Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000

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Comunicato dell’ Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca.  Direzione Sviluppo dell’agricoltura

Denominazione di origine controllata del vino “Cisterna d’Asti”

L’Assessorato all’Agricoltura, in seguito all’istanza di riconoscimento della nuova D.O.C. “Cisterna d’Asti”, presentata dall’Associazione Vignaioli Piemontesi e della Federazione Provinciale Torinese Coltivatori Diretti, esperite le dovute istruttorie tecniche, ed assunto il parere positivo del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, ha presentato richiesta di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata del vino “Cisterna d’Asti” al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine.

Il testo del disciplinare è il seguente:

Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine “Cisterna d’Asti ”

Art. 1 - Denominazione e vini

1. La denominazione d’origine controllata “Cisterna d’Asti” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

“Cisterna d’Asti”

“Cisterna d’Asti” Superiore.

Art. 2 - Base ampelografica

1. La denominazione “Cisterna d’Asti” senza altra specificazione é riservata ai vini rossi, ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Croatina dall’80% al 100%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera autorizzati e raccomandati per le province di Cuneo e Asti e presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 20%.

Art. 3 - Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini designati con la denominazione di origine “Cisterna d’Asti” devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio dei comuni di: Antignano, Cantarana, Cisterna d’Asti, Ferrere, San Damiano d’Asti e San Martino Alfieri in provincia di Asti e di Canale, Castellinaldo, Govone, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero e Vezza d’Alba in provincia di Cuneo.

Art. 4 - Caratteristiche dei vigneti e delle uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Cisterna d’Asti” devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: i terreni argillosi-calcarei-sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.

- altitudine: non superiore a 400 m. s.l.m.;

- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.500.

- forme di allevamento e sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera bassa; sistema di potatura: il Guyot tradizionale).

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Cisterna d’Asti” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini resa uva Titolo alcolometrico

Kg/ha vol. min. naturale

“Cisterna d’Asti” 9.000 10,50% Vol.

“Cisterna d’Asti” Superiore 9.000 11,00% Vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine “Cisterna d’Asti” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di Kg. 8000.

Le uve destinate alla produzione del vino “Cisterna d’Asti” che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50%Vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Cisterna d’Asti” devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 4, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 - Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini “Cisterna d’Asti” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione così com’è delimitata dal precedente Art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio delle provincie di Asti e Cuneo.

3. L’imbottigliamento dei vini “Cisterna d’Asti” deve essere effettuato all’interno della Regione Piemonte.

4. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini resa produzione

Kg/uva max di vino

“Cisterna d’Asti” 70% 6300 litri

“Cisterna d’Asti” Superiore 70% 6300 litri

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l’eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia Durata mesi di cui in legno Decorrenza

1° novembre dell’anno

“Cisterna d’Asti” di raccolta delle uve

“Cisterna d’Asti” Superiore 10 4

E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio.

6. E’ consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15%, di “Cisterna d’Asti” più giovane a “Cisterna d’Asti” più vecchio o viceversa.

7. Per i vini “Cisterna d’Asti” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Monferrato” Rosso e “Langhe”Rosso.

Art. 6 - Caratteristiche al consumo

1. I vini “Cisterna” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Cisterna d’Asti”:

colore: rosso rubino intenso;

odore: intenso, fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, amabile, delicato ed armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% Vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico.

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

“Cisterna d’Asti” Superiore:

colore: da rosso rubino intenso a rosso granato con l’invecchiamento;

odore: intenso, delicato e caratteristico;

sapore: secco, delicato ed armonico, con l’invecchiamento delicatamente morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico.

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

2. E’ in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto minimo con proprio decreto.

Art. 7 - Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Cisterna d’Asti” é vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Cisterna d’Asti”, è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non si confondano con le “sottozone” fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.

3. Nella designazione del vino “Cisterna d’Asti”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

- tale vigneto abbia un’età d’impianto superiore ai 7 anni;

- tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della Denominazione;

- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;

2. Nella designazione e presentazione del vino “Cisterna d’Asti”, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art. 8 - Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Cisterna d’Asti” per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con l’esclusione del contenitore da 200 Cl.

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Cisterna d’Asti” con l’aggiunta della menzione “vigna” seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 Cl.

Art. 9 - Sanzioni

1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all’art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi, quelli di natura contabile comprovanti l’origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30, e 31 della legge n. 164/92.