Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000
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Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2000, n. 47 - 1159
Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia - Misure A e B. Modifica ed integrazione
delle Istruzioni per lapplicazione. Misura P. Adozione delle Istruzioni
per lapplicazione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) Lallegato a alla D.G.R. n. 10-29657 del 10.03.2000, modificata con
D.G.R. n. 91-29896 del 10.04.2000, contenente le Istruzioni per lapplicazione
delle Misure:
* A Investimenti nelle aziende agricole e
* B Aiuti allinsediamento di giovani agricoltori:
è sostituito dallallegato alla presente Deliberazione, recante Istruzioni
per lapplicazione delle Misure:
* A Investimenti nelle aziende agricole ,
* B Aiuti allinsediamento di giovani agricoltori e
* P Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività
affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di
reddito.
2) Gli interventi relativi alla attività di agriturismo, inseriti nella
Misura A ai sensi delle sopracitate D.G.R. n. 10-29657 del 10.03.2000 e
D.G.R. n. 91-29896 del 10.04.2000, sono scorporati da tale Misura ed inseriti
nella Misura P .
Le domande di sostegno per interventi relativi alla attività di agriturismo
già presentate ai sensi della Misura A sono valide e transitano sulla Misura
P. La presentazione delle domande continua sulla misura P.
3) E prorogata al 30 novembre 2000 la data ultima per la presentazione
delle domande di sostegno e di aiuto ai sensi delle citate tre Misure,
già in corso dal 17.03.2000, data di pubblicazione della D.G.R. n. 10-29657
del 10.03.2000 .
Le domande presentate dovranno essere integrate entro il 30 marzo 2001
per essere adeguate secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al
precedente punto 1).
(omissis)
Allegato
REGOLAMENTO C.E. 1257/99 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 DEL PIEMONTE
MISURE:
A - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE ;
B - AIUTO ALLINSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI
P - DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E DELLE ATTIVITÀ
AFFINI ALLO SCOPO DI SVILUPPARE ATTIVITÀ PLURIME O FONTI ALTERNATIVE DI
REDDITO.
ATTUAZIONE ANTICIPATA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 14-29233 DEL 31.01.2000
E DELLA D.G.R. N. 41 - 29414 DEL 21.02.2000.
ISTRUZIONI PER LAPPLICAZIONE
PARTE PRIMA
1 - PREMESSA
A - Riferimenti normativi
Le presenti disposizioni applicative definiscono quegli aspetti che il
Regolamento delle Comunità Europee n 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio
(di seguito Regolamento) sul sostegno allo sviluppo rurale demanda alle
decisioni e scelte degli Stati membri e che non sono stati definiti nel
Piano di Sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006 (di seguito Piano).
Per il resto vengono applicate le disposizioni del Regolamento e del Piano.
Le presenti disposizioni applicative sono valide solamente per la prima
fase di attuazione anticipata del Piano attuata ai sensi della D.G.R. n.
14-29233 del 31.01.2000 e della D.G.R. n. 41 - 29414 del 21.02.2000.
B - Procedure generali per loperativita - competenze
Il Regolamento prevede che il pagamento ai beneficiari dei sostegni / aiuti
spettanti non venga effettuato direttamente dalla Regione ma da un apposito
Organismo Pagatore, attualmente individuato nellAGEA ex AIMA.
Secondo il disposto della L.R. 17/99 Riordino dellesercizio delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale,
caccia e pesca gli interventi di sostegno e aiuto di cui alle misure A
- sostegno agli investimenti nelle aziende agricole , B - aiuto allinsediamento
di giovani agricoltori e P - Diversificazione delle attività del settore
agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime
o fonti alternative di reddito sono gestiti dalle Province. La Regione
esercita le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento
di cui allart. 3 della L.R. 34/98.
La Regione riceve dalle Province gli elenchi provinciali di pratiche da
liquidare e cura, dopo gli eventuali controlli, linvio totale o parziale
degli stessi all Organismo Pagatore.
Il Comitato di cui allart. 8 della L.R. 17/99. Riordino dellesercizio
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione,
sviluppo rurale, caccia e pesca ( di seguito Comitato) assicura la concertazione,
la cooperazione ed il coordinamento tra Regione e Province, necessari ad
assicurare lapplicazione del Piano di Sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006.
Le domande di sostegno / aiuto sono presentate alle Province.
Le Province individuano nellambito del loro ordinamento gli Uffici competenti
al ricevimento, allesame ed alla definizione delle domande.
Il coordinamento dellapplicazione degli interventi di sostegno e aiuto
di cui alle misure A - sostegno agli investimenti nelle aziende agricole
, B - aiuto allinsediamento di giovani agricoltori e P - Diversificazione
delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo
di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito è competenza
della Direzione Regionale XII Sviluppo dell agricoltura. La citata
Direzione potrà adottare atti di indirizzo, interpretazione e disposizione
tecnica e procedurale nellambito di quanto previsto dalle presenti disposizioni.
C - Realizzazione degli interventi
Eventuali investimenti / insediamenti effettuati o impegni assunti dai
richiedenti prima della approvazione da parte della Provincia competente
della domanda di sostegno / aiuto presentata, avvengono a rischio dei richiedenti
stessi.
Le domande dovranno essere predisposte utilizzando la procedura informatizzata
di compilazione adottata dalla Regione (agli Uffici provinciali dovranno
essere presentate sia la copia cartacea che quella informatizzata).
Le domande presentate dovranno essere integrate e modificate a cura dei
richiedenti entro la data indicata nella Deliberazione di approvazione
delle presenti istruzioni, per adeguarle alle innovazioni introdotte dalle
normative (presentazione dei quadri integrativi di nuova introduzione,
ripresentazione dei quadri modificati relativi alla redditività aziendale,
ecc.).
2 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
Per essere ammissibili al finanziamento gli interventi non devono essere
in contrasto con le linee della programmazione settoriale e territoriale
regionale.
3 - PROCEDURE
A - Fase provinciale e regionale
Come precedentemente indicato le domande di sostegno / aiuto vengono presentate
alla Provincia competente, in forma cartacea ed informatizzata, utilizzando
il software e la modulistica predisposti dalla Regione.
Nella stessa domanda potranno essere inserite più iniziative e potranno
essere richiesti interventi su più Misure.
La domanda di sostegno / aiuto sottoscritta dal richiedente costituisce
autocertificazione, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda
dichiarati.
Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle
vigenti normative, presentate dal richiedente a supporto della domanda
di sostegno / aiuto, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti
alla effettuazione delle istruttorie ed alla adozione dei provvedimenti
di attribuzione del sostegno / aiuto, fatta comunque salva la facoltà per
gli Uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti opportuni, anche
su un numero di pratiche superiore a quello minimo previsto dalle procedure
per i controlli a campione.
Gli interventi richiesti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa
ad accertare lidoneità tecnica, la necessità e la congruità per lazienda
richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1257/99,
del Piano ed a quelli di sviluppo aziendale.
Le procedure per listruttoria delle domande adottate dalle Province dovranno
pertanto generalmente prevedere leffettuazione, salvo motivate eccezioni,
di accertamenti diretti in azienda.
La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità
aziendali) dagli Uffici competenti allistruttoria ed alla definizione
delle domande.
Le domande potranno essere presentate senza allegare ulteriore documentazione;
listruttoria delle domande inizierà comunque da quelle che perverranno
complete di tutta la documentazione necessaria alla valutazione della domanda
stessa (planimetria aziendale con identificazione delle particelle, progetti
esecutivi, preventivi, computi metrici, autocertificazioni, ecc.).
Comunque tutta la documentazione tecnica esecutiva sopra citata, nel caso
non sia stata presentata con la domanda di sostegno / aiuto dovrà essere
presentata, pena lesclusione, a seguito delle richiesta dellufficio istruttore,
nei tempi che da esso saranno assegnati (massimo 60 giorni), durante la
fase istruttoria della domanda stessa.
Listruttoria degli Uffici dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data
di chiusura della presentazione delle domande, comunicandone lesito ai
richiedenti. Detti termini potranno essere prorogati da ciascuna Provincia
in funzione del numero di domande pervenute.
In caso di esito positivo, la Provincia adotta il provvedimento di approvazione
della domanda di sostegno / aiuto, con il quale viene altresì determinata
la spesa ammessa ed il contributo massimo spettante.
