Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000

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Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2000, n. 47 - 1159

Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Misure A e B. Modifica ed integrazione delle Istruzioni per l’applicazione. Misura P. Adozione delle Istruzioni per l’applicazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) L’allegato “a” alla D.G.R. n. 10-29657 del 10.03.2000, modificata con D.G.R. n. 91-29896 del 10.04.2000, contenente le Istruzioni per l’applicazione delle Misure:

* A “Investimenti nelle aziende agricole” e

* B “Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori”:

è sostituito dall’allegato alla presente Deliberazione, recante Istruzioni per l’applicazione delle Misure:

* A “Investimenti nelle aziende agricole” ,

* B “Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori” e

* P “Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito”.

2) Gli interventi relativi alla attività di agriturismo, inseriti nella Misura A ai sensi delle sopracitate D.G.R. n. 10-29657 del 10.03.2000 e D.G.R. n. 91-29896 del 10.04.2000, sono scorporati da tale Misura ed inseriti nella Misura P .

Le domande di sostegno per interventi relativi alla attività di agriturismo già presentate ai sensi della Misura A sono valide e transitano sulla Misura P. La presentazione delle domande continua sulla misura P.

3) E’ prorogata al 30 novembre 2000 la data ultima per la presentazione delle domande di sostegno e di aiuto ai sensi delle citate tre Misure, già in corso dal 17.03.2000, data di pubblicazione della D.G.R. n. 10-29657 del 10.03.2000 .

Le domande presentate dovranno essere integrate entro il 30 marzo 2001 per essere adeguate secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al precedente punto 1).

(omissis)

Allegato

REGOLAMENTO C.E. 1257/99 - PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 DEL PIEMONTE

MISURE:

“A - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” ;

“B - AIUTO ALL’INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI ”

“P - DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E DELLE ATTIVITÀ AFFINI ALLO SCOPO DI SVILUPPARE ATTIVITÀ PLURIME O FONTI ALTERNATIVE DI REDDITO”.

ATTUAZIONE ANTICIPATA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 14-29233 DEL 31.01.2000 E DELLA D.G.R. N. 41 - 29414 DEL 21.02.2000.

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TRE MISURE

1 - PREMESSA

A - Riferimenti normativi

Le presenti disposizioni applicative definiscono quegli aspetti che il Regolamento delle Comunità Europee n 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio (di seguito “Regolamento”) sul sostegno allo sviluppo rurale demanda alle decisioni e scelte degli Stati membri e che non sono stati definiti nel Piano di Sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006 (di seguito “Piano”).

Per il resto vengono applicate le disposizioni del Regolamento e del Piano.

Le presenti disposizioni applicative sono valide solamente per la prima fase di attuazione anticipata del Piano attuata ai sensi della D.G.R. n. 14-29233 del 31.01.2000 e della D.G.R. n. 41 - 29414 del 21.02.2000.

B - Procedure generali per l’operativita’ - competenze

Il Regolamento prevede che il pagamento ai beneficiari dei sostegni / aiuti spettanti non venga effettuato direttamente dalla Regione ma da un apposito Organismo Pagatore, attualmente individuato nell’AGEA ex AIMA.

Secondo il disposto della L.R. 17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” gli interventi di sostegno e aiuto di cui alle misure “A - sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” , “B - aiuto all’insediamento di giovani agricoltori ” e “P - Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito” sono gestiti dalle Province. La Regione esercita le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo, coordinamento di cui all’art. 3 della L.R. 34/98.

La Regione riceve dalle Province gli elenchi provinciali di pratiche da liquidare e cura, dopo gli eventuali controlli, l’invio totale o parziale degli stessi all’ Organismo Pagatore.

Il Comitato di cui all’art. 8 della L.R. 17/99. “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” ( di seguito “Comitato”) assicura la concertazione, la cooperazione ed il coordinamento tra Regione e Province, necessari ad assicurare l’applicazione del Piano di Sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006.

Le domande di sostegno / aiuto sono presentate alle Province.

Le Province individuano nell’ambito del loro ordinamento gli Uffici competenti al ricevimento, all’esame ed alla definizione delle domande.

Il coordinamento dell’applicazione degli interventi di sostegno e aiuto di cui alle misure “A - sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” , “B - aiuto all’insediamento di giovani agricoltori ” e “P - Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito” è competenza della Direzione Regionale XII “ Sviluppo dell’ agricoltura”. La citata Direzione potrà adottare atti di indirizzo, interpretazione e disposizione tecnica e procedurale nell’ambito di quanto previsto dalle presenti disposizioni.

C - Realizzazione degli interventi

Eventuali investimenti / insediamenti effettuati o impegni assunti dai richiedenti prima della approvazione da parte della Provincia competente della domanda di sostegno / aiuto presentata, avvengono a rischio dei richiedenti stessi.

Le domande dovranno essere predisposte utilizzando la procedura informatizzata di compilazione adottata dalla Regione (agli Uffici provinciali dovranno essere presentate sia la copia cartacea che quella informatizzata).

Le domande presentate dovranno essere integrate e modificate a cura dei richiedenti entro la data indicata nella Deliberazione di approvazione delle presenti istruzioni, per adeguarle alle innovazioni introdotte dalle normative (presentazione dei quadri integrativi di nuova introduzione, ripresentazione dei quadri modificati relativi alla redditività aziendale, ecc.).

2 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per essere ammissibili al finanziamento gli interventi non devono essere in contrasto con le linee della programmazione settoriale e territoriale regionale.

3 - PROCEDURE

A - Fase provinciale e regionale

Come precedentemente indicato le domande di sostegno / aiuto vengono presentate alla Provincia competente, in forma cartacea ed informatizzata, utilizzando il software e la modulistica predisposti dalla Regione.

Nella stessa domanda potranno essere inserite più iniziative e potranno essere richiesti interventi su più Misure.

La domanda di sostegno / aiuto sottoscritta dal richiedente costituisce autocertificazione, secondo i termini di legge, dei dati nella stessa domanda dichiarati.

Le dichiarazioni e le autocertificazioni, rese nei modi previsti dalle vigenti normative, presentate dal richiedente a supporto della domanda di sostegno / aiuto, sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti alla effettuazione delle istruttorie ed alla adozione dei provvedimenti di attribuzione del sostegno / aiuto, fatta comunque salva la facoltà per gli Uffici istruttori di effettuare i controlli ritenuti opportuni, anche su un numero di pratiche superiore a quello minimo previsto dalle procedure per i controlli a campione.

Gli interventi richiesti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l’idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l’azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1257/99, del Piano ed a quelli di sviluppo aziendale.

Le procedure per l’istruttoria delle domande adottate dalle Province dovranno pertanto generalmente prevedere l’effettuazione, salvo motivate eccezioni, di accertamenti diretti in azienda.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all’istruttoria ed alla definizione delle domande.

Le domande potranno essere presentate senza allegare ulteriore documentazione; l’istruttoria delle domande inizierà comunque da quelle che perverranno complete di tutta la documentazione necessaria alla valutazione della domanda stessa (planimetria aziendale con identificazione delle particelle, progetti esecutivi, preventivi, computi metrici, autocertificazioni, ecc.).

Comunque tutta la documentazione tecnica esecutiva sopra citata, nel caso non sia stata presentata con la domanda di sostegno / aiuto dovrà essere presentata, pena l’esclusione, a seguito delle richiesta dell’ufficio istruttore, nei tempi che da esso saranno assegnati (massimo 60 giorni), durante la fase istruttoria della domanda stessa.

L’istruttoria degli Uffici dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data di chiusura della presentazione delle domande, comunicandone l’esito ai richiedenti. Detti termini potranno essere prorogati da ciascuna Provincia in funzione del numero di domande pervenute.

In caso di esito positivo, la Provincia adotta il provvedimento di approvazione della domanda di sostegno / aiuto, con il quale viene altresì determinata la spesa ammessa ed il contributo massimo spettante.

