Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2000, n. 21 - 1134
Budget Case di cura private provvisoriamente accreditate - integrazione
DD.GG.RR. n. 2-448 del 13.07.2000 e n. 47-866 del 18.09.2000
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
per le motivazioni espresse in premessa,
- di approvare il budget per ogni singola Casa di cura privata provvisoriamente
accreditata per il periodo 2000-2003, così come risulta nella tabella allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il budget così definito è comprensivo degli adeguamenti
tariffari pari al 2.5.% annuo, tramite il recupero di una riduzione annuale
della produzione sino alla concorrenza del 10% nel quadriennio 2000-2003,
limitatamente alla produzione per i residenti in Piemonte, così come previsto
dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 35-29101 del 30.12.1999;
- di stabilire che il budget per le prestazioni rese a cittadini residenti
in Piemonte, a cittadini residenti allestero e a stranieri temporaneamente
presenti è vincolante e le Case di cura non potranno superare tale limite
massimo di produzione oltre il quale le prestazioni resteranno a carico
della Casa di cura stessa;
- di stabilire che per le prestazioni effettuate a cittadini residenti
in altre Regioni è stato individuato un budget indicativo, prendendo a
riferimento i valori delle prestazioni effettuate nel corso del 1999 per
i cittadini residenti fuori Regione, al fine di individuare la quota mensile
provvisoria di cassa e consentire alle Aziende Sanitarie locali piemontesi
di procedere alle necessarie erogazioni mensili. Tali importi, qualora
superati, saranno liquidati alla chiusura della gestione dopo il 28 febbraio
dellanno successivo a quello di competenza e dopo le verifiche sulla complessiva
congruità delle prestazioni erogate, nellambito dei 15.084.000.000 di
lire individuati dalla D.G.R. n. 2-448 del 13 luglio 2000.
- di prevedere per la Casa di cura San Gaudenzio di Novara, provvisoriamente
accreditata con D.G.R. n. 77-28038 del 2 agosto 1999, un budget indicativo
per le prestazioni rese a cittadini residenti fuori Regione, da individuare
nellambito dellimporto sopraindicato di Lire 15.084.000.000 previsto
per lincremento di prestazioni di ricovero in favore di cittadini residenti
in altre Regioni italiane, al fine di prevedere la quota mensile provvisoria
di cassa e consentire allAzienda Sanitaria locale sul cui territorio insiste
la Casa di cura di procedere alle necessarie erogazioni mensili. Tale budget
indicativo è fissato in Lire 6.000.000.000 in ragione annua, erogabili
in quote mensili fino alla concorrenza del 90% dellimporto indicato.
- di stabilire che le due voci componenti il budget (per residenti in Regione,
stranieri, STP e per residenti fuori Regione) non sono compensabili tra
di loro;
- di approvare il budget per lanno 2000 delle Case di cura Villa Maria
Pia di Torino, San Gaudenzio di Novara e Città di Alessandria di Alessandria
per le attività di cardiochirurgia e di emodinamica, così come risulta
nella tabella allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di dare atto che, per lattività di cardiochirurgia, occorre fare riferimento
alle regole previste dal protocollo dintesa sottoscritto tra le parti
in data 26 luglio 2000 per la definizione dei volumi di attività di cardiochirurgia
in modo integrato con le strutture pubbliche che erogano le stesse prestazioni,
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 47-866 del 18 settembre
2000;
- di stabilire che per la fatturazione delle prestazioni erogate dalle
Case di cura private provvisoriamente accreditate occorre fare riferimento
a quanto indicato nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 31-26419 del
30.12.1998 e n. 35-29101 del 30.12.1999. Viene assicurata lerogazione
del 90% del budget definito ed assegnato ad ogni singola struttura in quote
mensili. Il saldo del 10%, relativo alle prestazioni erogate e fino alla
concorrenza del budget assegnato, avverrà dopo il 28 febbraio dellanno
successivo a quello di competenza dopo le verifiche sulla complessiva congruità
delle prestazioni erogate. Eventuali superamenti del budget indicativo
per prestazioni erogate a cittadini residenti fuori Regione verranno regolarizzate,
sempre dopo il 28 febbraio dellanno successivo, nellambito dei 15.084.000.000
di lire individuati dalla D.G.R. n. 2-448 del 13 luglio 2000;
- di stabilire che si provvederà ad eventuali ridefinizioni dellacconto
da erogarsi in ragione mensile qualora, a seguito delle attività di controllo
delle Aziende Sanitarie Locali di competenza e della Regione, fossero riscontrati
valori delle prestazioni effettivamente erogate inferiori alla quota assegnata;
- di dare atto che la piena attuazione di quanto previsto al punto 3 della
D.G.R. n. 35-29101 del 30.12.1999 potrà trovare soluzione in successivi
provvedimenti da adottarsi in relazione alle risorse disponibili per lassistenza
sanitaria, tenuto conto che con la presente deliberazione si è comunque
ottemperato alle indicazioni del citato punto 3, che potevano rientrare
nellambito delle attuali risorse.
- di stabilire, al fine di evitare linvio di addebiti impropri ad altre
Regioni, che gli enti erogatori delle prestazioni devono porre la massima
attenzione al momento della rilevazione della residenza dellassistito,
che dovrà riguardare sia il Comune di residenza che la Provincia di residenza,
tenuto conto dellomonimia tra Comuni di diverse Regioni, nonché la congruenza
delle prestazioni erogate secondo le indicazioni regionali, rilevando altresì
che, nel caso di contestazioni insolute nellambito della compensazione
della mobilità sanitaria interregionale, si dovrà procedere al recupero
delle relative somme anticipate dalla Regione.
- di dare atto che per la trasmissione dei dati al CSI Piemonte da parte
delle Case di Cura private provvisoriamente accreditate occorre fare riferimento
a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 31-26419 del
30.12.1998 e sue circolari esplicative;
- di approvare lintegrazione dellallegato C, pagina 2, al provvedimento
n. 2-448 del 13 luglio 2000, per la parte relativa al Presidio Gradenigo
sugli importi del valore della produzione per gli anni 1997-1999 che devono
intendersi così modificati ed integrati: lire 41.500 milioni per lanno
1996; lire 46.000 milioni per lanno 1997; lire 53.000 milioni per lanno
1998 e lire 53.500 milioni per lanno 1999.
(omissis)