Dopo leffettuazione degli investimenti e / o degli acquisti ammessi e
la verifica degli stessi a collaudo (oppure dopo la verifica dellavanzamento
lavori come previsto al successivo punto Forma ed ammontare degli aiuti),
la Provincia determina il contributo definitivo spettante ed avvia la pratica
al pagamento, con linserimento nellelenco provinciale delle pratiche
da liquidare.
Per gli aiuti allinsediamento la pratica viene avviata al pagamento dopo
la verifica dellavvenuto insediamento e del possesso dei requisiti necessari.
Lelenco di liquidazione dovrà essere redatto inserendovi le pratiche da
liquidare secondo le priorità che le Province potranno stabilire.
B - Liquidazione da parte dell Organismo Pagatore (attualmente AGEA ex
AIMA)
Il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 viene finanziato dalla sezione Garanzia
del FEAOG.
La sezione Garanzia del FEAOG ha un bilancio esclusivamente annuale ed
esclusivamente di cassa, che non consente in alcun modo lassunzione di
impegni contabili a favore dei beneficiari .
Lanno contabile della sezione Garanzia del FEAOG va dal 16 ottobre di
ogni anno al 15 ottobre dellanno successivo.
Per cui le risorse disponibili per ciascun anno (fatta eccezione per il
solo anno 2000) devono essere pagate entro il 15 ottobre, pena la perdita
delle stesse e la eventuale ulteriore penalizzazione per le annate successive
in considerazione della performance non favorevole.
Per pagamento entro il 15 ottobre si intende lemanazione del decreto
di pagamento effettuato dallOrganismo Pagatore.
Le scadenze per linvio degli elenchi di liquidazione da parte delle Province
alla Regione verranno comunicate non appena saranno pervenute indicazioni
in tale senso da parte dellOrganismo Pagatore.
4. CLASSIFICAZIONE TERRITORIO
Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura valgono
gli elenchi generali adottati per lattuazione del Piano.
Per esigenze di univoca identificazione e localizzazione delle aziende,
conformemente alle indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 del 1.12.1999, istitutivo dellanagrafe nazionale delle aziende
agricole, nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una Provincia,
le domande di sostegno / aiuto devono essere presentate, indipendentemente
dalla sede legale dellazienda stessa, esclusivamente alla Provincia in
cui ricade il centro aziendale (sede operativa principale) dellazienda
che richiede il sostegno agli investimenti (indipendentemente da dove questi
vengono realizzati) o che è oggetto dellinsediamento.
Nel caso di sedime dopera localizzato in Provincia diversa da quella del
centro aziendale, la Provincia competente a ricevere e definire la domanda
potrà avvalersi per listruttoria tecnica e per il sopralluogo in azienda
della collaborazione della Provincia in cui ricade il sedime dopera.
Non è possibile il finanziamento di interventi effettuati fuori regione.
Nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una zona altimetrica,
per lindividuazione della zona a cui riferire lazienda, può essere fatto
riferimento, in alternativa, secondo ciò che lUfficio Istruttore valuterà
essere la soluzione più congrua, alla localizzazione del centro aziendale,
alla localizzazione dellintervento proposto (sedime dopera) o alla zona
dove ricade la maggior parte della SAU con esclusione degli alpeggi; lUfficio
Istruttore potrà altresì decidere di applicare percentuali di contributo
diverse a diversi interventi richiesti con la stessa domanda, a seconda
della zona in cui vengono realizzati.
5. COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER LAMMISSIONE
ALLAIUTO
Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche che seguono
i requisiti necessari per lammissione al sostegno / aiuto devono essere
già posseduti allatto della presentazione della domanda e devono essere
verificati durante listruttoria.
Ciò vale anche per le condizioni particolari applicate ai giovani insediati
da meno di tre o da meno di cinque anni; pertanto per il calcolo di detti
periodi di tre o di cinque anni fa fede la data di presentazione della
domanda.
6. RICORRIBILITA DEI PROVVEDIMENTI
Secondo il disposto della Legge 241 /90 le Province nei provvedimenti di
definizione delle pratiche indicano lAutorità a cui è possibile eventualmente
presentare ricorso.
Tenendo conto del disposto della L.R. 17/99 Riordino dellesercizio delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo
rurale, caccia e pesca, contro i provvedimenti adottati dalle Province
non è possibile la presentazione alla Regione di ricorso gerarchico o di
istanze di riesame.
7. DATI PERSONALI E SENSIBILI
La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole o di aiuto allinsediamento giovani costituisce, per la Regione
e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini
istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.
8. MONITORAGGIO E CONTROLLO
I Regolamenti 1257/99 e 1750/99 impongono ladozione di una approfondita
procedura di monitoraggio e controllo sulla gestione delle Misure.
La Regione si riserva di fornire alle Province le necessarie indicazioni.
9. INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE
Per la gestione delle domande di sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole e di aiuto allinsediamento giovani, nonché per assolvere agli
obblighi di monitoraggio sopra citati la Regione costituisce un apposito
sistema informativo.
Le caratteristiche tecniche di tale sistema informativo saranno definite
con separati provvedimenti.
10. DIVIETO DI CUMULABILITA
Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono
cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative
dalla Regione, dallo Stato, dall Unione Europea o da altri Enti pubblici.
PARTE SECONDA
1. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI 1257/99 , 1750/99 ,
2075/2000 E DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE
Si ricorda che, oltre alle disposizioni contenute nelle presenti Istruzioni,
dovranno essere integralmente rispettate le disposizioni contenute nei
Regolamenti 1257/99 , 1750/99, 2075/2000 e nel Piano di Sviluppo Rurale,
i cui aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:
1) Il contributo pubblico può essere concesso esclusivamente ad investimenti
che consentono di raggiungere uno o più degli obiettivi indicati dallart.
4 del Regolamento 1257/99, e precisamente:
- riduzione dei costi di produzione;
- miglioramento e riconversione della produzione;
- miglioramento della qualità;
- tutela e miglioramento dellambiente naturale, delle condizioni di igiene
e di benessere degli animali;
- promozione della diversificazione delle attività nellazienda.
Nella domanda il richiedente deve indicare quale o quali di questi obiettivi
si prefigge di raggiungere con lintervento richiesto.
Nel corso dellistruttoria delle domande presentate, per poter procedere
alla concessione del contributo, lEnte istruttore deve accertare che gli
investimenti richiesti consentono di raggiungere almeno uno di tali obiettivi.
2) Non sono in ogni caso ammissibili gli interventi di semplice adeguamento
a norme già in vigore; sono invece ammissibili gli interventi di adeguamento
anticipato a norme non ancora giunte a scadenza o gli interventi che tendono
a superare gli adempimenti minimi di legge.
3) Non sono ammissibili gli interventi di ripristino, sostituzione o di
manutenzione ordinaria o straordinaria.
4) Non sono ammissibili gli interventi iniziati o gli acquisiti effettuati
prima della presentazione della domanda di contributo. Sono ammissibili
domande relative al completamento, relativamente alle parti ancora da realizzare,
di investimenti già iniziati.
5) La possibilità per le aziende agricole di accedere ai contributi è soggetta
a numerose limitazioni settoriali per comparto produttivo che, per comodità
di consultazione, di seguito si riassumono in modo schematico.
Per una trattazione più approfondita e rigorosa degli elementi indicati
al presente punto 5) si rimanda al Piano di Sviluppo Rurale.
5.a Aspetti generali
Sono ammissibili al contributo esclusivamente le aziende rientranti in
uno dei comparti produttivi sotto riportati.
Le aziende che non rientrano in uno dei comparti produttivi sotto riportati
non possono accedere ai contributi, neppure per investimenti ed acquisti
di carattere generico (meccanizzazione, sistemazione terreni, irrigazione,
ricoveri macchine e scorte, ... ).
Per numerosi comparti produttivi non sono ammissibili interventi che comportino
anche indirettamente un aumento della produzione.
In generale, per i comparti produttivi soggetti al vincolo di non aumento
della produzione, allazienda beneficiaria non è consentita la realizzazione,
anche a proprie totali spese, di investimenti di dimensioni maggiori di
quelli ammessi al contributo.