Dopo l’effettuazione degli investimenti e / o degli acquisti ammessi e la verifica degli stessi a collaudo (oppure dopo la verifica dell’avanzamento lavori come previsto al successivo punto “Forma ed ammontare degli aiuti”), la Provincia determina il contributo definitivo spettante ed avvia la pratica al pagamento, con l’inserimento nell’elenco provinciale delle pratiche da liquidare.

Per gli aiuti all’insediamento la pratica viene avviata al pagamento dopo la verifica dell’avvenuto insediamento e del possesso dei requisiti necessari.

L’elenco di liquidazione dovrà essere redatto inserendovi le pratiche da liquidare secondo le priorità che le Province potranno stabilire.

B - Liquidazione da parte dell’ Organismo Pagatore (attualmente AGEA ex AIMA)

Il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 viene finanziato dalla sezione Garanzia del FEAOG.

La sezione Garanzia del FEAOG ha un bilancio esclusivamente annuale ed esclusivamente di cassa, che non consente in alcun modo l’assunzione di impegni contabili a favore dei beneficiari .

L’anno contabile della sezione Garanzia del FEAOG va dal 16 ottobre di ogni anno al 15 ottobre dell’anno successivo.

Per cui le risorse disponibili per ciascun anno (fatta eccezione per il solo anno 2000) devono essere pagate entro il 15 ottobre, pena la perdita delle stesse e la eventuale ulteriore penalizzazione per le annate successive in considerazione della performance non favorevole.

Per “pagamento entro il 15 ottobre” si intende l’emanazione del decreto di pagamento effettuato dall’Organismo Pagatore.

Le scadenze per l’invio degli elenchi di liquidazione da parte delle Province alla Regione verranno comunicate non appena saranno pervenute indicazioni in tale senso da parte dell’Organismo Pagatore.

4. CLASSIFICAZIONE TERRITORIO

Per la suddivisione del territorio tra montagna, collina e pianura valgono gli elenchi generali adottati per l’attuazione del Piano.

Per esigenze di univoca identificazione e localizzazione delle aziende, conformemente alle indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, istitutivo dell’anagrafe nazionale delle aziende agricole, nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una Provincia, le domande di sostegno / aiuto devono essere presentate, indipendentemente dalla sede legale dell’azienda stessa, esclusivamente alla Provincia in cui ricade il centro aziendale (sede operativa principale) dell’azienda che richiede il sostegno agli investimenti (indipendentemente da dove questi vengono realizzati) o che è oggetto dell’insediamento.

Nel caso di sedime d’opera localizzato in Provincia diversa da quella del centro aziendale, la Provincia competente a ricevere e definire la domanda potrà avvalersi per l’istruttoria tecnica e per il sopralluogo in azienda della collaborazione della Provincia in cui ricade il sedime d’opera.

Non è possibile il finanziamento di interventi effettuati fuori regione.

Nel caso di aziende agricole che ricadono in più di una zona altimetrica, per l’individuazione della zona a cui riferire l’azienda, può essere fatto riferimento, in alternativa, secondo ciò che l’Ufficio Istruttore valuterà essere la soluzione più congrua, alla localizzazione del centro aziendale, alla localizzazione dell’intervento proposto (sedime d’opera) o alla zona dove ricade la maggior parte della SAU con esclusione degli alpeggi; l’Ufficio Istruttore potrà altresì decidere di applicare percentuali di contributo diverse a diversi interventi richiesti con la stessa domanda, a seconda della zona in cui vengono realizzati.

5. COLLOCAZIONE TEMPORALE DEL POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALL’AIUTO

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche che seguono i requisiti necessari per l’ammissione al sostegno / aiuto devono essere già posseduti all’atto della presentazione della domanda e devono essere verificati durante l’istruttoria.

Ciò vale anche per le condizioni particolari applicate ai giovani insediati da meno di tre o da meno di cinque anni; pertanto per il calcolo di detti periodi di tre o di cinque anni fa fede la data di presentazione della domanda.

6. RICORRIBILITA’ DEI PROVVEDIMENTI

Secondo il disposto della Legge 241 /90 le Province nei provvedimenti di definizione delle pratiche indicano l’Autorità a cui è possibile eventualmente presentare ricorso.

Tenendo conto del disposto della L.R. 17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”, contro i provvedimenti adottati dalle Province non è possibile la presentazione alla Regione di ricorso gerarchico o di istanze di riesame.

7. DATI PERSONALI E SENSIBILI

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole o di aiuto all’insediamento giovani costituisce, per la Regione e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

8. MONITORAGGIO E CONTROLLO

I Regolamenti 1257/99 e 1750/99 impongono l’adozione di una approfondita procedura di monitoraggio e controllo sulla gestione delle Misure.

La Regione si riserva di fornire alle Province le necessarie indicazioni.

9. INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE

Per la gestione delle domande di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole e di aiuto all’insediamento giovani, nonché per assolvere agli obblighi di monitoraggio sopra citati la Regione costituisce un apposito sistema informativo.

Le caratteristiche tecniche di tale sistema informativo saranno definite con separati provvedimenti.

10. DIVIETO DI CUMULABILITA’

Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall’ Unione Europea o da altri Enti pubblici.

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA “ A -
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”

1. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI 1257/99 , 1750/99 , 2075/2000 E DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Si ricorda che, oltre alle disposizioni contenute nelle presenti Istruzioni, dovranno essere integralmente rispettate le disposizioni contenute nei Regolamenti 1257/99 , 1750/99, 2075/2000 e nel Piano di Sviluppo Rurale, i cui aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito:

1) Il contributo pubblico può essere concesso esclusivamente ad investimenti che consentono di raggiungere uno o più degli obiettivi indicati dall’art. 4 del Regolamento 1257/99, e precisamente:

- riduzione dei costi di produzione;

- miglioramento e riconversione della produzione;

- miglioramento della qualità;

- tutela e miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali;

- promozione della diversificazione delle attività nell’azienda.

Nella domanda il richiedente deve indicare quale o quali di questi obiettivi si prefigge di raggiungere con l’intervento richiesto.

Nel corso dell’istruttoria delle domande presentate, per poter procedere alla concessione del contributo, l’Ente istruttore deve accertare che gli investimenti richiesti consentono di raggiungere almeno uno di tali obiettivi.

2) Non sono in ogni caso ammissibili gli interventi di semplice adeguamento a norme già in vigore; sono invece ammissibili gli interventi di adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza o gli interventi che tendono a superare gli adempimenti minimi di legge.

3) Non sono ammissibili gli interventi di ripristino, sostituzione o di manutenzione ordinaria o straordinaria.

4) Non sono ammissibili gli interventi iniziati o gli acquisiti effettuati prima della presentazione della domanda di contributo. Sono ammissibili domande relative al completamento, relativamente alle parti ancora da realizzare, di investimenti già iniziati.

5) La possibilità per le aziende agricole di accedere ai contributi è soggetta a numerose limitazioni settoriali per comparto produttivo che, per comodità di consultazione, di seguito si riassumono in modo schematico.

Per una trattazione più approfondita e rigorosa degli elementi indicati al presente punto 5) si rimanda al Piano di Sviluppo Rurale.

5.a Aspetti generali

Sono ammissibili al contributo esclusivamente le aziende rientranti in uno dei comparti produttivi sotto riportati.

Le aziende che non rientrano in uno dei comparti produttivi sotto riportati non possono accedere ai contributi, neppure per investimenti ed acquisti di carattere generico (meccanizzazione, sistemazione terreni, irrigazione, ricoveri macchine e scorte, ... ).

Per numerosi comparti produttivi non sono ammissibili interventi che comportino anche indirettamente un aumento della produzione.

In generale, per i comparti produttivi soggetti al vincolo di non aumento della produzione, all’azienda beneficiaria non è consentita la realizzazione, anche a proprie totali spese, di investimenti di dimensioni maggiori di quelli ammessi al contributo.

La trasformazione aziendale deve riguardare esclusivamente i prodotti agricoli ottenuti nell’azienda e gli investimenti devono essere dimensionati per la produzione agricola dell’azienda.

Per i comparti produttivi soggetti al vincolo di non aumento della produzione, la realizzazione di interventi relativi alla trasformazione è ammissibile a condizione che tali interventi non comportino anche indirettamente un aumento della produzione agricola.

5. b - Interventi generalmente ammissibili

Sono generalmente ammissibili, per le aziende rientranti in uno dei comparti sotto riportati:

- gli investimenti ed acquisti di carattere generico non specificamente legati al comparto produttivo (meccanizzazione, sistemazione terreni, irrigazione, ricoveri macchine e scorte, ... ) a condizione, per i comparti produttivi soggetti al vincolo di non aumento della produzione, che tali investimenti ed acquisti non comportino anche indirettamente un aumento della produzione stessa;

- gli interventi che non comportano un aumento della produzione, finalizzati al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico, alla conversione verso produzioni biologiche, alla commercializzazione diretta dei prodotti da parte dell’azienda e, tenendo conto della precisazione di cui al precedente punto 2) ( relativa alla non ammissibilità di investimenti che tendono solo ad adeguare le aziende a norme vigenti a cui l’azienda si debba adeguare obbligatoriamente), al miglioramento della qualità dei prodotti, alla tutela ed al miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali ;

5. c - Avvertenze particolari per il comparto ortofrutticolo

La situazione è particolarmente complessa per quanto riguarda il comparto ortofrutticolo, in quanto ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento 1257/99 è necessario assicurare la compatibilità con le misure previste nell’ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato e garantire la non sovrapposizione con le stesse.

Pertanto, sia per le aziende aderenti alle Organizzazioni di produttori che per quelle non aderenti, ogni intervento nel settore ortofrutticolo richiesto con le domande presentate (compresi gli interventi di carattere generico e quelli per la difesa dai danni da gelo e brina) potrà essere approvato solo a partire dall’anno 2001 e solo dopo la modifica da parte delle Organizzazioni di produttori riconosciuti dalle OCM dei rispettivi Programmi Operativi, con esclusione di tali interventi dai Programmi Operativi stessi.

Le domande di sostegno possono essere presentate ed istruite nelle presente fase (e dopo la presentazione delle domande, a rischio dei richiedenti, gli investimenti ed acquisiti possono essere realizzati), ma la loro definizione e l’erogazione dei contributi è sospesa fino al verificarsi della situazione sopra esposta.

5. d - Limitazioni settoriali






5. e - Precisazioni relative alle limitazioni settoriali nel comparto lattiero caseario bovino

Come precedentemente indicato, nel comparto lattiero caseario bovino gli interventi per essere ammissibili devono essere dimensionati al quantitativo di riferimento produttivo ( “quota latte” ) di cui dispone l’azienda ; in tale quantitativo devono essere comprese le “quote latte” che l’azienda dichiara di voler acquistare, il cui acquisto dovrà essere dimostrato prima del collaudo finale.

Per il dimensionamento delle stalle per le quali viene richiesto il contributo, il numero di vacche stabulabili in base alla “quota latte” di cui dispone l’azienda viene determinato dividendo la “quota latte” per la produzione media per vacca dell’azienda riferita al triennio precedente, oppure in caso di nuovo allevamento, in modo convenzionale sulla base di tabelle predisposte dalla Direzione Regionale XII, riportanti, per ogni razza, il valore standard di produzione annua per vacca, nelle diverse zone altimetriche e per le diverse tipologie aziendali ( ”tabelle produzione-capo”) .

6) Non sono finanziabili dalla presente Misura :

- interventi relativi ad agriturismo e ad attività artigianali, in quanto rientrano nel campo di applicazione della Misura “P”;

- interventi relativi ad acquisto terreni, in quanto rientrano nel campo di applicazione della Misura “K”;

7) Non sono finanziabili dal Piano di Sviluppo Rurale gli investimenti nel settore dell’acquacoltura, in quanto tali investimenti rientrano nel campo di applicazione dello SFOP ai sensi del Reg. CE 2792/99 (orientamento della pesca).

2. PRESENTAZIONE DOMANDE

La presentazione delle domande di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole, aperta dalla D.G.R. n. 10-29657 del 10.03.2000, può avvenire fino alla data stabilita dalla Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del presente bando, in riferimento alle seguenti quattro categorie di domande, per i beneficiari e gli interventi per ciascuna di esse indicate:

1) apertura generalizzata per domande di sostegno agli investimenti in aziende agricole condotte da titolari giovani di età compresa tra 18 e 40 anni, nonché da giovani in attesa di insediamento contestualmente ad una domanda di premio di insediamento;

beneficiari:

- aziende agricole singole con titolare persona fisica di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti;

- aziende agricole condotte da società di persone , nonché cooperative agricole, iscritte al registro prefettizio - sezione agricola, in cui almeno la metà dei soci dediti alla attività agricola è costituita da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti.

Non sono ammissibili alla presente apertura domande straordinaria e limitata le società di capitali.

Interventi ammissibili:

Tutti gli interventi ammessi dal Piano di Sviluppo rurale, che di seguito si riportano:

Sono ammissibili,

1. costruzione e riattamento di strutture, impianti ed attrezzature per l’allevamento e relativi annessi;

2. costruzione e riattamento di strutture, impianti ed attrezzature fisse per il deposito, la conservazione, la trasformazione aziendale, il condizionamento e la vendita diretta dei prodotti, anche se realizzate al di fuori del centro aziendale;

3. costruzione e riattamento di strutture per deposito macchine e prodotti agricoli, compreso l’acquisto di eventuali impianti ed attrezzature necessari;

4. miglioramento pascoli nonché adeguamento e ristrutturazione alpeggi con relativi fabbricati, strutture ed attrezzature;

5. esecuzione di sistemazioni terreno, irrigazione, viabilita’ poderale;

6. esecuzione di allacciamenti idrici ed elettrici ed impianti energia alternativa;

7. costruzione e riattamento di strutture e relative attrezzature fisse per coltivazioni pregiate compreso l’acquisto degli impianti ed attrezzature necessari (serre, reti antigrandine, impianti antibrina, locali deposito, ... );

8. esecuzione di approvvigionamenti idrici;

9. esecuzione di reimpianti o riconversioni di colture pluriennali nei settori florovivaistico e del nocciolo ; gli impianti /reimpianti di nocciolo dovranno essere realizzati conformemente alle prescrizioni del disciplinare della I.G.P. “Tonda Gentile delle Langhe”

10. interventi relativi al miglioramento della qualità dei prodotti ed alla installazione di sistemi di controllo (compresi gli interventi materiali necessari per la conversione di produzioni non biologiche in produzioni biologiche nonché per l’introduzione di sistemi di controllo della qualità e del processo - norme ISO 9000 e ISO 14000);

11. interventi di ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario delle abitazioni degli imprenditori agricoli in zona di montagna) 

12. acquisti di:

1. macchine nuove;

2. macchinari ed attrezzature nuovi;

3. bestiame da riproduzione selezionato, iscritto al Libro Genealogico (o al Registro Anagrafico se il Libro Genealogico non è stato istituito), anche se effettuati da aziende già dotate di bestiame .

4. apparecchiature informatiche nuove (comprese il relativo software) e strumentazioni nuove.

13. E’ inoltre riconosciuto il pagamento delle eventuali spese generali e tecniche (spese di progettazione e simili), con le modalità ed i limiti indicati successivamente nelle presenti Istruzioni.

