Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000

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Codice 14.7
D.D. 18 settembre 2000, n. 830

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Prato Nevoso SKI S.r.l. - Comune: Frabosa Sottana (CN) - Località: Prato Nevoso - Tipo di intervento: realizzazione seggiovia quadriposto ad attacchi fissi denominata “Blu”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Prato Nevoso Ski S.r.l., con sede in Frabosa Sottana (CN) Via Corona Boreale, loc. Prato Nevoso, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di una seggiovia quadriposto ad attacchi fissi denominata “Blu”, su una superficie di mq 5.100, sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 9 mappale n. 171 in Comune di Frabosa Sottana (CN) Località Prato Nevoso a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i basamenti della linea da smantellare, compreso quello della stazione di rinvio, dovranno essere interrati oppure asportati, provvedendo a ricolmare la cavità risultante;

2. le scarpate del riporto attorno alla stazione di monte dovranno essere protette dall’erosione mediante la posa di rete di juta e apertura di un fosso di guardia a monte della stessa, con fondo rivestito del medesimo materiale, che provveda a smaltire lateralmente le acque raccolte dal versante sovrastante;

3. l’eventuale posa di cavi di trasmissione di una trincea lungo il tracciato dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 ottobre, procedendo per lotti in modo da consentire il ritombamento degli scavi entro 5 giorni lavorativi dalla loro apertura;

4. i materiali di risulta derivanti dagli scavi dovranno essere sistemati sul posto provvedendo alla regolarizzazione del riporto in modo da evitare zone di ristagno anche temporaneo;

5. tutte le superfici di scopertura attorno ai manufatti, comprese le aree risultanti dallo smantellamento del vecchio impianto, dovranno essere inerbite con la semina di un idoneo miscuglio unito a fiorume di fienile, entro 8 mesi dall’esecuzione dei movimenti di terra; tale intervento dovrà essere esteso alle esistenti scarpate laterali della pista di risalita che presentano tratti scoperti e porzioni sommitali sulle quali sarà necessario provvedere anche allo scoronamento, per ottenere un uniforme raccordo con il pendio circostante;

6. nella realizzazione dell’opera dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione;

7. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

8. il fronte di sbancamento previsto a monte della stazione di arrivo dovrà essere stabilizzato tramite il ripristino del scotico superficiale, opportunamente accantonato prima dei lavori di scavo, e l’inerbimento, coadiuvato dalla posa in opera di georeti in cocco e di palizzate semplici in legno;

9. i terreni di riporto dovranno essere costipati per strati successivi non superiori a 50 cm;

10. lungo le superfici soggette a rimodellamento dovrà essere garantita la regimazione delle acque di ruscellamento, attraverso la realizzazione di canalette trasversali;

11. il Direttore d’esercizio dell’impianto di risalita dovrà attivare un continuo monitoraggio delle condizioni nivo-meteorologiche della zona a monte della stazione d’arrivo dell’impianto e predisporre misure cautelative per la salvaguardi della pubblica e privata incolumità, attraverso la sospensione preventiva dell’esercizio dell’impianto.

I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuare dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 il titolare dell’autorizzazione, prima dell’inizio dei lavori, dovrà provvedere ad effettuare il versamento, sul Capitolo 3045 della Regione Piemonte, della somma di L. 1.020.000 quale deposito cauzionale da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori;

Ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga dal versamento del corrispettivo del rimboschimento poichè l’intervento riguarda interamente superfici già trasformate (in quanto destinate a pista da sci, pista di risalita o impianto).

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dell’opera, il parere espresso dalla Commissione Impianti a fune di cui alla L.R. 74/89.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Fulvio Mannino