - Impianti tecnologici legge 46/90 impianto elettrico - piante
Tav.01 - Impianti tecnologici legge 46/90 Impianto elettrico - relazioni e schemi
Tav. 01 - Impianti tecnologici - legge 46 / 90 impianto termico - schema caldaia
Tav. 02 - Impianti tecnologici - legge 46 /90 Impianto termico - piante alloggi con distribuzione
Tav.03 - Impianti tecnologici - legge 46 / 90 Impianto termico - schema impianti
Tav.04 - Impianti Tecnologici - legge 46 / 90 Impianto Termico - Relazione impianto termico e gas
CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE UNIONE.
Tav. 01 - Piante piano interrato e piano terra.
Tav. 02 . Piante piano tipo - sottotetto - copertura
Tav. 03 - Prospetti - sezioni
Tav. 04 - Planimetria Generale
Tav. 05 - Conteggi
Relazione Tecnica di cui allart. 28 della legge 09.01.91 n. 10
Legge 46 /90 e DPR 447 /91 - impianti elettrici protezione contro la fulminazione
Impianto elettrico condominiale - impianti illuminazione - FM ausiliari
piante piani interrato - pilotis e tipo
Impianto elettrico condominiale - schema montanti e impianto di terra.
Impianto elettrico condiminiale - schemi quadri elettrici
impianti di riscaldamento alloggi - impianti di adduzione gas di rete canne fumarie ramificate progetto impianto termico
piante piani - primo- tipo e sesto - scala 1
piante piani primo - tipo e settimo - scala 4
schemi canne fumarie ramificate- schema funzionale impianto particolare canne ramificate e singole.
3a) Documentazione amministrativa
* Istanza del Comune di Torino di richiesta promozione accordo di programma, prot. n. 443 x 91 del 20.03.1997
* Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte di promozione dellaccordo di programma , prot. n. 15157 del 26.11.1997
* Copia della pubblicazione sul BUR del 14.01.1998 n.2 relativa alla comunicazione dellavvio del procedimento.
* Copia della pubblicazione sul BUR del 21.06.2000 n. 25 relativa alla comunicazione dell ridefinizione dei termini di conclusione del procedimento
* Istanza del Comune di Torino n. 13458 dell08.01.1999 relativa alla richiesta di convocazione della Conferenza di Serviz ai sensi del 3° comma dellart. 27 legge 142/ 90, per la definizione del procedimento riguardante la 1° modifica allaccordo di programma.
* Comunicazione n. 5469 / S1 del 04.03.1999, del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, di convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi del 3° comma dellart. 27 della legge 142/ 90.
* Comunicazione n.1704 x-9-3 dell11.09.2000, con la quale il Comune di Torino attesta lavvenuta pubblicazione della Variante Urbanistica, oggetto della 1° modifica allaccordo di programma.
* Osservazione alla Variante Urbanistica oggetto della 1° modifica allaccordo di programma, inoltrata dal Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud con nota n.5141/ x-9-1 del 24.08.2000
* Comunicazione del Comune di Torino n. 1694 x-9-3 del 06.09.2000. relativa alla controdeduzione alla osservazione di cui al punto precedente, condivisa allunanimità dai rappresentanti della Conferenza di Servizi.
* Comunicazione n. prot. 12203 del 19.09.2000 del Responsabile del procedimento inoltrata al Presidente della Circoscrizione Mirafiori Sud , in merito allesito espresso dalla Conferenza sulla osservazione presentata dal medesimo con nota n.5141 - x- 9- 1 del 24.08.2000
* Comunicazione alla Giunta Regionale in data 23.01.1998, relativa agli aspetti delliniziativa oggetto dellaccordo di programma, da parte dei responsabili del procedimento.
* Comunicazione alla Giunta Regionale in data 18.09.2000, relativa agli aspetti delliniziativa oggetto della 1° modifica allaccordo di programma, da parte del responsabile del procedimento.
* Delibera della Giunta Comunale n.9800149/ 1 del 13.01.1998 in merito a quanto precisato al paragrafo n.38 dellaccordo di programma
* Delibera del C.C. n. 372 / 96 del 28.10.1996
* Delibera del C.C. n. 105 / 96 del 10.04.1996
* Mozione del Sindaco del Comune di Torino, presentata in data 25.06.98, oggetto di successiva richiesta di riapertura dellaccordo di programma
* Dichiarazione da parte del Comune di Torino, che attesta la proprietà dellarea Sangone, nota n.695 / 98 del 15.01.1998.
* Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 -4334 del 30.11.1995
* Deliberazione della Giunta Regionale n. 8- 4605 del 18.12.1995
* Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 -13626 del 04.11.1996
* Deliberazione della Giunta Regionale n. 50 - 20886 del 14.07.1997.
* Schema di convenzione allegato allaccordo di programma originario
* nuovo schema di convenzione a seguito della 1° modifica allaccordo di programma , sostitutivo di quello originario.
* schema di atto unilaterale dobbligo ai sensi degli artt. 7 e 8 delle legge 10/77, originario
* nuovo schema di atto unilaterale dobbligo ai sensi degli artt. 7 e 8 delle legge 10/77, predisposto a seguito della 1° modifica allaccordo di programma, sostitutivo di quello originario.
* Relazione relativa alla descrizione tecnica delle caratteristiche costruttive degli alloggi di cui allatto unilaterale dobbligo.
* Elementi per il calcolo dei prezzi di prima cessione.
* Nuovo calcolo dei prezzi di prima cessione riguardanti i quattro progetti rilocalizzati nellambito Tazzoli, predisposto dal Comune di Torino - Divisione Edilizia Urbanistica - Settore edilizia residenziale pubblica, a seguito della 1° modifica allaccordo di programma, che sostituisce, per gli interventi rilocalizzati nellambito Tazzoli, i valori contenuti nellatto unilaterale dobbligo originario.
* relazione tecnico - illustrativa inerente le opere di urbanizzazione
* atti di proprietà e / o disponibilità dei terreni
* nuovi atti di propietà relativi ai quattro progetti rilocalizzati nellambito Tazzoli, a seguito della 1° modifica allaccordo di programma.
* cronoprogramma
* nuovo cronoprogramma a seguito della 1° modifica allaccordo di programma
* tavole catastali ambito Via Imperia, ambito Via Formiggine, ambito Tazzoli
* relazione sulle opere infrastrutturali.
* relazione geologica preliminare.
* Tavola dellindividuazione delle attività presenti nellimmediato intorno dellarea 16.23.
* pareri di competenza dei settori Regionali elencati al paragrafo n.36 dellaccordo di programma.
* pareri di competenza dei Settori Regionali espressi in relazione alla proposta della 1° modifica allaccordo di programma originario, elencati come integrazione al paragrafo 36
* verbale n. 1 riguardante la seduta del 25.07.2000
* verbale n. 2 riguardante la seduta del 04.09.2000
* Dichirazione idoneità e accettazione polizze fidejussorie da parte del Comune
di Torino, Dirigente del Settore Edilizia privata in data 23.01.1998, prot. 252 CAT x cl 9
* Nuova Dichirazione di conferma didoneità delle polizze fidejussorie presentate dai soggetti attuatori nellA.d.P. originario, attestata dal Dirigente del Settore Edilizia privata Amm. del Comune di Torino , in data 25.08.2000
* Atto dobbligo del 15.09.2000 in cui gli operatori dichiarano di conoscere e accettare la nuova convenzione sostitutiva di quella originaria e latto unilaterale dobbligo ai sensi della legge 10/77, contenente limpegno alla stipulazione dellatto definitivo nei termini fissati dal dispositivo.
Il paragrafo 41 delle premesse allaccordo di programma è modificato nel seguente modo :
i tempi di validità dellaccordo di programma e della 1° modifica al medesimo sono rideterminati in anni 8 con decorrenza dallaccordo originario
Il paragrafo 42 delle premesse allaccordo di programma è integrato nel seguente modo :
il presente accordo di programma e la presente 1° modifica al medesimo, in quanto promossi dalla Regione Piemonte, osservano le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27 - 23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma.
Il paragrafo 43 delle premesse allaccordo di programma è integrato nel seguente modo :
entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della 1° modifica all accordo di programma da parte del Presidente della Giunta Regionale o del Vicepresidente e del Sindaco del Comune di Torino, o suo rappresentante delegato, il Consiglio Comunale della Città di Torino dovrà ratificare ladesione del Sindaco o del suo rappresentante delegato, alla 1° modifica allaccordo di programma, pena la decadenza della modifica medesima.
Il punto 3 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
La delimitazione territoriale riguardante lambito dellaccordo di programma è pari a. 31.610 mq.Oggetto dellaccordo di programma e della 1° modifica al medesimo sono gli interventi indicati al Paragrafi precedenti per una S.L.P complessiva pari a mq.14.843, nonchè gli interventi riguardanti la realizzazione delle opere di urbanizzazioni e di quelle già esistenti, pari a mq. 18.992.
