Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000
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Comunicato del Presidente della Giunta Regionale
L.R. 14.12.1998 n. 40 - Applicazione dellarticolo 20 della legge regionale
14 dicembre 1998 n. 40 al processo formativo degli strumenti della pianificazione
territoriale ed urbanistica
Ai Presidenti delle Province
A seguito delle richieste di specificazione pervenute in merito ai contenuti
dellart. 20 della l.r. 40/1998, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni
sullapplicazione di tale disposto.
a) Premessa
La l.r. 40/1998 ha definito nuovi ruoli per regione, province e comuni
in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), stabilendo metodologie
e criteri per lapproccio alle tematiche della compatibilità ambientale
e della valutazione preventiva e integrata degli effetti indotti dalle
trasformazioni operate sul territorio.
Allinterno di tale disposto legislativo, oltre alla disciplina delle procedure
amministrative inerenti alla VIA di progetti di opere, sottoposte secondo
diversi livelli alle analisi di compatibilità ambientale, trova spazio
la definizione di una normativa tesa a garantire la salvaguardia dellambiente
a partire dagli strumenti che definiscono lassetto del territorio.
Larticolo 20 della l.r. 40/1998, infatti, stabilisce al comma 1 che gli
strumenti di programmazione e pianificazione, rientranti nel processo decisionale
relativo allassetto territoriale e costituenti il quadro di riferimento
per le successive decisioni dautorizzazione, sono predisposti in coerenza
con gli obiettivi di tutela ambientale ivi richiamati e sono studiati ed
organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.
Al fine di evidenziare il conseguimento di tali obiettivi, il comma 2 stabilisce
che detti strumenti e le loro varianti sostanziali contengono allinterno
della relazione generale le informazioni relative allanalisi di compatibilità
ambientale come specificate allallegato F. Tale analisi valuta gli effetti,
diretti ed indiretti, dellattuazione del piano o del programma sulluomo,
la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee,
laria, il clima, il paesaggio, lambiente urbano e rurale, il patrimonio
storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in
relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce
indicazioni per le successive fasi di attuazione.
Il comma 3 stabilisce che ladozione ed approvazione di detti piani e programmi,
da parte delle autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni
e valutazioni sopra richiamate.
Il comma 4 evidenzia che qualunque soggetto può presentare allautorità
preposta allapprovazione delle strumento in oggetto osservazioni in ordine
alla compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla
normativa di competenza e che tale autorità assume il provvedimento di
competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.
Il comma 5 stabilisce, infine, che lanalisi di compatibilità ambientale
può consentire di individuare condizioni di esclusione automatica dalla
procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti
neppure parzialmente in aree protette, nonché criteri per lautorità competente
da utilizzare nella fase di verifica di cui allart. 10 della legge in
oggetto. Lo stesso comma prevede la possibilità di estendere la procedura
di VIA ad ulteriori tipologie progettuali in relazione alla particolare
sensibilità del territorio.
b) Indirizzi
La disciplina prevista dallarticolo 20 della suddetta legge tende quindi
ad approfondire ed a sistematizzare una serie di analisi e valutazioni,
che risultano già in parte previste dalla l.r. 56/1977 e s.m.i., in modo
da esplicitare il processo che ha determinato lassunzione delle scelte
di piano in merito al rapporto con la salvaguardia del territorio e alla
compatibilità ambientale di quanto previsto.
Lapplicazione di tale articolo pone pertanto una questione di visibilità
dei contenuti inerenti a tali fattispecie, onde garantire la trasparenza
delle scelte operate e la possibilità di dialogo tra istituzioni e soggetti
pubblici o privati su questi temi.
Risulta quindi necessario sintetizzare tutti gli elementi indispensabili
a supportare le previsioni di piano in un quadro che sia propedeutico alla
predisposizione del piano stesso e che sia verificato al momento della
sua formazione, dando atto della coerenza delle scelte operate in relazione
alla compatibilità ambientale.
La fase di pubblicazione, disciplinata per ogni singolo strumento dai disposti
della l.r. 56/1977 e s.m.i., rappresenta il momento istituzionale per garantire
il dialogo tra amministrazione proponente il piano e soggetti pubblici
o privati, mediante la formulazione di osservazioni che possono essere
riferite anche alla compatibilità ambientale (cfr. comma 4 l.r. 40/1998).