Sono esclusi :

- l’acquisto di fabbricati e strutture esistenti;

- l’esecuzione di interventi relativi a case di abitazione (salvo che per interventi di ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario delle abitazioni degli imprenditori agricoli in zona di montagna) ;

- l’acquisto di macchinari e attrezzature usati ;

- l’esecuzione di interventi di ripristino, sostituzione, nonché di manutenzione ordinaria e / o straordinaria.

Sono quindi compresi anche gli interventi rientranti nei tre programmi mirati sottoriportati.

2) programma mirato di intervento nel comparto frutticolo per la realizzazione di impianti per la difesa dai danni da gelo e brina, in continuazione dell’azione realizzata con il programma adottato con D.G.R. n. 32-26198 del 30.11.1998.

Beneficiari.

Aziende agricole (condotte da giovani o non giovani) che alla data di adozione delle presenti disposizioni siano già dedite alla produzione professionale di frutta destinata alla commercializzazione , anche qualora la produzione frutticola non sia l’unica o la principale produzione aziendale.

Ambito di applicazione.

L’aiuto riguarda tutto il Piemonte, in zone idonee all’esercizio della frutticoltura, per interventi su : melo, pero, drupacee, actinidia.

L’aiuto è riservato ai frutteti con sesto di impianto razionale, già esistenti oppure da impiantare entro la primavera 2001.

Sono esclusi dall’aiuto i frutteti non professionali, irrazionali, quelli misti, i prati arborati e le alberature sparse.

Interventi ammissibili .

Sono finanziabili gli interventi e/o acquisiti diretti alla realizzazione di impianti per la difesa dei frutteti dai danni da gelo e brina. Gli impianti dovranno essere realizzati con la tecnica della irrigazione a pioggia antigelo o con quella del rimescolamento meccanico degli strati dell’atmosfera aventi diverse temperature ; la domanda di una azienda potrà prevedere anche l’uso di entrambi i sistemi, in appezzamenti diversi.

Gli impianti a pioggia antigelo potranno essere realizzati con tecnologie atte ad assicurarne l’idoneità all’uso anche come impianto per le irrigazioni ordinarie.

Potrà essere richiesto il finanziamento per :

- gruppi di pompaggio e relativi allacciamenti ;

- tubazioni interrate di adduzione dell’acqua agli appezzamenti e di distribuzione dell’acqua all’interno del frutteto e relativi allacciamenti ;

- tubazioni aeree e irrigatori soprachioma ;

- realizzazione di nuovi pozzi e relativi allacciamenti ;

- vasche di accumulo / decantazione dell’acqua e relativi allacciamenti ; 

- destratificatori / rimescolatori d’aria (detti “ventoloni”) e relativi annessi.

Si ricorda che ogni intervento nel settore frutticolo, sia per le aziende aderenti alle Organizzazioni di produttori che per quelle non aderenti, potrà essere approvato solo a partire dall’anno 2001 e solo dopo la modifica da parte delle Organizzazioni di produttori riconosciuti dalle OCM dei rispettivi Programmi Operativi, con esclusione di tali interventi dai Programmi Operativi stessi.

3) programma mirato di riorientamento del settore zootecnico di cui alla D.G.R. n. 51-20404 del 18.10.1999

beneficiari:

- aziende agricole di montagna e/o collina (condotte da giovani o non giovani) con allevamento (o che intendono avviare un nuovo allevamento) bovino , ovino, caprino , equino, singole o associate;

- aziende agricole di pianura (condotte da giovani o non giovani) con allevamento (o che intendono avviare un nuovo allevamento) bovino da carne, ovino, caprino , equino, singole o associate;

interventi ammissibili (come disciplinati dalla D.G.R. n. 51-20404 del 18.10.1999) :

a) - interventi necessari alla conversione di allevamenti tradizionali (stanziali) verso il modello pastorale ( recinzioni fisse pascoli, ricoveri leggeri localizzati sui pascoli, punti di abbeverata, acquedotti e carri botte per l’approvvigionamento idrico, mungitrici carrellate, punti sale, interventi di adeguamento delle stalle esistenti alle nuove esigenze date dall’allevamento in forma pastorale o costruzione di nuove stalle per il ricovero invernale dei capi, acquisto di macchinari per trasemina, ...)

prescrizioni particolari: dopo la conversione al modello pastorale, l’azienda dovrà avere un carico di bestiame, calcolato dividendo le UBA relativa ai capi allevati per la superficie pascoliva, inferiore alle due UBA per ettaro / anno;

b) - interventi per la realizzazione di spacci aziendali e / o interaziendali per la vendita diretta dei prodotti ( costruzione / ristrutturazione dei fabbricati, anche in area non agricola, ed acquisto delle attrezzature necessarie)

4) programma mirato di adeguamento igienico sanitario nei comparti avicunicolo e suinicolo di cui alla D.G.R. n. 4-28312 11.10.1999

beneficiari: la presentazione delle domande è riservata alle aziende agricole (condotte da giovani o non giovani) che avevano già presentato domanda sul Programma adottato dalla Regione Piemonte con D.G.R n. 4-28312 11.10.1999 (“Compensazioni Settore Monetario”) per la concessione di contributi nei comparti avicunicolo e suinicolo e che su tale programma non avevano potuto essere finanziate per carenza di risorse, purchè in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 1257/99.

interventi ammissibili: interventi finalizzati alla protezione dell’ambiente, alla tutela ed al miglioramento dell’igiene e del benessere degli animali ; in ogni caso non sono ammissibili interventi di semplice adeguamento a norme già vigenti; gli interventi richiesti devono tendere al superamento dei livelli minimi di legge (ove esistenti) od all’adeguamento anticipato a norme non ancora giunte a scadenza (ove esistenti).
Non sono comunque ammissibili interventi / acquisti iniziati / effettuati prima della presentazione della domanda ex reg. CE 1257/99.

E’ inoltre, per tutte le categorie di domanda, riconosciuto il pagamento delle eventuali spese generali e tecniche (spese di progettazione e simili), con le modalità ed i limiti indicati nel Piano di Sviluppo Rurale e nelle Istruzioni per l’applicazione del prezzario regionale approvato con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999.

3. REQUISITI

Come definito nel Piano, gli interventi di sostegno di cui alla presente Misura vengono concessi ad aziende agricole che dimostrano redditività, che rispettano requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e il cui imprenditore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate.

Valgono le seguenti specificazioni :

1) Come indicato nel Piano, si considera redditiva l’azienda che garantisce un reddito netto sufficiente a remunerare adeguatamente almeno una unità di lavoro occupata a tempo pieno (di seguito “reddito-soglia”), indipendentemente dal numero di ULU dell’azienda.

Il reddito-soglia è pari alla retribuzione contrattuale dell’operaio agricolo comune.

Poichè i contratti di lavoro degli operai agricoli sono stipulati su base provinciale, tale valore è variabile da provincia a provincia oltre che suscettibile di variazioni nel tempo in conseguenza dell’andamento della contrattazione; per la presente apertura domande vale il dato del contratto collettivo provinciale 1999.

Nel caso di aziende condotte da giovani insediati da meno di cinque anni, si considera redditiva l’azienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 70% del reddito-soglia.

Nel caso di aziende (condotte da giovani o non giovani) ricadenti in zona svantaggiata ed in zona a parco o similmente vincolata, in considerazione della funzione svolta di presidio e tutela del territorio, si considera redditiva l’azienda che garantisce un reddito netto pari almeno al 50% del reddito-soglia.

Il reddito netto dell’azienda richiedente deve essere dichiarato nella domanda di sostegno agli investimenti, compilando l’apposito prospetto economico semplificato .

In caso di domanda presentata da giovani che intendono insediarsi in agricoltura congiuntamente ad una domanda di aiuto all’insediamento, o da giovani insediati da meno di tre anni, deve essere indicato il reddito aziendale presunto riferito a tre anni dopo l’insediamento.

2) Per quanto riguarda i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali nonché per la definizione delle “conoscenze e competenze professionali adeguate” vale quanto indicato nel Piano.

3) Due o più aziende possono presentare congiuntamente una unica domanda di sostegno agli investimenti; vale a tale proposito quanto indicato nel Piano.

Le domande di interventi di sostegno di cui alla presente Misura possono essere altresì presentate da consorzi di aziende e da cooperative agricole (iscritte al registro prefettizio - sezione agricola).

4) “ ... i necessari adempimenti di legge ... “ previsti dal Piano come requisito minimo per poter considerare imprenditoriale e professionistica una azienda agricola, consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

Per le cooperative agricole il requisito si ritiene soddisfatto con l’iscrizione al registro prefettizio - sezione agricola.

L’azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del già citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.

5) Nel caso di interventi di sostegno richiesti da società di qualsiasi natura, o da cooperative o da associazioni e consorzi di aziende, la durata minima prevista della società, della cooperativa dell’associazione o del consorzio richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Inoltre , dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle “conoscenze e competenze professionali adeguate”, come definite nel Piano.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

La domanda di sostegno può prevedere una o più iniziative fondiarie e / o agrarie.

Sono ammissibili anche domande che prevedono esclusivamente acquisti di macchine e/o di bestiame.

Le tipologie di bestiame ammissibile sono esclusivamente quelle previste dallo specifico prezzario regionale. Il prezzario attualmente vigente per il bestiame è quello approvato con D.G.R. n. 18 - 12425 del 30.09.1996 e D.G.R. n. 10-25056 del 23.07.1998.

Secondo il disposto del Piano, gli acquisti di bestiame bovino sono soggetti ai limiti settoriali indicati al precedente punto 1.5.d “ limitazioni settoriali “.

L’acquisto di macchine comprende anche quello di mezzi stradali per trasporto merci, specificamente destinati alla attività aziendale, con le seguenti precisazioni:

·    - l’acquisto dei mezzi deve essere giustificato dall’ordinamento produttivo e dalle attività aziendali ed i mezzi stessi devono avere caratteristiche idonee all’attività che sono destinati a svolgere;

·    - è escluso l’acquisto di autovetture e di mezzi per trasporto combinato di persone e merci;

·    - l’acquisto di mezzi a trazione integrale o con caratteristiche di ”fuoristrada” è ammissibile solo in relazione ad attività agricole svolte in zone fortemente impervie (ad es. allevamenti con pratica di alpeggio, apicoltura nomade in zone montane o di alta collina, ecc.).

5. FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

a) importi ammissibili, documentazione e valutazione degli interventi

Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa.

L’importo massimo di spesa che può essere approvato per le domande di sostegno presentate, è pari a 125.000 EURO per azienda, con il limite di 30.000 EURO per gli investimenti agrari.

Per le cooperative agricole iscritte al registro prefettizio - sezione agricola, e per le domande presentate congiuntamente da più aziende, tali limiti sono quadruplicati.

L’importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna ; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell’istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo , non saranno ammesse al finanziamento.

Le percentuali di contributo sulla spesa ammessa sono quelle indicate nella tabella seguente:










Percentuale di contributo sulla spesa ammessa
Fascia altimetrica    Aziende condotte da richiedenti giovani         Altre aziende richiedenti                                          
    di età compresa tra 18 e 40 anni non
    compiuti insediati da meno di cinque anni (***)

    Interventi fondiari    Interventi agrari    Interventi fondiari    Interventi agrari
Montagna     55    40    50    35
Collina    45    35    40    30
Pianura    40    30    35    25


*** Possono essere considerate “ aziende condotte da giovani “ per la concessione delle percentuali di contributo maggiorate:

- le aziende singole con titolare persona fisica di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti insediata da meno di cinque anni;

- le aziende agricole condotte da società di persone , nonché cooperative agricole, iscritte al registro prefettizio - sezione agricola, in cui almeno la metà dei soci dediti alla attività agricola sia rappresentata da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti insediati da meno di cinque anni.

La maggiorazione non è applicabile nel caso di società di capitali.

I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari.

I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.

Verranno finanziati interventi e acquisti realizzati in data posteriore alla presentazione della domanda, indipendentemente dalla data del sopralluogo istruttorio in azienda effettuato da parte degli Uffici.

Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessaria concessione/autorizzazione comunale o comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

b) definizione della spesa ammessa, uso del prezzario, fatturazione degli interventi

b 1) Fatturazione degli interventi

Tutti gli interventi ed acquisti effettuati, come pure le spese generali e tecniche, dovranno essere giustificati con fattura.

E’ ammesso il pagamento senza fattura (in base al prezzario regionale sotto indicato) solo per gli interventi realizzati direttamente dall’imprenditore agricolo, per i quali dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali eventualmente acquistati per la realizzazione dell’intervento stesso.

b 2) definizione della spesa ammessa

interventi non realizzati direttamente dall’imprenditore agricolo

L’importo ammissibile degli interventi realizzati sarà ordinariamente determinato sulla base del prezzario regionale vigente (approvato con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999), salvo che l’importo fatturato sia inferiore a quello risultante dal prezzario stesso.

interventi realizzati direttamente dall’imprenditore agricolo

Indipendentemente dalla spesa fatturata per l’acquisto dei materiali, l’importo ammissibile degli interventi realizzati sarà determinato sulla base del prezzario regionale vigente (approvato con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999), a titolo di compenso dell’apporto lavorativo diretto dell’imprenditore agricolo.

b 3) Uso del prezzario

Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del citato prezzario (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ... ) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l’applicazione del prezzario regionale medesimo.

c) Liquidazione ad avanzamento lavori ed a saldo

Il contributo spettante all’azienda verrà messo in pagamento dopo l’effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.

Per le opere e le attrezzature fisse (escluso quindi bestiame e macchine), su richiesta dell’interessato, ad avanzamento lavori pari almeno al 30 % , potrà essere liquidato un acconto fino al 70 % del contributo totale previsto.

A garanzia del regolare completamento degli interventi ammessi, per la concessione dell’anticipo potrà essere richiesta fideiussione, nei termini che la Regione concorderà con l’Organo Pagatore.

d) Vincolo di destinazione ed uso

La destinazione e l’uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati per almeno:

- 10 anni nel caso di investimenti immobiliari o fondiari;

- 5 anni nel caso di investimenti agrari,

salvo la possibilita’ di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell’attività , esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall’Ufficio Istruttore.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell’investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l’alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno .

6. TEMPO PER ESECUZIONE OPERE.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel termine assegnato dall’Ufficio istruttore.

7. VARIAZIONI ATTIVITA’, INIZIATIVE ED INVESTIMENTI FINANZIATI

Varianti tecnico-costruttive alle opere.

Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, in fase istruttoria, fino alla definizione delle domande stesse da parte degli Uffici istruttori, non possono essere chieste dalla azienda agricola variazioni agli investimenti indicati in domanda.

Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l’azienda;

- la possibilità per le aziende agricole presentatrici delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione dell’Ufficio istruttore.

Gli investimenti relativi ad attività agrituristiche eventualmente richiesti, vengono trasferiti sulla Misura P; la loro valutazione avverrà in base alle disposizioni adottate per detta Misura P.

Dopo la approvazione della domanda, le aziende agricole possono, in caso di necessità e senza aumento di spesa, chiedere di essere autorizzate ad apportare una variante alla domanda originaria (presentando domanda preventiva corredata dal progetto completo di variante - disegni, relazione, computo metrico estimativo) all’Ufficio che ha istruito la pratica.

L’autorizzazione dell’Ufficio non è necessaria per varianti minime (variazioni di importo in aumento o diminuzione tra le opere gia’ autorizzate, fino al 20% di ognuna di esse; per eventuali interventi relativi ad abitazioni sono ammesse variazioni solo in diminuzione).

