Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000
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Codice 24
Comune di Favria (NO). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo
21 del decreto legislativo n. 152/99. Ridefinizione delle aree di salvaguardia
di tre pozzi denominati P1, P3, P4 dellacquedotto comunale
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia dei pozzi P1, P3, P4 dellacquedotto comunale di
Favria, distinta in zone di tutela assoluta (fasce di rispetto assoluta)
e zone di rispetto ristretta (fascia di rispetto ristretta) ed allargata
(fascia di rispetto allargata), è ridefinita come risulta nella tavola,
in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante
e sostanziale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), n), del D.P.R. n. 236/88, come modificato dallart.
21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
La ridefinizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente
dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone,
pari a 25 l/s per i pozzi P1 e P3, il cui funzionamento non deve essere
simultaneo e 8 l/s per il pozzo P4.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. n. 236/88 come modificato dallart.
21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate le
seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti
il Comune di Favria dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con
una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi
edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico
inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione
delle attività stesse;
- allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento
di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti,
regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie
in genere, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire
solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario
fermi restando i divieti di cui allarticolo 6, punto 1, del D.P.R. n.
236/88 e successive modificazioni;
- allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione
di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in
grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali
perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere
concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente
competente;
- allinterno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono
essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona
pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Favria, il programma di rotazione
agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto
del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Favria, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia
Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione
dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi
di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità
alle disposizioni dellarticolo 5 del D.P.R. n. 236/88 e successive modificazioni;
- disconnettere il pozzo P2 dalla rete acquedottistica per utilizzarlo
esclusivamente come pozzo di riserva qualora si debba procedere alla manutenzione
dei pozzi P1, P3;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica degli scarichi
delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile
lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima
legge regionale;
- visto lo stato di consistenza della rete fognaria esistente allinterno
delle zone di rispetto per accertarne le condizioni di tenuta;
- nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/88, effettuare
anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo
ai pozzi;
- verificare che le attività agricole interessanti larea di salvaguardia
siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo
stesso Comune di Favria è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti
per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela
della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione
provinciale di Torino per gli adempimenti in ordine alla concessione duso
delle acque.
Il Direttore regionale
D.D. 26 settembre 2000, n. 551
Salvatore De Giorgio