Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2000

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Codice 21.7
D.D. 6 luglio 2000, n. 277

L.R. n. 25/94. Rinnovo della Concessione per acque minerali “Fontanino dell’Acqua Marcia” in territorio dei Comuni di Acqui Terme e Visone (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - Alla Soc. Terme di Acqui S.p.A. con sede in Acqui Terme, Piazza Italia nº 1 è rinnovata per la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dal 26/03/2000 la concessione per acque minerali “Fontanino dell’Acqua Marcia” ubicata in territorio dei Comuni di Acqui Terme e Visone (Al).

Art. 2 - L’area della concessione mineraria è di ettari 1163,0559 è riportata sulla perizia datata 25/01/2000 citata in premessa di aggiornamento delle pertinenze allegata al presente provvedimento costituendone parte integrante.

Art. 3 - La società concessionaria è tenuta:

a) ad essere in regola col pagamento del canone annuo anticipato pari a L. 8.439.000 (ottomilioni quattrocentotrentanovemila) oltre IVA pari a L. 1.687.800 (unmilione seicentoottantasettemila ottocento) nonchè al pagamento della tassa di concessione regionale pari a L. 1.936.000 (unmilione novecentotrentaseimila): il canone annuo per l’anno 2000/2001 è stato introitato sul cap. 2120 del bilancio 2000 (reversale n. 4427/2000) e per gli anni successivi verrà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilancio, mentre la tassa di concessione regionale sarà introitata sul cap. 50 del bilancio 2000 (acc. n. 706/00);

b) ad effettuare i versamenti di cui al precedente punto a) mediante c.c.p. n. 10364107 intestato a Regione Piemonte - Tesoreria Regionale Piemonte - P.zza Castello 165 - Torino;

c) a fornire ai funzionari del Settore regionale competente alle Acque Minerali e Termali tutti i mezzi necessari al controllo dell’attività mineraria di sfruttamento, nonchè a comunicare i dati statistici e le informazioni che comunque venissero richieste;

d) a far pervenire all’Amministrazione regionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del medesimo alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.

Art. 4 - Il presente atto fa salve le competenze di altri organi ed amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Art. 5 - Copia del presente provvedimento sarà trasmessa a tutti gli enti interessati.

Art. 6 - Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti