Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2000, n. 41 - 1153

Seamarconi Technologies, S.a.s. di Collegno (TO), Via Crimea n. 4 (sede legale in Torino, Via Principe d’Acaja n. 11) . D.Lgs n. 22/1997 e s.m.i., art. 28, comma 7. Autorizzazione all’esercizio di 5 (cinque) impianti mobili per la decontaminazione di apparecchi e la dealogenazione di pcb, pct, pcbt nei liquidi isolanti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 28, comma 7, del D.Lgs n. 22/1997 e s.m.i., e con riferimento anche al D.Lgs n. 209/1999, l’esercizio di 5 (cinque) impianti mobili per la decontaminazione di apparecchi e la dealogenazione di pcb, pct, pcbt nei liquidi isolanti della ditta SEAMARCONI TECHNOLOGIES, S.a.s. di Collegno (TO), Via Crimea n. 4 (sede legale in Torino, Via Principe d’Acaja n. 11);

- di stabilire che:

* la presente autorizzazione ha durata di anni cinque e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Piemonte di apposita domanda, entro centottanta giorni dalla scadenza, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., corredata da una relazione sullo stato di fatto dell’impianto, nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti;

* la presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell’art. 28 del D. Lgs. 22/1997;

- di stabilire che in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività:

* devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 7 dell’art. 28 del D. Lgs. 22/1997 e s.m.i., nonché nel D.Lgs n. 209/1999, e rispettate le prescrizioni contenute nell’Allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, nonché, per quanto attiene le campagne di attività svolte nella regione Piemonte, quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15 giugno 1998;

* è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

* sono in particolare fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell’impianto, da parte della Provincia, dell’A.R.P.A., dell’A.S.L. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività stesse, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti preposti al controllo delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti, anche in ordine allo svolgimento di monitoraggi ambientali connessi alle attività di cui trattasi;

* la comunicazione relativa allo svolgimento delle singole campagne di attività deve essere inviata, almeno per quanto attiene la regione Piemonte, anche al Comune nel cui territorio si prevede di effettuare la campagna di attività suddetta, oltre che, come previsto al punto 9) della D.G.R. n. 25-24837 del 15 giugno 1998, alla Provincia, all’A.S.L. e al dipartimento dell’A.R.P.A., competenti per territorio;

* la ditta deve essere iscritta all’Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto prescritto all’articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;

* è fatta salva l’applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente;

* è fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;

- di accettare la definizione di “decontaminazione” attribuita dalla ditta all’operazione per la quale è stata chiesta l’autorizzazione all’esercizio ex articolo 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., e di prendere atto del fatto che finora l’ANPA non ha risposto alle note regionali con cui è stata inviata alla suddetta Agenzia la documentazione tecnica relativa all’istanza di cui trattasi alla luce del contenuto dell’articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 209/1999, nonché alle conclusioni alle quali è pervenuta la conferenza istruttoria per l’esame della domanda in questione che ha ritenuto di continuare e concludere la propria attività secondo le scadenze previste dal procedimento avviato e di trasmettere comunque all’ANPA la suddetta documentazione, chiedendo a quest’ultima, nel caso in cui intendesse esprimersi in merito alla domanda presentata dalla ditta SEAMARCONI, di comunicarlo tempestivamente alla Regione.

Il presente provvedimento, come specificato anche nella D.G.R. n. 25-24837 del 15 giugno 1998, si configura, per espressa disposizione di legge e cioè il comma 7 dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., come un’autorizzazione all’esercizio e pertanto non deve essere considerato né come un’approvazione progettuale, né come un’omologa dell’impianto mobile.

Come indicato anche al punto 10 della D.G.R. n. 25-24837 del 15 giugno 1998 e come previsto dalla lett. h) del primo comma dell’art. 28 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., nei casi nei quali ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile lo richieda, per il tipo di rifiuti oggetto dell’attività stessa, devono essere prestate garanzie finanziarie nel rispetto dei criteri applicabili al caso specifico ed in particolare, per quanto attiene la regione Piemonte, a favore della Provincia nel cui territorio si svolge la campagna di attività stessa, nel rispetto dei criteri definiti al riguardo dalla Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 31 della L.R. n. 59/1995.

Il presente provvedimento sarà inviato alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed al Ministero dell’Ambiente, come anche indicato al punto 4) della D.G.R. n. 25-24837 del 15 giugno 1998.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Piemonte da parte di coloro che ne avessero interesse nel termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero nel termine di centoventi giorni - in alternativa - con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

(omissis)