Lattuazione degli interventi oggetto del presente accordo di programma e della 1° modifica al medesimo, determina la realizzazione complessiva di n. 185 alloggi, ( variabili nel rispetto della SLP max. consentita),di cui 112 finanziati con fondi del 7° programma ( anno 1990), integrato dalle economie del 6° programma biennale ( anni 1988 - 89 ), ai sensi della legge 457 / 78 e n. 73 alloggi autofinanziati, come specificato in dettaglio al paragrafo n. 15 del presente accordo di programma.
Il punto 5 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
il programma complessivo degli investimenti riferiti agli interventi edilizi e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti nellambito dellaccordo di programma , ammonta a L.33.737.243.000, di cui L.31.477.000.000 per interventi edilizi e acquisizione delle aree, L.2.261.219.523 per oneri e opere di urbanizzazione, ed è finanziato complessivamente nel modo seguente:
interventi finanziati con contributo pubblico L.10.000.000.000.
interventi in autofinanziamento L. 23.737.243.000
Il punto 6 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
Lattuazione dei contenuti dellaccordo di programma e della 1° modifica e lambito di applicazione è regolamentato da apposita convenzione modificata con la presente 1° modifica allaccordo di programma che i soggetti attuatori delliniziativa oggetto dellaccordo di programma hanno dichiarato con specifico atto dobbligo stipulato in data 19.01.1998, e nella successiva data 15.09.2000, riguardante la 1° modifica allADP rispettivamente allegati allaccordo di programma, e alla 1° modifica del medesimo di conoscere ed accettare, impegnandosi a sottoscrivere la nuova convenzione, sostitutiva di quella originaria, nei tempi previsti dallaccordo di programma, ovvero nei successivi 90 giorni dalla ratifica da parte del Consiglio Comunale, delladesione del Sindaco o del suo rappresentante delegato alla 1° modifica allaccordo di programma, pena la decadenza della modifica medesima, salvo causa non imputabile ai soggetti attuatori, valutata dal Collegio di Vigilanza. Copia della nuova convenzione stipulata e trascritta dovrà essere successivamente trasmessa al Responsabile del procedimento per lacquisizione agli atti.
Il punto 7 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
Laccordo di programma prevede altresì che gli alloggi realizzati dai soggetti attuatori di cui al paragrafo 4 del presente dispositivo, siano convenzionati in base alle disposizioni contenute negli art. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10 e che a tale scopo i soggetti attuatori producano e perfezionino in collaborazione con il Comune di Torino, il nuovo atto unilaterale dobbligo previsto dalla stessa legge, sostitutivo di quello originario, con le modalità e nei termini fissati dal paragrafo R delle premesse della nuova Convenzione allegata alla 1° modifica allaccordo di programma, ovvero contestualmente alla stipula della nuova convenzione di cui al punto 6) del presente dispositivo, pena la decadenza della 1° modifica allaccordo, salvo causa non imputabile ai soggetti attuatori, valutata dal Collegio di Vigilanza .Latto perfezionato dovrà essere successivamente trasmesso al Responsabile del procedimento.
Laccordo di programma e la relativa 1° modifica, prevede inoltre che i prezzi di prima cessione stabiliti allart. 7 dello schema dellatto unilaterale dobbligo, possano essere maggiorati previo atto unilaterale dobbligo integrativo, nel caso in cui la portanza del terreno risulti inferiore a Kg. 2 per centimetroquadrato; in questo caso il prezzo delle maggiori opere determinato sulla base di apposite perizie geognostiche asseverate e controllate dagli Uffici competenti comunali, potrà essere portato in aumento del prezzo base di 1° cessione, in misura direttamente proporzionale alla superficie degli alloggi."
I soggetti attuatori hanno infine dichiarato con specifici atti dobbligo stipulati rispettivamente in data 19.01.1998, e in data 15.09.2000, allegati allaccordo di programma e alla 1° modifica allaccordo medesimo, di conoscere ed accettare i contenuti dello schema dellatto unilaterale dobbligo, e del nuovo schema relativo alla 1° modifica allADP, ex artt. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10, impegnandosi a sottoscriverli nei tempi sopraindicati.