Per permettere che i contenuti di tali osservazioni possano incidere già
in fase di formazione del piano, si ritiene che, nel caso in cui il soggetto
preposto alladozione non coincida con quello preposto allapprovazione,
lamministrazione adottante il piano:
- debba esplicitare formalmente, in fase di pubblicazione, la possibilità
di inoltrare ad essa stessa, oltre che allautorità competente per lapprovazione,
le eventuali osservazioni sui temi ambientali;
- trasmetta allautorità competente per lapprovazione, con linoltro del
piano, lelenco delle osservazioni pervenute in merito alla compatibilità
ambientale.
Va precisato infine che i contenuti dellarticolo 20 sono relativi allintera
gamma dei piani e programmi, pertanto essi devono essere contestualizzati
rispetto allo specifico piano oggetto di predisposizione.
Nel caso degli strumenti territoriali ed urbanistici gli effetti prodotti
dallattuazione andranno valutati anche in termini quantitativi e qualitativi
attraverso tutte le specificazioni settoriali previste.
Molti degli elementi richiesti per la valutazione sono già contenuti nei
disposti della legge urbanistica regionale, si citano ad esempio larticolo
5 per i piani territoriali e gli articoli 11 e 12 della l.r. 56/1977 e
s.m.i. per i piani urbanistici, nonché tutte le indagini geologiche prescritte
dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e sicurezza degli
insediamenti e tutti i vincoli che il piano individua per il rispetto di
specifici elementi da tutelare.
Si tratta di adottare un nuovo linguaggio che permetta di identificare
tali elementi rispetto a quanto richiesto dalla l.r. 40/1998, ed un metodo
progettuale che consenta una valutazione ex ante da cui scaturiscano le
scelte definitive di piano, nel rispetto dei contenuti dellarticolo 20
della l.r. 40/1998 e secondo quanto specificato allallegato F di tale
legge.
c) Conseguenze applicative
Ai fini applicativi, tenendo conto di quanto premesso alle precedenti lettere
a) e b), si dovranno integrare le fasi di formazione, adozione ed approvazione
degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, in modo
da garantire il rispetto dei disposti dellarticolo 20 della legge in oggetto.
A tale scopo si dovrà operare sia sotto il profilo tecnico che amministrativo:
Adempimenti amministrativi
- La fase di adozione degli strumenti della pianificazione territoriale
ed urbanistica dovrà rispettare quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4 dellarticolo
20 della l.r. 40/1998.
- La fase di approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale
ed urbanistica dovrà rispettare quanto disposto ai commi 3 e 4 dellarticolo
20 della l.r. 40/1998.
- Nelle delibere di adozione e di approvazione di detti strumenti sarà
esplicitato il rispetto dei disposti di cui allarticolo 20 della l.r.
40/1998.
- Nella procedura di pubblicazione degli stessi, dovrà pure essere chiaramente
esplicitata lopportunità, da parte di qualunque soggetto, di formulare
osservazioni anche in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte
di piano.
Contenuti tecnici
- Ai sensi del comma 2 dellarticolo 20 della l.r. 40/1998, si dovrà predisporre
un apposito capitolo della Relazione Illustrativa allo strumento o un apposito
fascicolo, che inquadri la situazione generale in riferimento alle voci
di cui allallegato F della l.r. 40/1998, rinviando, se del caso, ai singoli
elaborati di piano per le specifiche indagini e prescrizioni. Tale capitolo
dovrà esplicitare i risultati dellanalisi di compatibilità ambientale
e le finalità di tutela ambientale del piano, richiamando le motivazioni
che, sotto il profilo ambientale, hanno supportato le scelte operate.
Il rispetto di quanto sopra stabilito risulta necessario anche ai fini
della procedibilità delle istanze.
Torino, 6 Novembre 2000
LAssessore allUrbanistica
Il Presidente della Giunta Regionale
della Regione Piemonte
Ai Presidenti delle Comunità
Montane
della Regione Piemonte
Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Piemonte
A
tutti gli Ordini
Professionali interessati
LORO SEDI
Franco Maria Botta
Enzo Ghigo