La trasformazione aziendale deve riguardare esclusivamente i prodotti agricoli
ottenuti nellazienda e gli investimenti devono essere dimensionati per
la produzione agricola dellazienda.
Per i comparti produttivi soggetti al vincolo di non aumento della produzione,
la realizzazione di interventi relativi alla trasformazione è ammissibile
a condizione che tali interventi non comportino anche indirettamente un
aumento della produzione agricola.
5. b - Interventi generalmente ammissibili
Sono generalmente ammissibili, per le aziende rientranti in uno dei comparti
sotto riportati:
- gli investimenti ed acquisti di carattere generico non specificamente
legati al comparto produttivo (meccanizzazione, sistemazione terreni, irrigazione,
ricoveri macchine e scorte, ... ) a condizione, per i comparti produttivi
soggetti al vincolo di non aumento della produzione, che tali investimenti
ed acquisti non comportino anche indirettamente un aumento della produzione
stessa;
- gli interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati
al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, alla
conversione verso produzioni biologiche, alla commercializzazione diretta
dei prodotti da parte dellazienda e, tenendo conto della precisazione
di cui al precedente punto 2) ( relativa alla non ammissibilità di investimenti
che tendono solo ad adeguare le aziende a norme vigenti a cui lazienda
si debba adeguare obbligatoriamente), al miglioramento della qualità dei
prodotti, alla tutela ed al miglioramento dellambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali ;
5. c - Avvertenze particolari per il comparto ortofrutticolo
La situazione è particolarmente complessa per quanto riguarda il comparto
ortofrutticolo, in quanto ai sensi dellarticolo 37 del Regolamento 1257/99
è necessario assicurare la compatibilità con le misure previste nellambito
delle Organizzazioni Comuni di Mercato e garantire la non sovrapposizione
con le stesse.
Pertanto, sia per le aziende aderenti alle Organizzazioni di produttori
che per quelle non aderenti, ogni intervento nel settore ortofrutticolo
richiesto con le domande presentate (compresi gli interventi di carattere
generico e quelli per la difesa dai danni da gelo e brina) potrà essere
approvato solo a partire dallanno 2001 e solo dopo la modifica da parte
delle Organizzazioni di produttori riconosciuti dalle OCM dei rispettivi
Programmi Operativi, con esclusione di tali interventi dai Programmi Operativi
stessi.
Le domande di sostegno possono essere presentate ed istruite nelle presente
fase (e dopo la presentazione delle domande, a rischio dei richiedenti,
gli investimenti ed acquisiti possono essere realizzati), ma la loro definizione
e lerogazione dei contributi è sospesa fino al verificarsi della situazione
sopra esposta.
5. d - Limitazioni settoriali
5. e - Precisazioni relative alle limitazioni settoriali nel comparto lattiero
caseario bovino
Come precedentemente indicato, nel comparto lattiero caseario bovino gli
interventi per essere ammissibili devono essere dimensionati al quantitativo
di riferimento produttivo ( quota latte ) di cui dispone lazienda ; in
tale quantitativo devono essere comprese le quote latte che lazienda
dichiara di voler acquistare, il cui acquisto dovrà essere dimostrato prima
del collaudo finale.
Per il dimensionamento delle stalle per le quali viene richiesto il contributo,
il numero di vacche stabulabili in base alla quota latte di cui dispone
lazienda viene determinato dividendo la quota latte per la produzione
media per vacca dellazienda riferita al triennio precedente, oppure in
caso di nuovo allevamento, in modo convenzionale sulla base di tabelle
predisposte dalla Direzione Regionale XII, riportanti, per ogni razza,
il valore standard di produzione annua per vacca, nelle diverse zone altimetriche
e per le diverse tipologie aziendali ( tabelle produzione-capo) .
6) Non sono finanziabili dalla presente Misura :
- interventi relativi ad agriturismo e ad attività artigianali, in quanto
rientrano nel campo di applicazione della Misura P;
- interventi relativi ad acquisto terreni, in quanto rientrano nel campo
di applicazione della Misura K;
7) Non sono finanziabili dal Piano di Sviluppo Rurale gli investimenti
nel settore dellacquacoltura, in quanto tali investimenti rientrano nel
campo di applicazione dello SFOP ai sensi del Reg. CE 2792/99 (orientamento
della pesca).
2. PRESENTAZIONE DOMANDE
La presentazione delle domande di sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole, aperta dalla D.G.R. n. 10-29657 del 10.03.2000, può avvenire
fino alla data stabilita dalla Deliberazione della Giunta Regionale di
approvazione del presente bando, in riferimento alle seguenti quattro categorie
di domande, per i beneficiari e gli interventi per ciascuna di esse indicate:
1) apertura generalizzata per domande di sostegno agli investimenti in
aziende agricole condotte da titolari giovani di età compresa tra 18 e
40 anni, nonché da giovani in attesa di insediamento contestualmente ad
una domanda di premio di insediamento;
beneficiari:
- aziende agricole singole con titolare persona fisica di età compresa
tra 18 e 40 anni non compiuti;
- aziende agricole condotte da società di persone , nonché cooperative
agricole, iscritte al registro prefettizio - sezione agricola, in cui almeno
la metà dei soci dediti alla attività agricola è costituita da giovani
di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti.
Non sono ammissibili alla presente apertura domande straordinaria e limitata
le società di capitali.
Interventi ammissibili:
Tutti gli interventi ammessi dal Piano di Sviluppo rurale, che di seguito
si riportano:
Sono ammissibili,
1. costruzione e riattamento di strutture, impianti ed attrezzature per
lallevamento e relativi annessi;
2. costruzione e riattamento di strutture, impianti ed attrezzature fisse
per il deposito, la conservazione, la trasformazione aziendale, il condizionamento
e la vendita diretta dei prodotti, anche se realizzate al di fuori del
centro aziendale;
3. costruzione e riattamento di strutture per deposito macchine e prodotti
agricoli, compreso lacquisto di eventuali impianti ed attrezzature necessari;
4. miglioramento pascoli nonché adeguamento e ristrutturazione alpeggi
con relativi fabbricati, strutture ed attrezzature;
5. esecuzione di sistemazioni terreno, irrigazione, viabilita poderale;
6. esecuzione di allacciamenti idrici ed elettrici ed impianti energia
alternativa;
7. costruzione e riattamento di strutture e relative attrezzature fisse
per coltivazioni pregiate compreso lacquisto degli impianti ed attrezzature
necessari (serre, reti antigrandine, impianti antibrina, locali deposito,
... );
8. esecuzione di approvvigionamenti idrici;
9. esecuzione di reimpianti o riconversioni di colture pluriennali nei
settori florovivaistico e del nocciolo ; gli impianti /reimpianti di nocciolo
dovranno essere realizzati conformemente alle prescrizioni del disciplinare
della I.G.P. Tonda Gentile delle Langhe
10. interventi relativi al miglioramento della qualità dei prodotti ed
alla installazione di sistemi di controllo (compresi gli interventi materiali
necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni
biologiche nonché per lintroduzione di sistemi di controllo della qualità
e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000);
11. interventi di ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario delle
abitazioni degli imprenditori agricoli in zona di montagna)
12. acquisti di:
1. macchine nuove;
2. macchinari ed attrezzature nuovi;
3. bestiame da riproduzione selezionato, iscritto al Libro Genealogico
(o al Registro Anagrafico se il Libro Genealogico non è stato istituito),
anche se effettuati da aziende già dotate di bestiame .
4. apparecchiature informatiche nuove (comprese il relativo software) e
strumentazioni nuove.
13. E inoltre riconosciuto il pagamento delle eventuali spese generali
e tecniche (spese di progettazione e simili), con le modalità ed i limiti
indicati successivamente nelle presenti Istruzioni.
Sono esclusi :
- lacquisto di fabbricati e strutture esistenti;
- lesecuzione di interventi relativi a case di abitazione (salvo che per
interventi di ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario delle abitazioni
degli imprenditori agricoli in zona di montagna) ;
- lacquisto di macchinari e attrezzature usati ;
- lesecuzione di interventi di ripristino, sostituzione, nonché di manutenzione
ordinaria e / o straordinaria.
Sono quindi compresi anche gli interventi rientranti nei tre programmi
mirati sottoriportati.
2) programma mirato di intervento nel comparto frutticolo per la realizzazione
di impianti per la difesa dai danni da gelo e brina, in continuazione dellazione
realizzata con il programma adottato con D.G.R. n. 32-26198 del 30.11.1998.
Beneficiari.
Aziende agricole (condotte da giovani o non giovani) che alla data di adozione
delle presenti disposizioni siano già dedite alla produzione professionale
di frutta destinata alla commercializzazione , anche qualora la produzione
frutticola non sia lunica o la principale produzione aziendale.
Ambito di applicazione.
Laiuto riguarda tutto il Piemonte, in zone idonee allesercizio della
frutticoltura, per interventi su : melo, pero, drupacee, actinidia.
Laiuto è riservato ai frutteti con sesto di impianto razionale, già esistenti
oppure da impiantare entro la primavera 2001.
Sono esclusi dallaiuto i frutteti non professionali, irrazionali, quelli
misti, i prati arborati e le alberature sparse.
Interventi ammissibili .
Sono finanziabili gli interventi e/o acquisiti diretti alla realizzazione
di impianti per la difesa dei frutteti dai danni da gelo e brina. Gli impianti
dovranno essere realizzati con la tecnica della irrigazione a pioggia antigelo
o con quella del rimescolamento meccanico degli strati dellatmosfera aventi
diverse temperature ; la domanda di una azienda potrà prevedere anche luso
di entrambi i sistemi, in appezzamenti diversi.
Gli impianti a pioggia antigelo potranno essere realizzati con tecnologie
atte ad assicurarne lidoneità alluso anche come impianto per le irrigazioni
ordinarie.
Potrà essere richiesto il finanziamento per :
- gruppi di pompaggio e relativi allacciamenti ;
- tubazioni interrate di adduzione dellacqua agli appezzamenti e di distribuzione
dellacqua allinterno del frutteto e relativi allacciamenti ;
- tubazioni aeree e irrigatori soprachioma ;
- realizzazione di nuovi pozzi e relativi allacciamenti ;
- vasche di accumulo / decantazione dellacqua e relativi allacciamenti ;
- destratificatori / rimescolatori daria (detti ventoloni) e relativi
annessi.
Si ricorda che ogni intervento nel settore frutticolo, sia per le aziende
aderenti alle Organizzazioni di produttori che per quelle non aderenti,
potrà essere approvato solo a partire dallanno 2001 e solo dopo la modifica
da parte delle Organizzazioni di produttori riconosciuti dalle OCM dei
rispettivi Programmi Operativi, con esclusione di tali interventi dai Programmi
Operativi stessi.
3) programma mirato di riorientamento del settore zootecnico di cui alla
D.G.R. n. 51-20404 del 18.10.1999
beneficiari:
- aziende agricole di montagna e/o collina (condotte da giovani o non giovani)
con allevamento (o che intendono avviare un nuovo allevamento) bovino ,
ovino, caprino , equino, singole o associate;
- aziende agricole di pianura (condotte da giovani o non giovani) con allevamento
(o che intendono avviare un nuovo allevamento) bovino da carne, ovino,
caprino , equino, singole o associate;
interventi ammissibili (come disciplinati dalla D.G.R. n. 51-20404 del
18.10.1999) :
a) - interventi necessari alla conversione di allevamenti tradizionali
(stanziali) verso il modello pastorale ( recinzioni fisse pascoli, ricoveri
leggeri localizzati sui pascoli, punti di abbeverata, acquedotti e carri
botte per lapprovvigionamento idrico, mungitrici carrellate, punti sale,
interventi di adeguamento delle stalle esistenti alle nuove esigenze date
dallallevamento in forma pastorale o costruzione di nuove stalle per il
ricovero invernale dei capi, acquisto di macchinari per trasemina, ...)
prescrizioni particolari: dopo la conversione al modello pastorale, lazienda
dovrà avere un carico di bestiame, calcolato dividendo le UBA relativa
ai capi allevati per la superficie pascoliva, inferiore alle due UBA per
ettaro / anno;
b) - interventi per la realizzazione di spacci aziendali e / o interaziendali
per la vendita diretta dei prodotti ( costruzione / ristrutturazione dei
fabbricati, anche in area non agricola, ed acquisto delle attrezzature
necessarie)
4) programma mirato di adeguamento igienico sanitario nei comparti avicunicolo
e suinicolo di cui alla D.G.R. n. 4-28312 11.10.1999
beneficiari: la presentazione delle domande è riservata alle aziende agricole
(condotte da giovani o non giovani) che avevano già presentato domanda
sul Programma adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R n. 4-28312 11.10.1999
(Compensazioni Settore Monetario) per la concessione di contributi nei
comparti avicunicolo e suinicolo e che su tale programma non avevano potuto
essere finanziate per carenza di risorse, purchè in possesso dei requisiti
previsti dal Regolamento 1257/99.
interventi ammissibili: interventi finalizzati alla protezione dellambiente,
alla tutela ed al miglioramento delligiene e del benessere degli animali
; in ogni caso non sono ammissibili interventi di semplice adeguamento
a norme già vigenti; gli interventi richiesti devono tendere al superamento
dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od alladeguamento anticipato
a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti).
E inoltre, per tutte le categorie di domanda, riconosciuto il pagamento
delle eventuali spese generali e tecniche (spese di progettazione e simili),
con le modalità ed i limiti indicati nel Piano di Sviluppo Rurale e nelle
Istruzioni per lapplicazione del prezzario regionale approvato con D.G.R.
n. 12-29049 del 23.12.1999.
3. REQUISITI
Come definito nel Piano, gli interventi di sostegno di cui alla presente
Misura vengono concessi ad aziende agricole che dimostrano redditività,
che rispettano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere
degli animali e il cui imprenditore possiede conoscenze e competenze professionali
adeguate.
Valgono le seguenti specificazioni :
1) Come indicato nel Piano, si considera redditiva lazienda che garantisce
un reddito netto sufficiente a remunerare adeguatamente almeno una unità
di lavoro occupata a tempo pieno (di seguito reddito-soglia), indipendentemente
dal numero di ULU dellazienda.
Il reddito-soglia è pari alla retribuzione contrattuale delloperaio agricolo
comune.
Poichè i contratti di lavoro degli operai agricoli sono stipulati su base
provinciale, tale valore è variabile da provincia a provincia oltre che
suscettibile di variazioni nel tempo in conseguenza dellandamento della
contrattazione; per la presente apertura domande vale il dato del contratto
collettivo provinciale 1999.
Nel caso di aziende condotte da giovani insediati da meno di cinque anni,
si considera redditiva lazienda che garantisce un reddito netto pari almeno
al 70% del reddito-soglia.
Nel caso di aziende (condotte da giovani o non giovani) ricadenti in zona
svantaggiata ed in zona a parco o similmente vincolata, in considerazione
della funzione svolta di presidio e tutela del territorio, si considera
redditiva lazienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 50%
del reddito-soglia.
Il reddito netto dellazienda richiedente deve essere dichiarato nella
domanda di sostegno agli investimenti, compilando lapposito prospetto
economico semplificato .
In caso di domanda presentata da giovani che intendono insediarsi in agricoltura
congiuntamente ad una domanda di aiuto allinsediamento, o da giovani insediati
da meno di tre anni, deve essere indicato il reddito aziendale presunto
riferito a tre anni dopo linsediamento.
2) Per quanto riguarda i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene
e benessere degli animali nonché per la definizione delle conoscenze e
competenze professionali adeguate vale quanto indicato nel Piano.
3) Due o più aziende possono presentare congiuntamente una unica domanda
di sostegno agli investimenti; vale a tale proposito quanto indicato nel
Piano.
Le domande di interventi di sostegno di cui alla presente Misura possono
essere altresì presentate da consorzi di aziende e da cooperative agricole
(iscritte al registro prefettizio - sezione agricola).
4) ... i necessari adempimenti di legge ... previsti dal Piano come
requisito minimo per poter considerare imprenditoriale e professionistica
una azienda agricola, consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come
impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e
nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.
Per le cooperative agricole il requisito si ritiene soddisfatto con liscrizione
al registro prefettizio - sezione agricola.
Lazienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai
sensi del già citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del
1.12.1999, ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.
