Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000
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Codice 21.7
L.R. n. 25/94. Rinnovo della Concessione per acque minerali Fontanino
dellAcqua Marcia in territorio dei Comuni di Acqui Terme e Visone (AL)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - Alla Soc. Terme di Acqui S.p.A. con sede in Acqui Terme, Piazza
Italia nº 1 è rinnovata per la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dal
26/03/2000 la concessione per acque minerali Fontanino dellAcqua Marcia
ubicata in territorio dei Comuni di Acqui Terme e Visone (Al).
Art. 2 - Larea della concessione mineraria è di ettari 1163,0559 è riportata
sulla perizia datata 25/01/2000 citata in premessa di aggiornamento delle
pertinenze allegata al presente provvedimento costituendone parte integrante.
Art. 3 - La società concessionaria è tenuta:
a) ad essere in regola col pagamento del canone annuo anticipato pari a
L. 8.439.000 (ottomilioni quattrocentotrentanovemila) oltre IVA pari a
L. 1.687.800 (unmilione seicentoottantasettemila ottocento) nonchè al pagamento
della tassa di concessione regionale pari a L. 1.936.000 (unmilione novecentotrentaseimila):
il canone annuo per lanno 2000/2001 è stato introitato sul cap. 2120 del
bilancio 2000 (reversale n. 4427/2000) e per gli anni successivi verrà
introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilancio, mentre la
tassa di concessione regionale sarà introitata sul cap. 50 del bilancio
2000 (acc. n. 706/00);
b) ad effettuare i versamenti di cui al precedente punto a) mediante c.c.p.
n. 10364107 intestato a Regione Piemonte - Tesoreria Regionale Piemonte
- P.zza Castello 165 - Torino;
c) a fornire ai funzionari del Settore regionale competente alle Acque
Minerali e Termali tutti i mezzi necessari al controllo dellattività mineraria
di sfruttamento, nonchè a comunicare i dati statistici e le informazioni
che comunque venissero richieste;
d) a far pervenire allAmministrazione regionale, entro 60 giorni dalla
data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta
trascrizione del medesimo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente
per territorio.
Art. 4 - Il presente atto fa salve le competenze di altri organi ed amministrazioni
e comunque i diritti dei terzi.
Art. 5 - Copia del presente provvedimento sarà trasmessa a tutti gli enti
interessati.
Art. 6 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte.
Il Dirigente responsabile
D.D. 6 luglio 2000, n. 277
Tommaso Turinetti