L’autorizzazione dell’Ufficio è necessaria anche per varianti successive alla realizzazione degli investimenti, fino alla scadenza del vincolo di destinazione.

8. FRODI E SOFISTICAZIONI

Sono esclusi dai benefici recati dalla presente normativa coloro che hanno subìto condanne definitive per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari.

Analogamente in caso di condanna del beneficiario per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari successiva alla concessione di una agevolazione e antecedente al collaudo finale degli interventi, compete all’autorita’ che aveva concesso l’agevolazione l’emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

9. DIVERSA DESTINAZIONE, DIVERSO USO ED ALIENAZIONE OPERE, ATTREZZATURE, BESTIAME, MACCHINE - RESTITUZIONE E RECUPERO AGEVOLAZIONI

Nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature e bestiame nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilita’ di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);

- mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;

- scioglimento anticipato di societa’ o societa’ cooperativa o di consorzi di aziende, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;

- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;

- comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti;

all’Ufficio che aveva concesso il contributo compete l’emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti.

Le modalità della restituzione, dell’eventuale recupero coatto nonché le maggiorazioni per interessi saranno concordate con l’Organo Pagatore.

10. AUTOSUFFICIENZA FORAGGIERA

Non sono ammissibili al sostegno le aziende che non dispongono per gli animali allevati di un livello di autosufficienza foraggiera convenzionale pari almeno al 35 % .

In deroga alla disposizione le aziende ad ordinamento produttivo non esclusivamente zootecnico ma misto potranno avere finanziati investimenti relativi ai comparti produttivi diversi dalla zootecnia anche se non dispongono per gli animali allevati di un livello di autosufficienza foraggiera convenzionale pari almeno al 35 % .

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA “ B -
AIUTO ALL’INSEDIAMENTO
DI GIOVANI AGRICOLTORI”

1. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI 1257/99 , 1750/99, 2075/2000 E DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Si ricorda che, oltre alle disposizioni contenute nelle presenti Istruzioni, dovranno essere integralmente rispettate le disposizioni contenute nei Regolamenti 1257/99 , 1750/99, 2075/2000 e nel Piano di Sviluppo Rurale, i cui aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito, con le necessarie specificazioni:

1) Per disposizione del Reg. CE 2075/2000, a modifica parziale del Reg. CE 1750/99, limitatamente alle domande presentate nell’anno 2000 i giovani richiedenti non devono ancora avere compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda.

I giovani richiedenti al momento della presentazione della domanda devono avere compiuto 18 anni; possono essere ammessi a beneficiare dell’aiuto all’insediamento giovani di età inferiore a 18 anni, previa autorizzazione del giudice tutelare, qualora per cause di forza maggiore (decesso del genitore titolare dell’azienda agricola, ...) l’insediamento non sia differibile.

2) Non sono ammissibili a godere dell’aiuto all’insediamento i giovani che precedentemente al momento della presentazione della domanda di aiuto all’insediamento risultino essere già stati, in un qualsiasi momento del passato, legalmente titolari di una azienda agricola (in quanto intestatari di Partita IVA per l’agricoltura o iscritti alla C.C.I.A.A. come titolari di impresa agricola) o che risultino essere stati soci di azienda agricola gestita in forma societaria con posizione di preminenza nella azienda stessa nei confronti degli altri soci.

Quanto sopra indicato vale anche qualora:

- l’azienda di cui risultino essere stati titolari o soci in posizione di preminenza sia diversa da quella oggetto dell’insediamento;

- l’attività imprenditoriale agricola precedentemente svolta non rappresentasse l’attività principale (agricoltori part-time con altra attività svolta in modo prevalente).

3) L’insediamento in agricoltura può avvenire dopo la presentazione della domanda di aiuto all’insediamento.

4) L’insediamento può riguardare uno o, congiuntamente, più giovani che si insediano nella stessa azienda.

Non è ammesso l’insediamento con la costituzione da parte dei giovani di una società di capitali o con l’inserimento degli stessi in una società di capitali esistente.

5) Dopo l’insediamento l’attività agricola aziendale deve rappresentare per il giovane l’attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto.

6) E’ possibile concedere un solo aiuto all’insediamento per azienda; pertanto in caso di insediamento congiunto di più giovani, l’aiuto concesso verrà diviso in parti uguali tra gli stessi.

7) L’insediamento può avvenire :

- in aziende già attive in sostituzione di uno o più titolari cedenti ;

- in aziende di nuova formazione ;

comunque :

7.1) l’azienda interessata deve avere, o deve conseguire al massimo entro tre anni dall’insediamento, i seguenti requisiti:

a) deve avere carattere imprenditoriale e professionistico e produrre per la commercializzazione; gli elementi minimi necessari per poter considerare imprenditoriale e professionistica una azienda agricola consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

Per le cooperative agricole il requisito si ritiene soddisfatto con l’iscrizione al registro prefettizio - sezione agricola.

b) deve essere in grado di dare al giovane insediante un reddito netto pari almeno al 70% del reddito-soglia.

Nel caso di aziende ricadenti in zona svantaggiata ed in zona a parco o similmente vincolata, l’azienda deve essere in grado di dare al giovane insediante un reddito netto pari almeno al 50% del reddito-soglia.

Il reddito-soglia è pari alla retribuzione contrattuale dell’operaio agricolo comune.

Poichè i contratti di lavoro degli operai agricoli sono stipulati su base provinciale, tale valore è variabile da provincia a provincia oltre che suscettibile di variazioni nel tempo in conseguenza dell’andamento della contrattazione; per la presente apertura domande vale il dato del contratto collettivo provinciale 1999.

Il reddito netto presunto dell’azienda richiedente, riferito a tre anni dopo l’insediamento, sarà indicato dal richiedente nella domanda di aiuto. Conseguentemente la modulistica predisposta per l’attuazione della Misura prevederà la compilazione di un bilancio aziendale semplificato.

c) deve rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali indicati nel Piano.

Qualora l’azienda non risponda ancora a tali requisiti al momento in cui avviene l’insediamento, dovrà però già dimostrare la potenzialità necessaria a soddisfarli nonchè a costituire una entità produttiva organicamente strutturata.

7.2) il richiedente deve avere, o deve conseguire al massimo entro tre anni dall’insediamento, la capacità professionale adeguata prevista dal Piano.

A tale proposito si precisa che i tre anni di attività svolta in agricoltura, a cui fa riferimento il Piano per poter considerare come presunto il possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate, sono riferiti al periodo precedente l’insediamento; infatti il Piano dispone che “il possesso delle conoscenze e competenze professionali adeguate è presunto nel caso in cui si verifichi almeno ... tre anni di attività agricola già svolta ... in qualità di coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo ...” , qualifiche queste di cui il richiedente può essere in possesso soltanto prima dell’insediamento, visto che dopo l’insediamento il giovane assume la qualifica di titolare o equivalente.

Pertanto, nel caso di richiedenti che non abbiano un titolo di studio in campo agricolo e che non abbiano già precedentemente al momento dell’insediamento almeno tre anni di attività documentata in agricoltura, la capacità professionale dovrà essere accertata tramite esame presso la Commissione provinciale capacità professionale.

Qualora le esigenze istruttorie lo facciano ritenere opportuno, gli Uffici Istruttori possono sottoporre i richiedenti a detto esame anche prima del termine dei tre anni successivi alla data dall’insediamento, fermo restando che eventuali esami non superati potranno essere ripetuti prima della citata scadenza dei tre anni.