5) Nel caso di interventi di sostegno richiesti da società di qualsiasi
natura, o da cooperative o da associazioni e consorzi di aziende, la durata
minima prevista della società, della cooperativa dellassociazione o del
consorzio richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di
destinazione delle opere finanziate.
Inoltre , dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli
investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate
vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola
in possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate, come
definite nel Piano.
4. INTERVENTI AMMISSIBILI
La domanda di sostegno può prevedere una o più iniziative fondiarie e /
o agrarie.
Sono ammissibili anche domande che prevedono esclusivamente acquisti di
macchine e/o di bestiame.
Le tipologie di bestiame ammissibile sono esclusivamente quelle previste
dallo specifico prezzario regionale. Il prezzario attualmente vigente per
il bestiame è quello approvato con D.G.R. n. 18 - 12425 del 30.09.1996
e D.G.R. n. 10-25056 del 23.07.1998.
Secondo il disposto del Piano, gli acquisti di bestiame bovino sono soggetti
ai limiti settoriali indicati al precedente punto 1.5.d limitazioni settoriali
.
Lacquisto di macchine comprende anche quello di mezzi stradali per trasporto
merci, specificamente destinati alla attività aziendale, con le seguenti
precisazioni:
· - lacquisto dei mezzi deve essere giustificato dallordinamento produttivo
e dalle attività aziendali ed i mezzi stessi devono avere caratteristiche
idonee allattività che sono destinati a svolgere;
· - è escluso lacquisto di autovetture e di mezzi per trasporto combinato
di persone e merci;
· - lacquisto di mezzi a trazione integrale o con caratteristiche di fuoristrada
è ammissibile solo in relazione ad attività agricole svolte in zone fortemente
impervie (ad es. allevamenti con pratica di alpeggio, apicoltura nomade
in zone montane o di alta collina, ecc.).
5. FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI
a) importi ammissibili, documentazione e valutazione degli interventi
Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in capitale calcolati
in percentuale sulla spesa ammessa.
Limporto massimo di spesa che può essere approvato per le domande di sostegno
presentate, è pari a 125.000 EURO per azienda, con il limite di 30.000 EURO
per gli investimenti agrari.
Per le cooperative agricole iscritte al registro prefettizio - sezione
agricola, e per le domande presentate congiuntamente da più aziende, tali
limiti sono quadruplicati.
Limporto minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000
EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna ; le domande il cui importo ammissibile,
a seguito dellistruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in
una cifra inferiore al sopracitato limite minimo , non saranno ammesse al
finanziamento.
Le percentuali di contributo sulla spesa ammessa sono quelle indicate nella
tabella seguente:
Percentuale di contributo sulla spesa ammessa
*** Possono essere considerate aziende condotte da giovani per la concessione
delle percentuali di contributo maggiorate:
- le aziende singole con titolare persona fisica di età compresa tra 18
e 40 anni non compiuti insediata da meno di cinque anni;
- le aziende agricole condotte da società di persone , nonché cooperative
agricole, iscritte al registro prefettizio - sezione agricola, in cui almeno
la metà dei soci dediti alla attività agricola sia rappresentata da giovani
di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti insediati da meno di cinque
anni.
La maggiorazione non è applicabile nel caso di società di capitali.
I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra
gli investimenti fondiari.
I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate)
rientrano tra gli investimenti agrari.
Verranno finanziati interventi e acquisti realizzati in data posteriore
alla presentazione della domanda, indipendentemente dalla data del sopralluogo
istruttorio in azienda effettuato da parte degli Uffici.
Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione
del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data
di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata
dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori)
per gli interventi per i quali è necessaria concessione/autorizzazione
comunale o comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data
di fatturazione.
Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione
del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui
data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle
modalità sopra indicate.
b) definizione della spesa ammessa, uso del prezzario, fatturazione degli
interventi
b 1) Fatturazione degli interventi
Tutti gli interventi ed acquisti effettuati, come pure le spese generali
e tecniche, dovranno essere giustificati con fattura.
E ammesso il pagamento senza fattura (in base al prezzario regionale sotto
indicato) solo per gli interventi realizzati direttamente dallimprenditore
agricolo, per i quali dovranno comunque essere presentate le fatture relative
ai materiali eventualmente acquistati per la realizzazione dellintervento
stesso.
b 2) definizione della spesa ammessa
interventi non realizzati direttamente dallimprenditore agricolo
Limporto ammissibile degli interventi realizzati sarà ordinariamente determinato
sulla base del prezzario regionale vigente (approvato con D.G.R. n. 12-29049
del 23.12.1999), salvo che limporto fatturato sia inferiore a quello risultante
dal prezzario stesso.
interventi realizzati direttamente dallimprenditore agricolo
Indipendentemente dalla spesa fatturata per lacquisto dei materiali, limporto
ammissibile degli interventi realizzati sarà determinato sulla base del
prezzario regionale vigente (approvato con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999),
a titolo di compenso dellapporto lavorativo diretto dellimprenditore
agricolo.
b 3) Uso del prezzario
Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del citato prezzario
(uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari, casi di ammissibilità
del pagamento su base di preventivo e fattura, ... ) valgono le disposizioni
contenute nelle Istruzioni per lapplicazione del prezzario regionale medesimo.
c) Liquidazione ad avanzamento lavori ed a saldo
Il contributo spettante allazienda verrà messo in pagamento dopo leffettuazione
e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.
Per le opere e le attrezzature fisse (escluso quindi bestiame e macchine),
su richiesta dellinteressato, ad avanzamento lavori pari almeno al 30
% , potrà essere liquidato un acconto fino al 70 % del contributo totale
previsto.
A garanzia del regolare completamento degli interventi ammessi, per la
concessione dellanticipo potrà essere richiesta fideiussione, nei termini
che la Regione concorderà con lOrgano Pagatore.
d) Vincolo di destinazione ed uso
La destinazione e luso degli investimenti finanziati non possono essere
cambiati per almeno:
- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari,
salvo la possibilita di richiedere varianti come specificato ai successivi
punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte,
invalidità di livello tale da impedire la continuazione dellattività ,
esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dallUfficio Istruttore.
Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dellinvestimento.
Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata lalienazione
volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione,
preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore
di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere
del sostegno .
6. TEMPO PER ESECUZIONE OPERE.
Gli interventi dovranno essere realizzati nel termine assegnato dallUfficio
istruttore.
7. VARIAZIONI ATTIVITA, INIZIATIVE ED INVESTIMENTI FINANZIATI
Varianti tecnico-costruttive alle opere.
Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, in fase
istruttoria, fino alla definizione delle domande stesse da parte degli
Uffici istruttori, non possono essere chieste dalla azienda agricola variazioni
agli investimenti indicati in domanda.
Sono fatte salve:
- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli
interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e
congrui per lazienda;
- la possibilità per le aziende agricole presentatrici delle domande di
richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta
a discrezione dellUfficio istruttore.
Gli investimenti relativi ad attività agrituristiche eventualmente richiesti,
vengono trasferiti sulla Misura P; la loro valutazione avverrà in base
alle disposizioni adottate per detta Misura P.
Dopo la approvazione della domanda, le aziende agricole possono, in caso
di necessità e senza aumento di spesa, chiedere di essere autorizzate ad
apportare una variante alla domanda originaria (presentando domanda preventiva
corredata dal progetto completo di variante - disegni, relazione, computo
metrico estimativo) allUfficio che ha istruito la pratica.
Lautorizzazione dellUfficio non è necessaria per varianti minime (variazioni
di importo in aumento o diminuzione tra le opere gia autorizzate, fino
al 20% di ognuna di esse; per eventuali interventi relativi ad abitazioni
sono ammesse variazioni solo in diminuzione).
Lautorizzazione dellUfficio è necessaria anche per varianti successive
alla realizzazione degli investimenti, fino alla scadenza del vincolo di
destinazione.
8. FRODI E SOFISTICAZIONI
Sono esclusi dai benefici recati dalla presente normativa coloro che hanno
subìto condanne definitive per reati di frode o sofisticazione di prodotti
alimentari.
Analogamente in caso di condanna del beneficiario per reati di frode o
sofisticazione di prodotti alimentari successiva alla concessione di una
agevolazione e antecedente al collaudo finale degli interventi, compete
allautorita che aveva concesso lagevolazione lemanazione di un motivato
provvedimento di revoca.
