Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000

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Comunicato del Presidente della Giunta Regionale

L.R. 14.12.1998 n. 40 - Applicazione dell’articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica

Ai Presidenti delle Province
della Regione Piemonte

Ai Presidenti delle Comunità Montane
della Regione Piemonte

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Piemonte

A tutti gli Ordini
Professionali interessati

LORO SEDI

A seguito delle richieste di specificazione pervenute in merito ai contenuti dell’art. 20 della l.r. 40/1998, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni sull’applicazione di tale disposto.

a) Premessa

La l.r. 40/1998 ha definito nuovi ruoli per regione, province e comuni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), stabilendo metodologie e criteri per l’approccio alle tematiche della compatibilità ambientale e della valutazione preventiva e integrata degli effetti indotti dalle trasformazioni operate sul territorio.

All’interno di tale disposto legislativo, oltre alla disciplina delle procedure amministrative inerenti alla VIA di progetti di opere, sottoposte secondo diversi livelli alle analisi di compatibilità ambientale, trova spazio la definizione di una normativa tesa a garantire la salvaguardia dell’ambiente a partire dagli strumenti che definiscono l’assetto del territorio.

L’articolo 20 della l.r. 40/1998, infatti, stabilisce al comma 1 che gli strumenti di programmazione e pianificazione, rientranti nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale e costituenti il quadro di riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale ivi richiamati e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.

Al fine di evidenziare il conseguimento di tali obiettivi, il comma 2 stabilisce che detti strumenti e le loro varianti sostanziali contengono all’interno della relazione generale le informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale come specificate all’allegato F. Tale analisi valuta gli effetti, diretti ed indiretti, dell’attuazione del piano o del programma sull’uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.

Il comma 3 stabilisce che l’adozione ed approvazione di detti piani e programmi, da parte delle autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e valutazioni sopra richiamate.

Il comma 4 evidenzia che qualunque soggetto può presentare all’autorità preposta all’approvazione delle strumento in oggetto osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di competenza e che tale autorità assume il provvedimento di competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.

Il comma 5 stabilisce, infine, che l’analisi di compatibilità ambientale può consentire di individuare condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 non ricadenti neppure parzialmente in aree protette, nonché criteri per l’autorità competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all’art. 10 della legge in oggetto. Lo stesso comma prevede la possibilità di estendere la procedura di VIA ad ulteriori tipologie progettuali in relazione alla particolare sensibilità del territorio.

b) Indirizzi

La disciplina prevista dall’articolo 20 della suddetta legge tende quindi ad approfondire ed a sistematizzare una serie di analisi e valutazioni, che risultano già in parte previste dalla l.r. 56/1977 e s.m.i., in modo da esplicitare il processo che ha determinato l’assunzione delle scelte di piano in merito al rapporto con la salvaguardia del territorio e alla compatibilità ambientale di quanto previsto.

L’applicazione di tale articolo pone pertanto una questione di “visibilità” dei contenuti inerenti a tali fattispecie, onde garantire la trasparenza delle scelte operate e la possibilità di dialogo tra istituzioni e soggetti pubblici o privati su questi temi.

Risulta quindi necessario sintetizzare tutti gli elementi indispensabili a supportare le previsioni di piano in un quadro che sia propedeutico alla predisposizione del piano stesso e che sia verificato al momento della sua formazione, dando atto della coerenza delle scelte operate in relazione alla compatibilità ambientale.

La fase di pubblicazione, disciplinata per ogni singolo strumento dai disposti della l.r. 56/1977 e s.m.i., rappresenta il momento istituzionale per garantire il dialogo tra amministrazione proponente il piano e soggetti pubblici o privati, mediante la formulazione di osservazioni che possono essere riferite anche alla compatibilità ambientale (cfr. comma 4 l.r. 40/1998).

Per permettere che i contenuti di tali osservazioni possano incidere già in fase di formazione del piano, si ritiene che, nel caso in cui il soggetto preposto all’adozione non coincida con quello preposto all’approvazione, l’amministrazione adottante il piano:

- debba esplicitare formalmente, in fase di pubblicazione, la possibilità di inoltrare ad essa stessa, oltre che all’autorità competente per l’approvazione, le eventuali osservazioni sui temi ambientali;

- trasmetta all’autorità competente per l’approvazione, con l’inoltro del piano, l’elenco delle osservazioni pervenute in merito alla compatibilità ambientale.

Va precisato infine che i contenuti dell’articolo 20 sono relativi all’intera gamma dei piani e programmi, pertanto essi devono essere contestualizzati rispetto allo specifico piano oggetto di predisposizione.

Nel caso degli strumenti territoriali ed urbanistici gli effetti prodotti dall’attuazione andranno valutati anche in termini quantitativi e qualitativi attraverso tutte le specificazioni settoriali previste.

Molti degli elementi richiesti per la valutazione sono già contenuti nei disposti della legge urbanistica regionale, si citano ad esempio l’articolo 5 per i piani territoriali e gli articoli 11 e 12 della l.r. 56/1977 e s.m.i. per i piani urbanistici, nonché tutte le indagini geologiche prescritte dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e sicurezza degli insediamenti e tutti i vincoli che il piano individua per il rispetto di specifici elementi da tutelare.

Si tratta di adottare un nuovo linguaggio che permetta di identificare tali elementi rispetto a quanto richiesto dalla l.r. 40/1998, ed un metodo progettuale che consenta una valutazione ex ante da cui scaturiscano le scelte definitive di piano, nel rispetto dei contenuti dell’articolo 20 della l.r. 40/1998 e secondo quanto specificato all’allegato F di tale legge.

c) Conseguenze applicative

Ai fini applicativi, tenendo conto di quanto premesso alle precedenti lettere a) e b), si dovranno integrare le fasi di formazione, adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, in modo da garantire il rispetto dei disposti dell’articolo 20 della legge in oggetto.

A tale scopo si dovrà operare sia sotto il profilo tecnico che amministrativo:

Adempimenti amministrativi

- La fase di adozione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica dovrà rispettare quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 20 della l.r. 40/1998.

- La fase di approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica dovrà rispettare quanto disposto ai commi 3 e 4 dell’articolo 20 della l.r. 40/1998.

- Nelle delibere di adozione e di approvazione di detti strumenti sarà esplicitato il rispetto dei disposti di cui all’articolo 20 della l.r. 40/1998.

- Nella procedura di pubblicazione degli stessi, dovrà pure essere chiaramente esplicitata l’opportunità, da parte di qualunque soggetto, di formulare osservazioni anche in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte di piano.

Contenuti tecnici

- Ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 40/1998, si dovrà predisporre un apposito capitolo della Relazione Illustrativa allo strumento o un apposito fascicolo, che inquadri la situazione generale in riferimento alle voci di cui all’allegato F della l.r. 40/1998, rinviando, se del caso, ai singoli elaborati di piano per le specifiche indagini e prescrizioni. Tale capitolo dovrà esplicitare i risultati dell’analisi di compatibilità ambientale e le finalità di tutela ambientale del piano, richiamando le motivazioni che, sotto il profilo ambientale, hanno supportato le scelte operate.

Il rispetto di quanto sopra stabilito risulta necessario anche ai fini della procedibilità delle istanze.

Torino, 6 Novembre 2000

L’Assessore all’Urbanistica
Franco Maria Botta

Il Presidente della Giunta Regionale
Enzo Ghigo