Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000
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Comunicato dell Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca. Direzione Sviluppo
dellagricoltura
Denominazione di origine controllata del vino Cisterna dAsti
LAssessorato allAgricoltura, in seguito allistanza di riconoscimento
della nuova D.O.C. Cisterna dAsti, presentata dallAssociazione Vignaioli
Piemontesi e della Federazione Provinciale Torinese Coltivatori Diretti,
esperite le dovute istruttorie tecniche, ed assunto il parere positivo
del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, ha presentato richiesta
di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata del vino Cisterna
dAsti al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine.
Il testo del disciplinare è il seguente:
Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Cisterna dAsti
Art. 1 - Denominazione e vini
1. La denominazione dorigine controllata Cisterna dAsti è riservata
ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti
dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni
aggiuntive o menzioni:
Cisterna dAsti
Cisterna dAsti Superiore.
Art. 2 - Base ampelografica
1. La denominazione Cisterna dAsti senza altra specificazione é riservata
ai vini rossi, ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nellambito
aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Croatina dall80%
al 100%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri
vitigni a bacca nera autorizzati e raccomandati per le province di Cuneo
e Asti e presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima
del 20%.
Art. 3 - Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione dei vini designati con la denominazione
di origine Cisterna dAsti devono essere prodotte nella zona di origine
costituita dallintero territorio dei comuni di: Antignano, Cantarana,
Cisterna dAsti, Ferrere, San Damiano dAsti e San Martino Alfieri in provincia
di Asti e di Canale, Castellinaldo, Govone, Montà, Monteu Roero, Santo
Stefano Roero e Vezza dAlba in provincia di Cuneo.
Art. 4 - Caratteristiche dei vigneti e delle uve
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata Cisterna dAsti devono
essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle
uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere
ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: i terreni argillosi-calcarei-sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente
i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.
- altitudine: non superiore a 400 m. s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare unidonea maturazione delle uve;
- densità dimpianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche
peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo
impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati
sul sesto dimpianto, non inferiore a 3.500.
- forme di allevamento e sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali
(forma di allevamento: la controspalliera bassa; sistema di potatura: il
Guyot tradizionale).
pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata
per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata Cisterna
dAsti ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative
uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Vini resa uva Titolo alcolometrico
Kg/ha vol. min. naturale
Cisterna dAsti 9.000 10,50% Vol.
Cisterna dAsti Superiore 9.000 11,00% Vol.
La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione
di origine Cisterna dAsti con menzione aggiuntiva vigna seguita dal
relativo toponimo deve essere di Kg. 8000.
Le uve destinate alla produzione del vino Cisterna dAsti che intendano
fregiarsi della specificazione aggiuntiva vigna debbono presentare un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50%Vol.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Cisterna
dAsti devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione
globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte
fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche
differenziata nellambito della zona di produzione di cui allart. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore
rispetto a quella indicata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella
fissata dal precedente punto 4, dovranno tempestivamente, e comunque almeno
5 giorni prima della data dinizio della propria vendemmia, segnalare,
indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata
agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire
gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nellambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione
Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale
può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto
dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior
equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5 - Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione dei vini Cisterna dAsti devono essere
effettuate allinterno della zona di produzione così comè delimitata dal
precedente Art. 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nellintero territorio
delle provincie di Asti e Cuneo.
3. Limbottigliamento dei vini Cisterna dAsti deve essere effettuato
allinterno della Regione Piemonte.
4. La resa massima delluva in vino finito non dovrà essere superiore a:
Vini resa produzione
Kg/uva max di vino
Cisterna dAsti 70% 6300 litri
Cisterna dAsti Superiore 70% 6300 litri
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il
75% leccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale
decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri
tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire
al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso larricchimento
della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione
vigente.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
Tipologia Durata mesi di cui in legno Decorrenza
1° novembre dellanno
Cisterna dAsti di raccolta delle uve
Cisterna dAsti Superiore 10 4
E ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti,
per non più del 10% del totale del volume nel corso dellintero invecchiamento
obbligatorio.
6. E consentita, a scopo migliorativo, laggiunta nella misura massima
del 15%, di Cisterna dAsti più giovane a Cisterna dAsti più vecchio
o viceversa.
7. Per i vini Cisterna dAsti la scelta vendemmiale è consentita, ove
ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di
origine controllata Monferrato Rosso e LangheRosso.
Art. 6 - Caratteristiche al consumo
1. I vini Cisterna allatto dellimmissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
Cisterna dAsti:
colore: rosso rubino intenso;
odore: intenso, fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, amabile, delicato ed armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% Vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico.
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
Cisterna dAsti Superiore:
colore: da rosso rubino intenso a rosso granato con linvecchiamento;
odore: intenso, delicato e caratteristico;
sapore: secco, delicato ed armonico, con linvecchiamento delicatamente
morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico.
estratto secco netto minimo: 22 g/l.
2. E in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato Nazionale
per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle
Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dellacidità
totale e dellestratto secco netto minimo con proprio decreto.
Art. 7 - Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine
controllata Cisterna dAsti é vietata laggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine
controllata Cisterna dAsti, è consentito luso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano
significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non si
confondano con le sottozone fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
3. Nella designazione del vino Cisterna dAsti, la denominazione di origine
può essere accompagnata dalla menzione vigna purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale vigneto abbia unetà dimpianto superiore ai 7 anni;
- tale menzione sia iscritta nella Lista positiva istituita dallorganismo
che detiene lAlbo dei Vigneti della Denominazione;
- la vinificazione delle uve e linvecchiamento del vino siano stati svolti
in recipienti separati e la menzione vigna seguita dal toponimo sia stata
riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione vigna seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri
di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione
di origine;
2. Nella designazione e presentazione del vino Cisterna dAsti, è obbligatoria
lindicazione dellannata di produzione delle uve.
Art. 8 - Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino Cisterna dAsti per
la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale, di
capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7
Cl e con lesclusione del contenitore da 200 Cl.
2. E vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che
possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere
il prestigio del vino.
3. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino Cisterna dAsti con
laggiunta della menzione vigna seguita dal toponimo, per la commercializzazione
devono essere di capacità inferiore ai 500 Cl.
Art. 9 - Sanzioni
1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui
allart. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi, quelli di natura
contabile comprovanti lorigine, previsti dalla vigente normativa per la
commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli
28, 29, 30, e 31 della legge n. 164/92.