9. DIVERSA DESTINAZIONE, DIVERSO USO ED ALIENAZIONE OPERE, ATTREZZATURE,
BESTIAME, MACCHINE - RESTITUZIONE E RECUPERO AGEVOLAZIONI
Nei casi di:
- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature
e bestiame nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la
possibilita di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come
sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta
o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe
concesse;
- scioglimento anticipato di societa o societa cooperativa o di consorzi
di aziende, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere
finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
- comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno
agli investimenti;
allUfficio che aveva concesso il contributo compete lemanazione di un
motivato provvedimento di revoca.
I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti.
Le modalità della restituzione, delleventuale recupero coatto nonché le
maggiorazioni per interessi saranno concordate con lOrgano Pagatore.
10. AUTOSUFFICIENZA FORAGGIERA
Non sono ammissibili al sostegno le aziende che non dispongono per gli
animali allevati di un livello di autosufficienza foraggiera convenzionale
pari almeno al 35 % .
In deroga alla disposizione le aziende ad ordinamento produttivo non esclusivamente
zootecnico ma misto potranno avere finanziati investimenti relativi ai
comparti produttivi diversi dalla zootecnia anche se non dispongono per
gli animali allevati di un livello di autosufficienza foraggiera convenzionale
pari almeno al 35 % .
PARTE TERZA
1. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI 1257/99 , 1750/99, 2075/2000
E DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE
Si ricorda che, oltre alle disposizioni contenute nelle presenti Istruzioni,
dovranno essere integralmente rispettate le disposizioni contenute nei
Regolamenti 1257/99 , 1750/99, 2075/2000 e nel Piano di Sviluppo Rurale,
i cui aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito, con
le necessarie specificazioni:
1) Per disposizione del Reg. CE 2075/2000, a modifica parziale del Reg.
CE 1750/99, limitatamente alle domande presentate nellanno 2000 i giovani
richiedenti non devono ancora avere compiuto 40 anni al momento della presentazione
della domanda.
I giovani richiedenti al momento della presentazione della domanda devono
avere compiuto 18 anni; possono essere ammessi a beneficiare dellaiuto
allinsediamento giovani di età inferiore a 18 anni, previa autorizzazione
del giudice tutelare, qualora per cause di forza maggiore (decesso del
genitore titolare dellazienda agricola, ...) linsediamento non sia differibile.
2) Non sono ammissibili a godere dellaiuto allinsediamento i giovani
che precedentemente al momento della presentazione della domanda di aiuto
allinsediamento risultino essere già stati, in un qualsiasi momento del
passato, legalmente titolari di una azienda agricola (in quanto intestatari
di Partita IVA per lagricoltura o iscritti alla C.C.I.A.A. come titolari
di impresa agricola) o che risultino essere stati soci di azienda agricola
gestita in forma societaria con posizione di preminenza nella azienda stessa
nei confronti degli altri soci.
Quanto sopra indicato vale anche qualora:
- lazienda di cui risultino essere stati titolari o soci in posizione
di preminenza sia diversa da quella oggetto dellinsediamento;
- lattività imprenditoriale agricola precedentemente svolta non rappresentasse
lattività principale (agricoltori part-time con altra attività svolta
in modo prevalente).
3) Linsediamento in agricoltura può avvenire dopo la presentazione della
domanda di aiuto allinsediamento.
4) Linsediamento può riguardare uno o, congiuntamente, più giovani che
si insediano nella stessa azienda.
Non è ammesso linsediamento con la costituzione da parte dei giovani di
una società di capitali o con linserimento degli stessi in una società
di capitali esistente.
5) Dopo linsediamento lattività agricola aziendale deve rappresentare
per il giovane lattività principale, sia in termini di tempo lavorativo
dedicato che di reddito lavorativo ottenuto.
6) E possibile concedere un solo aiuto allinsediamento per azienda; pertanto
in caso di insediamento congiunto di più giovani, laiuto concesso verrà
diviso in parti uguali tra gli stessi.
7) Linsediamento può avvenire :
- in aziende già attive in sostituzione di uno o più titolari cedenti ;
- in aziende di nuova formazione ;
comunque :
7.1) lazienda interessata deve avere, o deve conseguire al massimo entro
tre anni dallinsediamento, i seguenti requisiti:
a) deve avere carattere imprenditoriale e professionistico e produrre per
la commercializzazione; gli elementi minimi necessari per poter considerare
imprenditoriale e professionistica una azienda agricola consistono nella
iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita
IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale,
ai sensi delle norme vigenti.
Per le cooperative agricole il requisito si ritiene soddisfatto con liscrizione
al registro prefettizio - sezione agricola.
b) deve essere in grado di dare al giovane insediante un reddito netto
pari almeno al 70% del reddito-soglia.
Nel caso di aziende ricadenti in zona svantaggiata ed in zona a parco o
similmente vincolata, lazienda deve essere in grado di dare al giovane
insediante un reddito netto pari almeno al 50% del reddito-soglia.
Il reddito-soglia è pari alla retribuzione contrattuale delloperaio agricolo
comune.
Poichè i contratti di lavoro degli operai agricoli sono stipulati su base
provinciale, tale valore è variabile da provincia a provincia oltre che
suscettibile di variazioni nel tempo in conseguenza dellandamento della
contrattazione; per la presente apertura domande vale il dato del contratto
collettivo provinciale 1999.
Il reddito netto presunto dellazienda richiedente, riferito a tre anni
dopo linsediamento, sarà indicato dal richiedente nella domanda di aiuto.
Conseguentemente la modulistica predisposta per lattuazione della Misura
prevederà la compilazione di un bilancio aziendale semplificato.
c) deve rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e
benessere degli animali indicati nel Piano.
Qualora lazienda non risponda ancora a tali requisiti al momento in cui
avviene linsediamento, dovrà però già dimostrare la potenzialità necessaria
a soddisfarli nonchè a costituire una entità produttiva organicamente strutturata.
7.2) il richiedente deve avere, o deve conseguire al massimo entro tre
anni dallinsediamento, la capacità professionale adeguata prevista dal
Piano.
A tale proposito si precisa che i tre anni di attività svolta in agricoltura,
a cui fa riferimento il Piano per poter considerare come presunto il possesso
delle conoscenze e competenze professionali adeguate, sono riferiti al
periodo precedente linsediamento; infatti il Piano dispone che il possesso
delle conoscenze e competenze professionali adeguate è presunto nel caso
in cui si verifichi almeno ... tre anni di attività agricola già svolta
... in qualità di coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo
... , qualifiche queste di cui il richiedente può essere in possesso soltanto
prima dellinsediamento, visto che dopo linsediamento il giovane assume
la qualifica di titolare o equivalente.
Pertanto, nel caso di richiedenti che non abbiano un titolo di studio in
campo agricolo e che non abbiano già precedentemente al momento dellinsediamento
almeno tre anni di attività documentata in agricoltura, la capacità professionale
dovrà essere accertata tramite esame presso la Commissione provinciale
capacità professionale.
Qualora le esigenze istruttorie lo facciano ritenere opportuno, gli Uffici
Istruttori possono sottoporre i richiedenti a detto esame anche prima del
termine dei tre anni successivi alla data dallinsediamento, fermo restando
che eventuali esami non superati potranno essere ripetuti prima della citata
scadenza dei tre anni.
2. APERTURA DOMANDE
La presentazione delle domande di aiuto allinsediamento in agricoltura
di giovani di età inferiore a 40 anni, aperta dalla D.G.R. n. 10-29657
del 10.03.2000, può avvenire fino alla data stabilita dalla Deliberazione
della Giunta Regionale di approvazione del presente bando,
3. BENEFICIARI - REQUISITI
Valgono le seguenti ulteriori specificazioni :
1) Linsediamento deve avvenire in una delle forme previste dal Piano,
e cioè in uno dei seguenti modi:
- un singolo giovane si insedia come titolare unico di una azienda di nuova
creazione o rilevata da un cedente;
- due o più giovani costituiscono una nuova azienda o rilevano per intero
da un cedente una azienda agricola esistente di cui non sono ancora soci;
allatto dellinsediamento i giovani costituiscono tra di loro una società
di persone o una società cooperativa di cui sono gli unici soci e che gestisce
lazienda; tutti i giovani hanno pari responsabilità nellazienda;
- un giovane, o più giovani congiuntamente, si insediano in una azienda
agricola esistente condotta in forma di società di cui in fase iniziale
non sono ancora soci (con esclusione delle società di capitali) divenendone
soci e subentrando a uno o più soci cedenti (uno per ogni giovane che si
insedia).