Il punto 8 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
Laccordo di programma prevede, ai sensi del 4° e 5° comma dellart. 27 della legge 142 / 90, che i progetti riguardanti i lotti A - B - C - D - E - F - G - H- I costituenti il programma costruttivo oggetto delliniziativa, costituiscano, allatto delladozione del presente accordo di programma con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, variazione allo strumento urbanistico come precisato nel punto14 dellaccordo originario, nonchè condizione sostitutiva al rilascio delle rispettive concessioni edilizie, ( a cui è stato attestato il rispetto degli artt.16 e 43 - legge 457 / 78, come specificato al paragrafo n. 36 punto d) delle premesse dellaccordo originario), a titolo oneroso ai sensi della legge 28.01.1997 n. 10, a favore dei soggetti attuatori, proprietari o aventi titolo, così come esplicitato dagli atti allegati allaccordo e descritti al paragrafo n. 40 del medesimo, ovvero a favore del Consorzio Produzione Lavoro CO.PE.L, dell Impresa Costruzioni F. BORIO s.r.l., delle Costruzioni Generali EDILQUATTRO s.p.a, della Soc. Coop. Edilizia LABOR VITA EST, della Cooperativa Edilizia Unione, del Mutuo soccorso VV.FF, Soc. Coop. Edilizia SAN PANCRAZIO, della Cooperativa Edilizia DI VITTORIO, della Soc. Coop. Edilizia DE GASPERI, fatti salvi i diritti di terzi e previa losservanza degli adempimenti, delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nella Convenzione da stipularsi alla data fissata al punto 6 del presente dispositivo. La 1° modifica allaccordo di programma prevede ai sensi del 4° e 5° comma dellart. 27 della legge 142 / 90, che i progetti riguardanti i lotti A - C - D - E , costituiscano, allatto delladozione della presente modifica allaccordo di programma con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, variazione allo strumento urbanistico come precisato nel successivo punto 14 del presente dispositivo, nonchè condizione sostitutiva al rilascio delle rispettive concessioni edilizie in variante al progetto originario ( a cui è stato attestato il rispetto degli artt.16 e 43 - legge 457 / 78, come specificato al paragrafo n. 36 punto d) delle premesse ), a titolo oneroso ai sensi della legge 28.01.1997 n. 10, a favore dei soggetti attuatori, proprietari delle aree interessate, ovvero a favore del Consorzio produzione Lavoro Copel, della Costruzione Generali Ediliquattro spa, della Società Coop. Edilizia Labor Vita Est, della Cooperativa Edilizia Consorzio Unione, fatti salvi i diritti di terzi e previa losservanza degli adempimenti, delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nella Nuova Convenzione da stipularsi alla data fissata al punto 6 del presente dispositivo.
I soggetti attuatori beneficiari della presente condizione dovranno comunque provvedere ad acquisire in tempo utile i pareri di sicurezza degli edifici da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, provvedendo a trasmetterne copia agli uffici competenti del Comune di Torino e ai Responsabili del procedimento.
Ladozione dellaccordo di programma con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, comporta per i progetti costituenti concessione edilizia e concessione edilizia di variante ai progetti originari a favore dei soggetti attuatori di cui sopra, la determinazione dei valori corrispondenti allesecuzione delle opere di urbanizzazione, al pagamento del saldo degli oneri di urbanizzazione, nella seguente misura complessiva :
- Consorzio Produzione Lavoro CO.PE.L U.I. n. A L.181.476.768
- Impresa Costruzioni F. BORIO U.I .n. B .L.184.501.380
- Costruzioni Generali EDILQUATTRO U.I. n. C .L. 184.501.380
- Soc. Coop. Edilizia LABOR VITA EST U.I. n. D .L.365.953.152
- Cooperativa Edilizia Unione .U.I. n. E .L.251.592.792
- Mutuo soccorso VV.FF U.I. n. F .L.150.193.272
- Soc. Coop. Edilizia SAN PANCRAZIO .U.I. n. G L.304.144.064
- Cooperativa Edilizia DI VITTORIO .U.I. n. H L.491.749.548
- Soc. Coop. Edilizia DE GASPERI U.I. n. I .L.147.107.167
Per un totale complessivo pari a L. 2.261.219.523
Il punto 10 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
La 1° modifica allaccordo di programma prevede che i soggetti attuatori, entro 240 giorni dalla stipula della nuova Convenzione, allegata alla 1° modifica allaccordo di programma, cedano, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti gli interventi edilizi attuabili con il presente accordo e con la relativa 1° modifica aree nella misura di complessivi mq 5.331, di cui mq. 2.996, con 572 mq in eccedenza agli standards, ex art. 21 legge 56/ 77 e smi e mq 2.335 per viabilità pubblica veicolare e percorsi pedonali pubblici, come articolato e rappresentato nella Tav. 6.1 del documento di coordinamento urbanistico, secondo le modalità e le condizioni stabilite dallart. 6 dello schema di Nuova Convenzione, allegato al presente 1° modifica allaccordo di programma, nonchè in misura di mq 15.996, come corrispettivo in pagamento dellarea Sangone già di proprietà del Comune di Torino, il cui importo complessivo pari a L. 2.801.587.000, è stato versato dai soggetti attuatori prima della stipula della convenzione originaria, allegata allaccordo di programma. La mancata cessione delle suddette aree comporta la decadenza dellaccordo e della 1° modifica al medesimo, salvo causa non imputabile ai soggetti attuatori,valutata dal Collegio di Vigilanza.
