Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000

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Codice 14.7
D.D. 18 settembre 2000, n. 828

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Bisio Monica - Comune: Gavi (AL) - Tipo di intervento: costruzione di un fabbricato di civile abitazione sul lotto n. 9 del PEC n. 5 “La Maddalena”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Bisio Monica, residente in Gavi (AL) Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 21/11, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla costruzione di un fabbricato di civile abitazione sul lotto n. 9 del P.E.C. n. 5 “La Maddalena” che consistono in: - scavo di sbancamento e fondazione per la realizzazione del fabbricato con piano seminterrato: - rampa di accesso al piano seminterrato; - realizzazione recinzione; sui terreni censiti al N.C.T. al Foglio n. 25 mappali nn. 528 - 536 nel territorio del Comune di Gavi (AL) Località Maddalena per una superficie complessiva di mq 802.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i movimenti di terra necessari per l’esecuzione dei lavori di che trattasi dovranno essere limitati allo stretto necessario e comunque non superiori a quanto previsto in progetto;

2. il terreno di risulta dovrà essere sistemato in posto impendendone lo scivolamento, oppure portato a pubblica discarica; alle scarpate risultanti sia dagli scavi che dai riporti, dovrà essere dato un profilo di sicura stabilità con pendenze non superiori a 45º, le stesse dovranno essere immediatamente inerbite;

3. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e, in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi e dei riporti in accordo con i disposti del DM 47/88;

4. gli scavi anche se provvisori e di cantiere, dovranno essere opportunamente armati;

5. dovrà essere eseguita un’accurata regimazione delle acque superficiali in tutte le aree interessate dai lavori al fine di evitarne l’eventuale infiltrazione nel terreno e l’incontrollato ruscellamento; tali acque dovranno essere condotte negli impluvi naturali mediante canaline di scolo;

6. dovranno essere considerate vincolanti tutte le indicazioni riportate nella relazione Geologico-tecnica allegata alla documentazione progettuale;

7. le tipologie di fondazione dovranno essere di tipo continuo onde evitare eventuali rischi di cedimenti differenziati;

I lavori dovranno essere ultimati entro il periodo di validità della Concessione Urbanistico Edilizia e comunque non oltre quattro anni dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuare dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 la Ditta, prima dell’inizio dei lavori, dovrà provvedere ad effettuare il versamento, sul Capitolo 3045 della Regione Piemonte, della somma di L. 1.000.000 quale deposito cauzionale, da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 gli interventi in argomento sono esenti dal versamento del corrispettivo del rimboschimento, in quanto trattasi di costruzione di nuova abitazione a carattere unifamiliare e la richiedente è residente nel Comune sede dell’intervento.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Fulvio Mannino