- un giovane, o più giovani congiuntamente, che in fase iniziale sono già
soci (in posizione non di preminenza) di una azienda agricola esistente
condotta in forma di società (con esclusione delle società di capitali)
si insediano consolidando la propria posizione a seguito delluscita dalla
società di uno o più soci cedenti (uno per ogni giovane che si insedia).
Non danno invece diritto allaiuto allinsediamento:
- in riferimento al caso di giovani che in fase iniziale sono già soci
dellazienda, lattribuzione al giovane (o ai giovani) di maggiori responsabilità
allinterno della società senza mutamento della composizione societaria
e senza uscita di altri soci;
- lingresso di un giovane (o di giovani) in una società esistente senza
uscita dalla società di uno o più soci cedenti.
In caso di insediamento in aziende già attive condotte in forma di società
di persone linsediamento si considera effettuato con il subentro del giovane
ad un socio cedente, indipendentemente dalla presenza in azienda di altri
soci, purchè la parte di azienda rilevata dal giovane consenta di soddisfare
il requisito della redditività (dividendo il reddito dellazienda tra i
soci, al giovane che si insedia deve corrispondere una quota di reddito
almeno pari al 70 % del reddito soglia, ridotta al 50% nelle zone svantaggiate
e nelle zone a parco o similmente vincolate, agli altri soci del 100 %
del reddito soglia).
In ogni caso l insediamento in aziende già attive condotte in forma di
società di capitali non può essere effettuato in sostituzione pro-quota
di un socio cedente ma esclusivamente con il subentro totale del giovane
(o dei giovani in forma congiunta, con costituzione di società di persone
o società cooperativa) alla preesistente società.
Comunque , secondo il disposto del Piano, in caso di insediamento in cui
il giovane (o i giovani in forma congiunta) non diventi titolare unico
dellazienda agricola ma si insedi come socio di società di persone linsediamento
è ammissibile solo a condizione che, dopo linsediamento stesso, il giovane
(o i giovani) risulti in una posizione di preminenza sugli altri soci non
beneficiari dellaiuto allinsediamento.
2) In ogni caso :
- lazienda interessata deve essere sempre esattamente identificata in
domanda ; lazienda individuata in domanda non può essere successivamente
sostituita con una altra ai fini dellinsediamento, pena la decadenza della
domanda di aiuto ;
- in caso di aziende che subiscono una trasformazione in occasione dellinsediamento,
nella domanda di ammissione allaiuto deve essere descritta la situazione
aziendale prevista a trasformazione avvenuta, al fine del raggiungimento
dei requisiti richiesti .
3) Non è ammesso linsediamento :
- in sostituzione del coniuge ;
- in sostituzione di precedente titolare imprenditore agricolo a titolo
principale (familiare o non familiare) di età inferiore a 55 anni salvo
che se riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore
al 50 %, tale da impedire la proficua conduzione dellazienda agricola ;
se linsediamento avviene in azienda di nuova formazione o comunque in
azienda il cui precedente titolare non è imprenditore agricolo a titolo
principale, la presente clausola non si applica;
- in azienda derivante da frazionamento avvenuto dopo il 31.12.1999 ; ai
fini dellapplicazione della presente disposizione non si devono intendere
come frazionamento:
- lo scorporo dallazienda di quote minime di superficie, che può essere
fatto rientrare nel fisiologico interscambio di terreni tra aziende agricole;
- la conservazione da parte del cedente di un fabbricato e/o di una quota
minima di superficie rispondente alle disposizioni adottate per la Misura
relativa al prepensionamento;
3. FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI
a) Aspetti generali
Laiuto consiste nel Premio unico previsto dallart 8 del Regolamento,
concesso per un importo inferiore o uguale al valore massimo previsto dal
Regolamento, come specificato al successivo punto b) calcolo del valore
del Premio unico;
b) Calcolo del valore del Premio unico
Il Premio Unico è ordinariamente corrisposto per un importo massimo di
EURO 20.000
Il Premio Unico è corrisposto per un importo massimo di EURO 25.000 qualora
ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:
- contestuale presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti
relativa allazienda oggetto dellinsediamento, approvata per un importo
di spesa pari almeno a EURO 30.000, subordinatamente alla effettiva realizzazione
degli interventi stessi;
- insediamento in ambito extra-familiare con acquisto dellazienda da parte
di terzi con cui non vi siano rapporti di parentela, purchè latto di acquisto
dellazienda sia stipulato al più tardi entro i due mesi successivi alla
data dellinsediamento e preveda un esborso per lacquisto dellazienda
pari almeno a EURO 20.000.
- insediamento congiunto di due o più giovani nella stessa azienda.
c) Tempo per linsediamento
Linsediamento deve avvenire entro il termine assegnato dallUfficio istruttore.
4. VINCOLO DI PERMANENZA
I giovani che ricevono laiuto sono vincolati a mantenere, per almeno sei
anni dalla data dellinsediamento, le condizioni che hanno dato diritto
al premio ed a rispettare le condizioni in tale senso stabilite dal Piano
(svolgimento della attività agricola come attività principale e mantenimento
della titolarità o della qualità di socio in posizione prevalente).
In caso di mancato rispetto, il beneficiario è tenuto alle restituzione
dellaiuto ricevuto in modo proporzionale al tempo residuo intercorrente
tra il momento in cui cessa il rispetto delle condizioni e la data di scadenza
dellimpegno.
5. RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto
applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura A - sostegno
agli investimenti nelle aziende agricole.
PARTE QUARTA
1. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI 1257/99 E 1750/99 E
DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE
Si ricorda che, oltre alle disposizioni contenute nelle presenti Istruzioni,
dovranno essere integralmente rispettate le disposizioni contenute nei
Regolamenti 1257/99 e 1750/99 e nel Piano di Sviluppo Rurale, i cui aspetti
principali sono richiamati sinteticamente di seguito, con le necessarie
specificazioni:
1) Gli investimenti ammissibili ai sensi della presente misura e per la
presente apertura domande sono quelli riferiti ad attività di agriturismo
praticate dalle aziende agricole, e precisamente:
a) ristrutturazione, riattamento ed adeguamento igienico sanitario (esclusa
la nuova costruzione) di fabbricati rurali per la realizzazione di locali
per ospitalità e / o per somministrazione sul posto di pasti (con annessi
servizi igienico sanitari e opere complementari);
b) acquisto di impianti e attrezzature per lo svolgimento delle attività
di ospitalità e somministrazione sul posto di pasti (con esclusione di
mobili, corredi e materiale minuto);
c) realizzazione delle opere e degli impianti necessari per lallestimento,
nellambito del fondo su cui insiste lazienda, di spazi allaperto per
la sosta di campeggiatori;
d) realizzazione delle opere e degli impianti necessari per attività ricreative,
sportive e culturali connesse ed integrate con lattività e le caratteristiche
dellazienda agricola e con lambiente rurale.
Gli interventi per essere ammissibili al contributo dovranno essere rispondenti
a disposizioni, limiti e vincoli della L.R. 38/95 sia per natura, sia per
dimensionamento, sia per ogni altro aspetto.
Non è ammissibile al contributo ai sensi della presente Misura lacquisto
di fabbricati e terreni.
2) Possono accedere ai contributi previsti dalla presente misura le aziende
agricole a carattere imprenditoriale e professionistico che producono per
la commercializzazione, condotte da imprenditori a titolo principale e
non a titolo principale, aziende agricole singole (con titolare persona
fisica di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti) e aziende agricole
condotte da società di persone , nonché cooperative agricole, iscritte
al registro prefettizio - sezione agricola, (in cui almeno la metà dei
soci dediti alla attività agricola è costituita da giovani di età compresa
tra 18 e 40 anni non compiuti), con esclusione delle società di capitali
.
Non è ammissibile sulla presente Misura la presentazione congiunta di una
unica domanda di sostegno da parte di due o più aziende associate.
I requisiti minimi per poter considerare imprenditoriale e professionistica
una azienda agricola, consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come
impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e
nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.
Per le cooperative agricole il requisito si ritiene soddisfatto con liscrizione
al registro prefettizio - sezione agricola.
Lazienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai
sensi del già citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del
1.12.1999, ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.
Le iniziative di tipo agrituristico potranno essere finanziate soltanto
ad imprenditori agricoli che siano in possesso dell autorizzazione allo
svolgimento della attività agrituristica prevista dalla legge regionale
38/95 o che intendano conseguirla dopo la realizzazione degli interventi
per cui viene richiesto il contributo.
3) Limporto massimo di spesa che può essere approvato per le domande di
sostegno presentate ai sensi della Misura P è pari a 125.000 EURO per azienda,
con il limite di 60.000 EURO per gli acquisti di impianti e attrezzature;
poichè la presente misura rientra nellinquadramento de minimis ( Decisione
della Commissione 96/C68/06), in caso di successive altre domande di contributo
dello stesso richiedente per iniziative agrituristiche il contributo concedibile
è pari al massimo a 100.000 EURO per triennio.
Limporto minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000
EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna ; le domande il cui importo ammissibile,
a seguito dellistruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in
una cifra inferiore al sopracitato limite minimo , non saranno ammesse al
finanziamento.
Una stessa azienda richiedente può presentare contemporaneamente domanda
di sostegno sia sulla Misura A che sulla Misura P. Gli investimenti richiesti
ai sensi della presente Misura non fanno cumulo come importo con quelli
richiesti ai sensi della Misura A.
Ai fini del rispetto del tetto di contributo massimo di 100.000 EURO per
triennio, i contributi richiesti ai sensi della presente Misura fanno cumulo
con altri contributi rientranti nellinquadramento de minimis eventualmente
ottenuti dallazienda agricola.
4) La presente misura ha come base giuridica lart. 33 del Reg. CE 1257/99;
pertanto per la concessione dei contributi di cui alla presente Misura
non è richiesta la verifica in istruttoria del possesso della redditività
minima, della capacità professionale e del rispetto dei requisiti minimi
in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali previste dallart.
4 del Regolamento stesso.
5) Gli aiuti vengono corrisposti in forma di contributi in conto capitale
calcolati sulla spesa ammessa, comprensiva di eventuali spese generali
e tecniche.
Verranno finanziati interventi e acquisti realizzati in data successiva
alla presentazione della domanda, indipendentemente dalla data del sopralluogo
istruttorio in azienda effettuato da parte degli Uffici.
Sulla spesa ammessa il contributo viene concesso nelle seguenti percentuali:
Interventi edilizi Acquisti di impianti
Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione
del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data
di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata
dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori)
per gli interventi per i quali è necessaria concessione/autorizzazione
comunale o comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data
di fatturazione.
Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione
del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui
data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle
modalità sopra indicate.
6) Tutti gli interventi ed acquisti effettuati, come pure le spese generali
e tecniche, dovranno essere giustificati con fattura; valgono in particolare
le specificazioni seguenti:
a) Fatturazione degli interventi
E ammesso il pagamento senza fattura (in base al prezzario regionale sotto
indicato) solo per gli interventi realizzati direttamente dallimprenditore
agricolo, per i quali dovranno comunque essere presentate le fatture relative
ai materiali eventualmente acquistati per la realizzazione dellintervento
stesso.
b) Definizione della spesa ammessa
interventi non realizzati direttamente dallimprenditore agricolo
Limporto ammissibile degli interventi realizzati sarà ordinariamente determinato
sulla base del prezzario regionale vigente (approvato con D.G.R. n. 12-29049
del 23.12.1999), salvo che limporto fatturato sia inferiore a quello risultante
dal prezzario stesso.
interventi realizzati direttamente dallimprenditore agricolo
Indipendentemente dalla spesa fatturata per lacquisto dei materiali, limporto
ammissibile degli interventi realizzati sarà determinato sulla base del
prezzario regionale vigente (approvato con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999),
a titolo di compenso dellapporto lavorativo diretto dellimprenditore
agricolo.
c ) Uso del prezzario
Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del citato prezzario
(uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari, casi di ammissibilità
del pagamento su base di preventivo e fattura, ... ) valgono le disposizioni
contenute nelle Istruzioni per lapplicazione del prezzario regionale medesimo.
Il contributo spettante allazienda verrà messo in pagamento dopo leffettuazione
e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti e dopo la
verifica dellavvenuto conseguimento dellautorizzazione prevista dalla
L.R. 38/95, per i richiedenti che in fase iniziale non ne erano ancora
in possesso.
Per le opere edilizie e le attrezzature fisse, su richiesta dellinteressato,
ad avanzamento lavori pari almeno al 50 % , potrà essere liquidata una
parte del contributo corrispondente alla parte dellintervento realizzata.
A garanzia del regolare completamento degli interventi ammessi, per la
concessione dellanticipo potrà essere richiesta fideiussione, nei termini
che la Regione concorderà con lOrgano Pagatore.
Lo svincolo della fideiussione sarà effettuato solamente dopo il collaudo
finale degli investimenti e la verifica dellavvenuto conseguimento dellautorizzazione
prevista dalla L.R. 38/95, per i richiedenti che non ne erano ancora in
possesso al momento della liquidazione ad avanzamento lavori.
La destinazione e luso degli investimenti finanziati non possono essere
cambiati per almeno:
- 10 anni nel caso di investimenti edilizi;
- 5 anni nel caso di attrezzature e impianti.
Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dellinvestimento.
Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata lalienazione
volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione,
preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore
di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere
del sostegno .
Per la disciplina delle eventuali alienazioni e variazioni duso / destinazione
per cause di forza maggiore e delle eventuali richieste di variante vale
quanto indicato a tale proposito nelle istruzioni relative alla Misura
A.
Si tenga comunque conto che poichè, come già sopra indicato, la Misura
A e la Misura P hanno come base giuridica due diversi articoli del Regolamento
1257/99, in sostituzione degli interventi originariamente richiesti ai
sensi della Misura P, con le richieste di variante della domanda sulla
Misura P stessa, non potranno essere inseriti investimenti che rientrano
nel campo di applicazione della Misura A.
7) Le domande di cui alla presente Misura possono essere presentate da
aziende agricole già attive nonché da giovani contestualmente ad una domanda
di aiuto allinsediamento di cui alla Misura B.
Nel caso di domande presentate da giovani contestualmente ad una domanda
di aiuto allinsediamento:
- il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura è subordinato
alleffettiva realizzazione dellinsediamento ;
- il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura, sussistendone
le condizioni, potrà avvenire anche qualora linsediamento non venisse
finanziato con laiuto previsto dallart.8 del Regolamento 1257/99.
2. APERTURA DOMANDE
La presentazione delle domande di sostegno agli investimenti, aperta dalla
D.G.R. n. 10-29657 del 10.03.2000, può avvenire fino alla data stabilita
dalla Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del presente
bando.
3. RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto
applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura A - sostegno
agli investimenti nelle aziende agricole.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TRE MISURE
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA A -
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
NELLE AZIENDE AGRICOLE
Non sono comunque
ammissibili interventi / acquisti iniziati / effettuati prima della presentazione
della domanda ex reg. CE 1257/99.
Fascia altimetrica Aziende
condotte da richiedenti giovani Altre aziende richiedenti
di età
compresa tra 18 e 40 anni non
compiuti insediati da meno di cinque anni
(***)
Interventi fondiari Interventi agrari Interventi fondiari Interventi
agrari
Montagna 55 40 50 35
Collina 45 35 40 30
Pianura 40 30 35 25
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA B -
AIUTO ALLINSEDIAMENTO
DI GIOVANI AGRICOLTORI
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA P -
DIVERSIFICAZIONE
DELLE ATTIVITÀ
DEL SETTORE AGRICOLO E DELLE ATTIVITÀ
AFFINI ALLO SCOPO DI
SVILUPPARE ATTIVITÀ
PLURIME O FONTI ALTERNATIVE DI REDDITO
e fondiari e attrezzature
Montagna
50 35
Collina 40 30
Pianura 35 25