Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2000, n. 21 - 1134

Budget Case di cura private provvisoriamente accreditate - integrazione DD.GG.RR. n. 2-448 del 13.07.2000 e n. 47-866 del 18.09.2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare il budget per ogni singola Casa di cura privata provvisoriamente accreditata per il periodo 2000-2003, così come risulta nella tabella allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che il budget così definito è comprensivo degli adeguamenti tariffari pari al 2.5.% annuo, tramite il recupero di una riduzione annuale della produzione sino alla concorrenza del 10% nel quadriennio 2000-2003, limitatamente alla produzione per i residenti in Piemonte, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 35-29101 del 30.12.1999;

- di stabilire che il budget per le prestazioni rese a cittadini residenti in Piemonte, a cittadini residenti all’estero e a stranieri temporaneamente presenti è vincolante e le Case di cura non potranno superare tale limite massimo di produzione oltre il quale le prestazioni resteranno a carico della Casa di cura stessa;

- di stabilire che per le prestazioni effettuate a cittadini residenti in altre Regioni è stato individuato un budget indicativo, prendendo a riferimento i valori delle prestazioni effettuate nel corso del 1999 per i cittadini residenti fuori Regione, al fine di individuare la quota mensile provvisoria di cassa e consentire alle Aziende Sanitarie locali piemontesi di procedere alle necessarie erogazioni mensili. Tali importi, qualora superati, saranno liquidati alla chiusura della gestione dopo il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza e dopo le verifiche sulla complessiva congruità delle prestazioni erogate, nell’ambito dei 15.084.000.000 di lire individuati dalla D.G.R. n. 2-448 del 13 luglio 2000.

- di prevedere per la Casa di cura San Gaudenzio di Novara, provvisoriamente accreditata con D.G.R. n. 77-28038 del 2 agosto 1999, un budget indicativo per le prestazioni rese a cittadini residenti fuori Regione, da individuare nell’ambito dell’importo sopraindicato di Lire 15.084.000.000 previsto per l’incremento di prestazioni di ricovero in favore di cittadini residenti in altre Regioni italiane, al fine di prevedere la quota mensile provvisoria di cassa e consentire all’Azienda Sanitaria locale sul cui territorio insiste la Casa di cura di procedere alle necessarie erogazioni mensili. Tale budget indicativo è fissato in Lire 6.000.000.000 in ragione annua, erogabili in quote mensili fino alla concorrenza del 90% dell’importo indicato.

- di stabilire che le due voci componenti il budget (per residenti in Regione, stranieri, STP e per residenti fuori Regione) non sono compensabili tra di loro;

- di approvare il budget per l’anno 2000 delle Case di cura Villa Maria Pia di Torino, San Gaudenzio di Novara e Città di Alessandria di Alessandria per le attività di cardiochirurgia e di emodinamica, così come risulta nella tabella allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che, per l’attività di cardiochirurgia, occorre fare riferimento alle regole previste dal protocollo d’intesa sottoscritto tra le parti in data 26 luglio 2000 per la definizione dei volumi di attività di cardiochirurgia in modo integrato con le strutture pubbliche che erogano le stesse prestazioni, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 47-866 del 18 settembre 2000;

- di stabilire che per la fatturazione delle prestazioni erogate dalle Case di cura private provvisoriamente accreditate occorre fare riferimento a quanto indicato nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 31-26419 del 30.12.1998 e n. 35-29101 del 30.12.1999. Viene assicurata l’erogazione del 90% del budget definito ed assegnato ad ogni singola struttura in quote mensili. Il saldo del 10%, relativo alle prestazioni erogate e fino alla concorrenza del budget assegnato, avverrà dopo il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza dopo le verifiche sulla complessiva congruità delle prestazioni erogate. Eventuali superamenti del budget indicativo per prestazioni erogate a cittadini residenti fuori Regione verranno regolarizzate, sempre dopo il 28 febbraio dell’anno successivo, nell’ambito dei 15.084.000.000 di lire individuati dalla D.G.R. n. 2-448 del 13 luglio 2000;

- di stabilire che si provvederà ad eventuali ridefinizioni dell’acconto da erogarsi in ragione mensile qualora, a seguito delle attività di controllo delle Aziende Sanitarie Locali di competenza e della Regione, fossero riscontrati valori delle prestazioni effettivamente erogate inferiori alla quota assegnata;

- di dare atto che la piena attuazione di quanto previsto al punto 3 della D.G.R. n. 35-29101 del 30.12.1999 potrà trovare soluzione in successivi provvedimenti da adottarsi in relazione alle risorse disponibili per l’assistenza sanitaria, tenuto conto che con la presente deliberazione si è comunque ottemperato alle indicazioni del citato punto 3, che potevano rientrare nell’ambito delle attuali risorse.

- di stabilire, al fine di evitare l’invio di addebiti impropri ad altre Regioni, che gli enti erogatori delle prestazioni devono porre la massima attenzione al momento della rilevazione della residenza dell’assistito, che dovrà riguardare sia il Comune di residenza che la Provincia di residenza, tenuto conto dell’omonimia tra Comuni di diverse Regioni, nonché la congruenza delle prestazioni erogate secondo le indicazioni regionali, rilevando altresì che, nel caso di contestazioni insolute nell’ambito della compensazione della mobilità sanitaria interregionale, si dovrà procedere al recupero delle relative somme anticipate dalla Regione.

- di dare atto che per la trasmissione dei dati al CSI Piemonte da parte delle Case di Cura private provvisoriamente accreditate occorre fare riferimento a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 31-26419 del 30.12.1998 e sue circolari esplicative;

- di approvare l’integrazione dell’allegato C, pagina 2, al provvedimento n. 2-448 del 13 luglio 2000, per la parte relativa al Presidio Gradenigo sugli importi del valore della produzione per gli anni 1997-1999 che devono intendersi così modificati ed integrati: lire 41.500 milioni per l’anno 1996; lire 46.000 milioni per l’anno 1997; lire 53.000 milioni per l’anno 1998 e lire 53.500 milioni per l’anno 1999.

(omissis)