Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2000, n. 41 - 1153
Seamarconi Technologies, S.a.s. di Collegno (TO), Via Crimea n. 4 (sede
legale in Torino, Via Principe dAcaja n. 11) . D.Lgs n. 22/1997 e s.m.i.,
art. 28, comma 7. Autorizzazione allesercizio di 5 (cinque) impianti mobili
per la decontaminazione di apparecchi e la dealogenazione di pcb, pct,
pcbt nei liquidi isolanti
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di autorizzare, ai sensi dellart. 28, comma 7, del D.Lgs n. 22/1997
e s.m.i., e con riferimento anche al D.Lgs n. 209/1999, lesercizio di
5 (cinque) impianti mobili per la decontaminazione di apparecchi e la dealogenazione
di pcb, pct, pcbt nei liquidi isolanti della ditta SEAMARCONI TECHNOLOGIES,
S.a.s. di Collegno (TO), Via Crimea n. 4 (sede legale in Torino, Via Principe
dAcaja n. 11);
- di stabilire che:
* la presente autorizzazione ha durata di anni cinque e potrà essere rinnovata
previa presentazione alla Regione Piemonte di apposita domanda, entro centottanta
giorni dalla scadenza, ai sensi dellarticolo 28, comma 3, del D.Lgs. n.
22/1997 e s.m.i., corredata da una relazione sullo stato di fatto dellimpianto,
nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni in ordine
allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni
integrative o divieti;
* la presente autorizzazione ha validità sullintero territorio nazionale
nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dellart. 28 del D.
Lgs. 22/1997;
- di stabilire che in ordine allo svolgimento delle singole campagne di
attività:
* devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 7 dellart.
28 del D. Lgs. 22/1997 e s.m.i., nonché nel D.Lgs n. 209/1999, e rispettate
le prescrizioni contenute nellAllegato A del presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante, nonché, per quanto attiene le campagne
di attività svolte nella regione Piemonte, quanto stabilito nella D.G.R.
n. 25-24837 del 15 giugno 1998;
* è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate
le singole campagne di attività;
* sono in particolare fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in
ordine al corretto utilizzo dellimpianto, da parte della Provincia, dellA.R.P.A.,
dellA.S.L. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne
di attività stesse, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni
ed i provvedimenti degli Enti preposti al controllo delle operazioni di
smaltimento o recupero dei rifiuti, anche in ordine allo svolgimento di
monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi;
* la comunicazione relativa allo svolgimento delle singole campagne di
attività deve essere inviata, almeno per quanto attiene la regione Piemonte,
anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare la campagna
di attività suddetta, oltre che, come previsto al punto 9) della D.G.R.
n. 25-24837 del 15 giugno 1998, alla Provincia, allA.S.L. e al dipartimento
dellA.R.P.A., competenti per territorio;
* la ditta deve essere iscritta allAlbo Nazionale delle imprese di gestione
dei rifiuti, alla luce di quanto prescritto allarticolo 30, comma 4, del
D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., fatti salvi gli orientamenti applicativi della
normativa vigente nelle more della definizione completa delle procedure
relative alla suddetta iscrizione;
* è fatta salva lapplicazione della procedura di valutazione di impatto
ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente;
* è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli
aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- di accettare la definizione di decontaminazione attribuita dalla ditta
alloperazione per la quale è stata chiesta lautorizzazione allesercizio
ex articolo 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., e di prendere
atto del fatto che finora lANPA non ha risposto alle note regionali con
cui è stata inviata alla suddetta Agenzia la documentazione tecnica relativa
allistanza di cui trattasi alla luce del contenuto dellarticolo 7, comma
7, del D.Lgs. n. 209/1999, nonché alle conclusioni alle quali è pervenuta
la conferenza istruttoria per lesame della domanda in questione che ha
ritenuto di continuare e concludere la propria attività secondo le scadenze
previste dal procedimento avviato e di trasmettere comunque allANPA la
suddetta documentazione, chiedendo a questultima, nel caso in cui intendesse
esprimersi in merito alla domanda presentata dalla ditta SEAMARCONI, di
comunicarlo tempestivamente alla Regione.
Il presente provvedimento, come specificato anche nella D.G.R. n. 25-24837
del 15 giugno 1998, si configura, per espressa disposizione di legge e
cioè il comma 7 dellarticolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., come unautorizzazione
allesercizio e pertanto non deve essere considerato né come unapprovazione
progettuale, né come unomologa dellimpianto mobile.
Come indicato anche al punto 10 della D.G.R. n. 25-24837 del 15 giugno
1998 e come previsto dalla lett. h) del primo comma dellart. 28 del D.Lgs.
22/1997 e s.m.i., nei casi nei quali ogni singola campagna di attività
dellimpianto mobile lo richieda, per il tipo di rifiuti oggetto dellattività
stessa, devono essere prestate garanzie finanziarie nel rispetto dei criteri
applicabili al caso specifico ed in particolare, per quanto attiene la
regione Piemonte, a favore della Provincia nel cui territorio si svolge
la campagna di attività stessa, nel rispetto dei criteri definiti al riguardo
dalla Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 31 della L.R. n. 59/1995.
Il presente provvedimento sarà inviato alle altre Regioni, alle Province
autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero dellAmbiente, come anche
indicato al punto 4) della D.G.R. n. 25-24837 del 15 giugno 1998.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Piemonte da
parte di coloro che ne avessero interesse nel termine di sessanta giorni
dalla piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero nel termine di
centoventi giorni - in alternativa - con ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
(omissis)