2. APERTURA DOMANDE

La presentazione delle domande di aiuto all’insediamento in agricoltura di giovani di età inferiore a 40 anni, aperta dalla D.G.R. n. 10-29657 del 10.03.2000, può avvenire fino alla data stabilita dalla Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del presente bando,

3. BENEFICIARI - REQUISITI

Valgono le seguenti ulteriori specificazioni :

1) L’insediamento deve avvenire in una delle forme previste dal Piano, e cioè in uno dei seguenti modi:

- un singolo giovane si insedia come titolare unico di una azienda di nuova creazione o rilevata da un cedente;

- due o più giovani costituiscono una nuova azienda o rilevano per intero da un cedente una azienda agricola esistente di cui non sono ancora soci; all’atto dell’insediamento i giovani costituiscono tra di loro una società di persone o una società cooperativa di cui sono gli unici soci e che gestisce l’azienda; tutti i giovani hanno pari responsabilità nell’azienda;

- un giovane, o più giovani congiuntamente, si insediano in una azienda agricola esistente condotta in forma di società di cui in fase iniziale non sono ancora soci (con esclusione delle società di capitali) divenendone soci e subentrando a uno o più soci cedenti (uno per ogni giovane che si insedia).

- un giovane, o più giovani congiuntamente, che in fase iniziale sono già soci (in posizione non di preminenza) di una azienda agricola esistente condotta in forma di società (con esclusione delle società di capitali) si insediano consolidando la propria posizione a seguito dell’uscita dalla società di uno o più soci cedenti (uno per ogni giovane che si insedia).

Non danno invece diritto all’aiuto all’insediamento:

- in riferimento al caso di giovani che in fase iniziale sono già soci dell’azienda, l’attribuzione al giovane (o ai giovani) di maggiori responsabilità all’interno della società senza mutamento della composizione societaria e senza uscita di altri soci;

- l’ingresso di un giovane (o di giovani) in una società esistente senza uscita dalla società di uno o più soci cedenti.

In caso di insediamento in aziende già attive condotte in forma di società di persone l’insediamento si considera effettuato con il subentro del giovane ad un socio cedente, indipendentemente dalla presenza in azienda di altri soci, purchè la parte di azienda rilevata dal giovane consenta di soddisfare il requisito della redditività (dividendo il reddito dell’azienda tra i soci, al giovane che si insedia deve corrispondere una quota di reddito almeno pari al 70 % del reddito soglia, ridotta al 50% nelle zone svantaggiate e nelle zone a parco o similmente vincolate, agli altri soci del 100 % del reddito soglia).

In ogni caso l’ insediamento in aziende già attive condotte in forma di società di capitali non può essere effettuato in sostituzione pro-quota di un socio cedente ma esclusivamente con il subentro totale del giovane (o dei giovani in forma congiunta, con costituzione di società di persone o società cooperativa) alla preesistente società.

Comunque , secondo il disposto del Piano, in caso di insediamento in cui il giovane (o i giovani in forma congiunta) non diventi titolare unico dell’azienda agricola ma si insedi come socio di società di persone l’insediamento è ammissibile solo a condizione che, dopo l’insediamento stesso, il giovane (o i giovani) risulti in una posizione di preminenza sugli altri soci non beneficiari dell’aiuto all’insediamento.

2) In ogni caso :

- l’azienda interessata deve essere sempre esattamente identificata in domanda ; l’azienda individuata in domanda non può essere successivamente sostituita con una altra ai fini dell’insediamento, pena la decadenza della domanda di aiuto ;

- in caso di aziende che subiscono una trasformazione in occasione dell’insediamento, nella domanda di ammissione all’aiuto deve essere descritta la situazione aziendale prevista a trasformazione avvenuta, al fine del raggiungimento dei requisiti richiesti .

3) Non è ammesso l’insediamento :

- in sostituzione del coniuge ;

- in sostituzione di precedente titolare imprenditore agricolo a titolo principale (familiare o non familiare) di età inferiore a 55 anni salvo che se riconosciuto ufficialmente come portatore di una invalidità superiore al 50 %, tale da impedire la proficua conduzione dell’azienda agricola ; se l’insediamento avviene in azienda di nuova formazione o comunque in azienda il cui precedente titolare non è imprenditore agricolo a titolo principale, la presente clausola non si applica;

- in azienda derivante da frazionamento avvenuto dopo il 31.12.1999 ; ai fini dell’applicazione della presente disposizione non si devono intendere come frazionamento:

- lo scorporo dall’azienda di quote minime di superficie, che può essere fatto rientrare nel fisiologico interscambio di terreni tra aziende agricole;

- la conservazione da parte del cedente di un fabbricato e/o di una quota minima di superficie rispondente alle disposizioni adottate per la Misura relativa al prepensionamento;

3. FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

a) Aspetti generali

L’aiuto consiste nel Premio unico previsto dall’art 8 del Regolamento, concesso per un importo inferiore o uguale al valore massimo previsto dal Regolamento, come specificato al successivo punto b) calcolo del valore del Premio unico;

b) Calcolo del valore del Premio unico

Il Premio Unico è ordinariamente corrisposto per un importo massimo di EURO 20.000

Il Premio Unico è corrisposto per un importo massimo di EURO 25.000 qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

- contestuale presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti relativa all’azienda oggetto dell’insediamento, approvata per un importo di spesa pari almeno a EURO 30.000, subordinatamente alla effettiva realizzazione degli interventi stessi;

- insediamento in ambito extra-familiare con acquisto dell’azienda da parte di terzi con cui non vi siano rapporti di parentela, purchè l’atto di acquisto dell’azienda sia stipulato al più tardi entro i due mesi successivi alla data dell’insediamento e preveda un esborso per l’acquisto dell’azienda pari almeno a EURO 20.000.

- insediamento congiunto di due o più giovani nella stessa azienda.

c) Tempo per l’insediamento

L’insediamento deve avvenire entro il termine assegnato dall’Ufficio istruttore.

4. VINCOLO DI PERMANENZA

I giovani che ricevono l’aiuto sono vincolati a mantenere, per almeno sei anni dalla data dell’insediamento, le condizioni che hanno dato diritto al premio ed a rispettare le condizioni in tale senso stabilite dal Piano (svolgimento della attività agricola come attività principale e mantenimento della titolarità o della qualità di socio in posizione prevalente).

In caso di mancato rispetto, il beneficiario è tenuto alle restituzione dell’aiuto ricevuto in modo proporzionale al tempo residuo intercorrente tra il momento in cui cessa il rispetto delle condizioni e la data di scadenza dell’impegno.

5. RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura “A - sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”.

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA MISURA “ P -
DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
DEL SETTORE AGRICOLO E DELLE ATTIVITÀ
AFFINI ALLO SCOPO DI SVILUPPARE ATTIVITÀ
PLURIME O FONTI ALTERNATIVE DI REDDITO”

1. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI 1257/99 E 1750/99 E DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE

Si ricorda che, oltre alle disposizioni contenute nelle presenti Istruzioni, dovranno essere integralmente rispettate le disposizioni contenute nei Regolamenti 1257/99 e 1750/99 e nel Piano di Sviluppo Rurale, i cui aspetti principali sono richiamati sinteticamente di seguito, con le necessarie specificazioni:

1) Gli investimenti ammissibili ai sensi della presente misura e per la presente apertura domande sono quelli riferiti ad attività di agriturismo praticate dalle aziende agricole, e precisamente:

a) ristrutturazione, riattamento ed adeguamento igienico sanitario (esclusa la nuova costruzione) di fabbricati rurali per la realizzazione di locali per ospitalità e / o per somministrazione sul posto di pasti (con annessi servizi igienico sanitari e opere complementari);

b) acquisto di impianti e attrezzature per lo svolgimento delle attività di ospitalità e somministrazione sul posto di pasti (con esclusione di mobili, corredi e materiale minuto);

c) realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l’allestimento, nell’ambito del fondo su cui insiste l’azienda, di spazi all’aperto per la sosta di campeggiatori;

d) realizzazione delle opere e degli impianti necessari per attività ricreative, sportive e culturali connesse ed integrate con l’attività e le caratteristiche dell’azienda agricola e con l’ambiente rurale.

