Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000
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Codice 24
Comune di Valdengo (BI). Articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 236/88 e articolo
21 del decreto legislativo n. 152/99. Ridefinizione dellarea di salvaguardia
del pozzo dellacquedotto comunale ubicato in Via Roma
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia del pozzo dellacquedotto comunale di Valdengo,
ubicato in Via Roma, distinta in zona di tutela assoluta, zona di rispetto
ristretta e zona di rispetto allargata, è ridefinita come risulta nella
planimetria, in scala 1:1000, allegata alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale.
Nella zona di rispetto ristretta e nella zona di rispetto allargata, sono
vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 6, punto 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del D.P.R. n. 236/88, come
modificato dallart. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
La ridefinizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente
dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone,
pari a 2,66 l/s.
A norma dellart. 6, punto 2, del D.P.R. n. 236/88 come modificato dallart.
21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sono disciplinate le
seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti
il Comune di Valdengo dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con
una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi
edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico
inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione
delle attività stesse;
- allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento
di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti,
regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie
in genere, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire
solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario
fermi restando i divieti di cui allarticolo 6, punto 1, del D.P.R. n.
236/88 e successive modificazioni;
- allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione
di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in
grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali
perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere
concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente
competente;
- allinterno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono
essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona
pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Valdengo, il programma di rotazione
agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto
del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Valdengo, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia
Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione
dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi
di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità
alle disposizioni dellarticolo 5 del D.P.R. n. 236/88 e successive modificazioni;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica degli scarichi
delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile
lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima
legge regionale;
- nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/88, effettuare
anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo
al pozzo;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo
stesso Comune di Valdengo è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti
per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela
della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione
provinciale di Biella per gli adempimenti in ordine alla concessione duso
delle acque.
Il Direttore regionale
D.D. 26 settembre 2000, n. 549
Salvatore De Giorgio