La 1° modifica allaccordo di programma prende atto che i soggetti attuatori hanno già presentato i progetti definitivi delle opere di urbanizzazione, da eseguirsi a scomputo, redatti secondo le modalità previste dalla legge sui Lavori Pubblici; che detti progetti sono stati approvati dalla Giunta Comunale con Deliberazione 26.08.1.999 n. 2140 mecc 9906962/33 per il 1° lotto e con deliberazione della Giunta Comunale del 14.12.1999, n 3331/mecc.9911496 / 33, per il 2° lotto. La 1° modifica allADP prende altresì atto che i lavori relativi al 1° lotto delle opere di urbanizzazione, ottenuti tutti i pareri e le approvazioni necessarie, hanno avuto inizio in data 31.08.1999, e sono in corso di ultimazione. Successivamente i soggetti attuatori dovranno presentare i progetti esecutivi relativi al 2° lotto delle Opere di urbanizzazione, entro 60 giorni dalla stipula della nuova convenzione.
Il punto 11 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
Eventuali variazioni o modifiche in corso dopera degli interventi oggetto del presente accordo di programma, proposte in base a motivate e specifiche esigenze funzionali del contesto insediativo interessato dalliniziativa in oggetto, che comportano la modifica dei contentui del presente accordo di programma, sono assentibili previa il consenso unanime di tutti i soggetti firmatari dellaccordo medesimo, con losservanza delle procedure amministrative previste dallIstituto degli Accordi di Programma. Eventuali varianti a contenuto esclusivamente edilizio non sostanziali saranno assentite con specifica determinazione dal Collegio di Vigilanza.
Il punto 12 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
Laccordo di programma in oggetto, come integrato dalla presente 1° modifica e come concordato dalle parti, ha validità di 8 anni con decorrenza dallaccordo originario.
Il punto 13 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
Laccordo di programma e la 1° modifica al medesimo, adottate con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 27 della legge 142 / 90, come concordato dai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi di cui al 3° comma dellart. 27 della legge medesima, assente ai sensi dei successivi 4° e 5° comma, le variazioni urbanistiche previsionali e normative dello strumento urbanistico generale del Comune di Torino, nonchè introduce prescrizioni e raccomandazioni evidenziate nei pareri espressi dai Settori competenti della Regione Piemonte e dagli Altri Enti intressati, allegati al presente accordo di programma e alla 1° modifica, specificati al paragrafo 36 del medesimo e determina altresì le condizioni esposte al punto 8 del presente dispositivo.
Il punto 14 del dispositivo dellaccordo originario è modificato e integrato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
Il paragrafo f), con la presente modifica allaccordo di programma, è modificato secondo la seguente espressione:
assenso alla sostituzione della scheda normativa dellambito 16.23 - Quartiere -Sangone delle norme Urbanistico - Edilizie di attuazione del Piano Regolatore Generale con nuova scheda, aggiornata con la presente 1° modifica, relativa alla nuova Zona Urbana di Trasformazione 16.23 - Sangone -Imperia, costituita dalle porzioni di ambito localizzate parte in strade delle Cacce angolo via Formiggini, parte in Via Imperia via Portofini, Via Loano, e parte sita in Corso Tazzoli.
Dopo il paragrafo h ) sono introdotti, con la presente modifica allaccordo di programma, i seguenti paragrafi:
i) assenso alla modifica del perimetro delle aree costituenti la zona urbana di trasformazione - ambito 16.23 Sangone - Imperia determinate dallaccordo di programma originario, - mediante nuova aggregazione di area fisicamente separata, ubicata nellambito 16.h Tazzoli . ( vedi estratto tavola di variante scala 1:5000 della documentazione urbanistica).
j) assenso alla destinazione a servizi pubblici delle aree ubicate a nord di Via Imperia e suo protendimento, destinate nellaccordo originario ad aree di concentrazione delledificato, al fine di rilocalizzzare le unità minime di intervento A - C - D- E , nellambito 16.h Tazzoli. - quale permuta perequativa equivalente delle aree già destinate a servizi pubblici .
k) assenso alla modifcazione delle schede normative degli ambiti 16.h Tazzoli e 16.m Faccioli - Sud., comprensiva della previsone del prolungamento della Via Rignon nellambito Tazzoli, che nella parte,( anche cartografica,così come individuato nella Tavola di variante scala 1:5000) antistante gli edifici da edificare, oggetto della presente modifica, la larghezza è da intendersi non inferiore a mt. 27.
l) Assenso alla destinazione edificabile della porzione di area ubicata nellambito 16h per la rilocalizzazione delle unità di intervento A - C - D - E
Il punto 15 del dispositivo dellaccordo originario è integrato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
Le variazioni urbanistiche previsionali e normative introdotte con la 1° modifica allaccordo di programma e assentite con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, in ottemperanza dei disposti del 4° e 5° comma dellart. 27 della legge 142 / 90, per quanto riguarda gli interventi oggetto dei progetti edilizi riguardanti i lotti A - C-D- E - che costituiscono condizione sostitutiva al rilascio della concessione edilizia in variante ai progetti originari, a titolo oneroso allatto delladozione della presente 1° modifica allaccordo di programma, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, decorrono dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto stesso. Ladesione del Sindaco o del rappresentante delegato dal Sindaco, ai contenuti della presente modifica all accordo di programma, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale ai sensi del 4° e 5° comma dellart. 27 della legge 142 / 90, entro trenta giorni dallavvenuta stipula, pena la decadenza della modifica stessa.
Il punto 16 del dispositivo dellaccordo originario è integrato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
Il Sindaco del Comune di Torino, Prof. Valentino Castellani, rappresentato con atto di delega dallAssessore allEdilizia e Urbanistica, Dott. Mario Viano, aderisce al contenuto della presente 1° modifica, così come specificato ai punti precedenti
Si impegna affinchè sia convocato il Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data della stipula della presente 1° modifica all accordo di programma, per la ratifica prevista dal 5° comma dellart. 27 della legge 142 / 90.
Si impegna altresì a verificare che i soggetti attuatori ottemperino agli impegni, agli obblighi e agli adempimenti richiamati nel presente dispositivo e sottoscritti dai medesimi negli atti allegati alla presente 1° modifica all accordo di programma, nella nuova Convenzione e nel nuovo atto unilaterale dobbligo ex artt. 7 e 8 della legge 28.01.1977 n. 10 ad essa allegate, nei termini delle scadenze fissate dai medesimi atti.
Il punto 16 del dispositivo dellaccordo originario è integrato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
Il Sig, Onorevole Enzo Ghigo, Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, in questa sede rappresentato dal Vice Presidente Sig. William Casoni, aderisce al contenuto della presente 1° modifica all accordo di programma così come specificato ai punti precedenti; inoltre si impegna ad adottare la modifica medesima con specifico decreto in ottemperanza del 4° e 5° comma dellart. 27 della legge 142/ 90, assentendo le variazioni previsionali e normative dello strumento urbanistico generale della Città di Torino, specificato al punto 14 del presente dispositivo, nonchè i progetti edilizi relativi ai lotti A - C- D- E costituenti condizione sostitutiva al rilascio della concessione edilizia in variante ai progetti originari, a titolo oneroso ai sensi della legge 28.01.1977 n. 10, che assumono efficacia allatto della pubblicazione sul BUR del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte di adozione della modifica in oggetto.
Il punto 19 del dispositivo dellaccordo originario è modificato, a seguito della presente modifica, nel modo seguente:
le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine allinterpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma, saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza , costituito in ottemperanza alle disposizioni previste dal 6° comma dellart.27 della legge 142 / 90. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale con le modalità e le funzioni previste allart. 15 della nuova Convenzione.
Il presente atto è costituito da n.25 pagine dattiloscritte e in parte manoscritte, di cui il Responsabile del procedimento attesta si è data lettura.
Per la Regione Piemonte
Il Vice Presidente
William Casoni
Per il Comune di Torino
LAssessore allEdilizia e Urbanistica
Mario Viano