Gli interventi per essere ammissibili al contributo dovranno essere rispondenti a disposizioni, limiti e vincoli della L.R. 38/95 sia per natura, sia per dimensionamento, sia per ogni altro aspetto.

Non è ammissibile al contributo ai sensi della presente Misura l’acquisto di fabbricati e terreni.

2) Possono accedere ai contributi previsti dalla presente misura le aziende agricole a carattere imprenditoriale e professionistico che producono per la commercializzazione, condotte da imprenditori a titolo principale e non a titolo principale, aziende agricole singole (con titolare persona fisica di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti) e aziende agricole condotte da società di persone , nonché cooperative agricole, iscritte al registro prefettizio - sezione agricola, (in cui almeno la metà dei soci dediti alla attività agricola è costituita da giovani di età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti), con esclusione delle società di capitali .

Non è ammissibile sulla presente Misura la presentazione congiunta di una unica domanda di sostegno da parte di due o più aziende associate.

I requisiti minimi per poter considerare imprenditoriale e professionistica una azienda agricola, consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, nel possesso di Partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi delle norme vigenti.

Per le cooperative agricole il requisito si ritiene soddisfatto con l’iscrizione al registro prefettizio - sezione agricola.

L’azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del già citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, ed in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.

Le iniziative di tipo agrituristico potranno essere finanziate soltanto ad imprenditori agricoli che siano in possesso dell’ autorizzazione allo svolgimento della attività agrituristica prevista dalla legge regionale 38/95 o che intendano conseguirla dopo la realizzazione degli interventi per cui viene richiesto il contributo.

3) L’importo massimo di spesa che può essere approvato per le domande di sostegno presentate ai sensi della Misura P è pari a 125.000 EURO per azienda, con il limite di 60.000 EURO per gli acquisti di impianti e attrezzature; poichè la presente misura rientra nell’inquadramento “de minimis” ( Decisione della Commissione 96/C68/06), in caso di successive altre domande di contributo dello stesso richiedente per iniziative agrituristiche il contributo concedibile è pari al massimo a 100.000 EURO per triennio.

L’importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 15.000 EURO, ridotto a 8.000 EURO per la montagna ; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell’istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo , non saranno ammesse al finanziamento.

Una stessa azienda richiedente può presentare contemporaneamente domanda di sostegno sia sulla Misura A che sulla Misura P. Gli investimenti richiesti ai sensi della presente Misura non fanno cumulo come importo con quelli richiesti ai sensi della Misura A.

Ai fini del rispetto del tetto di contributo massimo di 100.000 EURO per triennio, i contributi richiesti ai sensi della presente Misura fanno cumulo con altri contributi rientranti nell’inquadramento “de minimis “ eventualmente ottenuti dall’azienda agricola.

4) La presente misura ha come base giuridica l’art. 33 del Reg. CE 1257/99; pertanto per la concessione dei contributi di cui alla presente Misura non è richiesta la verifica in istruttoria del possesso della redditività minima, della capacità professionale e del rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali previste dall’art. 4 del Regolamento stesso.

5) Gli aiuti vengono corrisposti in forma di contributi in conto capitale calcolati sulla spesa ammessa, comprensiva di eventuali spese generali e tecniche.

Verranno finanziati interventi e acquisti realizzati in data successiva alla presentazione della domanda, indipendentemente dalla data del sopralluogo istruttorio in azienda effettuato da parte degli Uffici.

Sulla spesa ammessa il contributo viene concesso nelle seguenti percentuali:

    Interventi edilizi    Acquisti di impianti
    e fondiari    e attrezzature
Montagna     50    35
Collina    40    30
Pianura    35    25

Per quanto riguarda gli interventi / acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la data di inizio lavori dovrà essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune (o copia della comunicazione al Comune di avvenuto inizio lavori) per gli interventi per i quali è necessaria concessione/autorizzazione comunale o comunicazione al Comune; per gli altri interventi vale la data di fatturazione.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo istruttorio in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

6) Tutti gli interventi ed acquisti effettuati, come pure le spese generali e tecniche, dovranno essere giustificati con fattura; valgono in particolare le specificazioni seguenti:

a) Fatturazione degli interventi

E’ ammesso il pagamento senza fattura (in base al prezzario regionale sotto indicato) solo per gli interventi realizzati direttamente dall’imprenditore agricolo, per i quali dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali eventualmente acquistati per la realizzazione dell’intervento stesso.

b) Definizione della spesa ammessa

interventi non realizzati direttamente dall’imprenditore agricolo

L’importo ammissibile degli interventi realizzati sarà ordinariamente determinato sulla base del prezzario regionale vigente (approvato con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999), salvo che l’importo fatturato sia inferiore a quello risultante dal prezzario stesso.

interventi realizzati direttamente dall’imprenditore agricolo

Indipendentemente dalla spesa fatturata per l’acquisto dei materiali, l’importo ammissibile degli interventi realizzati sarà determinato sulla base del prezzario regionale vigente (approvato con D.G.R. n. 12-29049 del 23.12.1999), a titolo di compenso dell’apporto lavorativo diretto dell’imprenditore agricolo.

c ) Uso del prezzario

Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del citato prezzario (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ... ) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l’applicazione del prezzario regionale medesimo.

Il contributo spettante all’azienda verrà messo in pagamento dopo l’effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti e dopo la verifica dell’avvenuto conseguimento dell’autorizzazione prevista dalla L.R. 38/95, per i richiedenti che in fase iniziale non ne erano ancora in possesso.

Per le opere edilizie e le attrezzature fisse, su richiesta dell’interessato, ad avanzamento lavori pari almeno al 50 % , potrà essere liquidata una parte del contributo corrispondente alla parte dell’intervento realizzata.

A garanzia del regolare completamento degli interventi ammessi, per la concessione dell’anticipo potrà essere richiesta fideiussione, nei termini che la Regione concorderà con l’Organo Pagatore.

Lo svincolo della fideiussione sarà effettuato solamente dopo il collaudo finale degli investimenti e la verifica dell’avvenuto conseguimento dell’autorizzazione prevista dalla L.R. 38/95, per i richiedenti che non ne erano ancora in possesso al momento della liquidazione ad avanzamento lavori.

La destinazione e l’uso degli investimenti finanziati non possono essere cambiati per almeno:

- 10 anni nel caso di investimenti edilizi;

- 5 anni nel caso di attrezzature e impianti.

Gli anni devono essere computati a partire dal collaudo finale dell’investimento.

Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l’alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra azienda agricola in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno .

Per la disciplina delle eventuali alienazioni e variazioni d’uso / destinazione per cause di forza maggiore e delle eventuali richieste di variante vale quanto indicato a tale proposito nelle istruzioni relative alla Misura A.

Si tenga comunque conto che poichè, come già sopra indicato, la Misura A e la Misura P hanno come base giuridica due diversi articoli del Regolamento 1257/99, in sostituzione degli interventi originariamente richiesti ai sensi della Misura P, con le richieste di variante della domanda sulla Misura P stessa, non potranno essere inseriti investimenti che rientrano nel campo di applicazione della Misura A.

7) Le domande di cui alla presente Misura possono essere presentate da aziende agricole già attive nonché da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all’insediamento di cui alla Misura B.

Nel caso di domande presentate da giovani contestualmente ad una domanda di aiuto all’insediamento:

- il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura è subordinato all’effettiva realizzazione dell’insediamento ;

- il finanziamento della domanda di cui alla presente Misura, sussistendone le condizioni, potrà avvenire anche qualora l’insediamento non venisse finanziato con l’aiuto previsto dall’art.8 del Regolamento 1257/99.

2. APERTURA DOMANDE

La presentazione delle domande di sostegno agli investimenti, aperta dalla D.G.R. n. 10-29657 del 10.03.2000, può avvenire fino alla data stabilita dalla Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del presente bando.

3. RIMANDO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura “A - sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”.