Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000

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Codice 24
D.D. 26 settembre 2000, n. 549

Comune di Valdengo (BI). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo 21 del decreto legislativo n. 152/99. Ridefinizione dell’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale ubicato in Via Roma

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale di Valdengo, ubicato in Via Roma, distinta in zona di tutela assoluta, zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, è ridefinita come risulta nella planimetria, in scala 1:1000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nella zona di rispetto ristretta e nella zona di rispetto allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 6, punto 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del D.P.R. n. 236/88, come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

La ridefinizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 2,66 l/s.

A norma dell’art. 6, punto 2, del D.P.R. n. 236/88 come modificato dall’art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Valdengo dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie in genere, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 6, punto 1, del D.P.R. n. 236/88 e successive modificazioni;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Valdengo, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Valdengo, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 5 del D.P.R. n. 236/88 e successive modificazioni;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/88, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Valdengo è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Biella per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio