Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000
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Codice 14.7
L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Prato Nevoso SKI S.r.l. - Comune: Frabosa
Sottana (CN) - Località: Prato Nevoso - Tipo di intervento: realizzazione
seggiovia quadriposto ad attacchi fissi denominata Blu
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta
Prato Nevoso Ski S.r.l., con sede in Frabosa Sottana (CN) Via Corona Boreale,
loc. Prato Nevoso, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie
alla realizzazione di una seggiovia quadriposto ad attacchi fissi denominata
Blu, su una superficie di mq 5.100, sui terreni iscritti al N.C.T. al
Foglio n. 9 mappale n. 171 in Comune di Frabosa Sottana (CN) Località Prato
Nevoso a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente
il progetto allegato allistanza.
Lautorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. i basamenti della linea da smantellare, compreso quello della stazione
di rinvio, dovranno essere interrati oppure asportati, provvedendo a ricolmare
la cavità risultante;
2. le scarpate del riporto attorno alla stazione di monte dovranno essere
protette dallerosione mediante la posa di rete di juta e apertura di un
fosso di guardia a monte della stessa, con fondo rivestito del medesimo
materiale, che provveda a smaltire lateralmente le acque raccolte dal versante
sovrastante;
3. leventuale posa di cavi di trasmissione di una trincea lungo il tracciato
dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 ottobre,
procedendo per lotti in modo da consentire il ritombamento degli scavi
entro 5 giorni lavorativi dalla loro apertura;
4. i materiali di risulta derivanti dagli scavi dovranno essere sistemati
sul posto provvedendo alla regolarizzazione del riporto in modo da evitare
zone di ristagno anche temporaneo;
5. tutte le superfici di scopertura attorno ai manufatti, comprese le aree
risultanti dallo smantellamento del vecchio impianto, dovranno essere inerbite
con la semina di un idoneo miscuglio unito a fiorume di fienile, entro
8 mesi dallesecuzione dei movimenti di terra; tale intervento dovrà essere
esteso alle esistenti scarpate laterali della pista di risalita che presentano
tratti scoperti e porzioni sommitali sulle quali sarà necessario provvedere
anche allo scoronamento, per ottenere un uniforme raccordo con il pendio
circostante;
6. nella realizzazione dellopera dovranno essere integralmente soddisfatte
le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione;
7. i mezzi dopera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando
scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
8. il fronte di sbancamento previsto a monte della stazione di arrivo dovrà
essere stabilizzato tramite il ripristino del scotico superficiale, opportunamente
accantonato prima dei lavori di scavo, e linerbimento, coadiuvato dalla
posa in opera di georeti in cocco e di palizzate semplici in legno;
9. i terreni di riporto dovranno essere costipati per strati successivi
non superiori a 50 cm;
10. lungo le superfici soggette a rimodellamento dovrà essere garantita
la regimazione delle acque di ruscellamento, attraverso la realizzazione
di canalette trasversali;
11. il Direttore desercizio dellimpianto di risalita dovrà attivare un
continuo monitoraggio delle condizioni nivo-meteorologiche della zona a
monte della stazione darrivo dellimpianto e predisporre misure cautelative
per la salvaguardi della pubblica e privata incolumità, attraverso la sospensione
preventiva dellesercizio dellimpianto.
I lavori dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data della presente
determinazione.
E fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora
se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuare dai soggetti
competenti, in corso dopera o al termine dei lavori.
Ai sensi dellart. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 il titolare
dellautorizzazione, prima dellinizio dei lavori, dovrà provvedere ad
effettuare il versamento, sul Capitolo 3045 della Regione Piemonte, della
somma di L. 1.020.000 quale deposito cauzionale da svincolarsi ad accertata
e regolare esecuzione dei lavori;
Ai sensi dellart. 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga
dal versamento del corrispettivo del rimboschimento poichè lintervento
riguarda interamente superfici già trasformate (in quanto destinate a pista
da sci, pista di risalita o impianto).
La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi
oggetto di istruttoria.
Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri
Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori
prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.
In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dellopera,
il parere espresso dalla Commissione Impianti a fune di cui alla L.R. 74/89.
Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione
saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.
Il Dirigente responsabile
D.D. 18 settembre 2000, n. 830
Fulvio Mannino